Articles de revues sur le sujet « Giurisdizione e competenza »

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Tammaro, Ciro. « La potestà giurisdizionale del magistrato inquisitore e l’editto di fede quale momento instaurativo dell’actio poenalis nella procedura canonica medievale per inquisitionem ». Ius Canonicum 54, no 108 (1 novembre 2014) : 701–21. http://dx.doi.org/10.15581/016.54.682.

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Résumé :
L’articolo introduce la tematica attraverso considerazioni preliminari a proposito del quadro storico, sociale ed ecclesiale di riferimento in epoca medievale. Dopo alcune considerazioni circa la caratteristiche canoniche, strutturali e funzionali, della giurisdizione inquisitoria, in seguito vi è un’approfondita analisi circa il ruolo del giudice in tale giurisdizione, come parte attiva nell’ambito dell’actio poenalis. Successivamente, lo studio indaga a proposito del mandato pontificio, quale fonte della giurisdizione inquisitoria, e delle sue caratteristiche principali. Seguono alcune osservazioni circa il concorso tra giurisdizione penale episcopale ed inquisitoria in un determinato territorio. Vengono successivamente formulate alcune osservazioni circa la natura intrinsecamente personale della giurisdizione inquisitoria, della potestà dell’inquisitore quale potestà soggettiva autonoma sul territorio, nonché dei criteri di determinazione della sua competenza sul territorio come parametri pratici generali di esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione ai soggetti destinatari ed al territorio. Infine, l’articolo si occupa dell’edictum fidei quale momento instaurativo dell’actio poenalis nell’ambito della fase preliminare del rito inquisitorio.
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Galantini, Novella. « Giurisdizione e competenza nella disciplina della Procura europea : una sintesi della complessa disciplina di fonte regolamentare ». Milan Law Review 3, no 1 (28 septembre 2022) : 37–48. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18733.

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Résumé :
Lo scritto esamina la disciplina della Procura europea alla luce del Regolamento attuativo e della normativa interna di adeguamento. Si evidenzia in particolare la complessità delle regole in tema di individuazione della ‘competenza per materia e per territorio’, basate su criteri non sempre determinati e spesso sovrapposti.
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Comenale Pinto, Michelle M. « Giurisdizione e competenza nella Convenzione di Montreal del 1999. / Jurisdiction and competence in the Montreal Convention of 1999. » Revista de Derecho Privado │Universidad Blas Pascal 8, no 8 (21 février 2022) : 28–41. http://dx.doi.org/10.37767/2362-5325(2021)002.

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Résumé :
El trabajo se centra en el problema de la jurisdicción dentro de las disposiciones específicas dictadas por el régimen de ley uniforme para el transporte aéreo, específicamente al régimen del Convenio de Montreal del 28 de mayo de 1999 y a las correspondiente soluciones del Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929, que constituyeron el trasfondo. Estas normas se refieren específicamente a las acciones de responsabilidad contra la compañía aérea que se rigen por los textos de ley uniforme que las contienen, pero no las que puedan ejercitarse por otro motivo, o contra distintos sujetos, ni las que el propio transportista pueda ejercitar contra el remitente. o contra el pasajero que le causó daño con su propio comportamiento. ABSTRACT The work focuses on the problem of jurisdiction within the specific provisions dictated by the uniform law regime for air transport, specifically the regime of the Montreal Convention of May 28, 1999 and the corresponding solutions of the Warsaw Convention of 12 October 1929, which formed the background. These rules specifically refer to liability actions against the airline that are governed by the uniform law texts that contain them, but not those that can be exercised for any other reason, or against different subjects, nor those that the carrier itself may exercise.against the sender. or against the passenger who caused him harm with his own behavior.
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Arrieta, Juan Ignacio, et Artur Miziński. « Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych ». Prawo Kanoniczne 43, no 3-4 (10 décembre 2000) : 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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Résumé :
L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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Tafani, Ismail. « Dalla giurisdizione della corte suprema alla competenza del tribunale speciale : la sfida del sistema giudiziario albanese contro la corruzione ad alto livello governativo ». Optime 13, no 2 (6 février 2022) : 111–22. http://dx.doi.org/10.55312/op.v13i2.374.

