Littérature scientifique sur le sujet « Ordine europeo di indagine penale »

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Articles de revues sur le sujet "Ordine europeo di indagine penale"

1

Borgia, Gianluca. « Mandato d'arresto europeo e ordine europeo di indagine penale a confronto : così simili (?), eppure così diversi ». Archivio penale, no 1 (2021) : 387–98. http://dx.doi.org/10.12871/978883318097719.

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Borgia, Gianluca. « La prima volta dell'ordine europeo di indagine penale dinanzi alla Corte di giustizia UE : strumento nuovo, approccio di sempre ». Archivio penale, no 1 (2020) : 103–10. http://dx.doi.org/10.12871/97888331807318.

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« Tra semplificazione e ibridismo : insidie e aporie dell'Ordine europeo di indagine penale ». Archivio penale, no 2 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97886741019416.

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Thèses sur le sujet "Ordine europeo di indagine penale"

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ERTOLA, FRANCESCA. « RICERCA E ACQUISIZIONE DELLA PROVA ALL'ESTERO : L'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2022. http://hdl.handle.net/10280/122447.

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Résumé :
Scopo della presente ricerca è quello di tracciare i confini entro cui si articola la (attuale e futura) cooperazione probatoria nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Premessa una breve ricostruzione storico-normativa, la Parte I è incentrata sulle novità introdotte dalla direttiva 2014/41/UE e sui possibili vulnus di tutela derivanti da un acritico operare del mutuo riconoscimento, in assenza di uno statuto europeo di mutual admissibility of evidence. La Parte II è invece focalizzata sulla trasposizione della direttiva OEI nell’ordinamento italiano, con particolare attenzione agli inediti diritti – informativi, partecipativi e di impugnazione – riconosciuti alla difesa. Da ultimo, la Parte III è dedicata alle ricadute dell’OEI sui sistemi nazionali e le possibili soluzioni de iure condendo in tema di armonizzazione. Anzitutto, la ricerca intende dimostrare il superamento del tradizionale principio di non-inquiry, verso un regime di equiparazione, in punto di utilizzabilità, tra la prova “allogena” e quella “domestica”. In secondo luogo, ci si interroga se, in forza del principio di proporzionalità sancito dall’art. 7 d.lgs. n. 108 del 2017, sia possibile individuare nuove forme di invalidità probatoria. Infine, mediante il costante confronto tra i vari ordinamenti nazionali, la giurisprudenza sovranazionale e le direttive di Stoccolma, vengono individuati gli ambiti di intervento della futura politica processual-penalistica dell’Unione, al fine di ottenere una law of evidence comune dotata di un sufficiente grado di precisione.
The research aims to investigate the EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters, focusing on the protection of fundamental rights in transnational proceedings. Given the current framework, Part I is dedicated to the critical examination of the Directive 2014/41/EU on the European investigation order and the problems connected with mutual recognition, in the absence of a prior harmonization. Part II focuses on the transposition of the EIO directive into the italian system, with particular attention to the defence rights. Finally, Part III examines the impact of the EIO on national systems and points out the possible solutions in order to introduce minimum rules of mutual admissibility of evidence.
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BORGIA, GIANLUCA. « L'ordine europeo di indagine penale tra lex fori e lex loci. Ricadute sul piano dell'utilizzabilità ». Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2020. http://hdl.handle.net/11392/2487999.

