Articles de revues sur le sujet « Polifunzionalità della responsabilità civile »

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Pisapia, Alice. « Profili europei di analisi della responsabilità civile dei magistrati ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (février 2014) : 40–49. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-005006.

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2

Cartocci, Roberto. « IL REFERENDUM SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no 1 (avril 1988) : 41–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200017263.

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Résumé :
IntroduzioneL'8 novembre 1987, per la quinta volta dal 1974, gli elettori italiani sono stati chiamati alle urne per decidere sull'abrogazione di cinque disposizioni di legge, tre relative alla costruzione delle centrali elettronucleari, una riguardante la commissione parlamentare inquirente, l'ultima sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Contrariamente ai referendum sul divorzio e sull'aborto o a quello sulla scala mobile, si trattava di temi di natura tecnica e istituzionale di grande complessità, tali da rendere incerte anche le conseguenze del successo delle tesi abrogazioniste. Gli schieramenti dei partiti che si sono pronunciati in favore dell'una o dell'altra alternativa sono risultati poi estremamente aggrovigliati: sui quesiti attinenti l'energia nucleare i liberali si sono schierati contro lo smantellamento delle centrali mentre erano stati tra i promotori del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Su quest'ultimo le uniche forze a schierarsi per il «no» sono state il Pri e Dp, solitamente su posizioni antitetiche. Infatti sul nucleare si sono trovati su sponde opposte.
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3

Al Mureden, Enrico. « IL DANNO DA “PRODOTTO CONFORME” : LE SOLUZIONI EUROPEE E STATUNITENSI NELLA PROSPETTIVA DEL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (T.T.I.P.) ». Revista Jurídica da FA7 13, no 2 (20 décembre 2016) : 165–89. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;13.2:568.

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Résumé :
Nel contesto della responsabilità civile degli rapporti di consumo, è analizzata l'armonizzazione di parametri giuridici di responsabilità per “prodotto conforme” ma dannoso tra i sistemi europei e americani e, in vista del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), si propone un'interpretazione unitaria delle norme applicabili. Pertanto, gli standard legali in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del fabbricante nell'Unione europea e gli Stati Uniti, la distinzione tra prodotto difettoso e il “prodotto conforme” ma dannoso sono esaminati. I risultati hanno confermato la necessità di uniformizzazione delle regole nell'Unione europea a definire un prodotto “ragionevolmente sicuro”, così come la responsabilità del produttore secondo la decisione del legislatore sul livello minimo di stabilimento di sicurezza o sul limiti massimi, nel qual caso non c’è responsabilità.
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Scovazzi, Tullio. « La protezzione dell'ambiente e i nuovi stati dell'Europa Centrale e Orientale ». Anuario Español de Derecho Internacional 9 (21 août 2018) : 145–53. http://dx.doi.org/10.15581/010.9.28599.

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Résumé :
1. Premessa; 2. La partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai trattati internazionali in materia di ambiente; 3. La nuova categoria dei «paesi ove è in corso un processo di transizione verso un'economia di mercato»; 4. L'ambiente nell'acordo istitutivo della Comunità di Stati Indipendenti; 5. Processi di privatizzazione e responsabilità civile in materia di ambiente.
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5

Feola, Alessandro, Elisabetta Bernardel et Bruno Della Pietra. « Responsabilità civile del medico : responsabilità da inadempimento o probatio diabolica ? Il punto di vista della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n° 12264 del 30.05.2014. » Pratica Medica & ; Aspetti Legali 8, no 3 (28 août 2014) : 91–96. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v8i3.931.

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Ceruti, Silvia, et Mario Picozzi. « La responsabilità giuridica nella Consulenza Etica in Ambito Sanitario ». Medicina e Morale 69, no 3 (3 novembre 2020) : 371–89. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2020.708.

