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Deidda, Beniamino. « Dall'ineluttabile fatalitŕ al processo Thyssen ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2012) : 125–46. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002003.

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Résumé :
Premessa / 1. Una strage "inevitabile" e silenziosa / 2. La legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro / 3. La legislazione di origine comunitaria / 4. Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro / 5. La repressione giudiziaria dei reati contro la salute dei lavoratori / 6. Le malattie da lavoro e l'azione della magistratura / 7. I possibili rimedi dell'azione giudiziaria / 8. La "svolta" del processo contro la Thyssen Krupp / 9. Le imputazioni per dolo in materia di infortuni e malattie professionali / 10. Quali prospettive per l'intervento giudiziario?
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Profiti, Pasquale. « Obiettivo : L'attivitŕ di consulenza di magistrati italiani nei Balcani ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 116–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003011.

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Résumé :
- Il Consiglio d'Europa si č avvalso e si avvale dell'esperienza di magistrati italiani nella costruzione e sviluppo delle funzioni giudiziarie degli Stati aderenti che attraversano la fase di sviluppo e consolidamento democratico. Č quanto avvenuto per le scuole della magistratura in Albania e Bosnia, per la definizione dell'assetto del potere giudiziario in Moldavia e Georgia, per l'elaborazione e/o applicazione dei nuovi codici di procedura penale dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia.
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Guarnieri, Carlo, et Patrizia Pederzoli. « L'ESPANSIONE DEL POTERE GIUDIZIARIO NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 26, no 2 (août 1996) : 269–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024242.

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Résumé :
In una recente rassegna dei rapporti fra magistratura e politica – dal significativo titolo «L'espansione globale del potere giudiziario» (Tate e Vallinder 1995) – si è giunti parlare di un processo di «giudiziarizzazione della politica» che interessa ormai tutti i regimi democratici, e cioè di un'«espansione del raggio d'azione dei tribunali o dei giudici a spese dei politici e/o degli amministratori: in altre parole lo spostamento dei diritti di decisione dal legislativo, il governo o l'amministrazione verso i tribunali» (Vallinder 1995, 13). Le ragioni di questo fenomeno sono numerose e vanno collegate a tendenze di lungo periodo che si manifestano, ma con maggior o minor forza, in tutti i regimi democratici (Pederzoli 1990). In realtà, non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo in paesi come gli Stati Uniti, ma di recente si è manifestato anche nelle democrazie dell'Europa latina: Spagna, Francia e soprattutto Italia. Per comprendere le ragioni alla base di questa nuova rilevanza dell'azione giudiziaria analizzeremo questi tre casi insieme a Stati Uniti – un sistema politico da sempre contraddistinto da un notevole attivismo giudiziario – Inghilterra e Germania, due paesi che, pur appartenendo a due diverse tradizioni giuridiche – rispettivamente dicommonecivil law– sono stati caratterizzati, almeno fino ad oggi, da una minore propensione della magistratura a intervenire nel processo politico1.
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Rullo, Luigi. « Il sistema giudiziario. L’espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee ». Contemporary Italian Politics 12, no 1 (2 janvier 2020) : 103–5. http://dx.doi.org/10.1080/23248823.2020.1712880.

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Galluccio, Alessandra. « Misure di prevenzione e "caporalato digitale" : una prima lettura del caso Uber Eats ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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Résumé :
L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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Tapia, Guzmŕn Juan. « L'intervento del potere giudiziario in Cile durante e dopo il golpe militare del 1973 ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 165–73. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003016.

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Résumé :
1. Il golpe e le principali violazioni dei diritti umani2. Come si comportň il potere giudiziario?3. Il potere giudiziario e la violazione dei diritti umani dopo la conclusione della dittatura4. Conclusioni.
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D'Angelo, Giuliana, Paola Landriani, Silvia Lorenzini, Marinella Malacrea, Fanny Marchese, Ulla Seassaro et Giovanni Tarzia. « L'accompagnamento giudiziario dei minori abusati : costruire il soggetto dell'azione giudiziaria. Metodologia e strumenti operativi ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (avril 2010) : 136–58. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-004019.

