Littérature scientifique sur le sujet « Economia dei contratti pubblici »

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Articles de revues sur le sujet "Economia dei contratti pubblici"

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Troisi, Angela. « Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali : opportunitŕ per uno sviluppo sostenibile ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 3 (juillet 2012) : 553–68. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003007.

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Résumé :
L'indagine analizza l'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato volte alla realizzazione di progetti di significativa utilitŕ sociale e, dunque, ad elevato valore aggiunto in termini di benessere della collettivitŕ di riferimento. L'obiettivo avuto di mira č la valutazione del ruolo assunto dagli investimenti di interesse pubblico nel superamento della situazione di stallo che, al presente, caratterizza il nostro sistema economico-finanziario e, piů in generale, i mercati internazionali. Specifica attenzione, inoltre, č dedicata alla tematica concernente l'utilizzo della finanza di progetto nell'implementazione delle grandi opere infrastrutturali; mediante un approccio di natura economico-aziendalistica vengono approfonditi gli effetti dei recenti interventi normativi del legislatore italiano (d.l. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d.l. 1/2012, convertito nella legge 24/3/2012, n. 27). Si ha riguardo, in particolare, alla regolamentazione del "contratto di disponibilitŕ" (art. 160-ter, codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché all'introduzione dei c.d. "project bonds", la cui disciplina č stata inserita nel disposto dell'art. 157, cod. contr. pubbl., per effetto delle modifiche recate dall'art. 41, comma 1, del d.l. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia").
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2

de Maria, Ranieri. « Corpo e individuo nel Welfare State : pubblici poteri e dignitŕ umana ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 2 (juillet 2012) : 63–78. http://dx.doi.org/10.3280/sa2012-002004.

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Résumé :
Negli ultimi anni i media e la politica si sono occupati spesso delle vicende del corpo, a volte di mero interesse individuale. Ciň probabilmente deriva dall'attitudine crescente del Welfare State ad occuparsi della vita e della salute degli individui, e dalla tendenza alla socializzazione del corpo, sul quale č stata costruita una vera e propria economia. Correlatamente, l'attribuzione alla medicina di compiti sociali ulteriori rispetto alla cura della salute ha contribuito al processo, stabilendo inoltre dei modelli di "normalitŕ" da promuovere e imporre. Se da un lato la compressione indebita di spazi di privatezza da parte dello Stato puň violare la dignitŕ umana e rompere il contratto sociale, la crisi dello Stato sociale apre importanti interrogativi sul futuro.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Cocco, Giovanni, et Chiara Guardamagna. « Efficienza vs. concorrenza nell'affidamento diretto "puro" ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 79–104. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001005.

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La normativa emergenziale e attuativa del PNRR ha previsto l'affidamento diretto "puro" dei contratti pubblici sottosoglia, con un innalzamento significativo della fascia di importo entro la quale finora è stata consentita la possibilità di non ricorrere alla gara. Si tratta di un regime temporaneo e derogatorio delle procedure ordinarie regolate dal Codice dei contratti pubblici, e finalizzato a favorire gli investimenti pubblici e a fronteggiate le ricadute economiche della crisi pan-demica. Lo scritto analizza i tratti peculiari dell'istituto e sviluppa una riflessione sulle problematiche anche di ordine sistematico connaturate alla scelta legislativa di generalizzare - entro certe soglie di importo - una modalità di affidamento che si allontana dal paradigma della concorrenza. La conclusione cui si giunge è che, in una prospettiva di bilanciamento tra costi e benefici, l'opzione verso pro-cedure semplificate pare quella più funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, reso prioritario dall'attuale contingenza, a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Guida, Pier Luigi. « Rup project manager nel nuovo regolamento dei contratti pubblici ». PROJECT MANAGER (IL), no 41 (février 2020) : 4. http://dx.doi.org/10.3280/pm2020-041001.

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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Butera, Federico, et Fernando Alberti. « Il governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (décembre 2012) : 77–111. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-001004.

