Articles de revues sur le sujet « Irrilevanza penale del fatto »

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Syryjczyk, Jerzy. « Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego ». Prawo Kanoniczne 48, no 3-4 (10 décembre 2005) : 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Résumé :
Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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2

De Castro, Alexander, et Francesco Macri. « IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE : BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA ». Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, no 2 (19 décembre 2018) : 538. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.486.

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Résumé :
Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
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Sung, Myung-Je, et Jeong-Hyun Kim. « Una rassegna psichiatrica sul figlicidio ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 3 (décembre 2012) : 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003005.

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Résumé :
Il diritto penale disciplina l'infanticidio diversamente, a seconda dei periodi storici e del ruolo ricoperto dalla madre nella famiglia e nella societŕ. L'autrice ne traccia lo sviluppo storico, la attuale disciplina e l'applicazione fattane dalla giurisprudenza. Dal fatto che l'infanticidio sia punito piů gravemente o meno dell'omicidio, e dalle circostanze che determinano la sua disciplina differenziata rispetto all'omicidio in generale, si evidenzia la specificitŕ del ruolo materno come storicamente costruito nelle diverse societŕ e l'immagine della Madre propria dei diversi sistemi penali.
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Arcangeli, Giulia. « Dovere di protezione dell'albergatore per danni alla persona dovuta al fatto penale di terzi ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 35 (avril 2022) : 105–29. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035009.

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Résumé :
La High Court of Justice esamina un caso di richiesta di risarcimento del danno, fisico e psichico, subito dalle ospiti di un hotel aggredite da un estra-neo introdottosi durante la notte. Precisato il diverso approccio del modello degli ordinamenti anglosassoni sul tema della responsabilità dopo una breve disamina del contratto di albergo, si approfondiscono analogie e differenze sulla responsabilità dell'albergatore tra civil law e common law, facendo specifico riferimento agli "obblighi di protezione", con una proiezione sul possibile esito del giudizio in Italia
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Lanfranco, Lorena. « Le mutilazioni genitali femminili : punti di forza e criticità del sistema di contrasto ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (janvier 2021) : 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003005.

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Résumé :
I flussi migratori impongono al nostro Paese di riflettere sulla compatibilità di alcune pratiche tradizionali che si palesano inconciliabili con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di primo piano assumono le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Il presente contributo, dopo un inquadramento delle ragioni che stanno alla base delle Mgf, si sofferma sulla risposta dell'ordinamento italiano sul piano penale (art. 583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano fatto sottoporre una figlia minore a Mgf. Infine, riflette sulla centralità dei programmi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l'eradicazione del fenomeno escissorio.
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Natale, Andrea. « Dopo la Thyssen ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2012) : 147–66. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002004.

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Résumé :
La sentenza sul caso Thyssen costituisce una svolta? O una presa di posizione ideologica della magistratura? O piuttosto una difficile sentenza su una altrettanto difficile questione di fatto? Il giudizio sulla responsabilitŕ penale degli imputati (e a che titolo) potrŕ eventualmente essere rivisto nei successivi gradi di giudizio. Ciň non toglie che la lettura della sentenza consente giŕ ora di prendere in considerazione dei fatti e trarre da essi dei giudizi. La tragedia della Thyssen di Torino rappresenta infatti un esempio paradigmatico delle mille questioni che si intrecciano nel mondo del lavoro: la crisi; le logiche di impresa che privilegiano il risparmio mettendo tragicamente a rischio la salute dei lavoratori; l'inefficacia dei controlli della pubblica amministrazione; la debolezza dei sindacati. E, sul versante della giurisdizione: la gestione di un processo difficile, con un'imputazione terribile; le reazioni dell'opinione pubblica; i modelli organizzativi delle procure; la specializzazione del magistrato
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Résumé :
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Cesqui, Elisabetta. « Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (janvier 2011) : 63–111. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005007.

