Articles de revues sur le sujet « Diritti di proprietà intellettuale »

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Mariani, Serena. « Il grano della discordia : il provvedimento Cappelli dell'Agcm e la sentenza San Carlo del Tribunale di Roma ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (janvier 2021) : 133–59. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002008.

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Résumé :
Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare due recenti decisioni aventi ad oggetto distinte varietà di grano duro: il provvedimento sul frumento Cappelli dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza sul grano San Carlo del Tribunale di Roma. Entrambi i casi riguardano, sebbene in modo diverso, il tema dei diritti di esclusiva sulle varietà vegetali. Nella vicenda San Carlo, tali diritti derivano dalla concessione di una privativa nazionale sulla nuova varietà vegetale. Diversamente, nel caso Cappelli è stata posta in essere una privatizzazione de facto di una varietà antica, in assenza di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sulla stessa. L'elaborato vuole altresì porre l'accento sull'importanza del miglioramento genetico in agricoltura, necessario affinché vengano sviluppate varietà sempre più produttive, resistenti e sostenibili. Per fare ciò, è opportuno permettere al costitutore di ottenere un ritorno sugli investimenti, mediante il riconoscimento di un'esclusiva sulla nuova varietà. Tuttavia, tale esclusiva non può essere illimitata né estendersi a varietà di pubblico dominio.
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Corigliano, Alessandra. « Web scraping e diritti di proprietà intellettuale nell'intermediazione di biglietti aerei low cost ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 22 (novembre 2018) : 120–64. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022005.

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Résumé :
Nella sentenza di seguito commentata, la Corte d'Appello di Milano, in merito alla decisione di Ryanair di escludere qualsiasi intermediazione commerciale nella vendita dei propri biglietti aerei, si è pronunciata nella vertenza tra la compagnia aerea irlandese e l'agenzia di viaggi italiana Viaggiare che, in primo grado, ha denunciato il comportamento di Ryanair in quanto avrebbe ostacolato con il proprio comportamento l'agenzia di viaggio nella vendita dei biglietti aerei di Ryanair direttamente ai consumatori, costringendo l'agenzia stessa a riutilizzare i dati forniti dal database di Ryanair al fine di vendere indirettamente i biglietti sul suo sito web. La Corte (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado) ha ritenuto che la decisione della compagnia aerea di riservarsi la vendita di biglietti aerei non costituisse un abuso di posizione dominante come previsto dall'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto Ryanair deteneva nel mercato dei voli europei solo il 10%, quota questa molto bassa, che varrebbe a escludere una posizione dominante della compagnia su detto mercato. Nell'ottica della normativa antitrust, è stata accolta la mozione di Ryanair volta ad escludere una posizione dominante sul mercato dei voli europei, mentre nell'ottica dei diritti di proprietà intellettuale la domanda di Ryanair è stata respinta. A questo proposito, la Corte non ha accolto la mozione di Ryanair in base alla quale l'uso dei suoi marchi da parte di Viaggiare violasse i diritti privativi di Ryanair; la Corte ha inoltre stabilito che il database di Ryanair non potesse essere considerato di proprietà di quest'ultima, in quanto lo stesso, essendo del tutto svincolato da specifiche tecniche e funzionali che ne dettano la scelta e l'organizzazione dei dati, non può essere considerato alla stregua di una manifestazione creativa e, quindi, proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 2, 64-quinques e 64-sexies della Legge sul Copyright. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse nemmeno protezione ai sensi della cosiddetta dottrina "sui generis" del database Rynair poiché la protezione di tale database era finalizzata ad escludere la commercializzazione dei biglietti aerei e non a proteggere gli sforzi di investimento di Ryanair. La condotta di Viagiare di "screen scraping" dei dati Ryanair relativi all'offerta di biglietti aerei è stata considerata legittima in quanto Ryanair - nei Termini di Utilizzo del suo sito web - ha fornito l'accesso (concessione di licenza) a terzi dei suoi dati
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Chakrabarty, Ananda M. « Diritti di proprietÀ intellettuale e problematiche legali e sociali legate allo sfruttamento delle biotecnologie ». SALUTE E SOCIETÀ, no 3 (octobre 2010) : 191–214. http://dx.doi.org/10.3280/ses2010-003012.

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Lacey, Eric F. « Some Comparative and Contrasting Features of OECD Countries’ Competition Laws* ». Journal of Public Finance and Public Choice 7, no 1 (1 avril 1989) : 81–87. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344703.

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Résumé :
Abstract La legislazione sulla concorrenza nei paesi OCSE presenta, nei rispettivi ordinamenti, profonde diversità, sia sostanziali che procedurali.La relativa regolamentazione riguarda, soprattutto: 1) accordi orizzontali tra imprese concorrenti, con esclusione di quelli che non sono considerati anti-competitivi, come gli accordi a fini di ricerca e sviluppo e quelli attinenti ai diritti di proprietà intellettuale; 2) accordi verticali; 3) abuso di posizione dominante (con ampie differenze, sia nella definizione di « posizione dominante » che di « abuso »); 4) fusioni e concentrazioni, con « soglie », anche in questo caso, molto diverse, ma generalmente con un uso limitato del potere di controllo delle autorità, per evitare interferenze con il mercato.Le procedure per l’applicazione della liquidazione sono caratterizzate in tutti i paesi OCSE dalla distinzione tra l’attività investigativa e quella decisionale, ma gli organi preposti possono anche essere numerosi (come nel Regno Unito), con conseguenti complicazioni.
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Paoloni, Lorenza. « Farmers' Rights, tutela della biodiversitĂ e salvaguardia delle risorse genetiche : l'esperienza del Canada ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2011) : 11–39. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-003002.

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Résumé :
Isono stati introdotti dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nel 2001 quale riconoscimento del contributo che gli agricoltori e le comunità rurali hanno dato nella creazione, conservazione, scambio e valorizzazione delle risorse genetiche. Essi sono dei diritti collettivi che appaiono antitetici ai quelli di natura individuale rappresentati dai diritti di proprietà intellettuale che hanno determinato, da parte delle multinazionali farmaceutiche e del seme, la sottrazione dell'uso di dette risorse alle comunità rurali. Nell'attuale fase storica è importante l'affermazione dei "diritti degli agricoltori" sulle risorse genetiche ai fini sia della sicurezza alimentare che della preservazione dell'ambiente e della biodiversità ; contribuiscono, altresì, alla prevenzione del cambiamento climatico e al mantenimento delle conoscenze tradizionali e locali.
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Fontanarosa, Fiore. « Common property rights e traditional knowledge : appunti comparatistici in tema di diritti di proprietà intellettuale delle collettività locali ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (février 2019) : 136–74. http://dx.doi.org/10.3280/aim2016-002009.

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Spoto, Giuseppe. « Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli ». Przegląd Prawa Rolnego, no 2(29) (30 décembre 2021) : 423–60. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.22.

