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Aquironi, Ilaria. « L’omogenitorialità tra aspirazione e diritto – note a margine della Sentenza n. 230/2020 della Corte Costituzionale ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 13, no 2 (8 septembre 2021) : 77–93. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2021.6249.

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Résumé :
Una recente sentenza della Corte costituzionale offre lo spunto per rifletteresull’evoluzione giurisprudenziale italiana in materia di omogenitorialità, nonché per mettere in luce gli insoddisfacenti esiti cui la giurisprudenza perviene in assenza di una disciplina normativa organica in ma-teria. Le soluzioni giurisprudenziali sin qui adottate fanno sì che il grado di tutela offerto dall’ordinamento italiano nei confronti del minore nato attraverso il ricorso alle tecniche procreative medicalmente assistitevari a seconda di fattori del tutto secondari rispetto all’obiettivo, primario, di tutela del suo superioreinteresse. Non si discosta da tale rilievo la sentenza n. 230 del 2020, criticabile per la cautela mostratadalla Corte costituzionale; per il vulnus alla tutela del superiore interesse del minore legato alla variabilitàdella garanzia offerta a seconda del luogo di nascita e dalla tecnica procreativa impiegata; per la portatadifferenziata del limite dell’ordine pubblico che di fatto corrobora; nonché per il perdurante impiegodell’insoddisfacente istituto dell’adozione in casi particolari quale strumento teso ad instaurare un legametra genitore intenzionale e figlio minore.
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2

Gruppuso, Maria Cristina. « L’azione revocatoria del vincolo di destinazione : prescrizione e legittimazione passiva (Trib. Frosinone, 16 giugno 2022) ». Trusts, no 6 (1 décembre 2022) : 1042–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.214.

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Résumé :
Massima La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria avverso il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. decorre dalla trascrizione del vincolo nei registri immobiliari. Nel giudizio per la revocatoria del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. i beneficiari (nipoti - ex filia - della costituente) degli effetti del vincolo che non acquistino diritti sui beni vincolati non sono litisconsorti necessari, ma hanno diritto di intervenire in giudizio e possono esservi convenuti affinché siano resi loro opponibili gli effetti della sentenza.
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3

Raffaelli, Rosa. « La direttiva rimpatri e il reato di ingresso e soggiorno irregolare francese : principi ed effetti della sentenza Achugbabian nell'ordinamento italiano ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 73–79. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004005.

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4

Simoncini, Francesco Maria. « Incertezze giurisprudenziali sul momento di produzione degli effetti della sentenza civile ». La Nuova Giuridica 1, no 1 (14 septembre 2022) : 173–85. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1822.

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Résumé :
The paper analyses the state of the jurisprudence of legitimacy on the issue of when a civil judgment produces its declaratory and constitutive effects. After reconstructing the main interventions on the two "systems of rules" that have allowed the Court to take a position on this question (Article 282 of the Code of Civil Procedure, on the provisional enforceability of the judgment, and the provisions on the suspension of proceedings, useful for identifying the moment in which the extra-trial constraint of the decision is triggered), the author notes the existence of contradictions between jurisprudential orientations, not yet completely overcome. Finally, some problematic reflections are made on a possible research itinerary regarding the “soft” effectiveness of the non-final civil judgment.
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5

Marino, Silvia. « Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no 2 (5 octobre 2022) : 1137–50. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7236.

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Résumé :
Il presente lavoro analizza le implicazioni internazionalprivatistiche del principio dell’unità economica nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Sumal, viene analizzata la rilevanza del principio nel private enforcement. Quindi si verificano gli effetti dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012 e del regolamento n. 864/2007 agli illeciti antitrust con implicazioni transfrontaliere per sottolinearne, in conclusione, il favor che il principio dell’unità economica implicitamente realizza nei confronti dei danneggiati, in particolare dei consumatori o degli utilizzatori finali.
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Salerno, Francesco. « Gli effetti della sentenza internazionale nell'ordinamento italiano : il caso Germania c. Italia ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 2 (juillet 2012) : 350–70. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2012-002007.

