Articles de revues sur le sujet « Giuridiche »

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Piliu, Salvatore. « Il diritto delle comunità umane intenzionali : nuovi ordinamenti giuridici ? » Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (28 octobre 2020) : 349–56. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.349-356.

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Résumé :
Il presente intervento si propone di analizzare dal punto di vista giuridico il nuovo fenomeno, oramai globalizzato, delle comunità umane intenzionali, con l’intento di comprendere se queste nuove tipologie di aggregazione di individui possano essere considerate come forme alternative di collettività organizzate produttive di modelli giuridici differenti rispetto a quelli tradizionali, ovvero capaci di dar vita a nuovi ordinamenti giuridici, partendo dall’assunto ubi societas, ibi ius. Partendo dalle definizioni elaborate nel campo della sociologia giuridica di comunità e di comunità intenzionali, si è poi analizzata la problematica inerente la capacità delle comunità intenzionali di produrre regole giuridiche da applicare ai componenti delle comunità. È stata poi esaminata l’organizzazione giuridica della Comunità di Damanhur, situata in Piemonte (Italia), in cui vi sono norme interne di diritto privato e di diritto pubblico che regolano la vita dei consociati, un vero e proprio sistema giuridico interno della Comunità, che pone non pochi problemi nel rapporto con il diritto italiano. Il nuovo progetto di legge presentato nel 2017 al Parlamento italiano, in merito al riconoscimento giuridico delle Comunità intenzionali, potrebbe regolare in maniera definitiva questa materia, ovvero i rapporti tra Comunità e Stato di appartenenza, con il conseguente riconoscimento della esistenza di ‘ordinamenti giuridici autonomi’ facenti capo alle Comunità intenzionali.
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2

Sobański, Remigiusz. « Prawo kanoniczne a kultura prawna ». Prawo Kanoniczne 35, no 1-2 (5 juin 1992) : 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Résumé :
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Atighetchi, Dariusch. « Le leggi sull’aborto in alcuni Stati musulmani : tra diritto islamico e diritto positivo ». Medicina e Morale 47, no 5 (31 octobre 1998) : 969–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.821.

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Résumé :
Le posizioni elaborate nel corso dei secoli in campo giuridico nel mondo islamico sulla liceità e i limiti dell’interruzione di gravidanza sono molto complesse e hanno come riferimento le fonti canoniche della Sharia (la Legge islamica) e , qualora queste non rispondano in maniera esaustiva su un determinato tema, i riferimenti principali sono i dottori della Legge islamica i quali offrono dei responsi giuridici che non sono strettamente vincolanti per i richiedenti. Storicamente le riflessioni giuridiche sull’interruzione volontaria di gravidanza ruotano attorno a te “pilastri” fondamentali: l’infusione dell’anima che, in base al Corano, viene trasmessa al 120°giorno dalla fecondazione, il fatto che il diritto classico puniva penalmente il procurato aborto, l’approvazione della tradizione giuridica dell’aborto terapeutico in quanto tutelava in primo luogo la vita della madre. In seguito, l’Autore analizza le legislazioni di alcuni stati musulmani (Tunisia, Kuwait, Egitto, Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Bahrain, Algeria), sottolineando che la Sharia (la Legge islamica) costituisce la fonte principali delle leggi statali.
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Moccia, Luigi. « La comparaison « au-delà » des systèmes de droit : la protection de l'environnement ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 5–31. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001001.

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Résumé :
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale', al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
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Miazzi, Lorenzo. « Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero : dai reati culturali ai reati coloniali ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (novembre 2010) : 103–13. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003007.

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Résumé :
1. Due vicende simili, due diverse soluzioni giuridiche - 2. Il processo per mutilazione genitale femminile: il fatto - 3. segue: la (difficile) qualificazione giuridica del fatto - 4. La "sunna" č una lesione personale dolosa? E con quali finalitŕ? - 5. La circoncisione maschile: una lesione lecita? - 6. Le due condotte di modificazione genitale: identici effetti e motivazioni culturali, ma diverse conseguenze giuridiche - 7. Conseguenze della diversa qualificazione giuridica del fatto - 8. Dal reato culturale al reato coloniale
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Ferrarese, Maria Rosaria. « Francesco Galgano e il suo inesauribile viaggio tra diritto ed economia ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (décembre 2012) : 137–50. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003008.

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Résumé :
Una parte rilevante del programma scientifico realizzato da Francesco Galgano puň essere descritta come un lungo viaggio nel rapporto tra diritto e mondo economico. Nonostante il profilo di professore di diritto privato e commerciale, egli ha sempre coltivato uno sguardo storico e sociologico sul diritto, che gli ha permesso di cogliere non solo il cambiamento delle tecniche e degli istituti giuridici, ma anche le ricadute in ambito sociale ed economico. Attraverso i suoi molti lavori sul tema, dagli anni settanta del secolo scorso, fino ai recenti anni di globalizzazione, si possono cogliere i profondi cambiamenti non solo nel mondo dell'impresa e delle relazioni giuridiche, ma anche nel clima culturale e negli attori e protagonisti dello scenario giuridico.
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Casini, Marina. « I diritti dell’uomo, la bioetica e l’embrione umano ». Medicina e Morale 52, no 1 (28 février 2003) : 67–110. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.674.

