Articles de revues sur le sujet « Legislazione sociale »

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1

Chiaromonte, William. « Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli stranieri ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 132 (novembre 2011) : 657–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132005.

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Résumé :
Il saggio, dopo una ricostruzione in chiave storico-evolutiva della disciplina nazionale in materia di immigrazione, illustra le tre stagioni della legislazione regionale che si sono succedute, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, a disciplinare l'integrazione degli stranieri. Viene, quindi, preso in esame il contenzioso insorto fra Stato e Regioni dopo la riforma costituzionale del 2001 ed avente ad oggetto principalmente il riparto di competenze in materia di immigrazione, la progressiva estensione del campo di applicazione soggettivo delle legislazioni regionali - fino a riconoscere alcuni diritti sociali fondamentali anche agli stranieri irregolari ed ai «neocomunitari» - ed il ruolo ritagliatosi dalle Regioni in alcuni ambiti di presunta competenza nazionale. L'Autore conclude constatando da un lato un significativo rafforzamento, sospinto dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale, delle competenze regionali in materia di inclusione sociale degli stranieri, persino irregolari, nonostante il tentativo governativo di limitarne il raggio di azione, e paventando dall'altro, quale conseguenza di tale consolidamento di attribuzioni, il rischio concreto di una notevole differenziazione della qualitŕ dell'integrazione a livello territoriale (regionale ma anche infra-regionale), anche a causa della latitanza dello Stato quale soggetto riequilibratore.
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2

Guarriello, Fausta. « La concertazione : prospettive euro-unitarie ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 172 (février 2022) : 703–18. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172013.

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Résumé :
L'introduzione della procedura di dialogo sociale nel Protocollo sulla Politica sociale e nel Trattato dell'Unione europea ha consacrato il ruolo delle parti sociali nella elaborazione e attuazione delle misure normative di politica sociale e del lavoro. Il modello del dialogo sociale eu-ropeo ha costituito fonte di ispirazione per gli ordinamenti nazionali quale riferimento normativo delle pratiche di concertazione sociale. Dopo una prima intensa stagione di accordi-quadro europei cui è stata attribuita efficacia erga omnes tramite atti legislativi, il modello è entrato in crisi a causa della rarefazione della legislazione comunitaria in campo sociale e dell'affermarsi di meccanismi di soft law, come della crescente difficoltà per le parti sociali di stipulare accordi di natura normativa. Di recente la Commissione, dopo aver attivato la fase di consultazione, ha bloccato la richiesta delle parti sociali di presentare una proposta legislativa sulla base dell'accordo da esse sottoscritto, invocando l'esistenza di un potere discrezionale di valutare l'opportunità del recepimento in una misura legislativa. La Corte di giustizia ha confermato tale interpretazione delle disposizioni del Trattato, aprendo una breccia nel modello europeo di concertazione sociale che appare del tutto dissonante rispetto all'attuale fase politica di ricostruzione della dimensione sociale.
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3

Losavio, Clelia. « Agricoltura sociale e tutela delle risorse agricole nella legislazione regionale del 2013 ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mai 2015) : 105–18. http://dx.doi.org/10.3280/aim2013-003007.

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4

Lorettu, Liliana, et Giancarlo Nivoli. « La pericolositŕ sociale psichiatrica tra attualitŕ e criticitŕ ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 1 (avril 2011) : 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-001004.

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Résumé :
L'evoluzione della legislazione in tema di assistenza psichiatrica a partire dal 1978 non č stata accompagnata da una parallela trasformazione dell'interfaccia giuridica; la posizione del malato di mente autore di reato considerato incapace di intendere e volere continua ad essere sottoposta al giudizio di pericolositŕ sociale psichiatrica con le conseguenti misure di sicurezza, su cui si regge l'esistenza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. In questa prospettiva il trattamento del paziente psichiatrico autore di reato si configura come estremamente complesso e gravato dalla irrisolta antinomia cura/custodia. Tuttavia l'abolizione della presunzione di pericolositŕ ha modulato l'applicazione stessa delle misure di sicurezza verso assetti piů terapeutici. Le criticitŕ di percorso riguardano la valutazione della pericolositŕ sociale, la individuazione di luoghi di trattamento appropriati, la opportunitŕ di interventi mirati al comportamento violento e non ultimo il profilo di responsabilitŕ dello psichiatra.
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5

Bianco, Adele. « Sviluppo e conflitto sociale nel Governo dell'economia e azione sindacale di Michel Martone. Una lettura sociologica ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 1 (juillet 2009) : 103–20. http://dx.doi.org/10.3280/sa2009-001005.

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Résumé :
- "Governo dell'economia e azione sindacale" Unions, the Author focuses his attention on the post-war period. In this historical phase the relationships between State and Trade Unions is very cooperative. The analysis of this phenomena is the second very interesting topic of this book. The third relevant aspect is the concept of legislazione riflessiva (reflexive legislation). It means a transformation in the legislation processes: Trade Unions' action, its role and its result are increasingly important, so that it becomes part of ruling and legislation processes.Key words: Italy (history); Italian State; Economics; Trade Unions' Action; Development Social conflict. Parole chiave: Governo dell'economia - Relazioni Stato-Organizzazioni sindacali; Sviluppo; Conflitto sociale; Contrattazione collettiva; Concertazione.
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6

Wroceński, Józef. « Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu ». Prawo Kanoniczne 53, no 3-4 (15 octobre 2010) : 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Résumé :
Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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7

Paniga, Massimiliano. « Ezio Vigorelli, gli Eca e la battaglia per una riforma dell'assistenza nell'Italia repubblicana ». SOCIETÀ E STORIA, no 132 (juillet 2011) : 331–58. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-132005.

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Résumé :
Il saggio analizza la figura di Ezio Vigorelli e i suoi sforzi per l'instaurazione in Italia di un autentico e moderno sistema di sicurezza sociale, in analogia alle esperienze maturate in altre realtÀ europee nella seconda metÀ del XX secolo. Al centro dell'opera intrapresa dall'esponente socialdemocratico si trovavano gli Enti comunali di assistenza, i quali, opportunamente rivisti, avrebbero dovuto costituire l'ideale struttura su cui poggiare l'attivitÀ dell'intero comparto assistenziale. Dopo aver esposto i principi- guida dell'azione politico-sociale di Vigorelli, l'autore concentra la propria riflessione su due momenti particolarmente significativi di questa: i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria e l'elaborazione di una proposta di legge per una riforma dell'assistenza. Entrambe le iniziative, malgrado gli esiti poco felici, mettono in risalto tutti limiti e le contraddizioni del nostro sistema di Welfare, nonché la necessitÀ di un profondo rinnovamento della legislazione e degli organismi assistenziali, di un aumento degli stanziamenti finanziari e quant'altro potesse arrecare dei benefici a un settore in perenne sofferenza.
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8

Pironti, Pierluigi. « Grande guerra e Stato sociale in Italia Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione sulle pensioni di guerra ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 277 (avril 2015) : 63–89. http://dx.doi.org/10.3280/ic2015-277003.