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Résumé :
Anche se le regolazioni sul commercio dei prodotti agricoli si sono evoluti dagli obiettivi di piena liberalizzazione perseguiti per il commercio dei prodotti industriali, le regole del GATT sono state applicate fin dall’inizio. L’autore dell’articolo ricostruisce il quadro normativo delle fonti internazionali, con particolare attenzione all’Accordo SPS (sulle misure sanitarie e fitosanitarie), all’Accordo TBT (sulle barriere tecniche al commercio), e all’Accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights; Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). La seconda parte dello studio approfondisce il tema del commercio e dell’informazione a garanzia del diritto internazionale umanitario, partendo da un esame del caso del vino israeliano e dalla motivazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-368/18). Da quando l’OMC è stata istituita sono avvenuti molti cambiamenti, ma soprattutto c’è stata un’inversione di rotta da parte dei Paesi industrializzati che hanno scelto di stimolare accordi commerciali bilaterali rispetto al sistema multilaterale, minando così l’importanza delle regole dell’OMC. La novità più significativa di questa evoluzione è che tali accordi bilaterali non sono più da considerare come ulteriori sviluppi nella costruzione del sistema multilaterale, ma sono spesso diventati dei veri e propri ostacoli alla ricostruzione. Per l’autore, sono proprio le regole del commercio internazionale stabilite con l’OMC a offrire le migliori garanzie di fronte alla crescita degli scambi e alla conquista sempre più crescente di quote significative del mercato mondiale da parte dei Paesi più aggressivi. Le crisi economiche degli ultimi anni e, soprattutto, i recenti sconvolgimenti dei mercati internazionali a seguito della pandemia hanno mostrato la necessità di rinnovare l’agenda globale, legando indissolubilmente la circolazione delle merci (soprattutto agricole) ad ulteriori obiettivi che non possono prescindere dal cambiamento climatico, dalla lotta all’inquinamento e dalla soluzione dei problemi ambientali che sono diventati temi da considerare come tasselli di un unico grande mosaico. Questi obiettivi richiederebbero un rilancio del multilateralismo e confermerebbero l’importanza di trovare un anello comune all’interno dell’OMC.
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Bompiani, Adriano. « L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche ». Medicina e Morale 49, no 4 (31 août 2000) : 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Résumé :
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Clerico, Giuseppe. « Equità, efficienza e diritti di proprietà ». Journal of Public Finance and Public Choice 7, no 3 (1 octobre 1989) : 173–90. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344802.

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Résumé :
Abstract Because of the market failures private property rights not always are such to obtain socially acceptable outcomes through the exchange. To guarantee social welfare the policy maker usually limits the property rights. Such limitations concern: the existence of the private property rights in itself; the right of transferring and exchanging the above mentioned; the right of discretionary use of the private property.The restrictions to private property rights are motivated by efficiency and equity. On the efficiency side the public policy can be set up by three reasons: presence of externalities; existence of imperfect information; difficulties to coordinate economic activity and exchange.Efficiency and equity are obviously affected by any restriction of the property rights. We face the fact that often the equity aim is not a universal aim but instead a particular one restricted to some social group. On the equity side public policy claims its right to intervene particularly when the right holder earns pure profits limitative of the consumer welfare and exploits his market power.Any restriction to private property rights is either a source of benefits for people not paying the relative cost or a cause of cost for people not enjoying any benefit. Ideally it would be necessary either to levy a tax or to give a subsidy in order to bring back the initial welfare conditions. This rarely happens above all because of tangled effects and transaction costs.
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Pejovich, Svetozar. « Law, Tradition and Liberalism in Practice : Quo Vadis Eastern Europe* ». Journal of Public Finance and Public Choice 14, no 1 (1 avril 1996) : 3–13. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540219.

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Résumé :
Abstract Questo articolo analizza i fattori che possono rafforzare le prospettive di radicamento del capitalismo nei Paesi ex-socialisti dell’Europa dell’Est. Sulla base del fatto che i valori astrattamente presi non possono aiutarci a fornire valutazioni di tipo economico, l’A. utilizza un approccio del tipo «analisi costi-benefici» al fine di comparare e scegliere tra sistemi capitalistici imperfetti.Dopo aver enunciato i principi basilari del libero mercato, l’A. sottolinea il ruolo da essi svolto come incentivo nel comportamento degli attori economici: diritti di proprietà, liberta di contratto e governo delle leggi valorizzano i diritti individuali e generano un ambiente fertile per lo sviluppo economico e sociale dell’individuo.Al fine di costruire le basi per un solido capitalismo nei Paesi dell’Europa dell’Est l’A suggensce ai governanti di quei Paesi di creare un contesto legale che possa permettere agli individui di spenmentare ogni sorta di accordo al fine di produrre ricchezza e di earantire i diritti di proprietà degli individui.
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Brady, Gordon L., et Michael L. Marlow. « The Political Economy of Endangered Species Management : the Case of Elephants * ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 1 (1 avril 1991) : 29–39. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345180.

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Résumé :
Abstract In questo scritto si discute il ruolo dei diritti di proprietà e del rent-seeking nella gestione degli elefanti come specie in via di estinzione. In particolare, gli Autori si soffermano sul dibattito politico che si è prodotto all’interno della comunità ambientalista, divisa fra: 1) preservazionisti, che si oppongono a tutti i tipi di caccia e commercio dei prodotti derivati dagli elefanti, e 2) conservatoristi commerciali, che sono invece favorevoli alia caccia e al commercio dell’avorio e del pellame, cioè ai diritti di proprietà sugli elefanti, da riconoscere alle sole popolazioni africane.Quest’ultimo approccio si è mostrato più proficuo, sia ai fini dello sviluppo delle popolazioni africane che della salvaguardia della specie in pericolo. Il commercio dei prodotti derivati dall’elefante è una cospicua fonte di ricchezza per le popolazioni africane. Il riconoscimento dei diritti di proprietà sugli elefanti a favore di queste popolazioni ha garantito la possibilità di preservare una fonte di ricchezza legale, ridurre i fenomeni di bracconaggio e di commercio illegale e, in ultima analisi, di proteggere la specie in pericolo. L’interesse economico a ottenere vantaggiosi proventi dalla vendita dei prodotti derivati dagli elefanti ha infatti incentivato le popolazioni africane all’adozione di misure atte a proteggere il branco e a favorire al tempo stesso il suo accrescimento.La proibizione del commercio dell’avorio e del pellame di elefante ha prodotto invece solo retorica e ha creato seri problemi di sottosviluppo oltre che ambientali: non potendo ottenere alcun beneficio in termini di reddito direttamente appropriabile, le popolazioni non hanno alcun interesse ad investire sulla protezione degli elefanti. Il caso dei paesi dell’Africa Orientale e Centrale à un esempio probante dei notevoli costi sociali, in termini di declino della popolazione degli elefanti, derivanti da questo tipo di approccio.Ciò di cui si ha bisogno à quindi un approccio che bilanci l’interesse ambientale a salvaguardare la specie in pericolo e quello economico a preservare una fonte di ricchezza per le popolazioni africane.I diritti di proprietà si configurano come un primo e piccolo tassello ai fini della realizzazione di questo obiettivo.
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Viglianisi Ferraro, Angelo. « L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia ». Revista Justiça do Direito 34, no 1 (30 avril 2020) : 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Maifreda, Germano. « I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietÀ nel Ducato di Milano (1535-1796) ». SOCIETÀ E STORIA, no 129 (décembre 2010) : 489–530. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-129003.

