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Fuchs, Maximilian. « La lunga storia del caso Mangold ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 81–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129003.

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Résumé :
Il casoha acceso in tutta Europa un dibattito molto vivo. In Germania illustri giuristi hanno criticato in maniera molto aspra la sentenza della Corte di giustizia. In seguito ad un caso simile a quello oggetto della pronuncia, deciso dal Tribunale federale del lavoro tedesco sulla scia di quest'ultima sentenza, la societŕ Honeywell ha sollevato davanti alla Corte costituzionale tedesca una questione di legittimitŕ, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia fosse in contrasto con la Costituzione tedesca. L'articolo ripercorre la lunga storia del controllo delle misure di diritto dell'UE operato dalla Corte costituzionale tedesca. Sulla base degli approdi cui č pervenuta la stessa Corte di giustizia («violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario»), la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che la pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso Mangold sia conforme al c.d. controllo.
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Rusconi, Gian Enrico. « QUALE «DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE» ? LA CORTE FEDERALE NELLA POLITICA TEDESCA E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no 2 (août 1997) : 273–306. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024837.

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Résumé :
IntroduzioneLa Germania offre una interessante versione contemporanea dello «Stato costituzionale» o della «democrazia costituzionale» con le sue tipiche tensioni tra responsabilità politica parlamentare e giustizia costituzionale. Un esempio tanto più istruttivo in quanto si pone all'incrocio tra la tradizione tedesca dello «Stato di diritto» e la tendenza ad un «nuovo costituzionalismo» che suscita crescente attenzione nelle scienze politiche e giuridiche.Ma c'è di più. La centralità del ruolo della Germania in Europa fa sì che questa problematica si proietti sulla costruzione politico-costituzionale dell'Unione europea. L'istituzionalizzazione dell'Europa politica e la semplice ipotesi di una Costituzione europea rimettono in gioco i concetti classici di popolo, sovranità, statualità e legittimazione democratica e aggiornano i dilemmi del costituzionalismo e della Costituzione come statuto delle libertà, come contratto politico e come forma di governo. In questa ottica il progetto europeo acquista i tratti di una democrazia o Stato costituzionale tutto da esplorare, per il quale il modello tedesco diventa molto istruttivo.
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Macrì, Francesco. « LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016 ». Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no 1 (5 mai 2018) : 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Ferrari, Vincenzo. « I chiaroscuri della geopolitica ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2012) : 173–77. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001012.

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Questa nota offre un commento del recente libro di Mario G. Losano, La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione (Milano: Bruno Mondadori, 2011), con cui si descrive l'espansionismo dei regimi dittatoriali di Germania, Giappone, Italia, Spagna e Portogallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metŕ del Novecento e le sue implicazioni nella sfera del diritto. L'opera di Losano fa riemergere figure di studiosi dimenticati (soprattutto il tedesco Karl Haushofer), alcuni dei quali appoggiarono le dittature mentre altri se ne distaccarono pur appoggiando l'idea di un mondo suddiviso in pochi "Grandi Spazi".
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Macri, Francesco. « LO STALKING QUALE FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, E LA SUA DISCIPLINA PENALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO ». Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 7, no 3 (17 décembre 2019) : 494. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v7i3.668.

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In l'Italia, l'incriminazione delle condotte di Stalking è stata introdotta dall'art. 7 del d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009. Nel presente articolo, si analizzerà lo Stalking quale forma di violenza contro le donne e la sua diffusione, gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p.), e le altre peculiarità della normativa italiana anti-Stalking. Si discuterà inoltre la questione della costituzionalità della fattispecie de qua, cercando di dimostrare come un'appropriata esegesi della fattispecie, che tiene in conto i requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso della condotta, può assicurare quel minimum 'garantista' in termini di rispetto alla tassatività/determinatezza della fattispecie incriminatrice richiesto dal principio costituzionale di legalità. La analisi includerà altresì cenni comparatistici al diritto tedesco e spagnolo.
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Legnani Annichini, Alessia. « El Tractatus de proxenetis, et proxeneticis de Benvenuto Stracca (1509-1578) ». REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación 3, no 1 (13 juin 2017) : 49. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v3i1.1249.

