Articles de revues sur le sujet « Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo »

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Catanzariti, Mariavittoria. « I diritti su misura : la Corte Europea di Strasburgo e i minori ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2012) : 97–121. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001005.

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Résumé :
Questo saggio esamina l'approccio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla tutela dei diritti dei minori. Piů specificamente, esso pone la questione dello statuto di tali diritti come diritti fondamentali alla luce della compatibilitŕ normativa tra diritto internazionale e diritto interno. La giurisprudenza della Corte Europea č dunque analizzata al fine di mettere in rilievo alcuni principi dalla stessa elaborati, con particolare riguardo al rispetto della vita familiare. Il saggio si concentra infine sui principi della child-friendly justice adottati dal Consiglio d'Europa nel novembre 2010 al fine di evidenziare il rapporto tra modelli culturali e prassi giurisprudenziale.
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Calzolaio, Ermanno. « Europa dei diritti e giudice europeo ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Résumé :
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Lo Faro, Antonio. « Responsabilitŕ e sanzioni per sciopero illegittimo : cambia qualcosa in Italia dopo Laval ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 131 (août 2011) : 419–32. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131005.

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Résumé :
Il saggio prende lo spunto dalla decisione assunta dalla Corte del lavoro svedese nel seguito nazionale diper interrogarsi sugli effetti che la giurisprudenza comunitaria potrebbe determinare sulla disciplina italiana dei rimedi disponibili in caso di sciopero illegittimo. Dopo aver evidenziato che la disciplina nazionale in materia č essenzialmente rivolta a regolamentare lo sciopero effettuato nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, si sostiene che la peculiare natura dei rimedi previsti in caso di illegittimitŕ dei suddetti scioperi, ne impedisce l'applicabilitŕ alla ipotesi dello sciopero comunitariamente illecito. Il saggio si sofferma quindi sulla residualitŕ tradizionalmente propria del rimedio risarcitorio nell'ordinamento nazionale, cercando di individuarne le ragioni, per passare poi ad indicare il rimedio in grado di garantire in ambito nazionale il principio di effettivitŕ del diritto comunitario: ovvero, il provvedimento cautelare a carattere inibitorio. L'A. auspica, in conclusione, un mutamento della giurisprudenza comunitaria in materia, anche alla luce degli orientamenti manifestati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
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Maggiotto, Antonio. « Giurisprudenza : Commenti : I familiari extracomunitari di cittadini comunitari : prime applicazioni giurisprudenziali sui requisiti per il riconoscimento dello status previsto dalla Dir. 2004/38/CE ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 120–22. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003007.

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Résumé :
Diritto comunitario ed europeo1. Corte europea dei diritti dell'uomo 11.6.2009, caso S. D. c. Grecia - divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti - detenzione - domanda d'asilo2. Corte di giustizia delle Comunitŕ europee 2.4.2009, caso Rafet Kqiku causa C-139/08 - cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero - ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito - assenza di visto
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Baroni, Elena. « Principio di bi genitorialità e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (octobre 2018) : 229–37. http://dx.doi.org/10.3280/mg2018-002022.

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Lanfranco, Lorena. « Abusi sessuali su minori istituzionalizzati. Strasburgo condanna la Bulgaria innovando la giurisprudenza sull'art. 3 Conv. eur. dir. Umani ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 232–39. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002021.

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Résumé :
Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l'onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l'operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l'occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d'Europa.
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Margaria, Alice, et Vladimiro Zagrebelsky. « Procreazione medicalmente assistita e genitorialità : le direttrici della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2017) : 140–45. http://dx.doi.org/10.3280/mg2017-001017.

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Adamo, Ugo. « Il fine vita nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (janvier 2019) : 177–206. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2018-002008.

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Ruo, Maria Giovanna. « ‘The best interest of the child' nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (octobre 2011) : 39–54. http://dx.doi.org/10.3280/mg2011-003004.

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Gentile-Brown, Irene. « Note in materia di collocamento di minori in famiglie o strutture di accoglienza nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (octobre 2015) : 88–95. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-003006.

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Staiano, Fulvia. « Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione : il caso Orsus e altri c. Croazia ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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Résumé :
1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Giordano, Filippo Maria. « Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (octobre 2011) : 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Résumé :
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Gorter, Hesther. « La protezione sussidiaria dopo la sentenza C-465/07 - della Corte di giustizia delle Comunitŕ europee ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juin 2009) : 98–111. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002008.