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Résumé :
Scopo del presente contributo è delineare il perimetro entro il quale articolare una riflessione critica relativa alla questione della responsabilità giuridica connessa all’attività di Consulenza Etica in Ambito Sanitario (CEAS). Innanzitutto, saranno illustrate le ragioni per le quali ritenere che, al momento attuale, in Italia, la CEAS resa da un Consulente Etico singolo rappresenti il modello che meglio risponde all’esigenza di garantire un servizio di qualità ai pazienti e agli operatori sanitari. In secondo luogo, saranno analizzati gli elementi in base ai quali possa considerarsi ascrivibile in capo al Consulente Etico una responsabilità giuridica per violazione di una norma civile o penale. Infine, a partire dall’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale e degli interventi legislativi di riforma in ambito sanitario, verrà avanzata una proposta in ordine alla disciplina applicabile all’operato del Consulente Etico in caso di danno procurato al paziente. Alla luce di quanto esposto, si tenterà di sostenere come il formale riconoscimento, anche giuridico, della figura del Consulente Etico possa risultare funzionale sia a dare contenuto all’effettivo ruolo svolto dal consulente nel processo di cura, sia a incentivare la stessa diffusione della cultura della CEAS, intesa come processo dialogico che ha lo scopo di contribuire al miglioramento dell’assistenza sanitaria mediante l’individuazione, l’analisi e la risoluzione dei dilemmi etici riconducibili alla pratica clinica.
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Bompiani, Adriano. « Le proposte emendative degli artt. 9, 24, 32 della Costituzione approvate di recente dal Senato ». Medicina e Morale 41, no 4 (31 août 1992) : 635–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1094.

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Résumé :
In questa II parte (la I parte è stata pubblicata nel fascicolo 2/92 alle pp.233-255) l'autore affronta la questione della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sotto l'aspetto del diritto, soffermandosi in particolare sul concetto di "danno alla salute" e "danno biologico". Un ampio paragrafo viene dedicato al problema del risarcimento del danno in riferimento del danno alla salute; alcuni cenni vengono fatti al recente processo di espansione del danno alla salute dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale.
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Ciccone, Lino. « Pedofilia e altre forme di abuso sessuale di minori ». Medicina e Morale 52, no 3 (30 juin 2003) : 457–87. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.667.

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Résumé :
L’Autore, rilevata la presenza di numerose zone d’ombra e incertezze, esistente in tema di pedofilia, dedica una prima parte a porre una base conoscitiva attenta del fenomeno nei suoi vari aspetti, compresa l’attenzione ad esso data nella società civile e nella Chiesa. Affronta quindi la relativa problematica etica, secondo la collaudata distinzione tra moralità oggettiva e responsabilità soggettiva. Scende quindi sul terreno operativo, fornendo anche indicazioni pratiche. Infine dedica una Nota al delicato problema dell’attribuita diffusione della pedofilia nel clero cattolico in alcuni Paesi.
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Catalan, Tullia. « Enzo Collotti e il processo della Risiera di San Sabba : la storia come impegno civile ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 298 (juin 2022) : 53–57. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298006.

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Résumé :
Negli anni Settanta Enzo Collotti si spese come storico, collaborando con la magistratura, affinché fosse avviata l'istruttoria per il processo della Risiera di S. Sabba di Trieste. Successivamente, egli intervenne in più sedi per esprimere la delusione provata dagli storici per la sentenza del 1976. Collotti infatti definì il processo come "dimezzato", in quanto a suo avviso la magistratura locale non aveva voluto fare un processo politico, e quindi affrontare le responsabilità del fascismo e del collaborazionismo per i fatti del 1943-1945.
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Bisanti, Filippo. « La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l'illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 329–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020008.

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Résumé :
Nella sentenza in esame, il Tribunale di Bologna individua alcuni principi particolarmente interessanti per quanto riguarda la responsabilità civile nell'ambito delle competizioni sportive (settore questo caratterizzato da un'articolata normativa). Nel caso di specie, durante una partita dilettantistica di rugby, un giocatore colpisce volontariamente con un violento calcio uno degli avversari fuori dalla fase attiva del gioco. A seguito del procedimento l'obbligo di risarcimento non è gravato esclusivamente sul responsabile materiale del fatto (l'atleta), data l'assenza di un collegamento funzionale tra la condotta e il gioco praticato, ma anche sulla società sportiva dilettantistica dell'atleta. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale sottolinea come il potere di gestione e vigilanza della società sportiva dilettantistica sugli affiliati ed i benefici che la società sportiva trae dalle prestazioni degli atleti debbano portare alla possibilità di stabilire una responsabilità extracontrattuale in capo a quest'ultima di cui all'art. 2049 c.c. Infatti, dopo l'analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità dei maestri e degli appaltatori, il Giudice condanna in solido la società sportiva dilettantistica e gli atleti al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dall'atleta nei confronti dell'avversario, anche se l'atto illecito è stato commesso al di fuori di una fase di gioco attiva ed è stato commesso intenzionalmente, perché tale circostanza non è ritenuta sufficiente a interrompere il nesso diretto di causalità, non essendo una condotta totalmente estranea al rapporto tra le parti
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Viti, Valentina. « Questioni in punto di assicurazione della responsabilità civile nel sistema del c.d. "risarcimento diretto" ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 17 (décembre 2017) : 77–87. http://dx.doi.org/10.3280/dt2016-017007.

