Articles de revues sur le sujet « Diritto dei gruppi »

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1

Korac, Maja. « Politiche, agency e dialogo interculturale. Esperienze dei rifugiati dei conflitti jugoslavi in Italia ». MONDI MIGRANTI, no 3 (mars 2010) : 127–50. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003008.

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Résumé :
Questo articolo esamina il processo di etichettamento politico e burocratico dei rifugiati e il suo rapporto con razza, etnicitŕ, classe e/o genere, oltre che con altri meccanismi di esclusione che operano nei luoghi del loro insediamento. Considera criticamente le prospettive e i processi di insediamento delle persone fuggite dai conflitti in Yugoslavia, a cui č stato garantito il diritto di lavorare e/o studiare in Italia sulla base di un decreto governativo speciale, senza una lunga procedura di determinazione dello status. L'analisi si basa su una ricerca etnografica condotta a Roma negli anni 1999 e 2000. Esplora i meccanismi e il processo che hanno permesso loro di beneficiare dei diritti garantiti al loro arrivo. La discussione si focalizza, da un lato, sulle connessioni tra strategie e politiche di assistenza e sui limiti strutturali che incarnano e, d'altro lato, sul tipo di agency che incoraggiano. Esplora il ruolo delle reti sociali co-etniche, cross-etniche e minoranza-maggioranza nel processo di insediamento. Questo articolo sostiene che se l'acquisizione formale di diritti legali e sociali legati all'inclusione e all'eguaglianza non č accompagnata da contatti e legami informali tra minoranza e maggioranza, a livello micro, l'esperienza dei gruppi di minoranza rimarrŕ fortemente condizionata dalla loro sensazione di "alteritŕ" e dalla percezione di diseguaglianza ed esclusione. Ciň avviene perché lo sviluppo della fiducia tra gruppi (etnici) di minoranza e gruppi di maggioranza dipendono solo parzialmente dal set di diritti che possono essere garantiti ai gruppi "etnici" o "di minoranza".
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2

Scalabrino Spadea, Michelangela. « La tutela del malato di mente nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo : documenti vecchi e nuovi ». Medicina e Morale 41, no 6 (31 décembre 1992) : 1105–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1085.

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Résumé :
Lo studio, partendo dalla premessa che la bontà di un ordinamento giuridico viene misurata dal grado di tutela che può garantire a persone e gruppi sociali a rischio, si addentra nell'esame dei documenti giuridici internazionali riguardanti i malati di mente. L'Autore considera in particolare la Raccomandazione n. R(83)2 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22.2.1 983 e la Risoluzione A/3/0231/92 adottata il16.9.1 982 dal Parlamento europeo, esaminando le garanzie giurisdizionali ivi previste e la tutela apprestata dai due testi nel campo dei diritti economici e sociali.
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3

Quadrelli, Isabella, et Anna Uboldi. « Esperienze di giuridicità nella vita quotidiana. I giovani tra diritto, scienza ed etica durante la pandemia ». WELFARE E ERGONOMIA, no 2 (janvier 2023) : 153–68. http://dx.doi.org/10.3280/we2022-002012.

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Résumé :
L'articolo presenta i risultati di una ricerca sull'esperienza del diritto da parte dei giovani durante la pandemia. Partendo dal concetto di "legal consciousness", la ricerca ha analizzato l'implementazione delle norme nei contesti di vita dei giovani, nei termini di accettazione, interpretazione, negoziazione e rifiuto di esse, o di alcuni loro aspetti. Le diverse forme di coscienza giuridica emergenti dalle narrazioni evidenziano come i giovani abbiano interpretato l'imperativo del "fare la cosa giusta" per la sicurezza di se stessi e degli altri. Nelle loro ar-gomentazioni s'intrecciano le dimensioni della legittimità e dell'adesione alle norme giuridiche ma anche dell'utilità, del rischio, dell'equità e della capacità dei legislatori di dare voce e di mediare tra le diverse esigenze dei molteplici gruppi sociali. I risultati mostrano la capacità di agency e di ragionamento mo-rale dei giovani di fronte all'esigenza di bilanciare bisogni, interessi e ordini di responsabilità differenti e mettono in discussione l'immagine stereotipata del giovane irresponsabile e trasgressivo presentata dai media e diffusa nel senso comune.
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4

Losavio, Tommaso. « Postfazione ». Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 11, S4 (mars 2002) : 69–72. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000563.

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Résumé :
Indagini condotte in diverse città italiane rilevano che i cittadini stranieri utilizzano i servizi del SSN in modo proporzionalmente più basso al confronto con quello della popolazione autoctona (AA.VV. La salute straniera: Epidemiologia, culture, diritti, ESI, Napoli, 1994).Una ricerca concernente la città di Torino ha documentato in effetti come solo il 50% dei cittadini stranieri residenti ed aventi pertanto diritto risultava regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (Città di Torino, Osservatorio statistico provinciale sugli stranieri, Ufficio di Statistica, Torino: 1998)I flussi migratori, che in modo particolare in questi ultimi anni hanno interessato il nostro Paese, contribuiscono a modificare l'assetto sociale, economico e culturale della società italiana ed anche i modelli di organizzazione e funzionamento dei servizi socio-sanitari.Come scrive Roberto Beneduce “…sollecitare il riconoscimento dei diritti, incoraggiare l'integrazione e la conoscenza reciproca di gruppi e cittadini, disegnare strategie di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione agli specifici modelli di malattia e bisogni di cura, diventano obiettivi che qualsiasi azione di promozione della salute nella popolazione immigrata dovrebbe riuscire a perseguire unitariamente” (Beneduce R., Frigessi D., Vacchiano F., L'attività del Centro Frantz Fanon nell'assistenza psichiatrica agli immigrati, PNSM, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2000).
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5

Marino, Silvia. « Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no 2 (5 octobre 2022) : 1137–50. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7236.

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Résumé :
Il presente lavoro analizza le implicazioni internazionalprivatistiche del principio dell’unità economica nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Sumal, viene analizzata la rilevanza del principio nel private enforcement. Quindi si verificano gli effetti dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012 e del regolamento n. 864/2007 agli illeciti antitrust con implicazioni transfrontaliere per sottolinearne, in conclusione, il favor che il principio dell’unità economica implicitamente realizza nei confronti dei danneggiati, in particolare dei consumatori o degli utilizzatori finali.
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6

Razzolini, Orsola. « Contitolaritŕ del rapporto di lavoro nel gruppo cartatterizzato da "unicitŕ di impresa" ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 122 (juillet 2009) : 263–304. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-122003.