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L'albinaggio e le altre forme di limitazione dei diritti di proprietÀ a danno di stranieri furono una realtÀ politicamente e giuridicamente rilevante nella costruzione dello Stato moderno. La loro regolamentazione ebbe importanti ricadute sulla costruzione legislativa e culturale della categoria di cittadinanza. Anche nel caso del Ducato di Milano, per tutta l'etÀ moderna, permasero proibizioni, limitazioni e disincentivi fiscali d'ispirazione mercantilista; esse privilegiarono i sudditi milanesi, a discapito dei forestieri, nell'accesso ai circuiti di trasmissione e scambio dei beni mobili e soprattutto immobili. Le riforme teresiane e giuseppine, nel quadro di una ridefinizione dei rapporti tra la corona e i poteri locali, tentarono di attenuare le stretegie istituzionali protezioniste secolarmente attuate dalle élites di governo milanesi. Il riformismo asburgico in quest'ambito, anche in virtů della sostanziale condivisione da parte di Vienna di taluni principi ispiratori delle limitazioni dei diritti di accesso alla proprietÀ da parte degli stranieri, risultň tuttavia parzialmente inefficace.
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Adornato, Francesco. « I diritti della terra ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (octobre 2011) : 115–22. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002009.

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Sotto il profilo giuridico, l'accesso alla proprietà della terra si pone oggi in termini molto diversi dal passato: esso è presupposto per godere dei valori ambientali che la terra esprime, è condizione di un più generale godimento della natura e del paesaggio, ma è anche espressione della consapevolezza e della responsabilità che noi abbiamo verso la terra e verso le generazioni future. La terra reclama diritti attraverso usi sostenibili, atteggiamenti responsabili, valori ideali, comportamenti solidali. È necessario pertanto un nuovo patto sociale tra l'uomo e la terra, che regoli anche i diritti di quest'ultima. È questo il compito dei giuristi, soprattutto di quelli di diritto agrario: è necessario, costruire più adeguate strumentazioni per modificare l'ordinamento in funzione di un nuovo orizzonte strategico dell'agricoltura e per assicurare la sopravvivenza dell'umanità.
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Wagner, Richard E. « Parasitical Political Pricing, Economic Calculation, and the Size of Government : Variations on a Theme by Maffeo Pantaleoni* ». Journal of Public Finance and Public Choice 15, no 2 (1 octobre 1997) : 135–46. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907782888.

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Abstract Il lavoro estende 1’originate intuizione di Maffeo Pantaleoni che vede due distinti meccanismi del prezzo nelle contemporanee economie miste. Da una parte, vi è il meccanismo del prezzo del mercato, caratterizzato da diritti di proprietà esclusivi. Dall’altra, vi è il meccanismo di prezzo del sistema politico, distinto, fra le altre cose, da comitati amministrativi e proprietà comune. Si enfatizza come il sistema di prezzo politico può esistere solo in presenza del mercato ma non viceversa.Tramite una semplice illustrazione si suggerisce che i «mercati politici» sono parassitari nei confronti di quelli privati. A volte questo parassitismo può essere benefico, come nel caso dei beni pubblici; mentre altre volte è nocivo, come nel caso dei sussidi pubblici che promuovono imprese inefficienti.
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Foulquier, Norbert, et Jean-Charles Rotoullié. « Numérique et tourisme : la réglementation française sur les locations meublées de tourisme ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 22 (novembre 2018) : 32–44. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022002.

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Il recente intervento delle autorità pubbliche nella regolamentazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico in Francia ha portato, soprattutto nella città di Parigi, ad una significativa contrazione dell'offerta abitativa. L'articolo presenta un'analisi delle componenti giuridiche, economiche e sociali del fenomeno, a partire dalle due leggi fondamentali n. 2014-366 del 24 marzo 2014, denominata "loi ALUR", e n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016, evidenziandone i possibili effetti sui diritti di proprietà e sulla libertà di commercio e industria, nonché sul mercato turistico
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Pejovich, Steve. « Quo Vadis Eastern Europe : a Property Rights Analysis* ». Journal of Public Finance and Public Choice 10, no 2 (1 octobre 1992) : 137–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539491.

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Abstract Vengono presi in considerazione i tipi d’impresa alternativi che, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, i paesi dell’Europa Orientale possono adesso scegliere liberamente.In particolare, sono esaminati gli effetti di quattro diversi sistemi già sperimentati su larga scala: l’impresa di tipo sovietico, la società capitalistica, l’impresa in regime di codeterminazione e la società autogestita.Per ciascun caso si considera, dapprima, il complesso di diritti di proprietà inerenti quel particolare tipo d’impresa, indicando quindi i connessi incentivi ed i loro effetti sul comportamento individuale e sui risultati aziendali.La conclusione, sulla base dell’analisi economica e dell’evidenza empirica, è che i sistemi di produzione «involontari» non costituiscono un tipo d’impresa efficiente.
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Méndez Reátegui, Rubén, et Amparo Álvarez Meythaler. « Pensiero progettuale : Innovazione e protezione delle idees ». i+Diseño. Revista Científico-Académica Internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño 16 (16 décembre 2021) : 61–70. http://dx.doi.org/10.24310/idiseno.2021.v16i.13084.

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Résumé :
Desde un enfoque de Design Thinking, este artículo pretende explicar cómo los procesos creativos en las organizaciones, expresados en un contexto de efervescencia de los derechos de propiedad, requieren la formulación de métodos más rigurosos de obtención y evaluación de la información, que permitan mitigar los efectos asimétricos y la pérdida de eficiencia y eficacia de los esfuerzos realizados por las empresas. Se analizan tres posibles intervenciones para que el proceso creativo genere conocimientos valiosos. Las ideas pueden patentarse durante las fases iniciales: orientación del pensamiento creativo, uso de la tecnología a través de herramientas de registro digital y estrategias empresariales sostenibles centradas en el comportamiento humano. Se concluye que partir de un pensamiento de diseño requiere sistematizar e incorporar mayor rigor en el proceso creativo para facilitar los procesos de registro de derechos de propiedad sobre un producto original de la organización. A partire da un approccio di Design Thinking, questo articolo mira a spiegare come i processi creativi nelle organizzazioni, espressi in un contesto di effervescenza dei diritti di proprietà, richiedono la formulazione di metodi più rigorosi per ottenere e valutare le informazioni, che permettono l’attenuazione degli effetti asimmetrici e la perdita di efficienza ed efficacia degli sforzi fatti dalle aziende. Si analizzano tre possibili interventi affinché il processo creativo generi un prezioso know-how. Le idee possono ricevere un trattamento organizzato durante le fasi iniziali: guida del pensie­ro creativo, uso della tecnologia attraverso strumenti di registro digitale, e strategie aziendali sostenibili focalizzate sul comportamento umano. Si conclude che partire da un pensiero progettuale richiede la sistematizzazione e l’incorporazione di un mag­gior rigore nel processo creativo per facilitare i processi di registrazione dei diritti di proprietà su un prodotto originale dell’organizzazione.
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Posner, Richard A. « The Justice of Economics* ». Journal of Public Finance and Public Choice 5, no 1 (1 avril 1987) : 15–25. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117516.

