Articles de revues sur le sujet « Norme di produzione »

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Dorigatti, Lisa, et Lidia Greco. « I confini dell'impresa, il lavoro e le regole tra globale e locale : questioni e dibattiti ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 122–39. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164007.

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Résumé :
L'articolo ricostruisce il percorso e le acquisizioni della letteratura sociologica sul tema dei "confini dell'impresa" nel loro intreccio con le norme giuridiche e le istituzioni regolative. In particolare, si focalizzerà su tre nodi sviluppati da questa letteratura: il riconoscimento della sostanziale natura di "arbitraggio regolativo" dei processi organizzativi di frammentazione e di scomposizione della produzione e la centralità degli assetti regolativi e istituzionali nella loro analisi; il ruolo e le modali-tà di azione degli attori della regolazione e come queste sono influenzate dalle ca-ratteristiche delle configurazioni organizzative; la (non) applicazione delle norme come variabile, i modi in cui i processi di frammentazione organizzativa la favori-scono e il ruolo dello stato in questi processi.
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2

Di Viggiano, Pasquale Luigi. « DEMOCRAZIA DIGITALE COME DIFFERENZA : ». Revista da Faculdade Mineira de Direito 24, no 48 (18 mars 2022) : 64–78. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2021v24n48p64-78.

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Résumé :
La partecipazione sociale e politica digitale contemporanea (e-Democracy) è un prodotto della digitalizzazione dello Stato e dei suoi apparati, caratterizzata dalla produzione di nuovi diritti resi possibili dalle tecnologie della comunicazione. La digitalizzazione degli apparati dello Stato attraverso le nuove tecnologie basate su algoritmi intelligenti e le norme sulla società dell’informazione e della comunicazione hanno innescato la produzione di cosiddetti “nuovi diritti” la cui esigibilità amplia il concetto di democrazia stabilendo una differenza tra il tradizionale governo della cosa pubblica e le crescenti pretese delle comunità sempre più legate al sistema della comunicazione digitale. I diritti di accedere a Internet e alla rete, all’e-voting, a comunicare con la PA attraverso le nuove tecnologie, a ricevere servizi pubblici digitali sono paralleli a doveri dello Stato caratterizzati dalla soddisfazione dei nuovi diritti. Contemporaneamente cresce il rischio che forme di partecipazione digitale producano livelli di esclusioni intollerabili che intaccano la democrazia. Osservare e descrivere, con gli strumenti concettuali del Centro di Studi sul Rischio, come il sistema del diritto, della politica e della società evolvono attraverso il rapporto con l’ecosistema digitale trainato dall’arcipelago delle intelligenze artificiali rappresenta l’obiettivo e la sfida sempre incerta negli esiti, sempre nuova nelle acquisizioni ma sempre stimolante e proficua sotto il profilo della ricerca sociale, politica e giuridica.
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Milione, Ciro, et Santo Napoli. « L’anima lavoristica della costituzione della repubblica italiana ». Boletín Mexicano de Derecho Comparado 1, no 158 (24 mars 2021) : 825. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.158.15637.

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Résumé :
La Costituzione italiana rappresenta un unicum dal punto di vista degli or-dinamenti passati e vigenti, giacché è la sola a porre a suo fondamento il concetto di “lavo-ro”. Tale nozione, nell’ottica della Carta, assurge a diritto, dovere e principio di natura cos-tituzionale. Va sottolineato che la relazione di impiego che soggiace a questa stessa nozione è quella che le norme civilistiche definiscono come subordinata. L’intenzione del Costituente era quella di conciliare la subordinazione del lavoratore con la libertà del cittadino. Per questo, la Costituzione introduce dei “contrappesi” volti a tutelare quegli individui che, sprovvisti di mezzi di produzione, per vivere dignitosamente sono vincolati al potere diretti-vo di un datore di lavoro. Sebbene molte disposizioni costituzionali non siano state piena-mente attuate, la Costituzione ha comunque assolto la funzione di migliorare le condizioni dei lavoratori italiani. La globalizzazione e le cicliche recessioni del mercato internazionale hanno messo in crisi l’anima lavoristica della Costituzione, esigendo il sacrificio di numerose garanzie. Nonostante oggi si registrino alcune timide migliorie dei livelli occupazionali, è dif-ficile sperare in una restaurazione completa di quelle stesse tutele di cui hanno goduto gene-razioni passate di lavoratori italiani.
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4

Kucharska, Anna. « Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio ». Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 9, no 3 (4 juillet 2018) : 167–79. http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.3.16.

