Articles de revues sur le sujet « Interpretazione costituzionale »

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1

Bonfiglio, Salvatore. « Interpretazione costituzionale e cittadinanza inclusiva ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (janvier 2015) : 27–43. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2014-002002.

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2

Miazzi, Lorenzo. « Interesse del minore straniero e controllo delle frontiere : la visione politica dell'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/1998 da parte della Cassazione ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 110–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002007.

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Résumé :
Sommario:1. La giurisprudenza e il contrasto sui "gravi motivi"2. La sentenza n. 5856/2010: una interpretazione "politica" e riduttivista3. L'interesse del minore vale meno della tutela delle frontiere?4. Il contesto interpretativo: le norme costituzionali, le Convezioni internazionali, i principi del diritto minorile5. La realizzazione dell'unità familiare attraverso l'espulsione6. Il bilanciamento di interessi, già fatto dalla Corte costituzionale La negazione della specificità della giurisdizione minorile.
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3

Claudio, Viazzi. « Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Résumé :
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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4

Corso, Lucia. « Opinione dissenziente, interpretazione costituzionale e costituzionalismo popolare ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2011) : 27–55. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001002.

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Résumé :
L'opinione dissenziente č il meccanismo attraverso cui i giudici che dissentono dalle conclusioni raggiunte dalla maggioranza fanno sentire la propria voce. Il saggio ricostruisce le ragioni di questo istituto con riferimento alla giustizia costituzionale americana ed avanza la tesi che la presenza dell'opinione dissenziente modifica la giurisprudenza costituzionale non solo nei contenuti, ma anche nello stile ed innesca una discussione virtuale fra giudici e cittadini coinvolgendo questi ultimi nei dibattiti sui diritti fondamentali. Contro lo scetticismo di alcuni neocostituzionalisti italiani, viene prospettata la tesi che ilpossa migliorare la qualitŕ democratica di un sistema giuridico.
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5

Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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6

Gragnoli, Enrico. « La nuova regolazione del trattamento economico dei dipendenti delle imprese di trasporto aereo ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 30 (septembre 2020) : 483–96. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030028.

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Calabrò, Gian Pietro. « Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori ». Medicina e Morale 46, no 4 (31 août 1997) : 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Résumé :
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Zahn, Rebecca, et Bruno de Witte. « La prospettiva dell'Unione europea : dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 131 (août 2011) : 433–46. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131006.

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Résumé :
La Corte del lavoro svedese ha deciso il caso Laval con sentenza del 2 dicembre 2009. Essa ha applicato ai privati i principi del diritto dell'Unione relativi alla responsabilitŕ dello Stato al fine di condannare al risarcimento dei danni un'organizzazione sindacale per aver intrapreso un'azione collettiva illegittima. L'ampia interpretazione del diritto europeo data dai giudici svedesi č problematica sotto diversi punti di vista. Il rinnovato quadro costituzionale europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, pone in una nuova prospettiva non solo la decisione della Corte svedese, ma anche la stessa sentenzadella Corte di giustizia. Alla luce di ciň, gli autori si chiedono se la Corte svedese abbia adottato un'interpretazione corretta con riferimento alla questione della responsabilitŕ in caso di violazione del diritto dell'Unione, e discutono alcune delle piů vaste questioni sollevate dalla sentenza.
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Caruso, Bruno. « Nella bottega del maestro : "Il quarto comma del'art. 39 della Costituzione, oggi" (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio) ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 121 (avril 2009) : 53–76. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121005.

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Résumé :
La rilettura intende ripercorrere l'itinerario culturale e il metodo di lavoro seguito da Massimo D'Antona nella stesura del suo ultimo saggio, non solo con riferimento ai contenuti, ma anche con l'intento di contribuire alla ricostruzione della biografia intellettuale dell'autore. La rilettura intende, infatti, segnalare ai giovani studiosi l'approccio culturale, tecnico e metodologico di un grande giurista, intellettuale impegnato in importanti processi di riforma. Sul piano dei contenuti la rilettura mette in luce come il saggio costituisca uno dei contributi piů originali di interpretazione costituzionale alternativa dell'art. 39 Cost. Nel saggio D'Antona propone, infatti, una lettura possibile ma assiologicamente orientata della seconda parte dell'art. 39. L'interpretazione aperta consente di superare la consueta "divisione" in due blocchi normativi della norma ("equiordinazione interferente"): la seconda parte dell'art. 39 viene affrontata con un approccio non piů normativistico (il contratto collettivo come fonte) ma a partire dalle dinamiche organizzative (la rappresentanza) del sindacato. La capacitŕ intuitiva e di argomentazione rivivono, nelle pagine dell'allievo, attraverso memorie e suggestioni collocate intorno al «nocciolo duro» dell'ultima lezione del maestro.
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Vespaziani, Alberto. « Il potere del linguaggio e le narrative processuali ». ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no 1 (20 mai 2015) : 69. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.11.69-84.