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Résumé :
Abbandonata l’ambiziosa prospettiva di adottare regole armonizzate per favorire la reciproca ammissibilità degli atti istruttori, anche il più recente congegno messo in campo dall’Unione europea in questo settore, ovvero l’ordine europeo di indagine (OEI) di cui alla direttiva 2014/41/UE, non si è potuto sottrarre al tentativo di “contemperare” le istanze che promanano dalla legge processuale vigente nello Stato di emissione con quelle riconducibili alla disciplina del Paese di esecuzione. Il risultato è un’“ibridazione tra lex fori e lex loci”, inevitabilmente destinata a riverberare i propri effetti su di un piano, quello della spendibilità del materiale raccolto ultra fines, ove il legislatore nazionale è tenuto a fare il possibile per scongiurare il paradosso che una prova illegittima diventi utilizzabile solo perché battezzata come “europea”. Da qui, l’idea di concentrare l’attenzione, in primis, sulle opzioni coltivate nell’ambito degli strumenti che hanno preceduto l’adozione del nuovo meccanismo, condizionandone la fisionomia. In questo senso, l’indagine si è appuntata, dapprima, sulla c.d. “Convenzione madre” nel cui articolo 3 risulta “cristallizzato” il tradizionale principio del locus regit actum e, successivamente, sulle innovazioni apportate dalla c.d. “MAP”, dove a prevalere è l’opposto canone del forum regit actum. Lo scenario delineato dal Consiglio di Tampere ha infine imposto di considerare la compatibilità dei suddetti principi con l’affermarsi della logica sottesa al mutuo riconoscimento (Capitolo I). Una volta messo a fuoco il terreno sul quale è sorto l’OEI, non si è potuto prescindere dalla puntuale analisi delle previsioni che, così come attuate dal d.lgs. n. 108 del 2017 nell’ordinamento interno, costituiscono l’espressione concreta delle prerogative dei due Stati coinvolti nella procedura di cooperazione giudiziaria. Anzitutto, si è posta l’attenzione sulle disposizioni che regolano il momento propriamente esecutivo dell’attività, le quali non fanno altro che riproporre la formula che accorda la preminenza alla legge del Paese di emissione, salvo il contrasto con i “principi fondamentali dell’ordinamento di quello di esecuzione”, con tutte le conseguenze disfunzionali che ne derivano sotto il profilo della determinatezza. Sono state, poi, affrontate le previsioni che, per quanto concerne le condizioni di emissione, impongono di osservare quanto stabilito dalla lex fori e, con riferimento ai presupposti di esecuzione, richiamano al rispetto della lex loci. Da questo punto di vista, a preoccupare sono le interpretazioni che la prassi ha offerto delle disposizioni del d.lgs. n. 108 del 2017, riducendole a mere “formalità”. Infine, si è posta l’attenzione sulla parte “speciale” della direttiva; terreno, questo, sul quale si manifestano le maggiori ritrosie ad abbandonare il criterio della lex loci actus (Capitolo II). Da ultimo, non si è potuto prescindere dall’apprezzare come la soluzione adottata a livello sovranazionale condizioni e “plasmi” l’innesto dei risultati dell’attività nel procedimento nazionale. In questo senso, dall’esame delle regole espressamente previste dal d.lgs. n. 108 del 2017 è emersa tutta l’inadeguatezza della soluzione di estendere l’operatività delle disposizioni dettate per le rogatorie che finiscono per accordare un trattamento di favore alla prova raccolta oltre i confini nazionali a scapito delle più alte garanzie previste per gli atti istruttori assunti al livello domestico. Quanto, invece, alle regole di esclusione non richiamate esplicitamente, si ritiene non solo che debbano trovare applicazione quelle previsioni, come l’art. 729 comma 2 c.p.p., che rispondono alla logica del forum regit actum, ma anche che, in talune ipotesi, l’inutilizzabilità dei risultati discenda dall’inosservanza delle disposizioni della direttiva stessa (Capitolo III).
Dismissed the ambitious perspective of introducing harmonised rules concerning the mutual admissibility of evidence between Member States, the recent Directive 2014/41/UE regarding the European Investigation Order in criminal matters (EIO) tried to combine the instances coming from the issuing State with those concerning the executing State. The outcome is an “hybridization” between the lex fori and lex loci that inevitably has an impact at the level of assessing the evidence gathered across borders. Hence the idea to focus the attention, firstly, on the previous instruments. In this regard, the study focused, above all, on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 of which Article 3 stated the locus regit actum principle. Later, the analysis regarded the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 29 May 2000 that claims the opposite forum regit actum principle. Finally, the scenario outlined by the Conclusions of Tampere European Council has required to examine the compatibility of these principles with the mutual recognition (Chapter I). Analysed these aspects, the attention shifted to the provisions of the Directive as implemented in Italy by Legislative Decree n. 108 of 2017 which represent the expression of prerogatives of the two States involved in the cooperation procedure. First of all, particular emphasis has been placed on the rule according to which the executing authority shall comply with the formalities and procedures expressly indicated by the issuing authority (i.e. lex fori) unless otherwise provided that such formalities and procedures are not contrary to the “fundamental principles of law of the executing State”, with all the problems that arise from the vagueness of this expression. Then the study has focused on the provisions that establish the conditions for issuing and the conditions for executing by referring, respectively, to the lex fori and to lex loci. From this point of view, the interpretations that jurisprudence has offered of the provisions of Legislative Decree n. 108 of 2017, reducing them to mere "formalities" cause for concern. Lastly, was taken into account the part of the Directive concerning the “Specific Provisions for certain investigative measures”; context within which emerges the greatest reluctance to abandon the lex loci actus principle (Chapter II). In conclusion, the study concentrated on the insertion of the evidence collected ultra fines in the Italian criminal proceedings. In this sense, the screening of the rules provided for in Legislative Decree n. 108 of 2017 showed the inadequacy of to make use of the provisions governing letters rogatory. With regard, instead, to the norms not expressly mentioned, it seems appropriate to extend the rules, such as the Art. 729 par. 2 of the Italian Criminal Procedure Code, based on the logic of forum regit actum principle. Furthermore, some procedural sanctions seem to emerge directly from the text of the Directive (Chapter III).
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DE, LUCA CARLOTTA. « L'ORDINE EUROPEO D'INDAGINE PENALE : DISCIPLINA NORMATIVA E PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. http://hdl.handle.net/2434/919437.