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Résumé :
Dal 19 giugno del 2006 il sistema disciplinare introdotto dal d.lgs 109/ 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. f della legge 25 luglio 2005 n. 150 č entrato in vigore. Privo originariamente di qualunque disposizione transitoria, esso č stato modificato in alcuni punti essenziali dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, che ha smussato le maggiori asperitŕ del testo originario (con riferimento soprattutto ad alcuni degli illeciti tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio dell'applicazione della norma di maggior favore limitatamente ai procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore ed esclusivamente per i fatti verificatisi in un momento precedente a essa (Cass., sez. unite, 26 ottobre 2006 n. 27172). Le cadenze temporali imposte al procedimento disciplinare dall'art. 15 (un anno dalla conoscenza del fatto per l'inizio nell'azione, due anni per le indagini e due anni per il dibattimento) e i tempi rilevabili dalla esperienza concreta, consentono di dire che i quattro anni della consigliatura appena conclusa rappresentano un campione significativo e che la fase di transizione, fatti salvi i procedimenti (non molti) per i quali la sospensione per pregiudiziale penale ha congelato il procedimento e quelli (pochi) che dovessero eventualmente nascere per fatti antecedenti venuti a conoscenza dei titolari dell'azione disciplinare con molto ritardo (fermo restando il limite decennale di decadenza dell'azione introdotto dal comma 1 bis dell'art. 15), č ormai sostanzialmente conclusa.
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Borek, Dariusz. « Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342) ». Prawo Kanoniczne 50, no 3-4 (20 décembre 2007) : 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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Résumé :
In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Dell'Osta, Luca. « Profili sostanziali e procedurali della nuova «particolare tenuità del fatto» ex art. 131-bis cod. pen. : (in)applicabilità in concreto nel processo penale minorile ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (octobre 2015) : 161–68. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-003014.

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Suchecki, Zbigniew. « Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) ». Prawo Kanoniczne 41, no 3-4 (20 décembre 1998) : 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Résumé :
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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« Diritto italiano : Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 204–22. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003016.

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Penale1. Corte costituzionale ordinanza 6.5/19.5.2009 n. 156 - violazione del divieto di reingresso dello straniero espulso - questione di legittimitŕ costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, co. 3, Cost. - manifesta inammissibilitŕ2. Corte di cassazione 14.1/6.2.2009 n. 5471 - risarcimento danni da lesione bene vita - familiari dello straniero conviventi o meno in Italia - irrilevanza SCHEDA di Filippo Corbetta3. Corte di cassazione 7.4/7.5.2009 n. 19171 - alloggio o cessione di bene immobile a straniero irregolare - dolo specifico - necessitŕSCHEDA di Carlo Renoldi
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 207–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001017.

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1. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste.2. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia di procedimento di espulsione - riflessi su reati di inosservanza dell'ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudiziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte costituzionale sentenza 13/17.12.2010 n. 359 - cittadino extracomunitario - reato di inottemperanza all'ordine "reiterato" di allontanamento di cui all'art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimitŕ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale.
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 187–92. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004016.

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1. Corte di cassazione 24.1/10.6.2011 n. 23453 - contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale; duplicitŕ delle condotte tipiche; insussistenza del fatto se l'ingresso illegale č avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della fattispecie - insussistenza del soggiorno illegale in presenza di cause di inespellibilitŕ2. Corte appello di Genova 31.10.2011 - previsione della pena dei lavori forzati nel c.p. ucraino - equiparazione a trattamenti disumani e degradanti - violazione CEDU - sentenza contraria all'estradizione
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 190–208. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003015.

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Résumé :
1. Corte di cassazione 23.9/10.10.2011 n. 36451 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore - abolitio criminis per fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 2. Tribunale di Bologna 15.6.2011 n. 2287 - reato di reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13 TU n. 286/1998 - fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della inapplicazione delle norme del procedimento amministrativo presupposto contrastanti con la direttiva 2008/115/CE 3. Tribunale di Adria 15.7.2011 - reato di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ritenuta incompatibilitŕ delle norme penali incriminatrici di diritto interno con la direttiva 2008/115/CERASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 4. Tribunale di Roma 9.5.2011 n. 9060 - reato di reingresso nel territorio dello Stato - direttiva 2008/115/CE - disapplicazione del decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso - assoluzione 5. Tribunale di Pinerolo 14.7.2011 n. 384 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento - effetti direttiva 2008/115/CE - abolitio criminis - D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - nuova incriminazione - divieto di applicazione retroattiva 6. Giudice di pace di Vicenza 24.5.2011 n. 98 - reato di soggiorno irregolare - titolo di soggiorno scaduto - fatto di particolare tenuitŕ.
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (février 2011) : 211–25. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004016.