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Résumé :
Abstract L’ipotesi. di massimizzazione della ricchezza sostiene che una transazione o qualche altra modifica nell’uso o nella proprietà delle risorse dev’essere giudicata positivamente se in conseguenza di essa aumenta la ricchezza della collettività.Quest’ipotesi è stata sottoposta a numerose critiche, la prima delle quali, in ordine logico, è che essa attribuisce un ruolo eccessivo alla capacità delle persone di compiere scelte razionali, non distinguendo tra le valutazioni «ex-ante» e quelle «ex-post».Un’obiezione più seria è che le scelte sono vincolate dalla distribuzione della ricchezza. Si tratta di un problema complesso, per la cui soluzione è necessario tener conto di numerose circostanze. Sembra comunque plausibile, in un sistema basato sull’ipotesi di massimizzazione della ricchezza, ipotizzare la preferenza per un sistema di assicurazioni sociali contro le incertezze della vita.Infine, l’obiezione secondo cui l’ipotesi di massimizzazione non tiene conto dei diritti individuali inalienabili non sembra pertinente, dato che le possibilità di scelta degli individui devono comunque rientrare nei limiti posti dalla Costituzione federale.
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Polese Remaggi, Luca. « Pechino 1955. Intellettuali e politici europei alla scoperta della Cina di Mao ». MONDO CONTEMPORANEO, no 3 (avril 2011) : 55–89. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003003.

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Résumé :
Questo saggio studia i viaggi che gruppi di intellettuali e politici europei (soprattutto italiani e francesi) intrapresero alla volta di Pechino nel 1955. L'attrazione intellettuale verso il regime di Mao si concretizzň in seguito all'invito che il primo ministro Zhou Enlai rivolse all'opinione pubblica mondiale nel corso della conferenza di Bandung. Il suo messaggio («venite a vedere») fu raccolto entusiasticamente da quegli intellettuali che faticavano a trovare una collocazione nel contesto della politica della guerra fredda in Europa. L'autore mostra che la formazione del nuovo regime comunista stimolň nel discorso politico l'immagine di una terza via rivoluzionaria e democratica. Nel corso delle visite degli intellettuali occidentali, le autoritŕ cinesi impiegarono i metodi che Mao aveva collaudato giŕ durante la Lunga Marcia: «sicurezza, segretezza, cordialitŕ e guide rosse». La volontŕ di credere dei visitatori rese il lavoro delle autoritŕ piů semplice. I viaggiatori infatti riportarono a casa l'immagine positiva di uno Stato-partito impegnato nello sforzo di sradicare la miseria e l'arretratezza. L'autore discute infine le ragioni per cui soltanto una parte dei viaggiatori si preoccupň della violazione dei diritti civili e delle libertŕ.
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Bosna, Vittoria. « Donna impegnata a livello civile e culturale : Dora d’Istria la voce di una intellettuale fuori dal coro ». El Futuro del Pasado 10 (19 septembre 2019) : 519–29. http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2019.010.001.019.

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Elena Ghika, conosciuta con il nome d’arte di Dora d’Istria, donna istruita ed erudita, si inserisce nel dibattito sulla emancipazione civile e culturale femminile in atto nel corso del xix secolo. Pronta a difendere i suoi diritti e quelli delle altre donne, propone come soluzione la diffusione dell’istruzione.La stessa Dora, sostenne che l’origine della disuguaglianza tra uomo e donna non era di natura biologica, ma di natura sociale. Quindi dipendeva da una tradizione culturale secondo cui le donne non dovessero istruirsi. Tutto questo aveva causato l’esclusione dalla politica delle donne e consentito l’emergere di false opinioni in merito alla loro inferiorità naturale. Un comportamento così ostile verso le donne Dora lo aveva notato in strutture tradizionali, il vero problema era liberare la società dagli antichi stereotipi riguardanti i ruoli femminili e quelli maschili.Utilizzando fonti storiografiche, articoli e documenti d’archivio, la ricerca è volta a sottolineare l’importante ruolo che l’intellettuale rumena ebbe nel panorama europeo come scrittrice e donna impegnata in politica. L’obiettivo del lavoro è ricostruire il suo pensiero sulle donne attraverso le sue opere e i suoi contatti con gli intellettuali del tempo che apprezzarono in lei il pensiero sia politico che pedagogico.
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Anderson, Gary M., et William F. Shughart. « Is Breaking up Hard to Do ? Legal Institutions and the Rate of Divorce * ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 2 (1 octobre 1991) : 133–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345315.

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Résumé :
Abstract Alcune teorie economiche hanno tentato di rappresentare la famiglia come una specie di impresa economica, applicando il ragionamento economico al matrimonio ed al divorzio.Non vi è stata, tuttavia, un’analisi altrettanto approfondita dell’influenza del sistema giuridico sulla struttura e la natura dei contratti di matrimonio.Se la famiglia viene configurata come un’impresa, ed il divorzio come una rinegoziazione contrattuale, ci si può attendere che i parametri giuridici dello scambio svolgano un ruolo significativo sui costi e, quindi, sul numero dei divorzi.L’indagine svolta dimostra la correttezza di quest’ipotesi. In particolare, si dimostra che la legislazione che prevede una custodia dei figli congiunta tende ad aumentare il tasso di divorzio, forse perché evita una costosa battaglia per l’attribuzione della custodia dei figli. Al contrario, sistemi che richiedono lunghi periodi di residenza e impongono periodi obbligatori di separazione tendono ad avere un tasso di divorzio più basso.Questi risultati sono conformi all’intuizione e ai recenti contributi della teoria economica dei diritti di proprietà, applicati al modello della famiglia come impresa di carattere economico.
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Block, Walter. « The Justification for Taxation in the Public Finance Literature : an Unorthodox View ». Journal of Public Finance and Public Choice 7, no 3 (1 octobre 1989) : 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344785.

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Résumé :
Abstract La scienza delle finanze giustifica l’imposizione fiscale sotto sette aspetti differenti: 1. perfetta concorrenza; 2. esternalità; 3. merit goods; 4. crescita economica; 5. equità; 6. impossibilità di determinazione dei prezzi; 7. stabilità.Nei primi tre casi l’intervento pubblico sarebbe lecito, in quanto massimizzerebbe il benessere del consumatore. Ciò in realtà non avviene, perché le norme antitrust hanno effettivamente rafforzato i monopoli; perché l’intervento contro le esternalità negative comprime i diritti di proprietà, mentre quello a favore delle esternalità positive (ad esempio beni pubblici) è vanificato dalyra’ riding; la crescita economica, poi, storicamente è stata ostacolata dall’azione dello Stato. I merit goods sono considerati un concetto troppo vago, così come la redistribuzione dei redditi deve ancora trovare una giustificazione economica tale da valicare l’ostacolo dell’impossibilità di un confronto tra le utilità personali; circa l’impossibilità di determinare i prezzi, nulla dimostra che certi beni di per sè siano meno costosi se prodotti dallo Stato; quest’ultimo, infine, non sembra neppure in grado di dare maggiore stabilità all’economia.La conclusione è che la scienza delle finanze deve condurre un’analisi positiva, non normativa, del sistema impositivo.
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Guido, Alpa. « Responsabilitŕ sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 2 (janvier 2012) : 199–227. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-002001.

