Littérature scientifique sur le sujet « Element soggettivo del reato »

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Articles de revues sur le sujet "Element soggettivo del reato"

1

Macri, Francesco. « VIOLENZA DOMESTICA E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA : l’art. 572 del codice penale ». Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 9, no 1 (2 avril 2021) : 888. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v9i1.884.

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Résumé :
In questa sede, si analizzerà la fattispecie dell'art. 572 c.p. da una prospettiva “integrata”, inquadrandola come parte di un apparato di tutela penale nei confronti della violenza sessuale, fisica e psicologica nei confronti delle donne. Si conclude che la figura criminosa summenzionata è reato abituale proprio ed ha il dolo generico come elemento soggettivo. Vi sono problemi di concorso (reale o apparente) di reati con quelli di lesioni personali (art. 582 e – per quelle gravi e gravissime – 583 c.p.), e di atti persecutori (art. 612-bis), con il quale si individuano controversie di rilievo. I livelli sanzionatori prevedibili indicano la possibilità, per gli autori, di beneficiare frequentemente della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ciò si traduce in un apparato di tutela penale non sempre perfettamente coerente e, soprattutto, efficace.
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2

Ožbot, Martina. « La coerenza testuale dal punto di vista traduttivo ». Linguistica 41, no 1 (1 décembre 2001) : 21–35. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.41.1.21-35.

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Résumé :
Lo studio della coerenza testuale in testi tradotti 1 è stato motivato dalla seguente osservazione: rispetto ai loro originali le traduzioni risultano spesso caratterizzate da una specie particolare di modificazioni che, tipicamente, si rivelano come aggiunte di vari elementi linguistici o di gruppi di tali elementi. Si tratta non di addizioni causate da costrizioni grammaticali, del resto operanti a vari livelli linguistici, da quello sintagmatico a quello testuale, 2 bensì di inserzioni puramente funzionali, dettate quindi dal ruolo che il testo tradotto presumibilmente svolgerà nella cultura d'arrivo. Le modificazioni in questione non sono quindi motivate dal sistema della lingua d'arrivo e non rappresentano casi di espansioni morfosintattiche dovute alla complessità dell'originale. D'altra parte, non si tratta neppure di modifiche simili a quelle che si possono riscontrare in traduzioni eseguite da traduttori semiprofessionali o dagli studenti, che com'è noto tendono a usare delle soluzioni parafrastiche, spesso infondate e soggettive, che possono essere dovute sia a difficoltà linguistiche sia a negligenza (v. Ožbot 1997).3
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3

« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (novembre 2010) : 221–37. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003017.

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Résumé :
1. Corte di cassazione 31.3/22.4.2010 n. 15464 - favoreggiamento della permanenza illegale tramite locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti - sequestro preventivo immobile - riesame - conferma - ricorso per Cassazione - nozione di ingiusto profitto - assoluta sproporzione nel rapporto sinallagmatico - ingiusto introito pari alla corrispondente elusione fiscale - inammissibilitŕ del ricorso.2. Corte di cassazione 28.4/27.5.2010 n. 20251 - reato di ingresso e soggiorno illegale - condanna all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva senza previa determinazione della pena dell'ammenda - omessa determinazione della durata del divieto di reingresso - ricorso immediato per Cassazione del PM - annullamento - determinazione del giudice di rinvio nel giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace.3. Corte di cassazione 21.4/1.7.2010 n. 24814 - convalida di arresto per inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - pendenza di domanda di emersione colf e badanti - sospensione dei procedimenti penali connessi alla irregolaritŕ del soggiorno - annullamento della convalida dell'arresto.4. Tribunale di Cremona 27.11.2008 n. 776 - utilizzo del burqa in luogo pubblico - assenza di giustificato motivo - immediata disponibilitŕ a svelare il volto alla p.g. - compiuta identificazione della donna - mancata lesione del precetto penale - insussistenza del fatto.5. Tribunale di Perugia 23.3.2010 n. 381 - inottemperanza all'ordine del questore - regolarizzazione colf e badanti - rilascio di permesso di soggiorno - estinzione del reato.6. Tribunale di Rovigo 4.5.2010 n. 65 - delitto di abbandono delle figlie minori - definizione del concetto di abbandono - necessitŕ che l'abbandono configuri una situazione di pericolo per l'incolumitŕ del minore - rilevanza del parametro culturale di riferimento dell'agente ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato - sussistenza.7. Giudice di pace di Reggio Emilia 18.5.2010 n. 85 - contravvenzione di soggiorno illegale nel territorio dello Stato - pena dell'ammenda - non obbligatorietŕ della sanzione sostitutiva dell'espulsione.
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Thèses sur le sujet "Element soggettivo del reato"