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Résumé :
I policy maker sono costantemente alla ricerca delle forme e degli strumenti per contribuire ad aumentare la prosperitŕ economica e sociale del proprio territorio. Gli studi a livello internazionale ci dicono che la prosperitŕ di un territorio č direttamente riconducibile alla sua competitivitŕ, e quindi in primis al livello di produttivitŕ e innovazione del sistema delle imprese. Come verrŕ ampiamente illustrato in questo articolo, le reti inter-organizzative - nella varietŕ di forme che l'evidenza empirica ci suggerisce - attraverso una flessibilitŕ senza precedenti, una piů veloce circolazione delle informazioni, la condivisione di visioni, saperi e conoscenza, l'efficiente e rapido scambio di risorse e competenze per competere, assicurano al tempo stesso specializzazione, efficienza e alti livelli di produttivitŕ. La configurazione e la natura di tali reti č in via di continua ridefinizione ed espansione e l'uso del termine rete č spesso generico o inappropriato. Anche i confini delle reti vanno continuamente ridefiniti, in un continuum che va dalle imprese tradizionali che esternalizzano e delocalizzano parte della loro produzione fino al puro networking di varia natura. Noi ci concentreremo solo su quelle reti interorganizzative che rappresentano forme nuove di impresa, di quasi impresa, di sistemi di imprese che consentono una gestione competitiva e innovativa della catena del valore e dei processi fondamentali, conseguendo risultati economici e sociali, in una parola prosperitŕ. Ci occuperemo in particolare del fenomeno piů nuovo che caratterizza l'Italian way of doing industry, ossia lo sviluppo e i successi delle medie imprese, nodi di reti inter-organizzative che coinvolgono non solo imprese piccole, ma anche imprese grandi, in una proiezione spesso globale. Su queste nuove forme di reti inter-organizzative, si apre uno spazio di intervento straordinario per i policy maker in azioni di attivazione, incentivazione e supporto, capaci di condurre a superiori livelli di competitivitŕ le imprese componenti le reti, le reti stesse e i territori da cui esse muovono, ovvero capaci di favorire una maggiore prosperitŕ. Tali spazi di governo delle reti inter-organizzative possono avere natura infrastrutturale (trasporti, edilizia, tecnologie, credito, servizi, ecc.), relazionale (governo della catena del valore, dei processi, dei flussi, delle architetture d'impresa, dei sistemi informativi e di comunicazione, dei sistemi professionali ecc.) e cognitiva (capitale umano, capitale intellettuale, sistema di valori e norme, ecc.). Tutte e tre queste dimensioni sono importantissime e vanno gestite congiuntamente in nuove forme di management assicurate dalle imprese "pivotali" e nell'ambito di quello che nell'articolo č definito come meta-management, ovvero quelle posizioni di attori pubblici e privati - spesso in raccordo fra loro - che assicurano supporto e guida strategica alle reti. Nuovi modelli di management e di meta-management implicano una conoscenza profonda della rete e, di conseguenza, una visione d'insieme attuale e futura sicura e convincente e una capacitŕ di execution che sappia consolidare o riorientare la rete; valorizzare le risorse, materiali e personali, lě racchiuse e soprattutto perseguire obiettivi e misurare risultati. Meta-management non significa favorire il mero networking tra imprese, ma attivarsi come agenzie strategiche e provvedimenti concreti capaci di disegnare politiche di accompagnamento e sostegno alla creazione e alla valorizzazione di robusti network tra imprese e tra imprese e istituzioni, che trascendano le consuete filiere e agglomerazioni locali. Una economia e una societŕ fatta di reti inter-organizzative non č uguale a quella fatta prevalentemente di singole imprese "castello". Sulle reti di impresa e sull'impresa rete incombono alcune rilevanti questioni a cui il nostro lavoro tenta di dare alcune risposte Vediamole qui di seguito. 1. Diagnosi. L'organizzazione a rete č oggi scarsamente riconoscibile. Come diagnosticarla, come identificarne le caratteristiche strutturali e comprenderne i problemi critici? 2. Sviluppo e progettazione. L'organizzazione a rete si puň supportare con adeguati servizi, sviluppare intenzionalmente o addirittura progettare, come qui si sostiene? E se sě, in che modo? I metodi da adoperare per gestire questo sviluppo sono certo diversi da quelli adottati da strutture accentrate, sono meno top-down e meno razionalistici: ma quali possono essere? 3. Stabilitŕ e mutamento. Ogni nodo o soggetto della rete fa parte di reti diverse, in alcuni casi abbandona in rapida successione le une per legarsi ad altre. Come combinare l'estrema mutevolezza di queste multiple appartenenze con l'esigenza di stabilitŕ e crescita di ogni singolo nodo, come far sě che l'intera rete si comporti come un "attore collettivo" capace di un governo? 4. Risultati. Se e come definire obiettivi o ri-articolarli velocemente nel tempo? Come valutare i risultati delle diverse dimensioni economiche e sociali? 