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Résumé :
The Constitution of the Republic of Albania, adopted in 1998, provided that the Supreme Court had primary and cassation jurisdiction. Primary jurisdiction referred to the obligation attributed to this Court to judge at first instance, the most important figures of the political and judicial power. Although there is a perception of the corruption of the subjects of this jurisdiction, which was an exception to the right of the second instance court of law, the Supreme Court had not shown itself to be independent in the judicial processes of high-level officials. In 2016, when the constitutional reform of the judicial system in Albania was adopted, the provision that created hope for the fight against corruption at high levels of government was the establishment of the Special Tribunal against corruption and organized crime and the Special Investigative Structure (SPAK). The latter is required by the constitutional reform to independently investigate senior state officials, unlike what the Attorney General had done before the reform. The implementation of the reform, in this respect, is ongoing, however, yet has not been presented an outcome of the judicial reform, but what deserves attention is an analysis of the expectations of the Special Court, unlike the jurisdiction of the first instance of the Supreme Court. The question that arises is whether this constitutional change will transform the approach of the judicial system or will it remain yet another reform written on paper. The doubts, in this context, arise from the fact that five years have passed since the reform started and the challenge of defeating corruption and strengthening the rule of law still remains an illusion that it is expected to turn into delusion.
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Válková, Lenka. « The interplay between jurisdictional rules established in the EU legal instruments in the field of family law : testing functionality through simultaneous application with domestic law = L’interazione tra le regole di giurisdizione all’interno degli strumenti giuridici dell’UE nell’ambito del diritto di famiglia : la prova del funzionamento attraverso l’applicazione simultanea del diritto nazionale ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no 2 (5 octobre 2017) : 551. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3886.

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Résumé :
Abstract: The following article aims at testing the interrelations between the rules on: jurisdiction in divorce and parental responsibility laid down in the Brussels IIa Regulation, maintenance laid down in the Maintenance Regulation, and property regime laid down in the Regulation on Matrimonial Property Regimes and on Property Consequences of Registered Partnerships, considering a number of potentially seised Member State courts and their interactions with domestic law. For the testing, the national legal system and case law of Slovakia and Czech Republic, which require hearing of a dispute in unique proceedings (with certain differences), has been selected in order to tackle problems connected with the simultaneous application of rules established by the EU regulations and domestic procedural rules.Keywords: Multiplicity of Regulations in Family Matters, Interplay between Jurisdictional Rules, Divorce, Parental Responsibility, Maintenance, Matrimonial Property Regimes, Czech and Slovak Legislation.Riassunto: Il presente contributo mira a verificare l’interazione tra le norme sulla competenza in materia di divorzio e responsabilità genitoriale stabilite dal Regolamento Bruxelles IIa, in materia di obbligazioni alimentari previste nel Regolamento sulle Obbligazioni Alimentari, e in materia di regimi patrimoniali previsti dai Regolamenti in Materia di Regimi Patrimoniali fra Coniugi e di Effetti Patrimoniali delle Unioni Registrate, prendendo in considerazione le Corti degli Stati Membri potenzialmente adite e la loro interazione con il diritto interno. Al fine di testare il funzionamento e affrontare i problema legati all’applicazione simultanea delle norme stabilite dal diritto dell’UE e delle norme procedurali nazionali, sono stati scelti i sistemi giuridici della Slovacchia e della Repubblica ceca, che richiedono, con alcune differenze, l’audizione di una controversia in un unico processo.Parole chiave: molteplicità dei regolamenti in diritto di familia, interazione tra le norme sulla competenza, divorzio, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, regime patrimoniale, legislazione ceca e slovacca.
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Franzina, Pietro. « La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no 1 (5 mars 2020) : 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Résumé :
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Parente, Salvatore Antonello. « Il reclamo e la mediazione tra procedimento e processo ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (28 octobre 2020) : 357–70. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.357-370.

