Articles de revues sur le sujet « Organi costituzionali »

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1

Sandulli, Aldo. « L'insostenibile leggerezza dell'autodichia degli organi costituzionali ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 3 (octobre 2018) : 87–128. http://dx.doi.org/10.3280/dc2018-003005.

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2

Bile, Franco. « Le riforme costituzionali e il dovere della prudenza ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 85–92. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002008.

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Résumé :
Nel dibattito politico si tende a distinguere fra la prima e la seconda parte della Costituzione e a dire che su quest'ultima aggiustamenti piů o meno incisivi sono consentiti con maggiore facilitŕ che non rispetto alla prima. In realtŕ la seconda parte della Costituzione č per molti versi strettamente legata alla prima, anzi si pone rispetto a essa in un rapporto di mezzo a fine. E ciň impone di prestare particolare attenzione al monito di Leopoldo Elia secondo cui «taluni squilibri eventualmente provocati in sede di revisione costituzionale, ad esempio, nel funzionamento del Parlamento o degli organi di garanzia o nell'ordinamento costituzionale della magistratura, potrebbero finire per compromettere la tutela di situazioni soggettive considerate nella prima parte della Costituzione».
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3

Grimaldi, Angelo. « La forma di governo nella Costituzione Romana del 1849 ». Misión Jurídica, no 20 (1 juillet 2021) : 174–96. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.1916.

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Résumé :
Dalla Costituzione romana del 1849 emerge una forma istituzionale “quasi dualistica” o “dualismo zoppo”. Si prevede una separazione dei poteri che però non rende possibile l’influenza ex post di un organo sulla funzione dell’altro, uno dei due organi costituzionali è claudicante: il Presidente collegiale della Repubblica, pur partecipando direttamente alla funzione legislativa, non può esercitare il veto sospensivo (accompagnato dalle osservazioni presidenziali), ma può soltanto, “senza ritardo”, promulgare la legge. L’Assemblea nomina il Presidente collegiale della Repubblica; i tre consoli non possono essere scelti fra i parlamentari, quindi si stabilisce la separazione dei due più importanti attori costituzionali. Il Presidente collegiale della Repubblica era a capo del Governo, ad esso spettava la nomina e la revoca dei ministri, quindi i ministri erano legati al Consolato da un rapporto “interno” di fiducia, ma tale rapporto di fiducia non poteva instaurarsi tra il Consolato-Governo e l’Assemblea. I due poteri, Legislativo e Capo dello Stato-Esecutivo, si costituiscono in due centri di autorità distinti, congegnati in un modo tale ed unico da potersi definire forma “quasi dualistica”. L’istituto della controfirma stabilisce il principio della “non responsabilità dei Consoli”, ma in che modo la Costituzione avrebbe garantito la irresponsabilità del Presidente (collegiale) della Repubblica se si afferma l’esatto contrario negli articoli 43, 44, 45 e 55? Risulta difficile immaginare un’evoluzione al parlamentarismo, cioè la responsabilità giuridica avrebbe aperto la strada alla responsabilità politica e, di conseguenza, al sistema parlamentare?
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4

Ronco, Mauro. « L'esercizio dei poteri costituzionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia e l'obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato ». Archivio penale, no 1 (2020) : 35–54. http://dx.doi.org/10.12871/97888331807314.

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Volpi, Mauro. « Il CSM che si vorrebbe. Da organo di rilievo costituzionale a organo burocratico-amministrativo ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 115–25. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002012.

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6

Medin, J. Andrés Faiña, et Pedro Puy Fraga. « A Framework for a Public Choice Analysis of the European Community* ». Journal of Public Finance and Public Choice 6, no 2 (1 octobre 1988) : 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15760639917595.

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Résumé :
Abstract L’economia costituzionale costituisce un programma di ricerca nel cui ambito si suppone che istituzioni diverse diano luogo a comportamenti individuali anch’essi diversi. Un suo aspetto fondamentale, quindi, é costituito dall’esame delle procedure mediante cui ha luogo il processo di scelta tra istituzioni.Nel presente scritto viene esaminata da questo punto di vista una istituzione particolare, qual é la Comunit à Europea.L’esame del funzionamento dei principali organi della Comunit à (Consiglio, Commissione e Parlamento) mette in evidenza la necessit à dell ’introduzione, con accordo unanime, di una normativa costituzionale che assicuri l ’equit à nella distribuzione delle entrate e delle spese. In particolare, sarebbe opportuna una norma costituzionale che preveda la commisurazione dei contributi statali al bilancio comunitario sulla base di una percentuale fissa del prodotto interno lordo nazionale.
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7

Carcano, Domenico. « Il CSM dopo i 50 anni : amministrazione della giurisdizione e funzione disciplinare ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (mai 2009) : 13–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002003.