5. Decisioni e misura. L'organizzazione a rete - come e piů dell'impresa tradizionale - cambia per repentine innovazioni, per adattamento, per micro-decisioni, per miglioramento continuo, č il risultato di scelte su cosa fare dentro e cosa comprare, su quali funzioni accentrare e quali decentrare, su quando acquisire o vendere unitŕ aziendali e su quando fare accordi, dove allocare geograficamente le attivitŕ. Vi sono criteri e metodi da adottare, per operare in questi contesti di agilitŕ, velocitŕ e rapiditŕ di processi decisionali? 6. Sistemi. Quali tecniche o sistemi operativi adatti all'impresa rete dovranno essere sviluppati? Quali sistemi di pianificazione e controllo di gestione dell'impresa rete, if any? Č possibile stabilire standard di qualitŕ per la rete? Come sviluppare dimensioni quali linguaggi, culture, politiche di marchio e di visibilitŕ, come potenziare le comunitŕ, come promuovere formazione e apprendimenti? 7. Strutture. Le reti di impresa includono una grande varietŕ di forme, come vedremo. La rete di imprese puň includere una parte di gerarchia: quali modelli di organigrammi sono compatibili? Quali sistemi informativi, di telecomunicazioni, di social network sono adatti per la rete di imprese? Quali sistemi logistici? Quali regole e contratti formali? Quali flussi finanziari? Le risorse umane si possono gestire e sviluppare lungo la rete? E in che modo? E che dire dei sistemi di controllo della qualitŕ? 8. Nascita e morte. La rete di imprese e soprattutto i suoi "nodi" hanno un tasso di natalitŕ/ mortalitŕ piů elevato dell'impresa tradizionale. Gestire la nascita e la morte delle imprese diventerŕ ancora piů importante che gestire le imprese. Chi lo farŕ e come? 9. Vincoli e opportunitŕ. La legislazione, le relazioni industriali, la cultura manageriale sono oggi vincoli e opportunitŕ allo sviluppo di forme di rete di imprese. La globalizzazione dell'economia, lo sviluppo dei servizi, le nuove tecnologie, la cultura dei giovani, invece, sembrano operare piů come fattori facilitanti quando addirittura non cogenti. Come gestire (e non subire) vincoli e opportunitŕ? Cosa puň fare l'impresa, e cosa possono fare le istituzioni pubbliche? Vi sono nuovi programmi e regole nazionali e regionali per la costituzione delle reti di impresa: quale č la loro efficacia e impatto? In tale quadro, un'Agenzia Strategica (una grande impresa, una media impresa, un ente governativo, una Camera di commercio, un'associazione imprenditoriale, un istituto di credito) puň esercitare un ruolo centrale nella promozione e governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ dei territori, mettendo a fuoco i propri interventi di policy avendo come oggetto prioritario queste nuove forme di impresa, quasi-impresa, sistemi di impresa usando diverse leve: - innanzitutto, fornendo o favorendo l'accesso a risorse chiave, come credito, finanziamenti, sgravi fiscali, servizi per l'internazionalizzazione, conoscenze, marketing ecc.; - agendo da fluidificatore delle reti tra imprese, che sappia rimuovere ostacoli nelle strutture relazionali e irrobustire nodi, processi, strutture di governance laddove necessario; inserendosi direttamente nelle strutture relazionali come ponte per connettere nodi disconnessi; - esercitando a pieno il ruolo di meta-manager di reti inter-organizzative ossia imprimendo al sistema un indirizzo strategico di fondo, governando i processi "politici" interni alla rete ossia la distribuzione di potere e risorse e creando le condizioni culturali, strategiche organizzative e tecnologiche; - facendo leva sull'essere un policy maker cross-settoriale e multi-territoriale. Le reti di impresa hanno successo se si integrano entro "piattaforme industriali" (ad es. IT, Green economy, portualitŕ e logistica), entro cluster territoriali (es. distretti, economie regionali, etc.), sistemi eterogenei interistituzionali (che includono imprese pubbliche, amministrazioni, istituzioni e associazioni). La nostra tesi č che azioni di governo della rete attraverso nuove forme di management e di meta-management sono tanto piů efficaci quanto piů contribuiscono a supportare e strutturare reti organizzative robuste o che tendono a diventare tali, ossia imprese reti e reti di impresa governate; sono tanto meno efficaci o quanto meno misurabili quanto piů supportano solo processi di networking poco definiti destinati a rimanere tali. Nei termini di Axelsson, policy e management hanno effetto su reti che esprimono a) modelli di relazione fra diverse organizzazioni per raggiungere fini comuni. Hanno un effetto minore o nullo quando le reti di cui si parla sono solo b) "connessioni lasche fra organizzazioni legate da relazioni sociali" o c) un insieme di due o piů relazioni di scambio.
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Di Bonito, Gennaro. « La modellazione dei compiti del responsabile unico del procedimento nel nuovo ordinamento giuridico dei contratti pubblici ». PROJECT MANAGER (IL), no 29 (février 2017) : 19–23. http://dx.doi.org/10.3280/pm2017-029005.

