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Cossiri, Angela, et Giulia Messere. « Il cibo dalla Costituzione alle pratiche educative nel quadro delle politiche per la sostenibilità ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (novembre 2021) : 5–29. http://dx.doi.org/10.3280/aim2019-001001.

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Résumé :
Il cibo, anche a seguito di recenti contenziosi, sta assumendo sempre più una rilevanza costituzionalistica. Oltre a tutelare il diritto al sostentamento, la Costituzione ne presidia la libertà di scelta, che trova ancoraggio nelle libertà personali, di coscienza e religiosa. Il cibo è altresì connesso al diritto alla salute: da questo punto di vista, emerge il problema costituzionale del costo del cibo salubre, che non dovrebbe produrre disuguaglianze. Le questioni vanno inquadrate considerando i diritti delle generazioni future, a cui l'attuale comunità sociale è legata dal dovere di solidarietà. In questo contesto, si colloca l'educazione alimentare, riconosciuta nei programmi dell'Agenda 2030 dell'ONU e nelle Linee Guida per l'Educazione Alimentare del MIUR, in cui prende forma un'idea di azione globale integrata fra tutti i soggetti chiamati a promuovere corrette abitudini sul cibo. Tuttavia, su questo versante, recenti studi hanno evidenziato alcune debolezze nella cooperazione per programmi comuni e unitari verso un'educazione alimentare promossa sul piano nazionale.
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Szewczul, Bożena. « Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (I) : (rys historyczno-prawny) ». Prawo Kanoniczne 50, no 1-2 (15 juin 2007) : 27–51. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.1-2.02.

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Résumé :
La dovuta libertà dei religiosi nella scelta del confessore e del direttore spirituale e stata definitivamente espressa nel diritto canonico piu di 30 anni fa. La liberta sembra sia chiara, riconosciuta e rispettata in ogni comunità religiosa ma non sempre succede così. Insorgono, infatti, dei problerni, sia da parte dei superiori che delle comunità, i quali possono scatenare conflitti di coscienza in alcuni religiosi. Nell’articolo, l’autrice vuole presentare le difficoltà createsi al diritto soprannominato lungo la storia della vita consacrata. Si augura, inoltre, che l’esperienza degli anacoreti e dei primi monaci aiuti a far comprendere meglio ai superiori religiosi e a tutti i membri delle comunità religiose la necesità della dovuta libertà per quanto riguarda il Sacramento della penitenza e la direzione della cosienza nella loro vita spirituale.
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Santoro, Roberta. « Educazione religiosa, disagio e minori. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione italiana del 24 maggio 2018, n.12954 ». Studia z Prawa Wyznaniowego 21 (18 décembre 2018) : 413–22. http://dx.doi.org/10.31743/spw.182.

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Il presente lavoro ha ad oggetto una pronuncia emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 24 maggio 2018, n.12954, che ha posto l’accento su tematiche riguardanti i minori e la loro educazione religiosa. La vicenda, definendo questioni inerenti alla separazione in presenza di minore, tratta il complesso argomento dell’intesa tra i genitori circa l’educazione da impartire (nello specifico quella religiosa), analizzando la legittimità del comportamento del padre di imporre alla figlia minore una religione diversa da quella dalla stessa praticata con la mamma, rilevando soprattutto l’aspetto del disagio, lamentato dalla stessa minore nel praticare questo “nuovo” culto. L’analisi, inoltre, porta a considerare che la scelta e la pratica di una religione rientra nella manifestazione del diritto di libertà religiosa, tutelato dall’art. 19 della Costituzione, conseguentemente, a poter ritenere ammissibile un autonomo diritto di libertà religiosa da parte del figlio minore, e a domandarci se l’esercizio di questo diritto possa contrastare con la divergente decisione di uno o di entrambi i genitori.
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Szewczul, Bożena. « Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (II) ». Prawo Kanoniczne 50, no 3-4 (20 décembre 2007) : 69–88. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.03.

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Piú di 30 anni fa é stata riconosciuta dal diritto canonico la dovuta libertà dei religiosi per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, ma in questo campo emergono ancora oggi dei problemi. L’articolo cerca di scoprire le ragioni di questa situazione. Una di queste si può trovare nella crisi odierna del sacramento della penitenza e della direzione spirituale. Le altre sono: per tanti consacrati é difficile da comprendere la diversitá della direzione spirituale dal sacramento della penitenza; alcuni consacrati non sentono la necessità della direzione spirituale; per altri la libertà é limitata spesso, in modo indiretto, dalle sfavorevoli opinioni delle consorelle per quanto rigurda la scelta di una di loro del direttore spirituale, diverso dal confessore ordinario, che viene regolarmente in comunità; non ultima la tendenza di alcuni superiori a non concedere in questo campo la giusta libertà ai sudditi.
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Fenudi, L. R., et M. Marchetti. « Elettroshock e autonomia di scelta dello psichiatra ». Medicina e Morale 44, no 1 (28 février 1995) : 113–22. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.994.

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Il tema del consenso alla terapia psichiatrica sembra occupare, negli ultimi tempi, una considerevole parte delle riflessioni etico-deontologiche degli studiosi, con l'affermarsi di posizioni decisamente lontane dall'antico patemalismo che pareva connotare la Psichiatria forse più di altri ambiti della Medicina. Ci si interroga, infatti, sul diritto al rifiuto ed alla scelta della terapia da parte del paziente. Del resto le recenti acquisizioni del dibattito scientifico sul consenso del paziente psichiatrico sembrano essere state recepite solo in minima parte al di fuori del contesto culturale dal quale sono emerse. Ad esemplificazione delle difficoltà di concretizzare in normativa i principi etico-deontologici, si è presa in esame la Circolare n. 33/94 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, nella quale sono contenute delle raccomandazioni in tema di terapia elettroconvulsivante (elettroshock o ES). Al di là dell'aspetto formale, emergono dei punti criticabili. Anzitutto l'assimilazione dell'elettroshock all'insulina-shock-terapia; la possibile eccessiva burocratizzazione della raccolta del consenso del paziente; la possibilità che sia riconosciuto valido il consenso prestato da altri (parenti o sanitari del Centro di Igiene Mentale); l'equiparazione acritica di intetventi tanto diversi quali la psicoterapia, la psicofarmacoterapia e l'ES. A conclusione viene ribadito che la migliore tutela della libertà e dignità del paziente, e in particolare di quello psichiatrico, si può ottenere con una forte riaffermazione della responsabilità individuale del medico.
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Trentini, Carlo. « Il diritto alla salute tra dignitŕ della persona e tutela costituzionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (mars 2010) : 74–80. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001007.