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Résumé :
Č variegato lo scenario nel quale sta evolvendo la "responsabilitŕ sociale dell' impresa", un'idea, poi trasformatasi in corrente intellettuale e in iniziative di natura culturale ed istituzionale, che vede protagonisti le imprese, le categorie professionali, le Amministrazioni pubbliche, larghi strati della societŕ civile nonché Governi e Parlamenti. La responsabilitŕ sociale impegna gli operatori economici a valutare - nell'ambito di uno "sviluppo sostenibile" - gli effetti dell'attivitŕ economica sui suoi destinatari e sull'ambiente, e a contribuire alla formazione di un'etica sociale: l'ente organizzato in forma collettiva - corporate, come suona la formula importata dal mondo anglo- americano - č chiamato a prender consapevolezza della dimensione sociale dello sviluppo in cui si confrontano e si contemperano esigenze economiche ed esigenze della collettivitŕ e a recare il proprio contributo alla tutela di diritti e interessi individuali e collettivi sui quali si ripercuotono le scelte, i comportamenti, le strategie dell'agire economico. Č una delle risposte - tra le molte che si potrebbero dare - al progressivo sgretolamento dello Stato sociale, alle aggressioni all'ambiente, alla creazione dei bisogni consumistici, alla precarietŕ del lavoro, alla opacitŕ dei rapporti negoziali, alla ingovernabilitŕ della globalizzazione dei mercati. Questa risposta riposa sul contributo volontario degli operatori e si colloca dunque in uno spazio che va al di lŕ di ciň che ad essi č richiesto dagli obblighi imposti dalla legge.
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Basso, Ingrid. « Kant nel dibattito filosofico e giuridico danese del primo Ottocento. » Estudos Kantianos [EK] 7, no 2 (14 janvier 2020) : 55–72. http://dx.doi.org/10.36311/2318-0501.2019.v7n2.05.p55.

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Résumé :
La cosiddetta disputa-Howitz che si accese a Copenaghen nella seconda metà degli anni Venti dell’Ottocento rappresentò il primo dibattito filosofico autenticamente danese occorso in Scandinavia nel XIX secolo. Il nome si deve al medico legale Frantz Gotthard Howitz (1789-1826) che nel 1824 pubblicò il trattato filosofico-giuridico Su follia e imputabilità. Un contributo alla Psicologia e al diritto, che fu pubblicato in forma di articolo nella Rivista giuridica diretta dal giurista e futuro primo ministro danese Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), che nel 1798 aveva pubblicato un trattato sulla dottrina kantiana della libertà, opera considerata oggi il frutto più maturo del kantismo in Danimarca. Quale membro del Collegio di Sanità, Howitz doveva valutare l’imputabilità dei criminali. Nel suo testo egli accusò la giurisprudenza danese dell’epoca di essere fondata sul sistema kantiano della moralità; criticò dunque la concezione kantiana della libertà come capacità di determinare le proprie azioni sulla base di un fondamento puramente razionale. Secondo Howitz l’essere umano non è propriamente dotato di libertà in questo senso, poiché ogni azione umana è necessariamente determinata da un motivo che pesa più di altri e la cosiddetta razionalità altro non è che capacitas motivorum. La libertà dovrebbe essere intesa dalla giurisprudenza come capacitas motivorum, ovvero una libertà che non ha nulla a che vedere con la moralità. Howitz sostiene contro la visione morale kantiana che la stessa moralità nasce e si sviluppa sulla base dell’organizzazione cerebrale. Quando apparve, il trattato di Howitz suscitò immediatamente le reazioni critiche di figure di intellettuali di spicco quali lo stesso Anders Sandøe Ørsted, il teologo e futuro vescovo Jacob Peter Mynster, il drammaturgo e critico letterario Johan Ludvig Heiberg e il filosofo Frederik Christian Sibbern, futuro professore e mentore del giovane of Søren Kierkegaard. L’articolo mira a esplorare i fondamenti filosofici del dibattito e soprattutto il ruolo che ebbe in esso la filosofia morale di Kant. Recebido / Received: 4.9.2019.Aprovado / Approved: 28.10.2019.
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Viglianisi Ferraro, Angelo. « Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la necessità di una maggiore tutela dello stesso a livello nazionale. » Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 12, no 3 (11 janvier 2021) : 335–49. http://dx.doi.org/10.4013/rechtd.2020.123.02.

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Padovano, Fabio. « The Budget Deficit in the Soviet Economic System : Origins and Perspectives* ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 1 (1 avril 1991) : 41–56. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345199.

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Résumé :
Abstract Il deficit del bilancio dello Stato nelle economie a pianificazione centralizzata (in questo articolo, si prende in particolare considerazione quella dell’URSS) appare legato soprattutto alia crisi del settore produttivo. Questo settore costituisce, al tempo stesso, la principale fonte di entrate fiscali ed il destinatario del maggior volume di spese pubbliche; è quindi evidente che un calo della redditività delle imprese comporta per il bilancio un assottigliamento delle poste attive e un maggior esborso per spese a sussidio dell’economia. È proprio questo meccanismo che si suppone stia alia base del disavanzo, e i dati statistici sembrano confermare questa tesi.L’articolo, inoltre, esamina brevemente le cause principali della crisi del settore produttivo, individuate in una struttura dei diritti di proprietà che favorisce pratiche gestionali non efficienti ed in una politica di «credito facile» che consente di mantenere in vita le imprese non produttive.La constatazione della facilità con cui le aziende ricevono prestiti dalle banche fa inoltre supporre che il deficit pubblico sia stato finanziato in massima parte tramite emissione di moneta. L’andamento divergente del gettito fiscale rispetto al deficit ed il fatto che i titoli del debito pubblico non sono uno strumento finanziario diffuso nelle economie a pianificazione centralizzata sembrano dimostrare questa supposizione.La conclusione è che la monetizzazione del disavanzo - e la presenza stessa del disavanzo - pongono seri vincoli al processo di trasformazione delle economie a pianificazione centralizzata in economie di mercato.
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Benedetto, Saverio Di. « LA FUNZIONE ECOLOGICA DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA SULLE TERRE ANCESTRALI : UN NUOVO MODELLO DI RAPPORTO TRA DIRITTI UMANI E TUTELA DELL’AMBIENTE ? » Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no 30 (18 décembre 2017) : 11–37. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i30.1182.