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9

Lacey, Eric F. « The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Résumé :
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Musacchio, Vincenzo. « Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978 ». Medicina e Morale 45, no 5 (31 octobre 1996) : 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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Résumé :
L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Munk-Jørgensen, Povl. « Perspectives for psychiatric epidemiology : are we measuring the right things ? » Epidemiologia e Psichiatria Sociale 5, no 3 (décembre 1996) : 190–97. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00004176.

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Résumé :
RIASSUNTOScopo - In questi ultimi anni l'epidemiologia è al centro dell'attenzione. La psichiatria è stata all'avanguardia nello sviluppo dei metodi epidemiologici e nella loro applicazione alia ricerca è alia pianificazione. La psichiatria epidemiologica si è occupata prevalentemente del servizi sanitari di secondo livello, cioè dei servizi ospedalieri. Scopo del presente lavoro è discutere quali sistemi di monitoraggio e quali tipi di dati saranno necessari in futuro. Metodo - La discussione e basata sull'esperienza e sui risultati ottenuti dai registri psichiatrici esistenti, principalmente dal Registro Psichiatrico dei Casi danese, presso il Dipartimento di Psichiatria demografica di Aarhus. Risultati - Alcuni Paesi hanno sviluppato sistemi di monitoraggio per la registrazione routinaria dei dati riguardanti il settore ospedaliero, la qualcosa comporta rilevanti benefici per garantire la qualita, per la ricercà e per la pianificazione. Peraltro, dopo l'introduzione della psichiatria decentratà, si deve riconoscere l'urgente necessita di spostare il punto focale affinche l'impiego dell'epidemiologia possa giovare anche alle attivita nel campo della psichiatria territoriale e della salute mentale fornita dai servizi di primo livello. Sebbene cio comporti grandi difficolta, devono essere sviluppati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni valide e attendibili relative a tali mezzi di cura. E inoltre necessario sviluppare metodi epidemiologici da impiegare nella ricerca e nella garanzia di qualita in questo campo. Tali metodi di ricerca dovrebbero essere utilizzati non solo nell'indagine sull'eziologia. il decorso ed i risultati clinici dei disturbi mentali, ma anche, per esempio, nell'osservazione del funzionamento sociale e della disabilita dei pazienti psichiatrici, del bisogno di cura, della soddisfazione dei bisogni, dell'economia sanitaria e del flusso dei pazienti tra i differenti livelli del sistema di trattamento. Cio provoca numerose domande relative alia sicurezza dei dati, alia legislazione ed a problemi etici legati alia raccolta e all'impiego di dati nei modelli epidemiologici. Conclusioni - Si raccomanda di dare priorità ad un ampia utilizzazione dei dati dei registri esistenti; all'introduzione di registri relativi alia salute mentale fornita dai servizi di secondo livello nei Paesi che ne sono privi; all'introduzione di registri relativi alia salute mentale fornita dai servizi di primo livello; all'introduzione di sistemi di monitoraggio della disabilità; all'introduzione di sistemi per monitorare le risorse dei pazienti; ad una larga collaborazione in questo lavoro tra epidemiologi in campo psichiatrico, amministratori, economisti e tecnici.
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Rigano, Francesco. « Libertà individuale e rapporti sociali : lo statuto costituzionale del Terzo settore ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 2 (juin 2021) : 137–58. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002007.

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Nel periodo repubblicano gli enti privati non lucrativi sono stati oggetto di leggi speciali e di favore. Questa legislazione ha ricevuto un consolidamento con l'adozione del Codice del Terzo settore, che pone a sistema la nozione di ente del Terzo settore, determina gli strumenti di raccordo con la pubblica amministrazione, disciplina i controlli. Il Codice trova legittimazione nella cornice del pluralismo aperto qualificato dalla indifferenza dei fini associativi, ma orientato dal principio di solidarietà prefigurato dalla Costituzione repubblicana. La corretta collocazione costituzionale del fenomeno aiuta ad affrontare la questione della limitazione dell'autonomia privata nelle scelte di organizzazione e in particolare dei rapporti tra ente e aderenti all'ente.
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SIMON, FABRIZIO. « AN ECONOMIC APPROACH TO THE STUDY OF LAW IN THE EIGHTEENTH CENTURY : GAETANO FILANGIERI AND LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE ». Journal of the History of Economic Thought 33, no 2 (31 mai 2011) : 223–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1053837211000046.

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Résumé :
This work presents the elements of economic analysis of law that occur in the thought of Gaetano Filangieri. In the pages of La Scienza della Legislazione the Neapolitan writer develops a utilitarian and economic investigation that pays attention to the judgments individuals make over social phenomena at the margin point. A proof of this development can be found in the explanation of the principle of decreasing marginal utility, argued in Head XXXI of Book III, which represents one of the most effective demonstrations that can be found before the end of nineteenth-century literature. The most remarkable fact is that, of all the five parts that compose the Filangierian work, the most rich in economic arguments is dedicated to “Criminal Laws.”This article will point out this and other innovative results of the Filangerian analysis, and will also offer a reconstruction of the economic theory on crime and punishment presented in La Scienza della Legislazione. Filangieri’s criminal doctrine represents a significant example of the Enlightenment antecedents of “law and economics,” as well as the better known contributions made by Beccaria and Bentham.
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Dyduch, Jan. « Kościelna aprobata publikacji - aspekt prawny ». Prawo Kanoniczne 36, no 1-2 (5 juin 1993) : 55–67. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.1-2.04.

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Mezzi sociali della comunicazione, libri ed altri periodici subiscono grande influsso sulla formazione dell’atteggiamento etico e religioso. La Chiesa si occupa, perché questo influsso fosse positivo. La cura della Chiesa in questo campo si esprime nella legislazione ecclesiastica. Essa sostiene le pubblicazioni buone, che formano in modo giusto la personalità umana e si sforza di proteggere i fedeli contro gli influssi malvaggi della parola scritta. In questo senso si deve interpretare le norme di nuova „Istruzione su alcuni aspetti dell’uso dei mezzi sociali di comunicazione per la proclamazione della dottrina della fede”
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García, Guerra Elena María. « Legislazione monetaria, pratica economica e privilegi sociali nella Castiglia del secolo XVII : una convivenza difficile ». CHEIRON, no 1 (octobre 2016) : 42–63. http://dx.doi.org/10.3280/che2016-001003.