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1. Corte di cassazione 3.2/17.5.2010 n. 18527 - espulsione a titolo di misura di sicurezza per violazione legge stupefacenti - imputato coniuge e parente di cittadini italiani - divieto di espulsione applicabile a tutte le espulsioni giudiziali - rispetto della vita privata e familiare - preminenza dell'interesse del minore alla permanenza del genitore sul territorio - in difetto del divieto di espulsione obbligo di accertamento in concreto della pericolositŕ sociale e di adeguata motivazione.2. Corte di cassazione 19.4/26.7.2010 n. 29338 - epiteto "razzista" rivolto a poliziotto - supposto abuso o vessazione nei confronti di straniero - adeguatezza del termine rispetto al contenuto della critica - insussistenza dell'ingiuria perché il fatto non costituisce reato.3. Tribunale di Torino 23.4.2010 - reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato di destinatario di nuova espulsione e nuovo ordine questorile - presupposto: necessitŕ di accertamento giudiziale definitivo della violazione del preesistente ordine del questore.
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (novembre 2010) : 221–37. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003017.

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1. Corte di cassazione 31.3/22.4.2010 n. 15464 - favoreggiamento della permanenza illegale tramite locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti - sequestro preventivo immobile - riesame - conferma - ricorso per Cassazione - nozione di ingiusto profitto - assoluta sproporzione nel rapporto sinallagmatico - ingiusto introito pari alla corrispondente elusione fiscale - inammissibilitŕ del ricorso.2. Corte di cassazione 28.4/27.5.2010 n. 20251 - reato di ingresso e soggiorno illegale - condanna all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva senza previa determinazione della pena dell'ammenda - omessa determinazione della durata del divieto di reingresso - ricorso immediato per Cassazione del PM - annullamento - determinazione del giudice di rinvio nel giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace.3. Corte di cassazione 21.4/1.7.2010 n. 24814 - convalida di arresto per inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - pendenza di domanda di emersione colf e badanti - sospensione dei procedimenti penali connessi alla irregolaritŕ del soggiorno - annullamento della convalida dell'arresto.4. Tribunale di Cremona 27.11.2008 n. 776 - utilizzo del burqa in luogo pubblico - assenza di giustificato motivo - immediata disponibilitŕ a svelare il volto alla p.g. - compiuta identificazione della donna - mancata lesione del precetto penale - insussistenza del fatto.5. Tribunale di Perugia 23.3.2010 n. 381 - inottemperanza all'ordine del questore - regolarizzazione colf e badanti - rilascio di permesso di soggiorno - estinzione del reato.6. Tribunale di Rovigo 4.5.2010 n. 65 - delitto di abbandono delle figlie minori - definizione del concetto di abbandono - necessitŕ che l'abbandono configuri una situazione di pericolo per l'incolumitŕ del minore - rilevanza del parametro culturale di riferimento dell'agente ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato - sussistenza.7. Giudice di pace di Reggio Emilia 18.5.2010 n. 85 - contravvenzione di soggiorno illegale nel territorio dello Stato - pena dell'ammenda - non obbligatorietŕ della sanzione sostitutiva dell'espulsione.
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Puricelli, José Luis. « Use of drugs for personal consumption and sociological analysis of today's world. A proposal / L'uso di droghe per il consumo personale e l'analisi sociologica del mondo di oggi. Una proposta / El uso de drogas para consumo personal y el análisis sociológico del mundo actual. Una propuesta ». Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia, 8 octobre 2019. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2019.62.