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Résumé :
- In the groups of companies, whenever determinate factors denote the existence of a "single economic entity", labour law judges, traditionally, disregard the general rule of separate personalities of companies. However, the fraus legi can no longer be regarded as an adequate key to understand this judicial mechanism, which, on the contrary, seems to be used by judges for the scope of general regulation. This paper, based, to some extent, on comparison either with company law or with the U.K. and Spanish legal systems, suggests a different interpretation of the aforementioned judicial mechanism, which appears to be more consistent with a regulatory approach. The conclusion is that, with regard to group of companies constituting a single economic entity, the legal concept of employer should be redefined in the light of the concept of joint-employment.Key words: Groups of companies; Single economic entity; Ascription of legal responsibilities; Joint-Employers; Solidarity; Labour law, Commercial and Company law.Parole chiave: Gruppi di imprese; Unicitŕ di impresa; Impresa di gruppo; Imputazione dei rapporti di lavoro; Contitolaritŕ; Solidarietŕ; Rapporti fra diritto del lavoro e diritto commerciale.
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7

Ponzano, Paolo. « Un milione di cittadini potranno chiedere una legge europea : un diritto di iniziativa ‘sui generis' ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 115–25. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001007.

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Résumé :
L'articolo si propone di chiarire la natura sui generis del diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei introdotto dal Trattato di Lisbona, esaminando quindi il contenuto del regolamento di attuazione che disciplina la raccolta del milione di firme necessarie per chiedere alla Commissione europea l'elaborazione di una proposta di legge europea. L'articolo analizza in particolare le principali differenze tra il testo di regolamento proposto inizialmente dalla Commissione europea e quello ufficialmente adottato il 16 febbraio 2011. L'autore ritiene che il nuovo strumento potrebbe avere a livello europeo la stessa efficacia di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, tanto piů se, com'č probabile, la Commissione si conformerŕ alla pratica seguita finora nei riguardi delle richieste legislative ricevute dagli Stati membri, dalle altre istituzioni europee (Parlamento e Consiglio) e dai gruppi di pressione.
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8

Dondi, Cristina, et Matilde Malaspina. « L'ecosistema digitale del CERL per lo studio del libro antico a stampa : dal progetto 15cBOOKTRADE a oggi ». DigItalia 17, no 1 (juin 2022) : 134–56. http://dx.doi.org/10.36181/digitalia-00044.

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Résumé :
Nel corso dei cinque anni del suo svolgimento, il progetto 15cBOOKTRADE, finanziato con un Consolidator Grant dello European Research Council (2014-2019) ha favorito il consolidamento e l’espansione di una serie di strumenti digitali e di una ampia rete di collaborazione tra individui, istituzioni e progetti di ricerca incentrati sull’utilizzo degli incunaboli, e più in generale del libro antico a stampa, come fonte storica. Dopo la conclusione ufficiale progetto, il lavoro dei membri e della rete di studiosi e bibliotecari costituita durante i cinque anni della durata del finanziamento è continuato. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca hanno orientato le proprie indagini verso categorie ben precise di libri antichi a stampa: edizioni di testi di diritto, di materia medica, edizioni illustrate, collezioni di alcuni possessori antichi, biblioteche monastiche, censimenti illustrati, e così via. Vari tra questi progetti hanno esteso il limite cronologico dell’interesse di ricerca oltre il dicembre 1500, assottigliando la convenzionale distinzione tra incunaboli e post-incunaboli. Di fatto però, la metodologia per tutte queste nuove strade di ricerca resta basata sull’utilizzo delle informazioni di provenienza come dati storici; sull’integrazione di fonti bibliografiche e documentarie allo scopo di arricchire ulteriormente il dato materiale; sulla creazione di collaborazioni internazionali di ampio respiro che consentano di raccogliere dati che difficilmente sarebbero accessibili altrimenti (specialmente in questi anni difficili di pandemia); infine, sull’utilizzo di strumenti digitali efficaci per facilitare la raccolta dei dati e l’accesso agli stessi. Il presente contributo fornisce una panoramica sullo stato attuale di questi progetti e propone una serie di riflessioni sui benefici e sulle sfide connessi alla creazione di un ecosistema digitale per lo studio del libro antico a stampa, una necessità di recente condivisa anche dall’ICCU, quale soluzione intelligente e sostenibile.
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Hekimler, Alpay. « Le relazioni industriali nel settore tessile e dell'abbigliamento in Turchia. Un caso di studio : il gruppo Inditex ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 1–17. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169001.

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Résumé :
La Turchia appartiene attualmente al novero dei più importanti Paesi esportatori di prodotti tessili e di abbigliamento nel mercato globale. Numerosi fornitori e produttori producono oggi per marchi di livello mondiale, che sono presenti nel Paese anche attraverso le loro imprese di moda nel commercio al dettaglio. Queste ultime sono contestualmente assurte negli anni più recenti tra i maggiori datori di lavoro del settore. Tra di esse deve essere menzionato anche il global player Inditex, che è presente in Turchia con quasi tutti i suoi marchi. Tuttavia, nei me-dia non sempre vengono descritte positivamente le condizioni di lavoro presso i fornitori e i produttori, e perfino nella sua rete di vendita. Inditex, però, si obbliga, tramite il proprio Codi-ce di condotta, a rispettare i diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciuti, acquistando esclusivamente le merci dei fornitori e dei produttori che garantiscono l'osservanza di tali dirit-ti. Il diritto di associazione sindacale è sancito dalla Costituzione turca, e il legislatore lo ha concretizzato mediante il diritto del lavoro. Ne consegue che i lavoratori sono liberi di aderire o meno a una rappresentanza di interessi. Tuttavia, le caratteristiche del settore tessile e dell'abbigliamento e il profilo dei lavoratori e delle lavoratrici creano non poche difficoltà ai sindacati che intendono operarvi. Per questa ragione, il tasso di sindacalizzazione nel settore risulta attualmente inferiore alla media. Il saggio intende, anzitutto, illustrare i diritti collettivi dei lavoratori in Turchia su un piano generale, per poi discutere l'importanza dell'industria tes-sile e dell'abbigliamento. Nella successiva e ultima parte verrà trattata la situazione attuale del global player Inditex in Turchia; il contributo si chiude con una breve conclusione in chiave prospettica.
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Bompiani, Adriano. « La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea : aspetti etici ». Medicina e Morale 51, no 1 (28 février 2002) : 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Résumé :
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Andrea Sacco, Giovanni. « La tutela collettiva delle minoranze linguistiche ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 2 (juin 2021) : 13–32. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002002.

