Articles de revues sur le sujet « Luoghi del potere »

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Orsenigo, Achille. « Obiettivo 2 : I nodi della formazione : questioni di metodo e scelte politiche ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (mai 2009) : 96–104. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002008.

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Résumé :
- La scelta della metodologia da adottare nella formazione non č solo un fatto tecnico, ma ha anche inevitabilmente un valore, un senso "politico". La formazione mette in scena, configura uno specifico sistema di relazioni, di rapporti con le autoritŕ, di esercizio del potere, quindi un'idea di ambiente lavorativo e di societŕ. Essa, piů o meno consapevolmente, pratica, nel senso che li mette in atto, dei valori. L'optare per un approccio formativo o per un altro č un tassello nella costruzione dei nostri luoghi di lavoro, quindi, in una qualche misura, delle nostre polis.
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Causarano, Marie-Ange. « Vescovi, Comune ed élites cittadine. Spazi e luoghi del potere nella Siena medievale ». Hortus Artium Medievalium 25, no 1 (mai 2019) : 177–88. http://dx.doi.org/10.1484/j.ham.5.118051.

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Pulignano, Valeria. « E-democrazia al lavoro : effetti e problematicità dell'era digitale ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 160 (août 2021) : 7–23. http://dx.doi.org/10.3280/sl2021-160001.

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Résumé :
Questo contributo mette in evidenza le problematicità derivanti dagli effetti della tecnologia digitale sulla democrazia. Tre sono i temi principali che vengo affrontati. Il primo è legato al controllo di sistemi tecnologici avanzati nelle mani di una élite che rischia di aumentare il suo potere e la sua influenza sulle masse di utenti e consumatori che utilizzano le nuove tecnologie. Il secondo tema, direttamente connesso al primo, riguarda la fiducia del pubblico verso le istituzioni democratiche a seguito dell'entrata in campo di sistemi di comunicazione digitale di massa, che spesso sono portatori di disinformazione e notizie false (‘fake news'). Il terzo tema, è quello del ‘capitalismo della sorveglianza', che si lega alle relazioni industriali e di lavoro, nel senso che esamina le implicazioni che questo comporta per la democrazia, intesa come partecipazione diretta e indiretta dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
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Chiodi, Giovanni. « Prove di democrazia ». LawArt 1, no 1 (30 janvier 2020) : 82–138. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-5.

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Résumé :
Il saggio ricostruisce il profilo di Arturo Toscanini dal punto di vista dello stretto rapporto instauratosi, nella sua esperienza di artista, tra musica e lotta per le libertà, l’eguaglianza e i diritti dell’uomo. Il contributo intende da un lato analizzare le pratiche performative attraverso cui si manifestò il suo costante e coerente impegno attivo a favore dei valori della convivenza democratica, analizzando le prospettive di senso che orientarono le scelte di Arturo Toscanini sul palinsesto musicale e sui luoghi dove portarlo in scena. Da un altro versante, studiando in particolare i pensieri frammentari di Toscanini contro l’antisemitismo, le dittature, l’esercizio di potere sugli altri e la guerra, contenuti nel suo denso carteggio, l’indagine intende ricostruire nelle sue linee fondamentali la concezione toscaniniana di democrazia e di impegno civile dell’artista, nei difficili anni Venti e Trenta del Novecento, fino agli esiti successivi alla seconda guerra mondiale.
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della Redazione, A. cura. « Informazione bibliografica ». RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no 4 (décembre 2022) : 99–130. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa4-2022oa15001.

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Résumé :
Bruno Latour, Dove sono? Lezioni di filosofia per un pianeta che cambia (Giuseppe Dematteis) Anselmo Roveda (a cura di) con le illustrazioni di Marco Paci, Atlante delle avventure. Atlante dei viaggi straordinari. Atlante dei luoghi immaginati (Sara Luchetta) Mauro Van Aken, Campati per aria (Filippo Menga) Flavia Cristaldi, Di qua e di là. Riflessioni di una geografa sulle migrazioni (Stefania Bonfiglioli) Flavia Cristaldi, Come il gelso per la vite (Silvia Aru) Alessandro Ricci, Carlotta Bilardi, Cartografia, arte e potere tra Riforma e Controriforma. Il Palazzo Farnese a Caprarola (Annalisa D'Ascenzo) Barbara Pizzo, Giacomo Pozzi e Giuseppe Scandurra (a cura di), Mappe e Sentieri. Un' introduzione agli studi urbani critici (Margherita Grazioli) Leslie Kern, La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato dagli uomini (alice salimbeni) Fulvio Toseroni, Strategie per la riduzione dei disastri. Governance del rischio e modelli di Disaster Risk Management per la costruzione di comunità resilienti (Eleonora Gioia) Luca Dal Pozzolo, Il patrimonio culturale tra memoria, lockdown e futuro (Chiara Gallanti)
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Arcidiacono, Caterina, Fortuna Procentese, Agostino Carbone, Maria Grazia Cerasuolo et Alfredo Natale. « Il modello ecologico come strumento di analisi di una comunitŕ di migranti in una realtŕ locale ». PSICOLOGIA DI COMUNITA', no 1 (septembre 2010) : 41–52. http://dx.doi.org/10.3280/psc2010-001004.

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Résumé :
La ricerca ha voluto applicare il modello ecologico di Prilleltensky allo studio di una realtŕ locale. Lo scopo č stato individuare i fattori che caratterizzano la vita della comunitŕ di immigrati dell'agro aversano. La realtŕ presa in esame č San Marcellino, piccolo paese della periferia Casertana, terra di criminalitŕ, ingiustizia e immigrazione. Č in questo territorio che a trovare la propria dimora č la comunitŕ di musulmani maghrebini, che da anni risiede stabilmente in questi luoghi. Lo studio ha considerato molteplici livelli d'analisi, a partire da quello individuale a quello socio-ambientale, rintracciando i fattori promotori di benessere e all'opposto quelli di rischio. A tal fine, abbiamo utilizzato la Grounded Theory grazie alla quale siamo giunti a costruire teorie di riferimento a partire dalle interviste fornite dai partecipanti. Abbiamo poi considerato il ruolo del potere e della politica nell'informare il benessere di questa comunitŕ, rintracciando i fattori che ci permettono di analizzare questioni solitamente non indagate, come ad esempio, l'inaccessibilitŕ alle infrastrutture, una burocrazia rigida, assenza di tutele legislative. A fungere da supporto sociale č la presenza di associazioni di volontariato, e soprattutto, della moschea locale, luogo d'incontro, supporto e condivisione per eccellenza.
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Cirelli, Enrico. « Palazzi e luoghi del potere a Ravenna e nel suo territorio tra tarda Antichità e alto Medioevo (V-X sec.) ». Hortus Artium Medievalium 25, no 2 (mai 2019) : 283–99. http://dx.doi.org/10.1484/j.ham.5.118057.

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Battistelli, Stefania, et Piera Campanella. « Comando e controllo nel lavoro agile : prime riflessioni ». PRISMA Economia - Società - Lavoro, no 2 (février 2022) : 52–67. http://dx.doi.org/10.3280/pri2020-002004.

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Résumé :
La normativa italiana in materia di lavoro agile (L. n. 81 del 2017) delinea le ca-ratteristiche di una nuova modalità di lavoro flessibile, senza vincoli specifici di orario e luogo di lavoro. L'istituto, che nasce con finalità di incrementare la com-petitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, solleva questioni nuove, concernenti tanto l'organizzazione e la produttività del lavoro, quanto il benessere dei lavoratori, aprendo nuovi spazi di riflessione e di studio a riguardo. Alla luce di queste prime considerazioni, il contributo in oggetto si concentra sull'impatto del lavoro agile, e più in generale del lavoro a distanza, nei confronti dei poteri tipici del datore di lavoro rispetto alle relazioni industriali-tipo. Con l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, il potere di controllo del datore di lavoro tende a rafforzarsi, esponendo i lavoratori a nuove forme di sorveglianza costante. In questo (nuovo) contesto, ci si chiede, in particolare, in che modo il potere di controllo o vigilanza si atteggi nel lavoro a distanza, quale funzione sia deputato ad assolvere e se e in che misura risulti com-patibile con la disciplina avente ad oggetto la vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti di cui all'art. 4 St. lav. Analoga-mente, ci si chiede quali siano gli effetti della flessibilità dell'orario di lavoro sul potere, sui doveri e sulle responsabilità del datore, chiamato a garantire la discon-nessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici di lavoro attraverso l'adozione di apposite misure tecniche e organizzative (art. 19, co. 1, L. 81/2017). D'altro can-to, lo scopo del diritto alla disconnessione non è solo quello di tutelare la salute del lavoratore e garantire il rispetto della sua vita personale, ma anche quello di evita-re il rischio di abuso di potere del datore di lavoro, comunemente definito "time porosity". Tuttavia, un modo adeguato per garantire efficacemente il diritto del lavoratore alla disconnessione non è ancora stato individuato e la questione meri-ta di essere approfondita. Tenuto conto di ciò, sarebbe opportuno ripensare al ruo-lo, da una parte, della contrattazione collettiva e delle parti sociali e, dall'altra, della legge nell'ottica di innalzare la qualità del lavoro a distanza.
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Forgacs, David. « The words of the migrant : tales of contemporary Italy ». Papers of the British School at Rome 76 (novembre 2008) : 277–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200000507.

