Littérature scientifique sur le sujet « Organi costituzionali »

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Articles de revues sur le sujet "Organi costituzionali"

1

Sandulli, Aldo. « L'insostenibile leggerezza dell'autodichia degli organi costituzionali ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 3 (octobre 2018) : 87–128. http://dx.doi.org/10.3280/dc2018-003005.

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2

Bile, Franco. « Le riforme costituzionali e il dovere della prudenza ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 85–92. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002008.

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Résumé :
Nel dibattito politico si tende a distinguere fra la prima e la seconda parte della Costituzione e a dire che su quest'ultima aggiustamenti piů o meno incisivi sono consentiti con maggiore facilitŕ che non rispetto alla prima. In realtŕ la seconda parte della Costituzione č per molti versi strettamente legata alla prima, anzi si pone rispetto a essa in un rapporto di mezzo a fine. E ciň impone di prestare particolare attenzione al monito di Leopoldo Elia secondo cui «taluni squilibri eventualmente provocati in sede di revisione costituzionale, ad esempio, nel funzionamento del Parlamento o degli organi di garanzia o nell'ordinamento costituzionale della magistratura, potrebbero finire per compromettere la tutela di situazioni soggettive considerate nella prima parte della Costituzione».
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3

Grimaldi, Angelo. « La forma di governo nella Costituzione Romana del 1849 ». Misión Jurídica, no 20 (1 juillet 2021) : 174–96. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.1916.

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Résumé :
Dalla Costituzione romana del 1849 emerge una forma istituzionale “quasi dualistica” o “dualismo zoppo”. Si prevede una separazione dei poteri che però non rende possibile l’influenza ex post di un organo sulla funzione dell’altro, uno dei due organi costituzionali è claudicante: il Presidente collegiale della Repubblica, pur partecipando direttamente alla funzione legislativa, non può esercitare il veto sospensivo (accompagnato dalle osservazioni presidenziali), ma può soltanto, “senza ritardo”, promulgare la legge. L’Assemblea nomina il Presidente collegiale della Repubblica; i tre consoli non possono essere scelti fra i parlamentari, quindi si stabilisce la separazione dei due più importanti attori costituzionali. Il Presidente collegiale della Repubblica era a capo del Governo, ad esso spettava la nomina e la revoca dei ministri, quindi i ministri erano legati al Consolato da un rapporto “interno” di fiducia, ma tale rapporto di fiducia non poteva instaurarsi tra il Consolato-Governo e l’Assemblea. I due poteri, Legislativo e Capo dello Stato-Esecutivo, si costituiscono in due centri di autorità distinti, congegnati in un modo tale ed unico da potersi definire forma “quasi dualistica”. L’istituto della controfirma stabilisce il principio della “non responsabilità dei Consoli”, ma in che modo la Costituzione avrebbe garantito la irresponsabilità del Presidente (collegiale) della Repubblica se si afferma l’esatto contrario negli articoli 43, 44, 45 e 55? Risulta difficile immaginare un’evoluzione al parlamentarismo, cioè la responsabilità giuridica avrebbe aperto la strada alla responsabilità politica e, di conseguenza, al sistema parlamentare?
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4

Ronco, Mauro. « L'esercizio dei poteri costituzionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia e l'obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato ». Archivio penale, no 1 (2020) : 35–54. http://dx.doi.org/10.12871/97888331807314.

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5

Volpi, Mauro. « Il CSM che si vorrebbe. Da organo di rilievo costituzionale a organo burocratico-amministrativo ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 115–25. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002012.

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6

Medin, J. Andrés Faiña, et Pedro Puy Fraga. « A Framework for a Public Choice Analysis of the European Community* ». Journal of Public Finance and Public Choice 6, no 2 (1 octobre 1988) : 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15760639917595.