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Résumé :
La ricerca affronta l'argomento delle minoranze linguistiche. Partendo dalla definizione del concetto di minoranza, procede ad esplorare il quadro costituzionale italiano e bre-vemente quello comparato con particolare attenzione alla dimensione collettiva della tute-la dei diritti linguistici, intesi in senso ampio come diritti culturali identitari. L'attenzione è concentrata sui diritti del gruppo linguistico posseduti dagli individui in quanto "insieme" piuttosto che dai suoi membri separatamente e sulla tutela delle lingue minoritarie come bene partecipativo identificato da una condivisione solidale.
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Bianca Ceffa, Claudia. « Fra coesistenza e convivenza. Le interazioni tra diritti individuali e collettivi all'interno delle confessioni religiose ». DIRITTO COSTITUZIONALE, no 2 (juin 2021) : 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002003.

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Résumé :
Muovendo dalle peculiarità di quelle particolari formazioni sociali costituite dalle confessioni religiose, l'articolo mira ad indagare come al loro interno sia affrontato il tema del rapporto fra tutela delle libertà individuali e salvaguardia dell'autonomia confessionale, anche alla luce delle nuove esigenze della società multiculturale. Queste ultime, infatti, imponendo all'ordinamento di considerare nuovi possibili profili di lesione dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno dei gruppi religiosi, rinnovano il dibattito intorno all'opportunità dell'esistenza dei diritti collettivi in capo alle realtà confessionali, nonostante la funzionalità di tale categoria di diritti all'inveramento dell'obiettivo costituzionale dello sviluppo della personalità individuale.
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Herranz, Gonzalo. « Dimensioni culturali e tematiche dei movimenti pro-eutanasia : la situazione fuori dai Paesi Bassi ». Medicina e Morale 50, no 4 (31 août 2001) : 707–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.731.

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Résumé :
Sorge all’interno del dibattito teologico, da parte di chi maggiormente ha sentito l’influsso del cosiddetto (ma solo cosiddetto…) “cattolicesimo liberale” e soprattutto nell’ambito medico, in cui la linea di pensiero liberista e utilitarista ha un ampio spazio, la riflessione sulla “libertà del morire”. A nostro parere siamo di fronte ad un’inopportuna e falsificata accezione del termine libertà, che viene ad essere invocata per costruire e fondare un altrettanto falso “diritto a morire”. Si tratta di una concezione di libertà non autenticamente tale: il “diritto a morire” secondo noi non può esistere, perché si tratterebbe di una contraddizione in terminis, che va a minacciare il diritto ben più accertato e riconosciuto che è quello “a vivere”: esiste se mai un diritto a vivere qualitativamente bene, e non solo dal punto di vista biologico, ma soprattutto antropologico, anche l’atto supremo della vita umana naturale che è appunto il morire, inteso a tutti gli effetti come atto della vita. Anche la volontà del paziente (living-will) non è il termine ultimo della sua libertà, la quale ha da confrontarsi con altre volontà, come del resto accade in tutte le azioni umane. Saranno poi necessarie delle specificazioni, caso per caso, o per gruppo di casi, atte ad evitare le possibili forme di accanimento terapeutico, laddove si sostituisca un “vitalismo biologico”, il più delle volte artificiale e attuato con mezzi sproporzionati, alla vita propriamente intesa.
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Gainotti, Sabina, et Antonio G. Spagnolo. « Test genetici : a che punto siamo in Europa ? A margine del Rapporto e delle Raccomandazioni della Commissione Europea sugli aspetti etici, giuridici e sociali dei test genetici ». Medicina e Morale 53, no 4 (31 août 2004) : 737–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.631.

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Résumé :
Il 6 e 7 maggio 2004 a Bruxelles ha avuto luogo un congresso organizzato dalla Commissione Europea per stimolare la riflessione sulle implicazioni etiche, sociali e giuridiche legate allo sviluppo e all’utilizzo dei test genetici. Gli Autori riferiscono sulle conclusioni di quelle due giornate, dedicate alla lettura ed alla discussione di 25 raccomandazioni proposte da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da politici, accademici, rappresentanti dell’industria e di organizzazioni volontarie di pazienti di vari paesi dell’Unione. La qualità dei test genetici disponibili, l’accuratezza dei loro risultati, le condizioni di accesso ai test e ai trattamenti (soprattutto per le persone con malattie rare), l’utilizzo appropriato dei campioni e dei dati, il consenso informato ed il rispetto della privacy, il counselling genetico pre e post test, il rischio di discriminazioni sulla base del genere e dell’etnia: questi sono solo alcuni dei problemi emersi in sede congressuale. Le 25 raccomandazioni della Commissione Europea si differenziano per certi versi da altri documenti e dichiarazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda lo “statuto” assegnato ai dati genetici (“eccezionalità” genetica); secondo il Gruppo di lavoro che ha scritto le raccomandazioni l’informazione genetica non è diversa dagli altri dati medici, e dunque dovrebbe essere trattata allo stesso modo. È pur vero però, che i test genetici offrono nuove informazioni e conoscenze che potranno complicare non solo il rapporto tra medico e paziente, ma anche quello tra paziente e familiari. Con l’aumento dei test genetici ci sarà bisogno di riferimenti chiari ed accettabili per tutte le parti coinvolte: medici, pazienti e familiari avranno bisogno di riferimenti per risolvere problemi pratici, per conciliare i vari diritti dei pazienti (ad es. i diritti di sapere o di non sapere, di condividere le informazioni o meno), e doveri dei medici (dovere di mantenere il segreto professionale e proteggere la privacy, ma talvolta anche il dovere di avvertire). Il consenso informato dovrà aiutare le persone a comprendere in modo adeguato tutte le implicazioni di un test, dalle sue possibili conseguenze a livello familiare e sociale, alla classificazione e all’uso dei suoi dati clinici e genetici per le ricerche future. Quando poi l’ “oggetto” di studio non è più il singolo individuo, ma gruppi ristretti di persone (ad es., negli screening genetici), sarà necessario un “consenso di gruppo”, mentre gli studi sulle popolazioni riguarderanno le società in senso lato. Infine rimane un interrogativo importante: tutti questi cambiamenti aumenteranno il livello di costo della sanità? Molti sono gli scenari e gli sviluppi possibili, ma questi non dipendono solo dai progressi della scienza. Per far si che i benefici di queste innovazioni superino i rischi corsi dagli individui e dalla società, sarà importante creare un quadro normativo responsabile, che sappia accompagnare e misurare le varie attività di implementazione dei test genetici, sia a livello dei singoli Stati, sia a livello dell’Unione Europea.
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Porciello, Andrea. « Patrick Devlin e il populismo penale contemporaneo ». Anales de la Cátedra Francisco Suárez 56 (10 janvier 2022) : 395–92. http://dx.doi.org/10.30827/acfs.v56i.21696.