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Résumé :
La produzione scritta è un’attività complessa che richiede l’attivazione di competenze linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche. Il presente articolo mira a presentare la problematica della ricchezza linguistica nonché della complessità testuale in riferimento alle macro-operazioni descrittive proposte da Adam (1989, 2011), ai campi semantici, alla quaestio e ai mezzi stilistici. Il suo scopo consiste nella verifica dell’ipotesi della presenza della descrizione in quanto genere particolare di discorso scolastico regolato da norme specifiche.Różnorodność technik językowych i strategii tekstualnych opisów zredagowanych przez osoby uczące się języka włoskiego na poziomie średnio zaawansowanymNiniejszy artykuł ma na celu przedstawienie charakterystycznych cech tekstu opisowego redagowanego w sformalizowanym środowisku uniwersyteckim. W tym celu wypracowania studentów poddane zostały analizie według zestawienia makrooperacji zaproponowanego przez J.-M. Adam (1989, 2011). Dodatkowo zwrócono uwagę na obecność pól semantycznych, quaestio oraz figur stylistycznych. Wyniki dowodzą, że opis w procesie nauczania stanowi rodzaj tekstu należącego do dyskursu ćwiczeniowego, który jest regulowany swoistymi normami i nie ewoluuje wraz z doskonaleniem kompetencji językowych.
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5

Altiero, Salvatore. « Sulla recente normativa cinese in materia di sicurezza alimentare ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 235–79. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001015.

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Résumé :
Il 1° giugno 2009, è entrato in vigore il nuovo testo di legge cinese in materia di sicurezza alimentare: è lecito domandarsi se tale normativa debba essere vista come un passo avanti verso la soluzione delle note problematiche legate alla scarsa attenzione tributata da questo Paese - almeno fino ad oggi - all'elaborazione di norme in grado di garantire prodotti alimentari sicuri secondo canoni condivisibili in sede comunitaria e Wto; tale questione investe insieme la sicurezza dei consumatori e il libero commercio. Da un lato, l'approccio del legislatore cinese può essere accostato, per alcuni limitati aspetti, a quello adottato dal regolamento 178/2002 e dall'accordo Sps in quanto, ad esempio, il testo fissa la normativa generale in materia di sicurezza alimentare applicabile a tutti i prodotti del settore. Nel precedente quadro normativo, invece, non solo mancava una netta distinzione trae, ma la disciplina della materia era affidata a norme disconnesse e poteva variare per ciascun tipo di alimento in virtù del fatto che, per ognuno di essi, una legge dettava l'apposita disciplina in materia di produzione e commercio stabilendo a quali procedure e parametri ci si dovesse attenere per assicurarne la sicurezza (ad esempio la legge sulla "agricultural product quality safety"). Ancora, il testo di legge cinese stabilisce ciò che gli standard di sicurezza alimentare dovranno includere e prevede la costituzione di organi centrali incaricati della gestione e del monitoraggio delle situazioni di rischio. D'altro canto, il legislatore cinese ha delegato a futuri e imprecisati atti normativi la definizione della normativa di dettaglio necessaria a rendere realmente efficaci gli standard e ad assicurare il funzionamento delle autorità incaricate delle fasi di monitoraggio e gestione del rischio. Senza una pronta attuazione, quindi, il testo di legge cinese sulla sicurezza alimentare rischia di essere solo una risposta inconcludente e senza incisività alle istanze che la comunità internazionale e, per ciò che più ci interessa, l'Europa rivolgono alla Cina in materia di sicurezza dei consumatori e per la maggiore apertura dei propri mercati ai prodotti cinesi.
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Urbani, Giuliano. « IL GOVERNO : PROBLEMI CONCETTUALI E VERIFICHE EMPIRICHE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no 2 (août 1987) : 233–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016671.