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Résumé :
L'articolo fornisce un quadro breve del progetto di ricerca ‘Linguaggio/lingua, spazio e potere in Italia sin dal 1800’ che sto conducendo alla British School at Rome dal 2006 al 2009, e fornisce esempi tratti da uno dei più completi case studies. Nell'insieme, con questi case studies si esaminano gli intrecci del linguaggio/lingua, dello spazio e del potere in un certo numero di istituzioni e agenzie, inclusi l'esercito, i tribunali e gli ospedali psichiatrici, e in ricerche etnografiche e antropologiche. Il caso qui illustrato è quello della recente immigrazione in Italia e in particolare la verbalizzazione delle relazioni di potere tra ospiti e immigrati, e le rappresentazioni verbali e visive degli immigrati. I due esempi costituiscono eventi che hanno avuto luogo nel campo di detenzione di Regina Pacis in Puglia e le rappresentazioni degli immigrati rumeni a Roma, incluse le giovani donne che lavorano come prostitute.
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Forte, Francesco. « On the Erosion of the Rule of Law Principle in Tax Matters. Some Reflections on the Italian Case in a Public Choice Perspective ». Journal of Public Finance and Public Choice 15, no 1 (1 avril 1997) : 25–35. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540633.

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Résumé :
Abstract Malgrado siano tutelati a livello costituzionale, in Italia i cittadini-contribuenti sono sottoposti ad oneri tributari arbitrari, in quanto basati su decisioni del Parlamento, con la regola della maggioranza semplice che, come è noto, da’ spesso luogo alio sfruttamento delle minoranze.Si può affermare quindi che in Italia il principio della «regola della legge» ha perduto, in campo tributario, una parte sostanziale del suo originario valore per la tutela dei contribuenti. In particolare, l’erosione di questo principio è stata il frutto di tre meccanismi: a) la «legge finanziaria», che ha eluso la norma in base alia quale la legge di bilancio non può introdurre nuove imposte o nuove spese; b) l’abuso dei «decreti-legge», che dovrebbero essere consentiti soltanto in situazioni di urgenza, mentre vengono utilizzati per introdurre nuove imposte, la cui urgenza è sempre discutibile; c) l’abuso delle leggi-delega, che consentono di espropriare il Parlamento del suo potere legislativo, affidandolo al governo, che molto spesso prende decisioni che vanno al di là dei poteri conferitigli.
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A. Arena, Marina. « Territori disarmati. Giampilieri : il totem della ricostruzione ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 3 (février 2021) : 77–92. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-003006.

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Résumé :
È in atto un nuovo interesse nei confronti della smallness che non sia solo l'esito della lettura dei piccoli centri dal binocolo della grande scala. Oggi questi luoghi generano molteplici visioni, anche contrapposte: c'e` una grande attenzione al tema della fragilità e dell'abbandono così come a quello del ritorno ai luoghi. Il piccolo centro di Giampilieri Superiore (ME) rap-presenta una situazione particolare, essendo non abbastanza vicino al mare per rientrare tra gli insediamenti turistici costieri e non abbastanza lontano dal mare per poter rientrare nei progetti destinati alle aree interne (Snai); e se la frana del 2009 non lo avesse riportato alla ribalta nazionale per le 37 vittime sarebbe rimasto nel suo marginale anonimato. Invece, paradossalmente, proprio il disastro lo ha riportato al centro. Ma il totem della ricostruzione attraverso imponenti opere di ingegneria ha prevalso su una idea di sviluppo economico e sociale della comunità.
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Caruso, Nadia, Alessandro Delladio et Elena Pede. « Vuoti a rendere. Dublino e la gestione pubblica dei vuoti urbani ». TERRITORIO, no 95 (mai 2021) : 117–24. http://dx.doi.org/10.3280/tr2020-095013.

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A seguito della crisi economica del 2008, molti progetti di trasformazione urbana avviati negli anni precedenti hanno subito una forte decelerazione. La crisi ha avuto ripercussioni sui processi di pianificazione urbana, eclissando il potere decisionale delle istituzioni pubbliche già depauperato dall'affermarsi dell'approccio neoliberale e dal taglio di risorse finanziarie. L'articolo presenta l'esperienza di Dublino come interessante tentativo di regolamentazione e di controllo del fenomeno dei vuoti urbani da parte dell'attore pubblico. Seppure in un contesto fortemente neoliberale, gli strumenti introdotti dalla città per la gestione e il rilancio degli spazi abbandonati, unito ad altre politiche, hanno dato luogo a normative innovative per l'avvio di pratiche di uso temporaneo.
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Majone, Giandomenico. « LA CRESCITA DEI POTERI REGOLATIVI NELLA COMUNITÀ EUROPEA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no 3 (décembre 1995) : 409–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023790.

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IntroduzioneLa rilevanza conferita dal Trattato di Maastricht al principio di sussidiarietà se da un lato rivela una diffusa preoccupazione circa la tendenza alla crescita dei poteri di regolazione di Bruxelles, solleva anche diversi interrogativi interessanti sotto il profilo teorico. In primo luogo, è possibile una sovra-regolazione al livello europeo, nonostante che i governi nazionali siano fortemente rappresentati ad ogni livello del processo decisionale? In secondo luogo, se è vero che gli stati membri si sforzano di preservare il più ampio margine possibile di sovranità e di autonomia nel policy-making, come dimostrano le forti resistenze agli interventi comunitari in aree quali la politica macroeconomica e la tassazione indiretta, perché allora essi hanno accettato molte misure regolative non previste dai trattati originari e non strettamente necessarie per il funzionamento del mercato comune? Infine, per quello che riguarda la qualità più che la quantità delle regole comunitarie, quanto è davvero possibile l'innovazione in un sistema dove i poteri formali di iniziativa della Commissione, così come le sue funzioni esecutive, sembrano essere così severamente controllati?
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Wroceński, Józef. « Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą ». Prawo Kanoniczne 46, no 1-2 (15 juin 2003) : 39–56. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.02.

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L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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Festa, Daniela. « L' impronta coloniale dello spazio pubblico. Conversazione con Françoise ». RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no 3 (septembre 2022) : 103–20. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa3-2022oa14593.

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Résumé :
Dopo una sintetica panoramica sulla c.d. prospettiva decoloniale emergente da un ricco insieme di studi multidisciplinari sviluppatisi negli ultimi decenni tra teorie e prassi critiche, questa conversazione si interroga sul valore delle opere d'arte e dei monumenti nello spazio pubblico, sul loro potere evocativo e sul carattere politico delle rappresentazioni che incarnano. Partendo dal triangolo di monumenti che formano la Porte Dorée a Parigi e ritracciando un'indagine spaziale collettiva condotta in questo luogo, Françoise Vergès riannoda i fili della memoria dell'epoca coloniale francese e globale. L'intervista mira a delineare percorsi critici e plurali per affrontare la questione della risignificazione decoloniale dello spazio pubblico, sfuggendo alla polarizzazione del dibattito che ha accompagnato, nel 2020, il movimento globale di contestazione dei monumenti simbolo dell'era coloniale.
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Ziegler, Volker. « Pianificazione urbana nella Renania superiore, dagli anni Venti alla ricostruzione : Karlsruhe, Strasburgo, Friburgo ». STORIA URBANA, no 129 (avril 2011) : 171–93. http://dx.doi.org/10.3280/su2010-129007.