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Ortu, Rosanna. « Alle origini della tutela giuridica del consumatore : fondamenti romanistici della disciplina europea ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (27 octobre 2020) : 281–97. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.281-297.

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Résumé :
Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale. Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un intervento importante che andò a definire una settorializzazione della materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per contenuto e ambito.
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Maria Samuelli, Anna. « Il diritto dei più vulnerabili e dei più deboli non è un diritto debole : povertà e difficoltà educative nel tempo della pandemia ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (juin 2021) : 27–36. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004003.

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La pandemia ha reso visibile il tema della povertà educativa ereditato dal passato. Si parla di generazione Covid che vede il futuro come incognita. La mancanza di attenzione da parte della politica verso la scuola, la ricerca e la cultura non è nuova. Lo sviluppo economico teso alla conquista del benessere, ha subìto una accelerazione senza precedenti e ha determinato nel mondo globalizzato lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali con la conseguenza di catastrofi umanitarie. La violazione dei diritti umani solo formalmente conquistati ma di fatto negati hanno reso più fragili le nostre democrazie. Urge una mobilitazione civile, possibile se si ripensa il processo di formazione della persona. La sollecitazione alla resilienza e il ripristino del valore della relazione per ricreare la dimensione comunitaria, è compito degli educatori. La scuola è il luogo della cura, non il problema. Gariwo, Il Giardino dei Giusti dell'Umanità, propone un diverso approccio al lavoro storico nelle scuole, fondato sulla memoria del bene. I giusti che riconoscono il volto dell'altro, esemplificano il valore del coraggio, della libertà, dell'autonomia di pensiero e ripropongono il tema della responsabilità personale per affrontare le sfide del presente. Aprono al cambiamento e al futuro.
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Gozzelino, Giulia, et Federica Matera. « Pedagogical lines and critical consciousness for quality education at the time of the Covid-19 pandemic ». Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no 3 (31 décembre 2021) : 191–99. http://dx.doi.org/10.36253/form-10178.

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Résumé :
In a global context of children’s material and cultural deprivation, the Covid-19 pandemic contributed to redefine the human condition’s vulnerability, favoring the emergence of new forms of poverty and invisibility. Starting from the analysis of the consequences caused by the spread of the pandemic on children’s environment and fundamental development factors, the contribution focuses on the emerging educational challenges, to offer a pedagogical reflection on the possibilities of quality education at the time of emergency. The interviews – carried out as part of the Research Project Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori – make possible to restore visibility and voice to the discomfort of mothers and children between zero and six years old, acting as a starting point for the development of some work’s lines for a reappropriation of relationality, awareness and corporeality, with a look at the children’s rights and at the society’s ethical and civil responsibility in their global protection. Linee pedagogiche e sentieri di coscientizzazione per un’educazione di qualità al tempo della pandemia Covid-19. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla diffusione della pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca “Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori” hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale.
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Sgreccia, Elio. « Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane ». Medicina e Morale 51, no 3 (30 juin 2002) : 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Rochira, Valerio. « La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi ». Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no 1 (15 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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Miñambres, Jesús. « Matteo CARNÌ, La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico, Giappichielli Editore, Torino 2019, XVIII + 432 pp., ISBN 978-88-921-0626-0 ». Ius Canonicum 60, no 119 (1 juin 2020) : 442–46. http://dx.doi.org/10.15581/016.60.40025.

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Di Luca, Natale Mario, et Gianluca Montanari Vergallo. « War pensions schemes : at the root of a set of medico-legal criteria as current as ever ». Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia 22, no 1-2-3 (27 décembre 2017) : 35–38. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2017.12.