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Résumé :
IntroduzioneInnanzitutto, una doverosa premessa. Credo che si debba riconoscere all'articolo di Mauro Calise il non trascurabile merito di aver messo in tutta evidenza la fertilità contenuta in alcuni fondamentali temi di ricerca, sui quali converrà proseguire con maggiore sistematicità lo scandaglio appena iniziato. Mi limito a ricordarne uno solo: l'importanza di riconsiderare l'intera problematica del processo di «istituzionalizzazione del governo» nel nostro paese alla luce dell'abbondantissima letteratura non strettamente politologica. Penso, ovviamente, al diritto costituzionale e parlamentare; ma anche alla stessa storia parlamentare, alla scienza dell'amministrazione, alle molte branche della sociologia politica fino alla moderna teoria economica delle strutture organizzative complesse (com'è nel caso, tanto per citare gli autori più potenzialmente rilevanti per il nostro problema, della produzione di un James G. March o di un Wilson o di un Williamson). La ragione è evidente. Non si tratta, infatti, di abdicare al nostro ruolo specialistico di politologi per vivere alle spalle di qualcun altro quanto di riconoscere apertamente che le altrui prospettive specialistiche possono consentirci di vedere in termini nuovi (e, a volte, notevolmente complicati) le nostre stesse questioni peculiari: come sono quelle attinenti alla specifica «logica politica» dei modi di essere dell'istituzione-governo. Limitiamoci anche qui a un solo esempio: il funzionamento del collegio «Consiglio dei ministri», considerato come la più tipica manifestazione delle coalizioni interpartitiche, ma anche — e allo stesso tempo — come un'organizzazione «economica» (finalizzata a massimizzare i possibili benefici, minimizzando i relativi costi), come un organo disciplinato da precise norme giuridiche, come una struttura sociale caratterizzata da una propria storia autonoma e così via. L'ipotesi è, infatti, che la comprensione dei «comportamenti coalizionali» all'interno del Consiglio dei ministri possa giovarsi grandemente di una simile considerazione interdisciplinare, sia pure impostata e finalizzata all'ottica esclusiva del lavoro politologico.
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Bompiani, Adriano. « L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche ». Medicina e Morale 49, no 4 (31 août 2000) : 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Résumé :
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Szymecka, Agnieszka. « Produzioni di qualitĂ e sviluppo rurale : il caso polacco ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2010) : 191–98. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003008.

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Résumé :
L'oggetto del presente lavoro sono le condizioni giuridiche di sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità in Polonia. Questo tipo di produzioni è molto importante per l'agricoltura europea. Infatti, la Commissione europea considera tali produzioni l'arma più potente degli agricoltori europei in un mondo sempre più competitivo. Esse contribuiscono, inoltre, allo economico-sociale e ambientale sviluppo rurale sostenibile. Nella prima parte l'autrice prende in esame la definizione della "qualità ". Ne analizza varie nozioni adottate dal recente Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e sottopone a critica alcune di loro. Vengono presentati anche gli "schemi di prodotti di qualità " europei e nazionali. La seconda parte del lavoro prensenta diverse iniziative avviate in Polonia e dirette alla promozione delle produzioni agroalimentari di qualità . Sono presentate le barriere normative in merito che riguardano: la definizione giuridica dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli, le norme fiscali e le regolazioni sulla vendita diretta. Viene fatta una comparazione con le rispettive norme e regolazioni italiane. In conclusione l'autrice constata che il legislatore polacco non è sufficientemente coinvolto nella creazione di un appropriato contesto normativo necessario per lo sviluppo delle produzioni di qualità in Polonia.
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Ferrante, Vincenzo. « Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate : Panorama della legislazione italiana ». Lex Social : Revista de Derechos Sociales 10, no 2 (8 juillet 2020) : 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Carnelos, Laura. « La corporazione e gli esterni : stampatori e librai a Venezia tra norma e contraffazione (secoli XVI-XVIII) ». SOCIETÀ E STORIA, no 130 (février 2011) : 657–88. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-130001.