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Résumé :
Os tribunais de direitos humanos, como a CEDH, costumam proteger o meio ambiente apenas de forma indireta ao aplicar regras que visam a proteção de valores diferentes, como a vida humana ou o lar privado, nos casos que envolvam danos a bens naturais ou ecológicos. Este artigo analisa a abordagem particular da proteção ambiental desenvolvida pela CIDH ao definir e proteger o direito à propriedade comunal nas terras nativas de povos indígenas e tribais. A ideia é que esse direito englobe uma função direta da proteção ambiental devido ao caráter ecológico intrínseco da propriedade comunal. Isso implica consequências importantes também sobre o papel dos poderes públicos na proteção do meio ambiente, como mostra o recente caso de Kaliña.
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Żurowski, Marian Al. « Ewolucja pojmowania wolności religijnej w Kościele katolickim ». Prawo Kanoniczne 29, no 3-4 (10 décembre 1986) : 27–38. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1986.29.3-4.03.

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Résumé :
I concetti e le concezioni — che sembravano essersi stabilizzate alla fine del 19 e 20 secolo erano lesi dal ravvivarsi di intelletti che cercavano mezzi prevemtivi contro le violazikmi dei diritti dell’uomo che avevano luogo duranite la secanda guerra mondiale. Risultato di questo movimemto intellettuale era la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (ONU 1948, 12. 10). Nella Chiesa Cattolica problerni simili erano smossi da Giovanni XXIII nell’enciclica „Mater et Magistra” e nell’enciclica „Pacem in Terris”. I pastulati preconciliard e le analisi del Concilio portavano a concrete soluzioni che si sono venute a trovare nei documenti conciliari. Non tutto nondimeno era in teoria risolto sino alla fine, particolarmente per quanto riguarda la materia del problema che c’interessa. In Concilio vuole chiaramente richiamare l’attenzione sul fatto ehe il problema è molto più complesso di quanto possa sembrare ad un primo squardo. Per esempio dalla Dichiarazione della libertà religiosa risulta chiaramente che la verità e la libertà non si escludono reciprocamente, ma sono valori strettamente connessi fra loro. Da questa Dichiarazione e dal Decreto sull’Ecumenismo risulta ehe un giusto modo di comprendere l’ecumenismo non puó ammettere compiti troppo catagorici. Si devorao rispettare le convinzioni apprese in buona fede. Del resto si rileva giustamente ehe al rispetto delle opinioni altrui non significa che le si approve. Dopo una tappa indiretta nella quale il documento „Matrimonii sacramentum” della Congregaaione della Dottrina della Fede attenuava le esigenze per la parte non cattolica, si aveva il passo successivo, preparato dal sinodo dei vescovi del 1967. Si tratta qui del Motu Proprio „Matrimonia Mixta”. Per quanto riguarda le esigenze poste alla parte cattolica, si è usufruito di concetti risalenti al periodo della formazione delle „cautiones aequipollentes” e al periodo conciliare, asserendo che il cattolico fa tutto „secondo le sue forze”, „pro viribus” perché tutti i figli vengano educati nella religione cattolica. Invece alla parte non cattolica si richiede soltanto che prenda conoscenza dell’obbligazione assunta dalla parte cattolica e ciò, per natura di cose, si porta dietro il postulato della tolleranza naturale. Un simile atteggiamento è un modo di rispettare la conscienza in realtà non sempre concorde con i principi cattolici, ma formatosi in buona fede. Una migliore comprensione della legge positiva divina, e prima di tuitto naturale, permette di sperare che pian piano si giunga ad una più completa soluzione dell’apparente contraddizione fra la legge naturale, che richiede di agire concordamente alla coscienza conformata in buona fede, e le canseguanze che derivano dalla legge divina positiva. Non vi può essere infatti un reale contraddizione.
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Comite, Ubaldo. « Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana ». E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no 1 (1 avril 2010) : 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Fava, Emanuele. « I diritti di proprietà intellettuale negli Esport (Intellectual Property Rights in Esports) ». SSRN Electronic Journal, 2021. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3889241.

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Ferioli, Elena, et Mario Picozzi. « La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica : questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche ». Medicina e Morale 60, no 4 (30 août 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.159.

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La richiesta di istituire biobanche oggi diventa sempre più impellente. Una biobanca è una struttura dove si raccolgono per un tempo lungo materiale biologico e dati di natura biomedica correlati al campione, che può provenire sia da pazienti che da cittadini. Da un lato si riconosce il ruolo che le biobanche possono avere sia nell’acquisire nuove conoscenze sia nel favorire nuovi trattamenti di diagnosi e cura, dall’altro è necessario riflettere sulle delicate e complesse questioni giuridiche ed etiche ad esse sottese. Il presente contributo, dopo aver fatto chiarezza sulla definizione e sui requisiti tecnici necessari per l’istituzione di una biobanca, si sofferma ad analizzare le principali questioni etico-giuridiche: a chi appartiene il tessuto e chi beneficia dei risultati ottenuti? Quale consenso informato è adeguato per protocolli sperimentali non prevedibili al momento del prelievo del tessuto? Come può essere garantita la riservatezza dei dati, anche in funzione dell’analisi genetica? Gli argomenti vengono analizzati a partire dalla letteratura internazionale, mostrando le diverse posizioni. In tema di proprietà del tessuto e di proprietà intellettuale dei risultati si evidenzia come sta emergendo una concezione solidaristica, in cui materiale e informazioni sono da considerarsi risorse a disposizione dell’intera collettività, che ne affida alla biobanca la gestione. Il modello di consenso informato che sembra prevalere è quello definito “ampliato”, di cui si evidenziano pregi e difetti, nell’ottica di un bilanciamento tra autonomia del soggetto, interesse della collettività ed esigenze della ricerca. La questione della riservatezza impone di riflettere sia sul diritto alla privacy sia sulla possibilità di utilizzo del dato per finalità di ricerca. Data la complessità delle questioni emerse, si ritiene che necessariamente la fiducia del paziente/cittadino verso la comunità scientifica giochi un ruolo fondamentale. Il Comitato di etica, a cui vanno assicurate competenze e risorse adeguate, diventa lo strumento di garanzia indispensabile per una gestione eticamente accettabile della biobanca. ---------- Today the request to create biobanks is more and more urgent. A biobank is a structure where biological specimens and related biomedical data, obtained from patients and/or citizens , are stored over time. On one hand, we acknowledge the role that biobanks may have in acquiring new knowledge and fostering new treatments for diagnosis and therapy, on the other we need to reflect upon the delicate and complex legal and ethical issues that biobanks rise. This paper, after defining the concept of biobank and the technical requirements needed to establish one, analyzes some major ethical and legal issues: Who owns the tissues and who can benefit from potential results? Which kind of informed consent is the most appropriate for experimental protocols not yet predictable at the time of tissue collection? How can data confidentiality be guaranteed also in relation to genetic analysis? The topics are analyzed with reference to the international literature, comparing different perspectives. Regarding the ownership of biological samples and the intellectual property rights of the potential research outputs based on the data, the recent literature introduces a new concept of solidarity which consider all samples and information at full disposal of the entire community and which indicates the biobank as the manager of the archive. The model of “broad” informed consent seems to prevail: we indicate its points of strength and weakness, considering a necessary balance among the individual autonomy, the collective interest and the research requirements. Finally, regarding the confidentiality of all data, we need to reflect upon the right to privacy along with the possibility to use the available data for research purpose. Considering the complexity of these issues, we believe that the patient’s trust towards the scientific community is the main matter. The Ethics Committee, to whom adequate resources and expertise must be granted, becomes the assurer entity for an ethically acceptable management of a biobank.
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Zanella, Antonio. « Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà privata ». REVISTA PROCESOS DE MERCADO, 19 mars 2021. http://dx.doi.org/10.52195/pm.v5i1.318.