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Résumé :
Abstract L’economia costituzionale costituisce un programma di ricerca nel cui ambito si suppone che istituzioni diverse diano luogo a comportamenti individuali anch’essi diversi. Un suo aspetto fondamentale, quindi, é costituito dall’esame delle procedure mediante cui ha luogo il processo di scelta tra istituzioni.Nel presente scritto viene esaminata da questo punto di vista una istituzione particolare, qual é la Comunit à Europea.L’esame del funzionamento dei principali organi della Comunit à (Consiglio, Commissione e Parlamento) mette in evidenza la necessit à dell ’introduzione, con accordo unanime, di una normativa costituzionale che assicuri l ’equit à nella distribuzione delle entrate e delle spese. In particolare, sarebbe opportuna una norma costituzionale che preveda la commisurazione dei contributi statali al bilancio comunitario sulla base di una percentuale fissa del prodotto interno lordo nazionale.
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7

Carcano, Domenico. « Il CSM dopo i 50 anni : amministrazione della giurisdizione e funzione disciplinare ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (mai 2009) : 13–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002003.

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Résumé :
- Malgrado siano trascorsi 50 anni da quando, con la legge 24 marzo 1958 n. 195, č stata data attuazione alla norma costituzionale con la quale si sono trasferite dal Ministro della giustizia a un organo di governo autonomo tutte quelle funzioni mediante le quali si realizza la gestione del personale della magistratura, non sembra che sia stata ancora colta nella sua giusta dimensione la centralitŕ del Consiglio superiore della magistratura nell'assetto costituzionale.
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8

D’Andrea, Antonio. « Il Parlamento e il Governo : le ragioni del rispettivo disallineamento costituzionale (sempre reversibile) ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 3 (novembre 2022) : 9–40. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-003002.

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Résumé :
Da circa trent'anni il sistema di governo parlamentare, in Italia, ha funzionato in modo poco rispettoso del ruolo centrale che la Costituzione riserva agli organi parlamentari, a cominciare dall'esercizio della funzione normativa. Nella prassi sono stati il Governo e il suo leader, insieme allo stesso Presidente della Repubblica, ad assumere, non solo la guida politica dello Stato, ma anche il pieno controllo della maggioranza parlamentare via via faticosamente costituita. Nell'articolo si ipotizzano alcune soluzioni istituzionali incentrate principalmente su nuovi meccanismi elettorali in grado di rivitalizzare il parlamenta-rismo italiano, ritenuto sempre preferibile ad altri sistemi di governo.
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9

Forni, Lorena. « Il corpo come risorsa ? Donazione samaritana e mercato degli organi tra carta di Nizza e Costituzione ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2012) : 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001001.

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Résumé :
A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull'esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L'analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilitŕ del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertŕ della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.
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10

Conti, Andrea. « Collegialità e multidisciplinarietà del Giudice minorile nella giurisprudenza costituzionale a confronto con le scelte della legge 26 novembre 2021, n. 206 ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (avril 2022) : 77–90. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003007.

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Résumé :
L'Autore prende in esame la legge 26 novembre 2021, n. 206 nella parte in cui ha delegato il Governo a istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con particolare riferimento alla composizione del nuovo organo giurisdizionale. Successivamente verranno analizzati, anche alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale, i caratteri della collegialità e della multidisciplinarietà tipici del tribunale per i minorenni per poi verificare se il loro superamento, attraverso l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, risulti sorretto da adeguate motivazioni e giustificabile alla luce del best interest del minore.
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Thèses sur le sujet "Organi costituzionali"

1

Dalla, Balla Francesco <1991&gt. « L'accesso alla giustizia nei confronti degli organi costituzionali ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2020. http://hdl.handle.net/10579/19517.