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Résumé :
Il reclamo-mediazione, sintomatico dell’evoluzione del sistema normativo verso una “marginalizzazione” della fase contenziosa, è allocato nella fase che precede l’instaurazione del processo tributario. Per le controversie, ricomprese nella giurisdizione tributaria, il cui valore non ecceda i 20.000,00 euro, è richiesta, ai fini della procedibilità della domanda, la preventiva proposizione di un reclamo, che può anche contenere una proposta di mediazione, volta a dirimere l’insorgenda lite; in caso di mancato accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione, si producono gli effetti propri del ricorso tributario. Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo del previo esperimento del reclamo ha ad oggetto le sole controversie, rientranti nella giurisdizione tributaria. Dal punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione del reclamo-mediazione concerne tutte le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto l’impugnazione di atti e provvedimenti emessi da qualsiasi tipologia di ente impositore. L’organo competente a conoscere della procedura appartiene alla stessa autorità che ha emanato l’atto impugnato, che vi provvede attraverso strutture diverse ed autonome da quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.
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Matalone, Gabriella. « La competenza giurisdizionale italiana in caso di acquisto del biglietto aereo online ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 29 (août 2020) : 77–100. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-029005.

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Davidde Elio. « Il riconoscimento dell'autorità accessoria della FCC da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti : convergenza con l'applicazione della teoria dei poteri impliciti nel diritto brasiliano ». International Journal of Science and Society 4, no 4 (14 octobre 2022) : 40–49. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.550.

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Questo rapporto mette a confronto gli istituti di autorità accessorie ei poteri impliciti nello sviluppo della teoria sulle competenze amministrative delle agenzie di regolamentazione brasiliane. La definizione della giurisdizione accessoria della FCC è stata descritta sulla base delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte d'Appello del Distretto di Columbia. Sono state presentate lezioni dottrinali e dichiarazioni dei Ministri della Corte Suprema Federale brasiliana sul riconoscimento dei poteri impliciti al necessario adempimento dei doveri legali. Risultati – È stata dimostrata la confluenza di questi due filoni teorici per il riconoscimento di competenze non direttamente espresse dalle agenzie di regolamentazione. L'opera contribuisce al riconoscimento delle competenze dell'agenzia di regolamentazione delle telecomunicazioni brasiliana che, sebbene non espressamente previste, emergono come un imperativo per l'adempimento delle responsabilità direttamente attribuite dalla legge a tale autarchia. L'articolo presenta un istituto giuridico attuale di tradizione nordamericana la cui applicazione all'area delle telecomunicazioni brasiliana non è ancora risolta, nonostante la sua compatibilità con concetti già accettati nel diritto brasiliano.
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Fulli-Lemaire, Samuel. « La tutela del consumatore alla luce delle regole sulla competenza giurisdizionale di fonte europea ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 1 (mai 2016) : 181–92. http://dx.doi.org/10.3280/ed2016-001011.

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Valas, Igor. « I registri dei titolari effettivi alla luce del D.M. 11 marzo 2022, n. 55 : diritti di accesso e diritti di opposizione ». settembre-ottobre, no 5 (6 octobre 2022) : 986–92. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.199.

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Sunto Il DMEF 55 demanda alle Camere di commercio competenti plurime attività, sia interpretative della legislazione primaria, sia di autogestione delle procedure di accesso. Pur nell’auspicata lungimiranza di queste ultime, è fondato il timore che troppi dati sensibili siano accessibili agevolmente da parte di una moltitudine di soggetti, senza un vero e concreto controllo sia dell’utilizzo per l’accesso, sia di altri utilizzi. La criticità è maggiore in relazione ai dati del registro dei trust e degli istituti affini. È   plausibile che l’unico rimedio attuale, pur spuntato per assenza di un’adeguata procedura giurisdizionale, può oggi consistere nell’attività dichiarativa dei controinteressati in relazione all’esistenza di «circostanze eccezionali».
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Pase, Andrea, Federico Gianoli, Luca De Felice, Marina Bertoncin, Michael Cherlet et Angela Kronenburg García. « Il respiro del Sahel. Rappresentazioni di uno spazio in movimento ». RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no 1 (mars 2022) : 32–59. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa1-2022oa13366.