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Abulafia, David. « The Merchants of Messina : Levant Trade and Domestic Economy ». Papers of the British School at Rome 54 (novembre 1986) : 196–212. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200008898.

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I MERCANTI DI MESSINANella storiografia tradizionale, i mercanti di Messina appariscono come l'unico caso di cittadini dell'Italia meridonale nel tardo medioevo attivi sulla rete commerciale del Mediterraneo. L'articolo tenta di identificare un gruppo di Messinesi del tardo Duecento e dei primi anni del Trecento chi possedevano investimenti nel commercio levantino; il punto di partenza è la collezione di contratti commerciali lasciati dal notaio genovese Lamberto di Sambuceto, ed alcuni contratti messinesi e documenti pubblici del governo aragonese. Infatti esisteva uno stretto nesso fra commercianti e risorse Messinesi: il vino della Sicilia orientale era venduto ad Acri dai messinesi; la presenza di Genovesi, Pisani ed altri, basati in Messina ed attivi nel commercio di Cipro e dell' Armenia, è documentata. I mercanti messinesi, sebbene sotto una tutela settentrionale, avevano un ruolo permanente nel commercio del Mediterraneo nel tardo medioevo, un ruolo che riflette la nuova importanza della città come punto centrale nella rete mediterranea dopo la conquista normanna.
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Thèses sur le sujet "Economia dei contratti pubblici"

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Antellini, Russo Federico. « Il Partenariato Pubblico Privato in Italia tra efficienza e vincoli di finanza pubblica ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2011. http://hdl.handle.net/11385/200861.

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Richiami di Economia dei Contratti. Strategie contrattuali per il procurement pubblico. Il Partenariato Pubblico Privato. Il Partenariato Pubblico Privato come decisione efficiente dell’Amministrazione. Il peso dei vincoli di Finanza Pubblica sulla scelta del Partenariato Pubblico Privato.
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Vianello, Massimo <1981&gt. « Programmazione e finanziamento delle infrastrutture pubbliche alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. Analisi e peculiarità del caso MO.S.E ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/12285.

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Résumé :
Il documento tratta delle nuove procedure di programmazione e di finanziamento delle infrastrutture alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici. Vengono inizialmente definite e classificate le infrastrutture; successivamente vengono messe in evidenza le procedure di programmazione delle opere prioritarie nazionali e degli enti territoriali. Vengono poi analizzati i metodi di finanziamento delle infrastrutture classici ed innovativi. Infine viene analizzate le caratteristiche e le peculiarità del caso MO.S.E.
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GRILLO, ELISA. « Le concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza economica : i principi europei dell'evidenza pubblica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nel Codice dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/43993.

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Résumé :
Le concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza economica, inquadramento normativo e giurisprudenziale aggiornato all'anno 2012. Particolare attenzione alla procedura di selezione del concessionario e, in particolare, ai principi generali estrapolati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e tradotti in norme di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento immediatamente applicabili. analisi della casistica nazionale in cerca di riscontro degli insegnamenti del giudice europeo alla luce del recepimento delle direttive del 2004 attraverso il d.lgs. 163/2006.
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Bertipaglia, Federica <1989&gt. « Il partenariato pubblico-privato nel settore ospedaliero. Analisi dei contratti di concessione di costruzione e gestione e di project financing ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3375.

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Résumé :
Il mio lavoro si concentra sullo studio dello strumento del PPP per il finanziamento di strutture ospedaliere. Nello specifico analizzo i contratti più diffusi per la realizzazione e gestione di infrastrutture: la concessione di costruzione e gestione e il project financing.
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GIRGENTI, ALFIO LIVIO. « Il contratto di cooperazione nel codice dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2017. http://hdl.handle.net/10281/152404.