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Résumé :
The following report has been devised in an attempt to address and elaborate on the medico-legal assessment criteria applicable to warrelated damages, in light of the Presidential Decree n. 915, 23rd, December 1978, by drawing comparisons among workplace-injury legislation, welfare systems, and the conventional standards within medico-legal doctrine. Among the elements herein analyzed: a) analytical criteria, expecting an overhaul and thorough implementation of injury case records; b) quality and quantity-related adjectivization such as «grave» and «remarkable»; c) the irrelevance of residual functional capabilities that do not provably affect one’s capacity to successfully engage in any given type of work; d) the assessment of multiple, permanent impairment instances, whether they be homogeneous, heterogeneous, monocrone (i.e. arising from a single event), policrone (resulting from multiple events), concurrent or coexisting; e) the definition of organ; f) the concept of paired organs; g) partial loss of the left-over organ. The paper’s authors ultimately highlight the enduring quality of the medico-legal criteria inherent to the legislation at hand, which, however, ought to be overhauled and updated in order to better reflect the conceptual developments that have occurred with regards to damage compensation in tort law and workplace injuries and occupational disease, which have given rise to the concept of biological damage as a basic one, worthy of redress in itself, regardless of further workrelated consequences. ---------- Il presente contributo analizza i criteri medico-legali di valutazione del danno patito a causa della guerra alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, operando un raffronto sia con i criteri previsti dalle leggi in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale sia con le tradizionali acquisizioni della dottrina medico-legale. In particolare, vengono analizzati: a) il criterio analogico, auspicando la revisione e l’adeguata implementazione della casistica delle menomazioni; b) le aggettivazioni qualiquantitative, come «grave» e «notevole»; c) l’irrilevanza di quelle residue capacità funzionali che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro; d) la valutazione delle menomazioni plurime a carattere permanente, a seconda che siano omogenee, eterogenee, monocrone, policrone, concorrenti o coesistenti; e) il concetto di organo; f) la nozione di organo pari; g) la perdita parziale dell’organo superstite. Gli autori concludono evidenziando la perdurante qualità dei criteri medico-legali previsti dalla normativa in esame, la quale, tuttavia, dovrebbe essere aggiornata per tenere conto dell’evoluzione concettuale intervenuta in sede sia di risarcimento del danno in responsabilità civile sia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, che ha introdotto la nozione di danno biologico quale danno di base, già di per sé meritevole di tutela indipendentemente da ulteriori conseguenze di carattere lavorativo e lucrativo. ---------- Este trabajo analiza los criterios médico-legales para evaluar el daño sufrido como resultado de la guerra a la luz del Decreto Presidencial n. 915 del 23 de diciembre de 1978, haciendo una comparación tanto con los criterios establecidos por las leyes sobre accidentes de trabajo y seguridad social como con las adquisiciones tradicionales de doctrina médico-legal. En particular, se analizan: a) el criterio analógico, esperando la revisión y la implementación adecuada de la casuística de impedimentos; b) adjetivos cualitativo-cuantitativos, tales como “serio” y “notable”; c) la irrelevancia de las capacidades funcionales residuales que no presentan ninguna utilidad para los efectos de la capacidad de trabajo rentable; d) la evaluación de impedimentos permanentes múltiples, según sean homogéneos, heterogéneos, monocromados, policromados, concurrentes o coexistentes; e) el concepto de un órgano; f) la noción de un órgano igual; g) pérdida parcial del órgano superviviente. Los autores concluyen destacando la calidad continua de los criterios médico legales establecidos por la legislación en cuestión, que, sin embargo, deberían actualizarse teniendo en cuenta la evolución conceptual que se produce tanto en la indemnización por daños en la responsabilidad civil como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que introdujo la noción de daño biológico como un daño básico, que ya en sí mismo merece protección, independientemente de otras consecuencias lucrativas y relacionadas con el trabajo.
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Arpioni, Maria Pia. « Lo sguardo sul paesaggio nella fotografia di Giovanni Pasinato // The Look into Landscape in the Photography of Giovanni Pasinato // La mirada sobre el paisaje en la fotografia de Giovanni Pasinato ». Ecozon@ : European Journal of Literature, Culture and Environment 6, no 1 (2 mars 2015) : 73–96. http://dx.doi.org/10.37536/ecozona.2015.6.1.639.