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Résumé :
Il testo indaga la relazione ambivalente che lega il potere del linguaggio al linguaggio del potere; quindi esplora il concetto di narrazione, nella doppia dimensione di narrazione nel processo e di narrazione come processo. La narratività viene discussa sia in riferimento alla giurisprudenza costituzionale, sia alla costituzione stessa, intesa come un processo pubblico. Lo studio culturale del diritto considera il linguaggio giuridico non come uno strumento, ma come un insieme di segni che richiedono interpretazioni plurali.
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Vespaziani, Alberto. « Il potere del linguaggio e le narrative processuali ». ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no 1 (20 mai 2015) : 69. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.11.69-84/original_language.

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Résumé :
Il testo indaga la relazione ambivalente che lega il potere del linguaggio al linguaggio del potere; quindi esplora il concetto di narrazione, nella doppia dimensione di narrazione nel processo e di narrazione come processo. La narratività viene discussa sia in riferimento alla giurisprudenza costituzionale, sia alla costituzione stessa, intesa come un processo pubblico. Lo studio culturale del diritto considera il linguaggio giuridico non come uno strumento, ma come un insieme di segni che richiedono interpretazioni plurali.
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Proto Pisani, Andrea. « TRE NOTE SUI «PRECEDENTI» NELLA EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, NELLA GIURISPRUDENZA DI UNA CORTE DI CASSAZIONE NECESSARIAMENTE RISTRUTTURATA E NELLA INTERPRETAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI ». Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 4, no 2 (9 octobre 2019) : 188–202. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v4i2.133.

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Résumé :
Three comments on judicial precedents in the evolution of the jurisprudence of the Constitutional Court, in the jurisprudence of the Corte di cassazione, to be necessarily restructured, and in the interpretation of rules concerning legal proceedings.
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Rozkrut, Tomasz. « Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych : interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku ». Prawo Kanoniczne 52, no 1-2 (5 juin 2009) : 115–37. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.04.

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Résumé :
Dopo il breve cenno storico del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, che parte dal motu proprio „Cum iuris canonici” (1917) di Benedetto XV fino alla Costituzione apostolica „Pastor bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, vengono presentate le competenze del Dicastero secondo art. 154-158 della „Pastor bonus” (funzione interpretativa, aiuto tecnico-giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana, esame dei decreti generali degli organismi episcopali, giudizio di conformità delle leggi particolari e dei decreti emanati dai legislatori inferiori con le leggi universali della Chiesa) e anche le sue altre attività nella Chiesa (incontri con vescovi, rapporti con istituzioni scientifiche, simposi, pubblicazioni, etc.). Successivamente vengono presentate: dichiarazioni, note esplicative, istruzione „Dignitas connubii”, ma specialmente interpretazioni autentiche dei canoni del Codice di Giovanni Paolo II, sistemate secondo i libri del CIC del 1983, ricordando, che ogni interpretazione della legge ha sempre una componente di creazione. Alla fine vengono convocati eventuali alcuni casi, dove sembra che la legge non sia chiara o sarebbe bene domandare il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi sulla conformità della legge particolare con la legge universale.
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Paffarini, Jacopo. « Costituzione e linguaggio normativo ». Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & ; Justiça 9, no 31 (30 juin 2015) : 32–55. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v9i31.175.

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Résumé :
Il problema dell’interpretazione del linguaggio normativo costituisce una fonte di riflessione non solo per il giurista che rivolge la sua attenzione al proprio ordinamento, ma anche per il comparatista che si accinge a studiare il diritto straniero. Secondo un orientamento oramai consolidato all’interno della scienza comparatistica, per la corretta identificazione del «termine del confronto» non basta la conoscenza del «diritto scritto», ma è necessario apprendere le regole ermeneutiche praticate nell’«altro» contesto normativo. In tal senso, si è detto che il giudizio comparativo può definirsi rigoroso soltanto quando il giurista evita di trasferire «gli atteggiamenti mentali del suo diritto» nei termini della comparazione. Nel presente contributo si intende mettere in luce le regole comuni ed i limiti della logica giuridica, evidenziando come, attraverso la comparazione, la dottrina abbia preso coscienza dei fattori extragiuridici che intervengono inevitabilmente nel processo di creazione/interpretazione del diritto.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « La fine del concetto di “pre-embrione” nella Convenzione di Oviedo / The end of the concept of “pre-embryo” in the Oviedo Convention ». Medicina e Morale 66, no 6 (25 janvier 2018) : 735–45. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.517.