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Résumé :
Il contratto di cooperazione è un istituto introdotto per la prima volta nel codice dei contratti pubblici, all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive europee sui contratti pubblici di quarta generazione. In particolare, tale tipo di contratto è finalizzato alla cooperazione nei servizi pubblici in comune attraverso la condivisione di attività esposte al mercato aperto, e si presenta come una fattispecie comune alle tre direttive europee in materia di concessioni (art. 17, par. 4, dir. 2014/23/UE), appalti pubblici nei settori ordinari (art. 12, par. 4, dir. 2014/24/UE) e nelle “utilities” (art. 28, par. 4, dir. 2014/25/UE), che hanno codificato la fattispecie elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Essenzialmente, tale cooperazione per via consensuale si configura, sul piano formale, sotto forma di (i) convenzione pubblicistica conclusa esclusivamente tra enti pubblici, (ii) esente dall’obbligo di gara. La ricerca si concentra su entrambe le caratteristiche di tale tipo di contratto e persegue un duplice obiettivo: da un lato criticare, sul piano strutturale, l’adeguatezza della nozione di accordo amministrativo ai fini della qualificazione della natura di tale contratto, e dall’altro lato estendere, sul piano funzionale, la portata dell’esenzione oltre la classica libertà di cooperare e di organizzare i servizi pubblici in forma aggregata, sancita dall’art. 2, par. 1, secondo periodo, dir. 2014/23/UE. Ciò implica le seguenti due questioni: se il contratto di cooperazione si risolve in sostanza nella codificazione nell’ambito del diritto europeo di una situazione meramente interna (l’accordo di collaborazione) e, se in caso contrario, tale tipo di contratto comporta l’esenzione dall’obbligo di gara di una fattispecie che comunque non ricade nell’ambito di applicazione dalle libertà fondamentali (in quanto strumento di autoproduzione in senso lato). A tale fine, prenderò in esame le origini giurisprudenziali della fattispecie, in modo da ricostruire il percorso logico e cronologico che ha portato a differenziare tale contratto di cooperazione dal partenariato pubblico-pubblico, dai contratti in house e, infine, dall’accordo di collaborazione, attraverso il confronto con le fattispecie previste dal diritto nazionale di accordo inter-amministrativo, che il diritto europeo prende sì in considerazione, ma senza armonizzarle. Alla luce di questa analisi, si cercherà di mettere in evidenza che la nozione codificata di contratto di cooperazione rappresenta la versione evoluta dell’accordo di collaborazione, con la quale sono esentati appalti pubblici e concessioni aventi ad oggetto attività economiche esposte al mercato aperto, finalizzate all’erogazione di servizi pubblici e scambiate in regime cooperazione pubblica. Al centro di tale interpretazione sta la previsione, introdotta in modo innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza, che ammette lo svolgimento di attività esposta al mercato aperto, come previsto alla lettera c) dell'articolo citato. In sintesi, intendo sostenere che il contratto di cooperazione è formalmente un accordo inter-amministrativo e sostanzialmente un contratto pubblico quando, sotto il profilo strutturale, può riguardare attività accessorie al servizio pubblico, e non comporta alcun rapporto in house, nonché dimostrare che, sotto il profilo funzionale, l’esenzione di tale contratto va oltre la semplice aggregazione dei servizi ed è estesa ai casi in cui si verifica la condivisione delle risorse e delle prestazioni attraverso lo svolgimento di attività complementari.
The cooperation contract is a legal type common to the three European directives on concessions (art. 17, para 4, dir. 2014/23/EU), procurement in the public sector (art. 12, para 4, dir. 2014/24/EU) and utilities (art. 28, para 4, dir. 2014/25/EU), which never introduced before, but established by the case law. Essentially, such contract is aimed to the cooperation in the public services in common through the sharing of activities exposed to the open maket, and configures, at a formal level, (i) an arrangement concluded exclusively between public bodies, (ii) exempt from the obligation to follow the competitive procedures. The research focalizes both the characteristics of the legal type and aims a twofold objective: on the one hand -structurally-, criticizing the adequacy of the concept of public agreement in order to qualify the nature of that contract, and on the other hand -functionally-, extending the scope of that exemption beyond the classic freedom of cooperation and organization of public services in aggregate form, provided by art. 2, para 1, second sentence, dir. 2014/23/EU). This entails the following two questions: whether the cooperation contract resolves essentially in the codification of European law in the context of a purely internal situation (the cooperation agreement) and, if not, this type of contract involves the exemption from the obligation to follow the competitive procedures of a situation that in any case does not fall within the scope of the fundamental freedoms (as an instrument of in house providing in a broad sense). To this purpose, I will delve into the jurisprudential origins of the present legal type, in such a way to reconstruct the logical and chronological path which leads to differentiate such a cooperation contract from the public-public partnership, from the in-house contract and, finally, from the cooperation agreement, by means of the comparison with the legal types of inter-administrative arrangement provided by the domestic law, which the European law takes into account without a full harmonization. In the light of this analysis, I will seek to point out the codified notion of cooperation contract represents the evolved version of the collaboration agreement, with which are exempted public contracts and concessions relating to economic activities exposed to the open market, aimed to the provision of public services and exchanged in cooperation within the public sector. At the core of this interpretation is the provision, introduced in innovative way than the previous case law, that allows the performance in cooperation of activities exposed to the open market, as provided in subparagraph c) of the cited articles. Furthermore, with regard to structure yet, it will observe that the cooperation contract does not overlap or interfere with the in house providing in a narrow sense, even if this kind of contract is inserted in the same statutory package. Turning to the scope of the exemption from the functional point of view, it should be noted that as part of the contractual cooperation was allowed, in the recitals of the 2014 EU directives, the integration between public bodies to carry out complementary activities. In summary, I want to argue that the cooperation contract is formally an inter-administrative arrangement and essentially a public contract as, structurally, may relate to activities ancillary to the public service, and does not imply any in house relationship, and to demonstrate that, functionally, the exemption of that contract goes beyond simple service aggregation and is extended to cases where there is the sharing of performance by carrying out complementary activities.
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Azzariti, Antonella <1978&gt. « I principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/120/1/TESI_Dottorato_Azzariti_Antonella.pdf.

