Articles de revues sur le sujet « Fedeli »

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1

Stokłosa, Marek. « Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach ». Prawo Kanoniczne 53, no 3-4 (15 octobre 2010) : 83–111. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.04.

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Résumé :
Il can. 1176 §1 dell’attuale CIC afferma che ai fedeli defunti vanno rese le esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si può dunque parlare di un vero diritto del fedele alle esequie cattoliche, di cui non può essere privato se non nei casi previsti dalla normativa del can. 1184. Essa indica alcune circostanze in base alle quali un cattolico è privato delle esequie ecclesiastiche, a meno che non abbia dato alcun segno di pentimento prima della morte. Fra queste abbiamo l’apostasia, l’eresia o lo scisma notori. Altre circostanze riguardano non tanto la professione di fede, quanto comportamenti che contraddicono la vocazione cristiana, tali da far ritenere le persone come peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. Oltre queste situazioni ben definite dal Codice ci sono nel mondo di oggi le situazioni particolari che potrebbero sorgere il dubbio sull’opportunità della celebrazione delle esequie ecclesiastiche. Nell’articolo si è riferito ad alcuni casi problematici: i fedeli coinvolti in situazioni matrimoniali irregolari, i suicidi, l’eutanasia, i bambini morti prima di essere battezzati, i bambini nati morti o i feti abortivi. Si è cercato di indicare gli atteggiamenti da adottare in questi casi e nei confronti dei famigliari del defunto per non creare tensioni profonde all’interno della comunità cristiana.
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2

Crane, Rufus S., et Giuseppe Conte. « Fedeli d'amore ». World Literature Today 68, no 1 (1994) : 101. http://dx.doi.org/10.2307/40149895.

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3

Góralski, Wojciech, et Robert Mazurowski. « Sakramenty pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego w życiu wiernych świeckich w świetle uchwał synodów diecezjalnych w Polsce w latach 1983-1999 ». Prawo Kanoniczne 43, no 1-2 (5 juin 2000) : 11–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.01.

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Résumé :
I numerosi sinodi diocesani in Polonia, iniziati dopo la promulgazione di Codice di Diritto Canonico del 1983, hanno volto la loro attenzione verso la vita sacramentale dei fedeli, in modo porticolare verso i sacramenti di piena iniziazione cristiana (il battesimo, la cresima, l’Eucaristia). Le rispettive disposizioni dei legislatori sinodali inserite nei decreti finali delle assemblee sinodali mostrano una sollecitudine pastorale per il bene spirituale dei fedeli nel campo della loro vita sacramentale.
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Mazzola, Roberto. « Cittadini e fedeli. Il problema della doppia fedeltà. Una questione sempre aperta ». MONDI MIGRANTI, no 1 (juin 2015) : 173–84. http://dx.doi.org/10.3280/mm2015-001009.

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5

Żelazny, Jan W. « Kolegium biskupów w "Konstytucjach apostolskich". Rola Piotra ». Vox Patrum 46 (15 juillet 2004) : 249–54. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6815.

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Résumé :
Le "Costituzioni apostoliche" presentano uno dei documenti motto significativi per ta Chiesa nel IV secolo, ma anzitutto la testimonianza del tempo passato. La Chiesa, come é presentata net libro, e una struttura collegiale, non esiste nesun primato ne personale ne ufficiale. Nell'asemblea parlano e discutano tutti i fedeli, anche prendendo le decisioni definitive. Si puó dire: E presente Pietro, ma non "ufficio di Pietro". I fedeli sono chiamati all'obedienza al vescovo che e indipendente in tutte le sue decisioni nel suo territorio fuorche le situazioni in cui e l'autore di uno scandalo e quindi viene sottoposto alle decisioni del sinodo della propria provincia. Si puó trovare una gerarchia nell'asemblea ma non e una gerarchia ufficiale; si puó dire che questa gerarchia e di stampo pratico non teologico. Autorita di "Tradizione Apostolica" ha il carattere costitutivo per tutti i fedeli. La Chiesa nelle "Costituzioni" e la Chiesa degli Apostoli, non di Pietro.
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6

Mangold, H. K. « Professor Fedeli zum 65. Geburtstag ». Fett Wissenschaft Technologie/Fat Science Technology 97, no 6 (1995) : 240. http://dx.doi.org/10.1002/lipi.19950970610.

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7

Dyduch, Jan. « Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego ». Prawo Kanoniczne 47, no 3-4 (10 décembre 2004) : 25–38. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2004.47.3-4.01.

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Résumé :
II Concilio Vaticano II ha approfondito la dottrina sulla triplice missione di Cristo, alla quale partecipiano i fedeli laici, insieme ai pastori. I fedeli laici partecipano nel modo proprio alle missione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Il II Sinodo Plenario della Polonia ha preso in considerazione questo tema presentandolo nella prospettiva della dottrina conciliare, tenendo conto della specificitá della vita e dell’attivitá del laicato in Polonia. Pero gli elementi essenziali della dottrina sulla triplice missione sono stati presi del Vaticano II. I laici realizzano la missione sacerdotale santificando se stessi e gli altri; la missione profetica attraverso la testimonianza della vita e della parola; la missione regale servendo il Regno di Cristo sulla terra.
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Dyduch, Jan. « Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji "Christofidelis laici" ». Prawo Kanoniczne 33, no 3-4 (10 décembre 1990) : 61–79. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1990.33.3-4.04.