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Résumé :
Il contributo si sofferma sulla questione riguardante la ricerca scientifica sugli embrioni generati in vitro. L’articolo 18 della Convenzione riguarda specificamente la sperimentazione sull’embrione in vitro e per questo esso è sottoposto ad una riflessione particolarmente approfondita. L’obiettivo è quello di capire se dalla Convenzione emergono linee idonee a definire lo statuto giuridico dell’embrione umano. Gli Autori concludono nel senso che nonostante il concetto di pre-embrione (formulato proprio per teorizzare l’insignificanza dell’embrione umano nei primi 14 giorni dalla fecondazione) sia stato accolto in alcune leggi e abbia implicitamente guidato l’interpretazione di alcuni aspetti relativi alla valutazione del valore dell’embrione, la Convenzione di bioetica lo ha definitivamente respinto con il massimo di autorevolezza. La conclusione è raggiunta attraverso l’esame dell’art. 18 considerandone anche la precedente formulazione contenuta in una bozza; mediante una interpretazione sistematica della Convenzione che esige il riconoscimento del concepito, fin dalla fecondazione, come un “essere umano”; esaminando i contributi preparatori elaborati dalla Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo; prendendo in considerazione gli sviluppi della Convenzione di Oviedo con specifico riferimento al tema del pre-embrione. L’indagine si avvale poi anche di ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad alcune recenti decisioni della Corte Costituzionale italiana. ---------- The paper focuses on the question concerning scientific research on human embryos generated in vitro. Article 18 of the Oviedo Convention specifically concerns the experimentation on the in vitro embryos and for this reason it is subject to a particularly in-depth reflection. The goal is to understand if the Convention shows suitable lines to define the legal status of the human embryo. The authors conclude that despite the concept of pre-embryo (formulated to theorize the insignificance of the human embryo in the first 14 days of fertilization) has been accepted in some laws and has implicitly guided the interpretation of some aspects related to the evaluation of the value of the embryo, the Bioethics Convention definitively rejected it with the utmost authority. The conclusion is reached through the examination of the art. 18 also considering the previous formulation contained in a draft; through a systematic interpretation of the Convention which requires the recognition of the conceived, from the moment of fertilization, as a “human being”; examining the preparatory contributions prepared by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Parliament; taking into consideration the developments of the Oviedo Convention with specific reference to the theme of the pre-embryo. The investigation also makes use of extensive references to the jurisprudence of the European Court of Human Rights of the Council of Europe, to the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, to some recent decisions of the Italian Constitutional Court.
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Dzierżon, Ginter. « Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele ». Prawo Kanoniczne 42, no 1-2 (15 juin 1999) : 191–207. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1999.42.1-2.07.

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Résumé :
La norma contenuta nell’articolo 126 dela Costituzione Pastor Bonus forma un nuovo dato legislativo. Uno dei compiti istituzionali della Rota Romana e quello di promuovere l’unita della giurisprudenza nella Chiesa. L’interpretazione giurisprudenziale di questo Tribunale ha valore di riferimento per gli altri tribunali ecclesiatici. Quindi essa diviene autorita non soltanto morale, ma pripriamente giuridica, in quanto incide sulla interpretazione e sulla concreta applicazione della legge.
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Cortese, Fulvio. « Le politiche scolastiche a livello regionale : quale autonomia ? » ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 1 (juin 2020) : 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Résumé :
Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Erbani, Stefano. « Obiettivo 2. Trasferimento di ufficio per incompatibilitŕ ambientale e sistema disciplinare ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 113–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002009.

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Résumé :
1. Legislazione sull'immigrazione e disposizioni sui minori2. Il contrasto di giurisprudenza sui «gravi motivi» di cui all'art. 31, terzo comma, testo unico immigrazione3. L'intervento delle sezioni unite e l'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimitŕ fra aperture e resistenze4. Una interpretazione "politica" e "riduttivista"5. che mette al centro l'attivitŕ dello Stato e la tutela delle frontiere e non l'interesse del minore6. L'analisi del contesto interpretativo: a) le norme costituzionali7. b) la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo8. c) il sistema del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/19989. Una giurisprudenza che ignora la Costituzione10. Una giurisprudenza che va contro lo spirito della giurisdizione minorile.
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Miazzi, Lorenzo. « Una sentenza sui minori stranieri che ignora i minori (e anche la Costituzione) ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 133–51. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002011.