1

PALAVERA, ROSA MARIA. « IL DOLO. DECISIONE, INTENZIONE, VOLONTA' ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020. http://hdl.handle.net/10280/72220.

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Résumé :
La riflessione prende le mosse dal convincimento che la trattazione tradizionale del dolo – imperniata sulla sua osservazione quale presupposto della sanzione e votata, per la massima parte, all’analisi dei profili probatori – rappresenti, per quanto necessaria nella sua efficacia critica, solo una sfaccettatura del ruolo dell’elemento soggettivo nel diritto penale. Alcuni punti di emersione della ricchezza contenutistica del dolo, sparsi nel tempo e nello spazio normativo, ne colgono la centralità rispetto alla prevenzione, all’accertamento e alla rieducazione (o, ancor meglio, alla restaurazione di quella libertà relazionale che la volontà stessa fonda e che il reato ha tradito). È ribadito che, per il pieno dispiegarsi della sua funzione, non si può prescindere da un reale accertamento della volontà, nella triplice dimensione della volontarietà dell’azione, dell’intenzionalità della prospettiva mentale e della volizione dell’evento. Le difficoltà probatorie e i rischi insiti nel ricorso al “senso comune” costituiscono argomento di sostegno alla ricerca di risposte al reato non ritorsive, volte alla riaffermazione condivisa dei valori offesi. L’ancoraggio dell’istituto del dolo al dato naturalistico del volere è valutato, infine, nella sua qualità di cardine comunicativo in contesti di pluralità culturale e nella sua portata sistematica all’interno di un diritto penale pensato come appello alla libertà dell’uomo.
The reflection starts from the conviction that the traditional discourse on dolo – observed as sanction prerequisite in a mostly evidence-devoted analysis – represents, insofar as necessary in its discerning efficacy, only a facet of the mens rea role in criminal law. Some points of emergence of the content richness of dolo, scattered over normative time and space, capture its centrality with respect to prevention, assessment and re-education (or, even better, to restoration of the relational freedom that the will establishes and the crime betrayed). It’s firmly stated that, for the full unfolding of its function, it’s impossible to disregard a genuine scrutiny of the will, in the triple dimension of the action wilfulness, the mental perspective intentionality and the event volition. Evidentiary difficulties and common-sense reasoning risks constitute supporting arguments for the research about non-retaliation responses to the crime, aimed towards the shared reaffirmation of the offended values. Finally, the anchoring of criminal intent to the naturalistic datum of will is assessed as communicative linchpin in contexts of cultural plurality and systematic asset for criminal law as appeal to human freedom.
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2

GUIDI, Arianna. « Il reato a concorso necessario improprio ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251080.