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Résumé :
La tesi analizza in prospettiva comparata il regime di sindacato dei provvedimenti adottati dagli organi costituzionali per la gestione del personale, dei contratti e delle risorse materiali appartenendi ai c.d. "apparati serventi". In ambito nazionale la c.d. autodichia viene indagata in riferimento alla genesi dell'istituto nell'ordinamento liberale, in rapporto ai principi di autonomia ed indipendenza, mediante traslazione delle prerogative regie in capo alle assemblee rappresentative. In ambito internazionale, la Spagna e l'ordinamento europeo offrono l'esempio di ordinamenti nei quali è invalsa la piena azionabilità avanti ad un giudice esterno delle posizioni giuridiche sostanziali vantate nei confronti degli organi costituzionali, mentre un regime di sindacabilità "temperato" è invalso solo per gli atti politicamente sensibili.
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2

COSTA, PAOLO. « Gli istituti di difesa della costituzione ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/364.

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Résumé :
Ogni ordinamento costituito, qualunque sia la sua forma politica, tenta di difendere se stesso. Ma in un ordinamento liberal-democratico le esigenze di protezione confliggono con quelle libertà il cui riconoscimento costituzionale esprime proprio la specificità della struttura politica liberal-democratica, giacché proprio le libertà democratiche possono divenire, per usare le parole di Karl Loewenstein, “the trojan horse by which the enemy enters the city”. È questo il problema della c.d. democrazia protetta. In ordine a tale questione, riferimento obbligato sono la Legge fondamentale tedesca e gli istituti suoi propri del Parteiverbot e della perdita dei diritti fondamentali. Il problema non è ignorato dall’ordinamento costituzionale italiano. Limiti alla revisione costituzionale, disciplina dei partiti antisistema, limitazione dei diritti fondamentali, poteri eccezionali ed organi di garanzia fanno della democrazia italiana una democrazia in fondo più “protetta” di quanto generalmente la si consideri.
Every constituted system, whatever its political form is, aims to protect itself. However, the needs of self protection in a liberal-democratic system conflict with those freedoms proper to this political structure, since these democratic freedoms can even become, quoting Karl Lowenstein’s words: “the trojan horse by which the enemy enters the city”. This is the issue of the so called protected democracy. With respect to this problem, the German Constitutional Law, with it’s typical institution of Parteiverbot and loss of fundamental rights, is an unavoidable reference. This problem is also treated in the Italian constitutional system. The limitation to the power of constitutional amendment, the regulation of the anticonstitutional parties, the restraint of fundamental rights, the emergency and the guardianship powers, make, after all, the Italian democracy more protected than what is generally thought.
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3

COSTA, PAOLO. « Gli istituti di difesa della costituzione ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/364.

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Résumé :
Ogni ordinamento costituito, qualunque sia la sua forma politica, tenta di difendere se stesso. Ma in un ordinamento liberal-democratico le esigenze di protezione confliggono con quelle libertà il cui riconoscimento costituzionale esprime proprio la specificità della struttura politica liberal-democratica, giacché proprio le libertà democratiche possono divenire, per usare le parole di Karl Loewenstein, “the trojan horse by which the enemy enters the city”. È questo il problema della c.d. democrazia protetta. In ordine a tale questione, riferimento obbligato sono la Legge fondamentale tedesca e gli istituti suoi propri del Parteiverbot e della perdita dei diritti fondamentali. Il problema non è ignorato dall’ordinamento costituzionale italiano. Limiti alla revisione costituzionale, disciplina dei partiti antisistema, limitazione dei diritti fondamentali, poteri eccezionali ed organi di garanzia fanno della democrazia italiana una democrazia in fondo più “protetta” di quanto generalmente la si consideri.
Every constituted system, whatever its political form is, aims to protect itself. However, the needs of self protection in a liberal-democratic system conflict with those freedoms proper to this political structure, since these democratic freedoms can even become, quoting Karl Lowenstein’s words: “the trojan horse by which the enemy enters the city”. This is the issue of the so called protected democracy. With respect to this problem, the German Constitutional Law, with it’s typical institution of Parteiverbot and loss of fundamental rights, is an unavoidable reference. This problem is also treated in the Italian constitutional system. The limitation to the power of constitutional amendment, the regulation of the anticonstitutional parties, the restraint of fundamental rights, the emergency and the guardianship powers, make, after all, the Italian democracy more protected than what is generally thought.
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4

SANDRI, ANDREA. « Genesi e sovranità. Le dottrine dello Stato federale nell'epoca bismarckiana ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/99.

