Articles de revues sur le sujet « Ordine costituzionale »

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Bartole, Sergio. « SCIENZA POLITICA E DIRITTO : COMMENTO ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no 1 (avril 1991) : 129–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009849.

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Résumé :
IntroduzioneL'invito a intervenire sull'importante contributo di Leonardo Morlino (1989) mi consente di ritornare su un argomento — quello dei rapporti fra la scienza politica e la scienza del diritto costituzionale — cui ho già dedicato in altre occasioni una qualche riflessione (1985, 1986). Debbo confessare di guardare con un po’ di invidia all'iniziativa che Morlino ha preso di tracciare una sorta di bilancio dello stato della sua disciplina. Sono, in effetti, convinto che molto spesso gli studi di diritto costituzionale stiano procedendo senza una precisa consapevolezza della direzione da prendere, delle manchevolezza che li connotano e delle risposte di ordine scientifico che da essi si attendono: mancano adeguate meditazioni di ordine teorico e metodologico, e troppo spesso contributi monografici e saggistici nascono in obbedienza a quella che Morlino chiama una «logica esterna», e quindi senza una seria attenzione alla «logica interna» alla disciplina ed alle connesse preoccupazioni di ordine sistematico. Né vale rispondere che le preoccupazioni metodologiche e teoriche rappresentano fughe in avanti rispetto all'analisi e considerazione dei problemi concreti, di fronte ai quali soltanto ha senso proporre questioni di teoria e metodo, che, se formulate in astratto, restano nel limbo delle pie dichiarazioni di intenti, senza trovare adeguato riscontro nella attività pratica di ricerca. La mancanza di un bagaglio metodologico e teorico solo in apparenza allevia le fatiche del viaggiatore e, in realtà, lo obbliga a rifare il punto astronomico ad ogni giro di strada, anche al di là delle normali e corrette esigenze di una responsabile autocritica e di un doveroso autocontrollo.
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Carminati, Arianna, et Matteo Frau. « Il certificato COVID digitale nel contesto del federalismo europeo, tra tutela della privacy e libertà di circolazione, e il suo impiego nell'ordinamento italiano ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (janvier 2022) : 5–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002001.

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L'articolo descrive il processo decisionale che ha portato all'introduzione, a livello europeo, di una disciplina unitaria in materia di certificati COVID digitali, proponendo un confronto con la differente situazione in cui versa il sistema federale statunitense, e affronta alcune delle questioni di ordine costituzionale connesse all'uso del c.d. green pass, sia con riguardo alla tutela della privacy sia con riguardo all'utilizzo di tale strumento da parte degli Stati membri.
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Famiglietti, Gianluca. « LA GIUSTIZIA ELETTORALE IN ITALIA ». Revista de la Facultad de Derecho de México 68, no 270 (2 mars 2018) : 205. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.270.63647.

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Résumé :
Questo lavoro riguarda una riflessione circa il ruolo assunto dal Giudice costituzionale in ordine alla defi- nizione dei sistemi elettorali, per poi proseguire sui temi più tipici del cosiddetto diritto elettorale di contorno. Una spe- ciale attenzione è anche dedicata al tema della composizione delle liste, dal punto di vista del loro profilo soggettivo, essen- do quello della “qualità delle liste elettorali” uno dei problemi principali dell’attuale fase politica italiana
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Canè, Daniele. « Prospettive della discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 2 (octobre 2021) : 58–81. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-002005.

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Résumé :
La discriminazione qualitativa consiste nel trattamento differenziato di redditi, il cui possesso manifesta diversa capacità contributiva in ragione della fonte patrimoniale. Concorre dunque ad assicurare, più che derogare, all'uguaglianza tributaria. Poiché l'apprezzamento delle situazioni che esprimono capacità contributiva spetta al legislatore, nel limite della ragionevolezza della differenziazione e della coerenza della relativa disciplina, i vincoli più stringenti alla discriminazione qualitativa non sono di ordine costituzionale, bensì dipendono dalla struttura dell'imposta sul reddito. Le possibilità di discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro sono dunque limitate nell'Irpef.
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Saitto, Francesco. « RAGIONANDO SUL TRATTATO DI MAASTRICHT COME MOMENTO DI “FRATTURA” : PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA ECONOMICO ». Il Politico 251, no 2 (3 mars 2020) : 138–57. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.241.

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Résumé :
L'articolo esamina il Trattato di Maastricht in una prospettiva storica e comparativa, concentrandosi sulle sue implicazioni economiche e costituzionali. Il Trattato di Maastricht viene quindi contestualizzato in un processo storico, evidenziando i tentativi dello Stato costituzionale europeo di affrontare la crisi del cosiddetto "liberalismo incorporato" dopo la caduta di Bretton Woods. Questo processo ha avuto significativi contraccolpi economici e politici in tutto il mondo. In Europa, gli anni Settanta sono stati caratterizzati da un'elevata instabilità economica, soprattutto in considerazione del sistema monetario e del crescente debito pubblico. Da allora è nata l'esigenza di una nuova forma di radicamento democratico del capitalismo, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra capitalismo e democrazia. Sebbene pieno di contraddizioni, il Trattato di Maastricht rappresentava un tentativo di far fronte a questo mutevole ordine mondiale economico e politico. In quel periodo il sistema politico italiano si trovava a fronteggiare un'insopportabile instabilità economica e il Trattato di Maastricht rappresentava un'opportunità per favorire una riforma del sistema politico ed economico "dall'esterno" attraverso un "vincolo esterno", come lo definì Guido Carli. Non era la prima volta nella storia italiana. Un nuovo processo è iniziato e, pieno di contraddizioni e inadeguatezze, è ancora in corso.
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Carinci, Maria Teresa. « La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale : road map per una riforma ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 170 (août 2021) : 289–300. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170006.