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Résumé :
Dentro del rico panorama de la tratadística cinquecentesca se encuentra el De proxenetis, et proxeneticis del anconitano Benvenuto Stracca (1509-1578), publicado por primera vez en Venecia en 1558 y articulado en cuatro partes, de las cuales la última –la más extensa– reúne algunas quaestiones que, según el autor, tienen el valor de convertir el tratado «uberiorem et fertiliorem» Considerándolo casi una suerte de apéndice al famoso De mercatura, seu mercatore, la compilación, dedicada al Cardenal Rodolfo Pio da Carpi (1500-1564) legado de la Marca, tiene el indiscutible mérito de condensar en un solo texto y sistematizar la communis opinio en la materia, proporcionando un cuadro de los principales problemas inherentes al mediador y la mediación a finales de la primera edad moderna. NOTAS * La autora agradece de un modo especial la excelente disponibilidad del Dr. Gabriel Antonio García Escobar, colegial del Real Colegio de España en Bolonia, para la traducción y corrección del texto en su versión castellana. [i] Para una primera aproximación a este jurista véase L. Franchi, Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI, Roma 1888; L. Goldschmidt, Benvenuto Straccha Anconitanus und Petrus Santerna Lusitanus, in «Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht», 38 (1891), pp. 1-9; A. Lattes, Lo Stracca giureconsulto, en «Rivista di diritto commerciale», 7 (1909), pp. 1-28; Benvenuto Stracca nel quarto centenario della sua morte. Convegno di studio (Ancona, 29 marzo 1980), Ancona 1981; D. Maffei, Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni, in Diritto Comune Diritto Commerciale Diritto Veneziano, a cura di K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr, Venezia 1985 (Centro tedesco di studi veneziani, Quaderni - 31), pp. 54-60; C. Donahue jr., Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?, en From lex mercatoria to commercial law, a cura di V. Piergiovanni, Berlin 1987, pp. 69-120; V. Piergiovanni, Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes, in Relations between the Ius Commune and English Law, a cura di R.H. Helmolz e V. Piergiovanni, Soveria Mannelli 2009, pp. 185-196 y, por último, Id., Stracca, Benvenuto, in DBGI, II, Bologna 2013, pp. 1920-1922. [ii] Benvenuto Straccha, De proxenetis, et proxeneticis Tractatus, Venetiis, apud Ioannem Baptistam, et Melchiorem Sessam fratres, 1558. [iii] Ibidem, c. 35r. [iv] Benvenuto Straccha, Tractatus De Mercatura, seu Mercatore, Venetiis, apud Michaelem Bonellum, 1575. [v] Sin pretensiones de exhaustividad sobre este ilustre personaje, distinguido con importantes misiones diplomáticas y llamado a dirigir la Comisión encargada de reformar y actualizar las Constituciones Egidianas (1357), véanse los más recientes: C. Hoffmann, Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen, Berlin 1989; Alberto e Rodolfo Pio da Carpi collezionisti e mecenati. Atti del Seminario internazionale di studi (Carpi, 22-23 novembre 2002), a cura di M. Rossi, Tavagnacco 2004, y la bibliografía en ambos citada.
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Gherri, Paolo. « Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (Canonico) ». Ius Canonicum 50, no 99 (17 juillet 2015) : 221–53. http://dx.doi.org/10.15581/016.50.2658.

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La Teologia del Diritto sviluppatasi nella Canonistica cattolica con l’insegnamento di Mörsdorf mostra le proprie radici più profonde nel problema espressamente germanico dell’autonomia giuridica delle Chiese rispetto allo Stato. La questione venne posta da Sohm negando ogni fondamento a tale autonomia: il Kirchenrecht è di competenza esclusiva dello Stato e contraddice la natura della Chiesa. A Barmen (1934), guidata da Barth, la Chiesa evangelica si ruppe rifiutando le leggi razziali naziste per dotarsi di una regolamentazione autonoma intra-ecclesiale (ancora: Kirchenrecht) da fondare attraverso una Kirchenrechtstheologie anziché filosoficamente. Nel dopo-guerra Mörsdorf seguì tale linea per rivitalizzare il Diritto canonico (Kanonischenrecht) pre-conciliare. Ciò avvenne, tuttavia, scambiando il Kanonischenrecht col Kirchenrecht, poiché il vocabolario e la cultura tedesca erano ormai cambiati. Il Kirchenrecht di Sohm era Diritto dello Stato sulle Chiese (Diritto ecclesiastico); quello di Mörsdorf era Diritto della Chiesa su se stessa (Diritto canonico). Un solo termine per due realtà inconciliabili.
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Nogler, Luca. « La nuova disciplina dei licenziamenti ingiustificati alla prova del diritto comparato ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 136 (décembre 2012) : 661–91. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136005.