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Résumé :
Il saggio presenta il lavoro di un giovane fotografo del Nord Est italiano, Giovanni Pasinato (Venezia 1974-), attraverso l’analisi della sua opera e un’intervista all’autore, impegnato in un’attività dalle consistenti valenze cognitive ed etiche, ascrivibile alla Scuola italiana di fotografia del paesaggio (Luigi Ghirri, Guido Guidi, Giovanni Chiaramonte), ma dotata di tratti originali in forte sviluppo. Il contributo intende mostrare come la fotografia di Pasinato—dalle esplorazioni del “terzo paesaggio” lungo strade e autostrade, alla ricerca condotta sulle scene urbane di Treviso e Venezia Mestre, fino alla più recente perlustrazione dell’antico bosco del Montello (sulla cui esistenza minacciata si era levato altissimo anche il canto poetico di Andrea Zanzotto, scomparso nel 2011)—sia tutta incentrata sulla funzione fondamentale dello “sguardo,” grazie alla quale il suo lavoro si caratterizza come indagine e strumento di consapevolezza, in senso lato “politica,” sul rapporto fra l’essere umano e i luoghi. Le immagini di Pasinato, sommesse, limpide e allo stesso tempo avvolte da vaghezza, interrogano l’osservatore, proponendogli un dialogo con gli spazi fotografati ed evidenziando l’inscindibilità stilistica fra forma e contenuto; si distinguono per l’assenza di ogni compiacimento soggettivistico ed estetico, a favore della riscoperta, realizzata per mezzo di una essenziale valorizzazione della “visione,” dello stretto nesso fra cultura e natura, fra l’essere umano e gli altri viventi. Proprio mentre sollecitano il senso della nostra responsabilità collettiva, tralasciando ogni cedimento sentimentalistico e nostalgico, queste fotografie invitano ad avere coscienza e perciò, in ultima analisi, speranza. Pasinato rivendica così alla fotografia un’alta funzione artistica e civile, spesso misconosciuta proprio da quegli enti e istituzioni che dovrebbero avere a cuore il bene comune. Abstract The analysis and the interview of the author contained in this essay portray the work of a young Italian photographer, Giovanni Pasinato (Venice 1974-), who lives in the North East of Italy and who devotes himself to an activity encompassing important cognitive and ethical aspects. His work can be included within the Italian School of Landscape Photography (Luigi Ghirri, Guido Guidi, Giovanni Chiaramonte), but has original features in robust development. This essay will show how Pasinato’s photography—from his explorations of the “third landscape” along roads and highways, through his research in the urban scenes of Treviso and Venice Mestre, up to the latest reconnaissance of the Montello’s ancient wood (on whose endangered existence, Andrea Zanzotto, who died in 2011, wrote wonderful poems)—is entirely focused on the fundamental function of the “look,” thanks to which his work characterizes itself as an investigation, an instrument of the awareness, in the broad sense “political,” of the relationship between human being and place. Pasinato’s whispered, limpid yet at the same time ambiguous images, question their beholders, offering them a dialogue with the photographed spaces, underlining the stylistic indivisibility between form and content. In comparison to other landscape photography experiences, Pasinato’s works stand out, thanks to the absence of any subjective and aesthetic self-gratification and by favouring, through an essential enhancement of the “vision,” the revival of the close relationship between culture and nature and between human beings and other living beings. Just as his photographs stress the importance of our collective responsibility, ignoring any sentimental or nostalgic concession, they are an exhortation to raise awareness and, ultimately, hope. Thus, Pasinato ascribes to photography a highly artistic and civil function, which is often disregarded by those organizations and those authorities that should really care for the common good. Resumen El análisis y la entrevista del autor en que se centra este ensayo presentan la obra de un joven fotógrafo del noreste de Italia, Giovanni Pasinato (Venecia, 1974-), que se dedica a un actividad que abarca importantes aspectos cognitivos y éticos. Su trabajo puede incluirse en la Escuela Italiana de Fotografía del paisaje (Luigi Ghirri, Guido Guidi, Giovanni Chiaramonte), pero tiene rasgos originales en fuerte desarrollo. Este ensayo mostrará como la fotografía de Pasinato—desde sus exploraciones del "tercer paisaje" en el camino de carreteras y autopistas, la investigación en las escenas urbanas de las ciudades de Treviso y Venecia Mestre, hasta la más reciente exploración del antiguo bosque de la colina llamada Montello (sobre el riesgo de su desaparición, también el poeta Andrea Zanzotto, fallecido en 2011, escribió algunas de sus mejores obras)—está completamente enfocada en la función fundamental de la observación, gracias al que su trabajo se caracteriza como una investigación, un instrumento de la concienciación, en el amplio sentido “político”, de la relación entre ser humano y lugar. Las imágenes de Pasinato, suaves, claras y al mismo tiempo envueltas en vaguedad, questionan a quien observa, le proponen un dialogo con los espacios fotografiados y subrayan la inseparabilidad estilística entre forma y contenido. En comparación con otras experiencias de fotografía del paisaje, las representaciones de Pasinato destacan gracias a la ausencia de autocomplacencia subjetivista y estética, tratando de descubrir nuevamente la estrecha interrelación entre naturaleza y cultura, entre los seres humanos y otros seres vivientes. En cuanto instan nuestro sentido de la responsabilidad colectiva, dejando de poner la atención en sentimentalismos y nostalgias, estas fotografías invitan a adquirir conciencia y, además, esperanza. Pasinato reclama para la fotografía una importante función artística y civil, muchas veces ignorada por las instituciones que deberían preocuparse por el bien común.
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Garcea, Riccardo. « Il consenso nel wound care : analisi della giurisprudenza e proposta di un modello per singolo trattamento ». Italian Journal of Wound Care 4, no 2 (26 janvier 2021). http://dx.doi.org/10.4081/ijwc.2020.59.