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Résumé :
Nella Venezia del sei-settecento il mondo del libro non si esauriva all'interno dell'Arte degli stampatori e librai. L'indagine archivistica ha permesso di ricostruire rapporti, intrecci, conflitti e soluzioni per oltre due secoli tra corporati e «contraffacenti», cioč chi esercitava senza essere immatricolato o al di fuori della categoria di appartenenza. Si tratta di una convivenza costante - per alcuni confratelli forzata, per altri un'utile fonte di collaboratori - che ha determinato lo sviluppo di sistemi di produzione e di commercio librario complementari. Il dualismo legislativo, statale e corporativo, che si venne a creare fin dalla nascita dell'Arte lasciň spazi di libertÀ per esercitare, sperimentare e affermarsi illegalmente. Nel saggio si analizzano quelle figure che impararono la professione senza necessariamente seguire il percorso formativo richiesto dall'Arte andando ad inserirsi, nella maggior parte dei casi, nel mercato editoriale di largo consumo.
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Butera, Federico, et Fernando Alberti. « Il governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (décembre 2012) : 77–111. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-001004.

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I policy maker sono costantemente alla ricerca delle forme e degli strumenti per contribuire ad aumentare la prosperitŕ economica e sociale del proprio territorio. Gli studi a livello internazionale ci dicono che la prosperitŕ di un territorio č direttamente riconducibile alla sua competitivitŕ, e quindi in primis al livello di produttivitŕ e innovazione del sistema delle imprese. Come verrŕ ampiamente illustrato in questo articolo, le reti inter-organizzative - nella varietŕ di forme che l'evidenza empirica ci suggerisce - attraverso una flessibilitŕ senza precedenti, una piů veloce circolazione delle informazioni, la condivisione di visioni, saperi e conoscenza, l'efficiente e rapido scambio di risorse e competenze per competere, assicurano al tempo stesso specializzazione, efficienza e alti livelli di produttivitŕ. La configurazione e la natura di tali reti č in via di continua ridefinizione ed espansione e l'uso del termine rete č spesso generico o inappropriato. Anche i confini delle reti vanno continuamente ridefiniti, in un continuum che va dalle imprese tradizionali che esternalizzano e delocalizzano parte della loro produzione fino al puro networking di varia natura. Noi ci concentreremo solo su quelle reti interorganizzative che rappresentano forme nuove di impresa, di quasi impresa, di sistemi di imprese che consentono una gestione competitiva e innovativa della catena del valore e dei processi fondamentali, conseguendo risultati economici e sociali, in una parola prosperitŕ. Ci occuperemo in particolare del fenomeno piů nuovo che caratterizza l'Italian way of doing industry, ossia lo sviluppo e i successi delle medie imprese, nodi di reti inter-organizzative che coinvolgono non solo imprese piccole, ma anche imprese grandi, in una proiezione spesso globale. Su queste nuove forme di reti inter-organizzative, si apre uno spazio di intervento straordinario per i policy maker in azioni di attivazione, incentivazione e supporto, capaci di condurre a superiori livelli di competitivitŕ le imprese componenti le reti, le reti stesse e i territori da cui esse muovono, ovvero capaci di favorire una maggiore prosperitŕ. Tali spazi di governo delle reti inter-organizzative possono avere natura infrastrutturale (trasporti, edilizia, tecnologie, credito, servizi, ecc.), relazionale (governo della catena del valore, dei processi, dei flussi, delle architetture d'impresa, dei sistemi informativi e di