Littérature scientifique sur le sujet « Errore di fatto »
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Articles de revues sur le sujet "Errore di fatto"
Patota, Giuseppe. « Buonismo, buonista, falso buonismo e cattivismo ». X, 2019/3 (luglio-settembre) 10, no 3 (8 juillet 2019) : 6–7. http://dx.doi.org/10.35948/2532-9006/2020.3192.
Texte intégralErlebach, Grzegorz. « Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.
Texte intégralAnward, Ryan Juminta. « IDENTIFIKASI DAMPAK LIBERALISASI KEUANGAN DALAM SMALL OPEN ECONOMY : STUDI KASUS DI INDONESIA ». ECOPLAN : JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES 1, no 1 (30 avril 2018) : 1–7. http://dx.doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.2.
Texte intégralSkytte, Gunver. « Il concetto di storia della lingua nell'opera grammaticale di Benedetto Buommattei ». Linguistica 31, no 1 (1 décembre 1991) : 279–89. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.31.1.279-289.
Texte intégralCelsan, Lavinia. « Il cibo e lo sguardo ». PSICOBIETTIVO, no 3 (décembre 2021) : 128–31. http://dx.doi.org/10.3280/psob2021-003008.
Texte intégralChen, Xu, Jinghe Xiao, Juan Pang, Shen Chen, Qing Wang et Wenhua Ling. « Pancreatic β-Cell Dysfunction Is Associated with Nonalcoholic Fatty Liver Disease ». Nutrients 13, no 9 (9 septembre 2021) : 3139. http://dx.doi.org/10.3390/nu13093139.
Texte intégralCubeddu, Raimondo. « Remarks on Hayek’s Critique of Social Justice* ». Journal of Public Finance and Public Choice 11, no 2 (1 octobre 1993) : 141–56. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539734.
Texte intégralPittaluga, Roberta. « La pragmatica dell’articolo determinativo plurale in italiano : un caso di studio ». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, no 73 (5 octobre 2022) : 257. http://dx.doi.org/10.7203/caplletra.73.24641.
Texte intégralYang, Lishan, Bin Nie, Adwait Jog et Evgenia Smirni. « SUGAR : Speeding Up GPGPU Application Resilience Estimation with Input Sizing ». ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 49, no 1 (22 juin 2022) : 45–46. http://dx.doi.org/10.1145/3543516.3453917.
Texte intégralBoldreghini, Fulvio, et Giuseppe Sancetta. « Early warning system e governance del rischio di credito : l'emersione anticipata della crisi d'impresa dal punto di vista dei creditori finanziari ». CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & ; DEVELOPMENT STUDIES, no 2 (janvier 2022) : 147–75. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds2-2021oa12637.
Texte intégralThèses sur le sujet "Errore di fatto"
GIALUZ, MITJA. « IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2004. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12548.
Texte intégralInserito nel tessuto codicistico quasi surrettiziamente, nel contesto di una manovra legislativa diretta a rafforzare gli strumenti normativi a «tutela della sicurezza dei cittadini», il «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto» costituisce un unicum nella storia legislativa dell'Italia unita. Prima del 2001, non era mai stato previsto - almeno in ambito processuale penale - un mezzo destinato a porre rimedio agli errori della Corte di cassazione, i provvedimenti della quale, in virtù della posizione di vertice attribuita alla suprema istanza giurisdizionale (art. 65 o.g.), erano da sempre considerati assolutamente inoppugnabili. In passato, per la verità, non erano mancati tentativi - mai, peraltro, andati a buon fine - volti a superare la rigidità di tale canone: non nasce certo nel nuovo millennio quell'ansia di giustizia che reclama l'emendabilità degli errori palesi del giudice ultimo. Sennonché, prima del 200 l, il legislatore aveva sempre ritenuto prevalente l'esigenza di tutela del giudicato formale, mantenendo fermo il principio dell'assoluta intangibilità; con la conseguenza che la risposta alle esigenze di equità cui si è fatto cenno finiva per essere affidata esclusivamente ai rimedi pretori individuati dalla Cassazione: da un lato, alla correzione