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Il saggio compara la nuova disciplina italiana in tema di licenziamento ingiustificato (l. n. 92 del 2012) con quella tedesca, accennando anche a quella di altri ordinamenti di civil e common law. Dall'analisi dell'autore emerge che la disciplina italiana, a dif- ferenza di quella tedesca, č stata impostata in modo sanzionatorio: per procedere ad un licenziamento per inadempimento il datore di lavoro continua a dover seguire una disciplina molto piů complessa di quella tedesca e la scelta tra reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro oppure riconoscergli un'indennitŕ risarcitoria non dipende dalla persistente possibilitŕ di collaborazione tra le parti bensě dal tipo di vizio che caratterizza l'ingiustificatezza del licenziamento illegittimo. La disciplina italiana non pare aver complessivamente tenuto conto a sufficienza dell'esigenza di garantire l'efficienza dell'organizzazione del lavoro.
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Lima, Fernando Rister de Sousa, et Matteo Finco. « DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTI UMANI : IL CONTRIBUTO DELLA TEORIA DEI SISTEMI SOCIALI. PROSPETTIVE DI INDAGINE ». Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 17, no 26 (20 août 2019) : 109. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v17i26.p109-137.2019.

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Il presente articolo analizza la natura e la funzione dei diritti fondamentali e umani dalla prospettiva della teoria dei sistemi sociali, sviluppata dal sociologo Niklas Luhmann alla fi ne del XX secolo. A partire dal contributo dell’autore tedesco e di altri studiosi, verrà messo in evidenza il potenziale che la teoria detiene riguardo al tema in oggetto, avanzando proposte su prospettive di ricerca future. L’ipotesi è che una teoria secondo cui la società è fatta di comunicazione, e non di esseri umani, può aprire spazi di riflessione inediti e mettere il luce la funzione latente dei diritti fondamentali e umani: oltre che valori di ispirazione umanistica, essi rappresenterebbero lo strumento attraverso cui la società stessa costituisce gli esseri umani nella triplice veste di individui, soggetti, persone.
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Corona, Paolo. « Riflettendo su sistema e storia nella Scuola storica tedesca. Un itinerario sul filo di un capolavoro goethiano ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 531–58. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19259.

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Seguendo spunti offerti da alcuni passi de Le affinità elettive di Goethe, il saggio ripercorre le vicende della Scuola storica tedesca nel corso dell’Ottocento, ragionando sui motivi tecnici e culturali che ne animarono gli sviluppi. Le dialettiche interne alla Scuola, originatesi a partire dal suo progetto di approccio scientifico al diritto, investono il modo di rapportarsi al passato e di impiegarne i prodotti, e la considerazione del ruolo del giurista all’interno della società. L’itinerario descritto evidenzia l’incessante ricerca di un dialogo soddisfacente fra ‘essere’ e ‘divenire’, fra passato e presente (e futuro), fra ‘sistema’ e ‘storia’.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Fuchs, Maximilian. « Il ruolo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale nella crisi economica : l'esperienza tedesca ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 140 (novembre 2013) : 741–54. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-140011.

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König-Pralong, Catherine. « Philosophiefeindlichkeit und konservatives Denken : Karl Wittes Dante ». Deutsches Dante-Jahrbuch 95, no 1 (23 septembre 2020) : 117–30. http://dx.doi.org/10.1515/dante-2020-0010.

