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Gottardi, Donata. « L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 2 (novembre 2010) : 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Résumé :
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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2

Benvenuti, Marco. « Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 36–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002003.

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Résumé :
Sommario: Prologo1. La "svolta storica nella lotta all'immigrazione clandestina", ovvero della crisi del c.d. "sistema asilo" alla luce della recente pratica dei respingimenti in mare2. L'"identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo", ovvero della funzione emulativa del diritto di asilo costituzionale3. "La presenza del richiedente il diritto di asilo nel territorio dello Stato non č condizione necessaria per il conseguimento del diritto stesso", ovvero della funzione effettiva del diritto di asilo costituzionale
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3

Bisogni, Giovanni. « Dietro al velo del diritto positivo ». Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho, no 55 (30 octobre 2021) : 118–41. http://dx.doi.org/10.5347/isonomia.v0i55.470.

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Dietro al velo del diritto positivo. A proposito di Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi, di Massimo La Torre Nel suo ultimo lavoro Massimo La Torre – Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi – sostiene una tesi ben precisa: se non vogliamo che il diritto sia solo violenza messa in forma, è bene prendere le distanze dal positivismo giuridico. Il rischio, tuttavia, è che l’antipositivismo finisca con il ‘buttare il bambino con tutta l’acqua sporca’. Il diritto moderno, infatti, prende forma nella dialettica fra morale e potere, fra cosa si decide e chi decide, in termini habermasiani fra “legittimità” e “positività”. Non è detto affatto che questa dialettica riesca a comporsi praticando solo il giuspositivismo, soprattutto poi se esso schiaccia la “legittimità” sulla “positività”. Ma anche un antipositivismo che si sbilanciasse in direzione della morale, di cosa si decide, in breve della sola “legittimità”, finirebbe con il cadere in un errore esattamente eguale e contrario a quello del positivismo.
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Rubino, Francesco. « Marxismo, ecologia e costituzione ». DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no 2 (21 février 2020) : 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Résumé :
Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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5

Gambino, Silvio, et Walter Nocito. « Governance europea dell'economia, crisi degli. Stati e diritti fondamentali : notazioni costituzionali ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (novembre 2012) : 5–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002001.

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Résumé :
La crisi economico-finanziaria ha importanti ricadute sul diritto interno e su quello europeo in termini di riforme accompagnate da previsioni di rango costituzionale sul vincolo del pareggio di bilancio, insieme con l'approvazione di nuovi trattati e la creazione di nuove strutture istituzionali in ambito europeo per assicurare il rispetto degli standard macroeconomici da parte degli stati membri dell'eurozona. Gli effetti di queste riforme si ripercuotono in particolare sulla tenuta del modello statale ed europeo di Welfare e sulla effettivitŕ dei diritti, con particolare riguardo a quelli sociali. Il saggio riflette su tali complesse tematiche evolutive (e di trasformazione) degli ordinamenti europei, interrogandosi problematicamente sulla stessa esigibilitŕ dei diritti sociali al livello di ordinamenti interni e di ordinamento dell'Unione, le cui costituzioni si ispirano al riconoscimento e alla garanzia di tali diritti.
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Piccone, Valeria. « I giudici e l'interpretazione fra diritto interno e diritto sovranazionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2010) : 58–74. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003005.

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Résumé :
1. La crisi della cittŕ2. Due aspetti dell'agire3. La gestione del quotidiano4. Tempo e processo5. La grande direzione6. La giustizia procedurale7. Diritto e giustizia8. Gli Osservatorî e il Trattato di Lisbona9. Conclusioni
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Sgreccia, Elio, et Marina Casini. « Diritti umani e bioetica ». Medicina e Morale 48, no 1 (28 février 1999) : 17–47. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.808.