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Cabral, Antônio Do Passo. « PER UN NUOVO CONCETTO DI GIURISDIZIONE ». Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no 35 (30 juillet 2015) : 107. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n35p107.

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Résumé :
<p class="normal">La giurisdizione, nelle parole di Nicola Picardi, è la “<em>vocazione del nostro tempo”. </em>L’evoluzione dello Stato di Diritto ha fatto sì che, nella vita in società, questioni importanti vengano definite dal giudiziario. In questa linea di pensiero assume un ruolo rilevante la ricerca di un concetto di giurisdizione attuale.</p><p class="normal">Sebbene quel che si intende per giurisdizione sia in gran misura cambiato nel corso degli anni, il tema poggia su premesse che non riescono più a rispondere alle aspirazioni delle comunità umane, né riflettono la gamma multi faccettata di funzioni che gli organi giudiziari sono sollecitati ad esercitare nello Stato di Diritto contemporaneo.</p>
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Résumé :
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Righettini, Stella. « LA POLITICIZZAZIONE DI UN POTERE NEUTRALE. MAGISTRATURA E CRISI ITALIANA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no 2 (août 1995) : 227–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023571.

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Résumé :
IntroduzioneLe vicende ditangentopolie le relative conseguenze politico-istituzionali hanno conferito all'intervento giudiziario un rilievo maggiore che in passato rispetto ai complessi rapporti tra poteri dello Stato e tra governanti e governati. La magistratura, soprattutto quella penale, mostra di aver acquisito una consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni nell'ambito del sistema politico come forse mai in precedenza nella storia della repubblica. Ci si interroga ancora oggi, a tre anni di distanza dall'inizio ditangentopoli, sul perché l'intervento dei magistrati abbia accelerato la crisi del regime democratico italiano e favorito l'inizio di una fase di transizione. Ci si chiede, inoltre, in che misura, con quali conseguenze e per quanto tempo ancora gli attori giudiziari saranno in grado di conservare un potenziale di influenza così ampio sul sistema politico e sulla funzionalità di istituzioni governative e parlamentari.
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Donatella, Donati. « Violenza sulle donne e intervento giudiziario ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 179–87. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006016.

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Résumé :
L'intervento che segue vuole indicare le ragioni che hanno fatto ritenere indispensabile promuovere incontri di formazione per magistrati, avvocati, forze dell'ordine in materia di violenza sulle donne nelle relazioni di intimitŕ. E vuole segnalare i motivi che fanno ritenere prezioso il contributo di esperti della materia (universitŕ, istituti di ricerca, agenzie specializzate di altri Paesi europei e anche servizi sociali, centri antiviolenza, Casa delle donne, associazioni) alla formazione degli operatori che esercitano la giurisdizione e affrontano il problema della repressione di reati
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Senon, Jean-Louis. « Un bilancio con luci ed ombre dell'interfaccia sanitŕ giustizia ». PSICOBIETTIVO, no 2 (juillet 2011) : 69–78. http://dx.doi.org/10.3280/psob2011-002005.

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L'autore traccia un bilancio a dieci anni di distanza dalla promulgazione in Francia della legge relativa alla prevenzione e alla repressione dei reati sessuali e alla protezione dei minori di dieci anni. In questa legge č stato introdotto l'obbligo di cura su mandato giudiziario per gli autori di violenze sessuali. Dopo aver descritto i principali riferimenti teorici di area francofona, l'autore affronta alcuni aspetti peculiari del trattamento di autori di violenze sessuali, in particolare alla luce delle problematiche relative alla applicazione dell'obbligo di cura su mandato giudiziario previsto dalla legge del 1998.
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Giangiacomo, Bruno. « La mobilitŕ esterna dei magistrati e i suoi riflessi sulla mobilitŕ interna agli uffici giudiziari ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 43–58. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002005.