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Résumé :
Article 10, para. 1, of the Italian Constitution ensures respect, within the Italian legal order, of the Judgment rendered by the ICJ on the 3rd of February 2012, in the Germany v. Italy case. By condemning Italy, the ICJ prevented those damaged by the wrongful acts perpetrated by Germany during World War II to claim compensation before the Italian courts. According to the ICJ, States can rely on immunity even for acts jure imperii in violation of jus cogens rules on armed conflict. Although this conclusion seems at variance with Articles 40-41 of the ILC Draft Articles on State Responsibility, national judges are bound by it. This obligation arises both from the primary rule Italy has violated, and from the obligation of reparation the ICJ placed upon Italy, calling on it to deprive of any legal effect all national judgments delivered so far against Germany. The Italian Constitution - under Article 10, para. 1, - allows for derogations on the constitutionally protected right of access to justice (Article 24) only insofar as equivalent remedies exist. Since there is no judicial alternative readily available to private individuals damaged by Germany during World War II, such individuals have a constitutionally protected right to call on Italy to exercise its diplomatic protection against Germany.
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7

Fanchiotti, Vittorio. « Stato di diritto e ragion di Stato : il caso Abu Omar e la Consulta ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 7–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003002.

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Résumé :
- La vicenda di Abu Omar: i segreti di pulcinella2. La sentenza n. 106 del 2009 nei suoi riflessi sul processo in corso3. Un'interpretazione orwelliana: tutti i princěpi supremi sono inviolabili, ma uno č preminente e piů inviolabile degli altri4. Bene captum, male retentum5. L'articolo 112 della Costituzione tra fair play e trabocchetti6. "Effetti collaterali" delle renditions sul diritto interno e internazionale7. Il COPASIR: un convitato di pietra8. La ripresa del dibattimento tra strettoie e incognite.
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8

Morlino, Leonardo. « CONSOLIDAMENTO DEMOCRATICO : ALCUNE IPOTESI ESPLICATIVE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 16, no 3 (décembre 1986) : 439–59. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016178.

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Résumé :
IntroduzioneIl consolidamento democratico è un processo di congelamento nei suoi caratteri essenziali, e di adattamento in quelli secondari, delle strutture e norme del regime democratico; è, inoltre, un processo di progressivo ampliamento della legittimazione del regime. La prima dimensione riguarda il periodo successivo all'instaurazione, e si può considerare conclusa — in caso di consolidamento — dopo circa dieci-dodici anni dall'inizio dell'instaurazione. La seconda non è sempre necessaria in quanto la legittimazione può essere, più o meno completamente, raggiunta già durante la instaurazione democratica. Se vi è, come in effetti in diversi casi accade, si prolunga negli anni, è molto lenta e riguarda in special modo le strutture di intermediazione, quali partiti, sindacati o altre organizzazioni.
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9

Leszczyński, Grzegorz. « Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r. » Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 337–54. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.17.

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Résumé :
Il diritto di difesa nei processi canonici sembra di essere uno dei temi fondamentali del diritto processuale canonico. E’ così perché grazie alle garanzie prescritte dalla legge il processo diventa uno strumento per raggiungere una verità obiettiva. Il diritto di difesa garantito alle parti porta allo sviluppo della verità ed in conseguenza ad una sentenza giusta. Tutto questo sembra di essere applicabile anche alla procedura di rimozione del parroco. Ogni persona ha diritto di proteggere il suo interesse. Nello stesso tempo la comunità ha il diritto di proteggere il bene della comunità. In presente articolo cerca di presentare non solo la procedura di rimozione del parroco, ma anche le cause di rimozione e gli effetti del decreto tramite il cui il parroco viene rimosso dalla parrocchia.
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Benini, Caterina. « La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles : riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea = The localization of antitrust torts underthe Brussels regime : reflections in the light of the Judgment FLYLAL II of the Court of Justice of the European Union ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no 1 (11 mars 2019) : 693. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4641.