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Résumé :
L’articolo muove dalla constatazione – documentata dal riferimento a numerosi documenti di carattere giuridico - dell’intenso legame esistente tra la riflessione sui diritti umani e quella sulla bioetica; legame che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso e che è a tutt’oggi fecondo tanto da costituire una delle caratteristiche della modernità. La forza espansiva delle due riflessioni trova uno sbocco ed una prospettiva comune nel biodiritto che sta imponendosi non solo come un settore degli ordinamenti interni, definibile in base a criteri pratici, didattici o sistematici, ma anche come riflessione planetaria sui diritti umani il cui nucleo più profondo è costituito dalla meditazione sulla dignità umana, sul suo contenuto, sulla sua ragione. Il biodiritto, infatti, manifesta l’urgenza di un supplemento di riflessione, uno sforzo speculativo che sappia guardare a fondo per cogliere senso più autentico del diritto e dei diritti umani. Questo supplemento di riflessione viene posto nella prospettiva dell’esistenza umana appena sbocciata e minacciata in molti modi: dall’aborto chirurgico a quello chimico, dalla fecondazione in vitro, all’uso dell’embrione a fini sperimentali o di ricerca. Sullo sfondo di una panoramica generale dei principali testi giuridici che più o meno direttamente si occupano, con diversi esiti, dell’embrione umano, lo scritto si sofferma sulle ragioni che depongono a favore del riconoscimento del concepito come soggetto. Tali ragioni- squisitamente giuridiche - sono date dalla meditazione sulla dignità umana e sul collegato principio di uguaglianza alla luce delle Costituzioni e delle dichiarazioni di diritti; dal concetto tecnico-giuridico di persona; dalla rilevanza giuridica del dubbio.
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Scapin, Andreia. « Alcune riflessioni sulla responsabilità civile dell’Amministrazione Finanziaria brasiliana nell’era dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur ». Revista de la Facultad de Derecho de México 69, no 275-2 (11 novembre 2019) : 919. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.275-2.71126.

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Résumé :
<p>Il presente lavoro ha come scopo quello di identificare se l’ordinamento giuridico<br />brasiliano permetta o meno all’interprete di questo sistema normativo, attraverso l’analisi<br />e lo studio delle norme giuridiche previste nella Costituzione Federale del 1988, nel<br />Codice Tributario Nazionale e nel Codice Civile, di imputare all’Amministrazione<br />Finanziaria brasiliana il dovere giuridico di risarcimento del danno sopportato dal<br />contribuente; nonché la rilevanza di questo dovere nell’era del accordo commerciale tra<br />l’Unione Europea e il Mercosur. La ricerca permette la comprensione di alcune delle<br />peculiarità del Diritto Tributario brasiliano che sin dalle origini e nel corso di tutto il suo<br />processo di consolidazione è stato fortemente influenzato dalla dottrina italiana.<br />Parole chiave: norme giuridiche, responsabilità civile, danno, tassazione, processo di<br />integrazione.</p>
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Pascali, V. L., E. Bottone et Angelo Fiori. « Problemi bioetici, deontologici e medico-legali della medicina perinatale ». Medicina e Morale 41, no 1 (28 février 1992) : 43–58. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1113.

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Résumé :
I quattro livelli (tecnico-professionale in senso stretto, giuridico, deontologico e bioetico) nei quali si inscrive il rapporto medico-paziente comportano problemi diversi nel consenso informato e nelle prestazioni per la diagnosi e cura delle malattie fetali e di quelle del neonato. Di tali problemi, esaminati principalmente nell'ottica delle norme giuridiche e deontologiche italiane, gli autori tracciano le linee essenziali.
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Vitti, Emiliano. « Tanti piccoli Führer ? Il “peso” della decretazione personale nel governatorato generale di Polonia ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 419–49. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16894.