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Ronfani, Paola. « Alcune riflessioni sulla responsabilitŕ genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2010) : 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001001.

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Responsabilitŕ genitoriale - Diritto europeo - Cultura giuridica - Politiche sociali - Pratiche familiari. Giŕ da alcuni anni, nell'ambito del processo di integrazione europea, č in corso il tentativo di armonizzare la regolazione giuridica delle relazioni familiari. Fra i principi unificanti delle varie legislazioni ha assunto una posizione privilegiata il concetto di responsabilitŕ genitoriale, che č molto complesso e, sotto alcuni aspetti, anche ambiguo se si riflette, come si cerca di fare nell'articolo, sulle diverse implicazioni che questa nozione ha con saperi diversi da quello giuridico (filosofia, morale, psicologia, sociologia, scienza dell'educazione). In particolare, si evidenzia come nelle rappresentazioni oggi piů accreditate della responsabilitŕ dei genitori abbia assunto un'importanza rilevante la dimensione della cura e si analizza, in prospettiva critica, la convinzione che si č andata diffondendo nell'ambito delle scienze sociali e politiche, e che č stata recepita nelle azioni di gran parte dei governi, che l'indebolimento del legame sociale sia primieramente imputabile ad una insufficiente assunzione di responsabilitŕ dei genitori nei loro compiti educativi e disciplinari verso i figli. La responsabilitŕ genitoriale viene esaminata anche nella sua dimensione di pratica sociale che si presta ad essere considerata come un esempio emblematico del "diritto vivente". Sotto quest'aspetto, assumono un rilievo particolare le forme di genitorialitŕ, sociali o addizionali, delle famiglie ricomposte e omogenitoriali, che pongono i legislatori dinnanzi a domande che toccano lo statuto della filiazione.
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Fucek, Ivan. « Pornografia nei mass-media. In margine a un recente documento del Magistero cattolico ». Medicina e Morale 39, no 2 (30 avril 1990) : 265–300. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1182.

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L'autore affronta il problema della pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione, riferendosi in particolare a un recente documento del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali della Chiesa Cattolica. Dall'esame, accuratamente fatto con metodo induttivo, emergono parecchi elementi paradigmatici, che vengono gradualmente organizzati in tre punti: 1. Verso un modello etico (intuendo il problema nel vasto contesto storico, nella mentalità conflittuale di oggi, nel segnale d'allarme espresso dal documento); 2. Modelli etici non appropriati ovvero indirettamente rifiutati (funzionalità ottimale, tolleranza e legislazione, conformismo e soddisfazione, rinuncia o autolimitazione); 3. Modelli etici consigliabili, che sottolineano l'importanza del principio del dialogo e di due criteri, cioè del bene personale e del bene comune.
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Dazzi, Davide. « Lavoro agile tra rottura del vincolo spaziale e ricerca di una nuova dimensione del luogo di lavoro ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 1 (juin 2021) : 44–54. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-001004.

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Résumé :
Il procedere incerto della legislazione e della contrattazione tra un orientamento welfaristico e organizzativistico del lavoro agile rischia di produrre una dis-locazione della prestazione del lavoro senza una ridefinizione organizzata delle relazioni di lavoro. La remotizzazione del la-voro al di fuori di un ridisegno dell'organizzazione del lavoro rischia di contraddire le prero-gative legislative del lavoro agile di autonomia, produttività e conciliazione e di entrare in con-correnza con alcune traiettorie della digitalizzazione del mercato del lavoro. Se le relazioni di lavoro travalicano i confini aziendali, anche le parti sociali, e il sindacato in primo luogo, han-no bisogno di costruire politiche organizzative e contrattuali che sappiano andare oltre il solo perimetro aziendale.
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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. « La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea ». Prawo Kanoniczne 60, no 4 (7 octobre 2018) : 41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.03.

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Résumé :
Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suoi fedeli.Inoltre il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona, tra cui rientra anche quello del “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona”, che viene sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220.La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”.
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D'Addezio, Mariarita. « Le attivitĂ di servizi agroambientali nell'ordinamento giuridico sopranazionale italiano e comunitario : questioni di qualificazione ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (août 2009) : 9–34. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-002002.

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Résumé :
- The paper exams the relationship between agriculture and environment that has been implemented by the European Community. The changing of the role of the agriculture in society is functional to the European goal of reinforcement of the economic and social cohesion, increasing the traditional attitude of the prime sector to collect different interests. Nearby the principal activities there are now environmental services, i.e. running and maintenance of woods and forest areas. According to national and European Law, some of those environmental services can be considered public services performed for general interests. For the Author, there are two categories of environmental services. One includes those services that are carried out by agri-businesses "widely identified" (i.e. activities due to articles 9 and 17 of the Italian Law n. 97/1994 and articles 14, par. 3 and 15, par. 2 of the legislative decree n. 228/2001, and due to the European regulation n. 1782/2003); the second category includes environmental services that are foreseen by the European regulation n. 1698/2005, and are performed by farmers only when are useful for environmental goals.Parole chiave: agricoltura, ambiente, servizi ambientali, legislazione nazionale e comunitaria.Key words: Agricultural, Environment, Environmental Services, National and European Law.
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Papagna, Elena. « La nobiltÀ nel Mezzogiorno d'Italia durante il Decennio francese ». SOCIETÀ E STORIA, no 123 (juin 2009) : 31–55. http://dx.doi.org/10.3280/ss2009-123003.

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Résumé :
- In the first part of the essay the author examines the law on nobility enacted in southern Italy under French domination by linking it to measures taken by the Bourbon government in the second half of the Eighteenth Century. Two stages have been identified in Napoleonic legislation: the first deprives the ancient nobility of the Kingdom of its legal privileges maintaining only an honorary distinction; the second establishes a new nobility, intended to confer symbolic and material rewards on those who distinguished themselves in the service of the State and the Dynasty. An advisory board – the Consiglio de' majoraschi – was created and charged with carrying out the bureaucratic procedures provided for the establishment of entails. These were an essential requirement for the titles conferred upon the new nobles to become hereditary. In the second part the author performs a quantitative and qualitative analysis of the new nobility, involving the timing and social distribution of the new titles. Te relations between old and new Neapolitan aristocracy nobles are also investigated. The case of Southern Italy is set in the broader context of Napoleonic Europe, and the similarities and differences between the new nobilities of the French Empire and of the Kingdom of Italy are duly underlined.Keywords: Napoleonic Era; Southern Italy; Nobility; legislation on nobilityParole chiave: etÀ napoleonica; Mezzogiorno d'Italia; nobiltÀ; legislazione nobiliare
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Butera, Federico, et Fernando Alberti. « Il governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (décembre 2012) : 77–111. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-001004.