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L'articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l'art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall'altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell'intera disciplina dei licenziamenti individuali.
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Raniolo, Francesco. « Alla ricerca di democrazie ‘miti e serene' per il XXI secolo ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 99–124. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001004.

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Résumé :
In questo articolo la democrazia rappresentativa e, in particolare, quella parlamentare vengono concettualizzate come regimi di riconciliazione che assicurano la convivenza pacifi-ca tra esseri umani e gruppi diversi. A tal fine esse devono affrontare il trilemma ordine, plu-ralità, legalità costituzionale. Parlamenti e partiti politici, per la loro funziona di linkage tra società e istituzione, sono stati strumenti cruciali a tale scopo. L'articolo ricostruisce, quindi, le due varianti polari di democrazia parlamentare (maggioritaria e consensuale) come tentativi di trovare un equilibrio fra i tre valori-obiettivi. Ovvero, come modi per realizzare un trade-offe accettabile tra costi/rischi di oppressione e di efficienza. Tuttavia, le sfide esterne e le trasformazioni interne (declino dei partiti tradizionali e populismo) alle democrazie del XXI secolo sembrano indicare che queste devono mostrare non solo capacità decisionale, ma soprattutto tolleranza, giustizia e non-dominio.
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De Cicco, Maria Cristina. « Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela ? Doi : 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917 ». Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no 3 (29 décembre 2015) : 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Résumé :
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Balzani, Roberto. « Marco Minghetti nel '48 : fra guerra nazionale, esperimenti costituzionali e ordine pubblico ». IL RISORGIMENTO, no 2 (février 2020) : 7–30. http://dx.doi.org/10.3280/riso2019-002001.

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Illari, Silvia, et Ilaria De Cesare. « Ordini e collegi professionali tra dimensione collettiva e diritti individuali ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 2 (juin 2021) : 81–103. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002005.

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Gli ordini e i collegi professionali sono tradizionalmente annoverati tra le formazioni sociali che operano nell'ordinamento giuridico, trovando anche esplicito riconoscimento normativo, sebbene non a livello costituzionale. Il presente lavoro ha lo scopo di indagare gli aspetti peculiari degli ordini, a cominciare dalla loro natura giuridica, che si pone in equilibrio tra autonomia e regolazione. Nell'esaminare le modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute, le autrici evidenzieranno di volta in volta i punti di contatto tra la dimensione collettiva, di cui gli ordini sono espressione e custodi, e quella individuale, che attiene ai singoli professionisti. Emergerà come, in ragione anche di previsioni normative generiche, non sempre vi sia compiuta corrispondenza col principio solidarista che dovrebbe regolare tali interazioni
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Messina, Giovanni. « Stato costituzionale democratico e governo dell'emergenza . Rilievi su una condizione eccezionale ». Società e diritti 7, no 14 (9 décembre 2022) : 134–63. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19317.

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La gestione politica della crisi sanitaria ha posto con forza alla teoria giuridica e alla filosofia politica la questione classica del rapporto tra normalità istituzionale ed emergenzialità dell’intervento politico. Quanto è accaduto ha spinto parte della dottrina a utilizzare il concetto di stato d’eccezione e in alcuni casi a denunciare l’uso disinvolto di poteri extra-ordinem che hanno messo sotto sforzo il tessuto democratico delle nostre collettività. A un esame attento dei profili giuridico-costituzionali implicati, la tesi della illegittimità di alcuni provvedimenti adottati dalle autorità governa
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Carbone, Luigi. « Le limitazioni della responsabilità erariale per la gestione dell'emergenza epidemiologica tra "decreto semplificazioni" e "decreto cura Italia" : un sistema a geometria variabile ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 81–88. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003004.

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L'articolo analizza brevemente le modifiche apportate alla disciplina della re-sponsabilità erariale dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") e dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "decreto cura Italia"). I menzionati decreti-legge, nell'introdurre limitazioni a questa forma di responsabilità con specifico riferimento all'elemento soggettivo, rivelano talune criticità in punto di compati-bilità con l'art. 77 Cost. e con altri principi costituzionali, potendosi dubitare, in particolare, in ordine al rispetto del principio di responsabilità dei pubblici poteri e dei loro agenti, che anche in tempo d'emergenza deve ritenersi insuscettibile di deroghe, soprattutto attraverso l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza
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Conte, Paolo. « Michele De Tommaso : tra Costituzione montagnarda e sistema napoleonico (1792-1804) ». IL RISORGIMENTO, no 1 (juin 2016) : 21–54. http://dx.doi.org/10.3280/riso2016-001002.