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Binetti, Paola. « Etica della relazione terapeutica in psichiatria ». Medicina e Morale 49, no 1 (28 février 2000) : 85–102. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.751.

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L’etica pone alla psichiatria una serie di interrogativi molto precisi, che possono essere sintetizzati in una triade così strutturata definizione del quadro antropologico di riferimento: identificazione dei criteri di qualità della relazione terapeutica; consapevolezza che il contesto in cui il paziente inserito è contestualmente fattore di sofferenza e risorsa irrinunciabile. Le tre domande rispondono ad un’ottica multifocale che assume di volta in volta come punto di vista privilegiato Chi è il paziente; il Chi siamo del rapporto medico paziente; il Chi sono del contesto socio-familiare. Dalla conoscenza e dal rispetto reciproco scaturiscono modelli decisionali eticamente accettabili perché centrati su di una comune tensione verso il bene reciproco. Il rischio della manipolazione nella relazione terapeutica in psichiatria è però costantemente in agguato e scaturisce dalla sostanziale diffidenza nelle capacità dell’altro, sia sul piano della comprensione degli eventi che su quello della loro corretta gestione. Verità ed errore in psichiatria vanno analizzati nella concretezza delle situazioni individuali e vanno collocati nell’ottica della gradualità e della progressività con cui l’uomo si accosta alla conoscenza, sempre attraverso tentativi ed errori. Un aspetto etico irrinunciabile nella relazione in psichiatria è quello che permette al soggetto malato di potersi esprimere con piena autenticità, evitando sostituzioni indebite si da parte dei familiari che del personale sanitario. L’autenticità come espressione singolare della propria identità, accettata da sé stesso e sa chi prede incarico la sua sofferenza è un fattore terapeutico dei più importanti ed efficaci. Una decisione per essere eticamente valida deve essere presa in piena libertà e nel pieno rispetto della coscienza soggettiva, per questo è essenziale l’aiuto offerto al paziente perché esprima le sue scelte e gradatamente ne comprenda la rilevanza attraverso le conseguenze operative. La libertà nella relazione con il paziente psichiatrico va sempre intesa come una conquista continua, che lo psichiatra presidia senza manipolazioni falsificazionistiche. Il problema del rapporto tra eticità come responsabilità personale ed oggettività come referente normativo universale si chiarisce solo se ci si pone nell’ottica dei diritti umani: diritto a conoscere la verità, diritto a formulare scelte coerenti, diritto a ricevere l’aiuto necessario a riscattare la propria libertà da condizionamenti di vario tipo e genere. Ossia assumendo il principio della autonomia personale come fondamento della relazione di aiuto psico-terapeutico, anche quando l’autonomia presente come diritto va sostenuta fino al punto di acquisizione come altro nome quello della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.
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Forni, Lorena. « La vaccinazione obbligatoria sui minori in Italia, tra libertà e responsabilità / Mandatory childhood vaccination in Italy, between freedom and responsibility ». Medicina e Morale 67, no 4 (30 octobre 2018) : 437–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2018.551.

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Résumé :
La sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018 è l’occasione per affrontare la questione dei vaccini sui minori in Italia. Questo paper si propone di discutere il complesso tema con gli strumenti propri dell’analisi filosofico- giuridica. A tale proposito, saranno passate in rassegna le principali obiezioni alla pratica vaccinale minorile, per capirne la sostenibilità e per opporre differenti ragioni giustificanti. Saranno in particolare chiariti i fraintendimenti tra liberà di scelta e di cura, riguardo all’esercizio del diritto alla salute per i minori. ---------- The ruling by the Italian Constitutional Court n. 5/ 2018 is an opportunity to address the issue of childhood vaccination. This paper aims to discuss the complex theme from an legal and philosophical perspective. In this regard, the main objections to the minors vaccination practice will be reviewed, to understand their sustainability and to oppose other justifying reasons. In particular, the misunderstandings between freedom of choice and freedom of care regarding the exercise of children’s right to health will be clarified.
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Faioni, Marisa. « Il furto degli astici : fra responsabilitŕ e co-scienza ». RIVISTA ITALIANA DI GRUPPOANALISI, no 1 (juin 2011) : 115–28. http://dx.doi.org/10.3280/rig2011-001008.

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Résumé :
L'autore, attraverso la storia giudiziale di un'imputata minorenne, riflette e confronta due diverse prospettive di approccio alla realtŕ umana: quella giuridica e quella psicoanalitica. L'ascolto psicologico, in particolare gruppoanalitico, focalizzando l'importanza degli intenzionamenti ambientali nel determinare la capacitŕ dell'agire responsabile, apre lo spazio, al paziente, per una comprensione ricostruttiva e ri-fondativa del soggetto. Le norme, allora, riflettono consapevolezza di sé e degli altri; segnate da una possibilitŕ di scelta permettono l'assunzione di responsabilitŕ, e il godimento di un proprio diritto che costituisce l'irrinunciabile premessa a una, sia pure relativa, possibilitŕ di libertŕ.
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Masala, Antonio. « LEONI, HAYEK AND “IL POLITICO” ». Il Politico 257, no 2 (17 janvier 2023) : 5–22. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2022.763.

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Il saggio ricostruisce la relazione scientifica tra Bruno Leoni e Friedrich A. von Hayek, prendendo in esame le lettere, gli scambi intercorsi alle riunioni della Mont Pelerin Society ed esaminando i saggi che Hayek pubblicò su “Il Politico” quando Leoni era ancora in vita. Ne emerge un dialogo molto intenso, nel quale Leoni rappresenta non solo un prezioso riferimento filologico per gli studi sul diritto e sul pensiero politico, ma anche una costante sfida alla riflessione hayekiana e uno stimolo ad andare oltre le proprie posizioni. Le differenze tra i due permarranno, e Hayek non metterà mai in discussione la necessità della rappresentanza politica e dunque di un processo elettivo (per quanto estremamente articolato e mediato) per la produzione del diritto, e di quelle che egli chiamava le “regole di condotta”. Tuttavia è possibile vedere un suo progressivo avvicinamento alle posizioni di Leoni. L’austriaco diventa infatti ben consapevole, grazie all’influenza di Leoni, che la libertà si era storicamente affermata grazie a un diritto che non era stato prodotto per via legislativa, per volontà degli uomini. In questa consapevolezza sta il suo grande cambiamento, e in fondo anche la messa in discussione dell’impianto teorico di The Constitution of Liberty. È dunque anche possibile sostenere che la “costituzione ideale’ hayekiana, presentata nel terzo volume di Law, Legislation, and Liberty, risenta di una forte influenza di Leoni. Ipotesi confermata anche dal fatto che Hayek scelse “Il Politico” per presentare le prime versioni di quella sua elaborazione.
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Rampone, Celeste. « Intessere relazioni. Un'ipotesi di progetto da - e per - la città ». TERRITORIO, no 100 (novembre 2022) : 86–91. http://dx.doi.org/10.3280/tr2022-100010.