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Résumé :
Si indaga la costruibilità della figura dello Stato federale a partire dalle teorie con cui alla fine del XIX secolo i principali teorici dello Stato e costituzionalisti tedeschi interpretarono la genesi del Reich. Le strutture genetiche fondamentali individuate servono quindi a valutare il senso delle modificazioni del concetto di sovranità all'interno dello Stato federale e il rapporto tra sovranità e supremazia competenziale che di volta in volta si delinea.
It is examinated the possibility of constructing the figure of the Federal state beginning from the theories with which the most important German political theorists and constitutionalists explained the genesis of the Reich. The fundamental genetic structures serve to estimate the sense of the modifications of the concept of Sovereignty within the federal state and relation between Sovereignty and competencial supremacy.
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5

SANDRI, ANDREA. « Genesi e sovranità. Le dottrine dello Stato federale nell'epoca bismarckiana ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/99.

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Résumé :
Si indaga la costruibilità della figura dello Stato federale a partire dalle teorie con cui alla fine del XIX secolo i principali teorici dello Stato e costituzionalisti tedeschi interpretarono la genesi del Reich. Le strutture genetiche fondamentali individuate servono quindi a valutare il senso delle modificazioni del concetto di sovranità all'interno dello Stato federale e il rapporto tra sovranità e supremazia competenziale che di volta in volta si delinea.
It is examinated the possibility of constructing the figure of the Federal state beginning from the theories with which the most important German political theorists and constitutionalists explained the genesis of the Reich. The fundamental genetic structures serve to estimate the sense of the modifications of the concept of Sovereignty within the federal state and relation between Sovereignty and competencial supremacy.
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6

Campigli, Virginia. « L'autodichia degli organi costituzionali ». Doctoral thesis, 2022. https://hdl.handle.net/2158/1300162.

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Résumé :
Il lavoro si occupa dell’autodichia degli organi costituzionali, quale potestà di decidere in via esclusiva, mediante organismi interni, le vertenze con il personale dipendente. La ricerca, in particolare, si interroga sui rischi connessi alla sottrazione alla giurisdizione comune dei rapporti interni a tali organi.
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7

PANETTA, ANTONIO. « L'immunità dalla giurisdizione penale degli organi costituzionali in carica accusati di crimini internazionali ». Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11573/917388.

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8

RENGHINI, Cristina. « Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea : il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Résumé :
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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Livres sur le sujet "Organi costituzionali"

1

Augusto, Barbera, et Giupponi Tommaso F, dir. La prassi degli organi costituzionali. Bologna : Bononia University Press, 2008.

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2

Marini, Francesco Saverio. Il principio di continuità degli organi costituzionali. Milano : A. Giuffrè, 1997.

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3

Chimenti, Carlo. Gli organi costituzionali nella forma di governo italiana. Torino : G. Giappichelli, 1989.

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4

Leone, Stefania. L'equilibrio di genere negli organi politici : Misure promozionali e principi costituzionali. Milano, Italy : FrancoAngeli, 2013.

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5

Istituzioni in cammino : Scritti di diritto costituzionale italiano ed europeo. Milano : Giuffrè editore, 2010.

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6

La prassi degli organi costituzionali. Bologna : Bononia University Press, 2008.

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7

I Dipendenti degli organi costituzionali : Status e jtutela giurisdizionale : atti del Convegno di studi promosso dalla Federazione UIL Organi costituzionali (Roma, 7 marzo 1989). Roma : Camera dei deputati, 1991.

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8

Drigo, Caterina. Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg284.

