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Tucci, Giuseppe. « La discriminazione contro il disabile : i rimedi giuridici ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Résumé :
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Savarese, Eduardo. « La sentenza come narrazione : Strumenti e risultati dell’empatia ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (19 mars 2019) : 264–80. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831960.

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Résumé :
Lo studio del diritto in relazione alla letteratura, e viceversa, conduce a un’analisi specifica della sentenza come narrazione sotto una pluralità di aspetti. In sistemi di democrazia costituzionale e pluralista, dove è necessario comporre principi e valori spesso in tensione o addirittura in contrasto, il giudice può adoperare la sentenza come un vero e proprio mezzo narrativo. Questo accade quando la vicenda giudiziaria viene descritta in modo da dimostrare al “lettore” il grado di identificazione e immedesimazione tra il giudice e la vicenda umana decisa, per poi condurre il “lettore” stesso a rivivere la stessa esperienza, riproducendo un ulteriore meccanismo di empatia con i protagonisti del caso giudiziario, le loro aspirazioni, la loro dignità. La sentenza si fa narrazione vicina alla finzione letteraria in quei casi che chiamano in gioco alti e contrastanti valori umani, etici e giuridici della società civile (suicidio assistito, matrimonio omosessuale). Il mezzo adoperato dal giudice, a volte in modo esplicito, a volte implicitamente, è l’empatia. Con essa, si strutturano il tipo di descrizione del fatto e l’andamento dell’argomentazione giuridica. A partire dall’empatia prende avvio quel processo di rafforzamento del grado di accettabilità giuridica e sociale della sentenza, necessario a creare spazio per un bilanciamento complesso e non prevedibile di valori e principi.
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Benke, Nikolaus, et Verena Halbwachs. « Giunio Rizzelli, L e donne nell 'esperienza giuridica di Roma antica ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 119, no 1 (1 août 2002) : 469–87. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2002.119.1.469.

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Perilli, Luca. « Obiettivo : Istituzioni giudiziarie e magistrati italiani nel processo di allargamento dell'Unione europea ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 95–105. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003009.

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Résumé :
- Nel corso degli ultimi cinque anni chi scrive ha avuto l'opportunitŕ di prendere parte a progetti internazionali di forma e natura eterogenee, gestiti o finanziati dalla Commissione europea o dal Consiglio d'Europa in diversi Paesi europei (e in Georgia), alcuni dei quali oggi fanno parte dell'Unione europea mentre altri stanno percorrendo il cammino verso l'accesso1. Questa esperienza mi consente oggi di formulare alcune considerazioni di ordine generale sugli sviluppi della dimensione giuridica europea e sul ruolo che in tale contesto puň svolgere la magistratura italiana
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Moccia, Luigi. « La comparaison « au-delà » des systèmes de droit : la protection de l'environnement ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 5–31. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001001.

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Résumé :
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale', al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
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Bettarini, Francesco. « Notai-cancellieri nella Dubrovnik tardo medievale ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 691–718. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16906.

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Résumé :
La connessione tra la scrittura pubblica e la figura del notaio nella città di Ragusa (Dubrovnik) è l’argomento principale di questo contributo. Centro urbano posto all’esterno della giurisdizione del Sacro Romano Impero, l’evoluzione della pratica notarile conobbe qui percorso divergenti dal modello ideato dalla scuola giuridica bolognese, sebbene il peso della sua influenza raggiungesse anche le città della costa dalmata. Il risultato più evidente di questa tradizione peculiare fu l’assimilazione del notariato e del cancellierato all’interno di una sola figura professionale, assorbita all’interno della burocrazia dello stato. In ragione della loro esperienza e formazione maturata presso gli studi universitari, il governo raguseo decise alla fine del XIII secolo di affidare l’ufficio notarile ai soli notai italiani.
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Di Pasquale, Caterina. « Le verità dei testimoni : per una antropologia del ricordare ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 1 (avril 2021) : 87–103. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2021-001005.