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La tendenza verso un minor coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni riguardo la città emerge con chiarezza analizzando il fenomeno dei lavoratori di piattaforma e, nello specifico, dei rider. Fattori legati alle peculiarità di questa modalità di lavoro, come l'algoritmo che lo governa e il pagamento a cottimo, negano ai rider libertà di scelta nell'impostazione - e nella geografia - del lavoro. Inoltre, fondano una situazione discriminatoria e la necessità di progettare un rinnovato coinvolgimento di questi attori e di tutti i cittadini nelle decisioni sullo spazio urbano, attraverso l'inclusione delle istanze di cui sono portatori e un ripensamento delle sue infrastrutture, verso una città maggiormente accogliente e veicolo di un sistema di diritti realmente esercitabili.
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Ruffino, Marco. « Individualizzazione della diseguaglianza sociale e politiche delle capacitazioni ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 120 (février 2011) : 34–49. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-120003.

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L'articolo analizza in modo critico l'approccio dellenelle politiche di welfare attivo, viste in rapporto al "paradigma debole" della. Focalizzando l'attenzione sul rapporto fra capacitazione ed apprendimento, sonoevidenziati due tipi di rischi:) una maggiore individualizzazione della diseguaglianza, se le capacitazioni divengono un terreno di conflitto sociale, che riproduce, invece di correggere, iiniziali;) la riduzione della libertŕ sostantiva, se il diritto ad apprendere si trasforma nell'obbligo di adattamento. L'approccio delle capacitazioni resta indubbiamente essenziale, ma richiede di trovare un equilibrio fra responsabilitŕ personali e responsabilitŕ istituzionali. Alcune evidenze relative all'Europa ed all'Italia mostrano la necessitŕ di andare verso "istituzioni capacitanti", come condizione per utilizzare l'approccio per lo sviluppo di una effettiva libertŕ individuale di scelta.
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Regina Martini, Sandra, et Matteo Finco. « Diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione : la legge sul “consenso informato” in Italia. riflessioni a partire dalla teoria dei sistemi social / Right to health and right to self-determination : the Italian law on “living will”... » Revista Derecho y Salud | Universidad Blas Pascal, no 2 (15 novembre 2018) : 41–54. http://dx.doi.org/10.37767/2591-3476(2018)04.

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Con questo lavoro si vuole riflettere sulla semantica societaria – incentrata su termini quali ‘volontà’, ‘libertà’ e soprattutto ‘diritti’ – che descrive l’individualità moderna quale personalità soggettiva dotata della possibilità di distinguersi e di esercitare pretese. L’ambito di riflessione scelto è quello della salute, a partire dalla convinzione che esso rappresenti oggigiorno un contesto privilegiato per osservare la relazione tra individuo e società, tentando di capire quali spazi di azione personale e autonomia abbiano i singoli rispetto alle forze sociali che li condizionano. Alla riflessione di stampo teorico – attraverso la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann – sulle rivendicazioni del diritto alla salute, si aggiunge l’analisi della recente legge italiana sul “fine vita”, che consente l’adozione delle “disposizioni di trattamento” (DAT). L’ipotesi è che ciò rappresenti un esempio di riuscito equilibrio fra rivendicazioni dei singoli ed esercizio responsabile deidiritti, a vantaggio dell’integrazione societaria. This work is about semantics of society – focused on terms such as ‘will’, ‘freedom’ and above all ‘rights’ – describing the modern individuality as a subjective personality endowed with the ability to be different and to exercise claims. We focus on health, starting from the idea that nowadays it is a perfect context to observe the relationship between individual and society, trying to understand which spaces for personal action and autonomy the individuals have, free from social influences. Beside the theoretical reflection – starting from the perspective of social systems theory by Niklas Luhmann – about claims in the area of the right to health, there is the analysis of the recent Italian law on “end of life”, which allows the adoption of “treatment provisions” (DAT). The hypothesis is that this represents an example of a successful balance between individual claims and responsible exercise of rights, to the advantage of integration of society.
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Giaffreda, Marco. « Analisi di un risultato inatteso : le elezioni regionali del 2005 in Puglia ». Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 56, no 2 (31 décembre 2006) : 5–37. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12703.

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Le elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 in Puglia possono essere annoverate di diritto tra quelle di maggior interesse politologico sia per gli aspetti innovativi presenti, sia per il sorprendente esito. In una complessa tornata elettorale, per la prima volta in Puglia, un candidato alla carica di presidente della Regione è stato scelto attraverso elezioni primarie che hanno coinvolto la base dei partiti del centrosinistra, fornendo, come vedremo, una delle chiavi per il successo finale. Inoltre, dopo le elezioni del 2000, come del resto prevedeva il lungo processo di decentramento delle funzioni amministrative e di maggiore autonomia degli organi periferici dello Stato, si era aperta nella Regione una fase riformatrice che ha portato all’approvazione del nuovo Statuto regionale e di una nuova legge elettorale per l’elezione del presidente e del consiglio. Sul fronte strettamente elettorale i due principali candidati, Nichi Vendola per la Grande alleanza democratica (GAD), formata dall’Ulivo più Rifondazione comunista, e Raffaele Fitto, per la Casa delle Libertà (CDL), hanno dato vita ad una campagna fortemente personalizzata e speculare in cui sono emerse le profonde differenze tra i due e tra due modi (e concezioni) diversi di fare politica. La vittoria di Vendola, tutt’altro che scontata ma in qualche modo prevedibile, ha rappresentato, inoltre, un forte elemento di discontinuità rispetto al passato e alla tradizione politico-elettorale della Puglia. Per tutti questi motivi, quindi, sulle elezioni pugliesi si sono accesi i riflettori dei mass media nazionali. Questo contributo ha l’obiettivo di descrivere e fornire una prima e parziale analisi del “terremoto pugliese”, dapprima attraverso una breve carrellata sulla storia del voto regionale in Puglia e sul contesto in cui si sono svolte le elezioni del 2005, per poi passare all’esame della nuova legge elettorale regionale, delle elezioni primarie nel centrosinistra e della loro influenza sull’esito finale della competizione, della campagna elettorale ed infine del risultato e delle possibili cause che l’hanno determinato.
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Stępień, Marek. « Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925) ». Prawo Kanoniczne 52, no 1-2 (5 juin 2009) : 321–51. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.11.