Texte intégral
Résumé :
L’ordine europeo di indagine penale, introdotto dalla direttiva 2014/41/UE, è uno strumento di cooperazione giudiziaria nel settore delle prove divenuto imprescindibile a fronte della crescente dimensione transnazionale assunta dalla criminalità, quale conseguenza dell’evaporazione dei confini geografici nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea. La direttiva sovranazionale, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 108 del 2017, ha dato vita a un istituto avente natura ibrida, animato dal principio del reciproco riconoscimento, che conserva, al contempo, alcuni tratti tipici della mutua assistenza giudiziaria tradizionale, nel tentativo di coniugare l’efficienza investigativa e la tutela delle garanzie fondamentali. Sullo sfondo di un contesto caratterizzato dall’assenza di armonizzazione tra le regole processuali e probatorie nazionali, il meccanismo di acquisizione della prova all’estero ruota attorno al principio di proporzionalità, che prende forma nel giudizio di bilanciamento, da condursi in concreto tenendo conto delle peculiarità del caso, tra le esigenze connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto ai diritti delle persone a vario titolo coinvolte nelle procedure di emissione ed esecuzione dell’ordine. La presente tesi di dottorato intende fornire un’analisi a trecentosessanta gradi dell’ordine europeo d’indagine, prendendo le mosse dalla disciplina normativa, con l’obiettivo di mettere in luce le principali problematiche emerse nelle sue prime esperienze applicative e individuare soluzioni in grado di accorciare le distanze che separano teoria e prassi. A tal fine, ampio spazio è dedicato alla ricostruzione delle prime pronunce giurisprudenziali rese sul tema dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione, che rivelano complessivamente la tendenza a prediligere le istanze di efficienza investigativa a scapito dei diritti della difesa, per poi esporre, in chiave critica, alcuni casi pratici selezionati presso le Procura della Repubblica di Milano e di Monza
The European criminal investigation order, introduced by Directive 2014/41/EU, is an instrument of judicial cooperation in the field of evidence, which has become necessary, given the growing transnational dimension of crime as a result of the sublimation of geographical boundaries in the European Union's Area of Freedom, Security and Justice. The supranational directive, implemented by Italian Legislative Decree no. 108 of 2017, has given rise to a construct of hybrid nature, inspired by the principle of mutual recognition, which maintains, at the same time, certain features typical of traditional mutual legal assistance, in an attempt to combine investigative efficiency and protection of fundamental guarantees. In an underlying backdrop still characterized by the absence of harmonization of national procedural and evidentiary rules, the mechanism for adducing evidence in a foreign country revolves around the principle of proportionality, which in turn takes shape in the context of a balancing judgement - to be conducted in the actual case and taking into consideration the specificities of such case - between the needs related to the detection of crime and the sacrifices imposed on the rights of the persons involved, for various reasons, in the procedures aimed at issuing and executing the relevant order. This doctoral thesis intends to provide a comprehensive analysis of the European Investigation Order, beginning with its legal framework, for the purposes of highlighting the main problems that have emerged in its early-stage enforcement and of identifying solutions capable of shorten the gap between theory and practice. To this end, a large space is firstly dedicated to the analysis of the early case-law rendered by the Court of Justice and by the Italian Court of Cassation on this theme, which reveals the overall tendency to prefer purposes of investigatory efficiency to the detriment of defense rights; secondly, this thesis critically evaluates some practical cases selected at the Public Prosecutor's Office of Milan and Monza.
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