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Résumé :
Esiste un legame tra la riflessione sulla bioetica e quella sui diritti umani? Lo scritto muove da questo interrogativo per giungere dopo un’articolata analisi alla conclusione che il limpido e chiaro riconoscimento della dignità e del conseguente diritto alla vita di ogni essere umano a partire dalla fecondazione costituisce terreno e presupposto comune delle due discipline e, allo stesso tempo, è ciò che consente loro di non navigare verso le derive individualistiche dell’utilitarismo e del relativismo etico. L’analisi del rapporto fra diritti umani e bioetica parte da un dato storico e cioè dalla svolta che il processo di Norimberga e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo hanno impresso nel cammino dell’umanità. Questa nuova tappa accompagna gli albori del “filone giuridico-normativo della bioetica” che nel corso degli anni assumerà sempre maggior consistenza, tanto da sfociare in un autonomo campo di riflessione noto sotto il nome di “biodiritto” o “biogiuridica”. A riguardo l’articolo presenta una disamina ricognitiva (non esente da osservazioni di tipo valutativo) dei principali documenti giuridici nazionali e internazionali che si occupano di “questioni di bioetica”. Dal ricco affresco di questi emerge da un lato la constatazione di un rapporto che esprime la necessità di un’integrazione fra diritti umani e bioetica, dall’altro l’urgenza di dare un solido ed autentico fondamento agli uni e all’altra. È questa una problematica di cruciale importanza, perché sia i diritti umani che la bioetica risentono di una crisi metafisica tanto più evidente e acuta quanto più ci si avvicina ai momenti di maggiore precarietà e debolezza dell’esistenza umana, nei quali la vita umana “è”, semplicemente “è”. In questo senso, l’embrione umano è l’emblema di ogni povertà ed emarginazione. La via d’uscita dalla “crisi” e dunque la ricerca del fondamento - sia per i diritti umani che per la bioetica - va trovata all luce della dignità umana, sempre presente con la stessa forza e intensità in tutti e in ciascuno, da rispettare e promuovere in primo luogo nel rispetto e nella promozione del diritto ad esistere che della dignità è la prima manifestazione, la più immediata concretizzazione.
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Gherri, Paolo. « Teología del diritto : il nome di una crisi ? » Ius Canonicum 43, no 85 (10 janvier 2018) : 249–99. http://dx.doi.org/10.15581/016.43.15031.

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Pocar, Valerio. « Presentazione. Riflettendo sul ruolo della sociologia del diritto ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (février 2012) : 65–73. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003003.

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Résumé :
Presentando i saggi del dossier "Il lavoro e le regole: quale futuro oltre la crisi", l'autore si sofferma a riflettere sulla natura interdisciplinare della sociologia del diritto e sul suo ruolo in relazione alla scienza giuridica. Valerio Pocar, Presentation. Some remarks about the role of sociology of law [Interdisciplinarity - The role of sociology of law - Sociology of law v. legal science] Presenting the essays in the collection about "Work and rules: what future awaits us after the crisis?", the author dwells on the interdisciplinary nature of sociology of law and its role in relation to legal science.
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Pacchi, Stefania. « L’impatto del Virus Corona-19 sul diritto della crisi ». Prisma Juridico 19, no 2 (10 décembre 2020) : 319–46. http://dx.doi.org/10.5585/prismaj.v19n2.18706.

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Résumé :
A causa dell'esplosione del Covid-19 e del conseguente blocco, terribili problemi hanno colpito le aziende. Il governo italiano, come gli altri, si è adoperato per limitare i danni e scongiurare lo spettro di tanti fallimenti immediati. Quattro decreti legge (denominati Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazione), adottati lungo una linea relativa all'andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle aziende e sulle opzioni gestionali del amministratori. Gli obiettivi di questi quattro interventi differiscono: mentre il primo è una misura di contenimento dei danni, il secondo è sostenere la crisi di liquidità, il terzo per la riattivazione del sistema imprenditoriale e il quarto per favorire gli investimenti pubblici e la ripresa delle attività. l'economia. L'articolo illustra i principali interventi per aiutare le aziende colpite dal blocco.
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Petrolo, Marina. « La crisi separativa e il sistema legale : procedure in alternative dispute resolution e interdisciplinarietà ». TERAPIA FAMILIARE, no 124 (février 2021) : 238–57. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124012.