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Il liberalismo, fin dalle sue origini, si basa sul riconoscimento e sul rispetto di tre diritti fondamentali: vita, proprietà e libertà —uno dei fondatori di questa dottrina politica fu il filosofo inglese John Locke (1632-1704)—. Per il liberalismo classico la libertà e la proprietà sono strettamente correlate; i liberali e, in seguito, i libertari, si sono spinti oltre affermando che la libertà e la proprietà sono la stessa cosa. Anche il diritto alla vita è stato riformulato nei termini di proprietà di sé, cioè ognuno è proprietario del proprio corpo e del proprio intelletto, insomma della propria vita. I tre diritti fondamentali —inalienabili— che stanno alla base di ogni altro diritto sono quindi riconducibili al diritto di proprietà. Nel giustificare questo diritto alcuni autori liberali e libertari —come per esempio Murray N. Rothbard (1926-1995)— si sono appoggiati al giusnaturalismo, cioè a una dottrina filosofico-giuridica che si basa sul riconoscimento dell’esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. In questo lavoro cercheremo di giustificare il concetto di proprietà abbandonando la sua fondazione giusnaturalistica, che molti contestano per le sue pretese universalistiche —non tutti, infatti, sono disposti a riconoscere l’universalismo dei diritti naturali e l’aura di «sacralità» e «misticismo» che sembrano emanare— sforzandoci di dare un fondamento razionale al rispetto che gli individui tendono ad avere nei confronti dei diritti di proprietà. Per fare ciò utilizzeremo la branca della teoria della scelta razionale che si occupa delle decisioni interattive o strategiche: la teoria dei giochi. In questo passo mostreremo, quindi, servendoci dei principi della teoria evoluzionistica dei giochi (TEG),1 come il concetto di proprietà privata non sia arbitrario, ma sia nato e si sia evoluto per la sua efficienza nel dirimere contese, sia nel mondo animale che tra gli esseri umani. Non sono solo gli esseri umani, infatti, a riconoscere e rispettare la proprietà altrui; anche la maggior parte degli animali distinguono tra lo stato di proprietario e quello di intruso e si comportano in modo diverso qualora si trovino nel primo o nel secondo. Nel primo paragrafo forniremo una breve introduzione ai concetti fondamentali della teoria evoluzionistica dei giochi; nel secondo definiremo il concetto di proprietà privata. Nel terzo considereremo, sulle tracce di David Friedman e degli autori della scuola «austriaca»,2 la funzione sociale della proprietà privata, per passare poi, nel quarto paragrafo, all’analisi della nascita e dell’evoluzione della proprietà, analisi che verrà condotta sulla base della TEG.
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Montanari, Andrea. « La vendita dell'opera d'arte materiale e della performance artistica nel dialogo tra arte e diritto ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 1 (août 2017). http://dx.doi.org/10.3280/edt1-2017oa5147.

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Il presente lavoro indaga il rapporto tra l'arte e il diritto civile dalla prospettiva del trasferimento di proprietà dell'opera d'arte. Quest'analisi viene condotta dall'Autore con particolare riferimento alle opere della c.d. arte contemporanea: ossia quelle forme artistiche che si diffondono durante il secolo scorso e quello attuale.Tali opere consistono, a differenza di quelle in cui prende corpo la c.d. arte classica, non solo in manufatti, come ad es. la scultura o il disegno, ma anche in opere c.d. immateriali, come ad es. la performance artistica. Questa differenza pone diverse questioni sul fronte normativo. L'Autore si sofferma sulla diversa rilevanza giuridica che assume il trasferimento di proprietà delle opere materiali e il trasferimentodi proprietà della performance artistica. Quest'analisi viene effettuata sia sul piano della fattispecie sia su quello della tutela e prende corpo, nel primo caso, nell'indagine dell'incidenza delle caratteristiche dell'opera d'arte sulle regole del contratto di vendita, e, nel secondo caso, nella lettura della performance artistica dalla prospettiva del contratto d'opera intellettuale e della cessione del credito.
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Marturano, Antonio. « Biologi molecolari : hacker di dati umani ? Bioetica e proprietà intellettuale nella ricerca bioinformatica ». Medicina e Morale 55, no 4 (30 août 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.349.

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L’oggetto del presente articolo è quello di studiare i limiti e le sfide dell’analogia tra le attività dei biologi molecolari e quelle degli hacker informatici. Partendo da questa analogia, l’Autore tenta di esplorare i diversi problemi etici e sociali che emergono dalla nuova genetica e dai modi in cui essa viene regolamentata. Viene mostrato in primis il background che giace dietro la proposta analogia tra hacker informatici e biologi molecolari e viene analizzato il senso per cui possiamo parlare di questi ultimi alla stregua di hacker informatici. Ciò dà il destro per analizzare alcune delle tecniche usate dai genetisti. In particolare è analizzato il cosiddetto metodo di sequenziazione Shotgun che spiega perché i biologi molecolari possono essere visti come hacker di dati umani. Infine, l’Autore spiega perché la filosofia Open Source usata in campo informatico potrebbe essere un buon modo per regolamentare la ricerca genetica e farmaceutica. Infatti, la filosofia Open Source darebbe la possibilità di una più equa redistribuzione delle opportunità di ricerca intorno al globo mediante l’accantonamento di regolamentazioni basate sulle licenze e con il ripristino dell’uso dello strumento legale del copyright nel sensibile campo della genetica. ---------- The objective of this research is to study the limits and the challenges of the analogy between molecular geneticists' work and hackers' activities. By focusing on this analogy, the Author aims to explore the different ethical and philosophical issues surrounding new genetics and its intelletual property rights (IPR) regulations. The paper firstly shows the philosophical background lying behind the proposed analogy and analyses the sense in which we can talk of geneticists; in particular, it focuses on the so-called Shotgun method for genomic sequencing. After having provided reasons for the proposed anaogy, the Author claims that the Open source philosophy used in the computer field would be a good way to regulate research in the genetics and in pharmaceutical field too. The Open source philosophy would provide fair distribution of research opportunities around the globe with the shift from patenting to copyright in sensitive fields such as genetics.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Diritto di proprietà vs diritto alla vita ? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ». Medicina e Morale 62, no 6 (30 décembre 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.75.