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Il saggio indaga i processi di pianificazione in Renania dagli anni venti del Novecento alla ricostruzione post-bellica, con particolare riferimento alle cittŕ di Karlsruhe, Strasburgo e Friburgo. L'analisi ha come punto di partenza il 1918, quando l'Alsazia torna alla Francia e s'interrompono le relazioni economiche transrenane. In questa regione, fragile e ricca di contraddizioni, gli ambiziosi programmi di trasformazione urbana, ma anche politica, furono fortemente influenzati da interessi nazionali, regionalismi e una molteplicitŕ di poteri locali. Ma il difficile processo di trasformazione, in una regione di confine, dunque molto contesa, fu anche guidato dalla questione dell'identitŕ nazionale e l'ambiguo concetto di. In questi anni la pianificazione territoriale assume un'importanza primaria nella competizione tra le cittŕ della regione. Il destino politico e urbanistico di cittŕ come Strasburgo o Karlsruhe, che devono essere collegate ai centri economici piů lontani nel cuore dei rispettivi paesi, fu condizionato da una politica di espansione territoriale, dall'irrompere della tecnica, dal tema della forma della modernitŕ; temi che, intrecciandosi a fatica con le questioni simboliche legate alle nuove identitŕ di questi luoghi, fanno da sfondo ai progetti urbanistici di questo periodo.
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Giuffrč, Martina. « Immagini dell'Altrove a Capo Verde : Terra Longe e Terra Mamaizinha ». MONDI MIGRANTI, no 3 (mars 2011) : 131–45. http://dx.doi.org/10.3280/mm2010-003009.

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L'immigrazione č un elemento strutturale della societŕ capoverdiana attorno al quale č stato costruito un diffuso immaginario sia in campo letterario-poetico che nel corpus di racconti tradizionali. In questo saggio metterň in luce come il fenomeno migratorio sia, per coloro che restano a Capo Verde, un processo fortemente polisemico e ambivalente tanto nelle pratiche sociali quanto sul piano simbolico. In particolare tratterň del potere aggiunto che viene attribuito alle persone e alle cose che provengono da fuori, dell'immaginario che si costruisce attorno all'Altrove (Terra Longe) e al luogo d'origine (Terra Mamaizinha) e dei cambiamenti che questo immaginario ha subito da quando l'altrove č diventato terreno di pratiche femminili.
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Valenzuela-Aguilera, Alfonso. « Dispositivi della globalizzazione : la costruzione di grandi progetti urbani a Cittŕ del Messico ». ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no 101 (février 2012) : 146–66. http://dx.doi.org/10.3280/asur2011-101007.

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L'impatto territoriale della globalizzazione č stato l'oggetto dell'analisi di Milton Santos, il quale ha illustrato i diversi e distinti livelli d'impatto dei meccanismi chiamati flussi, vale a dire la loro intensitŕ e il loro orientamento. Santos distingue i flussi egemonici da quelli egemonizzati, dove i primi sono veloci ed efficaci, i secondi piů lenti. Questo approccio che possiamo definire gramsciano, diventa particolarmente utile per analizzare il fenomeno dei grandi progetti urbani in America Latina e in particolare il caso di Santa Fe, a ovest di Cittŕ del Messico, dove č stato edificato un centro finanziario-direzionale inscrivibile tra le strutture egemoniche globali. Questa zona č stata costruita con un'intensitŕ diversa rispetto alla zona circostante e con il tempo si č consolidata come polo non solo direzionale ma anche come luogo di grande investimento immobiliare. Santa Fe si rivela essere un dispositivo del potere economico, impoverita ed estranea ai flussi globali.
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Frati, Marco. « In segno e in pegno. Le case del cittadinatico nel quadro delle alleanze fra comuni lombardi ». SOCIETÀ E STORIA, no 128 (septembre 2010) : 225–41. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-128001.

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Il continuo mutare di alleanze dei comuni italiani, cosě lontano dai rigidi schemi storiografici che vorrebbero ciascuna cittÀ per sempre ideologicamente schierata, dettato da ragioni di varia natura e in continua evoluzione, dette luogo a esperimenti politici diversi che sintentizzavano gl'interessi delle comunitÀ e degli individui al potere. Tra le soluzioni piů "spregiudicate" sono da registrare i patti di fusione degli organismi comunali, piuttosto frequenti in Piemonte. Uno degli strumenti di realizzazione di queste particolari alleanze fu il reciproco acquisto di una casa in cittÀ per stabilirvi la residenza collettiva del comune: una specie di ambasciata o, meglio, un pegno del valore dell'immobile. Era, in veritÀ, la normale procedura attuata dai comuni nei patti di cittadinatico, con i quali si invitavano le popolazioni rurali e i loro signori a risiedere entro le mura, chiedendo una minima permanenza stabile: se il contraente avesse abbandonato la sua residenza entro la scadenza, avrebbe perso la proprietÀ della casa a favore del comune. Il possesso di case garantiva dunque l'impegno dell'alleanza. Non si trattava, se non raramente, di un luogo di rappresentanza del comune, che vi agě in poche occasioni. Piuttosto, fu un luogo di prestigio che alimentava i buoni rapporti fra le istituzioni che rappresentava. La manutenzione dell'edificio risultava dunque non secondaria e se ne occupava volentieri il comune ospitante a spese di quello ospitato, che generalmente recuperava l'investimento fattovi affittando i locali a qualche concittadino emigrato.
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Filipovic, Aleksandra. « L’ipotesi sulla progettazione dello spazio della chiesa Djurdjevi Stupovi ». Starinar, no 59 (2009) : 221–36. http://dx.doi.org/10.2298/sta0959221f.

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Résumé :
(italijanski) Quest?articolo tratta l?analisi del progetto della chiesa monastica dedicata a S. Giorgio (1170/71), situata nei pressi di Novi Pazar, fondazione del gran giuppano Stefan Nemanja. Il metodo dell? autore richiedeva un cambio dei canoni di lettura di quelli applicati a S. Nicola a Toplica, la fondazione precedente della stessa committenza, per poter comprendere l?organizzazione della pianta di S. Giorgio, progettazione del suo spazio interno, modellazione del suo volume e realizzazione da parte dallo stesso costruttore. Secondo l?autore l?interno della chiesa sia stato congeniato attraverso le due assialit? - longitudinale e trasversale configurando una nuova concezione dello spazio, cui contribuisce, anche notevole altezza. La pianta della chiesa presenta una superficie quadrata in cui centro ? posizionata l?aula centrale, coperta da cupola. L?aula centrale ? il luogo che ammetteva due diverse assialit? (per questo volutamente rettangolare in pianta), e aveva perseguito senso della verticalit? che ha dato movimento all?intera volumetria centrale offrendo luogo alla terza asse, quella verticale. Le simili misure di queste tre assi (13.8 m, 14.24 m, 14.3 m) hanno fatto pensare all?autore che la genesi progettuale sottostante sia una forma cubica, la cui base sono tre assi avvalorati dalle prospettive conseguenti: una parte dall?ingresso ad ovest toccando il culmine dell?abside centrale; questo asse ? tagliato ortogonalmente dal secondo che unisce i due portali laterali; il terzo asse parte dal centro geometrico d?incontro delle prospettive a terra salendo al sommo della cupola. L?analisi ha mostrato anche l?ingresso principale era il luogo delle generatrici visive: una ortogonale (l?ase longitudinale) e due oblique (che si creano lungo i fuochi dell?elisse centrale che immettevano nelle abside laterali).
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Cecilia D’Ercole, Maria. « Tra moneta e oggetto. Le trasformazioni delle misure di valore nelle società greche arcaiche e classiche ». CHEIRON, no 1 (avril 2021) : 19–45. http://dx.doi.org/10.3280/che2019-001002.

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Résumé :
Sin dal suo inizio, la moneta si presenta come un oggetto dotato di va-lore intrinseco e di potere normativo riconosciuto sia all'interno delle comunità che al loro esterno. Al di là del suo valore simbolico la mo-neta non ha mai perso la sua prossimità con quello con i manufatti me-tallici; in quanto oggetto pregiato, ogni moneta rientra non solo in un computo numerico astratto, ma anche in una valutazione individuale e concreta in cui le caratteristiche specifiche di ogni pezzo (usura, e quindi perdita di peso; composizione, etc.) sono attentamente valutate e studiate, dall'antichità greca sino alle società pre-industriali europee. Questa duplicità dà luogo a un'evoluzione in parte contraddittoria: da un lato, la ripetitività delle monete apre la strada ad un'accumulazione potenzialmente infinita, già colta dai trattati aristotelici; dall'altro, in quanto oggetto dotato di un suo valore intrinseco e estetico particolare, la moneta è considerata come un esemplare unico e specifico, anche nelle dinamiche della circolazione e tesaurizzazione.
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Rosik, Mariusz. « Władza przekazana uczniom (Mt 28,16-20) ». Verbum Vitae 14 (14 décembre 2008) : 109–34. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1481.