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Résumé :
Il sistema basato sulla dottrina politica nazionalsocialista non nacque accompagnato né da una base culturale giuridica propria, né con il presupposto di “appoggiarsi” allo Stato per poter riorganizzare la vita sociale ed economica tedesca. In effetti, furono i numerosi giuristi nazionalsocialisti ad elaborare una sorta di “struttura delle fonti giuridiche” che costituisse una riserva di strumenti giuridici da utilizzare per raggiungere un punto di “fusione” tra impianto istituzionale e dottrina politica di indirizzo.Gli effetti distorsivi che il nuovo “Diritto Nazionalsocialista” ebbe nella gestione dei territori, specie in quelli occupati durante la guerra, si manifestarono con maggiore intensità sul territorio polacco, o meglio su quella porzione di territorio rinominato Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete; sia negli alti livelli della Zivilverwaltung, sia nell’amministrazione dei distretti locali (Kreise), i personalismi dei funzionari si manifestarono con forza, anche grazie all’uso di forme di decretazione personale dotate di differente efficacia.L’obiettivo di questo scritto è porre in relazione gli strumenti giuridici di decretazione personale con l’operato dei molti “piccoli Führer” che operarono in una entità amministrativa atipica come il Governatorato generale di Polonia mostrando, talvolta prima conl’inadeguatezza che con la brutalità, il volto peggiore della Zivilverwaltung.
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Magnolo, Stefano, et Alessandro Taurino. « Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia ». Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no 23 (1 juillet 2018) : 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Résumé :
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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NACCI, MATTEO. « I rapporti "Stato Italiano- Chiesa Cattolica" nei patti lateranensi del 1929 : riflessioni storico-giuridiche ». Prawo Kanoniczne 58, no 2 (16 juin 2017) : 97–113. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.06.

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Résumé :
Il presente lavoro, frutto di una conferenza tenuta presso l’Istituto Cattolico di Tolosa (Francia), intende prendere in considerazione le relazioni fra il Governo italiano e la Santa Sede, in prospettiva storico-giuridica, per la strutturazione dei Patti Lateranensi del 1929. In modo particolare, attraverso l’esame della cosiddetta fase della “preconcilazione” e le differenti posizioni giuridico-politiche intorno ai Patti del 1929. Lo scopo del contributo è quello di evidenziare l’imprescindibile valore di “cultura giuridica” che deve essere assegnato a questo peculiare trattato internazionale. Il presente lavoro, frutto di una conferenza tenuta presso l’Istituto Cattolico di Tolosa (Francia), intende prendere in considerazione le relazioni fra il Governo italiano e la Santa Sede, in prospettiva storico-giuridica, per la strutturazione dei Patti Lateranensi del 1929. In modo particolare, attraverso l’esame della cosiddetta fase della “preconcilazione” e le differenti posizioni giuridico-politiche intorno ai Patti del 1929. Lo scopo del contributo è quello di evidenziare l’imprescindibile valore di “cultura giuridica” che deve essere assegnato a questo peculiare trattato internazionale.
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Eusebi, Luciano. « Il diritto penale di fronte alla malattia ». Medicina e Morale 50, no 5 (31 octobre 2001) : 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Résumé :
Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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Tuzet, Giovanni. « L'analisi economica come argomentazione giuridica ». Teoria Jurídica Contemporânea 3, no 2 (20 mai 2019) : 97–122. http://dx.doi.org/10.21875/tjc.v3i2.21920.

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RIASSUNTO:In primo luogo l’articolo considera l’analisi economica come un tipo di argomentazione giuridica. Gli argomenti che fanno leva sulle conseguenze economiche di un atto giuridico vengono considerati come una forma di argomentazione consequenzialista e viene osservato che tali argomenti competono con molti altri nel contesto dell’interpretazione e dell’applicazione giudiziale del diritto. In secondo luogo viene considerata la pretesa dell’analisi economica di concepire le norme giuridiche come incentivi e viene osservato che tale prospettiva dipende da una serie di argomenti metodologici e una serie di argomenti circa i valori da massimizzare e la razionalità degli agenti economici. ABSTRACT:Firstly, the article takes economic analysis as a type of legal argumentation. The arguments that leverage the economic consequences of legal acts are a form of consequentialist argumentation and it is noted that these arguments compete with many others in the context of judicial interpretation and application of law. Secondly, the claim of economic analysis to conceive of legal norms as incentives is considered and it is observed that this perspective depends on a series of methodological arguments and of arguments about the values to be maximized and the rationality of economic agents.
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Tallacchini, Mariachiara. « Il corpo e le sue parti. L’allocazione giuridica dei materiali biologici umani ». Medicina e Morale 47, no 3 (30 juin 1998) : 499–544. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.834.