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Résumé :
A seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario intervenuta con la legge delega n. 150/2005 e con la legge n. 111/2007 il sistema della mobilitŕ dei magistrati č costituito da tanti sottosistemi quante sono le tipologie di mobilitŕ esterna e interna previste dall'ordinamento, dovendosi intendere la prima come quella disposta in via esclusiva con delibera del Csm all'esito di una procedura che ha inizio con la pubblicazione dei posti da parte dello stesso Consiglio, mentre la seconda ha inizio con un bando promosso dal dirigente dell'ufficio giudiziario e prosegue con l'iter previsto dalle procedure tabellari all'art. 7 bis regio decreto n. 12/1941.
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Pennasilico, Alessandro. « Il dirigente dell'ufficio giudiziario. Quis custodiet custodem ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (octobre 2013) : 140–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-002013.

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Pellegrini, Pietro. « La questione del superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario ». RUOLO TERAPEUTICO (IL), no 130 (octobre 2015) : 25–30. http://dx.doi.org/10.3280/rt2015-130004.

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Balsamo, Antonio. « La formazione dei magistrati : linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (novembre 2010) : 776–102. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002004.

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Résumé :
Adesso che il Comitato Direttivo č stato nominato, la creazione della Scuola della magistratura, prevista al momento della riforma dell'ordinamento giudiziario, sembra ormai piuttosto vicina. Dal momento che č probabile che diventi sede privilegiata per il dialogo culturale e per la crescita professionale della magistratura italiana nel suo complesso, il nuovo organismo ha un significativo potenziale rispetto alla necessitŕ di modernizzare il sistema giudiziario del Paese. Le istituzioni dischiudono nuove prospettive quanto alla diffusione di conoscenze extragiuridiche e della "cultura organizzativa", nonché quanto al dialogo fra le corti nazionali e internazionali in un contesto caratterizzato dalla circolazione di modelli giuridici e dal nuovo ruolo giocato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel contesto del sistema delle fonti del diritto.
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Romboli, Roberto. « Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011 ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Résumé :
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Ippolito, Franco. « Obiettivo : Associazionismo giudiziario, diritti umani e dimensione intrnazionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 133–42. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003013.

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Résumé :
1. L'attenzione di Magistratura democratica alla dimensione internazionale2. Associazionismo giudiziario e horizontalismo judicial italiano come punti di riferimento internazionale3. Giurisdizione e politica: un rapporto conflittuale non solo italiano4. Globalizzazione dei diritti versus globalizzazione economica.
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Perelli, Simone. « Quale consiglio giudiziario?Quattro anni dopo la riforma ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (avril 2011) : 92–106. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001008.

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Résumé :
1. Il nuovo consiglio giudiziario / 2. La vigilanza sull'efficienza degli uffici / 3. Le nuove valutazioni di professionalitŕ / 4. Il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi e la conferma / 5. La formazione di una comune sensibilitŕ e l'adozione di un metodo condiviso.
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Coccoluto, Tiziana, et Antonella Di Florio. « Femminicidio : analisi, metodologia e intervento in ambito giudiziario ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (septembre 2013) : 219–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-001015.

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Illuminati, Giulio. « Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 4, no 2 (17 juin 2018) : 533. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v4i2.164.

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Bianchi Riva, Raffaella, et Chiara Spaccapelo. « Eccessiva durata del processo e responsabilità disciplinare dei magistrati : il ritardo nel deposito dei provvedimenti fra storia e attualità ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 485–546. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16896.