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Résumé :
L’esortazione apostolica Christifideles laici, dedicata ai laici, mostra qual é il loro ruolo, quali sono i loro compiti ed il loro posto nella Chiesa. La Chiesa é una comunità, é il Popolo di Dio, costituito dai fedeli laici, che sono Chiesa. La Chiesa — Comunità ha il dono del sacerdozio di Cristo. Fedeli laici partecipano a tale sacerdozio. Il sacerdozio universale, al quale partecipano i laici, é sostanzialmente differente dal sacerdozio di servizio che deriva dall’ordinazione. I laici che partecipano al sacerdozio prendono parte, nel modo a loro proprio, alle triplice missione di Cristo e della Chiesa: santificatrice, profetica e regale. Per poter compiere questa missione essi sono arricchiti dai carismi, ad opera dello Spirito Santo. Chiamati da Cristo a lavorare nalla Chiesa-Vigna, hanno vari compiti e serivzi da assolvere. Possono peró svolgere soltanto i servizi che non richiedono l’ordinazione. Essi realizzano il loro impegno nella vita della Chiesa, essendo attivi nelle proprie dioecesi e parrocchie. Lì servono la Chiesa universale Essì servono la Chiesa partecipando al suo apostolato. L’efficacia ed i frutti di tale apostolato dipendono dalla loro unione con Cristo, che é la vita, mentre i fedeli laici sono i tralci. Il debito compimento dell’opera apostolica esige una formazione adeguata e completa.
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Stasiak, Sławomir. « Granice niewierności wobec Chrystusa „on wiary dochowuje…” (2 Tm 2,11-13)) ». Verbum Vitae 11 (14 janvier 2007) : 143–57. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1422.

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Generalmente le risposte alle difficolta riguardanti la fede si trovavano nei testi di carattere liturgico. Questo vuol dire che le piu importanti formulazioni che riguardano sia il contenuto sia uso pratico delle verita di fede si poteva trovare in questo genere di testi: specialmente negli inni e nei cantici. Uno di questi testi (2 T m 2, 11-13) e l'ogetto della nostra analisi. In questo inno accanto a un messaggio pieno di gioia (la fedelta di Gesu alle promesse date a ciascuno dei credenti) incontriamo anche un ammonimento di non esporsi al pericolo di abbandonare la vera dottrina (v. 12b-13b). Nel contesto di 1 Tm 1,16 troviamo pero il messaggio pieno di speranza: Se rimaniamo fedeli accanto a Lui, anche Lui non ci potra rinnegare, perche inquesto caso come se rinnegasse se stesso.
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Profiti, Pasquale. « Guardare dentro la corporazione : un dovere dei magistrati ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (mars 2012) : 182–84. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001010.

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Résumé :
Non tutto, ovviamente, funziona nella magistratura. Per essere fedeli alla Costituzione - e per poterla richiamare in modo credibile - occorre, dunque, che i magistrati sappiano guardare al proprio interno, per vedere e denunciare collusioni, inadeguatezze, corporativismi.
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Covolo, Enrico Dal. « Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek) ». Vox Patrum 40 (15 mars 2002) : 157–72. http://dx.doi.org/10.31743/vp.7976.

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Résumé :
L'autore dell'articolo sta paragonando due antiche tradizioni orientali della formazione sacerdotale: antiochena rappresentata da Ignazio Antiocheno e da Giovanni Crisostomo, ed alessandrina illustrata coi testi di Origene, che insegna chiaramente del sacerdozio dei fedeli e del sacerdozio ministeriale.
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FABRIS, COSTANTINO-M. « I diritti dei fedeli come espressione di valori ». Prawo Kanoniczne 57, no 2 (7 juin 2014) : 3–36. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2014.57.2.01.

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Brandão, José Luís L. « Recensão a : Fedeli, Paolo - Properzio : Elegie libro II ». Humanitas, no 62 (2010) : 361–64. http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_62_27.

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Montini, Gianpaolo. « Agenda per una evoluzione della giustizia amministrativa canonica ». Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 97, no 383 (13 décembre 2022) : 1197–216. http://dx.doi.org/10.14422/ee.v97.i383.y2022.010.

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Résumé :
Nel contesto della tematica delle sfide che attendono il diritto della Chiesa quarant’anni dopo la promulgazione del Codice vigente, l’articolo si propone di preconizzare l’evoluzione auspicata della giustizia amministrativa canonica, ripartendo le responsabilità dell’agenda tra i vari soggetti della missione della Chiesa, a partire dai fedeli fino al Legislatore supremo e universale. L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa — forse come ogni altro ambito del diritto — non può essere caricato sulle spalle del solo legislatore, ma è opera corale: dai fedeli che devono sviluppare una maggiore coscienza dei propri diritti di partecipazione della missione della Chiesa, agli avvocati che devono operare con maggiore competenza e coraggio, ai Dicasteri della Curia Romana che devono maggiormente proceduralizzare i ricorsi gerarchici, ai Vescovi diocesani che devono sviluppare normative più efficaci di conciliazione. L’articolo espone in particolare alcune proposte per una evoluzione della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la proposta che il Legislatore supremo e universale consenta l’istituzione di tribunali amministrativi locali su richiesta di singole Conferenze episcopali.
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Papez, Ivan Viktor. « Lo stato giuridico dei fedeli in una comunitá socialista ». Revista Española de Derecho Canónico 47, no 129 (1 janvier 1990) : 577–89. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5653.