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Résumé :
1. Legislazione sull'immigrazione e disposizioni sui minori2. Il contrasto di giurisprudenza sui «gravi motivi» di cui all'art. 31, terzo comma, testo unico immigrazione3. L'intervento delle sezioni unite e l'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimitŕ fra aperture e resistenze4. Una interpretazione "politica" e riduttivista5. che mette al centro l'attivitŕ dello Stato e la tutela delle frontiere e non l'interesse del minore6. L'analisi del contesto interpretativo: a) le norme costituzionali7. b) la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo8. c) il sistema del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/19989. Una giurisprudenza che ignora la Costituzione10. Una giurisprudenza che va contro lo spirito della giurisdizione minorile.
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Godoy Dotta, Alexandre. « La politica pubblica per la valutazione di qualità come il modo della valutazione dell'educazione come un bene pubblico ». Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 4, no 2 (29 décembre 2017) : 43–57. http://dx.doi.org/10.14409/rr.v4i2.7117.

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Résumé :
Il presente articolo ha come oggetto l’analisi storica e politica relativa alla nascita del concetto d’insegnamento di qualità nell’organizzazione dell’educazione in Brasile. Per raggiungere questo obiettivo, si concentra sullo status di“diritto all’educazione” o “servizio pubblico educazionale” come bene pubblico. Discorre sull’organizzazione del sistema educazionale brasiliano e presenta considerazioni sul problema delle interpretazioni restrittive e formali del sistema educativo, soprattutt o nei termini della proposta neoliberale tipica degli anni novanta. Sviluppa riflessioni sul concetto di qualità e sulla possibilità di metterlo in pratica, attraverso le determinazioni della Costituzione brasiliana, secondo un’interpretazione sostanziale delle politiche pubbliche valutative.
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Christie, Neil, et Sheila Gibson. « The City Walls of Ravenna ». Papers of the British School at Rome 56 (novembre 1988) : 156–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200009594.

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Résumé :
LE MURA DI CINTA DI RAVENNANel 1905 Gaetano Savini effettuò una indagine approfondita sulle mura di cinta di Ravenna, in cui, unendo prove storiche e fisiche e fornendo schizzi dei principali elementi, cercò di definirne lo sviluppo dall'epoca romana ad oggi. Il lavoro del Savini ha suscitato molta polemica, ma le sue conclusioni sono rimaste fondamentalmente incontestate. Questo articolo presenta i risultati dell'indagine, svoltasi in tre stagioni (1983–86), dei tratti esistenti delle mura della città, aggiornando l'analisi del Savini, e offrendo una nuova interpretazione della sequenza strutturale delle fortificazioni della città. Sono identificate tre fasi principali. La prima comprende un oppidum alto imperiale, forse una fondazione augustea. La seconda, fase tardo antica risultò dalla notevole espansione del centro urbano nel V secolo subito dopo la propria costituzione, circa nel 402 d.C, a stato di capitale imperiale; vari fattori indicano Valentiniano III come l'imperatore responsabile della nuova recinzione difensiva. La fase finale si riferisce al periodo di dominazione veneta nella città nel XV secolo, quando sezioni delle mura antiche vennero erette o modificate e la Rocca Brancaleone venne costruita.
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Lingle, Christopher. « Rent-Seeking and the EC Social Charter ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 1 (1 avril 1990) : 23–33. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344893.

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Abstract Le politiche sociali, così come sono state concepite nella Carta Sociale della Comunita Europea, impediranno lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione e promuoveranno la burocratizzazione e la centralizzazione dei poteri: questa la tesi sostenuta dall’Autore, che utilizza l’approccio metodologico della Public Choice per analizzare i contenuti della Carta Sociale europea. Frutto di rent-seeking da parte e a vantaggio di particolari gruppi di interesse, la Carta Sociale promuoverà rent-seeking ad altri livelli. La filosofia populista che ne ispira i contenuti, inoltre, favorirà una tendenza all’interventismo e alla concentrazione del potere politico della Comunita a discapito dei diritti degli Stati e in contrasto con il principio della sussidiarietà.Se, poi, argomenta l’A., questa stessa interpretazione populista della democrazia guiderà lo sviluppo futuro delle istituzioni comunitarie, non si verificherà nessun sostanziale cambiamento nella natura e nella fonte delle inefficienze del settore pubblico.Lo spreco associato al rent-seeking sarebbe invece notevolmente ridotto dalla attuazione di alcune misure alternative, coerenti con i principi della democrazia liberale: il mantenimento di strutture politiche decentralizzate (nazionali) che limitino lo sproporzionato accesso al potere dei gruppi di interesse; l’imposizione di limiti costituzionali a livello nazionale e sui processi fiscali e monetari della Comunità Europea, allo scopo di controllare deficits e inflazione; una riforma delle burocrazie nazionali e comunitaria per migliorare la produttività del settore pubblico.
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Bovero, Michelangelo. « Che cosa è non decidibile : cinque regioni del coto vedado ». DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 1, no 1 (13 décembre 2018) : 129–41. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v1n1.2018.p129-141.