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Azzariti, Antonella <1978&gt. « I principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/120/.

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FRANCARIO, Simone. « Principi e regole dei contratti pubblici aggiudicati in base al diritto internazionale ». Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2022. https://hdl.handle.net/11695/114429.

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Résumé :
Lo scopo della presente tesi è quello di analizzare i principi fondamentali e le regole degli appalti pubblici aggiudicati in base al diritto internazionale, partendo, in maniera diametralmente opposta, proprio dal dato normativo nazionale. Come è noto, l’art. 16 del codice appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 prevede che gli appalti aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali (quali, ad esempio norme derivanti da un trattato internazionale o stabilite da un’organizzazione internazionale), insieme agli appalti finanziati per intero o per la maggior parte da organizzazioni internazionali, siano esclusi dall’ambito di applicazione delle norme del codice degli appalti, propendendo per l’applicazione delle regole derivanti dalle rispettive fonti sovranazionali. Questa norma, che rappresenta il punto di collegamento tra l’ordinamento nazionale e l’ordinamento internazionale in materia di appalti pubblici, costituisce anche il punto di partenza della ricerca. Ci si chiede, infatti, se tali contratti aggiudicati in base alle norme di diritto internazionale non sono soggetti alle regole e ai principi del codice appalti, a quali norme e principi ubbidiscono? Vi è divergenza oppure convergenza tra le regole nazionali e internazionali? Per rispondere a questo interrogativo, si è reso necessario, in primo luogo, ricostruire in chiave storico sistematica l’evoluzione dei principi in materia di evidenza pubblica nell’ordinamento italiano, iniziando dal principio contabilistico all’epoca delle prime leggi di contabilità di Stato, al quale si sono poi aggiunti anche i principi di anticorruzione e concorrenza. Nella seconda parte della ricerca poi sono state esaminate le principali fonti internazionali in materia e in questa analisi sono state prese in considerazione fonti di natura molto eterogenea tra di loro al fine di coprire l’intero ambito descritto dall’art. 16 del codice appalti. Ad esempio, la UNCITRAL model law on p.p., un trattato internazionale il quale è carente del requisito della obbligatorietà nei confronti degli Stati firmatari ma che funge come guida/suggerimento ai legislatori nazionali al fine di modernizzare e aggiornare il proprio sistema di aggiudicazione dei contratti pubblici. Il GPA, un accordo internazionale stipulato all’interno di una organizzazione internazionale quale l’OMC, il quale è obbligatorio nei confronti delle parti firmatarie qualora il valore della commessa pubblica superi una certa soglia. E infine le regole della Banca Mondiale, ossia le regole di una organizzazione finanziaria internazionale che si applicano obbligatoriamente a tutti gli appalti finanziati per intero o anche solo in parte dalla WB. La terza e ultima parte della ricerca è dedicata al confronto dei principi che sono emersi nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento internazionale. Da tale comparazione sembra poter emergere una sostanziale coincidenza di principi che, seppur declinati in forme differenti a seconda della fonte normativa di riferimento, possono comunque essere pur sempre ricondotti alle ragioni classiche dell’evidenza pubblica, ossia contabilità, concorrenza e anticorruzione.
The purpose of this thesis is to analyze the fundamental principles and rules of public contracts awarded on the basis of international law, starting, in a diametrically opposed manner, from the national law. As is well known, Article 16 of the Legislative Decree 50/2016 provides that contracts awarded or organized on the basis of international rules (such as, for example, rules deriving from an international treaty or established by an international organization), together with contracts financed wholly or for the most part by international organizations, are excluded from the scope of application of the Italian national rules, leaning towards the application of the rules deriving from the international law. This article, which represents the point of connection between national and international law on public procurement, is also the starting point of the research. If these international public contracts are awarded on the basis of the rules of international law and, therefore, they are not subject to the rules and principles of the procurement code, which rules and principles do they obey? Is there divergence or convergence between national and international rules and principles? In order to answer this question, it was first necessary to reconstruct the evolution of the principles of public procurement in the Italian legal system, starting from the accounting principle, to which the principles of anti-corruption and competition were later added. The second part of the research is focused on the analysis of the main international sources of public procurement regulations. The UNCITRAL model law on public procurement: an international treaty which is not compulsory to the signatory States but serves as a guide/suggestion to national legislators in order to modernize and update their own system. The GPA, an international agreement concluded within an international organization such as the WTO, which is binding on the signatory parties if the value of the public contract exceeds a certain threshold. And finally, the rules of the World Bank, i.e. the rules of an international financial organization which are compulsorily applied to all contracts financed in whole or in part by the WB. The third and last part of the research is dedicated to the comparison of the principles that have emerged in the national and international systems. From this comparison, it is possible to identify a substantial coincidence of principles that, although declined in different forms depending on the source of reference, can still be traced back to the classic reasons of public evidence, namely accounting, competition and anti-corruption.
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D'AMICO, MICHELA. « Misure di prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2017. http://hdl.handle.net/11385/201155.