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Per i patrioti italiani che avevano sostenuto la causa della Rivoluzione francese, il passaggio all'"ordine napoleonico" seguito alla vittoria repubblicana di Marengo non comporto la fine della loro attivita politica. Ne e un esempio il percorso biografico di Michele De Tommaso, prete napoletano attivo nell'organizzazione dei club patriottici partenopei ancor prima del 1796 e poi distintosi fra il Ponente ligure e Napoli nell'intensa fase del Triennio giacobino. Dopo il crollo delle Repubbliche sorelle, terminato un breve periodo di esilio in Francia, fece ritorno a Porto Maurizio, dove durante la "seconda" Repubblica ligure si distinse sia per la sua attivita intellettuale e pedagogica, sia per il suo attivismo filofrancese. Da un lato fondo e diresse una scuola pubblica di filosofia e scrisse opere di logica e metafisica, dall'altro svolse il ruolo di cancelliere del Viceconsolato transalpino e fu arrestato due volte per la partecipazione a rivolte cittadine: modalita diverse, ma complementari, per portar avanti la battaglia politica per la democrazia in Italia.
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Spogli, Emidio. « La pastorale sanitaria dal secoldo VI al secolo XVII ». Medicina e Morale 39, no 3 (30 juin 1990) : 479–502. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1175.

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Il presente lavoro si propone di studiare da un punto di vista storico la pastorale della assistenza negli ospedali religiosi dal VI al XVII secolo. L'autore pertanto passa in rassegna alcune tappe fondamentali, cercando di cogliere in esse quegli elementi che possono ancora oggi ispirare una autentica pastorale sanitaria: la costituzione degli hospitia medievali, sorti lungo le grandi vie di comunicazione e volti soprattutto all'accoglienza di poveri, emarginati, malati e pellegrini: la fondazione dei grandi ordini laicali per l'assistenza dei malati: l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (poi detto dei Cavalieri di Malta), l'Ordine Ospitaliero di Santo Spirito e l'Ordine Ospedaliero di Sant'Antonio di Vienne (sec. XIII); la costituzione di veri e propri ospedali "laici", come l'Ospedale di Santa Maria di Siena e il Pammatone di Genova nel secolo XIV, nei quali comunque l'assistenza spirituale e religiosa aveva un'importanza non secondaria; l'opera di San Camillo de Lellis, grande "animatore di riforme" nel mondo ospedaliero, guidato da una visione globale dell'uomo malato nella sua dimensione spirituale e corporale, e quella altrettanto grandiosa di San Giovanni di Dio e dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli (sec. XVI).
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Posner, Richard A. « The Justice of Economics* ». Journal of Public Finance and Public Choice 5, no 1 (1 avril 1987) : 15–25. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117516.

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Abstract L’ipotesi. di massimizzazione della ricchezza sostiene che una transazione o qualche altra modifica nell’uso o nella proprietà delle risorse dev’essere giudicata positivamente se in conseguenza di essa aumenta la ricchezza della collettività.Quest’ipotesi è stata sottoposta a numerose critiche, la prima delle quali, in ordine logico, è che essa attribuisce un ruolo eccessivo alla capacità delle persone di compiere scelte razionali, non distinguendo tra le valutazioni «ex-ante» e quelle «ex-post».Un’obiezione più seria è che le scelte sono vincolate dalla distribuzione della ricchezza. Si tratta di un problema complesso, per la cui soluzione è necessario tener conto di numerose circostanze. Sembra comunque plausibile, in un sistema basato sull’ipotesi di massimizzazione della ricchezza, ipotizzare la preferenza per un sistema di assicurazioni sociali contro le incertezze della vita.Infine, l’obiezione secondo cui l’ipotesi di massimizzazione non tiene conto dei diritti individuali inalienabili non sembra pertinente, dato che le possibilità di scelta degli individui devono comunque rientrare nei limiti posti dalla Costituzione federale.
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Angela Carbonaro, Rita. « Il tabulario dei Monasteri di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l'Arena di Catania ». ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE, no 2 (décembre 2021) : 5–11. http://dx.doi.org/10.3280/asso2020-002001.

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Il saggio si articola in due parti. Da una parte si presentano i contributi di vari autori, ciascuno secondo la propria specializzazione, riguardanti gli oltre cento pezzi del tabulario dei Monasteri di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l'Arena della diocesi di Catania. Per la prima volta in questa sede inventariati: i singoli pezzi recano sulla coperta la segnatura archivistica (numero ordinale: 1, 2, 3, eccetera), la data cronica, la data topica e relativa segnatura della riproduzione digitale come emerge dalla Tabella n.1 (Biondi/Proietto). La schedatura generale, a cura di Biondi / Mirabella dei documenti tratti dai singoli pezzi inventariati, in rigoroso ordine cronologico, secondo i moderni criteri di misura del tempo assai diversificati dal periodo di riferimento, reca, oltre la data cronica, l'indizione e la data topica, il regesto dell'atto notarile come da tabella n. 2 (Biondi/Proietto). Nella seconda parte si tratteggia la storia del Fondo Benedettino in cui si contengono sin dalla sua costituzione oltre a queste qui proposte anche novecento e diciannove documenti regestati da Carmelo Ardizzone già nel 1927 e altri ancora da inventariare.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. « Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no 2 (1 octobre 2019) : 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Colao, Floriana. « La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 207–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001017.