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Résumé :
In questo articolo, l’A. richiama l’attenzione sul concetto di «sfera dell’indecidibile» coniato da Luigi Ferrajoli, ponendolo a confronto con la nozione di «coto vedado» di Ernesto Garzón Valdés e con l’analoga idea di «territorio» o «frontiera» inviolabile elaborata da Norberto Bobbio: le tre nozioni indicano l’insieme di principi e regole costituzionali che nessun potere politico può violare negli stati democratici di diritto, al centro del quale si trovano i diritti individuali fondamentali. L’A. propone un’interpretazione estensiva della teoria della democrazia di Bobbio capace di offrire una soluzione più avanzata al problema dei limiti del potere politico democratico. Invita a riconoscere nelle «regole del gioco» indicate da Bobbio le condizioni (in senso logico) della democrazia, articolate in due serie: cinque condizioni formali, contenute nelle regole di competenza e di procedura che riguardano il «chi» e il «come» delle decisioni collettive; e cinque condizioni sostanziali, contenute nei principi normativi impliciti nella «sesta regola» dell’elenco di Bobbio, che prescrivono limiti e vincoli al «che cosa», ossia alla sostanza delle medesime decisioni. Tali condizioni sostanziali corrispondono a quelle che l’A. chiama le «cinque regioni del coto vedado». L’A. torna in conclusione sulla concezione di Ferrajoli, in cui riconosce un miglioramento teorico rispetto alle elaborazioni esplicite sia di Bobbio sia di Garzón Valdés; ma sostiene che la teoria delle condizioni e precondizioni della democrazia ricavata per interpretazione estensiva dalla costruzione teorica di Bobbio offre un miglior fondamento razionale alla costruzione della «sfera dell’indecidibile».
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Paris, Marie-Luce. « The President as Commander in Chief in a comparative constitutional perspective under French and US law ». Military Law and the Law of War Review 59, no 2 (19 janvier 2022) : 196–243. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.03.