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Résumé :
L'articolo è una riflessione sulla testimonianza autobiografica e sullo statuto conoscitivo che la testimonianza ha progressivamente acquisito nel discorso scientifico euroamericano. Lo scopo della riflessione è descrivere e analizzare le verità della testimonianza e dei testimoni facendo dialogare la prospettiva etnografica e antropologica con la letteratura psicologica, storica e filosofica. Usando come fonti alcune storie di vita rilevate durante una ricerca etnografica sulle memorie delle stragi nazi-fasciste perpetrate contro la popolazione civile in Italia, specificatamente a Sant'Anna di Stazzema (12 agosto 1944), verranno analizzate le istanze narrative e culturali delle testimonianze, il ruolo performativo del testimone, l'efficacia simbolica e comunicativa nel contesto pubblico e il rapporto tra verità testimoniale, esperienza soggettiva e vissuto biografico. Questi aspetti del testimoniare saranno confrontati con la verità storica e giuridica sul caso etnografico descritto e verranno poi connessi con i quadri argomentativi ed esplicativi usati nella letteratura scientifica sull'argomento. In particolar modo verranno analizzate le conflittualità che dividono alcune testimonianze allontanandole dalle verità storiche e giuridiche sancite con le ricerche storiche e con le sentenze giudiziarie. Infine, per uscire dalla dimensione micro-etnografica, il confronto tra le diverse rappresentazioni della testimonianza nella ricerca antropologica sarà veicolato dalla dimensione particolare, relativa a Sant'Anna di Stazzema, alla dimensione nazionale e internazionale. Le conclusioni che l'articolo vuole condividere riguardano il superamento delle dicotomie memoria versus storia, finzione versus verità, soggettività versus oggettività, che caratterizzano da almeno un ventennio il dibattito pubblico, scientifico e non, e che hanno finito per connotare moralmente e ideologicamente ogni riflessione sul valore sociale e culturale del ricordo e del ricordare
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Amunátegui, Carlos. « Cerami, Pietro - Corbino, Alessandro - Metro, Antonino - Purpura, Gianfranco, Roma e il Diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante della esperienza giuridica occidentale ». Revista de estudios histórico-jurídicos, no 33 (2011) : 677–79. http://dx.doi.org/10.4067/s0716-54552011000100026.

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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Lombardía, Pedro. « GIACCHI, O., Chiesa e Stato nella esperienza giuridica (1933-1980), Studi raccolti e presentati da O. Fumagalli Carulli, 2 vols. de XX+770 y 725 págs., Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1981 ». Ius Canonicum 22, no 43 (14 mars 2018) : 362–67. http://dx.doi.org/10.15581/016.22.20001.

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Camerini, Giovanbattista, Stefano Cirillo, Ugo Sabatello et Francesco Vitrano. « Esperienze sfavorevoli infantili. I nodi nella valutazione negli interventi terapeutici e giuridici ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (septembre 2020) : 159–80. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001016.

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Ferrari, Giussepe. « La formazione giuridica post lauream in Italia : Esperienze e prospettive ». Misión Jurídica 8, no 9 (15 décembre 2015) : 87–100. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.99.

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Menon, Ilaria, Martina Vettorato, Alessandra Moro, Barbara Segatto, Germano Parlato et Gabriella Strazzacappa. « Adozioni a "rischio giuridico" in Veneto : 10 anni di esperienza ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (mars 2017) : 223–29. http://dx.doi.org/10.3280/mg2016-004022.

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Vitrano, Francesco. « Questioni aperte nella dichiarazione dello stato di adottabilità : la prospettiva del neuropsichiatra dell'età evolutiva ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 53–68. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001005.

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L'articolo descrive in una prospettiva multidisciplinare giuridica e psicologica alcune delle questioni aperte relative alla dichiarazione dello stato di adottabilita di un minore. In questa logica vengono analizzate le questioni relative al danno causato nel minore dalle esperienze sfavorevoli infantili, la questione dei tempi, le problematiche relative agli interventi di supporto e di cura e alla valutazione del sistema familiare coinvolto nel procedimento. Si rappresenta la complessita del percorso ma anche la necessita e l'emergenza temporale in una prospettiva in cui diventa essenziale la possibilita che un minore in condizione di disagio possa rappresentare in giudizio le sue esigenze/bisogni. Parole chiave: stato di adottabilita, esperienze sfavorevoli infantili, tempo, valutazione delle funzioni genitoriali, sistema giustizia e servizi.
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Condello, Angela. « Per esempio ». Revista do Direito, no 35 (22 janvier 2011) : 37–54. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i35.2451.