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Résumé :
Nel 2017 il consenso informato è stato ulteriormente definito per legge, mentre nel 2018 è stato regolamentato il trattamento dei dati personali, nel 2019, infine, una serie di sentenze della Corte di Cassazione civile hanno ulteriormente chiarito le responsabilità inerenti un’omessa o incompleta informazione del paziente. L’analisi della giurisprudenza ha messo alla luce una zona d’ombra: ovvero gli obblighi informativi del personale non-medico nei confronti del paziente in quelle discipline, quale il wound care, in cui tali professionisti hanno ampi spazi di autonomia nell’ambito della prescrizione medica. Tale lavoro si prefigge di analizzare la situazione e fornire un modello di consenso per ogni professionista che si occupa della cura delle ferite complesse.
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Fontanella, Guest Editors : A., P. Gnerre et R. Nardi. « La responsabilità professionale medica oggi ». Italian Journal of Medicine, 9 avril 2019, 1–98. http://dx.doi.org/10.4081/itjm.q.2019.3.

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Résumé :
La responsabilità penale e civile del medico oggi: oneri e onori delle linee guida nella legge Bianco-GelliG. Gallone, C. Palermo La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quali differenze?D. Amati, A.P. Rossi La legge Gelli-Bianco dal punto di vista della giurisprudenzaS. de Vito La posizione di garanzia del primarioA. de Palma, M. Alessandri La responsabilità dell’organizzazione sanitaria: adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturaliG. Lo Pinto La responsabilità delle Direzioni Mediche nel Middle managementC. Coppo, S. Nola Il dipartimento come modello di responsabilità organizzativaR. Tassara, P. Gnerre I requisiti di validità del consenso nel trattamento sanitarioG.B. Ferro Assicurazione obbligatoria e rischio sanitarioL. Longo A che punto ci troviamo con le assicurazioni o polizze per le professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco?S. de Vito, P. Gnerre, D. Montemurro, M. Zippi Medicina difensiva ed errore in ambito internisticoM. La Regina, E. Romano La responsabilità nella sperimentazione clinica: Sperimentatore, Sponsor e Comitato EticoG. Gussoni, A. Crespi, S. Frasson, A. Valerio, C. Vertulli, E. Zagarrì La responsabilità dello specializzando: diritti e doveriP. Di Silverio, M. d’Arienzo La responsabilità del medico di Pronto Soccorso e del medico di guardia: ruoli e responsabilità all’interno di una struttura ospedalieraC. Rivetti, A. Spedicato Il trattamento di fine vita alla luce delle ultime novità legislativeA.N. Rosato, F. Rosati, C. Santini Il trattamento sanitario obbligatorioF. Bandini La responsabilità professionale medica secondo il codice di deontologiaL. Corti ConclusioniA. Fontanella
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Castellani, Giulia. « Gli atti di destinazione di cui all’art. 2645 ter del codice civile italiano e il patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad a confronto sotto il profilo della responsabilità patrimoniale ». Revista de Derecho de la UNED (RDUNED), no 12 (1 janvier 2013). http://dx.doi.org/10.5944/rduned.12.2013.11692.