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Riassunto Agli antipodi della rappresentazione di Dante come precursore dell’unità nazionale, elaborata dalla filologia erudita italiana, Karl Witte, il più importante dantista di lingua tedesca del XIX secolo, costruì l’immagine di un Dante mistico e antirazionalista, cattolico e conservatore. Il presente articolo analizza, in primo luogo, il progetto intellettuale di Witte a partire dalle reti di relazioni sociali da lui intrattenute, dalle università prussiane sino alla Roma dei pittori ›nazareni‹, per giungere all’università di Halle, dove Witte occupò la cattedra di diritto romano per un periodo di quasi cinquant’anni. In un secondo momento, il contributo si sofferma sulla ricezione delle interpretazioni di Witte, e in particolare della sua lettura riduttiva del Convivio e della filosofia che in esso si esprime. L’articolo mostra come i dibattiti suscitati dai lavori di Witte abbiano infine ecceduto le aspettative del suo stesso autore per dar luogo a una vasta discussione sulla natura e sul valore della scolastica.
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Le Tourneau, Dominique. « Mario TEDESCHI, Scritti di Diritto Ecclesiastico, Giuffre Editore, 2ª ed., Milano 1997, XX+432 pp. » Ius Canonicum 39, no 77 (10 janvier 2018) : 387–88. http://dx.doi.org/10.15581/016.39.16685.

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Vitti, Emiliano. « Tanti piccoli Führer ? Il “peso” della decretazione personale nel governatorato generale di Polonia ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 419–49. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16894.

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Il sistema basato sulla dottrina politica nazionalsocialista non nacque accompagnato né da una base culturale giuridica propria, né con il presupposto di “appoggiarsi” allo Stato per poter riorganizzare la vita sociale ed economica tedesca. In effetti, furono i numerosi giuristi nazionalsocialisti ad elaborare una sorta di “struttura delle fonti giuridiche” che costituisse una riserva di strumenti giuridici da utilizzare per raggiungere un punto di “fusione” tra impianto istituzionale e dottrina politica di indirizzo.Gli effetti distorsivi che il nuovo “Diritto Nazionalsocialista” ebbe nella gestione dei territori, specie in quelli occupati durante la guerra, si manifestarono con maggiore intensità sul territorio polacco, o meglio su quella porzione di territorio rinominato Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete; sia negli alti livelli della Zivilverwaltung, sia nell’amministrazione dei distretti locali (Kreise), i personalismi dei funzionari si manifestarono con forza, anche grazie all’uso di forme di decretazione personale dotate di differente efficacia.L’obiettivo di questo scritto è porre in relazione gli strumenti giuridici di decretazione personale con l’operato dei molti “piccoli Führer” che operarono in una entità amministrativa atipica come il Governatorato generale di Polonia mostrando, talvolta prima conl’inadeguatezza che con la brutalità, il volto peggiore della Zivilverwaltung.
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Andenas, Mads, et Eirik Bjorge. « Giudici nazionali e interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva inglese, francese e tedesca ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 3 (décembre 2010) : 471–86. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003001.

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Casini, C., M. L. Di Pietro et M. Casini. « La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo ». Medicina e Morale 53, no 1 (28 février 2004) : 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Résumé :
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Suchecki, Zbigniew. « Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) ». Prawo Kanoniczne 41, no 3-4 (20 décembre 1998) : 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Résumé :
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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González Fernández, Rafael, et Miguel Pablo Sancho Gómez. « La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina ». Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no 11 (22 juin 2022) : 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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Résumé :
La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. 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De Paula, Ignacio Carrasco. « Il concetto di persona e la sua rilevanza assiologica : i principi della bioetica personalista ». Medicina e Morale 53, no 2 (30 avril 2004) : 265–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.643.