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L'articolo focalizza il diritto o la pratica collaborativa come uno dei più significativi strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso familiare che giunge a valle di un profondo mutamento culturale. I professionisti collaborativi non sono soltanto avvocati, ma anche commercialisti, mediatori familiari, psicologi che si impegnano per offrire ai cittadini un approccio non contenzioso, riservato e rispettoso della dignità dei soggetti coinvolti per la gestione delle questioni attinenti la loro separazione e/o divorzio, l'affidamento dei bambini, la revisione degli accordi e le altre questioni di diritto di famiglia, utilizzando il "diritto (definibile anche metodo) collaborativo". Oltre l'esito deflattivo del contenzioso, il metodo collaborativo presenta altresì aspetti di indubbia utilità sociale. L'articolo, dopo una descrizione della storia del diritto collaborativo, presenta i principi e le procedure che guidano i professionisti che aderiscono alla sua pratica.
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Papadimitriou, Costas. « Le recenti trasformazioni del diritto del lavoro in Grecia ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 135 (septembre 2012) : 389–400. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135003.

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Il saggio ricostruisce i principali interventi adottati dal legislatore greco in materia di diritto del lavoro a partire dal 2010 per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito il Paese, nonché sulla scia delle indicazioni provenienti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea. Nello specifico, vengono prese in considerazione le misure volte a ridurre il costo del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego, a flessibilizzare - tanto in entrata, quanto in uscita - l'utilizzo della forza lavoro ed a modificare l'assetto dei rapporti collettivi di lavoro.
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Mattone, Sergio. « Il ruolo del giudice nella crisi delle relazioni industriali ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (novembre 2009) : 35–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005004.

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1. Gli accordi separati: una controriforma passata sotto silenzio (o quasi)2. Il diritto a una giusta retribuzione3. La tutela contrattuale dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti4. I rapporti tra i diversi livelli di contrattazione5. Verso una nuova supplenza giudiziaria?
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Bilancia, Francesco, et Sandra Regina Martini. « Il referendum del Regno Unito sulla Brexit ed il suo impatto sul mercosul nella prospettiva dei diritti sociali ». Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & ; Justiça 11, no 37 (30 décembre 2017) : 35–63. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v11i37.123.

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Prendendo le mosse dalle tematizzazioni polemiche professate durante la campagna referendaria svoltasi nel Regno Unito per il voto del giugno 2016 sulla Brexit, il saggio apre una riflessione critica sulle trasformazioni da tempo in atto, nel diritto dell’UE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia così come in alcuni ordinamenti degli Stati membri, in relazione ai diritti alle prestazioni sociali dei cittadini europei residenti in Paesi membri diversi dal proprio ed al possibile impatto di tale fenomeno su altri sistemi integrati di mercato come il Mercosul. Il quadro che ne emerge induce a più approfondite riflessioni sulle cause della crisi di legittimazione attuale dei sistemi di integrazione politica ed economica, come il processo di integrazione europea, il cui cedimento è gravemente accelerato dalla messa in discussione dei diritti sociali in danno di una più forte nozione di cittadinanza europea; e come in altre realtà istituzionali e sociali, in particolare nel Mercosul.
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Lo Piccolo, Francesco. « Crisi globali, nuove diseguaglianze e co-produzione di spazi : una prospettiva di ricerca ». TERRITORIO, no 98 (mars 2022) : 62–66. http://dx.doi.org/10.3280/tr2021-098010.

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L'articolo propone una riflessione critica sul rischio di negazione sostanziale di diritti di cittadinanza a partire dalle forme di discriminazione nell'uso e fruizione dello spazio pubblico introdotte dalle crisi globali. La co-produzione di nuovi spazi alla micro-scala e alla scala di quartiere (a partire dagli spazi pubblici o semipubblici spesso privatizzati o sottoutilizzati) può divenire l'occasione per la generazione di nuovi luoghi di condivisione e socialità che rispondano alla richiesta di nuovi servizi e definiscano al contempo il profilo di una pratica urbanistica innovativa, fondata sul pieno riconoscimento del diritto alla città e sul patto istituzionicittadini.
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Sciarra, Silvana. « Post positivista e pre globale. Ancora sull'anomalia del diritto del lavoro italiano ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 121 (avril 2009) : 159–83. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121010.