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Nell’articolo l’Autore s’interroga sulla complessa questione della funzione e del significato che il diritto penale deve assumere all’interno dei sistemi costituzionali, chiedendosi, innanzitutto, se sia compito delle sue norme imporre la morale dominante nel gruppo sociale oppure se esse debbano mantenere un netto distacco rispetto a quella morale e agli umori della maggioranza sociale. A tal fine vengono analizzati due importanti dibattiti filosofici, quello ottocentesco tra John Stuart Mill e James Fitzjames Stephens e quello della metà del Novecento tra Patrick Devlin e H.L.A. Hart. Ciò consentirà di mettere in evidenza un chiaro legame tra il moralismo giuridico sostenuto in epoche diverse dai conservatori Stephens e Devlin ed il populismo penale dei nostri giorni, tentando, al contempo, di mettere in evidenza alcune specifiche peculiarità di quest’ultimo rispetto ai populismi del passato.
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Bompiani, Adriano. « L’Italia e la “Dichiarazione di Amsterdam” sui diritti dei pazienti ». Medicina e Morale 47, no 1 (28 février 1998) : 47–90. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.843.

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In questo lavoro si compie un’analisi della “Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa”, redatta da un gruppo di esperti sotto gli auspici dell’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella riunione tenutasi ad Amsterdam (28-30 marzo 1994). L’iniziativa dell’OMS dimostra il crescente interesse degli Stati appartenenti alla Regione Europea a rendere comparabili le norme degli ordinamenti interni concernenti l’accesso e l’utilizzazione da parte dei pazienti dei servizi sanitari, venendo incontro non solamente ad ormai codificati diritti soggettivi della persona umana, ma anche a legittime aspirazioni di miglioramento della qualità e dei rapporti umani nell’assistenza. Richiamata la lunga serie delle “Dichiarazioni sui diritti dell’uomo” proclamate in diversi documenti internazionali di alto valore morale, e le parallele dichiarazioni riguardanti i “diritti dei pazienti”, l’analisi prosegue delineando i contenuti fondamentali della Dichiarazione di Amsterdam e valutandoli sotto il profilo etico-giuridico. Si è cercato anche di verificare - brevemente - le analogie intercorrenti fra detta “Dichiarazione di Amsterdam” e la “Carta dei servizi pubblici sanitari”, strumento che intende attuare l’art. 14 del D. Leg. n. 502/1992 (e successive modificazioni ed integrazioni). “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”. L’art. 14, come è noto, ha per oggetto i “Diritti dei cittadini”. L’applicazione dei principi solennemente dichiarati nei vari documenti esaminati richiede - ormai - una convinta adesione ai postulati dell’etica della cura, interpretati nella tradizione personalista.
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Mongillo, Vincenzo. « Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale : efficienza e garanzie "prese sul serio" ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 170 (août 2021) : 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Résumé :
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Casini, C., M. L. Di Pietro et M. Casini. « La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo ». Medicina e Morale 53, no 1 (28 février 2004) : 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Résumé :
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Webster, Ted. « Prefazione ». Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 11, S4 (mars 2002) : 17–19. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000472.

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Résumé :
L'esame generale sulla salute mentale delle popolazioni indigene effettuato dal dr. Alex Cohen si inserisce a pieno titolo tra gli sforzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel promuovere la salute mentale, prevenire i principali disturbi mentali e neurologici, assicurare l'offerta di cure appropriate particolarmente ai soggetti più vulnerabili e bisognosi di servizi sanitari.Presentando questo lavoro in un contesto più ampio può essere utile richiamare uno dei principi costitutivi dell'OMS, che “il godimento del più elevato standard di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, fede politica, condizione economica o sociale”. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità”.Inoltre questo resoconto giunge a noi nel punto centrale dello svolgimento del programma International Decade of the World's Indigenuos People. Tale programma è patrocinato dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dal Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene (Working Group on Indigenous Populations-WGIP) che riferiscono i risultati raggiunti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la ECOSOC, la Commissione sui Diritti Umani e la sub-Commissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione dei Minori. Al WGIP è assegnato il compito di analizzare gli sviluppi riguardanti le attività di promozione e protezione dei diritti umani e fondamentalmente la libertà delle popolazioni indigene, ponendo particolare attenzione all'evoluzione degli standard relativi ai diritti di queste popolazioni. Al WGIP è stata richiesta la stesura della Dichiarazione sui diritti delle Popolazioni Indigene del mondo che al momento è in discussione e la cui conclusione è attesa nel corso del programma decennale.
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Lingle, Christopher. « Rent-Seeking and the EC Social Charter ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 1 (1 avril 1990) : 23–33. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344893.

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Résumé :
Abstract Le politiche sociali, così come sono state concepite nella Carta Sociale della Comunita Europea, impediranno lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione e promuoveranno la burocratizzazione e la centralizzazione dei poteri: questa la tesi sostenuta dall’Autore, che utilizza l’approccio metodologico della Public Choice per analizzare i contenuti della Carta Sociale europea. Frutto di rent-seeking da parte e a vantaggio di particolari gruppi di interesse, la Carta Sociale promuoverà rent-seeking ad altri livelli. La filosofia populista che ne ispira i contenuti, inoltre, favorirà una tendenza all’interventismo e alla concentrazione del potere politico della Comunita a discapito dei diritti degli Stati e in contrasto con il principio della sussidiarietà.Se, poi, argomenta l’A., questa stessa interpretazione populista della democrazia guiderà lo sviluppo futuro delle istituzioni comunitarie, non si verificherà nessun sostanziale cambiamento nella natura e nella fonte delle inefficienze del settore pubblico.Lo spreco associato al rent-seeking sarebbe invece notevolmente ridotto dalla attuazione di alcune misure alternative, coerenti con i principi della democrazia liberale: il mantenimento di strutture politiche decentralizzate (nazionali) che limitino lo sproporzionato accesso al potere dei gruppi di interesse; l’imposizione di limiti costituzionali a livello nazionale e sui processi fiscali e monetari della Comunità Europea, allo scopo di controllare deficits e inflazione; una riforma delle burocrazie nazionali e comunitaria per migliorare la produttività del settore pubblico.
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Macrì, Francesco. « LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016 ». Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no 1 (5 mai 2018) : 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Polese Remaggi, Luca. « Pechino 1955. Intellettuali e politici europei alla scoperta della Cina di Mao ». MONDO CONTEMPORANEO, no 3 (avril 2011) : 55–89. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003003.