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Résumé :
- Malgrado siano trascorsi 50 anni da quando, con la legge 24 marzo 1958 n. 195, č stata data attuazione alla norma costituzionale con la quale si sono trasferite dal Ministro della giustizia a un organo di governo autonomo tutte quelle funzioni mediante le quali si realizza la gestione del personale della magistratura, non sembra che sia stata ancora colta nella sua giusta dimensione la centralitŕ del Consiglio superiore della magistratura nell'assetto costituzionale.
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D’Andrea, Antonio. « Il Parlamento e il Governo : le ragioni del rispettivo disallineamento costituzionale (sempre reversibile) ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 3 (novembre 2022) : 9–40. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-003002.

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Résumé :
Da circa trent'anni il sistema di governo parlamentare, in Italia, ha funzionato in modo poco rispettoso del ruolo centrale che la Costituzione riserva agli organi parlamentari, a cominciare dall'esercizio della funzione normativa. Nella prassi sono stati il Governo e il suo leader, insieme allo stesso Presidente della Repubblica, ad assumere, non solo la guida politica dello Stato, ma anche il pieno controllo della maggioranza parlamentare via via faticosamente costituita. Nell'articolo si ipotizzano alcune soluzioni istituzionali incentrate principalmente su nuovi meccanismi elettorali in grado di rivitalizzare il parlamenta-rismo italiano, ritenuto sempre preferibile ad altri sistemi di governo.
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9

Forni, Lorena. « Il corpo come risorsa ? Donazione samaritana e mercato degli organi tra carta di Nizza e Costituzione ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2012) : 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001001.

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Résumé :
A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull'esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L'analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilitŕ del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertŕ della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.
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Conti, Andrea. « Collegialità e multidisciplinarietà del Giudice minorile nella giurisprudenza costituzionale a confronto con le scelte della legge 26 novembre 2021, n. 206 ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (avril 2022) : 77–90. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003007.

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Résumé :
L'Autore prende in esame la legge 26 novembre 2021, n. 206 nella parte in cui ha delegato il Governo a istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con particolare riferimento alla composizione del nuovo organo giurisdizionale. Successivamente verranno analizzati, anche alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale, i caratteri della collegialità e della multidisciplinarietà tipici del tribunale per i minorenni per poi verificare se il loro superamento, attraverso l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, risulti sorretto da adeguate motivazioni e giustificabile alla luce del best interest del minore.
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Campione, Anna. « LE ELEZIONI NELLA CECOSLOVACCHIA DEMOCRATICA (1990-1992) ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 23, no 2 (août 1993) : 315–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200022267.

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Résumé :
IntroduzioneNei decenni precedenti l'instaurazione dei regimi comunisti nessuno dei sistemi politici dell'Europa centro-orientale, ad eccezione della Cecoslovacchia e della Germania, aveva sviluppato strutture partitiche relativamente forti, specie se confrontate con i sistemi democratici dell'Europa occidentale. Dopo la breve parentesi post-bellica di competizione «pluralistica» gli organi rappresentativi e le elezioni stesse erano stati trasformati in strumenti funzionali al dominio del partito unico. Benché il parlamento costituisse secondo le costituzioni di quei paesi l'organo più autorevole dello stato, le stesse avevano finito per recepire il principio (stabilito dalla costituzione sovietica del 1977) del partito comunista come «forza guida della società» (Ulc 1982)
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Staiano, Sandro. « LA FRATTURA NORD-SUD. L’ASIMMETRIA TERRITORIALE COME QUESTIONE DEMOCRATICA ». Il Politico 251, no 2 (3 mars 2020) : 268–307. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.249.