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Lo statuto del corpo umano sta cambiando rapidamente sotto le pressioni dei nuovi sviluppi delle biotecnologie, e pone dilemmi inediti al diritto. Si tratta, in particolare, delle dicotomie tra: corpo-soggetto e corpo-oggetto, uguaglianza o diversità delle parti del corpo, naturalità e artificialità dei prodotti derivati da materiali biologici umani. L’articolo dedica attenzione allo statuto delle parti distaccate del corpo, per valutare la coerenza e l’adeguatezza del loro inquadramento giuridico attuale. Anche se la configurazione proprietaria delle componenti corporee viene generalmente respinta - perché lesiva della dignità umana - le nozioni impiegate nella configurazione degli atti di disposizione e acquisizione delle parti del corpo non riescono veramente a restare immuni dall’idea di proprietà. Benché la connotazione del corpo come res extra commercium indichi la chiara volontà di escludere da questo ogni considerazione economica, paradossalmente il mercato finisce con il divenire l’unico tratto unificante e determinante la disciplina degli atti dispositivi. Una coerente tutela giuridica del corpo e delle sue parti -e la sottrazione al mercato- può passare attraverso nozioni giuridiche che ne sottolineino la natura di bene comune e condiviso, pur nel rispetto della libertà e dignità degli individui.
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Bucci, L. M., F. Ventura, A. Ventura et R. Celesti. « Questioni di legittimità giuridica e di liceità dell’atto medico in materia di fecondazione “assistita” ». Medicina e Morale 51, no 5 (31 octobre 2002) : 897–924. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.685.

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Anche solo l’analisi dei testi giuridici fondamentali (Costituzione, Codice Civile, Codice Deontologico) porta già con sé la natura illegittima della fecondazione artificiale medicalmente assistita, a causa della sua carenza nel rispetto fondamentale di altre due categorie giuridiche tra tutte le più importanti: la persona fisica e la famiglia. Ne deriva una sostanziale critica di fondo ora più ora meno severa alle pratiche in uso, ai fini di suggerire linee di pensiero per lo “ius condendum” in tale materia. Le osservazioni etiche che riportiamo in questo nostro lavoro non hanno pretesa di completezza, ma mirano ad evidenziare come esse possano derivare a partire dai testi giuridici stessi (e quindi dallo “ius conditum”) e possano fare da guida al legislatore, diminuendo il rischio (peraltro elevato all’atto pratico) di una legislazione particolare che diventi qua e là contraddittoria con principi giuridici fondamentali, reperibili come capisaldi nel diritto più classico.
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Brugnotto, Giuliano. « Questioni giuridiche del pontificato piano ». Anuario de Historia de la Iglesia 23 (27 mars 2015) : 205–15. http://dx.doi.org/10.15581/007.23.1592.

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Résumé :
En el centenario de la muerte de Pío x se están celebrando congresos y jornadas de estudio que reproponen el pontificado piano y su aportación al derecho canónico. Las múltiples lecturas efectuadas en la segunda mitad del siglo xx sobre este papa, están marcadas por la contraposición modernismo-antimodernismo, relegando su enorme obra de reforma a una operación restauradora y tradicionalista. Un estudio más atento del contexto histórico y cultural permite una valoración diferente y más respetuosa de los acontecimientos. Analizando solo la reforma de la Curia romana, del Vicariato de la Urbe y del Derecho canónico con el imponente trabajo de su primera codificación, se pone de manifiesto que Pío x ha llevado a cabo una de las más grandes modernizaciones de la Iglesia. Aún así, el modelo institucional asumido no estuvo exento de riesgos, como demuestra el mismo «código» y la «represión» del «modernismo», con instrumentos que aunque eran modernos no eran adecuados para la vida eclesial. Al binomio modernismo-antimodernismo es preferible el binomio, sugerido por Fantappiè modernidad- antimodernidad como complexio oppositorum.
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Perulli, Adalberto. « Per una disciplina del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 70–90. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164004.

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L'articolo intende indagare criticamente l'attuale assetto del Diritto del lavoro ancora focalizzato, da un punto di vista assiologico e regolativo, sulla predominanza della fattispecie del lavoro subordinato, laddove sarebbe il tempo di riconsiderare come tutto il lavoro rientri nel processo di produzione capitalistico. Superando la frattura esistente tra norma giuridica e realtà sociale, un'idea unitaria e al contempo pluralistica di lavoro può consentire una nuova politica del diritto e una diversa architettura regolativa, finalizzate alla costruzione di tutele sociali legate al lavoro personale a favore di altri, indipendentemente dal tipo negoziali e dalle forme con-trattuali impiegate, e a prescindere dalle categorie giuridiche della autonomia o subordinazione.
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Dammacco, Gaetano. « Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti ». Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 décembre 2020) : 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Résumé :
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Cava, Antonia. « Una rassegna sul diritto rappresentato. Racconti mediali e interazioni giuridiche a confronto ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2011) : 163–71. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001008.

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Résumé :
Alcuni testi mediali danno corpo al diritto che vive nella societŕ, al di lŕ della sua dimensione piů strettamente giuridica. In questo contributo si analizza il ruolo che i media hanno nell'"edificare" il diritto: il diritto raccontato dai media diviene ilall'interno del quale collocare le "interpretazioni giuridiche" degli spettatori. L'interpretazione delle narrazioni dei media suggerisce, infatti, un certo modo di conoscere il diritto. Č importante considerare come questi testi dei media si incontrino con i pensieri, le immagini, le parole che si generano nella vita quotidiana, nelle interazioni extramediali. Siamo fatti di fantasia mediale e vita reale, due dimensioni che s'intrecciano e che sfioriamo costantemente. E allora la realtŕ del sistema giudiziario come sfera del diritto e la sua costruzione mediatica s'interfacciano costantemente e determinano un certo modo di immaginare il diritto.
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Birocchi, Italo. « La fase attardata in cui è rimasto il Codice Civile italiano. Una felix culpa per la scienza giuridica degli anni dieci del novecento. Il giurista come intellettuale ». Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (28 août 2018) : 439–84. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p439-484.

