Littérature scientifique sur le sujet « Norme penali di favore »

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Articles de revues sur le sujet "Norme penali di favore"

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Del Missier, Giovanni. « Le mutilazioni genitali femminili ». Medicina e Morale 49, no 6 (31 décembre 2000) : 1097–143. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.774.

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Résumé :
L’articolo intende approfondire la tematica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) per esprimere un fondato giudizio morale su queste pratiche e offrire delle linee di riferimento per la promozione di comportamenti sociali giusti e responsabili, nel pieno rispetto della dignità personale delle donne coinvolte. L’autore offre un quadro generale del fenomeno, emergente anche in Italia, individuando le testimonianze storiografiche delle MGF, le diverse tipologie di intervento, le conseguenze psico-fisiche che esse comportano per le donne che vi si sottopongono, la distribuzione geografica e quantitativa dei soggetti coinvolti. Vengono esaminate le motivazioni tradizionalmente addotte a giustificazione di queste pratiche e le teorie esplicative moderne fornite dalle scienze umane che hanno tentato di interpretare in vario modo le mutilazioni sessuali, con particolare attenzione alla riflessione ispirata ai diritti umani. Successivamente, vengono considerati criticamente i paradigmi etici più utilizzati in letteratura per schierarsi a favore o contro la legittimità delle MGF. I limiti rilevati inducono l’autore ad inquadrare il discorso in una più ampia cornice di tipo antropologico personalista e a percorrere una via di soluzione equidistante dal culturicentrismo e dal relativismo culturale. Sulla base del significato della corporeità si sostiene la grave illiceità delle pratiche mutilatorie, analizzando nel dettaglio le responsabilità dei diversi attori sociali che vi si possono trovare coinvolti. Sulla scorta di alcune argomentazioni derivate per analogia dai Teologi Dottori della tradizione cattolica viene individuato, inoltre, un criterio minimale di riferimento per avviare un dialogo interculturale non direttivo né paternalistico, ma rispettoso e fermo che conduca le etnie, presenti nella società italiana, a superare queste pratiche trasformandole in una nuova ritualità non cruenta, senza compromettere il patrimonio di valori che esse vorrebbero salvaguardare e trasmettere. L’esposizione si conclude con una serie di indicazioni volte a guidare la progettazione di interventi sociali finalizzati a modificare le tradizioni dannose per la salute, secondo una strategia ispirata non solo all’efficacia, ma soprattutto al rispetto della dignità umana e delle diversità culturali, con particolare riguardo ai problemi delle donne, delle famiglie, delle comunità di riferimento, degli operatori socio-sanitari e alla questione dell’introduzione di norme penali specifiche anti-MGF.
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Lacey, Eric F. « The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Résumé :
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, et Romeu Thomé. « LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE ». Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no 28 (7 juin 2017) : 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Résumé :
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Vecchione, Guido. « La cosiddetta "competenza amministrativa" del tribunale per i minorenni nell'attuale sistema della giustizia minorile ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 100–115. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002010.

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Résumé :
L'articolo contiene una breve ricostruzione storica delle misure amministrative o educative previste dagli articoli 25 e seguenti del r.d.l. 1404 del 1934 e si esprime a favore della vigenza attuale e utilità delle stesse, proponendo, tuttavia una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme di riferimento.
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Saj, Marek. « Prawna strona ślubu czystości ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 117–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.05.

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Résumé :
Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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Saj, Marek. « Konstytutywne elementy domu zakonnego ». Prawo Kanoniczne 51, no 3-4 (10 décembre 2008) : 147–66. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.07.