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I capitoli dei canonici sono i collegi del clero istituiti dai Sommi Pontefici per la solennità delle celebrazioni nella chiesa per la quale sono state istituite, invece il capitolo cattedrale aiuta il vescovo nel governo della diocesi, come un consiglio, e, durante la “sede vacante” della diocesi, supplisce il vescovo nell’amministrazione della diocesi. Papa Pio VI con la bolla “Saepe factum est” del Marzo 1799 creò la diocesi di Wigry. Dopo il Congresso di Vienna del 1815 fu creato il Regno Polacco e suo re sarebbe stato ogni imperatore russo. Con questi cambiamenti gran parte della diocesi di Wigry si trovò ai confini del Regno. Nel 1818 con la bolla “Ex imposita Nobis” papa Pio VII, al posto della diocesi di Wigry, creò la diocesi di Augustow, ossia di Sejny e, proprio questa diocesi apparteneva a Regno Polacco. Lo stesso papa ordinò di formare sette capitoli cattedrali tra i quali uno a Sejny. Il papa sottolineò che di ogni capitolo cattedrale potevano far parte al massimo dodici canonici con i benefici, con quattro titoli, decano, arcidiacono, custode, scolastico e inoltre, un canonico di sacra teologia e un penitenziere. Le autorità non lasciarono piena libertà al Capitolo di Sejny. L’esecutore della bolla papale, arcivescovo Holowczyc, nel decreto d’erezione obbligò il Capitolo ad adempiere gli obblighi posti sia dal vescovo diocesano che dalle autorità civili, ciò indica che quest’ultima faceva delle pressioni sul vescovo. I vescovi diocesani, in modo evidente, furono condizionati dalle autorità civili per le nomine dei canonici della cattedrale. Un’espressione significativa la si trova nella istruzione, secondo cui proprio le autorità civili dovevano nominare i canonici presentati dal vescovo diocesano. La Chiesa fu costretta a subire tale situazione non avendo altra alternativa. In modo particolare si può notare questa ingerenza nel fatto di dover sottoporre alla accettazione delle autorità civili il vicario capitolare, eletto dal capitolo. Il Capitolo della Cattedrale di Sejny, dopo l’elezione del vicario capitolare, si rivolgeva sempre alle autorità civili per l’accettazione del nuovo eletto. Il Consiglio Amministrativo del Regno Polacco oppure il Governatore, emettevano l’approvazione della scelta. Le autorità civili non soltanto accettavano l’elezione del vicario capitolare, ma fissavano anche la sua retribuzione. In genere, la prassi per le nomine dei prelati e dei canonici del Capitolo della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny, incominciava con la presentazione dei tre candidati, allegandovi il loro curriculum, da parte del vescovo diocesano alle autorità civili. Dopo si rimandava la decisione al vescovo per emettere il decreto di nomina, e si obbligava il candidato a presentare alle autorità civili la carta ufficiale per la redazione del decreto civile. Ci sembra che il motivo principale di mancanza dello statuto si trova nell’atteggiamento delle autorità civili. Il Capitolo non possedeva delle rendite e degli obblighi precisi, ma dipendeva esclusivamente dalle autorità civili. Proprio per questi impedimenti il Capitolo della cattedrale, soltanto agli inizi del XX secolo, ricevette lo statuto. Si può affermare, in genere, che per quanto concerne il Capitolo della diocesi di Augustow, ossia di Sejny, non sempre le cose si svolgevano nel rispetto del diritto canonico universale e particolare. La posizione socio-politica del Regno Polacco sia nei territori occupati dagli stati vicini che nei rapporti tra la Santa Sede e la Russia, influenzò notevolmente una tale situazione.
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Michieli, Andrea. « Il "dialogo sociale" nella costruzione asimmetrica dell'Unione Europea, tra battute d'arresto e rilanci ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (août 2020) : 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-002004.

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Résumé :
Nel processo di integrazione europea l'avanzamento del "dialogo sociale" e la tutela dei diritti sociali sono sempre andati di pari passo. L'armonizzazione "nel progresso" sostenuta dalle parti sociali europee si è però arrestata con la gestione della crisi del 2008 e con le scelte comunitarie di governance economica. Il con-tributo, dopo aver ripercorso la genesi della concertazione sociale europea e il suo attuale stato di paralisi, mette in rilevo la necessità di un nuovo corso del "dialo-go sociale" che, con l'approvazione de Pilastro europeo dei diritti sociali, possa ridefinire l'equilibrio tra libertà e diritti nel mercato unico europeo
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Mangiameli, Agata Amato. « LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO ». DELICTAE : Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no 8 (26 avril 2020) : 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Résumé :
Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Herranz, Gonzalo. « Dimensioni culturali e tematiche dei movimenti pro-eutanasia : la situazione fuori dai Paesi Bassi ». Medicina e Morale 50, no 4 (31 août 2001) : 707–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.731.