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Sembra ovvio, che alla fine del suo vangelo (Matt 28,16-20) Matteo allude al suo inizio (Matt 1-2). I paralellismi sono sia di carattere letterario, sia quello tematico (il dominio di Dio, la presenza di Dio nel mezzo del suo popolo, l'incontro personale con Gesu, l'adorazione di Gesu e il motivo di Galilea). Uno dei temi principali e il tema del potere esercitato dai discepoli. Cristofania descritta da Matteo serve all'edificazione della Chiesa, che si compone dai discepoli di Gesu. Le analisi fatte dall'autore conducono alla conclusione, che il vero discepolo di Gesu deve essere la persona, che si sottomette al dominio di Dio i rimane sempre nella sua presenza, la persona che ci tiene tanto all'incontro personale con il suo Maestro e si dirige verso "Galilea"- il luogo simbolico, segnato da Cristo Risorto, dove il discepolo deve ,,fare altri discepoli" tramite l'insegnamento e il battesimo.
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Spagnuolo Lobb, Margherita. « Dialoghi sulla psicoterapia al tempo del Coronavirus : un'introduzione ». QUADERNI DI GESTALT, no 1 (juin 2021) : 11–19. http://dx.doi.org/10.3280/gest2021-001002.

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Résumé :
Questo report fornisce un quadro della sezione speciale intitolata "Dialoghi sulla psicote-rapia al tempo del Coronaviru". Dodici eminenti psicoterapeuti e formatori della Gestalt pro-venienti da diverse parti del mondo sono stati invitati dall'Istituto di Gestalt HCC Italy - Scuo-la di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca - a condividere la loro esperienza della pandemia. Il webinar, organizzato il 15-16 maggio 2020, ha ospitato 850 partecipanti da tutto il mondo, che hanno potuto riflettere su come mi-gliorare le loro competenze come psicoterapeuti in questo momento di trauma globale, e tra-sformare questo evento epocale in un'opportunità di crescita. Dal loro dialogo sono emersi nuovi valori umanistici: uno spostamento dal sostenere lo sviluppo del potere personale al nuovo valore dell'essere-con e riconoscere l'altro. Questa discussione ha rivelato come la psi-coterapia della Gestalt, con la sua prospettiva sul sé come processo che ha luogo al confine di contatto con l'ambiente, e la sua anima relazionale che guarda alla co-creazione tra terapeuta e paziente, può contribuire significativamente a questa svolta. I relatori hanno riportato in questa sezione le loro riflessioni personali, cliniche e teoriche offerte durante il webinar. Il loro obiet-tivo può essere espresso con la domanda "Come possiamo raccontare ai nostri figli ciò che stiamo vivendo con un senso di bellezza e coraggio, in modo che possano andare avanti nella loro vita, contando su una base sicura e significativa?".
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Frigotto, Maria Laura, Simone Gabbriellini, Luca Solari et Alice Tomaselli. « Lo Smart Working nel panorama italiano : un'analisi della letteratura ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 2 (décembre 2021) : 9–37. http://dx.doi.org/10.3280/so2021-002001.

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Résumé :
Nello scenario della Quarta Rivoluzione industriale la modalità di organizza-zione ed esecuzione del lavoro acquisisce sempre più rilevanza. Anche in Italia, sia nelle aziende private sia nella Pubblica Amministrazione, si sta diffondendo una forma di organizzazione ed esecuzione del lavoro che prevede maggiore autono-mia nella scelta di tempi, luoghi e modalità: lo Smart Working (SW), regolato, a livello nazionale, da una legge ad hoc (l. 81/2017) nei termini di lavoro agile. Proponiamo qui una rassegna della letteratura sul tema, limitata alla produzione degli studiosi dell'accademia italiana. In generale allo SW viene riconosciuta la capacità di coniugare gli obiettivi dei lavoratori con quelli delle imprese, contri-buendo quindi alla loro competitività e sostenendo le istanze dei nuovi modelli or-ganizzativi emergenti. Lo SW implica anche più formazione e acquisizione di nuo-ve competenze per i lavoratori, così come per gli specialisti HR e i manager chia-mati ad abbandonare la cultura della presenza e del controllo in nome di fiducia e condivisione. Infine, il dibattito è decisamente esteso in ambito giuridico: dalla comparazione tra SW e telelavoro, alla metamorfosi dei poteri datoriali, ai concetti di subordinazione e autonomia, al ruolo della contrattazione collettiva, al diritto alla disconnessione e all'applicazione dello SW nel particolare contesto della pub-blica amministrazione.
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Stefana, Alberto. « Introduzione al pensiero di Marion Milner ». PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no 3 (septembre 2011) : 355–74. http://dx.doi.org/10.3280/pu2011-003003.

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Résumé :
Viene analizzato l'utilizzo che la psicoanalista inglese Marion Milner (1900-1998) fa degli scenari immaginativi, suoi e del paziente, nella situazione analitica - considerata metafora del rapporto genitore-bambino - in cui il paziente introietta le modalitŕ di cura del terapeuta. L'illusione di unitŕ, di fusione "me-non me", avente una funzione strutturante ma che puň non trovare spazio nella prima infanzia, costituita ora dall'analisi, permette al paziente di regredire alle esperienze piů precoci per poterle elaborare in modo che possa riprendere, o avere luogo, un processo di sviluppo. Vengono presi in considerazione alcuni aspetti della teoria e della tecnica, e trattati i concetti di controtransfert, concentrazione nel corpo, vuoto, dubbio, cornice, fusione, creativitŕ, gioco, prelogica.
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Lacey, Eric F. « The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Résumé :
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Rigoni, Annamaria. « Il "gruppo di contiguitŕ". Ipotesi sul processo di costruzione del pensiero in uno spazio/tempo instabile ». EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no 13 (février 2010) : 87–98. http://dx.doi.org/10.3280/eds2010-013007.

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La ricerca sull'apprendimento della psicosocioanalisi č un'occasione per riflettere su un tema piů vasto: quale apprendimento č possibile in una societŕ in cui il tempo e lo spazio sono entitŕ incerte e instabili e nella quale si perdono i confini tra ciň che accade e ciň che viene rappresentato? L'ipotesi formulata in questo articolo č che per poter apprendere sia necessaria una relazione in uno spazio-tempo sufficientemente stabile e accogliente, una situazione che ricorda la relazione originaria necessaria per l'apprendimento secondo W. Bion, segnata dalla capacitŕ di ręverie della madre nei confronti del figlio, che gli permette di trasformare le esperienze sensoriali ed emotive, e di renderle "pensabili". Un "Gruppo di Contiguitŕ", caratterizzato da vicinanza, conoscenza personale tra i membri, accoglienza, continuitŕ potrebbe essere oggi il luogo all'interno del quale puň riattualizzarsi la capacitŕ di ręverie, luogo in cui si possono pensare i pensieri, digerirli, trattenerli dentro di sé, trasformarli in energia per la mente, invece di continuare ad ingoiare ed evacuare ininterrottamente parole e merci, come spesso accade nella societŕ contemporanea.
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Fichter, Michael, Markus Helfen et Katharina Schiederig. « Si puň organizzare la solidarietŕ internazionale a livello aziendale ? La prospettiva degli International Framework Agreements (Ifa) ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 123 (septembre 2011) : 97–114. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-123006.

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Organizzare la solidarietŕ a livello internazionale è il tallone d'Achille del sindacato, particolarmente nell'attuale contesto di competizione e produzione globale. In primo luogo, l'articolo mostrerŕ il dispiegarsi di relazioni di potere asimmetriche fra le parti sociali nelle aziende multinazionali e nelle loro reti produttive globali e in che modo gli International Framework Agreements (Ifas) - con i limiti di un approccio focalizzato sull'impresa - possano contribuire a rafforzare la posizione contrattuale del lavoro. I sindacati possono utilizzare questo strumento per creare nuovi spazi di organizzazione, ottenere riconoscimento e promuovere la contrattazione collettiva. Nella seconda parte, il focus si sposterŕ sulle federazioni sindacali globali (Guf) e sui diversi approcci da esse adottati con l'obiettivo di fare degli Ifa un mezzo per costruire forme di solidarietŕ internazionale. Evidenzieremo la loro importanza nel garantire alle federazioni sindacali globali ri-conoscimento come attori della contrattazione - sia rispetto agli affiliati sia nei confronti del management - e un'agenda contrattuale. L'articolo si concluderŕ con una valutazione di quanto è stato raggiunto attraverso questa strategia e delle sfide che ancora restano da affrontare.
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Di Trani, Michela, Norma De Piccoli, Erika Borella et Marco Guicciardi. « Transdisciplinarità e formazione : un'opportunità di sviluppo per la professione psicologica, anche nell'ambito della Salute ». PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no 1 (février 2022) : 7–14. http://dx.doi.org/10.3280/pds2022-001002.