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Résumé :
Introduzione - 1. La normativa olandese per la protezione sussidiaria2. La protezione sussidiaria olandese alla luce dell'art. 15, lett. c) della Direttiva3. La "rivoluzione" della sentenza NA-VK della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17.7.2008 n. 25904/07 a riguardo della politica olandese nel campo della protezione sussidiaria4. La sentenza della Corte di giustizia delle Comunitŕ europee C-465/075. La chiave per la soluzione del rebus6. L'approccio del Governo olandese in seguito alla sentenza C-465/077. La definizione del conflitto armato8. L'implementazione divergente della Direttiva in diversi paesi9. Un tentativo di conclusione
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Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Salvi, Giovanni. « Ridurre la popolazione carceraria č un dovere giuridico (leggendo Three Judges Court California, 8 aprile 2009) ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (novembre 2009) : 122–50. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005009.

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Résumé :
- Il fatto non č di poco conto: all'esito di un lungo e complesso procedimento una Corte - e, dunque, un giudice- ha ordinato al governatore della California di ridurre di 40.000 unitŕ entro due anni la popolazione carceraria dello Stato, portando il sistema penitenziario al 137,5% della sua capacitŕ di progetto. La tentazione di stabilire parallelismi con la situazione italiana č forte, tanto piů che la decisione č stata emessa negli stessi giorni in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo condannava l'Italia a risarcire un detenuto, per averlo privato dello spazio minimo, necessario per scontare la pena in condizioni dignitose. Le differenze di contesto sono tali e tante da sconsigliare un approccio di tal genere, ma vanno colte, invece, molte suggestioni sul ruolo della giurisdizione nel sistema statunitense (e non solo lě) e sulla rilevanza che in esso gioca la tutela dei diritti costituzionali.
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Bilancia, Francesco, et Sandra Regina Martini. « Il referendum del Regno Unito sulla Brexit ed il suo impatto sul mercosul nella prospettiva dei diritti sociali ». Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & ; Justiça 11, no 37 (30 décembre 2017) : 35–63. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v11i37.123.

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Résumé :
Prendendo le mosse dalle tematizzazioni polemiche professate durante la campagna referendaria svoltasi nel Regno Unito per il voto del giugno 2016 sulla Brexit, il saggio apre una riflessione critica sulle trasformazioni da tempo in atto, nel diritto dell’UE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia così come in alcuni ordinamenti degli Stati membri, in relazione ai diritti alle prestazioni sociali dei cittadini europei residenti in Paesi membri diversi dal proprio ed al possibile impatto di tale fenomeno su altri sistemi integrati di mercato come il Mercosul. Il quadro che ne emerge induce a più approfondite riflessioni sulle cause della crisi di legittimazione attuale dei sistemi di integrazione politica ed economica, come il processo di integrazione europea, il cui cedimento è gravemente accelerato dalla messa in discussione dei diritti sociali in danno di una più forte nozione di cittadinanza europea; e come in altre realtà istituzionali e sociali, in particolare nel Mercosul.
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Long, Joëlle. « Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne : luci e ombre ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Résumé :
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Fattori, Gilberto. « La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ». PRISMA Economia - Società - Lavoro, no 2 (octobre 2020) : 94–104. http://dx.doi.org/10.3280/pri2019-002007.

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Résumé :
In materia di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta svolgendo un ruolo propulsivo nell'implementazione del diritto antidiscriminatorio. Tuttavia, come emerge dalle recenti sentenze su questo tema, le problematiche che emergono dal bilanciamento tra diritti sociali fondamentali dei lavoratori e scelte di politica economica ed occupazionale dei governi degli Stati membri dell'UE sono questioni che rimangono centrali nella giurisprudenza della Corte. In questa trattazione si analizzano due recenti sentenze particolarmente significative su questo tema: nella sentenza Rasmussen si mette in luce come la Corte riaffermi una volta di più la propria giurisprudenza sull'esistenza di un principio generale di non discriminazione per età nell'ordinamento europeo, sottolineando la forza delle conseguenze giuridiche che ciò comporta per gli ordinamenti degli Stati membri. Nell'analisi della causa Aber-crombie si mettono invece in luce aspetti problematici relativi al bilanciamento tra diritto alla non discriminazione per età e scelte di politica occupazionale dei gover-ni nazionali, e di come ciò abbia creato un notevole dibattito in dottrina.
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Castellaneta, Marina. « La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2011) : 65–84. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-001003.