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Résumé :
Sorge all’interno del dibattito teologico, da parte di chi maggiormente ha sentito l’influsso del cosiddetto (ma solo cosiddetto…) “cattolicesimo liberale” e soprattutto nell’ambito medico, in cui la linea di pensiero liberista e utilitarista ha un ampio spazio, la riflessione sulla “libertà del morire”. A nostro parere siamo di fronte ad un’inopportuna e falsificata accezione del termine libertà, che viene ad essere invocata per costruire e fondare un altrettanto falso “diritto a morire”. Si tratta di una concezione di libertà non autenticamente tale: il “diritto a morire” secondo noi non può esistere, perché si tratterebbe di una contraddizione in terminis, che va a minacciare il diritto ben più accertato e riconosciuto che è quello “a vivere”: esiste se mai un diritto a vivere qualitativamente bene, e non solo dal punto di vista biologico, ma soprattutto antropologico, anche l’atto supremo della vita umana naturale che è appunto il morire, inteso a tutti gli effetti come atto della vita. Anche la volontà del paziente (living-will) non è il termine ultimo della sua libertà, la quale ha da confrontarsi con altre volontà, come del resto accade in tutte le azioni umane. Saranno poi necessarie delle specificazioni, caso per caso, o per gruppo di casi, atte ad evitare le possibili forme di accanimento terapeutico, laddove si sostituisca un “vitalismo biologico”, il più delle volte artificiale e attuato con mezzi sproporzionati, alla vita propriamente intesa.
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Olivetti, Marco. « DIRITTI FONDAMENTALI E NUOVE TECNOLOGIE : una mappa del dibattito italiano ». REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS 6, no 2 (23 septembre 2020) : 395–430. http://dx.doi.org/10.21783/rei.v6i2.468.

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Résumé :
La rivoluzione digitale ha inciso profondamente sui diritti fondamentali. Essa ha aperto nuove prospettive per l’esercizio di diritti fondamentali già riconosciuti. Ha fatto emergere nuovi diritti fondamentali e nuovi limiti e nuove minacce ad essi. La cultura giuridica italiana ha concettualizzato queste sfide attorno ad una serie di temi: la libertà informatica, il diritto fondamentale di accesso ad Internet, il diritto all’oblio, il diritto a non essere oggetto di una decisione amministrativa totalmente automatizzata, i nuovi problemi della libertà di espressione. La Camera dei deputati ha elaborato una “dichiarazione dei diritti su Internet”, senza efficacia normativa. E l’uso di Internet ha modificato profondamente il sistema politico. Questo saggio tenta un primo bilancio generale di questi problemi, che in generale sono ancora tutti aperti.
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Casini, Marina, et Antonio G. Spagnolo. « Aspetti giuridici, deontologici ed etici della prescrizione medica degli estroprogestinici a scopo contraccettivo ». Medicina e Morale 51, no 3 (30 juin 2010) : 429–51. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.692.

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Résumé :
Di fronte alla richiesta della donna, la prescrizione di sostanze estroprogestiniche con funzione contraccettiva è da considerarsi un atto cui il medico è tenuto, oppure al medico è lasciato uno spazio di libertà per opporsi alla richiesta e seguire i dettami della propria coscienza? La questione venuta alla ribalta con una sentenza del Tribunale di Milano (1997) è affrontata a partire da un’indagine ricognitiva di carattere giuridico relativa all’introduzione nel nostro ordinamento della contraccezione. Viene poi fatta la triplice distinzione: c.d. “contraccezione d’emergenza”, contraccettivi che potrebbero avere un’efficacia abortiva e contraccezione vera e propria. Mentre nel primo caso è possibile ricorrere all’art. 9 L. 194/1978 (obiezione di coscienza all’aborto), nel secondo e nel terzo la lettera e la ratio dell’art. 9 conducono ad una sua non applicabilità. Questo tuttavia non significa obbligare il medico a prestazioni contrarie alla propria coscienza o al proprio convincimento clinico. Alla luce di alcune norme della legislazione sanitaria e del codice deontologico emerge il ruolo centrale della fiducia rapporto medico-paziente e il criterio della libera scelta che presiede tale rapporto. Il carattere fiduciario basato sulla libera scelta, comprende anche la sfera delle convinzioni morali del medico. Questi può dunque contare su un margine di libertà per esprimere contrarietà a quanto richiesto da paziente e il paziente può avvalersi della sua libertà di cambiare medico.
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Severoni, Cecilia. « La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione : riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19 ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 30 (septembre 2020) : 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Résumé :
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Negri, Antonello. « Elementi di un'iconografia del piacere e dell'utopia nell'opera di Georges Seurat, Paul Signac, René Clair e Marija Lebedeva ». L'uomo nero. Materiali per una storia delle arti della modernità 19, no 19-20 (13 décembre 2022) : 84–92. http://dx.doi.org/10.54103/2974-6620/uon.n19-20_2022_pp84-92.

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Résumé :
Un uomo sdraiato in un prato, poggiato su un gomito, si gode la sua libertà; è felice anche se all'orizzonte incombe una gran fabbrica che vomita fumo. Ma quell'ozio felice dura poco. Due gendarmi interrompono le fantasticherie del vagabondo sollevandolo di peso e obbligandolo al lavoro; anche prima di Auschwitz si sapeva che "il lavoro rende liberi". L'obbligo alla libertà - a una libertà diversa da quella immaginata sognando a occhi aperti in un povero prato di periferia - comporta in questo caso come primo corollario l'obbligo al lavoro.Il saggio affronta il tema del diritto all’ozio nelle opere di pittoriche e cinematografiche di Georges Seurat, Paul Signac, René Clair e Marija Lebedeva.
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Liso, Francesco. « Il diritto al lavoro ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 121 (avril 2009) : 139–58. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121009.

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Résumé :
L'Autore rilegge un saggio del 1999, nel quale Massimo D'Antona cercava, da un lato, di individuare il significato pregnante dell'articolo 4 della costituzione e, dall'altro lato, di dar conto dei problemi e delle implicazioni derivanti dai cambiamenti di contesto, in particolare dalla collocazione del nostro ordinamento nell'ambito di quello comunitario. L'Autore analizza criticamente i diversi profili del "diritto al lavoro" (inteso come liberŕ da interferenze nella scelta del lavoro, pretesa ad interventi pubblici rivolti ad aumentare le occasioni di lavoro, e infine come diritto a svolgere il proprio lavoro) e le connessioni tra l'ordinamento italiano e quello europeo.
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Gambino, Silvio. « I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello" ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2020) : 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Résumé :
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Merla, Lara. « Tre vie pop al mito di Babilonia oggi : tra diritto e letteratura ». JURIS - Revista da Faculdade de Direito 29, no 2 (24 avril 2020) : 11–30. http://dx.doi.org/10.14295/juris.v29i2.9669.