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Résumé :
Il saggio esamina l’affermazione della scienza giuridica italiana agli inizi del Novecento. Il processo di affermazione prende avvio con la crisi del modello liberale fondato sul codice civile, verso la fine dell’Ottocento, ma è soprattutto nel decennio della Grande Guerra che giunge a maturazione. Le diverse discipline giuridiche si rendono autonome dalla civilistica e si specializzano dandosi strumenti espressivi propri (riviste di settore; manuali). Mentre si specializzano, le diverse discipline predicano di essere accomunate dal metodo, che si asserisce essere scientifico perché depurato dalla storia e dalle ideologie. Perciò se ne accredita anche la neutralità. E però l’asserita neutralità della scienza giuridica non toglie, ed anzi implica, che il giurista si rivolga alla pratica e sia impegnato civilmente e nella politica (si teorizza anzi che compito del giurista sia quello di proporsi come legislatore, per incidere nel sociale). Queste linee generali di emersione della scienza giuridica vengono in particolare confrontate attraverso le figure di sei grandi giuristi nella loro formazione giovanile, considerati appunto ciascuno nel rispettivo specialismo disciplinare e nell’unità del metodo (Asquini, Betti, Calamandrei, Jemolo, Mossa, Vassalli).
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Romagnoli, Alessandra. « I riflessi del rischio sanitario da COVID-19 sul trasporto marittimo di persone ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 30 (septembre 2020) : 305–40. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030018.

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Résumé :
Il rischio emergenziale connesso alla diffusione della sindrome da COVID-19 e le misure governative di relativo contenimento hanno determinato particolari conseguenze giuridiche sulla regolare esecuzione del contratto di trasporto marittimo di persone, anche sotto il profilo della tutela della posizione giuridico-patrimoniale del passeggero. Lo studio, nel compiere un'indagine comparativa del disposto di cui all'art. 88-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dalla quale emergono significative deviazioni rispetto alle regole eurounitarie ed alle previsioni codicistiche che sarebbero risultate ordinariamente applicabili, si propone di esaminare l'incidenza dei provvedimenti autoritativi di gestione dell'emergenza sanitaria sulla conservazione del contratto, sulle forme di tutela dei diritti dei passeggeri e sul regime di responsabilità vettoriale.
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Grossi, Paolo. « Il mondo delle terre collettive. Notazioni storico giuridiche ». La Nuova Giuridica 1, no 1 (14 septembre 2022) : 10–12. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1813.

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Cassatella, Antonio. « Situazioni giuridiche soggettive e status militare ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 1 (mars 2022) : 95–116. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-001005.

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Résumé :
Il saggio è dedicato all'analisi delle posizioni giuridiche soggettive del militare in servizio, da vagliare in rapporto ai limiti del potere decisionale dei superiori gerarchici. Si distinguono posizioni di diritto soggettivo ad esercizio condizionato e posizioni di interesse legittimo, oltre ad interessi di mero fatto. La qualificazione è necessaria al fine di stabilire la profondità del sindacato del giudice amministrativo sul contenuto delle decisioni. Sulla base della casistica esaminata, si formulano alcune considerazioni finali sulle caratteristiche del sindacato. Si reputa che l'attuale disciplina, per quanto finalizzata a garantire l'efficienza degli apparati militari, non sia del tutto coerente con i principi desumibili dagli artt. 24, 52 e 97 Cost.
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Losano, Mario G. « La circolazione mondiale delle norme giuridiche ». Rechtsgeschichte - Legal History 2012, no 20 (2012) : 408. http://dx.doi.org/10.12946/rg20/408-408.

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Mele, Vincenza, Giuseppina Girlando et Elio Sgreccia. « La diagnosi genetica sui lavoratori : recenti acquisizioni scientifiche, problematiche etiche ed etico-giuridiche ». Medicina e Morale 39, no 2 (30 avril 1990) : 301–29. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1183.

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Résumé :
L'articolo si propone di suggerire alcune linee etiche direttive in tema di diagnosi genetica sui lavoratori alla luce dei principi della bioetica personalista, tenendo conto del contributo dei più importanti documenti giuridici europei e statunitensi. La riflessione etico-giuridica si muove sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche a proposito dell'associazione fra status genetico e malattie professionali, e si basa su vari parametri, fra cui il grado di certezza di tale associazione, la gravità della malattia e le finalità del test diagnostico.
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Valas, Igor. « I Registri dei titolari effettivi e le loro interazioni : dal D.M. 55 finalmente un chiarimento, in mezzo ad ancora tanta confusione ». Trusts, no 4 (4 août 2022) : 774–81. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.164.