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Résumé :
Il tema dell’eccessiva durata dei processi e delle sue conseguenze pregiudizievoli sull’effettività della tutela giudiziaria rappresenta, da sempre, uno dei principali nodi del rapporto tra giustizia e opinione pubblica.Sin dall’unificazione italiana, la questione è stata affrontata per lo più sul piano delle riforme del processo e dell’ordinamento giudiziario, senza, tuttavia, la predisposizione di adeguati interventi in grado di incidere sull’organizzazione delle strutture e del personale. Se soltanto di recente il nostro ordinamento ha approntato strumenti di tutela diretta al principio della ragionevole durata del processo, formalizzato nell’art. 111 Cost., la responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardo nel deposito dei provvedimenti ha rappresentato, sin dall’inizio del Novecento, uno degli strumenti principali non solo per reprimere gli episodi più gravi (oggi determinanti addirittura un danno erariale da disservizio), ma anche per restituire credibilità alla funzione giudiziaria, nell’ambito delle complesse dinamiche relative al rapporto tra magistratura e società.Lo studio mira a valutare se, in assenza di idonei strumenti normativi volti ad evitare o quantomeno a contenere il fenomeno della lunghezza dei procedimenti, gli interventi della giurisprudenza, prima, della Suprema corte disciplinare e, dopo, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, chiamate a sanzionare gli illeciti dei singoli magistrati, siano stati in grado, nella difficoltà di trovare un equilibrio tra standard di rendimento e carichi esigibili, di rispondere in maniera soddisfacente al contenimento dei tempi del processo e alla riduzione dell'arretrato, obiettivi tra i principali del PNRR.
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Bifulco, Daniela. « Immagini di giustizia e insidie del potere /Note a margine di un libro di Adriano Prosperi) ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (mars 2010) : 155–65. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001012.

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Résumé :
L'iconografia della giustizia, se esaminata con pazienza e attenzione si rivela un'eccellente pista d'indagine per comprendere piů a fondo il tema dei rapporti tra potere politico e potere giudiziario e le loro insidie. Uno sguardo al passato puň aiutare a comprendere il presente.
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Saitta, Pietro. « Prostituzione e contrasto : auto-etnografia di un incidente giudiziario ». MONDI MIGRANTI, no 3 (mars 2012) : 121–54. http://dx.doi.org/10.3280/mm2011-003006.

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Gilardi, Gianfranco. « La figura del magistrato dirigente di un ufficio giudiziario ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (octobre 2013) : 176–85. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-002016.

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Calogero, Antonino, Gianfranco Rivellini et Ettore Straticò. « L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere : modello sanitario ». Quaderni Italiani di Psichiatria 31, no 3 (septembre 2012) : 137–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.quip.2012.06.004.

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Bombardieri, Chiara, Gaddomaria Grassi et Francesco Paolella. « L'OPG di Reggio Emilia 1896-2015 Storia di un'istituzione ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA 146, no 3 (décembre 2022) : 159–80. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2022-003009.

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Résumé :
Gli autori ricostruiscono la storia dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, una delle prime istituzioni italiane dedicate ai prosciolti. Vengono analizzati in particolare il rapporto con la città e con l'ospedale psichiatrico San Lazzaro, le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale, le rivolte, gli scandali e le contestazioni dal dopoguerra alla chiusura.
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Savarese, Eduardo. « La sentenza come narrazione : Strumenti e risultati dell’empatia ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (19 mars 2019) : 264–80. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831960.

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Résumé :
Lo studio del diritto in relazione alla letteratura, e viceversa, conduce a un’analisi specifica della sentenza come narrazione sotto una pluralità di aspetti. In sistemi di democrazia costituzionale e pluralista, dove è necessario comporre principi e valori spesso in tensione o addirittura in contrasto, il giudice può adoperare la sentenza come un vero e proprio mezzo narrativo. Questo accade quando la vicenda giudiziaria viene descritta in modo da dimostrare al “lettore” il grado di identificazione e immedesimazione tra il giudice e la vicenda umana decisa, per poi condurre il “lettore” stesso a rivivere la stessa esperienza, riproducendo un ulteriore meccanismo di empatia con i protagonisti del caso giudiziario, le loro aspirazioni, la loro dignità. La sentenza si fa narrazione vicina alla finzione letteraria in quei casi che chiamano in gioco alti e contrastanti valori umani, etici e giuridici della società civile (suicidio assistito, matrimonio omosessuale). Il mezzo adoperato dal giudice, a volte in modo esplicito, a volte implicitamente, è l’empatia. Con essa, si strutturano il tipo di descrizione del fatto e l’andamento dell’argomentazione giuridica. A partire dall’empatia prende avvio quel processo di rafforzamento del grado di accettabilità giuridica e sociale della sentenza, necessario a creare spazio per un bilanciamento complesso e non prevedibile di valori e principi.
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Giuliana, Civinini. « Quali prospettive per la formazione giudiziaria europea ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 230–39. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006020.