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Résumé :
The aim of this article is to conduct a comparative doctrinal analysis of the constitutional power of the President as Commander in Chief with reference to US law and French law. The comparative analysis will focus on the descriptive question of the scope of presidential war powers by exploring their normative implications in terms of the challenges they pose for democratic governance. It will be argued that while both constitutional systems have favoured the President as the pre-eminent decision-maker in military matters thereby reflecting an assumed normative choice of efficiency over accountability, the reality is more nuanced. The article proceeds in two stages. The first part critically analyses the constitutional foundations of the Commander in Chief Clause in both jurisdictions in light of doctrinal interpretations. The second part explains how institutional practice has shaped the exercise of the Commander in Chief power towards an undeniable, albeit problematic, presidential pre-eminence. The article concludes with comparative observations about the need to normalize certain aspects of the role, notably in keeping it under democratic checks. Cet article a pour but de procéder à une analyse doctrinale comparative du pouvoir constitutionnel du Président en sa qualité de Commandant en chef, en se référant aux droits américains et français. Cette analyse comparative se concentrera sur la question descriptive de l’étendue des pouvoirs de guerre présidentiels, en explorant leur implication normative en termes de défis qu’ils posent à la gouvernance démocratique. L’auteur avance que tandis que les deux systèmes constitutionnels ont favorisé le Président comme décideur prééminent dans les matières militaires, reflétant ainsi un choix normatif assumé d’efficacité plutôt que de responsabilité, la réalité est davantage nuancée. L’article se divise en deux parties. Dans la première partie, les fondements constitutionnels de la clause relative au commandant en chef dans les deux juridictions sont analysés de manière critique, à la lumière d’interprétations doctrinales. Dans la deuxième partie, il est expliqué comment la pratique institutionnelle a orienté l’exercice du pouvoir du Commandant en chef vers une prééminence présidentielle indéniable, bien que problématique. L’article se termine par des observations comparatives sur le besoin de normaliser certains aspects du rôle, notamment en continuant de le soumettre à des contrôles démocratiques. Dit artikel heeft tot doel een vergelijkende doctrinaire analyse te maken van de grondwettelijke macht van de president als opperbevelhebber onder verwijzing naar het Amerikaanse recht en het Franse recht. Deze vergelijkende analyse is gericht op de beschrijvende vraag van de reikwijdte van de presidentiële oorlogsbevoegdheden door in te gaan op de normatieve implicaties ervan op het vlak van de uitdagingen die zij stellen voor democratisch bestuur. De auteur betoogt dat, hoewel in beide grondwettelijke stelsels de voorkeur wordt gegeven aan de president als de beleidsmaker bij uitstek in militaire aangelegenheden, wat een afspiegeling is van een aanvaarde normatieve keuze van efficiëntie boven verantwoordingsplicht, de realiteit genuanceerder is. Het artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de grondwettelijke grondslagen van de clausule betreffende de opperbevelhebber in beide rechtspraken kritisch geanalyseerd in het licht van doctrinaire interpretaties. In het tweede deel wordt uiteengezet hoe de uitoefening van de macht van de opperbevelhebber in de institutionele praktijk is geëvolueerd in de richting van een onmiskenbare, zij het problematische, presidentiële superioriteit. Het artikel sluit af met vergelijkende observaties over de noodzaak om bepaalde aspecten van de rol te normaliseren, met name door deze onder democratische controle te houden. Lo scopo di questo articolo è di condurre un’analisi dottrinale comparativa sui poteri costituzionali del Presidente come Comandante in Capo ai sensi del diritto statunitense e francese. L'analisi comparativa si concentrerà in modo descrittivo sull’ambito dei poteri di guerra presidenziali, esplorando le loro implicazioni normative in termini di sfide che pongono al governo democratico. Si argomenterà come, mentre entrambi i sistemi costituzionali hanno favorito il Presidente come decisore preminente in materia militare, riflettendo così una presunta scelta normativa di efficienza rispetto alla responsabilità, la realtà è più sfumata. L'articolo procede in due fasi. La prima parte analizza criticamente, in entrambe le giurisdizioni, i fondamenti costituzionali della Commander in Chief Clause, alla luce delle interpretazioni dottrinali. La seconda parte descrive come la pratica istituzionale abbia modellato l'esercizio del potere del Comandante in Capo verso un'innegabile, anche se problematica, preminenza presidenziale. L'articolo si conclude con osservazioni comparative sulla necessità di normalizzare alcuni aspetti del ruolo, in particolare nel mantenerlo sotto controllo democratico. El objeto del artículo es analizar comparativamente la doctrina sobre los poderes constitucionales del Presidente como Comandante en Jefe tanto en el Derecho estadounidense como francés. El análisis comparativo se centra en la cuestión descriptiva del alcance de los poderes de guerra presidenciales mediante el examen de sus implicaciones normativas en términos de los desafíos que plantean para la gobernabilidad democrática. Se argumenta que si bien ambos sistemas constitucionales han favorecido al presidente como el principal tomador de decisiones en asuntos militares, reflejando así una elección normativa asumida de eficiencia sobre responsabilidad, la realidad es sin embargo más compleja. El artículo consiste en dos partes. La primera parte analiza críticamente los fundamentos constitucionales de la Cláusula de Comandante en Jefe en ambas jurisdicciones a la luz de interpretaciones doctrinales. La segunda parte explica cómo la práctica institucional ha moldeado el ejercicio del poder del Comandante en Jefe hacia una preeminencia presidencial innegable, aunque problemática. El artículo concluye con observaciones comparativas sobre la necesidad de normalizar ciertos aspectos de la función, en particular para mantenerlo bajo control democrático. Ziel dieses Artikels ist es, eine vergleichende doktrinäre Analyse der konstitutionellen Macht des Präsidenten als Oberfehlshaber, unter Bezug auf französisches und US-Recht, vorzunehmen. Diese vergleichende Analyse konzentriert sich auf die deskriptive Frage der Tragweite der Präsidialkriegsgewalt, indem ihre normativen Konsequenzen in Bezug auf die Herausforderungen für die demokratische Staatsführung geprüft werden. Dabei wird behauptet, dass, obwohl beide konstitutionellen Systeme den Präsidenten als wichtigsten Entscheidungsträger in Militärangelegenheiten bevorzugt haben, was eine allgemein akzeptierte normative Wahl für Effizienz vor Rechenschaftspflicht widerspiegelt, die Wirklichkeit nuancierter ist. Der Artikel ist in zwei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil analysiert auf kritische Weise die konstitutionellen Grundlagen der Oberbefehlshaberklausel in den beiden Rechtsprechungen im Licht doktrinärer Interpretationen. Im zweiten Teil wird erklärt, wie die institutionelle Praxis die Ausübung der Oberbefehlshabergewalt zu einer unleugbaren – wenn auch problematischen – präsidialen Vorrangstellung gestaltet hat. Der Artikel beschließt mit vergleichenden Bemerkungen zur Notwendigkeit, gewisse Aspekte der Rolle zu normalisieren, insbesondere indem sie demokratischen Kontrollen unterworfen wird.
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Piccirilli, Giovanni. « L’ “identità costituzionale” italiana nella costituzione composita europea ». Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 mai 2022, 261–73. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.018.