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Résumé :
Il presente lavoro affronta il tema della transdisciplinarità nella formazione specialistica, con particolare attenzione all'ambito della Psicologia della Salute. A partire da alcune premesse legate all'approccio biopsicosociale, fortemente orientato all'integrazione delle diverse discipline, vengono sviluppate criticità e possibilità legate all'applicabilità dell'orientamento transdi-sciplinare nella formazione. Nonostante il Riordino degli Ordinamenti Didattici delle SSUAP (Scuole di Specializzazione Universitarie di Area Psicologica) del 2019 sostenga l'affiancamento alle attività forma-tive psicologiche di quelle relative ad altri ambiti della formazione, la proposta sembra essere connotata da una prospettiva multidisciplinare, lontana da un approccio complesso, non gerarchico, eterogeneo, inclusivo ed aperto a sviluppi imprevedibili come quello transdisciplinare. È sul piano della metodologia didattica che la partita relativa all'approccio transdisciplinare sembra poter trovare un terreno favorevole di sviluppo e rappresentare un'opportunità evolutiva dal punto di vista professionale. L'orientamento sistemico, co-costruttivo ed evolutivo fanno da sfondo a tale percorso di formazione e trasformazione, mentre i tirocini e i laboratori pro-fessionalizzanti si connotano come luoghi elettivi in cui gli allievi possono sperimentare l'approccio transdisciplinare, mantenendo spazi di riflessione e tutoraggio. Inoltre, la realizzazione di eventi (i.e. seminari) e lo sviluppo di progetti di formazione e ri-cerca-azione condivisi tra le Scuole di Specializzazione Universitarie in Psicologia della Salute possono rappresentare ulteriori momenti di snodo nella costituzione di una rete formativa basata sulla transdisciplinarità.
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Cupini, Angelo. « Il territorio dalla stiva. I care ». CHILD DEVELOPMENT & ; DISABILITIES - SAGGI, no 2 (janvier 2011) : 43–51. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-002003.

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L'Autore si basa sulla propria esperienza, lunga 35 anni, di lavoro in comunitŕ con giovani marginali dipendenti e adolescenti immigrati, per proporre una riflessione sulla condizione esistenziale dell'uomo d'oggi. Nel mondo moderno, in cui la spinta all'individualismo č molto forte, č necessario recuperare la consapevolezza del fatto che ogni uomo č inserito profondamente all'interno della societŕ. Territorio e comunitŕ devono quindi tornare ad essere terreno fertile per la crescita individuale. Viviamo in tempi difficili e confusi, popolando "non-luoghi", cioč spazi che assolvono a funzioni ma non offrono identitŕ né possibilitŕ relazionali: l'incertezza che ne scaturisce spinge l'uomo a ripiegarsi su se stesso per paura del futuro o a pretendere di poter interpretare il presente ed il futuro stesso in base ad un "sapere" che č ben lontano dalla vera "saggezza". Occorre perciň spogliarsi di ogni illusione di conoscenza e accettare di rifondare noi stessi, ciň che sappiamo e ciň che vogliamo costruire sull'esperienza concreta, sull'uomo reale che ogni giorno ci cammina a fianco e rispecchia ciň che noi stessi siamo. Per intraprendere questo cammino occorre imparare a lavorare sulle situazioni difficili per modificarle, ricostruire una sapienza collettiva e trasmettere queste capacitŕ agli altri, sia nel nostro stesso tempo che di generazione in generazione.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. « Competition Law and its Application in Germany ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Résumé :
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Preziosi, Paolo. « La valutazione del protocollo di sperimentazione ». Medicina e Morale 47, no 4 (31 août 1998) : 731–38. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.827.

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In questo articolo l'Autore indica i criteri in base ai quali occorre valutare un protocollo di sperimentazione su soggetti umani. L'analisi dei protocolli deve considerare il piano della ricerca, i ricercatori coinvolti, i soggetti partecipanti, l'informazione che è data ai partecipanti. Il piano della ricerca deve recare una visione generale del progetto proposto che sia chiaro ed inequivocabile e che si soffermi in particolar modo sul disegno sperimentale e sulle metodologie, sul luogo dove si svolgeranno le ricerche, sul centro guida, sulla durata, sulle analisi dei dati; i ricercatori coinvolti nella ricerca dovranno essere indicati con nome e qualifica (stesso criterio vale per chi avrà la responsabilità assistenziale dei pazienti inclusi nella sperimentazione e per il responsabile dell'equipe per la sperimentazione); i soggetti che partecipano allo studio devono essere “arruolati” con un'accurata valutazione, precisandone il numero, le modalità di arruolamento, i rapporti con il ricercatore, la vulnerabilità, i criteri di inclusione e di esclusione, i rischi; l'informazione deve essere chiara per poter consentire un consenso valido, informato e volontario. Nella parte finale dell'articolo vengono inoltre menzionati i problemi che si possono incontrare con soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche in qualità di volontari sani e quelli relativi a volontari pazienti.
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Lijphart, Arend. « PRESIDENZIALISMO E DEMOCRAZIA MAGGIORITARIA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, no 3 (décembre 1989) : 367–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008637.

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IntroduzioneNel suo noto saggio su Democracy, Presidential or Parliamentary: Does it Make a Difference? — ampiamente diffuso e da considerarsi ormai una sorta di classico non pubblicato — Juan Linz (1987, 2) osserva correttamente che gli scienziati della politica hanno trascurato le importanti differenze istituzionali e comportamentali tra regimi parlamentari, presidenziali e semipresidenziali e che, in particolare, queste differenze «ricevono solo scarsa attenzione nei due più recenti lavori di comparazione delle democrazie contemporanee», cioè Comparative Democracies di G. Bingham Powell (1982) e il mio Democracies (Ljiphart 1984). Una ragione per cui il presidenzialismo risulta relativamente trascurato nel mio libro è che nell'universo di 21 democrazie ivi considerato — definito da quei paesi che hanno avuto una ininterrotta esperienza di governo democratico approssimativamente dalla fine della seconda guerra mondiale — compare un solo chiaro caso di governo presidenziale (gli Stati Uniti) e due casi più ambigui (la V Repubblica francese e la Finlandia). Retrospettivamente ritengo di aver applicato i miei criteri in modo troppo stretto e che avrei dovuto includere anche l'India e il Costa Rica tra le mie democrazie «prolungate». Quest'ultimo avrebbe costituito un quarto caso di presidenzialismo. Powell fa ricorso ad una definizione meno esigente di democrazia (un minimo di 5 anni di democrazia nel periodo dal 1958 al 1976), il che gli mette a disposizione altri 4 casi di presidenzialismo: Venezuela, Cile, Uruguay e Filippine.Vorrei essere ancor più esplicitamente critico sul mio libro del 1984: la debolezza principale non è tanto lo scarso spazio dedicato al contrasto tra presidenzialismo e parlamentarismo (circa 12 pagine su 222, cioè un po’ più del 5% del libro) ma piuttosto il fatto che la discussione non è sufficientemente integrata con la comparazione della democrazia maggioritaria e consensuale, che costituisce il tema principale del lavoro. In particolare, ho definito presidenzialismo e parlamentarismo in riferimento a due caratteristiche contrastanti, ignorando una terza cruciale distinzione, ed ho poi legato il contrasto presidenziale/parlamentare ad una sola delle differenze tra democrazia consensuale e maggioritaria, ignorando il suo impatto su numerose altre distinzioni. L'obiettivo di questo articolo è correggere queste lacune e stabilire la connessione generale tra il contrasto presidenziale/parlamentare e quello maggioritario/consensuale.Come Linz, il mio atteggiamento sarà critico verso il presidenzialismo, ma tale critica si baserà su argomenti in parte diversi. L'argomento principale di Linz (1987, 11) riguarda «la rigidità che il presidenzialismo introduce nel processo politico e la flessibilità di gran lunga maggiore di questo processo nei sistemi parlamentari». Concordo pienamente con Linz e, in aggiunta, sono d'accordo che rigidità e immobilismo costituiscono i più seri punti deboli del presidenzialismo. In questo articolo la mia critica si concentrerà su una ulteriore debolezza della forma presidenziale di governo: la sua potente inclinazione verso la democrazia maggioritaria e il fatto che, nel gran numero di paesi in cui un naturale consenso di fondo è assente, appare necessaria una forma di democrazia consensuale invece che maggioritaria. Questi paesi comprendono non solo quelli caratterizzati da profonde fratture etniche, razziali e religiose, ma anche quelli con intense divisioni politiche che originano da una storia recente di guerra civile o dittatura militare, enormi diseguaglianze socio-economiche e così via. Inoltre, nei paesi in via di democratizzazione o di ri-democratizzazione le forze non-democratiche devono essere rassicurate e riconciliate ed è necessario fargli accettare l'idea non solo di abbandonare il potere, ma anche di non insistere nel pretendere il mantenimento di «domini riservati» di potere non-democratico all'interno del nuovo, e per gli altri versi democratico, regime. La democrazia consensuale, che è caratterizzata dalla condivisione, dalla limitazione e dalla dispersione del potere, ha molte più probabilità di raggiungere questo obiettivo che non il diretto dominio maggioritario. Come Philippe C. Schmitter ha suggerito, democrazia consensuale significa democrazia «difensiva», che per le minoranze etno-culturali e politiche risulta meno minacciosa dell' «aggres-sivo» governo maggioritario.Tratterò questo tema in tre fasi. In primo luogo definirò il presidenzialismo in riferimento a tre essenziali caratteristiche. In secondo luogo mostrerò che, specialmente come risultato della sua terza caratteristica, il presidenzialismo ha una forte tendenza a rendere la democrazia più maggioritaria. Infine, esaminerò le varie caratteristiche non-essenziali del presidenzialismo — caratteristiche che, benché presenti di frequente, non sono elementi distintivi della forma di governo presidenziale — ed il loro impatto sul grado di consensualità o maggioritarietà della democrazia.
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Ryan, Christopher K. « Contributions of Harry Gunnison Brown (1880–1975) ». Journal of Public Finance and Public Choice 12, no 1 (1 avril 1994) : 31–40. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539815.