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Il Sahel è un'area geografica che, nel tempo, è stato oggetto di molteplici definizioni, climatico-botaniche e politiche: i suoi limiti sono stati disegnati in modi molto diversi. Non mancano posizioni di aperta contestazione del senso stesso di questa denominazione e della relativa delimitazione. Il lavoro proposto prova a immaginare una cartografia capace di rappresentare il movimento incessante di condizioni, limiti e possibilità che caratterizza questa fascia posta fra il Sahara e le umide regioni sudanesi, rendendo la definizione areale del Sahel – allo stesso tempo – possibile e fluida. Si tratta però di ripensare dalle fondamenta, dal loro ‘dato per scontato', alcuni attrezzi usuali della rappresentazione cartografica, ad esempio il concetto di ‘isoieta' per identificare le aree climatiche o di ‘confine' per racchiudere giurisdizioni politiche. Conoscenze provenienti dal fieldwork e competenze nell'elaborazione di dati satellitari e georeferenziati convergono in questo percorso di analisi e di rappresentazione.
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Foders, Federico. « The Fisheries Regime in the Member Countries of the EC : Legal and Economic Aspects ». Journal of Public Finance and Public Choice 7, no 1 (1 avril 1989) : 67–79. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344695.

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Abstract Il regime che regola l’utilizzazione delle risorse ittiche degli spazi marini che rientrano nell’ambito della giurisdizione nazionale dei paesi comunitari è soggetto, in principio, alle regolamentazioni della Commissione Cee, dato che la politica della pesca fa parte della politica agricola comune.Sono rimaste, tuttavia, agli stati membri numerose competenze dovute alle diverse tradizioni nazionali in materia di regolamentazione della pesca, per cui è attualmente vigente un sistema misto, con la coesistenza non equilibrata di regolamentazioni nazionali e comunitarie.Peraltro, non sembra che la politica comunitaria abbia favorito il miglioramento dell’efficienza, dato che ha incoraggiato una espansione della capacità che ha superato di gran lunga le dimensioni ottimali, dando luogo a prezzi molto superiori a quelli internazionali. Un altro problema sul quale il coordinamento comunitario non è stato sinora molto efficace è quello dell’inquinamento marino, che dovrebbe essere risolto con un maggior ricorso ai meccanismi di mercato piuttosto che a rigidi sistemi di controllo la cui inefficacia è stata dimostrata nei paesi, come gli Stati Uniti, in cui sono stati applicati.
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Tammaro, Ciro. « La giurisdizione episcopale nell'Alto Medievo. Riflessioni sul principio «un solo vescoso per città» sancito dal can. VIII del Concilio di Nicea I (325) ». Ius Canonicum 46, no 92 (20 décembre 2017) : 623–36. http://dx.doi.org/10.15581/016.46.14615.

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El artículo consiste en un examen sintético, en clave histórico-jurídica, de la administración del sacramento del orden en la Alta Edad Media. Dado que en la época apostólica e inmediatamente posterior los límites territoriales de las estructuras organizativas eclesiásticas no eran claros ni estaban definidos en el sentido actual, la potestad propia de los obispos se expresaba no como un poder sobre un espacio territorial en cuanto tal, sino sobre las personas y cosas que les habían sido confiadas por efecto de la consagración recibida y del correspondiente encargo pastoral. La necesidad, ligada a la concreta praxis de gobierno, de un ejercicio ordenado de la potestad episcopal parece ser el único motivo que se encuentra en la base de las disposiciones contenidas en el canon VIII del Concilio I de Nicea que previeron, en el despliegue de la actividad espiritual, la conocida regla «un solo obispo por ciudad», y que son analizadas en el presente estudio. El principio cardinal de la potestad episcopal era siempre el apostólico de la discretio potestatis, mitigado por el criterio de la competencia exclusiva del obispo propio sobre los fieles confiados a su cuidado pastoral.
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Semplici, Stefano. « Accesso equo, qualità appropriata. Venti anni dopo la Convenzione di Oviedo / Equitable access, appropriate quality. Twenty years after the Oviedo Convention ». Medicina e Morale 66, no 6 (25 janvier 2018) : 763–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.519.