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1. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste.2. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia di procedimento di espulsione - riflessi su reati di inosservanza dell'ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudiziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte costituzionale sentenza 13/17.12.2010 n. 359 - cittadino extracomunitario - reato di inottemperanza all'ordine "reiterato" di allontanamento di cui all'art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimitŕ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale.
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 126–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004010.

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1. Corte costituzionale sentenza 12/16.12.2011 n. 329 - questione di legittimitŕ costituzionale dell'art. 80 co. 19 l. n. 388/2000 - indennitŕ di frequenza riconosciuta ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti solo se in possesso di carta di soggiorno - illegittimitŕ della condizione - accoglimento2. Tribunale di Milano 9.1.2012 - azione civile contro discriminazione - bando Presidenza del Consiglio, Ufficio nazionale per il servizio civile - selezione volontari - requisito accesso cittadinanza italiana - carattere discriminatorio - accoglimento - interpretazione costituzionalmente orientata secondo art. 2 Cost. del termine "cittadino" ex art. 3 d.lgs. 77/2002 - poteri del giudice - sospensione e ordine di modifica bando - art. 28 d.lgs. N. 150/2011 - disciplina del processo sommario di cognizione - prima applicazione
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Orlandi, Renzo. « La prolusione di rocco e le dottrine del processo penale ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 1, no 1 (31 mars 2015). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v1i1.5.

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L’articolo analizza le conseguenze del pensiero giuridico di Arturo Rocco, dal 1910 nella dottrina di procedura penale, ossia, il metodo tecnico-giuridico (esegesi, sistematica e critica). La dogmatica di procedura pena- le inizia con la monografia di Giovanni Conso, nel 1955. L’insoddisfazione con il tecnicismo giuridico e con la mancanza di maturità scientifica si è manifestata con Carnelutti nel 1946 (Cerenterola), sottolineando le peculiarità strutturali del procedimento penale. In questa prospettiva, il testo sottolinea la conferenza di Franco Cordero nel 1964 (Lecce), così come le lezioni da James Goldschmidt. Inoltre, negli anni sessanta, divennero importanti diritti fondamentali, di fronte alla Costituzione democratica, con un nuovo orientamento dottrinale. Il diritto processuale penale è stato considerato come diritto costituzionale applicato. Si segnalano gli insegnamenti di Amodio, Amato, Chiavario, Ferrua, Grevi, Iluminati, Massa e Nobili. Successivamente, l’articolo mette in evidenza il CPP del 1988, l’internazionalizzazione dei sistemi giuridici, l’importanza del diritto comparato e dei diritti fondamentali. Si conclude con il nuovo ordine mondiale dei diplomi internazionali e tribunali sovranazionali, con nuove esigenze, oltre il tecnicismo giuridico.
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Lewandowski, Piotr. « L’obiezione di coscienza al giuramento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana ». Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 17 décembre 2020, 127–42. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2020.008.

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La libertà relativa alle proprie convinzioni, la libertà di coscienza e quella che permette di far propria una determinata concezione del mondo, nella sua dimensione interiore, è un diritto assoluto che non può essere soggetto a limitazione. La coscienza, intima essenza del soggetto, formata e costituita da valori spirituali, etici, soggettivamente consapevoli e inderogabili unita al valore insostituibile della vita della persona umana si colloca alla base del rifiuto di obbedire a un ordine, a una prescrizione giuridica ritenuta fortemente contrastante con la propria scelta. In diversi settori ed attività umane vi sono persone sottoposte a situazioni che vanno a determinare conflitti con la propria coscienza e spingono ad agire in conformità al diritto suggerito dalla coscienza stessa nell’esercizio della libertà dalla coercizione contro la propria coscienza. Il conflitto che maggiormente rappresenta l’essenza di scelte interiori e coinvolge la coscienza riguarda il giuramento che l’individuo è tenuto a prestare in specifiche circostanze previste dalla legge. L’oggetto di questa elaborazione è l’analisi dell’obiezione al giuramento nelle sentenze e nelle ordinanze della Corte costituzionale della Repubblica Italiana. La Corte ha giudicato la legittimità costituzionale del dovere del testimone di prestare giuramento nel processo civile quanto in quello penale. La Corte costituzionale ha dichiarato che la formula del giuramento deve essere modificata a causa dell’obiezione di coscienza di coloro i quali intendono negare il riferimento a Dio, sostituendola con un impegno a dire tutta la verità senza riferimenti religiosi.
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La Spina, Antonio. « La „flessibilità” dello Statuto albertino e il regime fascista ». Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 29 décembre 2021, 57–74. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.005.