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Abstract Sebbene le opere di Harry Gunnison Brown, prese singolarmente, non siano state trascurate in modo particolare, l’insieme della sua produzione scientifica non è ancora stato oggetto di attento esame.Dopo aver collaborate con Irving Fisher al suo volume sul potere d’acquisto della moneta, Brown pubblicò nel 1914 un libro sul commercio internazionale, nel quale sostenne con vigore il libero scambio. È del 1916 un’importante opera sui criteri per stabilire le tariffe nei trasporti, da lui ricavati basandosi sui loro effetti sul benessere generale.La sua opera più nota è il volume The Economics of Taxation, del 1924, ormai considerate un classico sull’argomento.Un breve scritto del 1939, dedicato all’incidenza di un’imposta generale sulle vendite, ha avuto molto successo a motivo deU’originalità della sua tesi, secondo cui quest’imposta non darebbe luogo ad una diminuzione della produzione e quindi non farebbe aumentare i prezzi.A proposito della Grande Depressione, egli ritenne che una delle sue cause fosse stata l’inadeguatezza delle politiche della Riserva Federale. Il suo atteggiamento nei riguardi del pensiero keynesiano fu parimenti critico.Nel dopoguerra Brown si preoccupò dello sviluppo del debito pubblico, ritenendo che l’eccessivo indebitamento avrebbe reso necessarie maggiori imposte, disincentivando così l’economia.Uno dei temi preferiti da Brown fu quello dell’imposta unica sulla terra, argomento a cui dedicò una lunga serie di studi, che tuttavia non si può dire abbiano contribuito a rafforzare la sua immagine di studioso.
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Pederzoli, Patrizia. « IL GIUDICE NEI REGIMI DEMOCRATICI ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no 2 (août 1990) : 293–323. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009230.

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IntroduzioneChiunque tenti di mettere a confronto l'immagine che del giudice e delle sue funzioni ci è stata tramandata dal costituzionalismo classico con quella che gli apparati giudiziari operanti nelle contemporanee società occidentali offrono di sé, si trova di fronte a trasformazioni di straordinaria portata. Le competenze assegnate alle corti, ad esempio, hanno di gran lunga oltrepassato i confini tracciati in epoca liberale, per raggiungere un'estensione che sarebbe stata impensabile solo pochi decenni orsono e che è attualmente di proporzioni tali da comportare il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle piò disparate sfere dell'agire sociale. Ancora, la frequenza con cui l'amministrazione della giustizia interviene nelle politiche pubbliche, partecipando talvolta alla loro elaborazione e concorrendo a determinarne l'esito applicativo, dà luogo a fenomeni largamente inediti e che fuoriescono dagli schemi istituzionali disegnati dalla dottrina di separazione dei poteri. Gli stessi attributi di passiva ed apolitica esecutività, a lungo celebrati dalla giuspubblicistica quali dimensioni reali ed irrinunciabili della professione giudiziaria, dopo essere stati efficacemente smentiti nei piò ristretti circuiti accademici, sembrano infine aver perso terreno anche nellaself-imagedi molti magistrati.
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Bufalino, Giambattista. « (Ri)generare la scuola. Per una transizione green e culturale ». Studi sulla Formazione/Open Journal of Education 25, no 2 (31 décembre 2022) : 7–11. http://dx.doi.org/10.36253/ssf-14053.

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Résumé :
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha posto una rinnovata attenzione alle interconnessioni dinamiche tra società globali, sistemi umani e ambiente, determinando contingenze e stravolgimenti di non poco conto che rilanciano l’esigenza di “andare verso” nuovi modelli esistenziali e abitativi sempre più compatibili con la sostenibilità ambientale. La scuola rappresenta il luogo d’elezione per il consolidarsi di una coscienza ecologica e per la progettazione di percorsi di apprendimento di comportamenti virtuosi, che possano orientare il cambiamento culturale nella prospettiva della transizione ecologica e culturale. L’educazione alla sostenibilità diviene dunque una sfida culturale e una priorità educativa. Sulla scia del programma Next Generation EU, alla luce dei più recenti documenti ministeriali e delle raccomandazioni internazionali, l’articolo pone al vaglio critico il concetto di “transizione ecologica”, quale categoria pedagogica capace di riflettere e riassumere fratture e continuità, trasformazioni e persistenze per poter guidare le nuove generazioni ad assumere la coscienza di “comunità di destino terrestre” e riprogettare gli habitus nel quotidiano. Entro tale orizzonte, il contributo rileva il ruolo strategico svolto dai processi di green leadership, quali vettori trasformativi performanti per poter attivare percorsi di innovazione e cambiamento diffusi e allargati in prospettiva ecologica all’interno delle istituzioni scolastiche.
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Mancini, Alessandra. « Imagery Rescripting tra vendetta e perdono : una breve rassegna della letteratura ». QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, no 51 (janvier 2023) : 91–104. http://dx.doi.org/10.3280/qpc51-2022oa15183.

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Résumé :
L'Imagery Rescripting è una tecnica terapeutica che ambisce a modificare la rappresentazione mnestica di esperienze passate, collegate a dei sintomi. La sua efficacia è stata dimostrata nel trattamento del disturbo da stress postraumatico e in quello della fobia sociale. In questi disturbi, il rescripting prevede che il ricordo sia cambiato fermando l'abuso, togliendo potere all'aggressore e proteggendo la vittima. In tale contesto, una domanda interessante è se sia utile e sicuro oppure rischioso incoraggiare le persone a immaginare di vendicarsi e a esprimere impulsi aggressivi contro il carnefice. Questo contributo si propone di analizzare brevemente gli studi che hanno confrontato gli effetti di rescripting di: vendetta, evitamento e perdono.Dall'analisi della letteratura sembra emergere che i rescripting di vendetta non aumentano l'aggressività ma anzi la diminuiscono in maniera simile a rescripting non-violenti e all'immagine del luogo sicuro. Inoltre, l'aumento dell'affettività positiva nei rescripting di vendetta sembra essere mediato da un incremento del senso di giustizia dei partecipanti. Tuttavia, studi che hanno confrontato vendetta e perdono, hanno mostrato che essa diminuisce il senso di autoefficacia e non porta a una riduzione dell'affettività negativa rispetto al perdono e all'evitamento.Infine, le misure psicofisiologiche mostrano che il perdono è un processo che implica un maggiore impatto emotivo a breve termine. Pertanto, una combinazione di evitamento cognitivo (effettuato in questi studi tramite scenari positivi) a breve termine e un lavoro orientato al perdono a lungo termine sembrerebbe fornire l'equilibrio più promettente.
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da Empoli, Domenico. « The Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Résumé :
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Sassano, Roberta. « Camicette Nere : le donne nel Ventennio fascista ». El Futuro del Pasado 6 (8 octobre 2015) : 253–80. http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2015.006.001.011.