comunicazione, dei sistemi professionali ecc.) e cognitiva (capitale umano, capitale intellettuale, sistema di valori e norme, ecc.). Tutte e tre queste dimensioni sono importantissime e vanno gestite congiuntamente in nuove forme di management assicurate dalle imprese "pivotali" e nell'ambito di quello che nell'articolo č definito come meta-management, ovvero quelle posizioni di attori pubblici e privati - spesso in raccordo fra loro - che assicurano supporto e guida strategica alle reti. Nuovi modelli di management e di meta-management implicano una conoscenza profonda della rete e, di conseguenza, una visione d'insieme attuale e futura sicura e convincente e una capacitŕ di execution che sappia consolidare o riorientare la rete; valorizzare le risorse, materiali e personali, lě racchiuse e soprattutto perseguire obiettivi e misurare risultati. Meta-management non significa favorire il mero networking tra imprese, ma attivarsi come agenzie strategiche e provvedimenti concreti capaci di disegnare politiche di accompagnamento e sostegno alla creazione e alla valorizzazione di robusti network tra imprese e tra imprese e istituzioni, che trascendano le consuete filiere e agglomerazioni locali. Una economia e una societŕ fatta di reti inter-organizzative non č uguale a quella fatta prevalentemente di singole imprese "castello". Sulle reti di impresa e sull'impresa rete incombono alcune rilevanti questioni a cui il nostro lavoro tenta di dare alcune risposte Vediamole qui di seguito. 1. Diagnosi. L'organizzazione a rete č oggi scarsamente riconoscibile. Come diagnosticarla, come identificarne le caratteristiche strutturali e comprenderne i problemi critici? 2. Sviluppo e progettazione. L'organizzazione a rete si puň supportare con adeguati servizi, sviluppare intenzionalmente o addirittura progettare, come qui si sostiene? E se sě, in che modo? I metodi da adoperare per gestire questo sviluppo sono certo diversi da quelli adottati da strutture accentrate, sono meno top-down e meno razionalistici: ma quali possono essere? 3. Stabilitŕ e mutamento. Ogni nodo o soggetto della rete fa parte di reti diverse, in alcuni casi abbandona in rapida successione le une per legarsi ad altre. Come combinare l'estrema mutevolezza di queste multiple appartenenze con l'esigenza di stabilitŕ e crescita di ogni singolo nodo, come far sě che l'intera rete si comporti come un "attore collettivo" capace di un governo? 4. Risultati. Se e come definire obiettivi o ri-articolarli velocemente nel tempo? Come valutare i risultati delle diverse dimensioni economiche e sociali? 5. Decisioni e misura. L'organizzazione a rete - come e piů dell'impresa tradizionale - cambia per repentine innovazioni, per adattamento, per micro-decisioni, per miglioramento continuo, č il risultato di scelte su cosa fare dentro e cosa comprare, su quali funzioni accentrare e quali decentrare, su quando acquisire o vendere unitŕ aziendali e su quando fare accordi, dove allocare geograficamente le attivitŕ. Vi sono criteri e metodi da adottare, per operare in questi contesti di agilitŕ, velocitŕ e rapiditŕ di processi decisionali? 6. Sistemi. Quali tecniche o sistemi operativi adatti all'impresa rete dovranno essere sviluppati? Quali sistemi di pianificazione e controllo di gestione dell'impresa rete, if any? Č possibile stabilire standard di qualitŕ per la rete? Come sviluppare dimensioni quali linguaggi, culture, politiche di marchio e di visibilitŕ, come potenziare le comunitŕ, come promuovere formazione e apprendimenti? 