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Résumé :
Lo schema analitico delle fratture elaborato da Stein Rokkan e Seymour M. Lipset può essere utilmente applicato alla "questione meridionale", in quanto riguarda la doppia dimensione del processo politico, caratterizzato da conflitti culturale-territoriali ed economicofunzionali Passando da queste opzioni metodologiche, per quanto riguarda il "Mezzogiorno", è importante notare che le premesse costitutive prevedevano il superamento della frattura all'interno dei processi di democratizzazione dell'ordinamento giuridico guidati dai partiti politici e basati, in larga misura, sulla regionalizzazione; il ritardo nell'attuazione delle Regioni, tuttavia, ha portato immediatamente al carattere centralizzato e tecnocratico delle grandi riforme volte a incidere sulla condizione meridionale: la riforma agraria e l'intervento straordinario attraverso la "Cassa per il Mezzogiorno". E, una volta costituite, le Regioni non sono più quelle auspicate dall'assemblea costituente: da enti legislativi e pianificatori, diventano minuscoli organi amministrativi affollati di dipendenti, in sistemi ipertrofici. Diventano quindi il veicolo di infiltrazione dei partiti politici - lontani dall'idea costituzionale - che pervadono le agenzie che avrebbero dovuto occuparsi della frattura Nord-Sud. Le politiche - dopo un primo successo - si degradano e falliscono. Ma l'asimmetria territoriale rimane la questione principale. Senza risolverla, l'Italia sarà sempre meno adeguata ad affrontare la concorrenza nella dimensione europea e internazionale: al "ritardo" del "Mezzogiorno" si aggiunge ora quello dell'intero Paese. Per questo motivo, i nuovi impulsi per una "separazione del Nord", nell'illusione di creare piccole patrie economiche su scala regionale, sono particolarmente rischiosi.
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Urbani, Giuliano. « IL GOVERNO : PROBLEMI CONCETTUALI E VERIFICHE EMPIRICHE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no 2 (août 1987) : 233–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016671.

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Résumé :
IntroduzioneInnanzitutto, una doverosa premessa. Credo che si debba riconoscere all'articolo di Mauro Calise il non trascurabile merito di aver messo in tutta evidenza la fertilità contenuta in alcuni fondamentali temi di ricerca, sui quali converrà proseguire con maggiore sistematicità lo scandaglio appena iniziato. Mi limito a ricordarne uno solo: l'importanza di riconsiderare l'intera problematica del processo di «istituzionalizzazione del governo» nel nostro paese alla luce dell'abbondantissima letteratura non strettamente politologica. Penso, ovviamente, al diritto costituzionale e parlamentare; ma anche alla stessa storia parlamentare, alla scienza dell'amministrazione, alle molte branche della sociologia politica fino alla moderna teoria economica delle strutture organizzative complesse (com'è nel caso, tanto per citare gli autori più potenzialmente rilevanti per il nostro problema, della produzione di un James G. March o di un Wilson o di un Williamson). La ragione è evidente. Non si tratta, infatti, di abdicare al nostro ruolo specialistico di politologi per vivere alle spalle di qualcun altro quanto di riconoscere apertamente che le altrui prospettive specialistiche possono consentirci di vedere in termini nuovi (e, a volte, notevolmente complicati) le nostre stesse questioni peculiari: come sono quelle attinenti alla specifica «logica politica» dei modi di essere dell'istituzione-governo. Limitiamoci anche qui a un solo esempio: il funzionamento del collegio «Consiglio dei ministri», considerato come la più tipica manifestazione delle coalizioni interpartitiche, ma anche — e allo stesso tempo — come un'organizzazione «economica» (finalizzata a massimizzare i possibili benefici, minimizzando i relativi costi), come un organo disciplinato da precise norme giuridiche, come una struttura sociale caratterizzata da una propria storia autonoma e così via. L'ipotesi è, infatti, che la comprensione dei «comportamenti coalizionali» all'interno del Consiglio dei ministri possa giovarsi grandemente di una simile considerazione interdisciplinare, sia pure impostata e finalizzata all'ottica esclusiva del lavoro politologico.
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Mazzarolli, Ludovico A. « Sul d.d.l. n. 1785 recante la previsione di «quote» anche in organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ». Società e diritti 7, no 13 (25 juillet 2022). http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/18444.

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RiassuntoIl lavoro si propone di dimostrare l’illegittimità costituzionale di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del disegno di legge n. 1785 in tema di quote di genere nella Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura
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« Riforma dell'ordinamento penitenziario : quando il provvedere per emergenze stressa procedure e organi costituzionali ». Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/97888331802676.

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Mezzetti, Luca. « Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale ». Estudios constitucionales 8, no 1 (2010). http://dx.doi.org/10.4067/s0718-52002010000100011.

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Abreu, Eduardo João Gabriel Fleck da Silva, et Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos. « Certezza del diritto ed esecuzione delle decisioni della Corte interamericana dei diritti dell’uomo : il caso “Gomes Lund e altri. (“Guerrigliero di Araguaia”) vs. Brasile” ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 9 février 2022, 78–104. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/esecuzione-delle-decisioni.