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Nell’articolo si è realizzata una disamina della condizione delle donne in Italia nel Ventennio fascista, un periodo di profonda regressione per quanto riguarda i loro diritti. In primo luogo ci si è soffermati sulle discriminazioni subite dalle donne in ambito giuridico, lavorativo, sociale e soprattutto politico, con l’ennesima negazione del tanto agognato diritto di voto. Poi si è cercato di narrare la condizione delle donne nel regime fascista attraverso l’analisi delle modalità con le quali veniva descritta la donna nella stampa dell’epoca, specie nei periodici femminili, i quali dovevano contribuire a diffondere l’ideale muliebre che il fascismo voleva realizzare. Diversi furono i giornali fondati in questo periodo, tutti molto utili per comprendere l’immagine della donna nella stampa del Ventennio e quindi, di riflesso, nella società stessa. Infine si è messo in evidenza come il Fascismo avesse finito per relegare le donne ad un unico ruolo: quello di mogli e madri esemplari, ritenendole inferiori rispetto agli uomini e collocandole così in una posizione di profonda subordinazione. Inoltre, per poter meglio inculcare in loro i principi del regime, queste furono inquadrate in diverse organizzazioni di massa, come i Fasci femminili, attraverso i quali attuare una rigida funzione di controllo di ogni dissenso.
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Facchini, Carla, et Magali Fia. « Direttrici e i Direttori di Dipartimento in un'università in transizione ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 2 (décembre 2021) : 168–94. http://dx.doi.org/10.3280/so2021-002007.

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L'università pubblica italiana è stata coinvolta nel 2010, con la legge n. 240, in un processo di riforma ispirato al New Public Management che, tra i suoi aspetti rilevanti, ha visto un mutamento della governance, ovvero degli assetti decisionali di Ateneo e di Dipartimento. Obiettivo del presente lavoro è quello di rilevare le percezioni dei Direttori di dipartimento sugli assetti decisionali nei Dipartimenti nel post-riforma e le valutazioni che dei Direttori sul proprio ruolo, prestando inoltre attenzione alla presenza di eventuali differenze di genere. Come suggerito dalla letteratura, le percezioni dei soggetti coinvolti sono meglio in grado di dare conto, rispetto alle regole formali scritte, delle relazioni di potere che caratterizzano gli as-setti di governance. In particolare, oltre alle percezioni complessive sui mutati as-setti decisionali, ci interessa verificare se vi siano anche differenze di genere per quanto riguarda la percezione della governance nei Dipartimenti e la percezione del proprio ruolo a seconda che a dirigere i il Dipartimento sia un uomo o una don-na. A tal fine si utilizzeranno i dati di una ricerca nazionale effettuata nel 2015 in-viando un questionario a tutti i Direttori di dipartimento delle università italiane. In generale gli assetti decisionali nel post-riforma non sembrano implementare, alme-no per i Dipartimenti, un modello puro di New Public Management, dato che la verticalizzazione appare contenuta e che consistenti sono i bilanciamenti al potere del Direttore negli assetti decisionali. Per quanto riguarda le differenze di genere, esse risultano contenute per quanto riguarda le percezioni di Direttori e Direttrici sull'influenza delle diverse figure accademiche nella governance. Questo apre ad un'interpretazione più in linea con l'esistenza di una pluralità di modelli di gover-nance sia tra gli uomini che tra le donne rispetto ad un'idea di stili di governo ‘ma-schili' e ‘femminili'. Infine, contrariamente a quanto rilevato per i modelli di go-vernance, vi sono differenze di genere abbastanza significative nelle valutazioni dei Direttori e delle Direttrici sul proprio ruolo e sulla rappresentanza del Diparti-mento negli organi di Ateneo. Rispetto ai loro colleghi, infatti, le donne tendono ad essere più autocritiche su entrambi gli aspetti. Questa risultanza appare in linea con il c.d. self-assessment bias, ovvero alla minor propensione femminile a riconoscere - e quindi valorizzare- il proprio ruolo -e conseguentemente, le proprie capacità e competenze. Questo potrebbe ripercuotersi negativamente sul proprio contesto la-vorativo e, in particolare, sulla capacità non solo di contrattare migliori condizioni retributive, ma anche di accedere alle posizioni apicali, accentuando, così, lo spe-cifico svantaggio femminile determinato in primo luogo dalla necessità di concilia-re ruoli professionali e ruoli familiari, ma anche, in non pochi casi, dallo stesso as-setto decisionale in cui si trovano ad operare.
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Stentella, Danilo. « Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (juin 2022) : 233–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-002002.

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La reintroduzione in Italia di un meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti politici, la cui entità venisse collegata direttamente e in via almeno prevalente a una percentuale significativa degli utili generati dalle partecipazioni statali, potrebbe determinare da parte dei leader politici una maggiore propensione alla scelta di management capace e l'adozione di un efficace sistema di verifica delle procedure di gestione di questo patrimonio pubblico. Si potrebbe ridimensionare drasticamente per questa via la piaga apparentemente endemica e cronica del clientelismo dei colletti bianchi di alto livello e realizzare contestualmente una gestione della proprietà pubblica più efficiente, di tipo finalmente privatistico, se proprio vogliamo assegnare a questa categoria una valenza cogente. Le riforme di politica economica introdotte negli ultimi decenni dai governi dei paesi più industrializzati sono state fortemente condizionate dalla dottrina del New Public Management, un approccio radicale, capace di compromettere l'integrità strutturale ed etica del settore pubblico subordinando la giustizia sociale all'efficienza economica, una trasformazione caratterizzata dal taglio della spesa pubblica che ha travolto anche un fondamentale istituto del sistema democratico, i partiti politici. Purtroppo i trascorsi delle imprese pubbliche hanno fortemente agevolato quelle riforme, in quanto per un certo periodo storico queste hanno mostrato una tendenza cronica alla bassa produttività, rispetto alle imprese private, anche a causa delle politiche clientelari e dell'uso intensivo del fattore lavoro. Poiché elementi di servizio pubblico ed elementi di business convivono soprattutto nel settore delle public utilities, potenzialmente capace di generare reddito, le imprese pubbliche possono rappresentare un'utile e prudente forma di diversificazione dei ricavi per la finanza pubblica, in grado di ridurre sensibilmente i rischi di liquidità, ancor di più in un contesto storico di crisi finanziarie ed economiche internazionali ricorrenti. Il finanziamento pubblico dei partiti politici è stato introdotto nel 1974 con la L. 195/1974 per contrastare le collusioni con i grandi poteri economici, già sorte negli anni precedenti. È stato completamente abolito con D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, lasciando spazio ad una crescente attività di lobbying e finanziamento indiretto ai partiti. La domanda a cui questo elaborato cerca di rispondere è: può l'azienda pubblica essere gestita in modo efficiente dallo Stato, produrre entrate e servizi per la comunità, senza dare luogo a risultati di gestione cronicamente negativi e contribuire a finanziare il diritto costituzionalmente garantito di organizzarsi in partiti politici, finanziando il loro meccanismo?
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Di Pietro, Maria Luisa. « Sessualità umana : verità e significato. Una guida per i genitori ». Medicina e Morale 45, no 2 (30 avril 1996) : 209–35. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.913.

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L’articolo si propone di commentare il recente documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia (PCF) su Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, il quale intende porsi non come un trattato di teologia morale né di psicologia, bensì un momento di formazione per i genitori, anzitutto. L’Autore affronta poi i due aspetti cardine del documento pontificio: l’antropologia di riferimento e le indicazioni metodologiche. Sul primo punto, il riferimento fondamentale è la persona nella sua totalità di spirito e corpo. E la sessualità è vista come modalità dell’essere da una parte, e dimensione relazionale dall’altra. Essa, perciò, è segno di reciprocità e di complementarità, e come tale naturalmente strutturata all’apertura e al dono all’altro. Sulle indicazioni metodologiche, l’articolo nota che nel documento del PCF si sostiene l’opportunità di educare la persona alla differenza sessuale e alla vita nel senso di una educazione del sentimento morale, ovvero dell’educazione alla gestione responsabile della libertà. Tale opera deve poter avvenire nella famiglia, primo luogo educativo, ad opera dei genitori, eventualmente aiutati - in modo sussidiario e subordinato - da opportune agenzie educative. L’articolo si conclude con le indicazioni che il documento del PCF fornisce sulle modalità educative: 1. informare formando e formare informando, secondo i criteri della verità, dell’adeguazione e dell’individualizzazione, della progressività, della tempestività, della decenza e del rispetto del fanciullo; 2. la diversificazione per epoca di sviluppo e per vocazione dell’individuo; 3. l’affrontamento in termini educativi di situazioni impegnative, come l’omosessualità e la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.
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Rodríguez Mesa, Francisco José. « “Singular decus ytalicum” : la biografia di Giovanna di Napoli nel De mulieribus claris ». Estudios Románicos 28 (20 décembre 2019) : 361–73. http://dx.doi.org/10.6018/er/373771.