7. Strutture. Le reti di impresa includono una grande varietŕ di forme, come vedremo. La rete di imprese puň includere una parte di gerarchia: quali modelli di organigrammi sono compatibili? Quali sistemi informativi, di telecomunicazioni, di social network sono adatti per la rete di imprese? Quali sistemi logistici? Quali regole e contratti formali? Quali flussi finanziari? Le risorse umane si possono gestire e sviluppare lungo la rete? E in che modo? E che dire dei sistemi di controllo della qualitŕ? 8. Nascita e morte. La rete di imprese e soprattutto i suoi "nodi" hanno un tasso di natalitŕ/ mortalitŕ piů elevato dell'impresa tradizionale. Gestire la nascita e la morte delle imprese diventerŕ ancora piů importante che gestire le imprese. Chi lo farŕ e come? 9. Vincoli e opportunitŕ. La legislazione, le relazioni industriali, la cultura manageriale sono oggi vincoli e opportunitŕ allo sviluppo di forme di rete di imprese. La globalizzazione dell'economia, lo sviluppo dei servizi, le nuove tecnologie, la cultura dei giovani, invece, sembrano operare piů come fattori facilitanti quando addirittura non cogenti. Come gestire (e non subire) vincoli e opportunitŕ? Cosa puň fare l'impresa, e cosa possono fare le istituzioni pubbliche? Vi sono nuovi programmi e regole nazionali e regionali per la costituzione delle reti di impresa: quale č la loro efficacia e impatto? In tale quadro, un'Agenzia Strategica (una grande impresa, una media impresa, un ente governativo, una Camera di commercio, un'associazione imprenditoriale, un istituto di credito) puň esercitare un ruolo centrale nella promozione e governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ dei territori, mettendo a fuoco i propri interventi di policy avendo come oggetto prioritario queste nuove forme di impresa, quasi-impresa, sistemi di impresa usando diverse leve: - innanzitutto, fornendo o favorendo l'accesso a risorse chiave, come credito, finanziamenti, sgravi fiscali, servizi per l'internazionalizzazione, conoscenze, marketing ecc.; - agendo da fluidificatore delle reti tra imprese, che sappia rimuovere ostacoli nelle strutture relazionali e irrobustire nodi, processi, strutture di governance laddove necessario; inserendosi direttamente nelle strutture relazionali come ponte per connettere nodi disconnessi; - esercitando a pieno il ruolo di meta-manager di reti inter-organizzative ossia imprimendo al sistema un indirizzo strategico di fondo, governando i processi "politici" interni alla rete ossia la distribuzione di potere e risorse e creando le condizioni culturali, strategiche organizzative e tecnologiche; - facendo leva sull'essere un policy maker cross-settoriale e multi-territoriale. Le reti di impresa hanno successo se si integrano entro "piattaforme industriali" (ad es. IT, Green economy, portualitŕ e logistica), entro cluster territoriali (es. distretti, economie regionali, etc.), sistemi eterogenei interistituzionali (che includono imprese pubbliche, amministrazioni, istituzioni e associazioni). La nostra tesi č che azioni di governo della rete attraverso nuove forme di management e di meta-management sono tanto piů efficaci quanto piů contribuiscono a supportare e strutturare reti organizzative robuste o che tendono a diventare tali, ossia imprese reti e reti di impresa governate; sono tanto meno efficaci o quanto meno misurabili quanto piů supportano solo processi di networking poco definiti destinati a rimanere tali. Nei termini di Axelsson, policy e management hanno effetto su reti che esprimono a) modelli di relazione fra diverse organizzazioni per raggiungere fini comuni. Hanno un effetto minore o nullo quando le reti di cui si parla sono solo b) "connessioni lasche fra organizzazioni legate da relazioni sociali" o c) un insieme di due o piů relazioni di scambio.
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Perulli, Adalberto. « Per una disciplina del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 70–90. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164004.