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Riassunto: Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato inte­ressato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.Parole chiave: illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcementAbstract: In the flyLAL II judgment, the Court of Justice of the European Union ruled that the loss of sales incurred as a result of antitrust tort can be regarded as “damage” for the purposes of iden­tifying the competent jurisdictional authority pursuant to Art. 5 n. 3 of the Regulation (EC) n. 44/2001 (“Brussels I”) and ruled that such damage is localized in the country whose market was affected by the anticompetitive conduct. Taking that judgment as point of departure, this article critically analyses the EU private international law regime of antitrust torts, focusing on its negative impact on private antitrust enforcement. Given this state of affairs, the solution adopted by the Court seems to pursue the goal of consistency between the provision under scrutiny and Art. 6, par. 3, lit. a), of the Regulation (CE) n. 864/2007 (“Rome II”) on the law applicable to non-contractual obligations arising from acts restricting free competition. It also promotes the private enforcement of antitrust rules, thereby enhancing the re­gulatory function of private international law in the internal market.Keywords: antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcement.
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Cirillo, S., F. Caranci, A. D'Amico, F. Briganti, F. Tortora, M. Greco et R. Elefante. « Giunzione occipito-cervicale ». Rivista di Neuroradiologia 13, no 3 (juin 2000) : 289–306. http://dx.doi.org/10.1177/197140090001300302.

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Résumé :
La giunzione occipito-cervicale, regione di transizione tra cranio e colonna vertebrale, possiede caratteristiche uniche per la struttura osteo-ligamentosa di cui è costituita e per le importanti formazioni neuro-vascolari con cui contrae rapporti di contiguità. Questa particolare regione può essere interessata da una serie di differenti entità patologiche: essa è infatti sede di particolari anomalie congenite, di patologie infiammatorie o degenerative, di gravi lesioni traumatiche e di lesioni espansive di differente natura. L'instabilità della giunzione conseguente a tali patologie o le diverse lesioni espansive determinano come conseguenza fondamentale la compressione del midollo cervicale superiore; altri effetti secondari sono rappresentati dalla compressione delle strutture vascolari e dall'ostacolo alla circolazione liquorale. La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica rappresentano le metodiche neuroradiologiche di elezione per lo studio della giunzione occipito-cervicale. La TC è in grado di definire con maggiore accuratezza le alterazioni osteo-strutturali e le fini calcificazioni. Malgrado tali prerogative, la RM è la metodica di scelta grazie alla possibilità di uno studio multiplanare, dell'elevata risoluzione di contrasto e dell'assenza di artefatti legati alla vicinanza di strutture ossee; un ulteriore vantaggio è costituito dalla possibilità di studio delle strutture vascolari del basicranio mediante angio-RM. La radiologia tradizionale conserva un ruolo complementare, utile soprattutto in fase di screening nello studio della patologia ossea malformativa o traumatica. Un'accurata conoscenza delle caratteristiche anatomiche e della semeiotica neuroradiologica è essenziale per affrontare uno studio corretto delle patologie della cerniera occipito-cervicale.
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Trinchieri, Alberto. « Riscaldamento globale e rischio di calcolosi renale ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 26, no 2 (23 mai 2014) : 119–22. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2014.877.

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Numerosi studi hanno dimostrato il possibile ruolo della temperatura ambientale e del clima nella patogenesi della calcolosi urinaria. Il rischio di calcolosi è fortemente aumentato dalla disidratazione cronica associata al clima molto caldo, al lavoro all'aperto in aree tropicali o al servizio militare in aree desertiche. La variazione stagionale dell'incidenza delle coliche renali è stata descritta frequentemente, anche se non in modo unanime, ed è stata più volte dimostrata un'associazione positiva delle manifestazioni acute della calcolosi con la temperatura media ambientale e le ore di irraggiamento solare, anche se non con il tasso di umidità. La diuresi, il pH delle urine e l'escrezione urinaria di sodio sono significativamente più bassi nei mesi estivi, con il conseguente aumento dei valori di saturazione urinaria per l'acido urico e l'ossalato di calcio (soprattutto nel sesso maschile). Oltre alle variazioni climatiche stagionali, sono riscontrabili variazioni storiche delle temperature sulla superficie terrestre. Esistono stime abbastanza affidabili delle temperature della superficie terrestre per gli ultimi 12.000 anni, che hanno fatto seguito all'ultima glaciazione. Sono stati osservati periodi più caldi o più freddi, tuttavia le temperature medie della superficie terrestre negli ultimi 25 anni sono state superiori a quelle rilevate nell'ultimo millennio. Questa tendenza climatica, chiamata “riscaldamento globale” sembra essere correlabile alle emissioni dell'attività umana, che creano il cosiddetto “effetto serra”. Si ritiene che, nel 21° secolo, assisteremo a un ulteriore incremento della temperatura media di 2°C o più. Uno dei possibili effetti secondari del “global warming” potrebbe essere un incremento della prevalenza della nefrolitiasi, che si stima, con modelli di calcolo matematico computerizzato, che potrebbe arrivare sino al 10% in più.
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Marino, Silvia. « Use of standard forms in EU Civil Judicial Cooperation : the case of the European Certificate of Succession = L’uso di formulari standard nella cooperazione giudiziaria civile : il caso del certificato successorio europeo ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no 1 (5 mars 2020) : 627. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5209.