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Résumé :
Il diritto alla tutela della salute, che include l’accesso ai servizi sanitari, è sancito in molte Dichiarazioni e altri documenti normativi a livello internazionale. Il riferimento all’equità è solitamente introdotto per affrontare i vincoli delle risorse disponibili e non eludere la realtà di persistenti diseguaglianze. Il riferimento all’adeguatezza è volto a sottolineare il ruolo delle competenze professionali e della conoscenza e dei progressi scientifici al fine di soddisfare esigenze reali, ma anche di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. L’articolo 3 della Convenzione di Oviedo mira a proteggere i diritti umani e la dignità della persona umana e offre ancora un proficuo punto di partenza per continuare a sviluppare alcuni dei più preziosi strumenti concettuali e giuridici fra quelli perfezionati in questi ultimi decenni per affrontare questa sfida: il principio della realizzazione progressiva, che può innescare e rafforzare una dinamica emancipatrice; l’esercizio del bilanciamento di principi, interessi e beni sia nella giurisprudenza delle Corti costituzionali sia nelle politiche di settore; il concetto del contenuto essenziale del diritto ai servizi sanitari. Queste soluzioni si confrontano ora con le applicazioni dei progressi nuovi e senza precedenti della scienza biomedica, come la medicina di precisione. Allo stesso tempo, il riferimento della Convenzione alla giurisdizione delle Parti (gli Stati) come quadro istituzionale entro il quale gli obblighi sono assunti deve essere ulteriormente articolato misurandosi con l’orizzonte globale dell’impegno a “proteggere” la dignità umana e i diritti umani. ---------- The right to protection of health, which includes access to health care services, is enshrined in many Declarations and other normative documents at the international level. The reference to equity is usually meant to deal with the constraint of available resources and not elude the reality of persisting inequalities. The reference to appropriateness is to underline the role of professional competence and scientific knowledge and progress in order to fit real needs, but also to optimize the use of resources. Article 3 of the Oviedo Convention aims at protecting both human rights and the dignity of the human being and still offers a fruitful starting point to elaborate on some of the most valuable conceptual and juridical tools that have been refined over these last decades to address this challenge: the principle of progressive realization, which can trigger and strengthen an emancipatory dynamic; the exercise of balancing principles, interests and goods both in the case law of Constitutional Courts and in policies; the concept of the core content of the right (entitlement) to health care services. These solutions are now confronted with the applications of new, unprecedented advancements of biomedical science, such as precision medicine. At the same time, the reference by the Convention to the jurisdiction of the Parties (the States) as the institutional framework within which obligations are undertaken needs to be further articulated against the global scope of the commitment to ‘protect’ human dignity and human rights.
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« Diritto italiano. Cittadinanza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (février 2011) : 125–33. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004010.

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1. Tribunale di Vicenza 28.10.2009 - status di apolidia - diritto soggettivo proponibile direttamente all'A.G. - rito camerale - competenza del tribunale; cittadino cubano - prolungata assenza da Cuba oltre il termine autorizzato - perdita dei diritti di cittadinanza - riconoscimento status; richiesta in giudizio di rilascio di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (ex art. 11, co. 1 lett c) d.p.r. 394/99) - difetto di pregresso permesso di soggiorno - esclusione.2. Tribunale di Saluzzo 30.4.2010 - status di apolidia richiesto da cittadino macedone - esperibilitŕ alternativa del procedimento amministrativo o giurisdizionale; giudizio con rito camerale collegiale; apolidia - diritto soggettivo non passibile di affievolimento - giurisdizione ordinaria esclusiva - legittimazione passiva del Ministero interno; esclusione del potere giurisdizionale di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno e di sospendere l'ordine espulsivo.
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« Diritto italiano : Asilo ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 140–48. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003009.