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Lo Statuto del Regno di Sardegna, concesso nel 1848, non diceva nulla circa la procedura per la sua revisione. Pertanto, fu comunemente ritenuto che per modificare il testo originario fosse sufficiente la procedura legislativa ordinaria. Pur nondimeno, innovazioni del massimo rilievo ebbero piuttosto luogo senza alcun atto formale. In alcuni casi queste andavano ben oltre le previsioni dello Statuto, mentre in altri casi addirittura le contraddicevano, con riguardo a questioni essenziali. Il testo originario divenne così parte di un ordine costituzionale de facto alquanto incerto, cedevole e rimodellabile. Ciò ebbe molte conseguenze rimarchevoli e indesiderabili. Quando il fascismo prese il potere negli anni Venti dello scorso secolo, il sistema politico italiano subì uno shock profondo, che tuttavia fu ritenuto compatibile con la costituzione de facto, come plasmata e applicata in precedenza dagli attori politici rilevanti, anzitutto dalla monarchia. Poi i fascisti al governo puntarono a ulteriori alterazioni, devastanti per i principi liberali e le istituzioni rappresentative, ma fecero attenzione ad introdurle attraverso atti formalmente legislativi. Così facendo, dimostravano un’obbedienza esteriore allo Statuto. Se il fascismo fosse rimasto al potere per più tempo, secondo quelle che erano sue intenzioni dichiarate sarebbe forse riuscito a trasformare il sistema politico italiano in un totalitarismo. Al riguardo rilevano il modo in cui erano stati concepiti lo Statuto e la sua revisione nell’Italia prefascista, nonché il ruolo effettivamente svolto dalla monarchia durante il periodo fascista.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « La Legge 194 di fronte alle decisioni della Corte Costituzionale ». Medicina e Morale 57, no 6 (30 décembre 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.264.

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Il contributo prende in esame le numerose decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la legge 194 del 1978 che ha introdotto la disciplina dell’aborto in Italia. La principale impugnazione riguarda il principio di autodeterminazione della donna, ma vengono in questione anche la mancata previsione dell’obiezione di coscienza del giudice tutelare; il ruolo subordinato ed eventuale del padre del concepito nelle procedure che portano all’autorizzazione dell’aborto; la pretesa lesione dei diritti dei genitori rispetto alla minorenne che intende abortire; il diverso trattamento delle minorenni rispetto alle maggiorenni; la mancanza di difesa del concepito dinanzi al giudice tutelare. Gli Autori esaminano anche le decisioni che riguardano l’ammissibilità dei referenda proposti contro la Legge 194, perché consentono di cogliere elementi dai quali traspare il pensiero della Corte in ordine alla L. 194/1978 sia sotto il profilo dell’interpretazione, sia sotto quello della costituzionalità. Nonostante ripetute richieste di intervento, la Corte ha sempre evitato di pronunciarsi sul punto più critico della legge, ovvero la disciplina dell’aborto infratrimestrale dominata dal “principio di autodeterminazione”. Nello stesso tempo la Consulta non ha mai negato l’umanità del concepito e in un caso ne ha affermato chiaramente il diritto alla vita. ---------- The contribution deals with the large number of Constitutional Court’s decisions concerning the law 194/1978 that has introduced the regulation of abortion in Italy. The main impugnation deals with the principle of woman’s self-determination, but also non-prevision of the tutelary judge’s objection of conscience is argued; the subordinate and possible role of the father of new born in the procedures that lead to the authorization of the abortion; the supposed damage of the parents’ rights compared with minor who intends to abort; the different treatment of minors in comparison with adults; the lack of defence of new born compared with the tutelary judge. The Authors also examine the decisions that concern the admissibility of referenda proposed against the Law 194, because they allow to understand elements from which the Court’s thought for what concern the Law 194/1978 under the interpretative and constitutionality profile is showed. Although the several intervention calls, the Supreme Court has always avoided to pronounce a decision on the crucial point of the law, i.e. the regulation on the midtrimestrial dominated by the “self-determination principle”. At the same time the Council has never denied the humanity of the new born and in one case it has clearly affirmed the right to life.
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« Diritto italiano. Famiglia ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 153–66. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003012.

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1. Corte di cassazione 30.3.2011 n. 7218 - ricongiungimento familiare con genitore a carico - nulla osta rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 160/08 - richiesta di visto di ingresso - diniego permancanza dei nuovi requisiti - legittimitŕ 2. Corte di cassazione 24.6.2011 n. 13972 - diniego di conversione del titolo di soggiorno per motivi di salute in permesso per motivi familiari - condanna penale per stupefacenti - automatismo preclusivo - diniego di rilascio del permesso - legittimitŕ 3. Corte appello di Roma 6.6.2011 - carta di soggiorno per familiare di cittadino UE - diniego per aver contratto matrimonio dopo l'ingresso irregolare in Italia - illegittimitŕ della limitazione del diritto di libera circolazione e soggiorno - diritto al rilascio della carta di soggiorno 4. Tribunale di Piacenza 5.5.2011 - pubblicazioni di matrimonio - mancanza di nulla osta dovuto alla mancata conversione all'Islam del nubendo cittadino italiano - diritto costituzionale di libertŕ religiosa e di contrarre matrimonio - ordine di procedere alle pubblicazioni 5. Tribunale di Genova 1.8.2011 - visto di ingresso per motivi familiari - matrimonio contratto in Somalia prima del rilascio del nullaosta e registrato in Kenia successivamente su richiesta del Consolato italiano - decorrenza degli effetti civili dalla data del matrimonio - valore certificativo della registrazione - diritto al ricongiungimento.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 6. Corte di cassazione 7.10.2010 n. 20838 - permesso di soggiorno per motivi familiari - pregresse condanne penali - automatismo ostativo - sussistenza anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs.n. 5/2007
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« Diritto italiano. Soggiorno ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 230–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002017.

