Littérature scientifique sur le sujet « Giurisdizione esclusiva »

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Articles de revues sur le sujet "Giurisdizione esclusiva"

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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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« Diritto italiano. Cittadinanza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (février 2011) : 125–33. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004010.

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Résumé :
1. Tribunale di Vicenza 28.10.2009 - status di apolidia - diritto soggettivo proponibile direttamente all'A.G. - rito camerale - competenza del tribunale; cittadino cubano - prolungata assenza da Cuba oltre il termine autorizzato - perdita dei diritti di cittadinanza - riconoscimento status; richiesta in giudizio di rilascio di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (ex art. 11, co. 1 lett c) d.p.r. 394/99) - difetto di pregresso permesso di soggiorno - esclusione.2. Tribunale di Saluzzo 30.4.2010 - status di apolidia richiesto da cittadino macedone - esperibilitŕ alternativa del procedimento amministrativo o giurisdizionale; giudizio con rito camerale collegiale; apolidia - diritto soggettivo non passibile di affievolimento - giurisdizione ordinaria esclusiva - legittimazione passiva del Ministero interno; esclusione del potere giurisdizionale di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno e di sospendere l'ordine espulsivo.
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Thèses sur le sujet "Giurisdizione esclusiva"

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Beltrame, Federica <1990&gt. « LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI : IL CASO DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/10250.

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Résumé :
Analizzare come la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, abbia con il trascorrere del tempo acquistato una maggiore autosufficienza rispetto alle altre due forme di giurisdizione amministrativa. Sarà esaminato il ruolo che ha avuto la Consulta e se vi siano ancora delle problematiche concrete nell’individuazione dell’ambito di competenza del giudice amministrativo, in sede esclusiva. L’ultima parte dell’elaborato, si focalizza nell’esame della giurisdizione esclusiva ai giorni d’oggi.
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Polinari, Jacopo. « Profili sistematici dell'arbitrato nel diritto amministrativo ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2009. http://hdl.handle.net/11385/200738.

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Résumé :
Arbitrato e altre forme di prevenzione e risoluzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione. Transigibilità e compromettibilità per arbitri nel diritto amministrativo – la compromettibilità per arbitrato irrituale. La disciplina dell’«arbitrato nel diritto amministrativo», l’impugnazione del lodo e la fase esecutiva.
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Livres sur le sujet "Giurisdizione esclusiva"

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Antonioli, Marco. Arbitrato e giurisdizione esclusiva. Milano : Giuffrè, 2004.

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Calvani, Nicola Arcangelo. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Bari : Cacucci editore, 1992.

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Angeletti, Adolfo. La Corte costituzionale e la giurisdizione esclusiva. Milano : A. Giuffrè, 2005.

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Sandulli, Piero. La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia. Milano : Giuffrè, 2004.

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Caringella, Francesco. La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo : Dopo la Legge 21 luglio 2000, n. 205. Milano : Giuffrè, 2000.

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6

L'Evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo : Atti del XLIX Convegno di studi ... : Varenna-Villa Monastero, 18-20 settembre 2003. Milano : A. Giuffrè, 2004.

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Gustapane, Antonello. Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg259.

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Résumé :
La Costituzione italiana ha trasformato in maniera innovativa il ruolo del pubblico ministero: da rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giurisdizionale, gerarchicamente sottoposto al Ministro della giustizia, che è tipico dei paesi di civil law , ad autonomo potere pubblico, titolare della pretesa punitiva dello Stato da esercitare obbligatoriamente nei casi stabiliti dalla legge e secondo le forme del giusto processo, e inserito nell’ambito dell’ordine giudiziario governato dal Csm. Nel volume, i principi costituzionali in tema di funzione requirente vengono quindi sviluppati sino a sostenere che, per rispettare appieno il ruolo che la Costituzione attribuisce al pubblico ministero di promotore a fini di giustizia dell’intervento decisorio del giudice, i poteri direttivi, che la riforma Castelli/Mastella conferisce al procuratore della Repubblica, devono essere interpretati in modo da rispettare la posizione di esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme, che è propria di ogni magistrato ordinario, compreso quello addetto alle funzioni requirenti. La ricerca si chiude difendendo i sempre attuali principi costituzionali sul pubblico ministero dai tentativi di stravolgimento operati con il disegno di legge costituzionale sulla giustizia presentato il 7 aprile 2011 dalle forze politiche di centro-destra.
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