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Brogi, Marco. « Cura pastorale di fedeli di altra chiesa «sui iuris» ». Revista Española de Derecho Canónico 53, no 140 (1 janvier 1996) : 119–31. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5892.

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Dyduch, Jan. « Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich ». Prawo Kanoniczne 35, no 3-4 (10 décembre 1992) : 177–96. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.07.

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Résumé :
II Codice di canoni delle Chiese Orientali e stato promulgato il 18 ottobre 1990. Le norme ivi contenute, per quanto riguarda i laici, rispecchio l’insegnamento del Vaticano II sul laicato. II detto Codice definiendo i fedeli laici sottolinea la loro caratteristica che ii distingue dagli altri fedeli e cioè il loro carattere laico. Segnati dalla loro „laicità”, essi realizzano la loro vocazione alla vita di matrimonio e di famiglia. Operano anche un rinnovamento del ordine terrestre per mezzo dell’attività sociale, economica e politica svolto secondo i principi del Vangelo di Cristo. Essi sono chiamati alla santità e alla santificazione del mondo. Partecipano alla nuova evangelizzazione cosi nei paesi ancora non cristianizzati come pure in quelli tradizionalmente cristiani. I laici sono chiamati all’apostolato sia individuale, il che consiste nella testimonianza di vita e di parola, come anche a quello collettivo. I laici hanno diritto a creare ed a far parte delle diverse formazioni dell’apostolato, inserite peró nell‘apostolato della Chiesa. Partecipando al sacerdozio comune, essi hanno anche la loro parte, in un modo che loro è proprio, nella triplici missione: profetica, sacerdotale e regale di Cristo.
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Jemielity, Witold. « Posty kościelne w XIX wieku : diecezja Augustowska czyli Sejneńska ». Prawo Kanoniczne 42, no 3-4 (20 décembre 1999) : 215–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1999.42.3-4.06.

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Résumé :
Nel XIX secolo erano in vigore le prescrizioni riguardanti il digiuno, definite dopo il Concilio di Treto. In Quaresima i fedeli rinunciavano di mangiare la carne. Nal caso di una malattia oppure per un valido motivo essi ricorrevano ad una dispensa. Da essa pero, vevivano esclusi i quattro giorni della prima settimana, tutta la Settimana Santa nonche mercoledi, venerdi e sabato. Piu frequentemente permettevano di consumare i latticidi ed uova. Nell’Avvento le prescrizioni erano piu moderate. Vi era anche 1’astinenza dal mangiare la carne anche in tutti i sabati dell’anno. Verso la fine dei secolo, Roma autorizzava i vescovi del Regno Polacco ad una graduate abolizione dei digiuno nei sabati. Mantenevano pero esso nelle vigilie prima delle feste principali, nelle cosidette „giornate della croce” e „giornate trimestrali”. Sembra che i fedeli si tenevano precisamente alla legge ecclesiale. Alla dispensa ricorrevano piuttosto le persone dagli alti stati sociali. Essi si rivollgevano al Vescovo personalmente, oppure venivano dispensati dal proprio parroco sulla base del permesso del suo sueriore. Possiamo costatare che nel periodo del secolo, le leggi riguardanti il digiuno venivano moderate. Un cambio fondamentale porto il Codice dei Dritto Canonico del 1917. Ma anche allora le nuove leggi venivano introdotte gradualmente.
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Romania, Vincenzo. « Fedeli alla linea : CCCP and the Italian Way to Punk ». Revista Crítica de Ciências Sociais, no 109 (1 mai 2016) : 63–82. http://dx.doi.org/10.4000/rccs.6215.

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Scannabue, Aristarco. « Quam mutata ab illa. La Minerva da Croce alla Fedeli ». HISTORIA MAGISTRA, no 24 (novembre 2017) : 168–71. http://dx.doi.org/10.3280/hm2017-024019.

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André, Carlos Ascenso. « Recensão a : Fedeli, Paolo - Q. Horatii Flacci Carmina liber IV ». Humanitas, no 62 (2010) : 365–67. http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_62_28.

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Lemański, Janusz. « Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14) ». Verbum Vitae 11 (14 janvier 2007) : 15–25. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1421.

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La pericope di Es 32,7-14 viene spesso considerata come un elemento estraneo nel contesto odierno. Un'analisi narrativa e contestuale rivela pero che essa anticipa cio che si racconta nella parte di Es 32-34 che la segue. Grazie alla sua collocazione nel contesto prepara il lettore per la scena di mediaziane fatta da Mose davanti a Dio. Sia Mose, sia Dio vengono presentati qui come fedeli - Dio alle sue promesse, Mose alla sua vocazione.
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Kałowski, Julian. « Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego ». Prawo Kanoniczne 36, no 3-4 (10 décembre 1993) : 5–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.01.