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Résumé :
Analogia, paradigma ed esemplarità condividono un’origine comune e suggestiva. Aristotele usa il termine “paradigma” per descrivere ciò che in seguito la tradizione filosofica ha chiamato “analogia”. Questi tre dispositivi argomentativi sono da collocare nello spazio intermedio fra pratica e teoria nel diritto. In questo articolo discuto il fatto che si possa stabilire definitivamente se essi dimostrino la prevalenza della teoria sulla pratica o viceversa –il che richiama il dibattito diffuso nel contesto del realismo giuridico americano sulla questione se il diritto consista in esperienza (practice) o in logica. La tesi conclusiva é che sia pressoché impossibile stabilire l’origine della paradigmaticità.
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Salomoni, Luciano. « Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici locali : verso nuove forme organizzative di collaborazione tra società pubbliche ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (janvier 2021) : 65–83. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-003003.

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Le reti di imprese sono un istituto di diritto civile di recente introduzione, che si colloca a metà strada tra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e la for-ma contratto. Il saggio intende affrontare le relazioni tra questo istituto e i servizi pubblici locali: considerando alcune esperienze recenti di costituzioni di reti da parte di società pubbliche, il contributo indaga le problematiche connesse all'utilizzo delle reti nell'ambito dei servizi pubblici a rete quali il servizio idrico e il servizio rifiuti.
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Marino, Raffaele. « Obiettivo 2 : Formazione e scuola della magistratura nel contesto europeo ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (mai 2009) : 139–48. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002011.

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- Una formazione moderna e culturalmente aperta č uno degli strumenti fondamentali per garantire alla magistratura un livello professionale adeguato e, conseguentemente, la credibilitŕ di cui ha bisogno. Per questo, nel momento in cui sta per vedere la luce la Scuola della magistratura, č utile uno sguardo alle esperienze dei Paesi a noi vicini. Anzitutto a quella francese, che conosce una fra le piů riuscite e originali strutture formative. Ma anche a quelle di altre realtŕ europee di recente analizzate in una interessante ricerca dell'Institut des Hautes Etudes sur la Justice. Comuni a tutte queste esperienze sono l'applicazione di metodi formativi partecipati e l'attenzione anche a discipline non giuridiche e al rapporto con soggetti esterni alla magistratura.
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Busto, Paola, et Giuseppe Viola. « Società Benefit : le prime esperienze lombarde nel settore delle public utility ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 167–74. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001009.

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Partendo da un breve excursus sulle Società Benefit, frutto di un percorso di evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa (CSR), questo articolo intende porre l'attenzione sulla pionieristica esperienza italiana - prima in Europa - di un modello giuridico di impresa che punta a integrare massimizzazione del profitto con il raggiungimento di finalità sociali e ambientali. Tra queste rientrano le public utility, aziende del servizio pubblico locale che erogano beni e servizi essenziali per la collettività, già in realtà benefit oriented. Dal protocollo tra Confservizi CISPEL Lombardia e Assobenefit sottoscritto a dicembre 2020, in un solo anno si documenta la scelta, non scontata, delle prime due aziende di servizi pubblici in Lombardia di adottare lo status di Società Benefit. L'esperienza di Neutalia S.r.l. e Tea S.p.A
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Antonietta Guida, Maria. « La specializzazione del giudice della famiglia tra diritto e psicologia ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (juillet 2021) : 42–50. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001005.