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Abstract: The present paper analyses the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in the Brisch case. The reference for preliminary ruling concerns the optional or mandatory nature of the application form established by the Succession Implementing Regulation for the issue of an European Certificate of Succession. The present paper tackles the general framework, from the current CJEU’s case law on the Succession Regulation’s provisions on the ECS, to the main procedural issues. Then, an analysis of the case and of the CJEU’s reasoning is offered. The concluding remarks submit some considerations on the impact of the standard forms established by the EU Regulations within the civil judicial cooperation.Palabras clave: European Certificate of Succession, Standard Forms, Succession Regulation No 650/2012, Implementing Regulation No 1329/2014.Riassunto: Il presente contributo analizza la recente sentenza Brisch della Corte di giustizia dell’Unione europea. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla natura del modello di domanda di emissione del certificato successorio europeo, previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento sulle successioni transfrontaliere. Pertanto, il contributo affronta lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di giustizia sul certificato successorio europeo e le regole procedimentali fondamentali per il suo ottenimento. Quindi, è analizzato il caso con particolare attenzione alla motivazione della Corte. Infine, le conclusioni presentano alcune considerazioni più generali sul valore e sugli effetti dei moduli standard, previsti nei regolamenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile.Parole chiave: certificato successorio europeo, moduli standard, regolamento 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, regolamento d’esecuzione 1329/2014
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Cottatellucci, Claudio, et Luca Villa. « Una sentenza che viene da lontano : la Corte di cassazione conferma l'applicazione dell'art. 31 co. 3 per tutelare nella sua integritŕ lo sviluppo psico-fisico dei minori stranieri ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 109–15. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001007.

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Con la sentenza n. 22080/2009, seguita dopo poco dalla n. 823/2010 del 19.1.2010, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento dei tribunali per i minorenni che, concedendo l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU d.lgs. n. 286/1998, riconoscevano i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore nei danni derivanti dall'allontanamento del genitore irregolare. Su questa decisione - molto attesa - con cui la Suprema Corte ha preso posizione su uno degli aspetti attualmente piů controversi della legislazione minorile, riflettono due magistrati minorili.Luca Villa, esaminate le varie tipologie di ricorsi ex art. 31, evidenzia gli effetti che ha avuto la legge 94/2009 (il c.d. pacchetto sicurezza) sull'insieme degli interventi del tribunale per i minorenni: l'inasprimento del trattamento del migrante potrŕ avere un effetto paradossale, ovvero anticipare le istanze ex art 31, magari su sollecitazione degli stessi servizi sociali, ed i provvedimenti del tribunale anche in situazioni che in seguito non risulteranno meritevoli. Tale situazione inoltre potrŕ portare (una volta che si accede all'interpretazione propugnata dalle sentenze della Cassazione che qui si commentano) i ricorsi ex art 31 numeri assoluti, e percentuali rispetto ai carichi degli uffici, difficilmente sostenibili.Claudio Cottatellucci esamina il richiamo alle fonti, ampiamente trattato nelle due sentenze che richiamano una trama di principi costituzionali in tema di diritti dei minori elaborata giŕ nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, allora essenzialmente con riferimento alla condizione della minore etŕ, ancor piů dell'infanzia, ed ai temi della sua protezione e dell'abbandono, in un momento storico in cui l'Italia ancora era, o quanto meno si rappresentava, piů Paese di emigrazione che di immigrazione. Č infatti tutta direttamente riconducibile a questa elaborazione culturale, per tanti aspetti fondativa della giurisprudenza minorile, l'esplicitazione del "catalogo dei diritti" dei minori tracciato nelle due pronunce.
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Liuzzi, Michele. « Per un progetto nazionale di psicologia di cure primarie ». PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no 2 (août 2020) : 158–75. http://dx.doi.org/10.3280/pds2020-002008.