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Résumé :
I policy maker sono costantemente alla ricerca delle forme e degli strumenti per contribuire ad aumentare la prosperitŕ economica e sociale del proprio territorio. Gli studi a livello internazionale ci dicono che la prosperitŕ di un territorio č direttamente riconducibile alla sua competitivitŕ, e quindi in primis al livello di produttivitŕ e innovazione del sistema delle imprese. Come verrŕ ampiamente illustrato in questo articolo, le reti inter-organizzative - nella varietŕ di forme che l'evidenza empirica ci suggerisce - attraverso una flessibilitŕ senza precedenti, una piů veloce circolazione delle informazioni, la condivisione di visioni, saperi e conoscenza, l'efficiente e rapido scambio di risorse e competenze per competere, assicurano al tempo stesso specializzazione, efficienza e alti livelli di produttivitŕ. La configurazione e la natura di tali reti č in via di continua ridefinizione ed espansione e l'uso del termine rete č spesso generico o inappropriato. Anche i confini delle reti vanno continuamente ridefiniti, in un continuum che va dalle imprese tradizionali che esternalizzano e delocalizzano parte della loro produzione fino al puro networking di varia natura. Noi ci concentreremo solo su quelle reti interorganizzative che rappresentano forme nuove di impresa, di quasi impresa, di sistemi di imprese che consentono una gestione competitiva e innovativa della catena del valore e dei processi fondamentali, conseguendo risultati economici e sociali, in una parola prosperitŕ. Ci occuperemo in particolare del fenomeno piů nuovo che caratterizza l'Italian way of doing industry, ossia lo sviluppo e i successi delle medie imprese, nodi di reti inter-organizzative che coinvolgono non solo imprese piccole, ma anche imprese grandi, in una proiezione spesso globale. Su queste nuove forme di reti inter-organizzative, si apre uno spazio di intervento straordinario per i policy maker in azioni di attivazione, incentivazione e supporto, capaci di condurre a superiori livelli di competitivitŕ le imprese componenti le reti, le reti stesse e i territori da cui esse muovono, ovvero capaci di favorire una maggiore prosperitŕ. Tali spazi di governo delle reti inter-organizzative possono avere natura infrastrutturale (trasporti, edilizia, tecnologie, credito, servizi, ecc.), relazionale (governo della catena del valore, dei processi, dei flussi, delle architetture d'impresa, dei sistemi informativi e di comunicazione, dei sistemi professionali ecc.) e cognitiva (capitale umano, capitale intellettuale, sistema di valori e norme, ecc.). Tutte e tre queste dimensioni sono importantissime e vanno gestite congiuntamente in nuove forme di management assicurate dalle imprese "pivotali" e nell'ambito di quello che nell'articolo č definito come meta-management, ovvero quelle posizioni di attori pubblici e privati - spesso in raccordo fra loro - che assicurano supporto e guida strategica alle reti. Nuovi modelli di management e di meta-management implicano una conoscenza profonda della rete e, di conseguenza, una visione d'insieme attuale e futura sicura e convincente e una capacitŕ di execution che sappia consolidare o riorientare la rete; valorizzare le risorse, materiali e personali, lě racchiuse e soprattutto perseguire obiettivi e misurare risultati. Meta-management non significa favorire il mero networking tra imprese, ma attivarsi come agenzie strategiche e provvedimenti concreti capaci di disegnare politiche di accompagnamento e sostegno alla creazione e alla valorizzazione di robusti network tra imprese e tra imprese e istituzioni, che trascendano le consuete filiere e agglomerazioni locali. Una economia e una societŕ fatta di reti inter-organizzative non č uguale a quella fatta prevalentemente di singole imprese "castello". Sulle reti di impresa e sull'impresa rete incombono alcune rilevanti questioni a cui il nostro lavoro tenta di dare alcune risposte Vediamole qui di seguito. 1. Diagnosi. L'organizzazione a rete č oggi scarsamente riconoscibile. Come diagnosticarla, come identificarne le caratteristiche strutturali e comprenderne i problemi critici? 2. Sviluppo e progettazione. L'organizzazione a rete si puň supportare con adeguati servizi, sviluppare intenzionalmente o addirittura progettare, come qui si sostiene? E se sě, in che modo? I metodi da adoperare per gestire questo sviluppo sono certo diversi da quelli adottati da strutture accentrate, sono meno top-down e meno razionalistici: ma quali possono essere? 3. Stabilitŕ e mutamento. Ogni nodo o soggetto della rete fa parte di reti diverse, in alcuni casi abbandona in rapida successione le une per legarsi ad altre. Come combinare l'estrema mutevolezza di queste multiple appartenenze con l'esigenza di stabilitŕ e crescita di ogni singolo nodo, come far sě che l'intera rete si comporti come un "attore collettivo" capace di un governo? 4. Risultati. Se e come definire obiettivi o ri-articolarli velocemente nel tempo? Come valutare i risultati delle diverse dimensioni economiche e sociali? 5. Decisioni e misura. L'organizzazione a rete - come e piů dell'impresa tradizionale - cambia per repentine innovazioni, per adattamento, per micro-decisioni, per miglioramento continuo, č il risultato di scelte su cosa fare dentro e cosa comprare, su quali funzioni accentrare e quali decentrare, su quando acquisire o vendere unitŕ aziendali e su quando fare accordi, dove allocare geograficamente le attivitŕ. Vi sono criteri e metodi da adottare, per operare in questi contesti di agilitŕ, velocitŕ e rapiditŕ di processi decisionali? 6. Sistemi. Quali tecniche o sistemi operativi adatti all'impresa rete dovranno essere sviluppati? Quali sistemi di pianificazione e controllo di gestione dell'impresa rete, if any? Č possibile stabilire standard di qualitŕ per la rete? Come sviluppare dimensioni quali linguaggi, culture, politiche di marchio e di visibilitŕ, come potenziare le comunitŕ, come promuovere formazione e apprendimenti? 7. Strutture. Le reti di impresa includono una grande varietŕ di forme, come vedremo. La rete di imprese puň includere una parte di gerarchia: quali modelli di organigrammi sono compatibili? Quali sistemi informativi, di telecomunicazioni, di social network sono adatti per la rete di imprese? Quali sistemi logistici? Quali regole e contratti formali? Quali flussi finanziari? Le risorse umane si possono gestire e sviluppare lungo la rete? E in che modo? E che dire dei sistemi di controllo della qualitŕ? 8. Nascita e morte. La rete di imprese e soprattutto i suoi "nodi" hanno un tasso di natalitŕ/ mortalitŕ piů elevato dell'impresa tradizionale. Gestire la nascita e la morte delle imprese diventerŕ ancora piů importante che gestire le imprese. Chi lo farŕ e come? 9. Vincoli e opportunitŕ. La legislazione, le relazioni industriali, la cultura manageriale sono oggi vincoli e opportunitŕ allo sviluppo di forme di rete di imprese. La globalizzazione dell'economia, lo sviluppo dei servizi, le nuove tecnologie, la cultura dei giovani, invece, sembrano operare piů come fattori facilitanti quando addirittura non cogenti. Come gestire (e non subire) vincoli e opportunitŕ? Cosa puň fare l'impresa, e cosa possono fare le istituzioni pubbliche? Vi sono nuovi programmi e regole nazionali e regionali per la costituzione delle reti di impresa: quale č la loro efficacia e impatto? In tale quadro, un'Agenzia Strategica (una grande impresa, una media impresa, un ente governativo, una Camera di commercio, un'associazione imprenditoriale, un istituto di credito) puň esercitare un ruolo centrale nella promozione e governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ dei territori, mettendo a fuoco i propri interventi di policy avendo come oggetto prioritario queste nuove forme di impresa, quasi-impresa, sistemi di impresa usando diverse leve: - innanzitutto, fornendo o favorendo l'accesso a risorse chiave, come credito, finanziamenti, sgravi fiscali, servizi per l'internazionalizzazione, conoscenze, marketing ecc.; - agendo da fluidificatore delle reti tra imprese, che sappia rimuovere ostacoli nelle strutture relazionali e irrobustire nodi, processi, strutture di governance laddove necessario; inserendosi direttamente nelle strutture relazionali come ponte per connettere nodi disconnessi; - esercitando a pieno il ruolo di meta-manager di reti inter-organizzative ossia imprimendo al sistema un indirizzo strategico di fondo, governando i processi "politici" interni alla rete ossia la distribuzione di potere e risorse e creando le condizioni culturali, strategiche organizzative e tecnologiche; - facendo leva sull'essere un policy maker cross-settoriale e multi-territoriale. Le reti di impresa hanno successo se si integrano entro "piattaforme industriali" (ad es. IT, Green economy, portualitŕ e logistica), entro cluster territoriali (es. distretti, economie regionali, etc.), sistemi eterogenei interistituzionali (che includono imprese pubbliche, amministrazioni, istituzioni e associazioni). La nostra tesi č che azioni di governo della rete attraverso nuove forme di management e di meta-management sono tanto piů efficaci quanto piů contribuiscono a supportare e strutturare reti organizzative robuste o che tendono a diventare tali, ossia imprese reti e reti di impresa governate; sono tanto meno efficaci o quanto meno misurabili quanto piů supportano solo processi di networking poco definiti destinati a rimanere tali. Nei termini di Axelsson, policy e management hanno effetto su reti che esprimono a) modelli di relazione fra diverse organizzazioni per raggiungere fini comuni. Hanno un effetto minore o nullo quando le reti di cui si parla sono solo b) "connessioni lasche fra organizzazioni legate da relazioni sociali" o c) un insieme di due o piů relazioni di scambio.
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Cottatellucci, Claudio, et Luca Villa. « Una sentenza che viene da lontano : la Corte di cassazione conferma l'applicazione dell'art. 31 co. 3 per tutelare nella sua integritŕ lo sviluppo psico-fisico dei minori stranieri ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 109–15. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001007.