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Résumé :
Sunto Il DMEF 55 in esame presta il fianco a notevoli criticità che difficilmente potranno esser risolte dai provvedimenti attuativi ancora pendenti e che molto probabilmente saranno tali da non portare alla luce i Registri a breve, certamente non nelle tempistiche previste e non in assenza di correttivi. Certo è che il MEF ha posto un dato fisso ed indiscutibile andando – finalmente, sia lecito dirlo – quantomeno ad identificare dei punti fermi in merito al rapporto tra i Titolari effettivi delle persone giuridiche e quelli dei trust ed istituti affini. Nonostante ciò, viene qui evidenziato non solo che la nozione di titolare effettivo per un trust è diversa da quella per la persona giuridica, ma anche che le stesse non sono tout court sovrapponibili, ma indipendenti ed autonome.
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Lucarelli, Paola, Andrea Simoncini et Irene Stolzi. « Lavorare a più mani ». La Nuova Giuridica 1, no 1 (14 septembre 2022) : 1–4. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1809.

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Costantino, Laura. « Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria : analisi e prospettive future ». Przegląd Prawa Rolnego, no 2(23) (15 décembre 2018) : 141–48. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.10.

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Résumé :
Lo scopo dell’articolo è di presentare la regolamentazione del mercato agricolo in Nicaragua e di indicare soluzioni giuridiche che potrebbero contribuire a superare una distribuzione iniqua delle risorse economiche derivanti dall’attività agricola nazionale all’interno della filiera alimentare. In particolare, si tratta di individuare scappatoie giuridiche che contribuiscono ad una distribuzione iniqua delle risorse nel regime nicaraguense di approvvigionamento per i prodotti agroalimentari e di proporre soluzioni alternative per la loro eliminazione alla luce della scienza del diritto agrario. Secondo l’autore, la principale difficoltà per il produttore agricolo nicaraguense è il processo di commercializzazione dei prodotti sul mercato dei prodotti agricoli dell’America centrale e del Nicaragua nonché carenze normative in questo ambito. Il Sistema dell’integrazione centroamericana (SICA), vincolante nella maggior parte dei paesi della regione, da un lato contiene regolazioni giuridiche complete sull’agricoltura, dall’altro non corrisponde pienamente alla struttura moderna della filiera agroalimentare. In pratica, la legislazione regionale e nazionale è soggetta a frequenti cambiamenti e non protegge in modo sufficiente il produttore agricolo in ogni fase di produzione. Un’alternativa sarebbe quella di introdurre cambiamenti a livello regionale, sotto forma di aree di libero scambio e di attuare la politica agricola comune da parte dei Paesi dell’America centrale.
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Pellegrini, Stefania. « Note sociologico-giuridiche in tema di mafia ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (septembre 2013) : 85–105. http://dx.doi.org/10.3280/sd2013-002004.

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Corcione, Carlo. « Turismo spaziale : problematiche giuridiche e prospettive future ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 37 (décembre 2022) : 68–89. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-037003.

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Kapala, Anna. « La disciplina dell'agriturismo in Polonia ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (juin 2011) : 119–38. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-001007.

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Résumé :
L'articolo tenta di delineare un concetto giuridico di agriturismo, di cui sono espressione le proposteformulate nell'articolo stesso. Per realizzare l'obiettivo, l'Autrice, nella prima parte del lavoro, indica le carenze delle vigenti soluzioni legislative in materia e, nella seconda parte, le proposte per migliorarle. Il punto di riferimento per valutare e formulare le modifiche stesse č la normativa italiana. L'Autrice sollecita, tra l'altro, l'introduzione della definizione di agriturismo e l'introduzione di una definizione ampia di attivitŕ agricola, nella quale sia compreso anche l'agriturismo, nonché siano considerate altre attivitŕ di carattere non agricolo, comunque esercitate dall'imprenditore agricolo in connessione con l'attivitŕ agricola condotta in via principale. Č altresě opportuna la modifica della normativa sulla vendita di prodotti agricoli trasformati direttamente nell'azienda agricola, nonché la previsione della riserva di denominazione "agriturismo" e la sistemazione delle norme giuridiche disperse in un'unica legge.
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Manne, Henry. « A Nobel Prize in Economics for a Revolution in Law ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 3 (1 octobre 1991) : 213–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345405.