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Résumé :
La casa religiosa, chiamata talvolta «monastero», secondo il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio del rispettivo istituto di vita consacrata, è il luogo di abitazione di una comunità religiosa. Anche se essa non può essere associata esclusivamente con un posto materiale, è proprio questo elemento che il legislatore ecclesiastico mette a fuoco. Il numero stesso delle norme di codice dedicate alla casa religiosa dimostra la sua importanza nella vita religiosa. Lo manifestano per esempio: l’obbligo di stare nella propria casa religiosa, la necessità di chiedere il permesso di stare fuori di essa, nonchè diverse sanzioni penali che possono essere imposte nel caso in cui tali esigenze non vengano soddisfatte. Particolari norme vengono applicate alle case di noviziato dove l’assenza del candidato può perfino rendere invalida la sua professione religiosa, emessa dopo il noviziato. Il legislatore, definendo gli essenziali elementi legali della casa religiosa, voleva garantire una corretta vita fraterna all’interno della comunità di persone dedite a Dio nella vita consacrata. Le esigenze soprammenzionate confermano che sia giusto prendere in considerazione tali elementi costitutivi.
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Di Martino, Antonio, et Antonio Sileo. « L'Italia e il nuovo nucleare : un'intricata questione di norme, regole e sentenze ». ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no 3 (novembre 2011) : 31–44. http://dx.doi.org/10.3280/efe2010-003004.

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Il programma nazionale per il ritorno all'energia nucleare, delineato da un'articolata normativa, č stato da subito osteggiato dalle Regioni. Dopo una prima e importante vittoria dello Stato (pronuncia favorevole della Consulta), si č registrato un buon punto a favore degli enti locali: nuova sentenza della Corte costituzionale. La partita č ancora aperta, e mentre diversi ritardi si sono giŕ accumulati, pare certo il ricorso a un nuovo referendum.
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Zollo, Mauro. « Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile : questioni di diritto intertemporale ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (avril 2022) : 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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Résumé :
L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Todero, Fabio. « Ritorneranno ? Appunti sui dispersi della Grande guerra ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 264 (mars 2012) : 457–65. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-264007.

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Il saggio affronta il tema dei soldati dispersi nella prima guerra mondiale, per svariate ragioni non ancora analizzate a fondo dalla storiografia. Un insieme di norme, varate giŕ in seguito alle campagne coloniali italiane, prevedeva degli interventi a favore delle famiglie dei soldati dispersi, mentre alla fine del primo conflitto mondiale fu compiuto uno sforzo notevole per la ricerca e l'identificazione delle salme rimaste senza nome. Nonostante l'esaltazione del Milite ignoto, tuttavia, la questione non si risolse. Su di essa, troppo contigua a quella della prigionia, non di rado confusa con quella della diserzione, e considerata perciň poco consona alla costruzione del mito della Grande guerra - base e nutrimento del bagaglio simbolico e ideologico del fascismo - per lunghi anni il regime proiettň un'ombra di silenzio. Il lutto si prolungň cosě nel tempo, fino a rinnovarsi tragicamente con le nuove perdite causate dal secondo conflitto mondiale, specialmente nella campagna di Russia: il problema dei soldati dispersi tornň allora prepotentemente alla ribalta.
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Block, Walter. « The Justification for Taxation in the Public Finance Literature : an Unorthodox View ». Journal of Public Finance and Public Choice 7, no 3 (1 octobre 1989) : 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344785.

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Abstract La scienza delle finanze giustifica l’imposizione fiscale sotto sette aspetti differenti: 1. perfetta concorrenza; 2. esternalità; 3. merit goods; 4. crescita economica; 5. equità; 6. impossibilità di determinazione dei prezzi; 7. stabilità.Nei primi tre casi l’intervento pubblico sarebbe lecito, in quanto massimizzerebbe il benessere del consumatore. Ciò in realtà non avviene, perché le norme antitrust hanno effettivamente rafforzato i monopoli; perché l’intervento contro le esternalità negative comprime i diritti di proprietà, mentre quello a favore delle esternalità positive (ad esempio beni pubblici) è vanificato dalyra’ riding; la crescita economica, poi, storicamente è stata ostacolata dall’azione dello Stato. I merit goods sono considerati un concetto troppo vago, così come la redistribuzione dei redditi deve ancora trovare una giustificazione economica tale da valicare l’ostacolo dell’impossibilità di un confronto tra le utilità personali; circa l’impossibilità di determinare i prezzi, nulla dimostra che certi beni di per sè siano meno costosi se prodotti dallo Stato; quest’ultimo, infine, non sembra neppure in grado di dare maggiore stabilità all’economia.La conclusione è che la scienza delle finanze deve condurre un’analisi positiva, non normativa, del sistema impositivo.
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Livres sur le sujet "Norme penali di favore"

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Marra, Gabriele. Legalità ed effettività delle norme penali : La responsabilità dell'amministratore di fatto. Torino : G. Giappichelli, 2002.