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In questo articolo l’autore tratta della sollecitudine della Chiesa per mantenere l’identità, cioè il fine ed i compiti delineati dai fondatori e approvati dalla competente autorità, in tutte le forme della vita consacrata. Alla base dei documenti promulgati dalla Chiesa è stato dimostrato che, cominciando dal momento delle organizzate forme della realizzazione dei consigli evangelici, la suprema autorità ecclesiale vegliava - per mezzo della legge fondamentale cioè le costituzioni - affinchè gli istituti di vita consacrata fossero fedeli ai loro carismi.
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Jastrzębowska, Elżbieta. « Ślady gromadzenia ofiar lub darów w przykościelnych domach w Ptolemais i Cyrene ? » Vox Patrum 52, no 1 (15 juin 2008) : 333–42. http://dx.doi.org/10.31743/vp.8191.

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Résumé :
Si tratta di cosi dette mangiatoie di pietra, conservate nelle due case tardo antiche di Cirenaica (oggi Libia): casa di Paulos a Tolemaide (6 esemplari) e in una casa anonima (9 esemplari) presso la Basilica Centrale a Cirene. La piu problematica sarebbe la funzione originaria di questi blocchi rettangolari di pietra ricavati dentro e messi in linea, perche gli studi precedenti di molti monumenti simili dell'Africa del Nord (oggi Tunisia e Algeria) non danno la risposta definitiva a questa domanda: se si tratterebbe delle vere mangiatoie per i cavalli oppure dei recipienti per l’annona in natura oppure, nei casi di ambienti cristiani eon le „mangiatoie”, dei recipienti per le offerte di terra dalia parte dei fedeli o per i doni a loro dalla parte della chiesa ai fedeli furono le vere stalle. Le installazioni di Cirenaica, insieme eon le „mangiatoie” del Santuario d’Asclepio di El Bayda, non sono ancora conosciute ne pubblicate, sicuramente non hanno servito ai cavalli. L’ultimo caso sembra il piu chiaro, ed e molto probabile che nelle „mangiatoie” del luogo deponevano le loro offerte portate al dio della Salute dai malati visitatori del santuario. Si puó chiedere se la vicinanza stretta delle chiese, sia a Tolemaide, sia a Cirene, non potrebbe indicare la funzione simile delle „mangiatoie” in queste citta antiche. Purtroppo le fonti scritte cristiane a ąuesto proposito ne taccino oppure non sono ancora scoperte e studiate.
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Kaniecki, Rafal. « L’influsso del luogo e del rito della santa messa sull’adempimento del precetto festivo ». Prawo Kanoniczne 63, no 4 (6 novembre 2020) : 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2020.63.4.01.

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Il Concilio di Adge (506) decise che si poteva adempiere il precetto festivo soltanto nella propria chiesa parrocchiale. Questa norma si è diffusa nella Chiesa latina e sopravviveva fino al Concilio di Trento (1545-1563), quantunque già in precedenza essa fosse stata indebolita dal diritto consuetudinario che permetteva di soddisfare l’obbligo, in determinate situazioni, anche in altre chiese parrocchiali, e anche, grazie ai privilegi papali, nelle chiese degli ordini mendicanti. Dal Concilio di Trento in poi i fedeli possono essere soltanto invogliati all’adempimento del precetto nella propria chiesa parrocchiale. Inoltre i loro concesso farlo negli oratori semi-privati, semi-pubblici, in alcuni oratori privati, e fuori dei luoghi sacri, partecipando alla Messa celebrata sugli altari portatili. Nella normativa vigente attuale basta partecipare alla Messa celebrata in qualunque luogo, però la celebrazione eucaristica fuori del luogo sacro richiede, per la liceità, il previo consenso dell’Ordinario. Il precetto festivo viene adempiuto attraverso la partecipazione alla Messa celebrata nel rito cattolico. Dal XIX secolo i cattolici latini e orientali possono adempierlo partecipando alla Messa nel rito diverso dal loro proprio. Mentre il “Direttorio ecumenico” (1967) aveva ammesso anche la possibilità di adempierlo occasionalmente attraverso la partecipazione alla Messa celebrata dai non cattolici, il “Direttorio ecumenico” (1993) attuale ha abrogato espressamente questo privilegio. La partecipazione alla Messa cattolica celebrata da un sacerdote scomunicato, interdetto, sospeso, se la sua pena è pubblica, adempie il precetto festivo, però un fedele può essere punito con giusta pena per la partecipazione in essa.
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Dyduch, Jan. « Kościelna aprobata publikacji - aspekt prawny ». Prawo Kanoniczne 36, no 1-2 (5 juin 1993) : 55–67. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.1-2.04.

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Mezzi sociali della comunicazione, libri ed altri periodici subiscono grande influsso sulla formazione dell’atteggiamento etico e religioso. La Chiesa si occupa, perché questo influsso fosse positivo. La cura della Chiesa in questo campo si esprime nella legislazione ecclesiastica. Essa sostiene le pubblicazioni buone, che formano in modo giusto la personalità umana e si sforza di proteggere i fedeli contro gli influssi malvaggi della parola scritta. In questo senso si deve interpretare le norme di nuova „Istruzione su alcuni aspetti dell’uso dei mezzi sociali di comunicazione per la proclamazione della dottrina della fede”
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Szot, Przemysław. « La formazione liturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonia ». Tarnowskie Studia Teologiczne 35, no 1 (30 juin 2016) : 189–204. http://dx.doi.org/10.15633/tst.1723.