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Résumé :
La rilettura del saggio di D'Antona si sofferma sulla critica formulata dall'autore nei confronti dell'anomalia post positivista del diritto del lavoro. Nella crisi dei paradigmi si rintraccia l'origine di un eclettismo metodologico, caratteristico di una parte della dottrina italiana nel decennio fra il 1980 ed il 1990. La sfida, ancora attuale, lanciata dall'autore verso la comunitŕ scientifica, accusata di scarsa chiarezza nelle scelte metodologiche, si presta ad alcune considerazioni sul piano storico. La rilettura propone di tracciare una linea ideale di continuitŕ fra il pensiero di D'Antona e gli interpreti italiani della, alla ricerca delle influenze esercitate da Tullio Ascarelli sulla dottrina critica del positivismo. L'attualitŕ del saggio si rinviene inoltre nella critica rivolta al legislatore, poco attento a preservare la razionalitŕ del diritto del lavoro ed il rispetto della sua tradizione.
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Hepple, Sir Bob A. « Diritto del lavoro e crisi economica : lezioni della storia europea ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 123 (décembre 2009) : 391–400. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-123002.

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Résumé :
- In this lecture, given at the University of Bari on the occasion of the ceremony for the conferral of ad honoris causa degree in law, Bob Hepple suggests lessons that we can draw from the history of labour law in Europe. The most serious economic crisis in the last 70 years is at the center of his analysis. In the author's view, the deep recession, following the banking crisis, presents us with a number of major problems, threatening for the survival of labour law and of social protection developed in Europe since 1945. The author touches upon four of these problems: the growth of mass unemployment; the accelerated expansion of informal, deregulated forms of work outside the scope of labour law and social security; increasing inequality in the labour market; the dangers of nationalism and protectionism.
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Corazza, Luisa. « Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dell'emergenza sanitaria ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 168 (janvier 2021) : 799–810. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168007.

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L'articolo affronta le principali questioni che la crisi sanitaria ha posto con riferimento allo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un tema cruciale è stato quello dei limiti all'esercizio del diritto di sciopero connesso alla necessità per i lavoratori di reagire a gravi eventi lesivi del-la salute, dal punto di vista degli strumenti non solo collettivi ma anche individuali. Altra que-stione affrontata è quella della nozione di servizio pubblico essenziale, nell'intreccio tra la no-zione prevista dalla l. 146/1990 e quella adottata dai provvedimenti governativi dell'emer¬genza. Infine, si analizza il ruolo della Commissione di garanzia nella gestione della crisi.
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Gottardi, Donata. « Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 128 (décembre 2010) : 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Icolari, Maria assunta. « IL FENOMENO FISCALE ITALIANO AL TEMPO DELLA CRISI DELLE CONCEZIONI GIURIDICHE TRADIZIONALI ». Revista da Faculdade Mineira de Direito 21, no 42 (16 juillet 2019) : 131–48. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2018v21n42p131-148.

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La disamina muove dal bisogno di una profonda riflessione del sistema tributario italiano dopo che la stagione della crisi, politica ma anche economica, ha sortito i suoi effetti sia sul rapporto mai paritario tra Amministrazione finanziaria e contribuente che sulla nozione di tributo. Pertanto oggetto di attenzione sono per un verso le problematiche legate alla mancanza sia di un vero e paritario contraddittorio nell’azione tributaria, per cui l’Amministrazione fiscale spesso è in una posizione di intollerabile supremazia, sia di un vero coordinamento con il diritto penale; per altro verso del bisogno di adeguare la nozione di tributo agli indirizzi che provengono dal giudice costituzionale.
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Supiot, Alain. « Labour is not a Commodity. The Content and Meaning of Work in the Twenty-First Century ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164001oa.

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Nella sua conferenza di commiato davanti al Collège de France, Alain Supiot passa in rassegna il suo lavoro sulla trasformazione del lavoro nel XXI secolo, evidenziando il ruolo del diritto e delle istituzioni nell'affrontare le conseguenze della rivoluzione digitale e della crisi ambientale. A suo avviso, il fallimento morale, sociale e ambientale del neoliberismo richiede di riconsiderare la finzione giuridica del lavoro come merce e di ristabilire il vero «regime di lavoro umano» previsto dal preambolo della Costituzione dell'ILO, riconoscendo sia il significato che il contenuto del lavoro. Usa il caso della ricerca scientifica per illustrare la sua argomentazione.
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Rampazzo, Lino, et José Marcos Miné Vanzella. « RIFUGIATI : MINORANZE SENZA PROPRIETÀ ? » Revista Direitos Fundamentais & ; Democracia 23, no 3 (14 décembre 2018) : 258. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v23i31189.