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Falleti, Elena. « Orientamento sessuale e genitorialità : una analisi comparata tra la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani e della Corte europea dei diritti umani ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (juillet 2014) : 159–72. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001014.

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Calzolaio, Ermanno. « La competenza consultiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dopo il Protocollo n. 16 ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (juillet 2015) : 103–22. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001004.

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Casolari, Federico. « L'azione dell'Unione europea contro le discriminazioni basate sulla religione : l'impatto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 3 (décembre 2012) : 475–511. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2012-003002.

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Résumé :
Law Although EU law has established a general framework concerning the fight against discriminations on the grounds of religion (namely as far as equal treatment in employment and occupation is concerned), the related ECJ case law is not very rich. This article tracks and evaluates the impact of the ECHR case law devoted to the freedom of religion on the interpretation and application of EU law concerning religion discriminations. It argues that the ECHR case law may contribute to identify the notion of ‘religion' which is relevant for EU law, while several arguments may be put forward against the application of the Strasbourg approach to the balancing between the right to quality based on religion and others human rights into the EU legal order.
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Sisto, Valeria. « Il diritto alla "genitorialità" del detenuto in una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2015) : 297–307. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-001036.

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Pirrone, Pasquale. « Limiti e ‘controlimiti' alla circolazione dei giudicati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani : il caso Wagner ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2009) : 151–68. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-001007.

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Bettetini, Andrea. « Identitŕ religiosa del datore di lavoro e licenziamento ideologico nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 2 (juillet 2011) : 329–42. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-002006.

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Long, Joëlle. « La tutela del diritto di visita del genitore non affidatario al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 188–200. http://dx.doi.org/10.3280/mg2011-002017.

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Knoll, Barbara. « Il diritto al parto in anonimato ». Milan Law Review 3, no 1 (28 septembre 2022) : 93–115. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18740.

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Résumé :
Il lavoro esamina i conflitti che possono nascere tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto della madre di partorire in anonimato e descrive l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sulla questione. Dopo un’attenta analisi dello status di filiazione e della sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano ci si sofferma sulle diverse modalità di accertamento dello stato di figlio sia all’interno del matrimonio che al di fuori di esso. Si pone poi l’attenzione sull’istituto del parto in anonimato, la sua ratio e le sue origini. In questo ambito si menziona l’istituto post medievale della cosiddetta “ruota degli esposti”, come quello delle moderne “culle per la vita”. In chiusura si esamina il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, come interpretato dalla più recente giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, anche a seguito della nota sentenza Godelli della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Si ha anche modo di affrontare la questione della reversibilità o meno del segreto della madre sulla propria identità dopo il suo decesso e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, come anche quella della possibilità data al figlio di effettuare il cosiddetto “interpello” al fine di un’eventuale revoca da parte della madre della sua dichiarazione di non voler essere nominata.
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Di Pascale, Alessia. « La kafalah al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo : tra tutela dell'interesse del minore e preoccupazioni di ordine pubblico ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (avril 2013) : 113–21. http://dx.doi.org/10.3280/diri2012-004007.

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Sironi, Alice. « La tutela della persona in conseguenza di danni all'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Tra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla vita ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2011) : 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-001001.

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Tucci, Giuseppe. « La discriminazione contro il disabile : i rimedi giuridici ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Résumé :
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « La fine del concetto di “pre-embrione” nella Convenzione di Oviedo / The end of the concept of “pre-embryo” in the Oviedo Convention ». Medicina e Morale 66, no 6 (25 janvier 2018) : 735–45. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.517.