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Résumé :
Il volume affronta le complesse relazioni fra giustizia costituzionale e sfera politica nel contesto statunitense e in quello italiano. Il tema è approfondito muovendo da un approccio critico e problematico al judicial review of legislation e ai rapporti tra sfera politica e giustizia costituzionale per poi affrontare il delicato profilo della compatibilità di quest’ultima con la democrazia. La riflessione sulla legittimazione degli organi di giustizia costituzionale consente di evidenziare le interconnessioni fra teoria della Costituzione, teoria della giustizia costituzionale e teoria dell’interpretazione costituzionale, offrendo un’occasione di confronto fra la dottrina statunitense e quella italiana. L’opera, inoltre, esamina le diverse modalità con cui la Corte Suprema statunitense e la Corte costituzionale italiana si relazionano a casi con tassi di politicità più o meno palese. Attraverso il prisma dell’indagine teorica e il commento della prassi giurisprudenziale vengono, così, evidenziate le caratteristiche e i profili critici della political question doctrine ed individuati alcuni significativi profili di similitudine fra Stati Uniti e Italia. Il ventaglio degli strumenti a cui la Corte costituzionale ricorre nel rapportarsi alle questioni politiche, in particolare laddove emergono esigenze di rispetto della sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, mostra le ambiguità, le criticità e le difficoltà connesse all’individuazione di ipotesi carsiche di una political question doctrine nell’ordinamento italiano. L’analisi casistica consente di apprezzare quel processo osmotico secondo il quale dietro ogni caso pratico si celano problematiche della teoria della giustizia costituzionale che, a loro volta, aprono alle questioni sempre attuali e controverse della teoria costituzionale.
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Chapitres de livres sur le sujet "Organi costituzionali"

1

Boggero, Giovanni, et Karin Oellers-Frahm. « Between Cynicism and Idealism : Is the Italian Constitutional Court Passing the Buck to the Italian Judiciary ? » Dans Remedies against Immunity ?, 281–309. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62304-6_15.

Texte intégral
Résumé :
AbstractIn this chapter we focus on the consequences of Sentenza 238/2014 for the Italian judiciary. The judgment of the Corte Costituzionale obliges the Italian tribunals to admit claims for the reparation of victims or the heirs of victims and to decide on the merits. In this context, a series of difficult legal questions arise that require consistent answers. The practice shows, however, that consistent answers cannot be taken for granted as long as the decision is in the hands of lower-level tribunals. The questions to be solved concern, firstly, who can bring a claim: the victims only or—in cases where they are no longer alive—also their spouses, children, or even grandchildren and other family members? This raises a second question namely whether there is any time limit for bringing claims, which of course touches upon more general concerns, such as intertemporal law, statutory limitations, prescriptions, forfeiture and inadmissibility due to reparation agreements. Thirdly, there is the question as to the specific nature of the reparations: for example, financial reparations and their calculation standards, or satisfaction only? A further question arising from all decisions granting reparation relates to the execution of the judgments, as it seems rather illusory that Germany will comply voluntarily with such judgments. An additional aspect the chapter addresses is the broader impact of the decisions of the Italian judiciary: the non-recognition of state immunity before Italian tribunals will make Italy an attractive forum for similar claims, evidence of which has already emerged. Furthermore, the decisions of the tribunals will serve—although certainly involuntarily—as precedents in similar cases not only in Italy. Such effects will concern issues such as (a) the reparation of war-related claims on an individual basis and (b) their consequences for the readiness of states to terminate armed activities by concluding peace treaties and reparation agreements on a lump sum basis. With a view to actual armed conflicts that are mostly not international armed conflicts the question has then to be asked (c) whether individual reparation claims will lead to discriminatory consequences as reparation will probably only be realizable for victims of war crimes committed by state organs and not those committed by non-state actors. The chapter will then conclude by trying to assess more in general the task of constitutional and/or supreme courts to balance the consequences flowing from their decisions against their power or intent to enhance the development of (international) law.
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