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Questo studio si propone di esaminare il tema del “Diritto di Proprietà”, espresso particolarmente nei due primi articoli della questione 66 (II-II) della Somma Teologica di San Tommaso, che è ripreso, nel secolo XX, dal filosofo francese Emmanuel Mounier. La riflessione cerca, prima di tutto, di situare la questione 66, che tratta “Del Furto e della Rapina”, sia nella visione più ampia di tutta la Somma, come nel contesto specifico della parte morale della medesima opera. Subito dopo si analizzano i due articoli della Somma sul “Diritto di Proprietà”. Poi si studia un capitolo dell’opera “Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana” di Mounier, che fa valere la dottrina tomista nel contesto della crisi mondiale della sua epoca. Si pretende così, a partire da un autore clássico, analizzare il tema del “Diritto di Proprietá”, con la possibilità di mostrare, come Mounier, un percorso che indichi la sua funzione sociale. Significativa è pure la ripresa della posizione tomista nella Dottrina sociale della Chiesa, che, in documenti ufficiali, dei quali si indicano due, a titolo do esempio, cita espressamente la stessa questione 66 (II-II) della Somma Teologica, su cui basa il suo insegnamento. La ripresa di questo problema è applicada alla situazione dei profughi, in particolare in Europa, al fine di mostrare il "diritto di proprietà" che essi possiedono, in una situazione di estrema necessità. E, molto significativo in questo senso, é il recente messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante e del Rifugiato.
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Amaya, Amalia, Leticia Bonifaz, Jorge Cerdio, Massimo La Torre et Francisco M. Mora-Sifuentes. « El Derecho contra sí mismo. Un diálogo con Massimo La Torre ». UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, no 34 (22 décembre 2020) : 97. http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2020.5871.

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La presente contribución recoge el diálogo mantenido entre distintos filósofos del Derecho a propósito de la última obra del Profesor Massimo La Torre “Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi”. Al hilo del trabajo del citado autor, los participantes reflexionan sobre preguntas centrales para la teoría y filosofía del Derecho contemporánea: ¿cuál es la naturaleza del Derecho? ¿es el razonamiento jurídico eminentemente moral? ¿qué lugar debe ocupar la práctica jurídica en su conceptualización? ¿qué lugar ocupa la fuerza en el Derecho?
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Leccese, Vito. « Il diritto sindacale al tempo della crisi. intervento eteronomo e profili di legittimitŕ costituzionale ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 136 (décembre 2012) : 479–525. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136001.

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Il saggio si occupa dei piů recenti interventi legislativi di riforma del diritto sindacale e del lavoro idonei a favorire l'arretramento delle tutele lavoristiche e lo spostamento dei luoghi della loro produzione (dalla legge al contratto; dal contratto nazionale a quello territoriale o aziendale). Nella prospettiva prescelta, l'autore si propone di verificare la coerenza di questi interventi con regole e principi costituzionali relativi alla libertŕ sindacale e al contratto collettivo. A questo fine, l'Autore presenta un'analisi della dottrina e giurisprudenza di riferimento e propone la rilettura di talune fondamentali sentenze della Corte prende le mosse dal rifiuto di ogni prospettiva di analisi che trascuri previsioni costituzionali ancora in vigore o le consideri obsolete.
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Fuchs, Maximilian. « Il ruolo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale nella crisi economica : l'esperienza tedesca ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 140 (novembre 2013) : 741–54. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-140011.

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Bronzini, Giuseppe. « Il reddito minimo garantito nell'Unione europea : dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 130 (juin 2011) : 225–45. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-130002.

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Résumé :
Il diritto al reddito minimo garantito č un diritto fondamentale di matrice europea perché cosě riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea. Inoltre, ledell'UE lo hanno da tempo previsto come base per la lotta all'esclusione sociale sino ad integrarlo nel 2007 nei principi comuni di, asse di riferimento anche per la nuova Strategia 2020, che ha preso il posto della. La natura di diritto sociale fondamentale, diretto a salvaguardare la dignitŕ della persona, come precisato in alcune recenti Risoluzioni del Parlamento europeo, esclude modalitŕ irragionevolmente condizionate e lesive dell'autonomia delle persone nella garanzia delle prestazioni. Nonostante le univoche indicazioni sovranazionali l'Italia č l'unico Paese dell'UE, insieme a Grecia ed Ungheria, a non avere alcuno schema di reddito minimo. Solo le Regioni hanno cercato di rispondere alle ripetute sollecitazioni dell'Unione, in particolare la Regione Lazio, con un provvedimento del 2009, ormai decaduto. Tuttavia, le emergenze determinate dalla crisi economica e dell'euro potrebbero spingere l'Unione ad adottare una normativa propria e vincolante che rafforzi la solidarietŕ e la coesione sociale interna.
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Ciolli, Ines. « La tenuta dei diritti sociali durante la crisi economiche ». Revista do Direito, no 44 (20 septembre 2014) : 50–106. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i44.5662.