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Résumé :
Il contributo si sofferma sulla questione riguardante la ricerca scientifica sugli embrioni generati in vitro. L’articolo 18 della Convenzione riguarda specificamente la sperimentazione sull’embrione in vitro e per questo esso è sottoposto ad una riflessione particolarmente approfondita. L’obiettivo è quello di capire se dalla Convenzione emergono linee idonee a definire lo statuto giuridico dell’embrione umano. Gli Autori concludono nel senso che nonostante il concetto di pre-embrione (formulato proprio per teorizzare l’insignificanza dell’embrione umano nei primi 14 giorni dalla fecondazione) sia stato accolto in alcune leggi e abbia implicitamente guidato l’interpretazione di alcuni aspetti relativi alla valutazione del valore dell’embrione, la Convenzione di bioetica lo ha definitivamente respinto con il massimo di autorevolezza. La conclusione è raggiunta attraverso l’esame dell’art. 18 considerandone anche la precedente formulazione contenuta in una bozza; mediante una interpretazione sistematica della Convenzione che esige il riconoscimento del concepito, fin dalla fecondazione, come un “essere umano”; esaminando i contributi preparatori elaborati dalla Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo; prendendo in considerazione gli sviluppi della Convenzione di Oviedo con specifico riferimento al tema del pre-embrione. L’indagine si avvale poi anche di ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad alcune recenti decisioni della Corte Costituzionale italiana. ---------- The paper focuses on the question concerning scientific research on human embryos generated in vitro. Article 18 of the Oviedo Convention specifically concerns the experimentation on the in vitro embryos and for this reason it is subject to a particularly in-depth reflection. The goal is to understand if the Convention shows suitable lines to define the legal status of the human embryo. The authors conclude that despite the concept of pre-embryo (formulated to theorize the insignificance of the human embryo in the first 14 days of fertilization) has been accepted in some laws and has implicitly guided the interpretation of some aspects related to the evaluation of the value of the embryo, the Bioethics Convention definitively rejected it with the utmost authority. The conclusion is reached through the examination of the art. 18 also considering the previous formulation contained in a draft; through a systematic interpretation of the Convention which requires the recognition of the conceived, from the moment of fertilization, as a “human being”; examining the preparatory contributions prepared by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Parliament; taking into consideration the developments of the Oviedo Convention with specific reference to the theme of the pre-embryo. The investigation also makes use of extensive references to the jurisprudence of the European Court of Human Rights of the Council of Europe, to the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, to some recent decisions of the Italian Constitutional Court.
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Chiara Locchi, Maria. « LA QUESTIONE DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE DIFFERENZE CULTURALI NELLE SOCIETÀ PLURALISTE : ALCUNE CONSIDERAZIONI A PARTIRE DALLA GIURISPRUDENZA SUI ROM DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO ». Novos Estudos Jurí­dicos 20, no 1 (27 mars 2015) : 6. http://dx.doi.org/10.14210/nej.v20n1.p6-33.

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Long, Joelle. « A proposito di una recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Alcune riflessioni sui tempi e i modi dell'intervento civile in situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (juillet 2009) : 277–90. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-002030.

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Delval, Eugénie. « The Kunduz airstrike before the European Court of Human Rights : a glimmer of hope to expand the Convention to UN military operations, or a tailored jurisdictional link ? » Military Law and the Law of War Review 59, no 2 (19 janvier 2022) : 244–75. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.04.