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Questo saggio studia i viaggi che gruppi di intellettuali e politici europei (soprattutto italiani e francesi) intrapresero alla volta di Pechino nel 1955. L'attrazione intellettuale verso il regime di Mao si concretizzň in seguito all'invito che il primo ministro Zhou Enlai rivolse all'opinione pubblica mondiale nel corso della conferenza di Bandung. Il suo messaggio («venite a vedere») fu raccolto entusiasticamente da quegli intellettuali che faticavano a trovare una collocazione nel contesto della politica della guerra fredda in Europa. L'autore mostra che la formazione del nuovo regime comunista stimolň nel discorso politico l'immagine di una terza via rivoluzionaria e democratica. Nel corso delle visite degli intellettuali occidentali, le autoritŕ cinesi impiegarono i metodi che Mao aveva collaudato giŕ durante la Lunga Marcia: «sicurezza, segretezza, cordialitŕ e guide rosse». La volontŕ di credere dei visitatori rese il lavoro delle autoritŕ piů semplice. I viaggiatori infatti riportarono a casa l'immagine positiva di uno Stato-partito impegnato nello sforzo di sradicare la miseria e l'arretratezza. L'autore discute infine le ragioni per cui soltanto una parte dei viaggiatori si preoccupň della violazione dei diritti civili e delle libertŕ.
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Rossi-Doria, Marco. « Povertà educativa e comunità educanti ». SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no 2 (septembre 2022) : 45–59. http://dx.doi.org/10.3280/siss2022-002004.

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Résumé :
Il concetto di "Povertà educativa" riunisce le diverse cause che creano "priva-zione della opportunità di apprendere, sperimentare, far fiorire capacità, talenti, aspirazioni". Nel 2014 un gruppo di studiosi ha costruito, insieme a Istat, l'indice di povertà educativa (IPE), che descrive il fenomeno con una prospettiva multi-dimensionale. La nozione di povertà educativa è anche il risultato di una battaglia culturale, scientifica, politica che considera la promozione dei diritti dei bambini/e (v. articoli 28 e 29 della Convenzione di New York) nella prospettiva delle social capabilities. In tale prospettiva, è necessario pervenire a comunità educanti fonda-te su stabili alleanze per la promozione dele competenze per la vita (life skills), per contrastare l'esclusione e le ineguaglianze in campo educativo.
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Marciano, Alain. « The Political Economy of Domestic Violence* ». Journal of Public Finance and Public Choice 14, no 2 (1 octobre 1996) : 163–73. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540345.

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Abstract Nell’ambito del processo di transizione in corso in Europa orientale, l’evoluzione verso regimi politici democratici è uno degli sviluppi più importanti.Naturalmente, il presupposto perché tale evoluzione possa aver luogo è quello di un insieme di regole costituzionali che impedisca la vioienza interna, cioè la vioienza esercitata dallo Stato all’interno dei suoi confini, a danno delle libertà civili e dei diritti politici.Infatti, uno dei principali aspetti della vioienza consiste nel ricorso ad essa da parte dello stesso Stato.Sebbene essa sia stata studiata empiricamente, non vi è alcuna definizione comunemente accolta di «violenza interna».Obiettivo di questo scritto è quello di fornire una struttura teorica nel cui ambito il problema della vioienza interna possa essere discusso.Si dimostra che la vioienza è minore quando la liberta economica coesiste con le libertà civili e politiche.L’impostazione qui seguita si riferisce ai motivi dello Stato per infliggere vioienza. Si dimostra come e perché uno Stato fa ricorso alia vioienza politica ed economica per motivi strumentali ed espressivi.Successivamente viene derivata una tipologia di regimi. La vioienza può essere «strumentale», quando il suo obiettivo è il controllo del comportamento dei cittadini, e «espressiva» quando essa costituisce una fonte diretta di vantaggio (favorendo gli interessi di altri gruppi).
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Linz, Juan J. « PLURINAZIONALISMO E DEMOCRAZIA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no 1 (avril 1995) : 21–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023327.

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IntroduzionePochi Stati sono Stati nazionali, e gran parte delle nazioni non sono destinate a raggiungere la condizione di Stato sovrano. Una trasformazione delle società plurinazionali in Stati nazionali «monocromatici» come quelli esistenti in passato è impossibile nel contesto di istituzioni liberaldemocratiche. La maggioranza delle cosiddette «nuove nazioni» sono in realtà Stati multinazionali o quantomeno multiculturali. Non solo i cittadini risiedono geograficamente in ambiti frammisti; le loro famiglie hanno un background eterogeneo e, dato non meno e forse più importante, hanno identità duali. Le istituzioni e i processi democratici devono riconoscere queste situazioni di fatto, questo tipo di pluralismo. In che misura, in uno Stato democratico, il pluralismo deve essere basato sulla rappresentanza e sui diritti di gruppo oppure sui diritti individuali? In che misura particolari soluzioni istituzionali rischiano di condurre ad un conflitto tra questi due principii ed approcci nel contesto della politica democratica? In che modo sarà protetta la libertà degli individui di scegliere la propria identità senza vedersi imporre identità inclusive? Questi sono problemi teorici e pratici sia per le democrazie contemporanee, sia per i paesi avviati verso la democrazia. Come potranno, gli Stati democratici multinazionali, guadagnarsi una legittimità sufficiente a rendere i processi decisionali democratici possibili e compatibili con il pluralismo nazionale e culturale? In particolare, come si potrà, in società di questo genere, rendere compatibile il federalismo con i diritti delle minoranze all'interno di unità territoriali, se in queste unità esistono maggioranze «nazionali»? Se non diamo soluzione a questi interrogativi, rischiamo di riprodurre in scala ridotta i problemi creati dai fondatori degli Stati nazionali in società multinazionali. Quali forme può assumere il pluralismo nazionale e culturale nelle società democratiche, e qual è il ruolo che le istituzioni e i processi democratici possono svolgere per rendere compatibili il pluralismo e la libertà individuale? Questi sono alcuni dei quesiti che dobbiamo sollevare e a cui dobbiamo dare risposta.
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Costantini, Dino. « Metamorfosi dell'integrazione. Dalla non-discriminazione al razzismo ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 41 (septembre 2011) : 39–56. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-041004.