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Il concetto di “identità costituzionale” non è una elaborazione originaria del costituzionalismo italiano. Anzi, il suo recente utilizzo nel corso della c.d. vicenda Taricco testimonia come l’interazione tra ordinamento costituzionale italiano e Unione europea comporti non soltanto una progressiva integrazione giuridica, ma anche una osmosi tra le categorie concettuali fondamentali. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ossia del momento in cui a livello di Unione europea si afferma il concetto di identità costituzionale degli Stati membri) la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana aveva sì utilizzato il concetto di “identità costituzionale”, ma in contesti completamente diversi e con significati del tutto “interni” (v. sentt. nn. 203/1989 e 262/2009). L’utilizzo fattone invece nella ord. n. 24/2017 pone il nuovo contenuto dell’art. 4 (2) TUE in piena continuità con la dottrina dei controlimiti, secondo una visione che appare maggiormente cooperativa rispetto a ulteriori approcci seguiti dalle Corti costituzionali di ulteriori Stati Membri. Da ultimo, è stata proposta una interpretazione del contributo della Corte costituzionale italiana alla difesa della identità costituzionale nazionale in chiave “seduttiva”, enfatizzandone la natura relazionale e il contributo alla elaborazione del di “apertura” dell’ordinamento quale parte integrante della identità costituzionale italiana.
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 142–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002011.

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1. Corte costituzionale sentenza 4/7.4.2011 n. 115 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 54, co. 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall'art. 1, co. 1, della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti" 2. Corte costituzionale ordinanza 6/15.4.2011 n. 139 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 38 co. 1, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilitŕ della questione.NOTA di Marco Paggi, Sull'illegittimitŕ costituzionale della discriminazione nell'accesso al pubblico impiego: un'occasione mancata?RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento danni conseguente a sinistro stradale con lesione di diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di reciprocitŕ e conseguente irrilevanza della stessa 4. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta infondatezza della questione di legittimitŕ costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n. 388/2000 nella parte in cui l'erogazione dell'indennitŕ di frequenza viene subordinata, per il cittadino straniero, alla titolaritŕ della carta di soggiorno - prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117 Cost
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 126–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004010.

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1. Corte costituzionale sentenza 12/16.12.2011 n. 329 - questione di legittimitŕ costituzionale dell'art. 80 co. 19 l. n. 388/2000 - indennitŕ di frequenza riconosciuta ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti solo se in possesso di carta di soggiorno - illegittimitŕ della condizione - accoglimento2. Tribunale di Milano 9.1.2012 - azione civile contro discriminazione - bando Presidenza del Consiglio, Ufficio nazionale per il servizio civile - selezione volontari - requisito accesso cittadinanza italiana - carattere discriminatorio - accoglimento - interpretazione costituzionalmente orientata secondo art. 2 Cost. del termine "cittadino" ex art. 3 d.lgs. 77/2002 - poteri del giudice - sospensione e ordine di modifica bando - art. 28 d.lgs. N. 150/2011 - disciplina del processo sommario di cognizione - prima applicazione
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« Diritto italiano. Minori ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 169–86. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004015.

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Résumé :
1. Corte costituzionale ordinanza 4/21.7.2011 n. 222 - minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata2. Corte costituzionale ordinanza 22.11/2.12.2011 n. 326 - minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata3. Corte appello di Brescia 7.10.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento4. Tribunale di Padova 22.3.2011 n. 625 - famiglia marocchina - reato di maltrattamenti - particolare contesto religioso e culturale - obbligo di portare il velo e di non uscire di casa da sola - episodi di percosse - insussistenza del reatoNOTA di Lorenzo Miazzi, Fondamentalismo religioso, percosse e maltrattamenti alla moglie5. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 15.11.2011 n. 786 - minore non accompagnato - raggiungimento della maggiore etŕ - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009 - annullamento del diniego
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Butturini, Francesco. « In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità dei singoli soci o terzi verso gli amministratori di società di capitali ». Ricerche giuridiche, no 1 (15 juin 2020). http://dx.doi.org/10.30687/rg/2281-6100/2020/01/005.

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La nota si sofferma su una sentenza del Tribunale di Roma inerente all'azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di s.r.l. esercitata ai sensi dell'art. 2476, sesto comma (attuale settimo comma a seguito del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14). In particolare, si intende approfondire il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione stessa per la quale il Tribunale predica una disciplina diversa sul punto rispetto all'analogo rimedio attribuito ai singoli soci o terzi direttamente danneggiati previsto nella s.p.a. all'art. 2395 c.c.. Tuttavia, le previsioni generali dettate in materia di prescrizione (artt. 2934 e ss.) e i principi costituzionali sembrano suggerire una differente interpretazione dell'art. 2395 c.c. che renderebbe, così, uniforme la disciplina tra i due tipi societari anche rispetto al termine di decorrenza dell'esercizio dell'azione stessa.
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Gambale, Piero. « Lo Statuto albertino e il ‘paradosso’ delle riforme : brevi cenni sulle evoluzioni di una Carta „ottriata, perpetua ed irrevocabile” ». Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 29 décembre 2021, 47–56. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.004.