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Il Movimento Luce-Vita in Polonia è uno tra molti movimenti del rinnovamento della Chiesa di quali ha parlato il Concilio Vaticano II. Il suo obiettivo è però la liturgia sulla quale si concentra per badare la sua rinascita. Lo scopo di questo movimento è condurre la gente alla maturità cristiana, attraverso la liturgia che è fonte e culmine della vita cristiana. Il movimento propone, dunque, un vasto programma formativo per i fedeli adatto, sia per i laici, sia per i preti che per le persone consacrate, rispettando anche le differenze dell’età.
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Ingham, Mary Beth. « Ioannis Duns Scoti Collationes Oxonienses eds. by Guido Alliney e Marina Fedeli ». Franciscan Studies 75, no 1 (2017) : 537–39. http://dx.doi.org/10.1353/frc.2017.0021.

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Nowakowski, Bartosz. « Kompetentne i sprawnie działające trybunały kościelne : rzeczywistość czy pobożne życzenie ? : możliwości, perspektywy oraz konieczność zmian po słowach Benedykta XVI do Sygnatury Apostolskiej w 2011 r. » Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (9 juillet 2011) : 323–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.12.

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Résumé :
Benedetto XVI, in occasione della prima plenaria organizzata dalla Segnatura Apostolica doppo la promulgazione della Lex propria (21 gennaio 2008) ha ricevuto nell’udienza i membri sudetto dicasterio. Nel suo discorso il Papa ha richiamato l’attenzione di preparazione della legge, che si avvertì l’esigenza di un incontro periodico da dedicare alla promozione di una retta amministrazione della giustizia nel corpo Ecclesiale. Si tratta di un lavoro faticoso, destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli a tra loro e l’autorità ecclesiastica. La giustizia che la Chiesa presegue – ha sottolineato il Pontefice – può essere considerata esigenza minima e insieme aspettativa di carità.
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Arrieta, Juan Ignacio, et Artur Miziński. « Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych ». Prawo Kanoniczne 43, no 3-4 (10 décembre 2000) : 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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Résumé :
L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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Günther, Hans-Christian. « Properzio. Elegie. Libro II. Introduzione, testo e commento. A cura di Paolo Fedeli. » Gnomon 81, no 5 (2009) : 395–407. http://dx.doi.org/10.17104/0017-1417_2009_5_395.

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Misztal, Henryk. « Elementy prawnokanoniczne "świętości kanonizowanej" w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonicznych ». Prawo Kanoniczne 39, no 3-4 (10 décembre 1996) : 171–97. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1996.39.3-4.06.

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Résumé :
La teologia prepara di solito il concetto della santità; il diritto canonico invece adatta questo concetto alle esigenze della procedura di beatificazione e canonizzazione. Le misure della „santita canonizzata” elaborate da secoli e inserite alla prattica della Congregazione delle Cause dei Santi, sono sempre le stesse: il martirio, le virtù eroiche e il miracolo. L’articolo tratta dell’evolizione dei concetti sopramenzionati durante i secoli e particolarmente tratta dell’aggiornamento della dottrina di Benedetto XIV alle esigenze dei tempi moderni con il contributo delle scienze: storia, medicina, psichologia e psichiatria. Oltre questo l’autore del l’articolo vuole mostrare come secondo la dottrina del Concilio Vaticano II la „santità canonizzata” diventa più vicine e accesibile a tutti i fedeli.
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Szewczul, Bożena. « Zadania osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) ». Prawo Kanoniczne 46, no 3-4 (20 décembre 2003) : 39–64. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.3-4.03.

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Résumé :
Il II Sinodo Plenario della Polonia si propone di rinnovarvi la vita cristiana dei fedeli. Nella realizzazione del programma di tale rinnovamento doveno inserirsi anche tutti i consacrati. Nell’ambito di questo impegno ecclesiale i decreti del Sinodo presentano i compiti più importanti delle persone consacrate che stanno vivendo la loro vocazione speciale in Polonia all’inizio del terzo millennio. Nell’articolo l’autrice parla in primo luogo della necessità, da parte dei consacrati, di mantenere viva la loro identità vocazionale specifica e poi dedica un ampio spazio al bisogno del primato della vita spirituale nella loro vita sottolineando l’importanza della consacrazione e del’osservanza dei consigli evangelici, il valore della vita fraterna, la promozione vocazionale e la ncessità della formazione permanente.
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Góralski, Wojciech, et Piotr Wiśniewski. « Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych w uchwałach synodów polskich po Soborze Watykańskim II ». Prawo Kanoniczne 41, no 1-2 (15 juin 1998) : 93–113. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.04.