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Résumé :
Il termine crisi - spesso utilizzato per indicare questo momento di difficoltà economica e politica - aveva inizialmente un significato diverso, non necessariamente negativo; per Santi Romano indicava una fase di “passaggio”, una transizione tra due momenti storici, tra due modelli di organizzazione statale . Oggi, nell’accezione più comune, il lemma è utilizzato per indicare una rottura dell’ordinamento. I giuristi hanno sempre prestato particolare attenzione ai cambiamenti radicali cui le società e il diritto sono stati sottoposti nel tempo. In particolare, quando nei primi anni del XX secolo si assisteva a una potente rottura dell’ordinamento giuridico originata dalla Prima guerra mondiale, essi si occuparono a vario titolo della crisi dello Stato ; Santi Romano stesso si soffermerà ancora sul tema proponendo una nuova lettura della crisi nella prolusione nel Regio istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri” a Firenze .
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Danovi, Alessandro, et Serena Maurutto. « La responsabilit&agrave ; degli organi sociali nella riforma del diritto della crisi d'impresa. Un'interpretazione azienda ». CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & ; DEVELOPMENT STUDIES, no 2 (janvier 2022) : 121–45. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds2-2021oa12562.

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Résumé :
La responsabilità degli organi di governance, nel contesto delle procedure concorsuali, ha visto nel tempo alterne interpretazioni. Il presente contributo propone una razionalizzazione in chiave aziendalistica per evitare il rischio di riconoscere una natura inopportunamente oggettiva alla fattispecie.Nesso di causalità e misurazione del danno vengono riletti con la lente delle teorie manageriali e della creazione di valore, in modo da ottenere una valutazione più oggettiva che funga da giusto equilibrio tra tendenze eccessivamente garantiste e approcci inopportunamente deterministici. Il superamento di tale determinismo si perfeziona con la proposta di un metodo di stima del danno liquidabile, che si sostiene proprio sulla logica decrementale della misurazione del valore distrutto, in luogo di quella meramente contabile del profitto.Nell'attuale contesto di riforma del diritto della crisi, soprattutto alla luce del dovere di agire in prevenzione come disposto dal novellato art. 2086 c.c., non si può prescindere da una valutazione di ciascun atto di gestione, nel contesto specifico dell'azienda in cui esso è compiuto superando approcci pericolosamente generalisti.
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Alessi, Cristina, Francesca Malzani, Fabio Ravelli et Maria Luisa Vallauri. « L’emergenza COVID-19 in Italia e il diritto del lavoro ». TRABAJO, PERSONA, DERECHO, MERCADO. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, no 1 (2020) : 223–39. http://dx.doi.org/10.12795/tpdm.2020.i1.09.

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Résumé :
Il contributo analizza le misure italiane adottate nel periodo dell’emergenza Covid per cercare di far fronte alle necessità, da un lato, di protezione della salute e, dall’altro, di continuità nell’erogazione delle attività lavorativa e dei servizi, prendendo in considerazione la regolazione del lavoro che potremmo qualificare in Spagna come lavoro a distanza, sotto il profilo dell’orario (e il suo controllo da parte dell’impresa), della prevenzione dei rischi o degli obblighi aziendali in tema di necessaria formazione professionale nell’uso di strumenti informatici. Questo modo di rendere la prestazione lavorativa viene riportato al lavoro agile, una modalità che esisteva prima della pandemia in quanto espressamente contemplata dalla legge, anche se la situazione della crisi sanitaria ne ha cambiato non solo la fisionomia ma anche il tipo di utilizzo. In questo modo, la domanda che inevitabilmente deve essere posta è: è questo un modo di lavorare che offrirà solo una risposta congiunturale alla situazione di emergenza vissuta o, al contrario, questa opzione sarà valorizzata in futuro con effetti permanenti? Nella seconda sezione dell’articolo, vengono analizzate le condizioni per richiedere congedi per la cura di disabili e bambini. La ratio dei permessi è strettamente connessa con la decisione del Governo di chiudere scuole e centri diurni. Infine, vengono esaminate altre misure adottate al fine di garantire il mantenimento del rapporto di lavoro, che consistono in una serie di divieti di procedere al licenziamento collettivo durante un determinato periodo di tempo, nonché misure economiche riconosciute a specifici soggetti (liberi professionisti o lavoratori agricoli, tra gli altri).
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Szewczul, Bożena. « Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (II) ». Prawo Kanoniczne 50, no 3-4 (20 décembre 2007) : 69–88. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.03.