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Résumé :
Con la sentenza n. 22080/2009, seguita dopo poco dalla n. 823/2010 del 19.1.2010, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento dei tribunali per i minorenni che, concedendo l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU d.lgs. n. 286/1998, riconoscevano i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore nei danni derivanti dall'allontanamento del genitore irregolare. Su questa decisione - molto attesa - con cui la Suprema Corte ha preso posizione su uno degli aspetti attualmente piů controversi della legislazione minorile, riflettono due magistrati minorili.Luca Villa, esaminate le varie tipologie di ricorsi ex art. 31, evidenzia gli effetti che ha avuto la legge 94/2009 (il c.d. pacchetto sicurezza) sull'insieme degli interventi del tribunale per i minorenni: l'inasprimento del trattamento del migrante potrŕ avere un effetto paradossale, ovvero anticipare le istanze ex art 31, magari su sollecitazione degli stessi servizi sociali, ed i provvedimenti del tribunale anche in situazioni che in seguito non risulteranno meritevoli. Tale situazione inoltre potrŕ portare (una volta che si accede all'interpretazione propugnata dalle sentenze della Cassazione che qui si commentano) i ricorsi ex art 31 numeri assoluti, e percentuali rispetto ai carichi degli uffici, difficilmente sostenibili.Claudio Cottatellucci esamina il richiamo alle fonti, ampiamente trattato nelle due sentenze che richiamano una trama di principi costituzionali in tema di diritti dei minori elaborata giŕ nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, allora essenzialmente con riferimento alla condizione della minore etŕ, ancor piů dell'infanzia, ed ai temi della sua protezione e dell'abbandono, in un momento storico in cui l'Italia ancora era, o quanto meno si rappresentava, piů Paese di emigrazione che di immigrazione. Č infatti tutta direttamente riconducibile a questa elaborazione culturale, per tanti aspetti fondativa della giurisprudenza minorile, l'esplicitazione del "catalogo dei diritti" dei minori tracciato nelle due pronunce.
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Nixon, Joseph, et Olinda Timms. « Il dibattito legale ed etico sul divieto di commercio della maternità surrogata in India / The legal and moral debate leading to the ban of commercial surrogacy in India ». Medicina e Morale 66, no 4 (11 octobre 2017) : 513–31. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.504.