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Résumé :
Il termineha cominciato a essere impiegato nel nostro paese con riferimento all'integrazione sociale di gruppi minoritari solo a partire dagli anni sessanta, per sostituire il concetto ormai logoro di. Prendendo in esame le piů recenti normative italiane ed europee l'articolo mostra come le nuove politiche disegnino un ritorno, al di sotto di una terminologia rimasta immutata, alla concettualitÀ assimilazionista. Questo ritorno, in controtendenza rispetto alla progressiva giuridificazione e proceduralizzazione dell'appartenenza messa in moto dall'emergere nel secondo dopoguerra della politica dei diritti umani, sembra spingere le nostre societÀ politiche indietro verso una pericolosa ri-sostanzializzazione del concetto di cittadinanza in un processo che, lungi dall'aprire spazi di convivenza culturalmente plurali, sembra condurre concretamente verso una sempre piů spregiudicata e discriminante selezione migratoria funzionale a perpetuare quella sistematica inferiorizzazione economica e simbolica degli immigrati in cui consiste e di cui si nutre il razzismo istituzionale europeo.
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Romano, Elida, et Didier Destal. « La famiglia entra in ospedale : suicidi in adolescenza ». TERAPIA FAMILIARE, no 94 (février 2011) : 156–72. http://dx.doi.org/10.3280/tf2010-094011.

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Il bambino cresce in seno alla famiglia, che č il suo sociotipo principale. Nel corso della crescita, metterŕ questo sociotipo a confronto, se non in competizione, con gli altri spazi nei quali costruisce la sua differenziazione e la sua autonomia. La scuola ed il gruppo dei pari sono i principali. Nelle famiglie che incontriamo, spesso caratterizzate da una nuclearizzazione forte e disfunzionale, lo spazio familiare č danneggiato con violenza a causa di un'integrazione impossibile dell'adolescente nei suoi sociotipi esteriori. Questo danneggiamento č comune e reciproco tra l'adolescente ed il resto della famiglia. Quando il ricovero si rende necessario, deve rispettare delle modalitŕ che designano questo spazio esteriore "patologico" come un luogo in cui le competenze di ognuno, le paure, le speranze, ritrovano diritto di espressione; la prima condizione č allora che il luogo del ricovero sia un teatro di mediazione realmente aperto nella vita quotidiana a tutti i membri della famiglia senza eccezione.
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Viafora, Corrado. « La dimensione etica all’interno delle istituzioni sanitarie : i comitati di etica clinica ». Medicina e Morale 53, no 5 (31 octobre 2004) : 903–38. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.625.

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Il saggio propone una ricognizione del processo di istituzionalizzazione dei Comitati etici per la pratica clinica prendendo in considerazione la prospettiva nord-americana, segnata dall’evoluzione dal paradigma orientato alla difesa dei diritti al paradigma orientato all’etica dell’organizzazione; la prospettiva europea, orientata verso una duplice direzione: Comitati come forum per il dibattito sulle questioni etiche all’interno dell’ospedale o Comitati etici come strutture direttamente di supporto al processo decisionale; la prospettiva italiana, marcata ancora da una situazione di incertezza e fragilità. Partendo dalla convinzione che l’istituzione di Comitati etici per la pratica clinica comporta importanti potenzialità per ravvivare la dimensione etica all’interno delle istituzioni sanitarie, il saggio individua e discute tre modelli attraverso cui potrebbero prendere corpo queste potenzialità. Un primo modello di Comitato si sviluppa in una prospettiva professionale, con la prevalenza delle seguenti funzioni: a. fornire un aiuto alle decisioni per gli operatori sanitari alle prese con problemi etici sempre più complessi; b. istituire uno spazio dedicato all’integrazione delle diverse istanze etico-professionali. Un secondo modello di Comitato etico si sviluppa in prospettiva organizzativa, ed ha le seguenti funzioni: a. fornire all’Amministrazione una consulenza che dia credibilità pubblica a indirizzi e direttive istituzionali che abbiano implicanze etiche; b. sensibilizzare alla dimensione etica, con la speranza di coinvolgere maggiormente la responsabilità diretta di ogni operatore sanitario. Un terzo modello di Comitato etico si sviluppa in prospettiva pubblica, con le funzioni di: a. contribuire a dare pubblicità e profondità al dibattito relativo alle questioni bioetiche e istituire procedure e occasioni di una reale comunicazione tra la società in generale e i gruppi di professionisti coinvolti nella produzione e nell’utilizzazione del nuovo sapere biomedico.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Montero Herrero, Santiago. « La mujer romana y la expiación de los andróginos ». Vínculos de Historia. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no 8 (20 juin 2019) : 33. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2019.08.02.

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RESUMENEl nacimiento en la Antigua Roma de niños con rasgos sexuales masculinos y femeninos a la vez, los llamados andróginos o hermafroditas, eran considerados como un gravísimo prodigio. Su expiación, necesaria para el restablecimiento de las buenas relaciones entre los hombres y los dioses, quedó en manos exclusivamente de mujeres: ancianas, matronas y virgines.PALABRAS CLAVE: Antigua Roma, Matrona, prodigio, expiación, andróginoABSTRACTThe birth in ancient Rome of children with both male and female sexual features, so-called androgynes or hermaphrodites, was regarded as a an extraordinary phenomenon. Their expiation, necessary for the restoration of good relations between men and gods, remained exclusively in the hands of women: old women, midwives and virgines.KEY WORDS: Ancient Rome, midwife, prodigy, expiation, androgynus BIBLIOGRAFÍAAbaecherly Boyce, A. (1937), “The expiatory rites of 207 B. C.”, TAPhA, 68, 157-171.Allély, A. 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Cirimwami, Ezéchiel Amani, et Pacifique Muhindo Magadju. « Prosecuting rape as war crime in the Democratic Republic of the Congo : lessons and challenges learned from military tribunals ». Military Law and the Law of War Review 59, no 1 (1 juin 2021) : 44–70. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.03.