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Résumé :
Piú di 30 anni fa é stata riconosciuta dal diritto canonico la dovuta libertà dei religiosi per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, ma in questo campo emergono ancora oggi dei problemi. L’articolo cerca di scoprire le ragioni di questa situazione. Una di queste si può trovare nella crisi odierna del sacramento della penitenza e della direzione spirituale. Le altre sono: per tanti consacrati é difficile da comprendere la diversitá della direzione spirituale dal sacramento della penitenza; alcuni consacrati non sentono la necessità della direzione spirituale; per altri la libertà é limitata spesso, in modo indiretto, dalle sfavorevoli opinioni delle consorelle per quanto rigurda la scelta di una di loro del direttore spirituale, diverso dal confessore ordinario, che viene regolarmente in comunità; non ultima la tendenza di alcuni superiori a non concedere in questo campo la giusta libertà ai sudditi.
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Aquironi, Ilaria. « L’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea= Judicial decisions as to the causes of separation under EU private international law ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no 2 (5 octobre 2017) : 76. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3865.

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Résumé :
Riassunto: Lo scritto affronta le questioni che circondano la pronuncia dell’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione europea, segnatamente alla luce dell’autonomo concetto di “causa” del divorzio e della separazione personale accolto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010. Su questa base, lo studio indica per quali ragioni, malgrado la dichiarata intenzione del legislatore europeo di non volersi occupare delle cause della crisi, si debba ritenere che la pronuncia relativa all’addebito soggiaccia alla disciplina internazionalprivatistica racchiusa nei regolamenti in questione.Parole chiave: Addebito della separazione, cause del divorzio e della separazione, Regolamento (CE) n. 2201/2003; Regolamento (UE) n. 1259/2010.Abstract: The essay tackles the distinctive features of the autonomous concept of “grounds”for divorce and legal separation contained in Regulation (EC) n. 2201/2003 and Regulation (EU) n. 1259/2010. Relying on this basis, the analysis indicates the reasons why, although the asserted intention of the European legislator not to deal with the grounds for the matrimonial crisis, judicial decisions as to the causes of separation should be submitted to the rules set forth by the abovementioned regulations.Keywords: causes of divorce and legal separation, Regulation (EC) n. 2201/2003, Regulation (EU) n. 1259/2010.
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Spoto, Giuseppe. « Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli ». Przegląd Prawa Rolnego, no 2(29) (30 décembre 2021) : 423–60. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.22.