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L'autrice esamina la relazione tra sapere giuridico e sapere psicologico, e tra i rispettivi linguaggi, nell'esercizio della giurisdizione in materia familiare. Sottolinea la rilevanza di una specializzazione del giudice che lo renda consapevole delle dinamiche affettive nel processo e capace di decisioni che sollecitino nei destinatari l'elaborazione dei propri vissuti, presupposto per una possibile attenuazione dei conflitti anche nell'interesse preminente dei figli minorenni. Sulla base della pluriennale esperienza di giudice tutelare nei procedimenti di vigilanza previsti dall'art. 337 c.c., evidenzia come la collaborazione sinergica tra interventi giudiziari e interventi di cura, possa favorire una presa di coscienza da parte dei destinatari dei propri bisogni di vita e una assunzione di responsabilità necessaria per una possibile soluzione esistenziale dei problemi sottostanti alla domanda di giustizia.
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Malacrea, Marinella, Francesco Felis, Marco Pagani et Isabel Fernandez. « Esperienze traumatiche e ricordi : implicazioni in campo clinico e legale ». QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, no 50 (août 2022) : 132–65. http://dx.doi.org/10.3280/qpc50-2022oa14085.

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L'articolo ha l'obiettivo di fare il punto su quanto sappiamo sulla memoria traumatica e sull'eventuale possibilità di alterarla producendo "falsi ricordi", dal punto di vista sia della psicologia clinica che della psicologia giuridica. Negli ultimi anni ci sono state molte pubblicazioni e ricerche su come le esperienze traumatiche sono immagazzinate e codificate in memoria e sulle reazioni post-traumatiche che presentano le persone esposte a situazioni da stress estremo. Questo ha avuto un effetto importante nel campo della psicoterapia e del trattamento dei disturbi post-traumatici, contribuendo alla loro comprensione e dando strumenti utili per la loro risoluzione. Allo stesso tempo, negli anni '90 è nato un movimento opposto, chiamato "false memory syndrome", dove spesso gli psicoterapeuti venivano accusati di produrre falsi ricordi di abusi sessuali nei loro pazienti. Sotto accusa erano finiti metodi come l'ipnosi, le terapie di gruppo, le tecniche di immaginazione guidata o di interpretazione dei sogni: ma in generale sotto accusa era finita l'attività psicoterapeutica in ogni sua forma. Ad oggi il dibattito continua, sollevando dubbi specie sulle psicoterapie mirate alla risoluzione degli esiti post traumatici. L'articolo percorre i vari aspetti di questa diatriba e cerca di fare luce sulla comprensione degli aspetti clinici particolarmente complessi di situazioni traumatiche croniche, rispondendo agli autori che sostengono che la psicoterapia può creare falsi ricordi.
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Souza, Lidyane Maria Ferreira de, et Luca Baccelli. « L'UTILITÀ DELL’ANALISI CULTURALE DEI DIRITTI SOGGETTIVI RELIGIOSI ». Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 17, no 1 (31 décembre 2022) : e79979. http://dx.doi.org/10.5902/1981369470979.

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Nei paesi democratici, l’ordine giuridico in genere riconosce diritti soggettivi religiosi, prima di tutti la libertà religiosa. Dalla Guerra dei Trent’anni, un’ esperienza storicamente e geograficamente abbastanza specIfica, la libertà religiosa è presentata come soluzione universale alla sfida della coesistenza di differenti credenze religiose nello stesso spazio politico. Di conseguenza, si osserva come questi diritti promuovano determinati tipi di soggettività e di organizzazione religiosa. Dato che tale critica è già stata rivolta alla categoria dei diritti soggettivi, così come a quella dei diritti umani, questo articolo investiga se le risposte fornite a queste critiche – nell’ambito dei studi sociogiuridici, dell’analisi culturale del diritto e della filosofia e sociologia dei diritti umani – possono contribuire a riflettere sull’utilità dei diritti soggettivi religiosi per le persone di fede non egemonica. Si conclude che l’analisi culturale permette identificare possibili reinvenzioni della strategia politica dei diritti soggettivI religiosi.
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Aureli, Selena, Massimo Ciambotti et Mara Del Baldo. « Il contratto di rete come strumento di sviluppo delle piccole e medie imprese. Un'analisi delle prime esperienze ». ARGOMENTI, no 33 (décembre 2011) : 75–104. http://dx.doi.org/10.3280/arg2011-033004.