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1. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regolarizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostativitŕ della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11 PPU El Dridi - non applicazione della normativa in contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio criminis - retroattivitŕ ex art. 2 c.p. - effetti anche sui provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici non definitivi - inapplicabilitŕ del principio tempus regit actum 2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna - 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali - diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimitŕ del diniego 3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimitŕ - ordine giudiziale alla questura di provvedere; ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericitŕ della domanda 4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento per inutile decorso del termine; ostativitŕ delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza; interesse giuridico anche del lavoratore all'informazione sull'esito del procedimento; ricorso avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessitŕ di mutamento del rito processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo 5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostativitŕ delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilitŕ di valutare la lievitŕ o la gravitŕ del fattoreato e/o l'allarme sociale - sospetta illegittimitŕ costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza, paritŕ di trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionaleRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimitŕ; criteri di verifica della capacitŕ reddituale del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. - procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. - obbligo della PA di tenere conto dell'attivitŕ Partecipativa 7. Tribunale amministrativo regionale della Campania 19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione della effettiva ed attuale pericolositŕ sociale e dei legami familiari - violazione della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 TU n. 286/98 - illegittimitŕ 8. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimitŕ - omessa valutazione del principio che vieta di collegare la perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
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Troisi, Filomena, José Antonio López Fernández et Silvia Medina Quintana. « La cittadinanza e la costituzione nei libri di testo di storia. Il quinto anno nei licei classici : un caso di studio ». El Futuro del Pasado, 3 février 2023. http://dx.doi.org/10.14201/fdp.28089.

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L’insegnamento della cittadinanza e della Costituzione è un indicatore prezioso del grado di sviluppo culturale di un Paese. È una questione educativa che si gioca in classe, nei curricula, nella pianificazione dei programmi e nell’insegnamento quotidiano. Implementando l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia nelle scuole di ogni ordine e grado, gli studenti potranno acquisire quella formazione civica di base che è necessaria e indispensabile per la loro partecipazione alla vita sociale, politica e democratica. In Italia, l’educazione alla cittadinanza e lo studio della Costituzione fanno parte dell’insegnamento della storia contemporanea. Questo articolo analizza i sei libri di testo di storia contemporanea utilizzati nelle nove classi quinte dei tre licei classici della città di Avellino nell’anno scolastico 2019-2020. In ogni libro di testo è stata verificata la presenza o meno di una parte dedicata esclusivamente a temi legati alla cittadinanza e alla Costituzione. È emerso che solo due dei sei libri di testo presentano tale parte. Sono stati quindi elencati gli argomenti trattati in questi libri di testo e ne sono stati analizzati la forma e i contenuti. È stata condotta un’ulteriore valutazione critica dei contenuti e delle attività didattiche che li accompagnano, al fine di valutare il grado di problematizzazione degli argomenti. Da questi dati risulta evidente che questi argomenti ricevono ancora poco interesse e attenzione.
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Casini, Marina, Carlo Casini, Rafael Santamaria D'Angelo, Joseph Meaney, Nikolas Nikas et Antonio G. Spagnolo. « La procreazione artificiale all’attenzione della Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Il “Caso Gretel Artabia Urilla et Al. vs. Costa Rica” ». Medicina e Morale 61, no 3 (30 juin 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.135.