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Résumé :
Diversi esponenti della dottrina italiana reputano che destinazione e separazione patrimoniale siano concetti distinti. Alla luce di tale asserzione gli atti di destinazione, disciplinati all’art. 2645 ter del Codice civile italiano, e il «patrimonio especialmente protegido» vengono posti a confronto. Nel primo caso, il vincolo di destinazione impresso sui beni, al fine di realizzare un interesse meritevole di tutela, si traduce in separazione patrimoniale. Nel secondo caso, invece, il vincolo di destinazione non si risolve in separazione, intesa questa come limitazione della responsabilità patrimoniale. Verrà quindi affrontato il profilo della responsabilità con riferimento a ciascuno di tali istituti.Several members of the Italian doctrine consider that destination and segregated liability are distinct concepts. The acts of destination, regulated by art. 2645 ter of the Italian Civil Code, and the «patrimonio especialmente protegido» are then compared. In the first case, the bond of destination engraved on goods, in order to achieve an interest worthy of protection, leads to segregated liability. In the second case, however, the destination bond does not result in separation, understood as a limitation of patrimonial responsibility. The theme of responsibility will then be analyzed in either institution.
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« Regolamento per l’Ufficio perizie della FMH concernente la perizia extragiudiziaria in casi di responsabilità civile del medico ». Schweizerische Ärztezeitung 83, no 06 (6 février 2002) : 267–72. http://dx.doi.org/10.4414/saez.2002.08765.

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« Regolamento per l’Ufficio perizie della FMH concernente la perizia extragiudiziaria in casi di responsabilità civile del medico ». Bulletin des Médecins Suisses 83, no 06 (6 février 2002) : 267–72. http://dx.doi.org/10.4414/bms.2002.08765.

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Costa, Josécley Dos Santos. « Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale : articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 14 décembre 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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Résumé :
L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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Casini, C., M. Casini, E. Traisci et M. L. Di Pietro. « Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico ». Medicina e Morale 57, no 4 (30 août 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.273.

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Résumé :
Il 9 luglio 2008, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano si è pronunciata sulla vicenda di Eluana Englaro, autorizzando nei confronti della donna l’“interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (…) realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino nasogastrico”. Il recente decreto è l’esito di una lunga vicenda giudiziaria che si è dipanata attraverso nove decisioni pronunciate tra il 1999 ed il 2008. Il contributo ripercorre la vicenda conducendo un’analisi di questa giurisprudenza, da cui emergono alcuni aspetti connessi alla richiesta di una legge sul “testamento biologico” (o, come altrimenti definito, “direttive anticipate” o “dichiarazioni anticipate di trattamento”): il rifiuto della vita gravemente “debilitata” e della responsabilità verso l’altro nei momenti di massima fragilità. Gli Autori mettono in relazione la situazione dell’ordinamento giuridico italiano attuale con riguardo ai temi di fine vita con la situazione dell’ordinamento giuridico prima dell’approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita e prima dell’approvazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. La via da percorrere – si afferma nel contributo – non è quella di una legge che introduca un indebolimento del principio di indisponibilità della vita umana, ma – semmai – quella di una legge che tuteli la vita umana in condizioni di malattia inguaribile o di grande disabilità; ribadendo il principio fondamentale – e cardine della moderna idea dei diritti umani – di indisponibilità della vita umana sempre e comunque degna del massimo rispetto e sostegno e incentivando ogni forma di assistenza con una grande attenzione ai bisogni del malato e delle famiglie. ---------- On July 9, 2008, the First Civil Section of the Court of Appeal of Milan has pronounced on Eluana Englaro’s case, authorizing “the termination of the life-sustaining treatment (…) implemented through nutrition and hydration by nasogastric tube” for her. The recent decree is the outcome of a long legal story that has unwound through nine decisions between 1999 and 2008. The contribution deals with the story, conducting an analysis of this case, from which some aspects related to the request of laws on “living will” emerge: refuse of the seriously “weakened” life and of the responsibility for other persons at the moments of greatest weakness. The authors link the situation of current Italian legal system with reference to end of life themes to the situation of legal system before the law on medically assisted procreation and before the law on the voluntary termination of pregnancy. The way should be covered – the work asserts – is not to support a law that introduces the weakening of the principle of unavailability of human life, but – if anything – to support a law that protects human life in incurable disease heavy disability conditions; confirming the fundamental principle – basis of the modern idea of human rights – the unavailability of human life, always worthy of highest respect and support, encouraging all forms of care and with great attention for the needs of sick persons and families.
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Mele, Vincenza. « Dignità e missione della donna nell’Insegnamento di Giovanni Paolo II ». Medicina e Morale 56, no 5 (30 octobre 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.306.