degli errori materiali e, dall'altro, alla revoca delle ordinanze. Si trattava, però, di istituti destinati ad altri fini, di guisa che il loro impiego in chiave impugnatoria implicava notevoli forzature, determinando una prassi comprensibilmente variegata e, ciò che più conta, incerta. In alcuni casi, il supremo Collegio sostituiva le proprie decisioni viziate da errori manifesti, mentre in altri, privilegiando l'istanza di tutela dei valori sottesi all'assoluta inoppugnabilità, rigettava le richieste di "correzione". A mutare il quadro sono intervenute alcune pronunce con cui la Corte costituzionale ha affermato - anzitutto in ambito processuale civile (Corte cast. 17/86 e 36/91 ), poi nell'orbita del rito penale (Corte cost. 395/2000)- la necessità di prevedere rimedi agli errori di fatto in cui incorra la Cassazione. Proprio per adeguare i distinti sistemi processuali alle sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha introdotto, prima la revocazione delle decisioni della Cassazione civile e, più recentemente, il ricorso straordinario avverso le pronunce adottate dalla Cassazione in sede penale. La disciplina positiva dell'istituto di recente conio risulta- anche a causa delle sue vicende genetiche- per un verso ambigua, sia sul piano dell'inquadramento sistematico del rimedio, sia su quello del vizio censurabile; per altro verso, lacunosa, soprattutto in relazione ai profili procedimentali. Nell'elaborato si è, dunque, analizzato il concorso straordinario per errore di fatto, tentando di far luce su tre snodi cruciali: a) l profili sistematici -+ Da tale punto di vista, dopo aver preso atto dell'irriducibile eterogeneità del ricorso per errore materiale - avente natura stricto sensu correttiva - e del ricorso per errore di fatto, si è verificata la possibilità di ricondurre quest'ultimo alla categoria dogmatica della revoca. L'indagine ha avuto esito negativo e, pertanto, si è approdati ali' assunto secondo cui il mezzo in parola ha natura impugnatoria. A questo punto, si imponeva di specificare se esso appartenga alla species delle impugnazioni ordinarie o a quella dei mezzi straordinari. È sulla scorta di indici testuali e costituzionali, che si è giunti a ritenere che il mezzo de quo si collochi nel novero delle impugnazioni extra ordinem. Sempre valorizzando le direttive desumibili dalla Grzmdnorm, si è tentato di dimostrare che, se di impugnazione straordinaria si tratta, è pur sempre un mezzo dotato di duplice fisionomia. In particolare, nei casi in cui l'errore di fatto abbia condotto a negare al condannato il controllo di legittimità, il ricorso straordinario presenta carattere strettamente rescindente: in sintesi, il rimedio comporta l'annullamento della decisione della Cassazione, la conseguente caducazione del precedente giudicato fondato su di essa e, quindi, la riapertura del processo. Proprio perciò, esso mostra una forma ibrida. Al di fuori delle ipotesi di violazione del diritto al processo di cassazione, invece, il ricorso si atteggia a rimedio rinnovatori o. All'esito di questa prima parte, si sono esaminati i due corollari della natura straordinaria dell'impugnazione: da un canto, la regola secondo cui il mezzo si rivolge esclusivamente ai provvedimenti che definiscono il processo; dall'altro, la norma che ne limita l' operatività alle sole evenienze in cui la decisione viziata abbia concorso a perfezionare la fattispecie del giudicato di condanna. b) La nozione di errore di fatto -+ Con riferimento al vizio denunciabile mercé il ricorso, il codice impiega una locuzione - "errore di fatto" - i confini della quale appaiono piuttosto sfumati. Anzitutto, viene da chiedersi a quale nozione di fatto si riferisca la norma dell'art. 625-bis c.p.p., posto che la Cassazione è notoriamente giudice deputato a sindacare solo la quaestio iuris. Al fine di risolvere il quesito, ci si è brevemente intrattenuti sulla natura della cognizione della suprema Corte. Si è constatato come alla base del giudizio di legittimità