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Il contributo esamina il “Caso n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” sul quale si attende una pronuncia della Corte interamericana dei diritti umani. La vicenda ha origine dalla sentenza della Corte costituzionale costaricana (del 15 marzo 2000 n. 2000-02306) che aveva annullato, per ragioni di forma e di sostanza, il Decreto Ejecutivo n. 24029-S1 (del 3 febbraio 1995) sulla procreazione artificiale umana. La vicenda prosegue davanti alla Commissione interamericana chiamata in causa da una “Petición” che accusa la Repubblica del Costa Rica di aver violato i diritti di alcune coppie in attesa di realizzare il loro “progetto parentale”. Il divieto di fecondazione artificiale confliggerebbe, in sintesi, con il diritto alla privacy e alla vita familiare, con il diritto di fondare una famiglia con il principio di uguaglianza contenuti nella Convenzione americana dei diritti umani (“Patto di San Josè”). Al termine di un lungo percorso e di un ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che tali diritti fossero stati violati e ha rimesso il caso alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Con riferimento a questa nuova fase, nell’articolo si dà conto del “Escrito de Amici Curiae” presentato alla Corte dal Movimento per la vita italiano, dall’Istituto di Bioetica, dall’Asociación Crece Familia-CreceFam, dal Coordinamento di Human Life International e da Bioethics Defend Found. Nell’“Escrito” si afferma che il divieto del Costa Rica non viola la Convenzione americana sui diritti umani che afferma: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita (art. 4/1). Nel parere, inoltre, si avanzano argomenti di ordine scientifico e giuridico a sostegno del divieto di procreazione artificiale, in nome del riconoscimento della dignità umana e del conseguente diritto alla vita dell’essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Questo diritto, primo fra tutti, è già ampiamente accolto nella Convenzione americana sui diritti dell’uomo sottoscritta e ratificata dalla Repubblica del Costa Rica. ---------- The article deals with the “Case n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” which the Inter-American Court of Human Rights is going to decide. This case has its roots in the Supreme Court of Costa Rica’s decision (n. 2000-02306, March 15, 2000) which annulled the Decree n. 24029-S1 (February, 3, 1995) on human artificial procreation because of both formal and substantial aspects. Indeed, the Supreme Court of the Costa Rica considered that in vitro fertilization constituted a threat against human life before birth. Afterwards, the Inter-American Commission on Human Rights received a “Petición” which charged Costa Rica with a violation of the rights of some couples who wanted to achieve parenthood by medically assisted procreation. In short, according to Petitioner, the ban on in vitro fertilization violated the right to privacy and family life, the right to raise a family and equality before the law and equal protection established in the American Convention on human rights (“Pact of Saint José”). At the end of a long iter and an extended debate, the Inter-American Commission on Human Rights submitted the case to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights claiming the violation of said rights and asking the Court to rule and declare the international responsability of the Costa Rican Republic. Regarding this new stage, the article relates the “Escrito de Amici Curiae” sent to the Inter-American Commission on Human Rights by the Italian Movement for the Life, the Institute of Bioethics of teh Catholic University of the Sacred Heart, Asociación Crece Familia-CreceFam, Human Life International and the Bioethics Defense Fund. This “Escrito” argues that Costa Rica’s ban does not violate the American Convention on Human Rights which says that “Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life” (article 4/1). Besides the “Escrito” presents scientific and legal arguments corroborating the ban on artificial human procreation in the light of modern idea of human rights, recognition of human dignity and the right to life of human beings in the youngest stages of their lives. This right, the primary or first right, is already widely recognized in the American Convention on Human Rights, signed and ratified by Costa Rica’s Republic.
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Villanueva Cañadas, Enrique, et Herminia Villanueva. « ¿Es éticamente aceptable una regulación general de la objeción de conciencia ? » Medicina e Morale 59, no 5 (30 octobre 2010). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2010.199.

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Gli autori si sono chiesti in questo lavoro, se l’obiezione di coscienza deve essere regolata dalla legge. In Spagna a seguito della Legge Organica 2/2001 della salute sessuale e riproduttiva, e l’interruzione volontaria di gravidanza, ai medici sarà riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza, ma solo per il personale sanitario direttamente coinvolto. D’altra parte devono segnalare in anticipo e per iscritto lo status di obiettore. Gli autori presentano motivi di ordine giuridico ed etico per negare che si tratta di una regolamentazione possibile dell’obiezione al di là di quanto afferma la Costituzione. ---------- The authors wondered in this work if conscientious objection must be regulated by law. In Spain as a result of the Organic Act 2/2001 of sexual and reproductive health, and voluntary interruption of pregnancy, physicians will be recognized right to conscientious objection, but for only those directly involved. On the other hand they have to report in advance and in writing objector status. The authors present legal and ethical reasons to deny that it is possible objection regulation beyond what the constitution states.
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« Diritto italiano : Cittadinanza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 153–67. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001011.

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1. Corte di cassazione 29.7.2009 n. 17548donna italiana coniugata con stranieroperdita automatica della cittadinanza ex lege 555/1912nascita di figli anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italianarichiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano dei figli sin dalla nascita, per discendenza maternaaccoglimento; status di cittadinanza italiananatura permanente ed imprescrittibilericonoscimento del diritto sia per la donna che ha perso automaticamente lo status a seguito di legge poi dichiarata incostituzionale, sia per i figli dalla stessa nati anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione italianairrilevanza della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ex lege 151/752. Corte appello di Firenze 28.5.2009 n. 750giudizio per accertamento status di apolidiaprocedimento afferente uno status personaleanalogia con procedimenti relativi allo status di rifugiato, di adottato, di invalido, di figlio legittimo o naturale, ecc.competenza del tribunale ex art. 9, co. 2 c.p.c. in sede di volontaria giurisdizionerito camerale anche per l'azione di accertamento dell'apolidia; competenza territoriale del luogo di domicilio del ricorrentelegittimazione passiva del Ministero dell'interno3. Corte appello di Salerno 20.8.2009 n. 32acquisto della cittadinanza italiana del figlio minore di genitore straniero divenuto cittadino italianogenitore non affidatario che non ha perduto la potestŕ genitoriale ed al quale č stato riconosciuto il diritto alle visite con il figlio minoresufficienza ai fini della verifica del requisito della convivenza sostanzialericonoscimento giudiziale della cittadinanza ex art. 14 l. 91/924. Tribunale amministrativo regionale Lazio 30.4.2008 n. 5360diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana per ragioni di ordine pubblicoattivitŕ discrezionale della PAcompetenza del Ministero dell'interno ad adottare il provvedimentomancata comunicazione dei motivi ostativiillegittimitŕ per mancata valutazione di elementi nuovi indicati dall'interessatovalutazione ex art. 21 octies l. 241/90 della incidenza della violazione sulla legittimitŕ sostanziale del provvedimento; termine massimo di durata del procedimentonatura ordinatoria
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Casini, Carlo. « IV Rapporto del Movimento per la Vita Italiano sulla attuazione della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per l’anno 2010 Esame e commento della relazione del Ministro della Salute presentato al Parlamento italiano il 28 giugno 2012 ». Medicina e Morale 61, no 4 (4 avril 2016). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.126.