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Résumé :
Abstract Prima del 1960, anno in cui apparve il più famoso articolo di Coase, «Il problema del costo sociale», i giuristi avevano grandi difficoltà nell’analizzare, valutare e confrontare regole giuridiche alternative. Ne derivava che essi dovevano ricorrere di frequente a valutazioni soggettive, di natura morale ed etica. Gli economisti, dal canto loro, non avevano percepito le opportunità di ricerca di natura economica presentate dal sistema giuridico.Nel suo articolo, Coase affermò che se gli individui fossero liberi di contrattare e i costi di transazione fossero nulli, non avrebbe importanza, nella determinazione dell’efficienza del risultato, l’appartenenza all’una o all’altra parte del diritto di proprietà. Poiché, tuttavia, nella realtà i costi di transazione sono rilevanti, il «teorema di Coase» ha portato ad affermare che una norma giuridica dovrebbe essere cambiata qualora il suo mutamento riducesse al minimo i costi di transazione.
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Cavallo, Riccardo. « Alle origini della sovranità europea ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 227–56. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19253.

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Résumé :
Il presente contributo si propone di indagare le trascurate radici storico-giuridiche del concetto di sovranità popolare nel contesto europeo a partire dall’ultimo grande dibattito sulla sovranità, consumatosi agli albori dell’apocalisse nazista durante la temperie weimariana. Oggi come ieri, pur con tutti i distinguo, infatti, il dibattito giuridico-politico europeo ruota intorno al problematico rapporto tra Europa e sovranità. Si pensi all’emblematico dibattito tra il filosofo Jürgen Habermas e il giurista Dieter Grimm svoltosi agli albori del processo di costruzione dell’Europa e da ultimo alla diatriba sul futuro dell’Europa tra lo stesso Habermas e il sociologo Wolfgang Streeck. Nelle pieghe di questa querelle, ancora ben lungi dall’essersi conclusa, sembrano riemergere concetti e categorie del lessico weimariano, tra cui, quella di popolo, il cui significato appare tutt’altro che univoco, come dimostra già la sua tormentata storia linguistica e/o concettuale.
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Mittica, M. Paolo. « Attraversare il silenzio. I presupposti impliciti del diritto ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (juillet 2012) : 105–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002006.

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Résumé :
L'articolo affronta il tema del silenzio come componente del diritto sullo sfondo della riflessione critica svolta nell'ambito dei Critical Legal Studies dagli anni ‘80 fino agli apporti piů recenti di Law and the Humanities, laddove il silenzio viene messo in rapporto al diritto nelle sue implicazioni filosofiche, psicologiche e relazionali. L'analisi procede dalle prospettive della sociologia e dell'antropologia giuridiche, utili a osservare le normativitŕ escluse dalla legge e per riflettere sulle voci, emerse da altri spazi di regolazione e aspettative, che il diritto positivo tace. L'ulteriore obiettivo č di addentrarsi attraverso il silenzio nei presupposti impliciti che sono alle radici di qualunque normazione relazionale, sia essa formale o informale, al fine di assegnare una valenza alle componenti sentimentali ed emotive che entrano in gioco nel campo giuridico come in qualunque contesto dell'azione umana, affinché il ragionamento sulla realtŕ del diritto possa farsi piů complesso.
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Gallego Hernández, Ana Cristina. « I. CARACCIOLO ; G. CELLAMARE ; A. DI STASI y P. GARGIULO (directores), Migrazioni internazionali : Questioni giuridiche aperte ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no 2 (6 octobre 2022) : 1355–57. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7258.

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Résumé :
Este artículo reseña: I. Caracciolo; G. Cellamare; A. di Stasi y P. Gargiulo (Directores), Migrazioni internazionali: Questioni giuridiche aperte. Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, Pp. 767 Pp. ISBN 979-12-5976-263-4
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Barbieri, Marco. « Il testo unico alla prova delle norme giuridiche ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 143 (novembre 2014) : 577–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2014-143008.

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Di Lucia, Paolo. « Tre specie di entità giuridiche : oggetti, enti, figmenta ». Rivista di estetica, no 36 (1 décembre 2007) : 97–111. http://dx.doi.org/10.4000/estetica.2368.

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Crifó, Giuliano. « L’uso delle fonti giuridiche nell’opera di André Chastagnol ». Ktèma : civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques 26, no 1 (2001) : 165–72. http://dx.doi.org/10.3406/ktema.2001.2293.

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Poniz, Luca. « Intervento di tutela e responsabilitŕ delle persone giuridiche ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2012) : 203–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002008.

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Résumé :
Premessa / 1. Il quadro normativo / 2. La natura della responsabilitŕ codificata dal decreto n. 231/2001: l'interpretazione della giurisprudenza / 3. I presupposti applicativi. Interesse, vantaggio e reati colposi / 4. La struttura dell'illecito; il rapporto tra i profili delineati dal decreto n. 231/2001 e le norme prevenzionali / 5. L'organo di vigilanza e i suoi requisiti / 6. Cenni all'identificazione dei soggetti; apicali e sottoposti / 7. La grande responsabilitŕ della magistratura.
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Rodotŕ, Stefano. « Beni comuni e categorie giuridiche : una rivisitazione necessaria ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 237–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005017.