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Le tecniche di riproduzione assistita (ART) offrono la possibilità di una maternità surrogata alle coppie sterili o senza figli. Alla fine degli anni ‘80, specialisti qualificati in India hanno approfittato della disponibilità di madri surrogate e dell’assenza di regole per creare un mercato di maternità surrogata per i clienti sia indiani sia esteri. Il Ministero della Salute è intervenuto con le linee guida solo dopo forti proteste di gruppi di donne e cittadini, facendo seguito alle storie su ostelli surrogati, bambini abbandonati e sfruttamento. Nel frattempo, le cliniche dell’infertilità si sono moltiplicate, offrendo gameti di donatori, fecondazione in vitro e maternità surrogata ad un costo molto inferiore rispetto ai paesi occidentali. Dai primi anni del 2000, l’India è divenuta la destinazione più popolare per la pratica della maternità surrogata. In risposta alle proteste e consapevole del divieto di accordi di maternità surrogata negli altri paesi, il Governo indiano ha emanato le linee guida ART che erano via via restrittive; ma tali disposizioni non sono state in grado di arginare il business ormai florido. Infine, nel 2016, il governo ha proposto un disegno di legge per porre fine alla maternità surrogata commerciale. Il regolamento Bill 2016 considera esclusivamente gli accordi di maternità surrogata, non considerando tutti gli altri aspetti della riproduzione assistita e delle cliniche coinvolte. La legislazione è stata rivolta principalmente alle questioni sociali e agli elementi di sfruttamento della maternità surrogata commerciale, più che al processo tecnico. Se approvata, tale legge vieterà efficacemente maternità surrogata commerciale in India. ---------- Assisted Reproductive Technologies (ART) offer the possibility of unrelated surrogacy arrangements to infertile couples and childless human relationships. In the late 80s, qualified specialists in India took advantage of the availability of willing surrogates and the absence of regulations, to create a market in commercial surrogacy for clients from within the country and abroad. The Ministry of Health stepped in with guidelines only after strong protests from women’s groups and citizens, following media stories of surrogate hostels, abandoned children and exploitation. Meanwhile, ‘infertility’ clinics mushroomed, offering donor gametes, in-vitro fertilization and surrogacy services at a fraction of the cost in western countries. By early 2000s, India had emerged as the most popular destination for commercial surrogacy arrangements. In response to protests from doctors, citizens and human rights groups, and mindful of the ban on commercial surrogacy arrangements in most developed countries, the Government issued ART guidelines that were progressively restrictive; but these did not have the teeth to rein in the lucrative business that commercial surrogacy had transformed into. Finally, in 2016, the Government proposed a Bill that would bring an end to commercial surrogacy. The Surrogacy (Regulation) Bill 2016 addressed surrogacy arrangements exclusively, taking it out of proposed ART Bill that was aimed at comprehensively regulating all other aspects of assisted reproduction and the clinics involved. The legislation was directed mainly at the social issues and exploitative elements specific to commercial surrogacy arrangements, rather than the technical process. If passed, the Surrogacy Bill will effectively ban commercial surrogacy in India.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. « Protection of Competition in Belgium* ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Résumé :
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Suchecki, Zbigniew. « Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) ». Prawo Kanoniczne 41, no 3-4 (20 décembre 1998) : 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Résumé :
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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González Fernández, Rafael, et Miguel Pablo Sancho Gómez. « La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina ». Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no 11 (22 juin 2022) : 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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Résumé :
La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. Giappichelli.Baudry, F. (1892), s.v. “domicilium”, en Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines Daremberg-Saglio, II.1, Paris, Hachette.Berger, A, (1916), s.v. “incola”, en Pauly-Wissowa Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, IX.2, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag.Bianchi, L. (2019), “Celebrazioni monumentali delle guerre daciche di Traiano sui luoghi degliavvenimenti”, en A. M. Liberati, Da Roma all’Oriente. Riflessioni sulle campagne traianee. Atti della Giornata di studi Istituto Nazionale di Studi Romani, 11 ottobre 2017. Città di Castello-Italia: LuoghInteriori, 193-241.Bonjour, M. (1975), Terre natale. Études sur une composante affective du patriotisme romain, Paris, Les Belles Lettres.Brugi, B. (1926), Istituzioni di Diritto Romano (diritto privato giustinianeo). Torino, Utet.Bruguière, M. B. (1979), “Le domicile dans les droits antiques”, en Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Tolouse, Université des sciences sociales, 199-219.Burdese, A. (1964), s.v. “Domicilio (diritto romano)”, voce dell'Enciclopedia del Diritto, XIII, Milano, Giuffrè editore, pp. 837-838.Cagnat, R. (1898), Cours d’epigraphie latine, Paris, A. Fontemoing.Calzada, M. A. (2010), “Origo, incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la «Lex Irnitana»”, Anuario de historia del derecho español, 80, pp. 673-688.Chavanes, H., (1863), Du Domicile, Paris, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de Paris, 17 Août 1863.Cichorius, C. (1904), Die römischen denkmäler in der Dobrudscha. Ein erklärungsversuch, Berlin, Weidmann Verlag.Colin, J. (1956), “Le Préfet du Prétoire Cornelius Fuscus: un enfant de Pompei”, Latomus, 15-1, pp. 57-82.Cuena, J. (2008), “Nuevos significados de origo en las fuentes legislativas postclásicas”, Revista General de Derecho romano, 10, pp. 1-27.De Martino, F. (1973), Storia della costituzione romana, III, Napoli, Casa Editrice Eugenio Jovene.De Ruggiero, E. (1921), La patria nel diritto pubblico romano, Roma, Maglione Strini.De Savigny, F. (1924), Sistema de Derecho romano actual, (traducción española de J. Mesía y M. Poley), Madrid, Centro Editorial de Góngora.Dessau, H. (1914-1916), Inscriptiones Latinae Selectae: pars III. Indices, Berlín, apud Weidmannos.D'Ors, A. (1951), Epigrafía de la España romana, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.Encarnação, J. (2000), “L’Africa et la Lusitania: trois notes épigraphiques”, en M. Khanoussi, P. Ruggeri y C. Vismara, L’Africa romana. Geografi, viaggiatori, militari nel Maghreb: alle origini dell’archeologia nel Nord Africa. Atti del XIII convegno di studio Djerba, 10–13 dicembre 1998, Roma, Carocci, Vol. II, pp. 1291-1298.Forcellini, A. A. (1965), Lexicon Totius Latinitatis, II, Patavaii, 1940 (2ª reimpresión anastática de 1965), Patavii [Padoue], Gregoriana edente; Bononia [Bologne], A. Forni. s. v. “domicilium”, pp. 191 ss., y s.v. “domus”, pp. 194 ss.Humbert, G. (1900), s.v. “incola”, en Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines Daremberg-Saglio, III, Paris, Hachette, pp. 457-458.Gagliardi, L. (2006), Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae, Milano, A. Giuffrè.García, E. (1991), El ius latii y la municipalización de Hispania: aspectos constitucionales, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid.Gaspard, A. (1851), Recherches sur l'incolat, le droit de bourgeoisie et le domicile, Paris, Faculté de droit de Paris.González, R. (2011), “El término origo en la epigrafía latina”, Zephyrus, 68, pp. 229-237.González, R., y Molina, J. A. (2011), “Precisiones a las menciones de origo con la fórmula domo + topónimo/gentilicio en la epigrafía romana de Hispania”, Emerita, 79, pp. 1-29.González M. C. y Ramírez, M. (2007), “Observaciones sobre la mención de la origo ‘intra ciuitatem’ en la epigrafía funeraria de Hispania”, en M. Mayer et alii (eds.), Actas del XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona 2002), Instituto de Estudios Catalanes-Universidad de Barcelona-Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. 2007, pp. 595-600.Grossi, P. (1964), s.v. “domicilio (Diritto intermedio) ”, en L'Enciclopedia del Diritto, XIII, Milano, Giuffrè editore, p. 840.Hernández, R. (2001), Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: Estudio de los tópicos y sus formulaciones, Valencia, Universidad de Valencia.Kajanto, I. (1974), “On the idea of eternity in Latin epitaphs”, Arctos, 8, pp. 59-69.Laffi, U. (1966), Adtributio e contributio: Problemi del Sistema Politico-Amministrativo dello Stato Romano. (Studi di lettere, storia e filos. pubbl. dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, XXXV), Pisa, Nistri-Lischi.Lattimore, R. (1962), Themes in Greek and Roman Epitaphs, Urbana, University of Illinois Press.Le Gall, J. (1983), “Origo et ciuitas. Quelques remarques à propos d'une inscription du Museo Arqueológico Nacional (CIL II, 3423)”, Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch, Madrid, vol. III, pp. 339-345.Leonhard, R. (1905), s.v. “domicilium”, en en Pauly-Wissowa Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, V, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag., V, cols. 1299 ss.Licandro, O. (2004), Domicilium habere. Persona e territorio nelladisciplina del domicilio romano, Torino, Giappichelli Editori.López M. L. (2008), Domicilium y vinculación jurídica local. Régimen jurídico del domicilio en Derecho romano, Madrid, http://vlex.com/vid/54106991Mahboubi, M. (1982), “Les élites municipales de la Numidie: deux groupes: étrangers à la cité et vétérans”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II. Principat. 10, 2, pp. 673-682.Marucchi, O. (1912), Christian Epigraphy. An Elementary Treatise with a Collection of Ancient Christian Inscriptions Mainly of Roman Origin, Cambridge, Cambridge University Press.Mommsen, Th. (1887), Römisches Staatsrechts III.1, (Leipzig, 1887), Basel, Stuttgart, Benno Schwabe.Nörr, D. (1963), “Origo. Studien zur Orts-, Stadt-, und Reichszugehörigkeit in der Antike”, Revue d’Histoire du Droit, 31.4, pp. 525-600.Nörr, D. (1965), s.v. “origo”, en Pauly-Wissowa Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag, Suppl. Bnd. X.Orelli, J. C. v. (1828), Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae... emendationesque exhibens; (Reprod. facs. de la ed. de Turici, Orellius).Ortiz, J. (2018), “Dinámicas migratorias y movimientos de población en Lusitania: el caso de Olisipo Felicitas Iulia”, Anales de Arqueología Cordobesa, 29, pp. 111-136.Pavis D'Escurac, H. (1988), “Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut Empire”, Ktema, 13, pp. 57-68.Pernice, A. (1873), Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, II.1, Halle, Buchhandlg d. Waisenhauses Verlag.Portillo, R. (1983), ‘Incolae’, una contribución al análisis de la movilidad social en el mundo romano, Córdoba, Universidad de Córdoba.Potthoff, S. E. (2017), The Afterlife in Early Christian Carthage: Near-Death Experiences, Ancestor Cult and the Archaeology of Paradise, London and New York, Routledge.Rodríguez, J. F. (1978), “La situación socio-política de los incolae en el mundo romano”, Memorias de Historia Antigua 2, pp. 147-169.Roussel, F. (1878), Du domicile, en droit romain. De la formation des conventions, en droit international privé, Paris, Challamel aîné.Salgado, J. (1980), “Contribución al estudio del «domicilium» en el Derecho romano”, Revista de Derecho privado, 64, pp. 495-510.Saumagne, Ch., (1937), “Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain”, Byzantion, 12, pp. 487-581.Tedeschi, V., (1932), “Contributo allo studio del domicilio in diritto romano”, Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 7, pp. 212-244.Tedeschi, V. (1936), Del Domicilio, Padova.Tedeschi, V. (1960), s.v. “domicilio, residenza e dimora”, en Novissimo Digesto Italiano, VI, Torino, Uninoe tipografico-editrice torinese.Thomas, Y. (1996), “«Origine» et «Commune Patrie»”, Étude de Droit Public Romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.), Paris-Rome, Ecole française de Rome.Visconti, A. (1939), “Note preliminari sull'origo nelle fonti imperiali romane”, Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse I, Milano, pp. 89-105.Visconti, A. (1947), “Note preliminari sul «domicilium» nelle fonti romane”, en Studi in onore di C. Ferrini inoccasione della sua beatificazione, I, Milano, pp, 429-442.Wiegels, R. (1985), Die Tribusinschriften des romischen Hispanien, Berlin, Walter de Gruyter Co.Zilletti, U. (1962), s.v. “incolato (Diritto romano) ”, en Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, pp. 541-542.
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Bernardi, Iara, et Maria José Rocha Lima. « Prima infanzia : la nuova agenda governativa ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 18 septembre 2020, 155–72. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/prima-infanzia.