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L'articolo intende indagare criticamente l'attuale assetto del Diritto del lavoro ancora focalizzato, da un punto di vista assiologico e regolativo, sulla predominanza della fattispecie del lavoro subordinato, laddove sarebbe il tempo di riconsiderare come tutto il lavoro rientri nel processo di produzione capitalistico. Superando la frattura esistente tra norma giuridica e realtà sociale, un'idea unitaria e al contempo pluralistica di lavoro può consentire una nuova politica del diritto e una diversa architettura regolativa, finalizzate alla costruzione di tutele sociali legate al lavoro personale a favore di altri, indipendentemente dal tipo negoziali e dalle forme con-trattuali impiegate, e a prescindere dalle categorie giuridiche della autonomia o subordinazione.
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Casieri, Arturo, Bernardo De Gennaro, Umberto Medicamento et Luigi Roselli. « Capitale sociale e performance economica : un'applicazione al sistema di produzione dell'olio extra-vergine di oliva biologico della provincia di Bari ». ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, no 1 (juin 2009) : 7–23. http://dx.doi.org/10.3280/ecag2009-001002.

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- Social capital and economic firm performances: an application to the organic extravirgin olive oil net-chain in the province of Bari The supply chains of niche market goods like organic products are rapidly evolving. Compared to the conventional supply chains, these are more risky andmarket oriented. Therefore, to build stable networks along and among the chains is becoming an increasingly valuable as a competitive factor. The firms use these networks to exchange tangible and intangible assets. Structural social capital embedded in business networks could influence the firms' competitiveness. In this perspective it can be worthwhile for the possible normative suggestion for policy makers to consider the control over strategic resources spread in the environment out of the firm, as a competitive advantage source, together with the firm's internal resources. The external environment is characterized by a net of inter-firms relationships, which pertain to trade exchange, information exchange, shared norms and resources' association. The strategic resources inside the network, especially information, constitute an asset that companies need to improve their competitive advantage. The structure of relationships enabling the access to those resources, constitute the social capital (sc) which is revealed in the modalities with which firms place themselves in the net: higher the sc, the higher the economic performance. This study aims to show the significance of structural sc in influencing the firms' economic performances in agribusiness. We will try to test this hypothesis by analyzing the organic olive oil production system in the Province of Bari. In this study we refer to the form of sc linked to the firm's position inside the net-chain and to the idea of structural holes. Specifically, we decided to measure sc in terms of network constraints - a more constrained entrepreneurial activity implies less structural holes and therefore less sc. As for the firm performance measures, there are several indexes that could be appropriate: from the well known roi (Return on Investment) and ros (Return on Sale), to revenue. Actually, we selected the last one (revenue). It in fact the results are easier to find, and the productive structure of the firms involved in the organic olive oil processing can be considered quite homogeneous. To measure the structure of the relational web we adopt the Social Network Analysis (sna), a method based on the analysis of the actors (individuals, firms, and institutions) involved in a particular context and on the relationships between them. The subject of the analysis is the extra-virgin organic olive oil net-chain in the province of Bari. A set of economic institutions and organizations both located in this province and out of this territory but involved in processing and in trading the extravirgin organic olive oil. The results obtained, show that also in agribusiness netchains, as the organic olive oil, firms gain a higher competitive advantage if the are able to be central in the network of relationships, both horizontal and vertical, assuming an intermediary role in the transactional and informational flows. Further studies are still necessary, since the analysis completely disregards some key factors of competitiveness (although recognizing their relevance), which are not directly connected to the structure of relationships of the netchain as the relational social capital (e.g. trust, norms and expectations) and cognitive social capital (e.g. shared view, common language).JEL Code: L14Key words: social capital, network analysis, netchain, economic performance, organic olive oil
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Góralski, Wojciech. « Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej ». Prawo Kanoniczne 52, no 1-2 (5 juin 2009) : 155–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.06.

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Lo studio dell’autore ha come compito quello di presentare la giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana riguardo al can. 1098 CIC. Dopo 25 anni dalla promulgazione del nuovo Codice sembra utile proporre una breve sintesi (successiva – dopo gli studi di P. Bianchi e L. Ghisoni) delle decisioni rotali (sentenze e decreti) in cui si applica quella norma ai casi concreti. La ricerca sull’applicazione del suddetto canone nella giurisprudenza rotale si dirige verso gli elementi essenziali (costitutivi) per l’individuazione della figura giuridica della deceptio dolosa. Si prende dunque in esame: 1) l’azione dolosa che origina l’errore e la sua finalità; 2) l’errore; 3) la qualità qualificata. Si deve dire che molto importante ai fini dell’applicazione giudiziaria nella decisione delle cause di nullità del matrimonio ob deceptionem dolosam è la determinazione dei confini dei singoli elementi essenziali. L’analisi svolta sulla produzione giurisprudenziale della Rota Romana riguardo al can. 1098 CIC porta alla constatazione che una ricchezza di interpretazioni degli uditori di quel Tribunale ha dato luogo – nell’ambito di tante questioni – ad una giurisprudenza prevalente.
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Cerroni, Antonio, et Monique Carbone Cintra. « Lusofonia/e : limiti e possibilità di un'unione ». Revista Letras Raras 9, no 4 (30 décembre 2020) : 117. http://dx.doi.org/10.35572/rlr.v9i4.1955.