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Résumé :
Fra le numerose disposizini dei decreti dei sinodi diocesani celebrati in Polonia dopo il Concilio Vaticano II un luogo assai principale occupano i sacramenti, tra l'altro il sacramento di unzione degli infermi. L'analisi della legislazione sinodale riguardante questo sacramento permette constatare che i legislatori diocesani prima di tutto cercano di cambiare la mentalità dei fedeli nel comprendere il ruolo del suddetto sacramento nalla vita degli infermi. I sinodi indicano il nuovo stile della amminist­razione del sacramento, prescritta nel nuovo libro rituale. Gli autori nello loro studio presentano gli elementi della unzione degli infermi (la materia, la forma, il tempo e il luogo della celebrazione), le cerimonie e l'amminist­razione del sacramento (il modo individuale, durante la messa, in numerosa assamblea liturgica), il viatico.
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Bell, Rudolph M., et Maneula Martini. « Fedeli alla terra : Scelte economiche e attivita pubbliche di una famiglia nobile Bolognese nell'Ottocento ». American Historical Review 106, no 4 (octobre 2001) : 1495. http://dx.doi.org/10.2307/2693147.

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NASCIMENTO, Aires A. « Doutoramentos «Honoris Causa» pela Universidade de Lisboa : Luís de Sousa Rebelo e Paolo Fedeli ». Euphrosyne 31 (janvier 2003) : 563–74. http://dx.doi.org/10.1484/j.euphr.5.124202.

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Bartone, Carlotta. « La Libertà dei Fedeli Laici nelle Realtà Temporali (C. 227 C.I.C.) by Stephano Mazzotti ». Jurist : Studies in Church Law and Ministry 70, no 2 (2010) : 500–501. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2010.0008.

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Nowak, Polikarp. « Pojęcie nadziei w listach św. Ambrożego z Mediolanu ». Vox Patrum 52, no 2 (8 mars 2008) : 743–60. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6310.

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Résumé :
Poiche recentemente il Papa Benedetto XVI ci ha voluto ricordare la grandę attualita della speranza con la sua lettera enciclica Spe salvi, rievocando anche la testimonianza dei cristiani e pastori dei tempi antichi, mi e venuta l’idea di esaminare sotto l’aspetto del termine della speranza le Lettere di S. Ambrogio di Milano. Nella ricerca e apparsa la ricchezza del suo insegnamento a questo riguardo. II primo e piu frequente senso del termine „speranza” e proprio quello profondamente cristiano ed escatologico. Specialmente nei commenti alle Lettere di San Paolo il nostro Autore dimostra una vicinanza del pensiero eon quello da cui inizia il Papa la sua enciclica: „Nella speranza siamo stati salvati”. Nelle riflessioni sulla speranza S. Ambrogio, sull'esempio dell'Apostolo Paolo, mette in stretto collegamento eon essa le altre virtu, specialmente la fede e la carita. Contemporaneamente awerte che la contrastano i vizi, i quali deviano i nostri desideri dal Signore e dal suo premio eterno verso i beni materiali e temporali. Un ampio spazio nell'insegnamento sulla speranza del nostro Vescovo occupa la relazione tra questa e le sofferenze e persecuzioni, subite dai giusti per la causa del Signore e della fede. Egli richiama qui l’esempio di tanti profeti e giusti biblici come anche i fedeli Pastori della Chiesa, esortando i suoi fedeli ad imitarli. Non per ultimo offre anche il proprio esempio, quando nei momenti drammatici del suo episcopato non esita di manifestare la sua prontezza al martirio per non cedere alle ingiuste pretese degli ariani o degli imperatori, i quali minacciavano il bene spirituale del gregge a lui affidato. La visione della speranza di S. Ambrogio e molto cristocentrica, come del resto tutta la sua teologia. Infatti, proprio Cristo e la sorgente e garanzia della nostra vera speranza. In questo contesto si pone un’espressione che si puó dire il frutto maturo delPinsegnamento del nostro Dottore sulla speranza: II fine della nostra speranza e il suo amore (Epistoła 16, 3).
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Le Tourneau, Dominique. « Vittorio PARLATO, I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 1998, 150 pp. » Ius Canonicum 41, no 82 (10 janvier 2018) : 797–99. http://dx.doi.org/10.15581/016.41.15977.

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Lasanta, Pedro Jesús. « L. NAVARRO, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Giuffrè Editore, Milano 1991, 289 págs ». Ius Canonicum 34, no 67 (6 février 2018) : 387–89. http://dx.doi.org/10.15581/016.34.17921.

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Carvalho, Mário Santiago de. « [Recensão a] Iohannis Duns Scoti. Collationes Oxonienses. A cura di Guido Alliney e Marina Fedeli ». Revista Filosófica de Coimbra 27, no 53 (2018) : 147–53. http://dx.doi.org/10.14195/0872-0851_53_6.

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Nowicka, Urszula. « Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 247–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.12.

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Résumé :
Delle cause ecumeniche di ambedue i codici (il Codice di Diritto Canonico ed il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) permettono ai loro fedeli la celebrazione del matrimonio davanti al ministro acattolico (ortodosso), esigendo l’osservanza della forma canonica della celebrazione solo per la liceità. Ora nell’interpretazione dei canoni 1127 § 1 CIC e nei canoni 834 § 2 CCEO si deve richiamare l’attenzione su tre questioni: il termine ministro sacro (sopratutto se il matrimonio misto è celebrato nella chiesa cattolica può essere benedetto dal diacono); in che cosa consiste l’intervento di un ministro sacro richiesto dalla norma latina; e che cosa s’intende con l’espressione: le restanti esigenze del diritto, quali devono essere conservate nella celebrazione del matrimonio misto con la parte acattolica orientale. Questi problemi sono presenti nelle considerazioni di tanti canonisti, ma purtroppo non c’è tra loro concordanza.
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Atighetchi, Dariusch. « Etica islamica e trapianti d'organo ». Medicina e Morale 44, no 6 (31 décembre 1995) : 1183–207. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.958.