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Résumé :
Il presente saggio esamina il ruolo di Babilonia nella musica pop, al fine di fare emergere tre aspetti cruciali del diritto, vale a dire i problemi dell’interpretazione dei testi e del raccordo tra la dimensione sociale e individuale dei concetti di autonomia e libertà. Vengono così considerate tre canzoni: The rivers of Babylon di Dowe e McNaughton (1970), resa poi popolare dal quartetto Boney M. nel 1978; Babylon System di Bob Marley (1979); e Babylon di David Gray (1999). Tra l’astratto stato di libertà, sia pure rivendicato a parole, dalla musica pop delle origini, e un presunto stato concreto di servitù all’establishment dello spettacolo e dell’industria musicale contemporanea, la tesi che si vuole sostenere è che, per una volta, “tertium datur”.
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Bettinelli, Ernesto. « La lunga marcia del voto elettronico in Italia ». Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 46, no 1 (30 avril 2002) : 5–48. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12775.

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Résumé :
Voto elettronico ed effettività del suffragio universale. Condizioni per l'esercizio "genuino" del diritto di voto. Inderogabilità dei requisiti della "libertà" e "segretezza" del voto. La segretezza del voto come garanzia anche "esterna". Immaterialità dell'E-Poll e riduzione delle cause di invalidità del voto. Adeguamento e semplificazione della complessiva organizzazione elettorale e, in particolare, del procedimento preparatorio. Il recupero del "diritto alla mobilità" da parte degli elettori. Appendice - Esperienze della sperimentazione di Avellino.
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Erlebach, Grzegorz. « Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Résumé :
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Chiodi, Giovanni. « Prove di democrazia ». LawArt 1, no 1 (30 janvier 2020) : 82–138. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-5.

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Résumé :
Il saggio ricostruisce il profilo di Arturo Toscanini dal punto di vista dello stretto rapporto instauratosi, nella sua esperienza di artista, tra musica e lotta per le libertà, l’eguaglianza e i diritti dell’uomo. Il contributo intende da un lato analizzare le pratiche performative attraverso cui si manifestò il suo costante e coerente impegno attivo a favore dei valori della convivenza democratica, analizzando le prospettive di senso che orientarono le scelte di Arturo Toscanini sul palinsesto musicale e sui luoghi dove portarlo in scena. Da un altro versante, studiando in particolare i pensieri frammentari di Toscanini contro l’antisemitismo, le dittature, l’esercizio di potere sugli altri e la guerra, contenuti nel suo denso carteggio, l’indagine intende ricostruire nelle sue linee fondamentali la concezione toscaniniana di democrazia e di impegno civile dell’artista, nei difficili anni Venti e Trenta del Novecento, fino agli esiti successivi alla seconda guerra mondiale.
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Dammacco, Gaetano. « Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti ». Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 décembre 2020) : 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Résumé :
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Angelini, Francesca. « La scuola nella Costituzione : bilancio e letture prospettiche ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 3 (octobre 2021) : 11–46. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003002.

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Résumé :
Dopo una breve riflessione sul ruolo della scuola alla luce dell'esperienza pandemica, l'articolo propone, in una prospettiva di diritto costituzionale, l'esame e l'evoluzione del-la disciplina costituzionale della scuola ripercorrendo tematicamente quella che può essere individuata come una sorta di tripartizione per capi, all'interno della stessa Costituzione, fra profili organizzativi, questioni attinenti alla libertà di insegnamento e, infine, profili relativi al diritto sociale all'istruzione. La trattazione, rispetto ad ognuna di queste parti, cercherà di ripercorrere l'attuazione che è stata data alla disciplina costituzionale della scuola, ma anche di assumere uno sguardo critico nei confronti dei problemi aperti e delle possibili visioni prospettiche.
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Stycze´n, Tadeusz. « La libertà e la legge : sì o no alla vita ? » Medicina e Morale 46, no 5 (31 octobre 1997) : 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.866.

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Résumé :
Uno dei compiti essenziali etico-culturali, davanti ai quali lo studioso di etica viene posto dall’EV, è il rendere cosciente possibilmente tutti gli uomini, come cittadini dei loro Stati, in che cosa trasformano il loro Stato come legislatore e chi diventano essi stessi e, quando tale Stato, con un atto di diritto positivo toglie – come nel caso della legalizzazione dell’aborto – da ogni tutela della legge, coloro che vengono uccisi per proteggere, con lo stesso atto, e perfino sostenere coloro che li uccidono. L’Autore in tal proposito analizza le leggi di questo tipo alla luce dell’enciclica Evangelium Vitae (EV). L’attenzione dello studioso di etica si concentra prima sugli uomini, e in seguito sulle istituzioni da loro stessi create: legge e Stato, esaminando la loro dimensione “umana” cioè culturale. La drammaticità della diagnosi posta dall’EV è testimoniata dalla progressiva espansione della “cultura della morte”. Ne è una prova il fatto che l’ONU, fondata al fine di superare, il primo caso nella storia dell’umanità di “legge contro la vita” (i cosiddetti decreti di Norimberga), in corrispondenza del 50° anniversario della sua esistenza, si fa promotrice del secondo caso di “legge contro la vita” – il “diritto all’aborto sicuro”. La riflessione dello studioso di etica si concentra proprio sul disfacimento della cultura come cultura di morte e ha come scopo di farne una diagnosi più differenziata, al fine di intraprendere, in base ad essa, delle “terapie” opportune, unico modo per contrastare e prevenire il fenomeno dell’estinguersi della cultura umana.
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Dyduch, Jan. « Potrójna misja Kościoła w świetle Konkordatu Polskiego z 1993 roku ». Annales Canonici 7 (31 décembre 2011) : 87–99. http://dx.doi.org/10.15633/ac.0706.

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L’aggressiva campagna antiecclesiastica condotta in Polonia ha attaccato il fondamentale diritto della Chiesa a svolgere la sua missione, per es. il diritto ad insegnare la religione nella scuola. In questa situazione vale la pena di ricordare che il libero compimento della triplice missione della Chiesa è garantito dal Concordato Polacco del 1993. E il suo principio conduttore è la libertà religiosa, grazie al quale il concordato assicura lo svolgimento della missione ecclesiastica: profetica, santificatrice e pastorale.
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Sokala, Andrzej. « Palam corpore quaestum facere : glossa ad D. 23,2,43 pr. - 3 ». Prawo Kanoniczne 37, no 3-4 (20 décembre 1994) : 159–64. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.3-4.11.