si collochino sempre dei fatti: quelli, nella specie, espressi da enunciati relativi alle condotte tenute dalle parti o riguardanti l'attività svolta dal giudice nel corso del processo. Fatti, questi, per lo più rappresentati in documenti - intesi come supporto cartolare, frutto della verbalizzazione- suscettibili di essere interpretati. È qui che è sorto il secondo interrogativo: ci si è chiesti se, ai fini del ricorso straordinario, rilevi unicamente l'errore nella conoscenza immediata del fatto cartolare- ciò che si è ridefinito "errore protocollare"- oppure anche l'errore di interpretazione, di valutazione dello stesso. La tesi restrittiva si è giustificata facendo leva, in particolare, sulla necessità di tutela del giudicato. Appurato dunque che, nel contesto dell'art. 625-bis c.p.p., è destinato a rilevare il solo errore protocollare, si è posto in luce come questo non sia, per così dire, autosufficiente: in tanto risulta censurabile, in quanto si sia effettivamente tradotto nell'invalidità- intesa in senso ampio, come ingiustizia o nullità-- della pronuncia del supremo Collegio. Ne discende che l'errore di fatto si configura, in realtà, come figura complessa, risultante dalla somma di errore protocollare e invalidità, e destinata anch'essa - come l'impugnazione - ad acquisire lineamenti diversi: vero e proprio vizio, quando si traduce nella lesione del diritto al sindacato di legittimità; semplice condizione di ammissibilità di un nuovo giudizio da parte della Cassazione, negli altri casi. c) l profili procedimentali -+ In relazione al modus procedendi, la normativa contenuta nell'art. 625-bis c.p.p. si rivela alquanto lacunosa. Il che suscita molteplici questioni, la soluzione delle quali si è individuata suggerendo l'applicazione, vuoi delle regole generali tese a disciplinare i rimedi aventi natura impugnatoria, vuoi delle norme sul ricorso ordinario per cassazione. Alle disposizioni dettate dal titolo primo del libro nono si è fatto capo per integrare la disciplina sotto il profilo dei soggetti legittimati a impugnare e delle modalità di presentazione del ricorso; mentre, al fine di risolvere i dubbi legati al vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso, si è prospettata la necessità di applicare la statuizione dell'art. 61 O c.p.p. Infine, si è affrontato il tema dei provvedimenti conclusivi dell'udienza camerale, destinata all'accertamento dell'errore di fatto: sebbene il codice menzioni genericamente i «provvedimenti necessari per correggere l'errore», ancora una volta, assumerà rilevanza la distinzione tra le fattispecie in cui il ricorso ha natura rescindente e quelle in cui presenta carattere rinnovatorio. Unicamente nelle prime, al termine dell'udienza in camera di consiglio, ove la Corte accerti l'effettiva sussistenza dell'errar facti, dovrà annullare il proprio precedente decisum e rescindere il giudicato di condanna. Nelle altre, invece, potrà rinnovare ~ se del caso, immediatamente ~ il sindacato sulle censure proposte con l'originario ricorso e, solo al termine del giudizio, sarà chiamata eventualmente a porre nel nulla il provvedimento impugnato.
XVI Ciclo
1975
Versione digitalizzata della tesi di dottorato cartacea.
MONTI, CLAUDIA. « La tassatività delle ipotesi di impugnazione del lodo rituale e l'errore di fatto degli arbitri ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2016. http://hdl.handle.net/11385/201088.
Texte intégralLivres sur le sujet "Errore di fatto"
Bargi, Alfredo. Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione. Padova : CEDAM, 2004.
Trouver le texte intégralBaldassarre, Cristian. Malasanità : Risarcimento Facile : Tutela la Tua Salute e Fatti Risarcire in Caso Di Errore Medico. Independently Published, 2021.
Trouver le texte intégralCOZZI, Luca, et Eugenio Ceroni. Ponte Morandi - Autopsia Di una Strage : I Motivi Tecnici, le Colpe, gli Errori. Quel Che Si Poteva Fare e Non Si è Fatto. Independently Published, 2019.
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