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Résumé :
1. Premessa. Il ruolo della formazione giudiziaria2. La formazione giudiziaria europea a "grandi tappe". Dal Programma Shuman al Programma di Stoccolma3. La Comunicazione della Commissione del settembre 2011. Oggetto, funzione e responsabilitŕ della formazione giudiziaria europea4. L'Europa dei giudici: costruire una cultura giuridica comune. Le criticitŕ5. Quale formazione giudiziaria per l'Europa: obiettivi e mezzi6. Un futuro possibile?
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Salazar, Michele. « Gli avvocati nell'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano ». Cultura e diritti, no 3 (2021) : 51–55. http://dx.doi.org/10.12871/97888331807793.

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Seveso, Laura. « Il percorso giudiziario : evitare la vittimizzazione e promuovere la cura ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2012) : 351–68. http://dx.doi.org/10.3280/mg2012-001033.

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32

Pasquariello, Domenico. « L'e-governement nella giustizia : tra taylorismo giudiziario, efficienza e trasparenza ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (avril 2011) : 107–19. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001009.

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Toscano, Giulio. « Strumenti urbanistici, abusivismo edilizio e intervento giudiziario a gerusalemme est ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (mars 2009) : 183–91. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-001015.

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Oggero, Maria Eugenia. « Il Decalogo del capo dell'ufficio giudiziario : la magistratura intende cambiare ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (octobre 2013) : 50–58. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-002006.

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Vecchi, Giancarlo. « La valutazione nel settore pubblico e nel sistema giudiziario italiano ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (octobre 2013) : 66–79. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-002008.

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Sottani, Sergio. « Profili di accountability e di responsabilità sociale del sistema giudiziario ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 4 (septembre 2015) : 111–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-004009.

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Tonizzi, M. Elisabetta. « Magistrati nella Resistenza : il Distretto giudiziario della Liguria, 1943-1945 ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 291 (janvier 2020) : 15–38. http://dx.doi.org/10.3280/ic2019-291002.

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Ferone, Emilia. « L'immaginario del sistema giudiziario in Italia e negli Stati Uniti ». Revista de Direito Econômico e Socioambiental 4, no 2 (1 juillet 2013) : 1. http://dx.doi.org/10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.04.002.ao01.

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Gebler, Laurent. « Il giudice minorile in Francia di fronte alla crisi del Covid-19 ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (juin 2021) : 172–76. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004017.

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Résumé :
L'autore nel suo contributo ricostruisce il quadro della situazione in cui si è trovata la giustizia minorile in Francia di fronte alle misure di contrasto alla pandemia, come si è modificato il lavoro giudiziario soprattutto nella prima fase di emergenza sanitaria, le criticità emerse nel difficile rapporto tra adozione di misure urgenti di protezione per i minori e rispetto delle garanzie processuali.
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Pasini, Gianluca. « The ἐξεταστιχὸν εἶδος of the Rh. Al. and Parallels in Aeschines' Against Timarchus and Demosthenes' On the False Embassy ». Rhetorica 29, no 3 (2011) : 336–56. http://dx.doi.org/10.1525/rh.2011.29.3.336.