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Résumé :
La cura istituzionale per i bambini piccoli, in tutta la storia del mondo, dell’America Latina e del Brasile, ha presentato diverse concezioni sulla loro funzione. La maggior parte di queste istituzioni erano destinate a servire solo i bambini poveri. Tuttavia, è molto recente l’istituzione di una politica nazionale per la prima infanzia, come investimento pedagogico, sociale, nella salute materna e infantile, economica ed educativa, che considera i bambini come soggetti di diritti e cittadini nel processo di sviluppo. Così, questo articolo intende ricostituire la traiettoria della nuova legislazione sulla prima infanzia, che obbliga i manager e i professionisti dell’istruzione, dell’assistenza sociale, della salute, della psicologia, della psichiatria in tutto il paese ad adattare le loro attività alle norme stabilite dalla legge. Detto questo, questo studio si basava su prove scientifiche; argomenti pedagogici e giuridici diffusi in Brasile negli ultimi tre decenni, soprattutto dopo la Costituzione dei cittadini del 1988, che ha promosso l’evoluzione della legislazione della prima infanzia. In cui è stato possibile osservare che solo nel 2006, con la creazione di FUNDEB, sono stati istituiti finanziamenti per l’istruzione della prima infanzia; nel 2016, il quadro giuridico della prima infanzia è stato sanzionato. E nel 2020, per la prima volta nella storia, l’infanzia è stata menzionata e inclusa negli allegati di tredici leggi dei piani plennali delle entità federate brasiliane, che es hanno effetto dal 2021 al 2023.
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Baffigi, Alberto. « Luigi Einaudi : teoria economica e legislazione sociale nel testo delle Lezioni (Luigi Einaudi : Economic Theory and Social Legislation in the Text of His Lezioni) ». SSRN Electronic Journal, 2009. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2231956.