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Résumé :
Several armed conflicts have marked the past two decades in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a result, the DRC is facing an unprecedented humanitarian disaster with the death of hundreds of thousands of people, the large-scale displacement of civilians and the rape of thousands of women, girls and men. These armed conflicts have led to the metamorphosis of the concept of ‘crime’ with the emergence of new forms of sexual violence, particularly the widespread sexual violence used by armed groups as a tactic of war. In response to this avalanche of sexual violence, the DRC has taken a series of legislative measures. It began with the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) on 11 April 2002. This was followed by the promulgation of the Military Judicial Code and the Military Criminal Code on 18 November 2002 (MJC and MCC, respectively) criminalizing, inter alia, war crimes, crimes against humanity and genocide. In 2006, the Congolese legislator criminalized various forms of sexual crimes as defined by international law in the Military Penal Code. On 31 December 2015, the Congolese authorities promulgated Law No. 15/022, amending and supplementing the Military Penal Code, for the implementation of the Rome Statute. Through this Law, the legislator has included in the Congolese Ordinary Criminal Code rape and other sexual assaults constituting war crimes, and in some circumstances, crimes against humanity. In terms of prosecutions, around 40 cases of rape classified as war crimes and crimes against humanity have been tried by Congolese military courts, and a few other cases are being investigated. This article seeks to assess the progress made by the DRC in prosecuting rape as a war crime and the challenges to such prosecutions. La République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par plusieurs conflits armés au cours des deux dernières décennies. Il en résulte que ce pays est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent avec la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement à grande échelle de civils et le viol de milliers de femmes, de filles et d'hommes. Ces conflits armés ont entraîné une métamorphose du concept de ‘crime’ avec l'émergence de nouvelles formes de violence sexuelle, notamment la violence sexuelle généralisée utilisée par les groupes armés comme tactique de guerre. En réponse à cette avalanche de violences sexuelles, la RDC a adopté une série de mesures législatives. La première fut la ratification du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 11 avril 2002. Cette ratification fut suivie par la promulgation du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire le 18 novembre 2002 (respectivement le CMJ et le CCM) qui criminalisent, entre autres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. En 2006, le législateur congolais a incriminé dans le Code pénal militaire diverses formes de crimes sexuels tels que définis par le droit international. Le 31 décembre 2015, les autorités congolaises ont promulgué la loi no 15/022, modifiant et complétant le Code pénal militaire, pour la mise en œuvre du Statut de Rome. A travers cette loi, le législateur a inclus dans le Code pénal ordinaire congolais les viols et autres agressions sexuelles constitutifs de crimes de guerre, et dans certaines circonstances, de crimes contre l'humanité. En termes de poursuites, une quarantaine de cas de viols qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été jugés par les tribunaux militaires congolais, et quelques autres cas sont en cours d'instruction. Cet article vise à évaluer les progrès réalisés par la RDC en matière de poursuites pénales pour viol en tant que crime de guerre et les défis auxquels ces poursuites sont confrontées. Verschillende gewapende conflicten hebben de afgelopen twee decennia hun stempel gedrukt op de Democratische Republiek Congo (DRC). Als gevolg daarvan wordt de DRC geconfronteerd met een ongekende humanitaire ramp die gepaard gaat met de dood van honderdduizenden mensen, de grootschalige ontheemding van burgers en de verkrachting van duizenden vrouwen, meisjes en mannen. Die gewapende conflicten hebben geleid tot een metamorfose van het begrip ‘misdaad’ met de opkomst van nieuwe vormen van seksueel geweld, in het bijzonder het wijdverspreide seksuele geweld dat door gewapende groepen als oorlogstactiek wordt gebruikt. Als reactie op die lawine van seksueel geweld heeft de DRC een reeks wetgevende maatregelen genomen. Het begon met de ratificatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) op 11 april 2002, gevolgd door de afkondiging van het militair gerechtelijk wetboek en het militair strafwetboek op 18 november 2002. Daarin worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide strafbaar gesteld. In 2006 heeft de Congolese wetgever verschillende vormen van seksuele misdrijven, zoals omschreven in het internationaal recht, strafbaar gesteld in het militair strafwetboek. Op 31 december 2015 hebben de Congolese autoriteiten wet nr. 15/022 tot wijziging en aanvulling van het militair strafwetboek uitgevaardigd, met het oog op de uitvoering van het Statuut van Rome. Met die wet heeft de wetgever verkrachting en andere vormen van seksueel geweld die te beschouwen zijn als oorlogsmisdaden, en in sommige omstandigheden misdaden tegen de mensheid, in het gewone Congolese Wetboek van Strafrecht opgenomen. Wat vervolging betreft, zijn ongeveer 40 gevallen van verkrachting die als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werden aangemerkt, door de Congolese militaire rechtbanken berecht, en enkele andere gevallen worden momenteel onderzocht. Deze studie heeft tot doel na te gaan welke vooruitgang de DRC heeft geboekt bij de vervolging van verkrachting als oorlogsmisdaad en voor welke uitdagingen dergelijke vervolgingen staan. Varios conflictos armados han dejado huella en las dos décadas pasadas en la República Democrática del Congo (RDC). A resultas de ello, la RDC se está enfrentando a un desastre humanitario sin precedentes con la muerte de cientos de miles de personas, desplazamiento de civiles a gran escala y la violación de miles de mujeres, niñas y hombres. Estos conflictos armados han llevado a la metamorfosis del concepto de ‘crimen’ con la aparición de nuevas formas de violencia sexual, en particular el uso generalizado de la violencia sexual por grupos armados como táctica de guerra. En respuesta a esta avalancha de violencia sexual, la RDC ha adoptado una serie de medidas legislativas. Todo comenzó con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) el 11 de abril de 2002. A esto siguió la promulgación del Código Judicial Militar y del Código Penal Militar el 18 de noviembre de 2002 (Código Judicial Militar y Código Penal Militar, respectivamente), penalizando, entre otros, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. En 2006, el legislador congoleño introdujo en el Código Penal Militar varias modalidades de crimen sexual tal y como se definen en el Derecho Internacional. El 31 de diciembre de 2015, la autoridades congoleñas promulgaron la Ley Núm. 15/022, reformando y complementando el Código Penal Militar, con objeto de implementar el Estatuto de Roma. A través de esta ley, el legislador ha tipificado en el Código Penal Común la violación y otros ataques sexuales que constituyen crímenes de guerra y, en algunas circunstancias, crímenes contra la humanidad. En términos de procedimientos instruidos, cerca de 40 casos de violación tipificada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido tramitados por los tribunales militares congoleños, y varios casos más continúan siendo objeto de investigación. Este estudio busca valorar el progreso de la RDC en la persecución de la violación como crimen de guerra y los retos a los que se ha tenido que hacer frente en dicha tarea. Gli ultimi due decenni della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono stati segnati da diversi conflitti armati. Di conseguenza, la RDC sta affrontando un disastro umanitario senza precedenti con la morte di centinaia di migliaia di persone, lo sfollamento di civili su larga scala e lo stupro di migliaia di donne, ragazze e uomini. Questi conflitti armati hanno portato alla metamorfosi del concetto di ‘crimine’ con l'emergere di nuove forme di violenza sessuale, in particolare la diffusa violenza sessuale usata dai gruppi armati come tattica di guerra. In risposta a questa valanga di violenza sessuale, la RDC ha adottato una serie di misure legislative. È iniziato tutto con la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) l'11 aprile 2002. A ciò è seguita la promulgazione del Military Judicial Code and the Military Criminal Code il 18 novembre 2002 (rispet­tivamente Codice giudiziario militare e Codice penale militare), che hanno criminalizzato, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel 2006, il legislatore congolese ha definito come crimini varie forme di reati sessuali così come definito dal diritto internazionale nel Codice Penale Militare. Il 31 dicembre 2015 le autorità congolesi hanno promulgato la Legge n. 15/022, che modifica e integra il Codice Penale Militare, per l'attuazione dello Statuto di Roma. Attraverso questa legge, il legislatore ha incluso nel Codice penale Ordinario congolese lo stupro e altre aggressioni sessuali definiti crimini di guerra e, in alcune circostanze, crimini contro l'umanità. In termini di procedimenti penali, circa 40 casi di stupro classificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati processati dai tribunali militari congolesi e alcuni altri casi sono oggetto di indagine. Questo studio cerca di valutare i progressi compiuti dalla RDC nel perseguire lo stupro come crimine di guerra e l’impegno in tali procedimenti penali. Mehrere bewaffnete Konflikte haben die vergangenen zwei Jahrzehnte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) geprägt. Als Folge dessen steht die DRK vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe mit dem Tod von Hunderttausenden von Menschen, der massiven Vertreibung von Zivilisten und der Vergewaltigung von Tausenden von Frauen, Mädchen und Männern. Diese bewaffneten Konflikte haben zu einer Metamorphose des Begriffs ‘Verbrechen’ mit dem Aufkommen neuer Formen sexueller Gewalt geführt, insbesondere der weit verbreiteten sexuellen Gewalt, die von bewaffneten Gruppen als Kriegstaktik eingesetzt wird. Als Reaktion auf diese Lawine sexueller Gewalt hat die DRK eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ergriffen. Es begann mit der Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) am 11 April 2002. Es folgte die Verkündung des Militärgerichtsgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs am 18. November 2002, die unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe stellen. Im Jahr 2006 hat der kongolesische Gesetzgeber im Militärstrafgesetzbuch verschiedene Formen von Sexualverbrechen im Sinne des Völkerrechts unter Strafe gestellt. Am 31. Dezember 2015 haben die kongolesischen Behörden das Gesetz Nr. 15/022 zur Änderung und Ergänzung des Militärstrafgesetzbuchs im Hinblick auf die Umsetzung des Römischen Statuts verkündet. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, die Kriegsverbrechen und unter gewissen Umständen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, in das kongolesische ordentliche Strafgesetzbuch aufgenommen. Was die Strafverfolgung anbelangt, so wurden etwa 40 Fälle von Vergewaltigung, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, von kongolesischen Militär­gerichten abgeurteilt, und einige weitere Fälle werden derzeit untersucht. Diese Studie versucht, die Fortschritte der DRK bei der strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Herausforderungen für solche Verfolgungen zu bewerten.
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Genco, Pietro, et Alessia Zorloni. « Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 1 (août 2017). http://dx.doi.org/10.3280/edt1-2017oa5139.