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Résumé :
L’articolo presenta le considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano. E una glossa a D.23,2,43 pr.-3. dove è stato inserito un frammento del lib. 1 Ad legem Iuliam et Papiam di Ulpianio. Questa fonte rappresenta l’unica definizione giuridica a noi nota di prostituta (mulier quae palam corpore quaestum facit) e di prostituzione nel diritto romano. Per Ulpiano la prostituzione (palam corpore quaestum facere) è l’intrattenere rapporti sessuali ripetuti, palesi e senza scelta del partner, da parte di una donna che agisca in piena consapevolenza, pur se non necessariamente a scopo di lucro (nonostante l’ultimo elemento è stato controverso per gli stessi Romani).
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Tedeschi, Gennaro, et Luigi Spina. « Il cittadino alla tribuna. Diritto e libertà di parola nell'Atene democratica ». Quaderni Urbinati di Cultura Classica 25, no 1 (1987) : 147. http://dx.doi.org/10.2307/20538973.

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Martin, Thomas R., et Luigi Spina. « II cittadino alla tribuna : Diritto e libertà di parola nell'Atene democratica ». Classical World 82, no 6 (1989) : 478. http://dx.doi.org/10.2307/4350497.

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Caputo, Giuseppe. « Stato costituzionale di diritto e carcere ». La Nuova Giuridica 2, no 2 (19 janvier 2023) : 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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Résumé :
A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Curiale, Chiara, Michela Lenzi, Marta Gaboardi, Alessio Vieno et Massimo Santinello. « Libertà di scelta e senso di controllo : impatto sui sintomi psichiatrici in persone senza dimora ». PSICOLOGIA DI COMUNITA', no 1 (juin 2020) : 13–28. http://dx.doi.org/10.3280/psc2020-001002.

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Pugiotto, Andrea. « I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 42–57. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001003.

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La titolaritŕ formale del diritto alla tutela giurisdizionale da parte dello straniero extracomunitario (irregolare o clandestino) č oggi un dato acquisito per il nostro ordinamento. Non altrettanto il suo effettivo godimento, assente o carente per scelta legislativa o in ragione delle concrete modalitŕ di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dello straniero dallo Stato italiano. Il saggio - che riproduce la comunicazione orale svolta al Convegno annuale dell'Associazione Italiana Costituzionalisti (Cagliari, 16-17.10.2009), di cui l'Autore č stato relatore - analizza criticamente le ragioni di politica del diritto e le incompatibilitŕ costituzionali dell'attuale ordinamento espulsivo degli stranieri, anche alla luce delle frequenti censure ad esso mosse in ambito europeo e internazionale.
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Prada, Fiorenza. « Proroga ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime : tra diritto europeo e nazionale ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 22 (novembre 2018) : 45–90. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022003.

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La sentenza in esame si concentra sull'annosa questione della compatibilità tra libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e direttiva 2006/123 / CE sulle concessioni marittime demaniali da un lato, e l'estensione automatica di tali concessioni prevista dalla legge italiana dall'altro. La Corte di Giustizia europea nega questa possibilità, ma offre alcuni suggerimenti al legislatore italiano
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Cattinari, Enrico Bertrand. « Dignitŕ umana : obbligo di rispetto o contenuto prescrittivo ? Note su un recente convegno ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (décembre 2011) : 179–92. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-002009.

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Dal momento in cui la dignitŕ, da assioma filosofico, viene calata in un contesto normativo, si rende necessario uno sforzo ermeneutico e argomentativo per definirne la portata e, se possibile, il contenuto. Il principio che ricorre con maggiore insistenza nei diversi contributi č quello dell'autonomia, intesa perň non come mera libertŕ dell'individuo, considerato a prescindere dalla realtŕ e dal contesto sociale in cui si situa, bensě come capacitŕ-libertŕ del soggetto di orientare in concreto le proprie scelte. La questione se il ricorso ad una categoria pre-giuridica quale la dignitŕ umana svolga un ruolo veramente importante, rafforzando l'enunciazione dei diritti, o se invece il suo valore sia puramente retorico, rimane necessariamente aperta. Il rischio piů grave č invece che si cerchi di estendere l'idea di dignitŕ dall'essere umano concreto all'umanitŕ nel suo complesso; trasformando cosě il riferimento alla dignitŕ umana, da limite invalicabile posto a difesa del singolo, in strumento di quelle ingerenze nella sfera personale, per contrastare le quali era stato originariamente invocato.
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Souza, Lidyane Maria Ferreira de, et Luca Baccelli. « L'UTILITÀ DELL’ANALISI CULTURALE DEI DIRITTI SOGGETTIVI RELIGIOSI ». Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 17, no 1 (31 décembre 2022) : e79979. http://dx.doi.org/10.5902/1981369470979.

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Nei paesi democratici, l’ordine giuridico in genere riconosce diritti soggettivi religiosi, prima di tutti la libertà religiosa. Dalla Guerra dei Trent’anni, un’ esperienza storicamente e geograficamente abbastanza specIfica, la libertà religiosa è presentata come soluzione universale alla sfida della coesistenza di differenti credenze religiose nello stesso spazio politico. Di conseguenza, si osserva come questi diritti promuovano determinati tipi di soggettività e di organizzazione religiosa. Dato che tale critica è già stata rivolta alla categoria dei diritti soggettivi, così come a quella dei diritti umani, questo articolo investiga se le risposte fornite a queste critiche – nell’ambito dei studi sociogiuridici, dell’analisi culturale del diritto e della filosofia e sociologia dei diritti umani – possono contribuire a riflettere sull’utilità dei diritti soggettivi religiosi per le persone di fede non egemonica. Si conclude che l’analisi culturale permette identificare possibili reinvenzioni della strategia politica dei diritti soggettivI religiosi.
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Bacaria, Jordi. « Supra-National or National Monetary Rules as Constitutions : Reflections on the European Monetary Union* ». Journal of Public Finance and Public Choice 11, no 2 (1 octobre 1993) : 157–71. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539752.

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Abstract La questione centrale affrontata da questo scritto è se il «coordinamento» conseguente agli accordi per l’Unione Monetaria Europea rappresenti un accordo conclusivo tra governi, oppure costituisca il risultato di una scelta costituzionale tra possibili regole per vincolare il grado di libertà dei governi. Nel primo caso si tratterebbe di un accordo inefficiente dal punto di vista sociale, mentre nel secondo si avrebbe un gioco cooperative con risultati socialmente inefficienti.Una soluzione accettabile per una sana politica monetaria sembra essere quella di un sistema che incoraggi la concorrenza tra monete nazionali e tra banche centrali. In sua assenza, l’Unione Monetaria farebbe aumentare le differenze tra regioni e il processo di recupero di quelle meno progredite diventerebbe impossibile.
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Chiappetta, Giovanna. « Allontanamento del minore dalla famiglia d'origine alla luce dell'art. 8 della CEDU ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (décembre 2022) : 71–83. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002003.