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Canepa, Mario. Manuale di diritto penitenziario : Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali. 5e éd. Milano : Giuffrè, 1999.

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Canepa, Mario. Manuale di diritto penitenziario : Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali. 2e éd. Milano : Giuffrè, 1991.

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Filippo, Sgubbi, De Simone Giulio et Fondaroli Désirée, dir. Codice penale dell'impresa : Normativa italiana e normativa comunitaria : richiami a norme penali di Francia e Germania. Milano : Pirola, 1991.

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Gallotta, Vito. Codice per l'integrazione scolastica : Annotazione e commento giuridico-pedagogico delle norme del T.U. della scuola rese a favore degli alunni portatori di handicap. Milano : Giuffrè, 1997.

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Fondaroli, Désirée. Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg234.

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Le ipotesi speciali di confisca si contraddistinguono nel sistema penale per l’allontanamento dal modello della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p. e per le peculiarità comuni alla loro disciplina (obbligatorietà, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; estensione della ablazione al valore equivalente). La misura di prevenzione patrimoniale (artt. 2 ter ss. l.n. 575/1965) e la confisca ex art. 12 sexies l.n. 356/1992 in primis, ma soprattutto la disciplina penale societaria e la legislazione relativa alla responsabilità "da reato" degli enti, testimoniano della tendenziale rinuncia del legislatore alla confisca dei beni "pertinenti" al reato a favore della re-introduzione di figure lato sensu di "confisca generale", che registrano nei fatti una significativa compressione dei diritti non solo dell’interessato, ma – nonostante il tenore delle norme – anche del "terzo" individuato, a seconda dei casi, nella "persona estranea al reato", nella "persona offesa", nel "danneggiato", nel "terzo di buona fede"). Lungo tale direttrice, evidente nell’ambito delle strategie di contrasto alla c.d. criminalità economica e condivisa dalla normativa europea e sovranazionale, l’ablazione patrimoniale è divenuta sanzione a pieno titolo: talora "pena principale" (art. 19, D.lgs. n. 231/2001), più spesso "pena accessoria", addirittura anticipata alla fase delle indagini preliminari attraverso lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.; art. 53 D.lgs. n. 231/2001). Dalle premesse poste scaturisce l’esigenza di una rinnovata attenzione verso le guarentigie costituzionali, che in ordinamenti come quello della Repubblica Federale Tedesca sono state invocate dal "Giudice delle Leggi" (Bundesverfassungsgericht) in funzione di garanzia dei diritti fondamentali dei singoli.
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Mattioli, Fabiana. Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg298.

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Résumé :
Il volume ha per oggetto la legislazione di epoca giustinianea relativa alle attività finanziarie e commerciali degli argentarii. L’insieme degli interventi normativi giustinianei viene preso in esame in una trattazione unitaria (ma senza che ciò comporti il sacrificio della trama esegetica – talvolta complessa – dei singoli provvedimenti) volta ad affrontare, dopo gli episodici (benché rilevanti) interventi realizzati dalla cancelleria già all’epoca delle compilazioni, un corpus di norme, essenzialmente riconducibile al periodo della legislazione novellare, che risulta nel suo complesso compatto e omogeneo, sia quanto ai tempi di emanazione (che vanno quasi certamente dal 536 al 542), sia per le linee di politica legislativa, di sostanziale favore, che esprime nei confronti della corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani. In un contesto in cui non si rinuncia a collocare la legislazione oggetto della ricerca nel quadro politico ed economico del tempo, ne scaturisce un quadro articolato delle svariate attività a loro riconducibili rispetto alle quali, in deroga al diritto comune, tende a configurarsi un diritto marcato da una spiccata specialità, espressione della volontà di un legislatore pronto a sacrificare alle esigenze della corporazione regole e principi consolidati.
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