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Résumé :
On 16 February 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled, in Hanan v. Germany, that Germany exercised its extraterritorial jurisdiction for the purpose of its procedural obligation under Article 2 of the European Convention on human rights to investigate the airstrike it carried out in Afghanistan within the framework of a United Nations Security Council resolution. To establish an extraterritorial jurisdictional link, the Court relied on the ‘special features’ threshold that it has recently introduced in its jurisprudence, along with the threshold of the ‘institution of a criminal investigation’. This potentially extends the standards of protection under the ECHR to situations where Contracting States are carrying out massive military operations in armed conflict, such as airstrikes, even within the framework of a UN mandate. Nonetheless, the Court remains cautious not to formulate general theories of jurisdiction and retains a very strict (and casuistic) control over the new jurisdictional thresholds. Le 16 février 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans l’affaire Hanan c. Allemagne, que l’Allemagne a exercé sa juridiction extraterritoriale en invoquant son obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’enquêter sur la frappe aérienne menée en Afghanistan dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour établir un lien juridictionnel extraterritorial, la Cour s’est appuyée sur la notion de « circonstances propres » qu’elle a récemment introduite dans sa jurisprudence, ainsi que celle d’« institution d’une procédure pénale ». Cela étend potentiellement les normes de protection en vertu de la CEDH à des situations où les États signataires mènent des opérations militaires de grande envergure dans un conflit armé, telles que des frappes aériennes, même dans le cadre d’un mandat des Nations Unies. Néanmoins, la Cour ne se risque pas à formuler des théories de juridiction générales et maintient un contrôle très strict (et au cas par cas) sur les nouveaux seuils juridictionnels. Op 16 februari 2021 oordeelde de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Hanan tegen Duitsland dat Duitsland zijn extraterritoriale rechtsmacht uitoefende in toepassing van zijn procedurele verplichting krachtens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om een onderzoek in te stellen naar de luchtaanval die het uitvoerde in Afghanistan in het kader van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Om een extraterritoriale rechtsbevoegdheidsband vast te stellen, baseerde het Hof zich op de drempel van de ‘specifieke omstandigheden’ die het onlangs in zijn rechtspraak heeft ingevoerd, net zoals de drempel van de ‘instelling van een strafrechtelijk onderzoek’. Hierdoor kunnen de beschermingsnormen krachtens het EVRM mogelijk worden uitgebreid tot situaties waarin verdragsluitende staten grootschalige militaire operaties uitvoeren in een gewapend conflict, zoals luchtaanvallen, zelfs in het kader van een VN-mandaat. Niettemin blijft het Hof voorzichtig met het formuleren van algemene theorieën over rechtsbevoegdheid en behoudt het een zeer strikte (en casuïstische) controle over de nieuwe drempels inzake rechtsbevoegdheid. Il 16 Febbraio 2021 la Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, nella causa Hanan v. Germany, la Germania ha esercitato, ai fini del suo obbligo procedurale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la sua giurisdizione extraterritoriale per indagare sul bombardamento aereo che, nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha effettuato in Afghanistan. Per stabilire un legame giurisdizionale extraterritoriale, la Corte si è basata sui principi delle “caratteristiche speciali” che ha recentemente introdotto nella sua giurisprudenza, insieme a quelli della “istituzione di un’indagine penale”. Questo estende potenzialmente gli standard di protezione della CEDU a situazioni in cui gli Stati contraenti stanno conducendo operazioni militari di massa in un conflitto armato, come gli attacchi aerei, anche entro il quadro di un mandato delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Corte rimane cauta nel non formulare teorie generali di giurisdizione e mantiene un controllo molto rigoroso (e sul caso) sulle nuove soglie giurisdizionali. El 16 de febrero de 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en Hanan vs. Alemania, que Alemania ejerció su jurisdicción extraterritorial, a efectos de cumplir la obligación procesal en virtud del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al investigar el ataque aéreo que se llevó a cabo en Afganistán en el marco de la ejecución de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para establecer un vínculo jurisdiccional extraterritorial, el Tribunal se basa en el umbral de las “características especiales” que ha introducido recientemente en su jurisprudencia, junto con el umbral de la “instrucción de una investigación penal”. Esto amplía potencialmente los estándares de protección bajo el CEDH a situaciones donde los Estados Contratantes llevan a cabo operaciones militares masivas en conflictos armados, tales como ataques aéreos, incluso dentro del marco de un mandato de la ONU. No obstante, el Tribunal se mantiene cauteloso para no formular teorías generales sobre jurisdicción y mantiene un control muy estricto (y casuístico) sobre los nuevos umbrales jurisdiccionales. Am 16. Februar 2021 hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Hanan vs. Deutschland entschieden, dass Deutschland seine extraterritoriale Gerichtsbarkeit zum Zwecke seiner Verfahrenspflicht nach Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgeübt hat, um den von ihm im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates durchgeführten Luftangriff zu untersuchen. Zur Feststellung eines extraterritorialen Gerichtsbarkeitsbands basierte sich der Gerichtshof auf die Schwelle der ‘besonderen Merkmale’, die er vor Kurzem in seiner Rechtsprechung eingeführt hat, ebenso wie die Schwelle der ‘Einleitung eines Ermittlungsverfahrens’. Dies weitet die Standards des Schutzes gemäß der EMRK potenziell auf Situationen aus, in denen Vertragsstaaten in einem bewaffneten Konflikt groß angelegte Militäreinsätze, wie Luftangriffe, selbst im Rahmen eines UN-Mandats, durchführen. Trotzdem ist der Gerichtshof weiterhin behutsam, indem er vermeidet, allgemeine Theorien über die Gerichtsbarkeit zu formulieren, und erhält er eine sehr strikte (und kasuistische) Kontrolle über die neuen Gerichtsbarkeitsschwellen aufrecht.
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« Diritto comunitario ed europeo. Giurisprudenza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (novembre 2010) : 126–41. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003009.