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Résumé :
Non esiste una posizione unanime tra i giuristi musulmani sulla liceità dei trapianti d'organo alla luce dei precetti della Legge islamica (la Sharia). Le posizioni oscillano tra due estremi: da una parte il dovere mora le di ricorrervi in quanto la salvezza della vita umana. Il valore più importante per ogni medico e per ogni musulmano: dall'altra la proibizione dei trapianti (da vivente, da cadavere o da entrambi) in quanto violano l'integrità del corpo umano quale dono divino da rispettare. Attualmente, la grande maggioranza dei giuristi e dei teologi islamici, pur con sfumature diverse, autorizza la pratica sia da vivente che da cadavere appoggiando le politiche sanitaria dei governi ed operando per convincere i fedeli a liberarsi dai pregiudizi ancora diffusi in materia. Mentre il commercio di organi viene rifiutato, non vi è accordo tra i criteri per la determinazione della morte cerebrale.
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Dziuba, Andrzej F. « Apostolstwo i solidarność : Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie ». Prawo Kanoniczne 39, no 3-4 (10 décembre 1996) : 199–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1996.39.3-4.07.

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Résumé :
L’Ordine di antica origine, costituito, riordinato, ampliato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici. Rioganizzato da Pio IX (1847 e 1868) e da Leone XIII (1888); San Pio X (1907) riservo al Sommo Pontefice il Gran Magistero, e Pio XI uni ad esso L’Opera della Preservazione della Fede in Palestine. Successivamente Pio XII (1940) diede all’Ordine un Cardinale come „Patrono”; il 14 sett. 1949 istitui un Cardinale come „Gran Maestro dell’Ordine”, affidandogli il governo del medesimo, e fïssando la Sede centrale dell’Ordine Equestre in Roma, mentre la sede storica è a Gerusalemme. Giovanni XXIII, con Breve dell’8 die. 1962, approvo l’aggiornamento degli statuti, e Paolo VI, in data 8. lu. 1977, ha concesso la Sovrana approvazione al nuovo Statuto. L’Ordine é „laica Associazione di Fedeli sotto la protezione della Santa Sede”. Adesso lo statuto propone due finalità fondamentali: 1. rafforzare nei suoi Membri la pratica della vita cristiana in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice; 2. sostenere le opere e le istituzioni della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarchato Latino di Gerusalemme. L’organizzazione centrale dell’Ordine é cosi strutturata: l.il Gran Maestro; 2. il Gran Priore dell’Ordine; 3. un Ufficio di Presidenza; 4. un Gran Magistero; 5. la Consulta. L’organizzazione territoriale si configura in Luogotenenze e Delegazioni Magistrali, ciascuma guidata a sua volta da un Luogotenente e Delegato Magistrale laico, da un Gran Priore e da un Consiglio. La consistenze numerica dei Membri dell’Ordine si aggira sui 18.000 tra Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici, ripartiti in poco meno di 50 Luogotenenze e Delegazioni Magistrali, di cui grosso modo una ventina nell’Emisfero Occidentale (prinzipalmente Stati Uniti e Canada) e altrettanto in Europa, di cui 4 in Italia. Quanto al modo con cui si divente Membri dell’Ordine, le procedure sono sostanzialmente due: su richieste e per cooptazione. Oggi l’Ordine del Santo Sepolcro gode di buona salute. II numero dei suoi Membri e delle sue Luogotenenze aumenta in misura ragionevole, il livello delle risorse economiche raccolte cresce ogni anno. II morale e l’entusiasmo dei aderenti, la loro fedeltà al Sommo Pontefice ed al Gran Maestro sono esemplari e stimolanti.
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Saresella, Daniela. « Agli esordi del cattolicesimo politico in Italia : il dibattito su Democrazia cristiana e murrismo ». MONDO CONTEMPORANEO, no 2 (février 2022) : 125–55. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-002004.

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Résumé :
Dopo lo scioglimento della Democrazia cristiana negli anni Novanta del secolo scorso, il tema del «partito cattolico» è stato poco affrontato, anche perché non più di attualità politica. Il saggio si pone l'obiettivo di ripercorrere gli studi sulle origini del cattolicesimo politico in Italia e intende sottolineare l'importanza dell'esperienza della prima democrazia cristiana, e in particolar modo delle figure di Romolo Murri e di Luigi Sturzo. Attraverso l'interpretazione degli storici che per un secolo hanno riflettuto sul tema, si dipana un percorso che mette in evidenza i differenti profili culturali e politici nella DC, i rapporti tra questa e il Partito popolare, e temi quale la libertà di coscienza, la laicità della politica, la convergenza programmatica tra culture differenti (cattolici e socialisti) e l'unità politica dei cattolici. Sempre presente è la questione della riforma della Chiesa, proprio negli anni in cui la "crisi modernista" scuoteva le coscienze di molti fedeli.
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Vitali, Dario. « Le novità del concilio Vaticano II sul ministero ordinato ». Seminarios sobre los ministerios en la Iglesia 66, no 228 (20 octobre 2021) : 97–116. http://dx.doi.org/10.52039/seminarios.v66i228.774.