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Costa, Josécley Dos Santos. « Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale : articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 14 décembre 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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Résumé :
L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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Romano, L., F. Fabbrini, P. D’Agostino et L. Nitsch. « La diagnosi genetica preimpianto : aspetti biomedici con aggiornamenti di letteratura scientifica ». Medicina e Morale 55, no 1 (28 février 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.367.

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L’articolo analizza gli aspetti biomedici della diagnosi genetica preimpianto (PGD), in considerazione degli aggiornamenti della letteratura scientifica. La diagnosi genetica preimpianto è definibile, in ambito biomedico, come forma precoce di diagnosi che, mediante diverse tecniche, analizza gli embrioni prodotti con la fecondazione artificiale al fine di poter determinare la presenza di alterazioni genetiche. La PGD viene proposta, poi, anche per massimizzare l’efficacia delle procedure di fecondazione artificiale e viene indicata da alcuni per la selezione di embrioni secondo il sesso e per ragioni non mediche (c.d. bilanciamento familiare o Social Preimplantation Diagnosis). L’articolo analizza i rischi connessi alla tecnica di PGD quali gli errori diagnostici, il danneggiamento e la perdita di embrioni, lo sviluppo della gravidanza. Per poter praticare la PGD si producono embrioni mediante fecondazione artificiale. La diagnosi, attuata con diverse tecniche, è effettuata mediante biopsia e selezione degli embrioni. Una o due cellule sono aspirate attraverso un foro nella zona pellucida dall’embrione allo stato di 6-8 cellule (terzo giorno di sviluppo), mediante una soluzione acidificata di Tyrodes o mediante laser. La rimozione del primo e secondo globulo polare è stata realizzata principalmente per selezionare aneuploidie legate all’età (PGD-AS). L’analisi del globulo polare, però, è limitata alle malattie ereditate per via materna, infatti i cromosomi paterni non possono essere analizzati. La reazione a catena della polimerasi (PCR) è stata usata per la prima volta in PGD per la diagnosi di fibrosi cistica. La PCR è limitata dal rischio di contaminazione e dalla perdita dell’allele (allele droupout). La PGD è stata eseguita per malattie Xlinked (per esempio distrofia muscolare di Duchenne, emofilia, X-fragile), malattie recessive (fibrosi cistica, talassemia, atrofia muscolare spinale) e malattie dominanti (distrofia miotonica, Corea di Huntington, Charcot-Marie- Tooth). L’ibridazione in situ fluorescente (FISH) sui nuclei in interfase è stata usata per analizzare i cromosomi degli embrioni poiché è difficile fare il cariotipo ai singoli bastomeri, La prima applicazione di FISH è stata per determinare il sesso per le malattie X-linked. La PGD viene praticata per i portatori di varie aberrazioni cromosomiche bilanciate, per esempio le traslocazioni, le inversioni, le delezioni, usando sonde specifiche per rilevare l’aberrazione. Nuove tecniche si stanno mettendo a punto: la multiplex PCR, la whole genome amplification la comparative menome hybridisation (CGH) e i DNA “chip”. Le legislazioni che regolano la PGD variano da nazione a nazione: da nessuna alla proibizione. ---------- In this article the authors study biomedical issues of preimplantation genetic diagnosis (PGD), considering the scientific literature. PGD is an early form of diagnosis for patients at risk of transmitting an inherited disease to their offspring. Patients have to go through in vitro fertilization (IVF, ICSI) to produce embryos for PGD. Furthermore, some authors suggest sex selection by PGD for family balancing or social preimplantation diagnosis. The authors analyse the risk of PGD (e.g. diagnostic failure, embryo-survival after biopsy, embryo loss and pregnancy rate). A biopsy of the embryos, removing 1-2 cells, and single cell diagnosis are performed to determine which embryos are free from the genetic disease. 1-2 cells are aspirated through a hole in zona pellucida made by acidified Tyrodes solution or a non-contact laser. Removal of the first and second polar body, either sequentially or simultaneously has also been performed for PGD, mainly for age-related aneuploidy screening (PGD-AS). Polar body analysis is limited to maternally inherited disease as the paternal chromosomes cannot be analyzed. The polymerase chain reaction (PCR) has been used on single cells for PGD since the first report of PGD for cystic fibrosis. PCR is hampered by the risk of contamination and allele dropout. Paternal contamination can be overcome by using intracytoplamatic sperm injection (ICSI) to achieve fertilization. PGD has been performed for X-linked (e.g. Duchenne muscular dystrophy, haemophilia, fragile X syndrome), recessive (e.g. cystic fibrosis, thalassemia, spinal muscular atrophy) and dominant (e.g. myotinic dystrophy, Huntington’s disease, Charcot-Marie-Tooth disorder) diseases. Since it is difficult to karyotype single bastomeres, interphase fluorescent in situ hybridization (FISH) has been used to analyze chromosomes in embryos. FISH for sexing for X-linked disease was the first application, and PGD may be performed for carriers of various balanced chromosome aberrations, e.g. translocations, inversions, deletions, using probes designed to detect the specific aberration. Recent advances in molecular diagnosis technique have included the use of multiplex PC, whole genome amplification, comparative genome hybridisation (CGH) and DNA microarray. The rules and legislation regulating PGD varies from country to country, from no legislation at all to total prohibition.
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