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L’articolo esamina in primo luogo le tradizionali caratteristiche dello Statuto albertino quale Carta costituzionale ‘ottriata, perpetua ed irrevocabile’; in un secondo momento, esso evidenzia come, nonostante tale formale ‘fissità’ e l’assenza di una sua autonoma legittimazione istituzionale, lo Statuto albertino vivrà diverse fasi evolutive, proprio perché alla base del suo processo di adozione vi è quel patto politico esplicitamente stretto tra la Corona e tutto il movimento liberale. Proprio la ‘forma di governo’ e le sue evoluzioni – secondo l’Autore – rappresentano una possibile ‘lente’ per individuare alcune ‘stagioni della Carta statutaria: così nell’articolo si parla, all’inizio della fase statutaria, di una ‘stagione’ indubbiamente incentrata intorno alla logica di funzionamento propria del regime monarchico-costituzionale e nella quale prevale la volontà del Re. Una seconda ‘stagione’ della forma di governo è quella che evolve verso il modello parlamentare, nella quale però solo in parte si realizzò il consolidamento del Potere Legislativo quanto piuttosto il rafforzamento del Potere Esecutivo sotto il duplice versante dell’organizzazione e degli strumenti normativi adottati. In conclusione, l’articolo intende evidenziare come le ‘stagioni’ della Carta albertina non siano state lineari ma forse piuttosto individuabili attraverso una sorta di stop and go back, tra tentativi di distaccarsi dal testo formale e tendenze ad adottare prassi e interpretazioni più coerenti con le previsioni statutarie.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Profili giuridici dell’aborto in Irlanda. Peculiarità e prospettive della vicenda irlandese alla luce della legge Protection of Life During Pregnancy Act (2013) ». Medicina e Morale 62, no 4 (30 août 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.91.

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Dopo vivacissisimi dibattiti e diverse decisioni giudiziarie, il Parlamento irlandese ha approvato nel luglio 2013 la legge sull’aborto Protection of Life During Pregnancy Act (2013) che però non ha fatto cessare le discussioni né sopito le inquietudini. Il contributo, supportato da un’ampia documentazione, si muove contemporaneamente su tre piani: vengono esaminati i profili giuridici (costituzionali, referendari, legislativi e giurisprudenziali) della storia dell’aborto in Irlanda, evidenziando gli aspetti che rendono peculiare la vicenda irlandese rispetto a quella degli altri Paesi europei; affronta la questione dello statuto giuridico dell’embrione umano nell’ordinamento irlandese sia nell’ambito dell’aborto, sia in quello della fecondazione artificiale (diffusa nella prassi e legittimata dalla giurisprudenza); offre interpretazioni e prospettive concrete per tutelare la vita umana sin dal momento della fecondazione in un contesto che, invece, tende a sottrarre la protezione nei primi 14 giorni di vita dell’embrione umano. One of us, l’iniziativa dei cittadini europei, promossa sulla base del Trattato di Lisbona, si presenta come una straordinaria occasione per svolgere un ruolo di contenimento delle possibili derive negative della legge recentemente approvata e per mantenere nella società la consapevolezza che la dignità umana è uguale per tutti gli esseri umani, così tutti, sin dal concepimento, sono titolari del diritto alla vita. I cittadini irlandesi potrebbero confermare con la vastità delle adesioni a “Uno di noi” la stessa volontà manifestata nei referendum del 1983, del 1997 e del 2002: “lo Stato riconosce il diritto alla vita del bambino che deve nascere”. ---------- After several lively debates and judicial decisions, the Irish parliament passed a law on abortion in July 2013 Protection of Life During Pregnancy Act (2013) which, however, has not put an end to the discussion or calmed anxieties. The contribution, supported by extensive documentation, moves simultaneously on three levels: 1. examining the legal aspects (constitutional, referendums, legislation and judicial decisions) of abortion’s history in Ireland highlighting those that make that history unique compared to other European countries; 2. dealing with the question of the legal status of the human embryo into the Irish legal system regarding both abortion, and artificial insemination (widely practiced and legitimized by law); 3. offers interpretations and concrete prospects for protecting human life from the moment of fertilization in a context which, however, tends to deprive human life of protection in the first 14 days of life. One of us, the European citizens’ initiative, promoted on the basis of the Treaty of Lisbon, is presented as an extraordinary opportunity to play a role in limiting the possible negative tendencies of the law recently passed and to maintain awareness in society that human dignity is the same for all human beings. So everyone, from conception, is entitled to the right to life. In particular, One of us gives Irish citizens the great chance to confirm the same desire expressed in the referenda of 1983, 1992 and 2002 – “The State acknowledges the right to life of the unborn child” – by signing in great numbers the “One of Us” citizen’s initiative.
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