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Résumé :
Il presente contributo studia le novità sul ministero ordinato emerse al concilio Vaticano II. Dal punto di vista della storia del dogma, il concilio ha costituito un passaggio importante. Attraverso un confronto con il decreto del concilio di Trento sul sacramento dell’Ordine, sono stati individuati i nuclei più rilevanti di novità: il sacerdozio di Cristo, ricompreso nella prospettiva del mistero pasquale (SC 7); il sacerdozio comune dei fedeli e la sua relazione con il sacerdozio ministeriale (LG 10); la dottrina sull’episcopato come sacramento (LG 21) e la conseguente ricomposizione del quadro degli ordini: episcopato, presbiterato, diaconato (LG 28-29); la dottrina dei tria munera come schema interpretativo per comprendere l’esercizio del ministero ordinato. L’esame dei testi conciliari permette di comprendere come il mutamento del modello ecclesiologico, voluto dal concilio, richieda di sviluppare un modello di ministero ordinato coerente con i principi che fondano l’ecclesiologia del Vaticano II.
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Bassi, Jacopo. « La periferia ecclesiastica ortodossa nel Sud-Est europeo negli anni Venti e Trenta. Il caso dell'Epiro e dell'Albania ». MONDO CONTEMPORANEO, no 3 (avril 2011) : 5–24. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003001.

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Résumé :
La caduta dell'Impero ottomano comportň un mutamento anche nelle relazioni interne al mondo cristiano ortodosso. La creazione e il consolidamento degli Stati nazionali balcanici e delle Chiese ortodosse autocefale posero le basi per la ridefinizione dei confini giurisdizionali delle Chiese nazionali. Negli anni Venti e Trenta l'Albania e la Grecia cercarono di manovrare le istituzioni religiose ortodosse per esercitare pressione sul Patriarcato ecumenico: obiettivo delle azioni diplomatiche greche e albanesi era quello di spostare l'influenza culturale esercitata dalle istituzioni religiose sulle popolazioni dell'area dell'odierna Albania meridionale, abitata in prevalenza da fedeli ortodossi. Lo Stato greco era desideroso di poter avanzare rivendicazioni su questi territori: la difesa della popolazione ortodossa rappresentava una giustificazione ideale. La zona oggetto della disputa divenne cosě una, contesa tra la tradizionale giurisdizione patriarcale, la nascente Chiesa ortodossa albanese e la Chiesa di Grecia, desiderosa di ereditare da Costantinopoli il prestigio e il retaggio storico della cristianitŕ orientale.
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Jemielity, Witold. « Jubileusz papieski XIX wieku w Królestwie Polskim ». Prawo Kanoniczne 41, no 3-4 (20 décembre 1998) : 187–97. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.07.

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Résumé :
Nel XIX secolo nel Regno di Polonia si celebrò due giubilei — nel 1826 e nel 1900, ed indulgenza al modo di giubileo nel 1847 dopo l'elezione di Pio IX. Le celebrazioni accompagnanti la fine del secolo scorso e l'inizio dell'attuale avevano carattere limita­to. Il paese fu sotto la dominazione di Russia, fu vietata qualsiasi manifestazione, anche religiosa. I festeggiamenti si svolgevano solamente nelle parrocchie. Non ci fu­rono i pellegrinagii ad alcuni centri diocesani per svolgere gli incontri di quindici gior­ni, ai vicini decanati ed alle vicine parrocchie per tre giorni, come si fece durante il giubileo del 1826 e l'indulgenza del 1847. Come di solito, i fedeli sessanta volte, visitavano la chiesa. I confessori avevano permesso per dare assoluzione e per dispen­sare. Nei muri delle parecchie chiese fino ad oggi ci sono le tavole di ghisa che ricor­dano il giubileo alla fine del XIX secolo.
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Rodrigues, Nuno S. « Pimentel, Cristina ; Brandão, José Luís ; Fedeli, Paolo, coords. : O Poeta e a Cidade no Mundo Romano ». Humanitas 65 (5 septembre 2016) : 337–38. http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_65_25.

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Jasnos, Renata. « Wierność Torze wiernością Bogu w świetle Deuteronomium ». Verbum Vitae 11 (14 janvier 2007) : 27–42. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1425.

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Résumé :
Il tema della fedelta nella visione deuteronomista non costituisce un argomento a se stante, alla quale vengono dedicate alcune della pericope, ma viene iscritta nei testi di diverso carattere. Dio e presentato come fedele, invece nella prospettiva storica si percepisce prima di tutto l'infedelta passata d'Israele. E proprio per questo, che la fedelta diventa una sfida per il popolo eletto. Nel contesto del patto essa viene espressa nella lealta, che vuol dire rimanere saldamente legati a Dio. La legge cioe la Torah che Mose insegna, diviene dunque l'indicatore della fedelta, della fedelta ancorata nell'alleanza. Per il fondamento di fedelta cosi compresa si trova nel precetto di amore per Dio. Nel Deuteronomio, che ha un carattere parenetico, Mose e presentato come colui che si rivolge ad Israele col grande ardore e attraverso gli ammonizioni e gli insegnamenti lo richiama alla fedelta.
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