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Résumé :
L’articolo intende offrire un quadro sistematico dell’insegnamento di Giovanni Paolo II sulla donna, prendendo in esame numerosi scritti (Lettere, Messaggi, Udienze), primo fra tutti la Lettera Apostolica “Mulieris Dignitatem”. L’autrice, ripercorrendo il pensiero del Pontefice, affronta il tema della dignità della donna secondo diversi piani o livelli: teologico, filosofico, sociale e culturale. La lettura teologica mette in luce la verità sulla donna, così come scaturisce dalla Sapienza Creatrice di Dio e così come perfettamente si rivela nella Storia della Salvezza con Maria, Sposa e Madre di Dio. La lettura filosofica sottolinea la specificità ontologica della donna: “femminilità e mascolinità sono tra loro complementari non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma ontologico” (Lettera alle donne, 7). Il genio della donna, così frequentemente chiamato in causa da Giovanni Paolo II, rivela questa specificità e si esprime nella capacità di leggere gli eventi e guardare l’essere umano con gli occhi del cuore. Le letture teologica e filosofica dell’antropologia femminile sostanziano una specifica missione sociale e culturale della donna, che è la promozione di un’autentica civiltà, basata sulla radicale affermazione del valore della vita e del valore dell’amore. L’articolo si conclude con l’appello di Giovanni Paolo II rivolto alla responsabilità delle stesse donne: “tocca a loro di farsi promotrici di un nuovo femminismo che, senza cadere nella tentazione di rincorrere modelli maschilisti, sappia riconoscere ed esprimere il vero genio femminile in tutte le manifestazioni della convivenza civile, operando per il superamento di ogni forma di discriminazione, di violenza e di sfruttamento” (Evangelium vitae, n. 99). ---------- This artiche intends to offer a systematic outline of John Paul II’s teaching about women, taking into accont several writings (Letters, Messages, Audiences), first of all the Apostolic Letter “Mulieris Dignitatem”. The author reconsiders the Pope’s thought and analyses the subject of women’s dignity according different plans or levels: theological, philosophical, social and cultural. The theological approach enlightens the truth about women as it originates from God’s creative Wisdom and is perfectly revealed in the History of Salvation with Mary, Bride and Mother of God. The philosophical approach underlines women’s ontological specificity: “Womanhood and manhood are complementary not only from the physical and psychological points of view, but also from the ontological (Letters to Women, 7). The genius of women, so frequently recalled by John Paul II, reveals this specificity and is expressed in the capacity to interprete events and look at human being with the eyes of the heart. The theological and anthropological approaches of feminine anthropology substantiate women’s specific social and cultural mission, that is the promotion of an authentic civilization, based on the the radical assertion of the value of life and love. The article ends with John Paul II’s calling addressed to the responsibility of women themselves: “It depends on them to promote a “new feminism” which rejects the temptation of imitating models of ‘male domination’, in order to acknowledge and affirm the true genius of women in every aspect of the life of society, and overcome all discrimination, violence and exploitation” (Evangelium vitae, n. 99).
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Albertini, Lorenzo. « Sulla responsabilità civile degli internet service provider per i materiali caricati dagli utenti (con qualche considerazione generale sul loro ruolo di gatekeepers della comunicazione) (The Civil Liability of Internet Service Providers - With Some General Considerations about Their Role as Communication Gatekeepers) ». SSRN Electronic Journal, 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3706671.

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