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L'articolo riporta un'esperienza di intervento di psicologia di cure primarie a Torino, nel quale vengono affrontati i temi più rilevanti, le caratteristiche, i punti di forza e le criticità di tali progetti. L'intento è quello di fornire informazioni e dati al fine di dare un ulteriore contributo al dibattito all'interno della comunità scientifica che porti alla creazione di servizi di psicologia di cure primarie a livello nazionale. Vengono presentati gli aspetti cruciali che caratterizzano il modello, accessibilità, gradualità, efficacia clinica e costo–efficacia. Accessibilità poiché tali servizi devono essere posizionati sul territorio, vicini ai luoghi di vita dei cittadini, flessibili e inclusivi. Gradualità poiché gli in-terventi debbono essere appropriati come intensità rispetto alle esigenze di salute. Efficacia cli-nica poiché è fondamentale dare il giusto trattamento al determinato disturbo del paziente. Co-sto-efficacia poiché gli interventi debbono essere appropriati al problema del paziente, tempe-stivi in modo da anticipare patologizzazione e cronicità, e inoltre devono svolgere una funzione di filtro per i servizi secondari e i dipartimenti di emergenza. Vengono altresì presentati alcuni risultati rispetto al medical cost offset di tali interventi, in particolare sugli effetti pre-post che l'intervento ha generato su prescrizioni farmacologiche, numero di invii ai servizi specialistici, e numero di visite dal medico di famiglia. Questi progetti nelle realtà internazionali più avanzate sono da tempo operanti, e le recenti vicende (Decreto Calabria) sono una testimonianza di quanto sia necessario realizzare tali ser-vizi. L'autore porta quindi alcune proposte in tal senso.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Rebelato, Daniela Rocegalli, et Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu. « La multigenitorialità riconosciuta dalla ripercussione generale : significato, problematica e critica alla decisione data e ai suoi consectari nell’ordinamento giuridico ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 10 juin 2021, 142–61. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/ripercussioni-generali.

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Résumé :
Questo articolo riguarda il riconoscimento della multigenitorialità parte del Tribunale Federale Supremo (STF)[9] nel fascicolo del ricorso straordinario n. 898.060/SC, nell’ambito di un regime di ripercussione generale (tema 622). Il concetto di multigenitorialità è affrontato in proemium. Successivamente, si tratta del concetto, della natura e degli effetti della ripercussione generale. Sulla base di queste premesse, entriamo nell’analisi della sentenza di Appello Straordinario n. 898.060/SC, adottando un approccio alla storia del caso e ai dibattiti e motivazioni della decisione data dalla STF e alla tesi di ripercussione generale fissata. Una breve esposizione e analisi della ricezione di tale decisione da parte dei giudici di grado inferiore è effettuata dalle sentenze successive. Infine, viene intrapresa un’analisi critica della decisione della Corte Suprema, analizzando se vi è stato un uso corretto delle ripercussioni generali dell’istituto e delle questioni legali create o rimanenti da tale decisione.
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Ricci, Elia, et Monica Pittarello. « Valutazione clinica dell’efficacia e della tollerabilità di un nuovo presidio a base di Rigenase® e poliesanide nel trattamento di lesioni cutanee croniche ». Italian Journal of Wound Care 6, no 3 (22 décembre 2022). http://dx.doi.org/10.4081/ijwc.2022.92.