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Résumé :
1. Corte europea dei diritti dell'uomo 6.7.2010, caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera - diritto al rispetto della vita privata e familiare - sottrazione internazionale di minori - interesse del minore.2. Corte di giustizia delle Comunitŕ europee 17.6.2010, caso Bolbol, causa C-31/09 - Direttiva 2004/83/CE - Direttiva qualifiche - apolide di origine palestinese - mancata richiesta di protezione o assistenza dell'UNRWA - richiesta riconoscimento status di rifugiato - rigetto per insussistenza presupposti previsti dall'art. 1, sez. A, della Convenzione di Ginevra del 1951 - diritto al riconoscimento dello status ex art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, Direttiva 2004/83.
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« Diritto dell'Unione europea. Giurisprudenza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 88–102. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003007.

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Résumé :
Corte europea dei diritti dell'uomo 22.9.2011, caso H.R. c. Francia - allontanamento verso l'Algeria - rischio di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti - persona condannata per terrorismo nel Paese di destinazione - diniego dell'allontanamento 2. Corte di giustizia dell'Unione europea 28.7.2011, caso Brahim Samba Diouf, C-69/10 - norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca status di rifugiato - nozione di "decisione sulla [...] domanda di asilo" ai sensi dell'art. 39 di tale direttiva - domanda di cittadino di Paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato - mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale - rigetto della domanda nell'ambito di un procedimento accelerato - mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.
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« Diritto comunitario ed europeo : Giurisprudenza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 128–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001009.

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Résumé :
1. Corte europea dei diritti dell'uomo 3.11.2009, caso Lautsi c. Italialibertŕ di religionediritto all'istruzionesimboli religiosilaicitŕ dello Stato (in lingua francese)2. Corte di giustizia delle Comunitŕ europee 22.10.2009, caso Zurita García e Choque Cabrera, causa C-261/08 e C-348/08permesso di soggiorno di breve duratascadenza del titolo di soggiornoConvenzione di applicazione dell'Accordo di Schengenobbligo comunitario di espulsioneinsussistenza.
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« Diritto comunitario ed europeo ; Giurisprudenza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juin 2009) : 126–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002011.

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Résumé :
Diritto comunitario ed europeo Giurisprudenza Rassegna di giurisprudenza (periodo 1 gennaio 2009/30 giugno 2009)1. Corte europea dei diritti dell'uomo 24.2.2009, caso Ben Khemais c. Italia - divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti - estradizione
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Cavallaro, Nicola. « Riflessioni in tema di comparazione, diritto transnazionale e lex sportiva ». Diritto Dello Sport 1, no 2 - 2020 (20 octobre 2020). http://dx.doi.org/10.30682/disp0102b.

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Résumé :
"Con questo articolo si intende svolgere una riflessione sul grado di autonomia della lex sportiva sovranazionale rispetto agli altri sistemi di norme, prendendo in considerazione tre fattispecie che hanno suscitato molto dibattito nella prassi: il divieto di promozione pubblicitaria dei prodotti di tabacco ed assimilati in occasione di manifestazioni sportive, il problema dei diritti audiovisivi in relazione ad eventi sportivi e la fattispecie della c.d. Third Party Ownership nel rapporto tra normativa FIFA e quella della Unione Europea in tema di concorrenza. In alcuni casi, come nel conflitto tra UEFA e FIFA da un lato ed Unione Europea dall’altro, sulla gestione dei diritti televisivi in ambito sportivo, è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a risolvere la questione. In altri casi, si vuole mettere in rilievo come il conflitto in realtà si ponga solo come potenziale, ovvero apparente qualora si adotti un approccio rispettoso degli ambiti propri dei diversi sistemi di norme."
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Diritto di proprietà vs diritto alla vita ? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ». Medicina e Morale 62, no 6 (30 décembre 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.75.