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Résumé :
La materia dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine è complessa e delicata anche perché disciplinata da fonti eterogenee frutto della integrazione di almeno tre sistemi giuridici: nazionale, dell'Unione Europea e del più largo Consiglio d'Europa. La riflessione mira a cogliere l'evoluzione dell'istituto dell'adozione dei minori mediante l'interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali.
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Fusar Poli, Elisabetta. « Oltraggi d’autore ». LawArt 1, no 1 (30 janvier 2020) : 140–80. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-6.

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Résumé :
Lo studio propone un’indagine in prospettiva storica intorno al dialogo multiforme fra arte e diritto, prendendo in considerazione l’arte come oggetto di diritto e, al contempo, come dispositivo di interrelazione, ovvero come diaframma materiale e concettuale fra cultura giuridica e cultura tout court. Entro questa prospettiva, è affrontata la questione della ‘vera arte’ nell’interpretazione del giurista, attraverso la giurisprudenza in tema di oltraggio al pudore, fra codice penale liberale e codice del 1930. La transizione fra i due testi normativi, che vedono la luce in contesti storici e culturali profondamente differenti, porta a un apparente affrancamento normativo dell’arte dalla morale, finché la libertà dell’arte troverà forma costituzionale. Il dissidio fra arte e morale, tuttavia, si mantiene vivo per il giurista, facendosi intrinseco alla possibilità di qualificare un’opera dell’ingegno quale opera d’arte.
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Orlandini, Giovanni. « Libertà di stabilimento versus diritto al lavoro : ancora un bilanciamento "sbilanciato" tra libertà economiche e diritti dei lavoratori ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 153 (mars 2017) : 203–18. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2017-153013.

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Di Pietro, Maria Luisa. « La comunicazione della verità al paziente : diritti e doveri nel nursing ». Medicina e Morale 39, no 6 (31 décembre 1990) : 1223–38. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1157.

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Résumé :
Il diritto del paziente a conoscere la verità e il corrispondente obbligo di informativa da parte dell'operatore sanitario hanno subito nel tempo molteplici e controverse interpretazioni: questo è dovuto anche al modificarsi della relazione tra il paziente e l'operatore sanitario, che ai nostri tempi appare sempre di più fondata, anche fino all'estreme conseguenze, sul principio di autonomia e di autodeterminazione del malato. Nel presente articolo, partendo dall'analisi di un caso clinico e alla luce dei principi dell'etica personalista (il principio di libertà-responsabilità, la regola della fiduciarietà e della veridicità), della deontologia medica ed applicata al nursing, delle Carte sui diritti dei pazienti, si cerca di dare una risposta ai due principali interrogativi posti dal tema in esame: il paziente ha diritto a conoscere la verità sul proprio stato di salute? A chi spetta il compito di comunjcare la verità? Al medico, all'infermiere o a un familiare?
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Timio, Mario. « Malato e medico in dialisi : un approccio alla bioetica ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no 4 (28 octobre 2013) : 329–31. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1068.

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Résumé :
Secondo la “legge di Hume” non esiste una goccia di etica che può derivare da una regola scientifica. Tale legge è applicabile ad ogni ambito della scienza, compresa la scienza nefrologica. In dialisi i problemi di bioetica sono molteplici, non ultimi l'inizio della terapia sostitutiva, la scelta del tipo di dialisi, l'autonomia del paziente, il costo della pratica e la sospensione del trattamento. Spesso i problemi clinici e bioetici possono comunque embricarsi. Per favorire la convergenza delle due componenti si fa riferimento ad alcuni punti nodali: 1) principio di verità; 2) principio del valore e della dignità dell'uomo; 3) principio della libertà; 4) problema del consenso informato, 5) principio di giustizia; 5) modelli bioetici che influenzano la pratica clinica. (Bioethics)
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Cau, Anna. « Pubblico Ministero Minorile ed emergenza sanitaria Covid-19 ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (juin 2021) : 111–19. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004011.

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Résumé :
Lo stato di emergenza sanitaria ha creato condizioni di vita inadeguate per il corretto sviluppo delle persone minori di età. Alle famiglie, per arginare i danni provocati dalla compressione dei diritti di libertà, dell'istruzione nella scuola, sono richieste competenze e risorse decisamente superiori rispetto al passato. Il dovere di protezione dello Stato a garanzia del diritto del minore al proprio sviluppo armonico, riconosciuto dalla costituzione e dalla convenzione per i diritti del fanciullo, richiede un impegno rafforzato delle pubbliche istituzioni. Al diritto alla crescita - specificità che connota la popolazione dei bambini e degli adolescenti - non è stata riservata la dovuta attenzione. Hanno ricevuto una considerazione marginale i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Hanno del pari ricevuto una considerazione marginale gli uffici giudiziari minorili. Le procure presso i tribunali per i minorenni gestiscono l'emergenza continuando a fare affidamento su un'organizzazione propria, creata in assenza di risorse specificamente dedicate.
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Staiano, Fulvia. « Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione : il caso Orsus e altri c. Croazia ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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Résumé :
1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Nogler, Luca. « La nuova disciplina dei licenziamenti ingiustificati alla prova del diritto comparato ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 136 (décembre 2012) : 661–91. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136005.

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Résumé :
Il saggio compara la nuova disciplina italiana in tema di licenziamento ingiustificato (l. n. 92 del 2012) con quella tedesca, accennando anche a quella di altri ordinamenti di civil e common law. Dall'analisi dell'autore emerge che la disciplina italiana, a dif- ferenza di quella tedesca, č stata impostata in modo sanzionatorio: per procedere ad un licenziamento per inadempimento il datore di lavoro continua a dover seguire una disciplina molto piů complessa di quella tedesca e la scelta tra reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro oppure riconoscergli un'indennitŕ risarcitoria non dipende dalla persistente possibilitŕ di collaborazione tra le parti bensě dal tipo di vizio che caratterizza l'ingiustificatezza del licenziamento illegittimo. La disciplina italiana non pare aver complessivamente tenuto conto a sufficienza dell'esigenza di garantire l'efficienza dell'organizzazione del lavoro.
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