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The last of the one hundred and six chapters conforming Boccaccio’s De mulieribus claris is devoted to queen Joanna of Naples. The addition of this life implies a certain degree of anomaly in the tradition of exemplary literature because of two reasons. Firstly, the Angevin sovereign was in her early thirties when the author finished the composition of his collection and, secondly, because the description of the monarch’s life that Boccaccio provides can be said far from objective narration and much closer to a propagandistic portrait of the Neapolitan queen. L’ultimo dei centosei capitoli del De mulieribus claris di Boccaccio è consacrato alla regina Giovanna di Napoli. Quest’inclusione comporta un’anomalia nella topica della letteratura esemplare per due motivi. Per cominciare, la sovrana angioina era poco più che trentenne quando il certaldese finì la stesura della sua silloge e, in secondo luogo, perché la versione della vita della monarca che l’autore fornisce è ben lungi da poter essere considerata una narrazione oggettiva, avvicinandosi molto di più a un ritratto propagandistico della regina partenopea. In questo articolo si analizzano queste particolarità della vita di Giovanna e si indaga nei motivi che potrebbero aver portato Boccaccio a configurare in questo modo il capitolo di chiusura della sua raccolta sulle donne celebri.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. « Protection of Competition in Belgium* ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Résumé :
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Baraldi, Luciana Duarte. « O método de instrução ao sósia como subsídio para intervenção e formação de professores no Circolo Italiano San Paolo : uma pesquisa exploratória ». Revista Italiano UERJ 12, no 1 (5 septembre 2021) : 24. http://dx.doi.org/10.12957/italianouerj.2021.62090.

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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar uma experiência de intervenção em situação de trabalho docente baseada no método de instrução ao sósia, elaborado por Ivar Oddone – médico, psicólogo e militante político italiano que figurou como um dos líderes do Modelo Operário Italiano (MOI) de luta para a saúde do trabalhador nos locais de trabalho – e seu grupo (1981, 1986) no contexto de formação continuada dos trabalhadores da Fiat nos anos 1970, tendo inspirado empreendimentos no campo da saúde do trabalhador no Brasil a partir da década de 1980. Esse método foi reinterpretado por Clot na Clínica da Atividade (1999, 2001, 2006, 2017) com o intento de produzir conhecimentos para a ação e promover transformações em outros contextos laborais. A intervenção foi realizada com duas docentes de língua italiana do Circolo Italiano San Paolo e, posteriormente, transformada em uma pesquisa exploratória (GIL, 2008). Nossa proposta é comentar os referenciais teóricos, descrever o contexto de intervenção e as etapas a partir das quais os dados coletados foram analisados à luz das teorias que fundamentam a pesquisa derivada da intervenção e, por fim, apresentar as conclusões acerca da importância da instrução ao sósia, no referido contexto, para a formação de um coletivo e a ampliação do poder de agir (CLOT, 2010) das docentes.Palavras-chave: Instrução ao sósia. Intervenção. Trabalho docente. Formação de professores. Italiano como língua estrangeira. ABSTRACT: Questo articolo si propone di presentare un’esperienza di intervento in una situazione lavorativa didattica basata sul metodo di istruzioni al sosia, elaborata da Ivar Oddone – medico, psicologo e attivista politico italiano che figurava come uno dei leader del Modello Operativo Italiano (MOI) di lotta per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – e il suo gruppo (1981, 1986) nell’ambito della formazione continua per i lavoratori Fiat negli anni '70, avendo ispirato iniziative nel campo della salute dei lavoratori in Brasile sin dagli anni '80. Questo metodo è stato reinterpretato da Clot presso la Clinica dell’Attività (1999, 2001, 2006, 2017) con l’intenzione di produrre conoscenza per l'azione e promuovere cambiamenti in altri contesti di lavoro. L’intervento è stato realizzato con due insegnanti di lingua italiana del Circolo Italiano San Paolo e, successivamente, si è trasformato in una ricerca esplorativa (GIL, 2008). La nostra proposta è di commentare il quadro teorico, descrivere il contesto dell’intervento e le fasi a partire dalle quali sono stati analizzati i dati raccolti alla luce delle teorie che stanno alla base della ricerca derivata dall’intervento e, infine, presentare le conclusioni sull’importanza delle istruzioni al sosia, nel contesto della ricerca, per la formazione di un collettivo e l’espansione del potere di azione (CLOT, 2010) delle docenti.Parole chiavi: Istruzioni al sosia. Intervento. Lavoro docente. Formazione di insegnanti. Italiano lingua straniera. ABSTRACT: This article aims to present an intervention experience in a teaching work situation based on the method of instruction to the double, elaborated by Ivar Oddone – doctor, psychologist and Italian political activist who figured as one of the leaders of the Italian Operative Model (IOM) of struggle for worker's health in the workplace – and his group (1981, 1986) in the context of continuing training for Fiat workers in the 1970s, having inspired ventures in the field of worker health in Brazil since the 1980s. This method was reinterpreted by Clot at Clinic of Activity (1999, 2001, 2006, 2017) with the intention of producing knowledge for action and promoting changes in other work contexts. The intervention was carried out with two Italian language Italian teachers from the Circolo Italiano San Paolo and, later, transformed into an exploratory research (GIL, 2008). Our proposal is to comment on the theoretical frameworks, describe the context of intervention and the steps from which the data collected were analyzed in the light of the theories that underlie the research derived from the intervention and, finally, present the conclusions about the importance of instruction to the double, in that context, for the formation of a collective and the expansion of the power of action (CLOT, 2010) of teachers.Keywords: Instruction to the double. Intervention. Teaching work. Teacher training. Italian as a foreign language.
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Iannello, Carlo. « Il diritto di morire tra autodeterminazione terapeutica, trasformazione della sovranità e rifiuto sociale della morte ». Bioderecho.es, no 9 (30 juin 2020). http://dx.doi.org/10.6018/bioderecho.372911.

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L'articolo analizza la recente ordinanza della Corte costirtuzionale italiana, la n. 207 del 2018, che apre allsa legittimità costituzionale, in determinate circostanze, dell'aiuto al suicidio, letta come indicativa di una generale e recente tendenza volta a dare accoglimento a queste forme di autodeterminazione in un numero sempre crescente di paesi. Sulla base di questo presupposto, l'articolo cerca di comprendere se questa sempre più diffusa richiesta di un diritto di morire si fondi su motivazioni più complesse che affondano le loro radici nelle modificazioni delle forme del potere nelle società occidentali. Un potere sempre più rivolto alla regolazione delle vite delle persone trova infatti nella morte un ambito privo di interesse, e può pertanto agevolmente riconoscere un diritto di morire. Infine si domanda se questo nuovo diritto di autodeterminazione sia effettivamente in grado di incidere in modo sensibile sull'aspetto più crudele del morire nella società contemporanea che è rappresentato dalla solitudine del morente, relegato negli ospedali e allontanato dai luoghi degli affetti.
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Baldissara, Luca. « Eclissi del centro e necessità di governo del territorio. Le contraddizioni tra spazio politico e luoghi del potere nella Rsi ». E-Review. Rivista degli Istituti Storici dell'Emilia-Romagna in Rete 6 (19 février 2020). http://dx.doi.org/10.12977/ereview280.

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Belletti, Gabriele. « «-Scrivéma / scróiv ancàura». Il lavoro poetico di Giuliana Rocchi ». altrelettere, 30 septembre 2019. http://dx.doi.org/10.5903/al_uzh-44.

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Il contributo prende in esame la poetica dell’autrice Giuliana Rocchi (Santarcangelo di Romagna, 1922 - Rimini, 1996), figura più appartata e meno nota rispetto agli altri poeti santarcangiolesi facenti parte del cosiddetto Circal de’ giudéizi(“Circolo del giudizio”), come Raffaello Baldini e Tonino Guerra. In esso si ripercorrono sinteticamente le principali istituzioni delle sue raccolte dialettali, La vóita d’una dòna (“La vita di una donna”, 1980), La Madòna di garzéun (“La Madonna dei garzoni”, 1986) e il postumo Le parole nel cartoccio (1998). Si sottolinea in particolare come, grazie ad un’iniziale vocazione poetica ereditata dal padre analfabeta, l’autrice sia capace di tramandare in queste opere le voci e le storie di coloro che hanno abitato le contrade del suo paese natale, nel corso di una vita caratterizzata da difficoltà materiali, proteste per i diritti dei lavoratori e scontri con diverse forme di autorità e di potere. Da un lato, la poetessa critica i padroni e i politici, incapaci di comprendere le ragioni degli operai e delle persone comuni, denuncia il mancato rispetto per l’ambiente e per i luoghi naturali dell’infanzia dovuto al cambiamento dei tempi; dall’altro, con una vera e propria volontà di soccorso, canta le vicissitudini dei più fragili, siano essi esseri umani, cose o animali. Dall’analisi dell’opera dell’autrice, si sono potute mettere in evidenza anche le sue riflessioni meta-poetiche, che restituiscono la lucida consapevolezza delle sue scelte stilistiche e del valore civile della poesia.
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