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Résumé :
Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. n. 46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L’attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l’embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del il concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra la Legge 40 del 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica, etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano”, dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. ---------- The recent appeal to the European Court of Human Rights (Application n. 46470/11) originates from the demand to use human embryos for scientific research on the ground that they are “things”. Indeed the appellant claims her right to property of the embryos pleading to the art. 1 of the Additional Protocol n. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The attack is directed against the Italian Law on medically assisted procreation (Law n. 40 of 19 February 2004) which bans any experimentation on human embryo. The Authors argue that the demanded evaluation of the human embryo as a “thing” is scientifically and legally baseless. They also show how the Italian Law n. 40/2004, which recognizes the embryo as a subject holder of rights (art.1), is backed by an important normative complex. In this article the thesis on the inconsistency between Law n. 40/2004 and Law n. 194/178 is rejected and it is claimed the scientific, ethical and legal reasonableness to lead the science to adult stem cells instead embryonic stem cells. The analysis is conducted reviewing numerous dispositions from art. 18 of the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. In this article a wide space is allowed to the Bioethics case-law of the European Court of Human Rights as for the doctrine of the margin of appreciation which should be applied also to defend Italy in the examined case. The article hope that the Court set great store by what is written in art. 2 (“Primacy of the Human Being”): “The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science”.
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Casini, Carlo, Marina Casini et Antonio G. Spagnolo. « La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio ». Medicina e Morale 60, no 5 (30 octobre 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.154.

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Résumé :
L’articolo esamina la sentenza n° C-34/10 (caso Oliver Brüstle vs Greenpeace e V) del 18 ottobre 2011, emanata dalla Corte Europea di Giustizia, evidenziandone l’importanza, i limiti e le auspicabili implicazioni. Oggetto della sentenza sono tre questioni interpretative relative all’art. 6 della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tra queste, la principale riguarda la nozione di embrione umano. “Costituisce un embrione umano – affermano i giudici – qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia indotto a dividersi e a svilupparsi”. Di conseguenza non possono essere concessi brevetti a procedure che utilizzino embrioni umani o che, comunque, ne presuppongano la preventiva distruzione. Il contesto della sentenza riguarda, appunto, la materia dei brevetti e come si legge al punto 31 della sentenza “la portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte”. Nonostante il chiaro limite, la sentenza ha una sua positività che va oltre l’ambito brevettuale. I motivi della non brevettabilità consistono in un giudizio etico che non può essere ignorato anche al di fuori del campo brevettuale. La riflessione si estende anche all’ambito dei programmi di ricerca europei, dove coerenza vorrebbe che gli incentivi economici non fossero assegnati per la ricerca che implica la distruzione di embrioni umani e investe anche la comunità scientifica spingendo verso le ben più promettenti ricerche su cellule staminali adulte. Non dimentichiamo, infine, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’influenza che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo potrebbe avere sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, meno incline – al momento – a riconoscere un concetto di embrione in senso ampio. ---------- The article deals with the European Court of Justice’s decision on October 18th 2011 (C-34/10, Brüstle vs Greepeace e. V.) and it shows importance, limits and desirable consequences of it. Three explanatory issues regarding the article no. 6 of the directive on the legal protection of biothecnological inventions are object of this decision. The most important among them concerns with the notion of human embryo. The Court states that: “any human ovum after fertilization, any non-fertilized human ovum into which the cell has been transplanted and any non-fertilized human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, constitute a human embryo”. Therefore, procedures using human embryos or which implies the destruction of human embryos are not patentable. The contest of the decision concerns exactly patent field and the point no. 31 states: “It must be borne in mind, further, that the meaning and scope of terms for which European Union law provides no definition must be determined by considering, inter alia, the contest in which they occur and the purposes of the rules of which they form part”. Despite of this clear limit, the decision is positive beyond patent matter. The ethical judgment could not be ignored outside patent field, involving the European research programs too: economic incentives should not be allocated for those researches that destroy human embryos. On the other hand, research on adult human stem cells should be implemented. Finally, after the Treaty of Lisbon, we should consider the possible influence on the European Court of Human Rights.
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