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Résumé :
In questo articolo si discute il caso controllo di una medicazione composta da Rigenase© (stimolina di origina vegetale) addizionata di poliesanide, su un nuovo supporto in PET in triplo strato nel trattamento di lesioni cutanee croniche dell’arto inferiore. Scopo dello studio è la valutazione in termini di riparazione e controllo del bioburden Batterico. Sono stati arruolati 20 pazienti con un periodo di run in di 6 settimane con terapia secondo i gold standard; a seguire un analogo periodo di trattamento con la medicazione in studio. I punti in esame sono stati l’evoluzione dell’area, misurata con un sistema basato su intelligenza artificiale come primario. End point secondari: livello di infezione/colonizzazione, WBP e dolore, tutti raccolti mediante scale validate. I dati raccolti inerentemente all’area hanno dimostrato una differenza statisticamente significativa (p<0.0001). differenze significative si sono evidenziate anche in termini di segni di infezione (p<0.001), WBP score (p<0.001) e dolore con NRS (p<0.0001). Non si sono riscontrati eventi avversi od effetti collaterali. Gli autori concludono che la medicazione dimostra una elevata capacità di stimolare la ripresa dei fenomeni riparativi in lesioni con scarsa tendenza spontanea alla riparazione.
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Monami, Matteo, et Sara Aleffi. « Hyperglycemia, hypoglycemia and glycemic variability in the elderly : a fatal triad ? » Monaldi Archives for Chest Disease 84, no 1-2 (22 juin 2016). http://dx.doi.org/10.4081/monaldi.2015.726.

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Résumé :
<p>Diabetes mellitus is one of the most important causes of cardiovascular morbidity and mortality; the incidence of chronic complications of diabetes appears to be closely related to the degree of hyperglycaemia. However, results of clinical trials showed that intensive treatment of hyperglycaemia prevents microvascular complications, but has little or no effect on the incidence of cardiovascular events. Different hypoglycaemic drugs show different effects on cardiovascular risk. However, those trials have shown a neutral effect on cardiovascular mortality. This paradoxical result could be explained with the frequent use, in the past, of glucose-lowering agents capable of increasing the risk of hypoglicemia, glycemic variability and weight gain. In conclusion, an adequate glycemic control, in particular in elderly patients, should be achieved, whenever possible, using agents not inducing hypogycemia, glucose fluctuations, and weight gain. In fact, hypoglycaemia and glucose variability should be considered as independent cardiovascular risk factors to a similar extent to hyperglycemia. In this article, the author will review literature supporting the hypothesis that hyperglycemia, hypoglycaemia and glycemic variability are a fatal triad capable of increasing morbidity and mortality in patients with diabetes mellitus. </p><p><strong>Riassunto</strong></p><p>Il diabete mellito è una delle più importanti cause di morbilità e mortalità cardiovascolare, ed è stata dimostrata una stretta correlazione tra compenso glicometabolico ed incidenza di complicanze croniche del diabete mellito. Tuttavia, negli studi di intervento, il controllo accurato dell’iperglicemia sembra poter prevenire le complicanze microvascolari, ma ha effetti soltanto marginali sull’incidenza di eventi cardiovascolari secondari a malattia macrovascolare. Inoltre, i grandi trial di intervento hanno mostrato come la riduzione degli eventi cardiovascolari non si accompagni ad una riduzione della mortalità cardiovascolare. Tale paradosso potrebbe essere spiegato dal fatto che spesso, in passato, per ottenere un miglioramento glicometabolico si sono utilizzati farmaci ipoglicemizzanti in grado di aumentare il rischio ipoglicemico, la variabilità glicemica ed il peso corporeo. In conclusione, il miglioramento del compenso glicemico, specie nel paziente anziano, dovrebbe essere ottenuto, quando possibile, con farmaci a basso rischio ipoglicemico e non inducenti aumenti di peso, per evitare gli effetti negativi di ipoglicemie e eccessive fluttuazioni della glicemia che di per sé costituiscono dei fattori di rischio cardiovascolari al pari dell’iperglicemia. In questo articolo, si esplorerà l’ipotesi che iperglicemia, ipoglicemia e variabilità glicemica costituiscano una triade fatale in grado di aumentare morbilità e mortalità nei pazienti affetti da diabete mellito.</p>
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