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Résumé :
La Bioetica personalista è una riflessione che affronta le questioni etiche riguardanti la vita umana da una prospettiva che riconosce l’essere e la dignità della persona come valori assoluti, e, di conseguenza, pone come primum principium il rispetto incondizionato della loro inviolabilità e la tutela della loro libera espressione, in primis sul versante dei diritti umani. Nella prospettiva personalista il bonum, cioè il valore ultimo che misura l’agire morale, viene inteso come promozione dell’essere e della preziosità o dignità della persona in quanto persona. Il credente, sia esso un moralista, un filosofo, un bioeticista, o quant’altro, si trova a suo agio quando la sua mente percorre le vie della persona; egli, in altre parole, si sente particolarmente agevolato, similmente al pellegrino che dopo aver battuto sentieri impervi e sconosciuti, ritrova le strade familiari della sua casa. Nella dimora della persona, fede e ragione verificano la propria identità e forza, libere da patteggiamenti o da innaturali rinunce ai propri doveri e diritti; una morale personalista intesa come una sintesi organica e rigorosa è un desiderio che ancora si deve realizzare. Una Bioetica personalista dovrebbe, ad esempio, concedere maggiore spazio alla domanda propriamente etica, cioè se e perché l’embrione deve essere trattato come un qualsiasi essere umano, anche senza esplicitare il problema ontologico. Tre fondamentali ragioni possiamo addurre a fondamento della dimostrazione del primato valoriale della persona. La prima ragione è contenuta nella nota affermazione di S. Tommaso: “persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura”. La dignità della persona trova qui un sostegno fortemente ontologico: chi è massimamente perfetto non può non essere riconosciuto e rispettato semper et pro semper, in ogni circostanza di tempo e di luogo, cioè in modo assoluto. Nessun valore creato - neanche il superamento di tutte le malattie e sofferenze - può reggere al confronto del valore di ogni singola persona. La seconda ragione fondativa è merito di I. Kant ed in fondo può essere interpretata come una applicazione della tesi di Tommaso d’Aquino: l’essere perfettissimum in tota natura resiste a qualsiasi tentativo di abbassarlo alla condizione di semplice strumento. Come dice il filosofo tedesco nel famoso paragrafo dei Fondamenti della metafisica dei costumi, la persona impone l’imperativo categorico di agire in modo da trattare l’umanità, in te e negli altri, sempre come fine e mai soltanto come mezzo. Infine, la terza ragione proviene da un brano molto noto, come i due precedenti, anche se poco utilizzato in ambito bioetico, forse per l’evidente contenuto teologico. Ci si riferisce alla definizione antropologica del documento conciliare Gaudium et spes che indica l’uomo come “la sola creatura in terra che Iddio abbia voluto per se stessa”.
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IBAÑEZ, César Augusto. « Como educar sem contribuir para um novo Auschwitz ? » INTERRITÓRIOS 6, no 10 (14 avril 2020) : 27. http://dx.doi.org/10.33052/inter.v6i10.244892.