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I valori della sovranità nazionale e l’obbligo di rispettare gli obblighi internazionali sono spesso scioccati. Per illustrare questa situazione, prendiamo il caso “Gomes Lund e altri. (‘Guerrigliero di Araguaia’) vs. Brasile”, giudicato nel 2010, ad esempio, considerando che, oltre a essere ancora in attesa di conformità da parte del paese, ha avuto la sua decisione contraddetta dai tribunali nazionali. In questo panorama, sorge la questione fondamentale sulla possibilità che lo Stato nazionale si stacchi dai suoi obblighi internazionali sotto la pretesa di sovranità, nonché sull’esistenza di criteri che possano guidare la condotta dello Stato e, quindi, fornire una maggiore prevedibilità, in considerazione del requisito costituzionale della certezza del diritto. L’obiettivo è rispondere a questa domanda dalla ricerca dei massimi organi della magistratura nazionale e dalla dottrina specializzata nei campi del diritto costituzionale e dei diritti umani. Lungo questo percorso, miriamo a comprendere la struttura e le particolarità del sistema interamericano, la forza coercitiva delle decisioni della Corte interamericana dei diritti umani e le caratteristiche giuridiche del requisito costituzionale della certezza del diritto nel comportamento dello stato in questa interazione tra diritto interno e internazionale. Ciò può essere concluso sull’applicazione obbligatoria delle decisioni del sistema regionale e sugli effetti deleteri che la loro inosservanza provoca al principio costituzionale della certezza del diritto, nonché sarà possibile cercare modi per cercare di superare questa impasse.
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Licastro, Angelo. « Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414) ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 6 décembre 2021. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/16842.

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SOMMARIO: 1. La giusta presa di distanza da paradigmi di approccio dello Stato verso l’esperienza religiosa estranei al nostro modello costituzionale di diritto ecclesiastico - 2. L’esclusione del carattere discriminatorio del provvedimento adottato dal dirigente scolastico - 3. Il principio di laicità e l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 - 4. L’ipotesi di una “incompletezza” della norma regolamentare in rapporto alle diverse esperienze e convinzioni di fede ridefinite in una dimensione prettamente storico-culturale - 5. I residui profili di peculiare rilevanza del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi - 6. Le competenze degli organi di autonomia scolastica in tema di esposizione dei simboli religiosi e la composizione dei conflitti affidata agli “accomodamenti ragionevoli” - 7. Brevi notazioni conclusive. Crucifix “by Choice”. From Compulsory to Optional Display of Crucifixes in Italian Classrooms (Some Remarks on the Decision September 9th, 2021, no. 24414 of the United Sections of the Italian Supreme Court of Cassation) ABSTRACT: This article analyzes the decision September 9th, 2021, no. 24414, of the United Sections of the Italian Supreme Court of Cassation, concerning the display of the crucifix in the classrooms. The Court has ruled that the presence of the crucifix on the wall does not discriminate against anyone. However, not the government authorities, but the students during an Assembly and the Class council must decide if display the crucifix and if eventually place other religious symbols next to it, seeking “reasonable accommodation” between the different positions of people in the school community.
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Del Pozzo, Massimo. « Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium” ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5 juillet 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18205.

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Résumé :
SOMMARIO: 1. La valenza costituzionale della riforma della Curia romana - 2. La linea della ‘universalitas participata et pluralis Ecclesiae’ - 3. I beni della comunione e l’architettura delle Istituzioni curiali - 4. La congenita strumentalità dell’Istituzione curiale - 5. L’orizzonte istituzionale del servizio della Curia romana - 5.1. La vicarietà potestativa - 5.2. La cooperazione organica al servizio primaziale - 5.3. La corresponsabilità decentralizzante - 6. L’orizzonte personale del servizio della Curia romana - 6.1. La professionalità e la laicità - 6.2. La pastoralità e la spiritualità - 6.3. L’universalità e la temporaneità degli incarichi - 7. La promozione della razionalità e funzionalità della Curia - 8. Il cammino sinodale della riforma. A ‘Structural’ Reading of “Praedicate Evangelium” ABSTRACT: The article examines the (indirect and limited) constitutional value of the reform of the Roman Curia. The basic framework of Praedicate Evangelium is connected to the missionary impulse instilled by pontificate of Francis in the shared and plural structure of universality. The service of the Curia to the Church and to the world is founded upon its instrumental institutional character and on the maximum possible distribution of and participation in the goods of communion. Beyond the regulative aspects, this normative intervention develops various vectors and features of organization. At the institutional level, the vicarious dimension of power, the organic cooperation between the curial institutions and the decentralizing co-responsibility in the role of the episcopacy emerge. At the personal level, there is the encouragement of professional roles, of laity, of pastorality and spirituality, of the universality, and of the temporary nature of the offices. The criteria of rationality and functionality synthesize the aspiration to revise the central government. The reform of the Curia denotes a significant passage of the synodal way of the Church, which provides reasons for certain ecclesiological and speculative analysis, as well as for the perfection of canonical knowledge from a constitutional viewpoint.
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