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Il presente articolo intende fornire una panoramica generale dei primi contratti di rete stipulati in Italia, analizzando le dimensioni delle reti create ed i settori coinvolti, per poi verificare se questo nuovo strumento giuridico č idoneo a favorire lo sviluppo e la competitivitŕ internazionale delle PMI cosě come auspicato dal legislatore. Attraverso l'esame dei contratti riferibili all'industria manifatturiera, gli Autori verificano se gli elementi considerati necessari per il buon funzionamento dei rapporti interaziendali (obiettivi strategici perseguiti, operazioni programmate, organi di funzionamento della rete e risorse finanziarie) sono chiaramente indicati e coerenti con le finalitŕ perseguite, gettando le basi per una riflessione sulla reale efficacia del contratto di rete rispetto allo sviluppo delle aziende di minore dimensione.
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Jansen, Monica, et Maria Bonaria Urban. « Raccontare la giustizia ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 51, no 1 (16 février 2017) : 10–21. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682483.

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Dalle varie riflessioni critiche sul rapporto tra letteratura e giustizia e tra narrazione e legge si può dedurre che alla letteratura venga attribuita la facoltà di “fare giustizia” e alla legge il potenziale di produrre delle storie. Anche se le opinioni divergono sull’effettivo valore trasformativo della letteratura di fronte alla legge, nel panorama italiano sembra prevalere l’idea che la letteratura possa offrire uno strumento conoscitivo per raggiungere una giustizia poetica e fare esperienza della verità. Tale compito etico, che viene attribuito a una narrativa che svolge la funzione di “estetica documentale”, si collega al complicato passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, riassunto comunemente con la formula di “memoria divisa”. Gli esempi letterari presi in esame dagli anni Sessanta ad oggi, si caratterizzano attraverso le loro ibridizzazioni di genere, le dimensioni transmediali, performative e metanarrative. Da Giuseppe Fava a Gianrico Carofiglio, da Franco Fortini a Giampaolo Pansa, si trasmette il bisogno di una giustizia sociale che si concretizza attraverso un’indagine critica dell’apparato giuridico e attraverso la formulazione di una giustizia metaforica. Anche la raccolta di racconti Giudici e il fumetto Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova dimostrano come la letteratura usi la transmedialità e la performatività per coinvolgere il lettore e arrivare a una giustizia che sia anche un “atto culturale”.
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Ferro, Massimo. « Gli ultimi narratori di giustizia : un’esperienza italiana di letteratura dal diritto ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (24 février 2019) : 544–61. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831668.

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La scrittura narrativa dei giuristi è spesso incentrata sulle stesse esperienze professionalmente praticate, al punto che le scelte autorali, per quanto arbitrarie e creative, tendono ad omologare una comune difficoltà di allontanamento da quegli ambienti. Tuttavia, molte opere e racconti, pur facendo iniziare le loro storie d’invenzione dove finiscono i mestieri, si propongono di sfidare il diritto, cercandone talora un’affermazione postuma, più autentica di quella raggiunta dalla verità giudiziaria. Ed è la grande tradizione dei romanzi civili o comunque dei romanzi di genere, che cioè traggono dalle dinamiche della giustizia, specie investigativa e poi processuale, il substrato di tutte le relazioni, facendo diventare personaggi i soggetti e le parti dell’attività giudiziaria. Per altri autori, invece, proprio il limite della ricostruzione giudiziaria opera da ostacolo ad una ennesima rincorsa verso la verità storica: in tale secondo genere di letteratura, in Italia più recente e praticato da scrittori di provenienza per lo più non penalistica, sarebbe vano espiare la continua colpa dell’approssimazione al reale cui le forme giuridiche la costringono. Il patto con il lettore allora si rovescia: non più il “riordino giusto” della vita, la proiezione dell’ideale nella legge, il destino collettivo raddrizzato, ma la organizzazione dell’oblio. Contro il mondo reale, il romanzo si fa più fantastico, le storie più tarate sulle esistenze dei singoli. Quando l’invenzione mescola ogni fattore costitutivo del diritto, la riscrittura della realtà è completa e però sottotraccia riemerge il riavvicinamento molto abile alla verosimiglianza. Che è forse l’orizzonte più prezioso della maturità del giurista.
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González del Valle, José M. « LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Amicizia, carità, diritto. L'esperienza giuridica nella tipologia delle esperienze di rapporto, 1 vol. de 242 págs. Pubblicazioni dell'Istituto di Filosofia del Diritto dell'Università di Roma, Ed. Giuffrè, Milán, 1969 ». Ius Canonicum 9, no 18 (13 avril 2018) : 587–90. http://dx.doi.org/10.15581/016.9.22508.