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Résumé :
Diritto italiano Asilo1. Corte di cassazione S.U. 19.5.2009 n. 11535 - richiedente asilo - impugnazione del diniego della Commissione territoriale - conseguente diniego del permesso di soggiorno da parte del questore - impugnazione del diniego avanti al Tar - ricorso per regolamento di giurisdizione - sussistenza della giurisdizione ordinaria per entrambe le vertenze2. Tribunale di Catania 11.3.2009 n. 1383 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria - individuazione della competenza territoriale - accertamento del diritto alla protezione internazionale - onere probatorio a carico del richiedente
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« Diritto italiano ; Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juin 2009) : 163–81. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002014.

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Diritti civili1. Tribunale di Brescia 26.1.2009 n. 335 - deliberazione Consiglio comunale Brescia attribuzione bonus bebč ai soli genitori italiani residenti - disparitŕ trattamento ai danni dei genitori stranieri residenti - irrilevanza intento doloso - cittadinanza come elemento in sé discriminante - insussistenza carattere di misura adeguata e proporzionata - declaratoria giudiziale discriminatorietŕ misura; azione contro la discriminazione - poteri del giudice - indicazione dei rimedi2. Tribunale di Brescia 20.2.2009 n. 198 - deliberazione del Consiglio comunale di Brescia di attribuzione bonus bebč ai soli genitori italiani residenti - beneficio a sostegno delle famiglie erogato in base alla cittadinanza - violazione del principio di paritŕ di trattamento - giudizio di reclamo - conferma dell'accertamento della discriminazione - esclusione della finalitŕ legittima3. Tribunale di Brescia 12.3.2009 - azione civile contro la discriminazione per atto ritorsivo - revoca della originaria deliberazione del Comune di Brescia conseguente alla declaratoria di discriminazione - sindacabilitŕ dell'atto - esclusione della natura politica del provvedimento di revoca - contenuto prettamente amministrativo - giurisdizione ordinaria -competenza del giudice del lavoro - ordine giudiziale di ripristinare il bando aperto a genitori italiani e stranieri
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Zanchini di Castiglionchio, Francesco. « "A chiare lettere - Confronti” • A proposito di guerra o pace ai tribunali ecclesiastici esistenti in Italia. Quale cultura di riforme organiche sta dietro l’attuale pontificato ? » Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 janvier 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17152.

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SOMMARIO. 1. Preambolo: perseverare diabolicum? - 2. (segue) I tribunali regionali nella attuazione del regime concordatario, in Italia - 3. Ancora in tema di competenza matrimoniale dell’ordinario diocesano. Intermezzo - 4. Corollari di principio in tema di giurisdizione penale e/o amministrativa - 5. Problematicità di una transizione contraddittoria, a ogni livello - 6. (segue) Dalla frammentazione feudale all’armonia di un moderno ordinamento giudiziario. Regarding peace of war to the italian ecclesiastical courts. Which is the methodical reform background of pope Francis? ABSTRACT: The accentuated tendency of the part of the Vatican (MP Mitis judex) to express a preference for the pastoral attributions of the diocesan bishop in terms of judgment of nullity of canonical marriage, in competition with those of the interdiocesan ecclesiastical tribunals created for the implementation of the concordat regime in Italy (MP Qua cura), could propose in this matter, after the Gospodinoff case (Constitutional Court, dec. N. 1/77) and the Pellegrini case (European Court of Human Rights, sentence 20 July 2001), the risk of a further vulnus to the principles of due process, on the other hand recently renforced in the Italian constitutional order. In dwelling on this inconvenience, the Author observes that the Catholic Church expresses with this, once again, its serious cultural and political delay in relation to the modern systems with which interacts ; and wonders why the Holy See has not decided by now to abandon the institutes and doctrines of ecclesiastical public law with which, starting from the 16th-17th centuries, with intransigence worthy of the better cause is has too often continued to feed the claim to keep on regulate relations with the political authorities on the models , now obsolete and perishable, of the Christian regime. The Author takes the opportunity to indicate how, conversely, the model of the interdiocesan tribunals, even if imperfect, can and should be generalized, in order to begin to solve the set of problems that the lack of modernization of the canonical system proposes, on the subject of the judicial system, in comparison with the level of refinement reached by legislative policy and the science of law (at the state and interstate level), in terms of protection of human rights, in the field of administrative and criminal procedural law.
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