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L'obiettivo di questo saggio è quello di contribuire alla conoscenza dei principali aspetti economici del mercato dell'arte contemporanea, alla luce delle trasformazioni in corso. Più in dettaglio, la ricerca si è soffermata sull'analisi degli assetti organizzativi e in particolare sullo studio delle dinamiche evolutive che hanno caratterizzato il mercato dell'arte contemporanea negli ultimi quindici anni. Il saggio introduce e presenta i risultati dell'impegno di ricerca di un gruppo di docenti universitari e professionisti altamente qualificati, i quali facendo leva su un cospicuo patrimonio di conoscenze in tema di economia, diritto e fiscalità dell'arte, hanno fornito un contributo significativo a un'organica definizione dei connotati di una industria complessa e in continuo divenire.
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Mele, Vincenza, Daniela Vantaggiato et Marcello Chiarotti. « Il doping biotecnologico : una proposta di lettura tra medicina, bioetica e diritto ». Medicina e Morale 58, no 3 (30 juin 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.244.

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Résumé :
Le point de départe dell’articolo è offrire una review della letteratura medico- scientifica sul doping biotecnologico; il secondo step è illustrare il panorama dello stato dell’arte in materia legislativa, con particolare attenzione alla situazione italiana; last but not least è argomentata l’inaccettabilità etica del doping, nella doppia prospettiva, della filosofia del diritto e della bioetica. L’argomentazione bioetica si snoda secondo i criteri dell’ethos ippocratico che impone al medico prima ancora di fare del bene, di non danneggiare la salute psico-fisica della persona (primum non nocere) e dell’ethos dell’attività sportiva, intesa come palestra educativa della persona, finalizzata alla fioritura delle capacità dell’atleta, in armonia a quanto recita il Codice Mondiale Antidoping: etica, fair play ed onestà, salute, eccellenza della prestazione, carattere ed educazione, divertimento e gioia, lavoro di gruppo, dedizione ed impegno, rispetto delle norme e delle leggi, rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti, coraggio, unione e solidarietà. L’argomentazione filosoficogiuridica si basa sull’inaccettabilità del doping in ossequio al principio di giustizia, nel senso sia di equità che di giustizia distributiva ed al principio di autonomia, che gli Autori dimostrano – avvalendosi della teoria dei giochi e dell’interpretazione biopolitica del fenomeno – verrebbe “paradossalmente” infranto qualora l’uso delle sostanze dopanti nello sport diventasse giuridicamente lecito. ---------- Le point de départe of the article is to offer a review of the medical literature on biotechnological doping; the second step is to show the state of the art on legal aspect, with particular attention to the Italian situation; last but not least, arguing the ethical unacceptableness of doping, both in Philosophy of law and Bioethics. The bioethical reasoning unwinds itself according to the criterions of the Hippocratic ethos imposing on the physician, even before doing the good, not to damage one’s psico-physics health (primum non nocere) and that one concerning to the sport activity, intended as “educational gym” of every person, aimed to the flowering of the abilities of the athlete, according to the World Anti-Doping Code: ethics, fair play and honesty, health, performance excellence, character and education, fun and joy, team work, devotion and appointment, respect of the norms and laws, self-respect, respect for others, courage, union and solidarity. The philosophical-legal reasoning is based on unacceptableness of doping according to the principle of justice, intended as both equity and distributive justice and to the principle of autonomy, demonstrated by the Authors to be “paradoxically” broken – through the game theory and the biopolitical interpretation of the phenomenon – whereas the use of doping substances becames legally permissible within the sport.
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