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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Caponi, Remo. « Diritti sociali e giustizia civile : eredità storica e prospettive di tutela collettiva ». Revista da Faculdade de Direito UFPR 54 (31 décembre 2011). http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v54i0.30726.

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Résumé :
1. Premessa. 2. Giusnaturalismo e processo civile. 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. 4. Alleanza con il potere politico. 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. 6. Giusto processo civile. 7. Nozione di tutela collettiva. 8. Interessi «superindividuali». 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. 11. Azione delle associazioni. 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? 13. Collettività come soggetto giuridico. 14. Interessi individuali «omogenei». 15. Azioni seriali. 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. 17. Canone di proporzionalità. 18. Osservazioni conclusive.
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Faggioni, Maurizio. « Il trapianto di utero. Aspetti medici, bioetici e giuridici ». Medicina e Morale 64, no 1 (28 février 2015). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2015.30.

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Le donne con infertilità da fattore uterino (FUI) dovuto a motivi congeniti (es. sindrome di Rokitansky) o a isterectomia non hanno alcuna possibilità di realizzare il loro desiderio di maternità se non ricorrendo all’adozione o alla maternità surrogata che, però, è proibita in molti paesi. Il trapianto di utero, attualmente in studio, potrebbe rappresentare una alternativa per le donne che desiderano fare esperienza della gravidanza. Dopo decenni di ricerche animali, in Svezia si è avuto la prima nascita dopo trapianto di utero e fecondazione in vitro e questo prova che il trapianto di utero potrebbe essere un trattamento per la FUI. In linea di principio il trapianto è accettabile, ma ci sono molti problemi etici che devono essere considerati nel contesto della sperimentazione e di una eventuale introduzione nella pratica clinica. ---------- Women with uterine factor infertility (UFI) stemming from congenital causes (e.g. Rokitansky syndrome) or from hysterectomy are not able to fulfill their longing for motherhood except resorting to adoption or surrogacy, a practice that is forbidden in many countries. The uterine transplantation is currently under study as an alternative option for women who desire experience pregnancy. After decades of animal researches, in Sweden the first livebirth after uterine transplantation and IVF has been reported and this report is a proof for uterine transplantation as a treatment for UFI. Uterine transplantation is, as principle, morally acceptable, but many ethical issues must be considered in the context of clinical trials and eventually of standard practice.
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Antonio, Di Lascio. « Le competenze avanzate del Tecnico Sanitario di radiologia medica ». Journal of Advanced Health Care, 21 février 2020. http://dx.doi.org/10.36017/jahc2002-003.

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Il profilo del TSRM, è mutato è mutato, nel corso degli anni, fino ad esercente la “professione sanitaria”, individuata sulla base di un preciso profilo legislativo (L. 31 gennaio 983 n. 25, DM 26 settembre 1994 n. 746 del 1994, L. 10 agosto 2000 n. 251), con l’ affermazione, dello status di “Professione intellettuale” (art. 2229 cc, l. 42/1999 e l. 251/2000), come per tutte le altre professioni sanitarie, adesso ordinate e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, a seguito dell’entrata in vigore della L. 3/2018. L’evoluzione organizzativa, professionale, la collaborazione multiprofessionale richiesta, lo sviluppo tecnologico e i progressi della ricerca scientifica in ambito clinico-sanitario, ha comportato per le professioni sanitarie, ed in particolare per il TSRM, l’espletamento di alcune competenze avanzate. Lo scopo del presente lavoro è illustrare l’attuale posizione giuridica del TSRM e presentare alcune esperienze, in cui, il TSRM è chiamato a svolgere cosiddette competenze avanzate.
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Alicino, Francesco. « I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 mars 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17590.