Texte intégral
Résumé :
Oggetto del presente lavoro è stata la tematica dei reati a concorso necessario (detti anche plurisoggettivi): una categoria penalistica scarsamente presa in considerazione da parte della dottrina e giurisprudenza più recenti, eppure dai risvolti sistematici di un certo rilievo, in quanto coinvolge profili sia di parte generale che speciale del diritto penale. L’indagine è partita dal piano definitorio e classificatorio: sono state riportate dettagliatamente le diverse tesi dottrinali sviluppatesi sul tema (suddivisibili in due macrocategorie, quella dei sostenitori di una concezione ampia di reato a concorso necessario e quella dei sostenitori di una concezione ristretta dello stesso), nonché le pronunce della Cassazione ritenute maggiormente significative. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla delimitazione – in negativo – del campo d’indagine, tracciando le differenze intercorrenti fra i reati a concorso necessario (o plurisoggettivi, a seconda della terminologia impiegata) ed istituti ritenuti erroneamente contigui, primo fra tutti quello del concorso eventuale di persone nel reato. Dopodiché, all’interno del secondo capitolo si è scelto di riflettere sulle questioni maggiormente rilevanti e problematiche attinenti ai reati a concorso necessario impropri: in primis, la ratio che giustifica l’esenzione dalla pena in capo ad un soggetto; secondariamente, la possibilità di punire o meno la condotta tipica, nonché le eventuali condotte atipiche, poste in essere dal soggetto non punibile per mezzo dell’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice. La panoramica di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali quanto mai oscillanti e fra loro divergenti su questioni di particolare importanza, non è stata solo funzionale ad offrire al lettore una dettagliata ricognizione in generale, piuttosto, da questa è scaturita una vera e propria esigenza di (ri)considerare l’intera materia in modo organico e chiarificatore. Per tale ragione, nel terzo capitolo è stata introdotta una nuova definizione, in sostituzione a quella maggiormente impiegata da dottrina e giurisprudenza: “fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive”. Una definizione idonea a ricomprendere tutti quegli illeciti penali che, a livello astratto, presentano caratteristiche simili: il riscontro di una pluralità di soggetti e di condotte quali elementi costitutivi del fatto tipico. Pertanto, si è cercato di individuare i confini della categoria assumendo quale criterio di partenza il piano normativo astratto, in considerazione del fatto che ciò che il legislatore ha scelto di codificare come tipo criminoso è dato dall’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi, i quali compaiono nella descrizione della norma incriminatrice. La visione d’insieme ha permesso di non limitare l’attenzione al solo soggetto punibile, bensì di spostarla anche sul soggetto non punibile, il quale, con la sua condotta rientrante fra gli elementi oggettivi del fatto tipico, contribuisce alla configurabilità del reato. Infine, all’interno del quarto capitolo si è proceduto all’analisi dei principali reati classificati da parte della dottrina come a concorso necessario impropri, per verificare, tenuto conto della nuova definizione proposta, se possano o meno essere qualificati come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie. Il confronto con la parte speciale ha permesso di evidenziare l’estrema delicatezza dell’operazione d’individuazione di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive (in senso lato): anzitutto, perché non sempre la pluralità di soggetti e di condotte costitutive del fatto tipico è oggetto di descrizione espressa, risultando alle volte ricavabile solo a seguito di un attento esame della tipologia e del significato delle parole impiegate dal legislatore; secondariamente, perché alle volte è facile lasciarsi confondere dal piano naturalistico della realtà concreta, mentre l’individuazione di una fattispecie incriminatrice in termini di plurisoggettività normativa dovrebbe avvenire, secondo l’impostazione adottata, a partire dal piano normativo astratto. Da ultimo, ci si è soffermati sul ruolo del soggetto non punibile che tenga rispettivamente la condotta tipica o una condotta ulteriore e diversa da quella descritta, cercando di offrire una possibile soluzione al problema. Nel primo caso, si è concluso per l’impossibilità di applicare l’art. 110 c.p. in funzione incriminatrice, pena la violazione delle garanzie proprie del sistema penalistico. Nel secondo, invece, si è concluso in senso affermativo, precisando che l’interprete è tenuto a prestare attenzione a diversi aspetti, fra cui il tipo d’equilibrio intercorrente fra le condotte dei soggetti parte della fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, nonché l’alterità effettiva della condotta atipica rispetto a quella descritta, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e certezza del diritto.
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Livres sur le sujet "Element soggettivo del reato"

1

Curi, Francesca. Tertium datur : Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato. Milano : A. Giuffrè, 2003.

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