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Résumé :
L'exetastikon eidos della Rh. Al. (capp. 5 e 37) appare come una tipologia argomentativa utilizzabile in contesti istituzionali e non, ovvero nei discorsi privati e nei discorsi pubblici. In questi ultimi, in particolare, esso tende a fondersi con il kategorikon eidos, quantunque non vada statutariamente sussunto nel genere giudiziario. Ciò è ben evidente nella Contro Timarco di Eschine e nell' orazione Sull'ambasceria corrotta di Demostene.
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Agostinelli, Valeria. « L'incontro del minore con il contesto giudiziario e il suo ascolto ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (juillet 2021) : 104–14. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001011.

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Résumé :
Il presente contributo vuole esplorare le complesse dinamiche che regolano il sistema giudiziario quando incontra il minore, le potenzialità e possibilità che apre l'ascolto dello stesso in termini riparativi e i rischi che può determinare l'esame condotto in modo non idoneo: dalla reiterazione del trauma già subito e le sue possibili ripercussioni sulla salute del minore a situazioni psicologiche che estendono i loro effetti alla testimonianza e quindi all'attendibilità ai fini processuali. Affinché l'ascolto avvenga in un contesto tutelante e di protezione, che possa configurarsi anche come uno degli elementi riparativi che concorrono a un processo elaborativo, è necessario un ampio dialogo tra cultura giuridica e psicologica, al fine di permettere la convergenza degli obiettivi di ciascuna disciplina all'interno di un terreno fertile comune in cui è la figura del minore che deve sempre rimanere centrale.
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Morosini, Piergiorgio. « Verso quale associazionismo giudiziario dopo il voto dell'ANM del febbraio 2012 ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (septembre 2012) : 159–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-003013.

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Gilardi, Gianfranco. « Diario di un presidente del tribunale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (avril 2011) : 79–91. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001007.

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Résumé :
In questi brevi appunti, che riflettono l'esperienza direttamente vissuta quale presidente del Tribunale di Verona ma che, con ogni probabilitŕ, possono estendersi a molti altri uffici di merito, ho inteso mettere in luce la forbice crescente che si sta aprendo tra il ruolo del dirigente di un ufficio giudiziario, quale dovrebbe esplicarsi in base alle regole e alle previsioni astratte, e le difficoltŕ che in concreto ne rendono sempre piů problematico l'esercizio.
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Maggia, Cristina. « Comunicazione tra uffici giudiziari e rapporti con i media : perché non accada mai più ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (septembre 2020) : 138–43. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001014.

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Résumé :
L'articolo prende in considerazione la necessità di creare canali di comunicazione tra uffici giudiziari diversi, ordinari e minorili, che contemporaneamente si occupano della condizione delle stesse famiglie e dei minori che lì vivono. Muovendo quindi dall'analisi di alcune risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, formula la proposta che l'obbligo di comunicazione tra autorità giudiziarie sia esteso a tutte le vicende processuali che a qualunque titolo coinvolgano un soggetto minorenne. Riflette infine sulla responsabilità degli organi giudiziari nel rapporto con i media.
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Vecchi, Giancarlo. « La modernizzazione del Sistema Giudiziario Italiano : dal modello top-down alla governance locale ? Il nuovo ruolo dei territori nel sostegno all'innovazione negli Uffici Giudiziari ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (septembre 2013) : 150–90. http://dx.doi.org/10.3280/so2013-001007.

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Góralski, Wojciech. « Osoba ludzka jako centralny punkt odniesienia dla wymiaru sprawiedliwości. Sprawiedliwość a sumienie indywidualne : (ze spotkania papieża Jana Pawła II z Trybunałem Roty Rzymskiej 10 II 1995 r) ». Prawo Kanoniczne 38, no 3-4 (20 décembre 1995) : 3–10. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1995.38.3-4.01.