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SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Esperienze normative - 3. Nello spazio giuridico europeo e internazionale - 4. Valida e inefficace - 5. Una ragionevole normativa penale - 6. Rigidità e flessibilità - 7. Fondati timori - 8. Us and Them - 9. Le culture tra eguaglianza e differenze – 10. Conclusioni. Cultural Defenses between Monoculturalism and Multiculturalism ABSTRACT: In an increasingly globalized world, individuals and groups are seeking to have their own culture respected, maintaining their cultural diversity in the face of growing globalization. These claims are connected with the formal conceptions of the principle of equality, which often produces substantial and discriminatory inequalities. This situation becomes even more complicated when related to the specific field of criminal law concerning cultural defenses. The author analyses the different approaches to cultural defenses, those oscillating from multiculturalism to monoculturalism, taking into account the Italian and European-international legal context.
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Bompiani, Adriano, et Daniela Marrani. « Il dibattito sulla “Guide for Research Ethics Committee Members” del Consiglio d’Europa : il contributo dei Comitati di etica italiani al draft del documento ». Medicina e Morale 61, no 2 (30 avril 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.139.

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Résumé :
Gli Autori hanno condotto una consultazione “aperta”, e cioè senza l’uso di precisi questionari, rivolta a 30 Comitati etici per la ricerca operanti in varie strutture universitarie, non universitarie, assistenziali in Italia, riguardante un Progetto “Guide for Research Ethics Committee Members” curato e diffuso dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) del Consiglio d’Europa. Le risposte ottenute documentano un forte interesse dei Comitati interessati soprattutto alla prassi funzionale dei Comitati stessi, ritenendo ormai definito il quadro bioetico e giuridico di riferimento. L’interesse alla prassi esecutiva e all’espressione dei pareri sui vari protocolli di cui hanno esperienza i Comitati consultati, porta a ritenere che ulteriore lavoro di approfondimento possa essere dedicato allo sviluppo di questo obiettivo. Per quanto limitata nell’estensione, l’iniziativa di questa consultazione sottolinea l’interesse di procedure di consulenza degli stessi Comitati prima ancora che documenti più complessi di carattere nazionale europeo o internazionale vengano adottati. ---------- The authors conducted an “open” consultation, i.e. without the use of detailed questionnaires, with 30 research ethics committees operating in various universities, non-academic, healthcare institutes in Italy, on a “Draft Guide for Research Ethics Committee Members”, edited and published by the Steering Committee on Bioethics (CDBI) of the Council of Europe. The responses demonstrate a strong interest of the Committees on the functioning practice of the same committees, being defined yet the bioethical and legal framework of reference. The interest in practice and opinion expression of on the various protocols on which the consulted committees have experience, lead to believe that further work could be dedicated to the development of such goal. Even limited in extension, the initiative highlights the value of consulting committees before more complex national European or international documents are adopted.
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Casini, Carlo. « IV Rapporto del Movimento per la Vita Italiano sulla attuazione della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per l’anno 2010 Esame e commento della relazione del Ministro della Salute presentato al Parlamento italiano il 28 giugno 2012 ». Medicina e Morale 61, no 4 (4 avril 2016). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.126.