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Résumé :
RESUMOO artigo apresenta um ensaio analítico sobre o que poderia ser feito, em termos de ações educacionais, no sentido de se evitar um novo fracasso civilizatório, como o ocorrido em Auschwitz. Busca aprender do paradoxo vivenciado no Terceiro Reich: uma sociedade alemã, tão bem-educada e culta, ter descambado para a barbárie. Para tanto, teve como linha central a preocupação de Adorno sobre esse paradoxo, dialogando com autores como: Gramsci, Le Goff, Freire e Fanon. Refletiu-se acerca dos vários aspectos que envolveram Auschwitz, e de que maneira uma formação humana integral, poderia contribuir para evitar uma nova barbárie. Analisamos orientações presentes nas DCNs para o Ensino Médio, e para a Educação em Direitos Humanos; nos Cadernos de Formação de Professores do Ensino Médio; abordando a politecnia ou omnilateralidade de Gramsci. Concluiu-se constatando o quanto as circunstâncias de Auschwitz ainda têm a nos ensinar, assim como, o quanto o tema é atual; e que algo pode ser feito na educação, no sentido de se buscar evitar um novo Holocausto.Educação. Emancipação. Políticas Públicas. Auschwitz. How to educate without contributing to a new Auschwitz? ABSTRACT The article presents an analytical essay on what could be done, in terms of educational activities, in order to avoid a new civilizatory failure, like happened in Auschwitz. Seeks on learning from the paradox experienced in the Third Reich: a German society, well educated and cultured, to have collapsed into barbarism. Therefore, Adorno's concern about this paradox was the central line, in dialogue with authors such as Gramsci, Le Goff, Freire, and Fanon. We reflected upon various aspects that involved Auschwitz, and how an integral human formation could contribute to avoiding new barbarism. We analyzed guidelines present in the National Curricular Guidelines (DCN) for High School, and Human Rights Education; in the High School Teacher Training Material; addressing Gramsci's polytechnic or omnilaterality. We concluded by verifying that the circumstances in Auschwitz have a lot to teach us, as well as, how current the topic is; and, regarding education, that something can be done in order to avoid a new holocaust.Education. Emancipation. Public Policy. Auschwitz. ¿Cómo educar sin contribuir con un nuevo Auschwitz? RESUMEN El artículo presenta un ensayo analítico sobre lo que podría hacerse, en términos de acciones educativas, para evitar un nuevo fracaso de civilización, como lo que sucedió en Auschwitz. Busca aprender de la paradoja experimentada en el Tercer Reich: una sociedad alemana, tan bien educada y culta, que, así mismo, descendió a la barbarie. En ese sentido, tuvimos como línea central la preocupación de Adorno acerca de esta paradoja, dialogamos con autores como: Gramsci, Le Goff, Freire y Fanon. Reflexionamos sobre los diversos aspectos que involucraron a Auschwitz y cómo una formación humana integral podría contribuir a evitar una nueva barbarie. Analizamos las pautas presentes en las DCN para la educación secundaria y para la educación en derechos humanos; en los cuadernos de formación de docentes de secundaria; abordando la politécnica u omnilateralidad de Gramsci. Concluimos averiguando lo mucho que nos tienen que enseñar las circunstancias de Auschwitz, la actualidad del tema; y que se puede hacer algo en educación, en el sentido de buscar evitar un nuevo Holocausto.Educación. Emancipación. Políticas Públicas. Auschwitz. Come educare senza contribuire a una nuova Auschwitz?SINTESEL'articolo presenta un saggio analitico su cosa si potrebbe fare, in termini di azioni educative, per evitare un nuovo fallimento della civiltà, come quello che è successo ad Auschwitz. Cerca di imparare dal paradosso sperimentato nel Terzo Reich: una società tedesca, così ben educata e istruita, che allo stesso modo discese nella barbarie. In questo senso, abbiamo avuto la preoccupazione di Adorno per questo paradosso come linea centrale, abbiamo parlato con autori come: Gramsci, Le Goff, Freire e Fanon. Riflettiamo sui vari aspetti che hanno coinvolto Auschwitz e su come una formazione umana integrale possa contribuire a evitare una nuova barbarie. Analizziamo le linee guida presenti nel DCN per l'istruzione secondaria e per l'educazione ai diritti umani; nei quaderni di formazione degli insegnanti delle scuole superiori; rivolgendosi al politecnico o onnilateralità di Gramsci. Concludiamo scoprendo quanto le circostanze di Auschwitz devono insegnarci, l'attualità della materia; e che qualcosa può essere fatto nell'educazione, nel senso di cercare di evitare un nuovo Olocausto.Istruzione. l'emancipazione. Politiche pubbliche. Auschwitz.
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Caponi, Remo. « Diritti sociali e giustizia civile : eredità storica e prospettive di tutela collettiva ». Revista da Faculdade de Direito UFPR 54 (31 décembre 2011). http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v54i0.30726.

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Résumé :
1. Premessa. 2. Giusnaturalismo e processo civile. 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. 4. Alleanza con il potere politico. 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. 6. Giusto processo civile. 7. Nozione di tutela collettiva. 8. Interessi «superindividuali». 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. 11. Azione delle associazioni. 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? 13. Collettività come soggetto giuridico. 14. Interessi individuali «omogenei». 15. Azioni seriali. 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. 17. Canone di proporzionalità. 18. Osservazioni conclusive.
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Nigro, Casimiro Antonio, et Peter Agstner. « Obbligazioni Convertibili E Corrispettivo Dell’Opa Volontaria Nell’Esperienza Tedesca (Con Uno Sguardo Al Diritto Italiano (Convertible Bonds and Price-Setting in Voluntary Takeovers Under German Law (With a Look at Italian Law)) ». SSRN Electronic Journal, 2023. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4228008.

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