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Il presente lavoro ha come obbiettivo principale quello di analizzare la situazione della Lusofonia e del ruolo della lingua portoghese all’interno della stessa. Si analizzeranno le varie considerazioni in merito alla Lusofonia, dando particolare importanza alle “forze” che agiscono in tale ambito. Queste forze – a volte politiche, etniche e linguistiche - sono generalmente di due tipi: convergenti e, soprattutto, divergenti. Lungo il presente articolo dialogheremo con le opinioni di linguisti ed intellettuali – tanto portoghesi quanto brasiliani – che discorrono della Lusofonia, con il fine di fare luce su un possibile equilibrio da raggiungere. Da sottolineare saranno le considerazioni dei portoghesi Ivo Castro (2010) e Eduardo Lourenço (1999), mentre per la controparte brasiliana si terrà conto degli studi intrapresi da Gilvan Müller de Oliveira (2013) e Carlos Alberto Faraco (2012). Quando pensiamo alla lusofonia, ci riferiamo anche a contesti transnazionali e internazionali dove la lingua portoghese acquista nuovi contorni dimensionali e alcune delle sue norme si "trovano" in modo articolato nelle produzioni dei non madrelingua e, in questo senso, tessiamo alcune riflessioni sull'insegnamento-apprendimento di PLS in contesti di insegnamento formale. Si analizzeranno quindi le contraddizioni all’interno della Lusofonia, dove i due centri maggiori –Portogallo e Brasile- mettono in dubbio il concetto stesso di “unione nella diversità”.
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Edwards, M. J. « Un falso letterario sotto il nome di Flavio Giuseppe : Ricerche sulla tradizione del " EPI TO ANTO " e sulla produzione letteraria cristiana a Roma nei primi decenni del III secolo. By EMANUELE CASTELLI. » Journal of Theological Studies 63, no 2 (17 juin 2012) : 712–15. http://dx.doi.org/10.1093/jts/fls081.

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Brent, Allen. « Un falso letterario sotto il nome di Flavio Giuseppe. Ricerche sulla tradizione del ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ e sulla produzione letteraria cristiana a Roma nei primi decenni del III secolo. By Emanuele Castelli. (Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsbände, Kleine Reihe, 7.) Pp. viii+118. Münster : Aschendorff, 2011. €32. 978 3 402 10914 4 ». Journal of Ecclesiastical History 63, no 4 (17 septembre 2012) : 798–800. http://dx.doi.org/10.1017/s0022046912001005.

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Viana, Valderi Nascimento, Amanda Alves Fecury, Euzébio de Oliveira, Carla Viana Dendasck et Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. « Produzione accademica ed educativa di uno studente magistrale in EPT Of IFAP Macapá, Amapá, Amazônia, Brasile ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 16 juin 2021, 186–200. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/studente-magistrale.

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La produzione scientifica all’interno di corsi di laurea e laurea ha la sua importanza per la costruzione di un nuovo modo di pensare dello studente. Il Master Professionale in Formazione Professionale in Rete Nazionale (ProfEPT) unisce contenuti disciplinari, conoscenze pedagogiche e produzione accademica finale e li collega a situazioni reali di pratica educativa, e il lavoro finale può essere presentato in vari modi (articoli, libri, prodotti educativi). La produzione accademica, sia del consulente che della guida, oltre all’importanza legata alla divulgazione scientifica, ha peso nella valutazione del programma e anche nella sua manutenzione. L’obiettivo di questo lavoro è quello di mostrare quantitativamente la produzione accademica ed educativa di uno studente di master in Educazione Professionale e Tecnologica (EPT) dell’Istituto di Istruzione, Scienza e Tecnologia (IFAP) di Macapá, Amapá, Amazônia, Brasile. Durante il master, la produzione scientifica in varie forme si è rivelata necessaria durante il processo di formazione. Unire la teoria alla pratica della scrittura, ha facilitato la produzione della tesi che dovrebbe essere presentata alla fine del corso. Attraverso il processo di organizzazione, la pianificazione delle idee ha portato a un nuovo pensiero strutturato secondo gli standard dell’accademia, ma che non si limita a questo spazio e alle sue norme. La produzione durante il master cerca di contribuire sia quantitativamente che qualitativamente alla produzione scientifica della regione settentrionale, imprevolandosi positivamente e con il programma del master. Oltre all’importanza nel contributo della creazione e diffusione scientifica, le produzioni tendono ad avere un impatto positivo sulla valutazione e sul mantenimento del programma PROFEPT-IFAP, svolto da CAPES.
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Casini, Carlo, Marina Casini, Maria Luisa Di Pietro et Emma Traisci. « La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita” ». Medicina e Morale 58, no 3 (30 juin 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.245.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt. 3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt. 14.1, 6.3 e 14.4 della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art. 14.2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze. Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita. L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune. In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA. Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure. Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani. ---------- The Constitutional Court’s decision no. 151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.2 and 14.3 of the Law no. 40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation. The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no. 40/04 constitutionality to the Constitutional Court. The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision. The grounds for the judgment no. 151/2008 compromised seriously the aim of the Law no. 40/04 on artificial reproduction. The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no. 40/04 mainstay
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