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Résumé :
La corruzione amministrativa e i sistemi di prevenzione nell'evoluzione normativa. Il fenomeno della corruzione e i fattori nel settore degli appalti. Gli strumenti per la prevenzione della corruzione nei contratti pubblici: il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
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Calligaro, Redi Junior <1982&gt. « L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/5314.

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Résumé :
La tesi tratta inizialmente del concetto di armonizzazione in generale e contabile in particolare, per poi concentrare l'attenzione sulla riforma in tal senso attualmente in fase di realizzazione in Italia e considerando, infine, i suoi principali effetti diretti, sul sistema di contabilità pubblica, ed indiretti, su altre importanti aree in evoluzione dell'ordinamento italiano. Prima di parlare di armonizzazione viene sottolineata l'importanza della diversità e della sua conservazione. L'armonizzazione viene quindi definita come un processo continuo, che può solo definire e perseguire obiettivi di miglioramento. Proseguendo, si accennano i principali collegamenti con il New Public Management e la New Public Governance e le principali motivazioni che spingono ad intraprendere un processo di armonizzazione. Riguardo all'esperienza di riforma italiana, si inizia considerando l'evoluzione normativa per arrivare alle più recenti norme in materia e all'attuale sperimentazione in essere nel nostro Paese. Il caposaldo della riforma, ossia la piena integrazione tra il sistema di contabilità finanziaria e quello economico-patrimoniale, viene declinato nelle principali innovazioni contabili apportate dalla riforma. Si considerano, quindi, le modifiche introdotte al sistema informativo e di controllo, quale principale beneficiario dell'omogeneità e trasparenza generata dall'armonizzazione contabile. Per concludere, si trattano i principali aggiustamenti contabili conseguenti alla riforma italiana e le possibilità che la stessa offre con riguardo al federalismo e alla spending review. The dissertation starts dealing with the concept of harmonization in general and accounting harmonization in particular, focusing then the attention on the reform now in progress in Italy and considering, finally, its main direct effects, on public accounting system, and inderct effects, on other important areas now evolving in the italian institutional system. Before treating harmonization, we underline the importance of diversity and its conservation. Harmonization is then defined as a continuous process, that can only define and pursue improvement's objectives. Going further we mention the main linkages with New Public Managament and New Public Governance and the main reasons pushing to undertake a process of harmonization. Concerning the experience of italian reform, we begin considering the laws' evolution, arriving to the most recent rules in the matter and the present experimental introductory experience in Italy. The cornerstone of the reform, that is the full integration of the financial and accrual accounting, is then declined in the main accounting innovations carried by the reform. We then consider the changes in the information and control system, as the main beneficiary of the homogeneity and transparency brought by accounting harmonization. Concluding, we deal with the main accounting adjustments resulting from the italian reform and the possibility that it offers regarding federalism and spending review.
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Livres sur le sujet "Economia dei contratti pubblici"

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Santoro, Pelino. Manuale dei contratti pubblici. 4e éd. Rimini : Maggioli, 2002.