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Il contributo è dato dall’esame e dal commento della Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della Legge 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, presentata, al Parlamento ai sensi dell’art. 15, comma 2 della legge stessa. Il Movimento per la Vita Italiano (MpVI) per valutare i dati di volta in volta riportati nei documenti ministeriali ha finora presentato quattro Rapporti al Parlamento: il primo nel 2007, il secondo nell'aprile 2009, il terzo a luglio 2011 e il quarto – oggetto del presente articolo – nell’agosto 2012. L’attenzione della Relazione ministeriale è rivolta soprattutto alla realizzazione del desiderio degli adulti di avere un figlio, in base allo scopo dichiarato dalla legge di “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”. Perciò la descrizione del percorso seguito dalle varie tecniche e gli incroci tra i vari dati a disposizione fanno riferimento prevalente alla coppia adulta. Tuttavia, si sottolinea nella Rapporto del “MpVI” non si deve sottovalutare l’art. 1 della legge indica l’altro fondamentale obiettivo della legge e cioè quello di: “assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”. I soggetti di cui è doveroso tener conto non sono solo gli adulti desiderosi di avere un figlio, ma anche i figli fin dal primo momento della loro esistenza (proprio l’evento che le nuove tecniche intendono determinare), cioè fin dal momento del concepimento. L’articolato, documentato e ricco Rapporto del MpVI richiama sinteticamente l’impianto della normativa – seriamente alterato dalla sentenza costituzionale 151/2009 – e gli interventi giudiziari che lo riguardano; rimarca con forza la grande differenza – in ordine alla protezione del diritto alla vita – tra la morte dell’embrione dopo il trasferimento nelle vie genitali della donna e la sua soppressione deliberata, diretta, concordata, che avviene quando l’embrione, non trasferito nelle vie genitali della donna viene selezionato, reso oggetto di sperimentazione, distrutto, congelato; contesta la teoria del c.d. “diritto affievolito” con riferimento al diritto alla vita del concepito; si sofferma sulla necessità di rimuovere le cause impeditive della procreazione alternative alla procreazione artificiale (a questo proposito viene segnalata la significativa esperienza dell’Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI di ricerca sulla fertilità e infertilità umana operante presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma dal 2003). Infine, il rapporto si conclude con alcune domande e proposte di lavoro rivolte al Ministro della Salute. Non vi è dubbio, comunque, che quella dello statuto giuridico dell’embrione umano non deve essere emarginata nella relazione annuale del Ministro: “se nell’attuazione della L. 40/04 vogliamo raggiungere un adeguato bilanciamento tra l’obiettivo di superare la sterilità e l’infertilità da un lato e il rispetto della vita dall’altro, occorre assolutamente valorizzare il principio dell’art. 1 che qualifica soggetto titolare di diritti il concepito, al pari degli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa”. ---------- This article is the review and comment of the Report of the Italian Minister of Health on the implementation of Law 40, February 19, 2004 on medically assisted procreation, submitted to the Parliament under article 15 paragraph 2. The Italian Pro-Life Movement (MpVI) to evaluate the data from time to time within ministerial documents has up to now submitted four reports to Parliament: the first in 2007, the second in 2009, the third in July 2011 and the fourth – subject of this article – in August 2012. The Ministerial Report focuses mainly on the realization of the desire of adults to have a child, according to the stated purpose of the law of “helping to resolve problems arising from human sterility or infertility”. Therefore the description of the path followed by various techniques and the connections between the various available data refer mainly to the adult couple. However, it is observed in the Report of the (MpVI), we shouldn’t neglect the article 1 of the Law indicating another key objective of the same Law which is: “to ensure the rights of all subjects involved including the human embryo”. So, the subjects we must take into account are not only the adults longing to have a child, but also the children from the first moment of their existence (just the event that the new techniques intend to be determined), that is, from the moment of conception. The articulated, documented and rich Report MpVI recalls briefly the system of Law – seriously altered by constitutional judgment 151/2009 – and the judicial interventions concerning it; it strongly emphasizes the great difference – as for the protection of the right to life of human embryo – between the death of the embryo after transfer into the genital tracts of women and his deliberate killing, direct, agreed that occurs when the embryo is not transferred to the genital tract of women is selected, but he is destroyed, made the object of experimentation, frozen, selected; it desputes the theory of the so-called “Weakened Law” dealing with the right to life of the unborn child; it focuses on the need to remove the causes hindering human procreation alternative to artificial procreation (in this regard is reported significant experience of the International Scientific Institute Paul VI on research on fertility and infertility human, working at the Policlinico Gemelli in Rome since 2003). Finally, the Report of MpVI concludes with some questions and work proposals addressed to the Minister of Health. There is no doubt, however, that the legal status of the human embryo should not be neglected in the annual Report of the Minister: “if about the implementation of the L. 40/2004 we want to achieve an appropriate balance between the objective of overcoming infertility and infertility on the one hand and respect for life on the other, it is essential to enhance the principle of article 1 that qualifies human embryo subject holder of human rights, like the other subjects involved in the medically assisted procreation”.
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