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Il contributo è dato dall’esame e dal commento della Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della Legge 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, presentata, al Parlamento ai sensi dell’art. 15, comma 2 della legge stessa. Il Movimento per la Vita Italiano (MpVI) per valutare i dati di volta in volta riportati nei documenti ministeriali ha finora presentato quattro Rapporti al Parlamento: il primo nel 2007, il secondo nell'aprile 2009, il terzo a luglio 2011 e il quarto – oggetto del presente articolo – nell’agosto 2012. L’attenzione della Relazione ministeriale è rivolta soprattutto alla realizzazione del desiderio degli adulti di avere un figlio, in base allo scopo dichiarato dalla legge di “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”. Perciò la descrizione del percorso seguito dalle varie tecniche e gli incroci tra i vari dati a disposizione fanno riferimento prevalente alla coppia adulta. Tuttavia, si sottolinea nella Rapporto del “MpVI” non si deve sottovalutare l’art. 1 della legge indica l’altro fondamentale obiettivo della legge e cioè quello di: “assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”. I soggetti di cui è doveroso tener conto non sono solo gli adulti desiderosi di avere un figlio, ma anche i figli fin dal primo momento della loro esistenza (proprio l’evento che le nuove tecniche intendono determinare), cioè fin dal momento del concepimento. L’articolato, documentato e ricco Rapporto del MpVI richiama sinteticamente l’impianto della normativa – seriamente alterato dalla sentenza costituzionale 151/2009 – e gli interventi giudiziari che lo riguardano; rimarca con forza la grande differenza – in ordine alla protezione del diritto alla vita – tra la morte dell’embrione dopo il trasferimento nelle vie genitali della donna e la sua soppressione deliberata, diretta, concordata, che avviene quando l’embrione, non trasferito nelle vie genitali della donna viene selezionato, reso oggetto di sperimentazione, distrutto, congelato; contesta la teoria del c.d. “diritto affievolito” con riferimento al diritto alla vita del concepito; si sofferma sulla necessità di rimuovere le cause impeditive della procreazione alternative alla procreazione artificiale (a questo proposito viene segnalata la significativa esperienza dell’Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI di ricerca sulla fertilità e infertilità umana operante presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma dal 2003). Infine, il rapporto si conclude con alcune domande e proposte di lavoro rivolte al Ministro della Salute. Non vi è dubbio, comunque, che quella dello statuto giuridico dell’embrione umano non deve essere emarginata nella relazione annuale del Ministro: “se nell’attuazione della L. 40/04 vogliamo raggiungere un adeguato bilanciamento tra l’obiettivo di superare la sterilità e l’infertilità da un lato e il rispetto della vita dall’altro, occorre assolutamente valorizzare il principio dell’art. 1 che qualifica soggetto titolare di diritti il concepito, al pari degli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa”. ---------- This article is the review and comment of the Report of the Italian Minister of Health on the implementation of Law 40, February 19, 2004 on medically assisted procreation, submitted to the Parliament under article 15 paragraph 2. The Italian Pro-Life Movement (MpVI) to evaluate the data from time to time within ministerial documents has up to now submitted four reports to Parliament: the first in 2007, the second in 2009, the third in July 2011 and the fourth – subject of this article – in August 2012. The Ministerial Report focuses mainly on the realization of the desire of adults to have a child, according to the stated purpose of the law of “helping to resolve problems arising from human sterility or infertility”. Therefore the description of the path followed by various techniques and the connections between the various available data refer mainly to the adult couple. However, it is observed in the Report of the (MpVI), we shouldn’t neglect the article 1 of the Law indicating another key objective of the same Law which is: “to ensure the rights of all subjects involved including the human embryo”. So, the subjects we must take into account are not only the adults longing to have a child, but also the children from the first moment of their existence (just the event that the new techniques intend to be determined), that is, from the moment of conception. The articulated, documented and rich Report MpVI recalls briefly the system of Law – seriously altered by constitutional judgment 151/2009 – and the judicial interventions concerning it; it strongly emphasizes the great difference – as for the protection of the right to life of human embryo – between the death of the embryo after transfer into the genital tracts of women and his deliberate killing, direct, agreed that occurs when the embryo is not transferred to the genital tract of women is selected, but he is destroyed, made the object of experimentation, frozen, selected; it desputes the theory of the so-called “Weakened Law” dealing with the right to life of the unborn child; it focuses on the need to remove the causes hindering human procreation alternative to artificial procreation (in this regard is reported significant experience of the International Scientific Institute Paul VI on research on fertility and infertility human, working at the Policlinico Gemelli in Rome since 2003). Finally, the Report of MpVI concludes with some questions and work proposals addressed to the Minister of Health. There is no doubt, however, that the legal status of the human embryo should not be neglected in the annual Report of the Minister: “if about the implementation of the L. 40/2004 we want to achieve an appropriate balance between the objective of overcoming infertility and infertility on the one hand and respect for life on the other, it is essential to enhance the principle of article 1 that qualifies human embryo subject holder of human rights, like the other subjects involved in the medically assisted procreation”.
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