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Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. n. 46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L’attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l’embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del il concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra la Legge 40 del 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica, etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano”, dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. ---------- The recent appeal to the European Court of Human Rights (Application n. 46470/11) originates from the demand to use human embryos for scientific research on the ground that they are “things”. Indeed the appellant claims her right to property of the embryos pleading to the art. 1 of the Additional Protocol n. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The attack is directed against the Italian Law on medically assisted procreation (Law n. 40 of 19 February 2004) which bans any experimentation on human embryo. The Authors argue that the demanded evaluation of the human embryo as a “thing” is scientifically and legally baseless. They also show how the Italian Law n. 40/2004, which recognizes the embryo as a subject holder of rights (art.1), is backed by an important normative complex. In this article the thesis on the inconsistency between Law n. 40/2004 and Law n. 194/178 is rejected and it is claimed the scientific, ethical and legal reasonableness to lead the science to adult stem cells instead embryonic stem cells. The analysis is conducted reviewing numerous dispositions from art. 18 of the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. In this article a wide space is allowed to the Bioethics case-law of the European Court of Human Rights as for the doctrine of the margin of appreciation which should be applied also to defend Italy in the examined case. The article hope that the Court set great store by what is written in art. 2 (“Primacy of the Human Being”): “The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science”.
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Oliveira, José Luiz de Jesus Egues de, Edevaldo Maximo da Silva, Cleidison Da Silva Santos, Dalila Fonseca Pontes, Jandaira Fernandes da Silva, Jose Pereira de Queiroz et Zenóbia Conceição Castro Santana. « Costruzione didattica della geometria e l’uso di materiali concreti come processo di apprendimento ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 octobre 2020, 46–61. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/costruzione-didattica.

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La ricerca si è distinta per una riflessione didattica che risponde alla necessità di costruzioni sperimentali in classe, con materiali concreti per assistere nel processo di insegnamento e apprendimento della geometria nelle scuole elementari. In questo senso di attribuire un’analisi a questo problema, abbiamo come asse, educazione matematica, come un modo per stimolare gli studenti per lo sviluppo di laboratori in cui hanno mirato alla costruzione di materiali didattici come un processo di apprendimento della matematica. Il processo di costruzione del concetto di geometria che attribui le competenze e le competenze da sviluppare negli studenti in questa fase, ha permesso allo stesso di sviluppare un particolare tipo di pensiero per comprendere, descrivere e rappresentare, in modo organizzato, gli spazi geometrici, informando l’importanza che questo contenuto ha nella loro vita sociale di cittadino. Attraverso la costruzione di figure geometriche con materiali manipolati, studiamo tutti i concetti della figura, attraverso questo strumento, stimolando così l’interesse e la motivazione degli studenti, fornendo loro un ragionamento geometrico e matematico. Le definizioni della geometria possono essere costruite successivamente, prendendo come base la precedente conoscenza degli studenti o meno, in cui sottolineiamo che gli educatori dovrebbero creare attività in cui gli studenti fanno indagini su situazioni legate alle dimensioni geometriche, avendo così esperienze di significato e direzione di se stessi e di qualche figura inserita nello spazio. Tuttavia, per l’assorbimento di questo processo di insegnamento e apprendimento, oltre a presentare teorie agli studenti, è stato necessario mostrare le figure geometriche per le loro caratteristiche fisiche, vale a dire in modo tale che la natura ci fornisce e non solo dalle sue proprietà e concetti definiti. Infine, la ricerca ci ha permesso di analizzare la capacità intellettuale di ogni studente selezionato per questo scopo.
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D’Agostino, Francesco. « Per una convivenza tra i popoli : pluralismo e tolleranza ». Medicina e Morale 55, no 3 (30 juin 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.352.

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L’articolo propone l’antico tema della convivenza tra i popoli, quanto mai attuale al giorno d’oggi, per il fatto che ci troviamo di fronte a nuove forme di conflitto, non gestibili con vecchi parametri concettuali, che impongono di riflettere sul come sia possibile una società multiculturale. Le strade ipotizzabili per una convivenza a carattere interculturale e interreligioso sono soltanto tre: la via dell’assimilazione, la via della marginalizzazione e la via dell’integrazione: le prime due sono state abbondantemente sperimentate in diversi contesti politico-nazionali e mostrano da tempo tutti i loro limiti, la terza via è quella che, molto faticosamente, si cerca di mettere alla prova in molti paesi del mondo di oggi ed è quella che richiede un significativo impegno intellettuale e di buona volontà (politica e morale). Un punto essenziale che qualifica il modello dell’integrazione è il primato della persona, secondo due linee: il primato della persona sullo Stato di cui sia cittadina e il primato della persona sulla comunità di cui essa sia un membro. La persona è intesa nel suo essere soggetto in relazione, giacché essa manifesta tutte le proprie potenzialità donandosi all’altro e non chiudendosi autoreferenzialmente in se stessa. Questo è il fondamento autentico di ogni progetto di pace, che prima ancora di essere un progetto politico possiede il carattere di un autentico progetto antropologico. Tale relazionalità chiede, pertanto, di essere garantita. Garante della relazionalità è proprio il diritto, quale forma di esperienza umana costitutivamente relazionale. Lo Stato dovrà operare per garantire la relazionalità multietnica, attraverso l’assunzione di un atteggiamento di imparzialità, distinguendo i valori elaborati dalle culture, e le pratiche sociali ad essi corrispondenti, in almeno tre categorie: quella dei valori che appaiono semplicemente tollerabili, quella dei valori che meritino di essere ritenuti rispettabili e quella, infine, dei valori che per la loro forza intrinseca debbano essere qualificati come condivisibili L’aspetto più arduo concerne l’integrazione, i suoi limiti e quindi la tolleranza verso le culture. Occorre, infatti, fissare i confini della tolleranza che dovrà essere sempre condizionata, argomentata, dinamica, credibile e dovrà, infine, possedere un carattere dialogico. ---------- The article proposes the ancient theme of the cohabitation between peoples, very actual nowadays, for the fact that we have to face new forms of conflict, not manageable with old conceptual parameters, that impose to reflect on how a multicultural society is possible. The roads for an intercultural and interreligious cohabitation are only three: the way of assimilation, the way of the marginalization and the way of the integration: first two have been abundantly experimented in different political- national contexts and they have shown for time all their limits, the third way is that which, very laboriously, many countries of the world of today are trying to test and it requires a meaningful intellectual engagement and good (politics and moral) will. An essential point that qualifies the model of the integration is the primacy of the person according to two lines: the person’s primacy on the State of which it is citizen and the person’s supremacy on community of which it is a member. The person is understood in his being subject in relationship, since it manifests the whole own potentialities giving itself to the other and not closing in itself. This is the authentic base of every project of peace, that possesses the character of an authentic anthropological project even before being a political project. Such relational nature, therefore, must be guaranteed. Guarantor of the relational nature is really the law, as form of human experience constitutively relational. The State must operate to guarantee the multiethnic relational nature, through the assumption of an attitude of impartiality, distinguishing the values elaborated from cultures and the social practices corresponding to them, in at least three categories: that of the values that appear simply tolerable, that of the values which deserves to be thought respectable and, finally, that of the values which must be qualified as shareable for their intrinsic strength. The most arduous aspect pertains to the integration, its limits and therefore tolerance toward cultures. Needs, in fact, fixing the confinements of tolerance that must be always conditioned, deduced, dynamics, believable and, finally, it must possess a dialogical character.
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