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Résumé :
Il 10 febbraio 1995, in occasione della inagurazione dell’Anno Giudiziario il Santo Padre ha ricevuto in udienza i prelati-uditori della Rota Romana. Nel discorso pronunciato dal Giovanni Paolo II è stato toccato il tema riguardante l’urgente necessità di collocare l’uomo al centro del „ministerium iustitiae” ed il dovere di tener conto delle esigenze derivanti da una visione unitaria che abbracci insieme giustizia e coscienza individuale soprattutto nei giudizi sulla legittimità o sulla validità del matrimonio.
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Di Virgilio, Aldo. « Fra elezioni regionali e elezioni politiche : l'interludio amministrativo e referendario del 2000 ». Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 45, no 2 (30 septembre 2001) : 135–47. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12792.

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Résumé :
Assieme alle elezioni regionali – l’evento elettorale più importante dell’anno sul quale si rimanda al precedente numero dei Quaderni - il 16 aprile 2000 si sono svolte 6 elezioni provinciali e 490 elezioni comunali (79 in comuni con oltre 15.000 abitanti, fra i quali 10 capoluoghi di provincia; 471 in comuni minori). In cinque delle sei province e in 53 dei 79 comuni con oltre 15.000 abitanti (fra i quali 9 comuni capoluogo di provincia) si è tornati alle urne due settimane più tardi per eleggere al ballottaggio presidenti di provincia e sindaci. Il 21 maggio l’intero corpo elettorale è stato invece convocato per rispondere con un “Sì” o con un “No” a sette quesiti abrogativi relativi a temi di carattere elettorale (rimborso spese elettorali; sistema elettorale per la Camera; sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura), giudiziario (ordinamento giudiziario; incarichi extragiudiziari dei magistrati) e giuslavoristico (disciplina dei licenziamenti; trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali). Altre tornate di voto, più circoscritte per numero di unità amministrative e ambito territoriale, si sono svolte in maggio e in novembre. Il 7 maggio si è votato nei 68 comuni valdostani, capoluogo compreso; il 14 maggio in 321 comuni trentini ed alto-atesini, tra i quali Bolzano; il 12 novembre in 4 piccoli comuni trentini; il 26 novembre in 19 comuni siciliani, tra i quali Enna.
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Fazio, Valeria. « Obiettivo 2 : Verso la Scuola della magistratura. Introduzione (Perché fare oggi il punto sulla formazione?) ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (mai 2009) : 87–95. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002007.

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Résumé :
- La (verosimile) prossima istituzione della Scuola della magistratura non rende meno necessario un approfondimento della questione della formazione. Il recente intervento normativo, infatti, č frutto - come č accaduto per altri settori dell'ordinamento giudiziario - di una tecnica "di sottrazione" che, eliminando dal progetto Castelli alcune parti inaccettabili, non riformula l'impianto del sistema formativo, ma propone soltanto uno schema appena abbozzato, caratterizzato al tempo stesso da novitŕ, reticenze, silenzi. Anche per questo un bilancio dell'esperienza maturata in questi anni č un passaggio obbligato per individuare il percorso futuro.
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Florit, Francesco. « Obiettivo : Tre anni presso la corte internazionalizzata di Timor Est ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 80–87. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003007.

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Résumé :
- La storia della corte internazionalizzata che ha operato a Timor Est si radica nello sviluppo della democrazia in quel Paese. La presenza di giudici provenienti da Paesi diversi ha favorito la crescita di una giurisdizione locale sufficientemente attrezzata, anche se segnata da difficoltŕ e contraddizioni. L'apporto della cultura giuridica e dell'esperienza italiane ha rappresentato un fattore positivo e, nello stesso tempo, l'esperienza č stata per noi occasione di una riflessione che meriterebbe di essere meglio conosciuta e valorizzata all'interno del sistema giudiziario del nostro Paese1.
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Marino, Ivan. « La Costituzione El'ciniana e i rapporti tra potere presidenziale e potere giudiziario ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 3 (mai 2012) : 370–89. http://dx.doi.org/10.3280/ded2011-003021.

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