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In this paper, we analyze the Project of Reform of the Criminal Code of Argentina, which proposes the decriminalization of the use of drugs for personal consumption under two requirements: that it is a small amount of narcotics and that the conduct is carried out privately, without transcendence to third parties. In addition to the precedents of the jurisprudence of the Supreme Court of Justice of the Nation that we analyzed, we have also made a detailed study of the technological and sociological reality of today's world, which to a greater or lesser extent reaches the majority of western societies and how these changes, which entail another of the great historical revolutions such as the industrial one, influence the current life and alter the behavior of individuals. RiassuntoIn questo articolo, analizziamo il progetto di riforma del codice penale argentino, che propone la depenalizzazione dell'uso di droghe per il consumo personale secondo due requisiti: che si tratti di una piccola quantità di stupefacenti e che la condotta sia effettuata privatamente, senza trascendenza verso terzi. Oltre ai precedenti della giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia della Nazione che abbiamo analizzato, abbiamo fatto anche uno studio dettagliato della realtà tecnologica e sociologica del mondo di oggi, che in misura maggiore o minore raggiunge la maggior parte delle società occidentali, e di come questi cambiamenti, che comportano un'altra delle grandi rivoluzioni storiche come quella industriale, influenzano la vita attuale e alterano il comportamento degli individui. ResumenEn este trabajo analizamos el Proyecto de Reformas al Código Penal de la Nación Argentina que propone la despenalización del uso de drogas para consumo personal bajo dos requisitos que son, que se trate de escasa cantidad de estupefaciente y que la conducta sea llevada adelante en forma privada, sin trascendencia a terceros. Además de los antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizamos, hemos hecho un estudio pormenorizado también de la realidad tecnológica y sociológica del mundo actual, que en mayor o menor medida alcanza a la mayoría de las sociedades de occidente y cómo esos cambios, que comportan otra de las grandes revoluciones históricas como lo fue la industrial, influyen en la vida actual y alteran la conducta de los individuos.
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Macrì, Francesco, et Alexander de Castro. « Insignificância e tenuidade do fato enquanto excludentes de tipicidade : uma análise da escassa lesividade da conduta nos sistemas penais brasileiro e italiano ». Revista da Faculdade de Direito 1, no 39 (31 décembre 2018). http://dx.doi.org/10.22456/0104-6594.88511.

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RESUMOA renovada atenção aos princípios constitucionais penais no segundo pós-guerra e a consequente limitação do âmbito de incidência da repressão penal abriram espaço para uma discussão sistemática do problema dos crimes de bagatela, aqueles que afetam com baixa intensidade o bem jurídico tutelado por uma norma penal, não obstante amoldarem-se à descrição típica. Várias foram as soluções elaboradas por tradições penais diferentes para oferecer uma solução técnico-jurídica para o problema. Analisamos aqui os princípios da insignificância e da tenuidade do fato (tenuità del fatto) desenvolvidos respectivamente pela doutrina brasileira e pela italiana. Demonstramos que ambos os casos possuem confluências na medida em que: a) procuram superar a concepção meramente formalista de tipicidade penal de modo definir a escassa intensidade da lesão ao bem jurídico como uma forma de excludente de tipicidade; b) flexibilizam a objetividade do critério da intensidade da lesão ao bem jurídico ao inserir requisitos referentes à culpabilidade enquanto juízo de desvalor da conduta, ou até mesmo requisitos estranhos à teoria analítica do delito. Conclui-se, assim, que os avanços no tratamento técnico-dogmático dos crimes de bagatela ainda não produziram uma solução definitiva e livre de problemas.PALAVRAS-CHAVE Insignificância. Tenuidade do Fato. Excludente de Tipicidade. Crimes de Bagatela. ABSTRACTThe renewed attention to criminal constitutional principles in the second post-war period and ensuing limitation of the scope of criminal persecution gave room to a systematic discussion of bagatelle crimes, i.e. those which only slightly injured the object of criminal legal protection (Rechtsgut), despite its conformation to the legal definition of an offense. Various theories were devised by different legal traditions in order to offer a technical solution to the problem. We analyze the principles of insignificance and tenuity of the fact (tenuità del fatto) developed respectively by Brazilian and Italian jurists. We demonstrate that both cases have confluences to the extent that they: a) seek to overcome the merely formalistic conception of “penal typicity” (tipicidade penal or tipicità penale, i.e. the conformation of a conduct to the legal definition of an offense), in order to define the scarce intensity of the injury to the object of criminal legal protection as a cause of exclusion of its conformation to the “typicity”, and; b) mitigate the objectivity of the criterion of intensity of the injury to the object of criminal legal protection by inserting requisites related to the “culpability” as judgement of disapproval of the conduct (as element of tripartite analytical theory of crime in civil law countries, specifically in its normative conception) or even requisites that are extraneous to the analytical theory of crime altogether. We conclude, therefore, that the advances in the dogmatic treatment of bagatelle crimes have not produced definite and problem-free technical solution yet.KEYWORDSInsignificance. Tenuity of the fact. Cause of Exclusion of “Penal Typicity”. Bagatelle Crimes.
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