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Résumé :
La questione dei beni comuni č in questo momento discussa in ogni angolo del mondo. E l'intensitŕ con cui il tema viene percepita č maggiore, piů acuta e anche culturalmente piů aggiornata in alcuni Paesi che un tempo si sarebbero detti del Sud del mondo. Basti pensare che alcune costituzioni dell'America Latina - per certi aspetti perfino mostruose nelle loro dimensioni (la Costituzione venezuelana ha 444 articoli!) - mettono i beni comuni al centro dell'attenzione e che uno di questi, il cibo, č affrontato con una novitŕ e una fantasia culturale in leggi, norme costituzionali, documenti del Brasile, del Kenya e dell'India. Dunque, se parliamo di beni comuni, dobbiamo guardarli non (solo) dall'angolo di casa nostra, anche perché in alcuni casi sarebbe impossibile. In questo momento uno dei beni comuni principali - la salvaguardia dell'ambiente planetario - č stato messo in grave pericolo dal terremoto di Fukushima e dalle sue conseguenze. Noi ci interroghiamo, ancora in questo momento, fino a che punto gli effetti di quanto č avvenuto rimarranno circoscritti all'area dove quel disastro si č verificato oppure se l'inquinamento atmosferico e del mare determineranno la contaminazione anche dei prodotti alimentari che importiamo dal Giappone. L'attenzione ai beni comuni ormai non puň, dunque, essere legata a un luogo e agli interessi di chi si trova in quel luogo.
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Meder, Stephan. « Grossi, Paolo, Mitologie giuridiche della modernità, 3. Auflage. » Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Germanistische Abteilung 126, no 1 (1 août 2009) : 313–15. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.2009.126.1.313.

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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, et Romeu Thomé. « LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE ». Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no 28 (7 juin 2017) : 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Résumé :
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Scerbo, Alberto. « L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (mai 2019) : 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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Résumé :
L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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Liso, Franco. « Appunti su alcuni profili giuridici delle recenti vicende Fiat ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 130 (juin 2011) : 331–44. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-130008.

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Résumé :
1. Alcune considerazioni preliminari 2. Alcune questioni giuridiche. Il problema della rappresentanza in azienda. 3. Continua. Le "clausole integrative del contratto individuale di lavoro" ed il problema dei limiti negoziali allo sciopero. 4. Qualche considerazione in ordine alle prospettive di politica legislativa.
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Cembrani, Fabio. « Le criticità etico-deontologiche e giuridiche della contraccezione d’emergenza ». Pratica Medica & ; Aspetti Legali 1, no 3 (15 août 2007) : 135–40. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v1i3.422.

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Santos, Francisco J. Andrés. « Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane ». Revista de estudios histórico-jurídicos, no 33 (2011) : 65–120. http://dx.doi.org/10.4067/s0716-54552011000100002.

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Stewart, Devin J., et Agostino Cilardo. « Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche ismailita e imamita ». Journal of the American Oriental Society 116, no 3 (juillet 1996) : 603. http://dx.doi.org/10.2307/605228.

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Thayer, John. « Giacomo Matteotti : Idee giuridiche e azione politica. Carlo Carini ». Journal of Modern History 58, no 3 (septembre 1986) : 743–45. http://dx.doi.org/10.1086/243069.

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Roth, Ulrike. « Inscribed meaning : the vilica and the villa economy ». Papers of the British School at Rome 72 (novembre 2004) : 101–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200002683.

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Résumé :
INTERPRETANDO CIÒ CHE È ISCRITTO: LA VILICA E L'ECONOMIA DELLA VILLAL'articolo muove dalla discussione sul ruolo generalmente assegnato alla vilica nelle strutture rurali dell'Italia romana per proseguire con una nuova visione dell'economia della villa nel suo insieme. Tradizionalmente la vilica viene vista come la moglie del vilicus, l'uomo manager della villa e il suo status è stato di conseguenza identificato come di carattere prevalentemente associativo, dipendendo quasi interamente dal suo rapporto personale con un uomo schiavo. La discussione moderna sul significato economico della vilica è rimasta per questo ad un livello piuttosto superficiale. Attraverso l'analisi delle fonti epigrafiche, giuridiche e letterarie sosterrò invece che la vilica è solo raramente la moglie del vilicus, in quanto entrambi avevano di solito partners scelti tra i loro schiavi di famiglia. Inoltre sosterrò che il titolo vilica si riferiva più che altro ad una dimensione professionale e che solo in base al riconoscimento del ruolo manageriale della vilica dal punto di vista giuridico possono essere compresi sia il significato economico della vilica che il pieno potenziale economico dell'economia della villa stessa.
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