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Italy, dir. Commentario al codice dei contratti pubblici. Torino : G. Giappichelli, 2010.

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Franchini, Claudio, et Federico Titomanlio. I settori speciali nel codice dei contratti pubblici. Torino : G. Giappichelli, 2010.

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4

Pignataro, Sergio. L'authority di vigilanza nel codice dei contratti pubblici. 2e éd. Torino : G. Giappichelli, 2010.

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Italy. Codice dei contratti pubblici : [annotato con la dottrina e la giurisprudenza]. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2009.

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Biagetti, Vittorio, et Pasquale De Lise. Commento al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Torino : G. Giappichelli, 2007.

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Italy. Codice dei contratti pubblici : Commento al D. lvo 12 aprile 2006, n. 163 : codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/ CE. Milano : A. Giuffrè, 2007.

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8

Chizzini, Dante. Vicende storiche viadanesi nei secoli dal XVI al XVIII : Dall'esame del registro dei pubblici rogiti di Viadana e del dazio sui contratti nel Mantovano. Viadana, Mn [i.e. Mantua, Italy] : Coevit, 2004.

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Cabrini, Federica, et Maria Cappellano. Il codice dei contratti pubblici in Sicilia : La legislazione regionale annotata e ordinata per una lettura sinottica con il D.lgs. 163/2006 e gli approfondimenti ... Santarcangelo di Romagna (Rimini) : Maggioli, 2010.

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10

Italy. La nuova disciplina del pubblico impiego e la riforma delle pensioni : Contiene inoltre i C.C.N.L. del biennio economico 1996-97 di tuttii comparti del P.I., dei corpi di Polizia di Stato, delle forze armate nonché la finanziaria 1997 e il primo contratto dei dirigenti dello stato. Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1998.

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Rapports d'organisations sur le sujet "Economia dei contratti pubblici"

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Sarafian, Iliana. Considerazioni chiave : affrontare le discriminazioni strutturali e le barriere al vaccino covid-19 per le comunità rom in italia. SSHAP, mai 2022. http://dx.doi.org/10.19088/sshap.2022.024.

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Résumé :
Questo rapporto evidenzia come le discriminazioni strutturali e l'esclusione sociale influenzino le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti del vaccino per il COVID-19 tra le comunità rom in Italia. Uno degli obiettivi è mettere in luce il ruolo che le autorità pubbliche e le comunità possono svolgere nel sostenere l'adozione del vaccino e nel contrasto ai più ampi processi di esclusione sociale.1 Le risposte contraddittorie che lo Stato italiano ha fornito durante la pandemia di Covid-19, insieme alle forme di esclusione già in atto, hanno comportato un aumento della sfiducia delle comunità rom nei confronti delle iniziative statali, impattando anche sull’adesione alla campagna vaccinale.2 Questo documento si propone di supportare e informare le amministrazioni locali e le istituzioni sanitarie pubbliche coinvolte nell’assistenza e nei processi di inclusione delle comunità rom in Italia. Il presente documento si basa su una ricerca condotta di persona e a distanza dal novembre 2021 al gennaio 2022 in Italia con le comunità rom e sinti di Milano, Roma e Catania. Sebbene queste comunità si caratterizzino per diversità storica e per differenti forme di identità linguistica, geografica, religiosa, sono state individuate delle somiglianze nel modo in cui hanno vissuto la pandemia di COVID-19 e nelle decisioni a proposito del vaccino. Questo documento è stato sviluppato per SSHAP da Iliana Sarafian (LSE) con i contributi e le revisioni di Elizabeth Storer (LSE), Tabitha Hrynick (IDS), Marco Solimene (University of Iceland), Dijana Pavlovic (Upre Roma) e Olivia Tulloch (Anthrologica). La ricerca è stata finanziata dalla British Academy COVID-19 Recovery: G7 Fund (COVG7210058) e si è svolta presso il Firoz Lalji Institute for Africa, London School of Economics. La sintesi è di responsabilità di SSHAP.
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