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Résumé :
Anche se le regolazioni sul commercio dei prodotti agricoli si sono evoluti dagli obiettivi di piena liberalizzazione perseguiti per il commercio dei prodotti industriali, le regole del GATT sono state applicate fin dall’inizio. L’autore dell’articolo ricostruisce il quadro normativo delle fonti internazionali, con particolare attenzione all’Accordo SPS (sulle misure sanitarie e fitosanitarie), all’Accordo TBT (sulle barriere tecniche al commercio), e all’Accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights; Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). La seconda parte dello studio approfondisce il tema del commercio e dell’informazione a garanzia del diritto internazionale umanitario, partendo da un esame del caso del vino israeliano e dalla motivazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-368/18). Da quando l’OMC è stata istituita sono avvenuti molti cambiamenti, ma soprattutto c’è stata un’inversione di rotta da parte dei Paesi industrializzati che hanno scelto di stimolare accordi commerciali bilaterali rispetto al sistema multilaterale, minando così l’importanza delle regole dell’OMC. La novità più significativa di questa evoluzione è che tali accordi bilaterali non sono più da considerare come ulteriori sviluppi nella costruzione del sistema multilaterale, ma sono spesso diventati dei veri e propri ostacoli alla ricostruzione. Per l’autore, sono proprio le regole del commercio internazionale stabilite con l’OMC a offrire le migliori garanzie di fronte alla crescita degli scambi e alla conquista sempre più crescente di quote significative del mercato mondiale da parte dei Paesi più aggressivi. Le crisi economiche degli ultimi anni e, soprattutto, i recenti sconvolgimenti dei mercati internazionali a seguito della pandemia hanno mostrato la necessità di rinnovare l’agenda globale, legando indissolubilmente la circolazione delle merci (soprattutto agricole) ad ulteriori obiettivi che non possono prescindere dal cambiamento climatico, dalla lotta all’inquinamento e dalla soluzione dei problemi ambientali che sono diventati temi da considerare come tasselli di un unico grande mosaico. Questi obiettivi richiederebbero un rilancio del multilateralismo e confermerebbero l’importanza di trovare un anello comune all’interno dell’OMC.
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Fioravanzo, Monica. « Mussolini, il fascismo e l'‘idea dell'Europa'. Alle origini di un dibattito ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 262 (octobre 2011) : 7–27. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-262001.

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Č soltanto a partire dagli anni trenta che il fascismo, stretto fra la coscienza della crisi del continente e l'avanzata del nazionalsocialismo, di cui temeva la concorrenza, sviluppa un progetto di Nuovo ordine europeo. Con la sua proposta, il regime fascista s'inseriva in una riflessione sull'Europa che fin dagli anni venti aveva coinvolto personalitŕ eminenti, come Briand o Coudenhove-Kalergi, e molti movimenti, da Paneuropa a Mitteleuropa e Abendland. L'avvio del dibattito in Italia coincise con il decennale del regime, nel 1932, celebrato all'insegna della romanitŕ, intesa come fondamento della missione internazionale del fascismo. Fu soprattutto il Convegno Volta sull'Europa (novembre 1932), organizzato dalla Reale accademia d'Italia sotto l'egida di Mussolini, a dare risonanza internazionale al progetto di Europa fascista. Attraverso l'esame delle piů importanti relazioni, l'autrice pone in rilievo i tratti caratteristici del disegno fascista e ne sottolinea lo iato non solo rispetto alle concezioni liberaldemocratiche, ma - piů significativamente - rispetto all'idea nazista di Europa di Alfred Rosenberg, che del Nuovo ordine fascista contestava proprio il fondamento, ossia il diritto e l'ereditŕ di Roma.
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Milione, Ciro, et Santo Napoli. « L’anima lavoristica della costituzione della repubblica italiana ». Boletín Mexicano de Derecho Comparado 1, no 158 (24 mars 2021) : 825. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.158.15637.

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Résumé :
La Costituzione italiana rappresenta un unicum dal punto di vista degli or-dinamenti passati e vigenti, giacché è la sola a porre a suo fondamento il concetto di “lavo-ro”. Tale nozione, nell’ottica della Carta, assurge a diritto, dovere e principio di natura cos-tituzionale. Va sottolineato che la relazione di impiego che soggiace a questa stessa nozione è quella che le norme civilistiche definiscono come subordinata. L’intenzione del Costituente era quella di conciliare la subordinazione del lavoratore con la libertà del cittadino. Per questo, la Costituzione introduce dei “contrappesi” volti a tutelare quegli individui che, sprovvisti di mezzi di produzione, per vivere dignitosamente sono vincolati al potere diretti-vo di un datore di lavoro. Sebbene molte disposizioni costituzionali non siano state piena-mente attuate, la Costituzione ha comunque assolto la funzione di migliorare le condizioni dei lavoratori italiani. La globalizzazione e le cicliche recessioni del mercato internazionale hanno messo in crisi l’anima lavoristica della Costituzione, esigendo il sacrificio di numerose garanzie. Nonostante oggi si registrino alcune timide migliorie dei livelli occupazionali, è dif-ficile sperare in una restaurazione completa di quelle stesse tutele di cui hanno goduto gene-razioni passate di lavoratori italiani.
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Kowal, Janusz. « Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej ». Prawo Kanoniczne 40, no 1-2 (5 juin 1997) : 115–46. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.06.

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Résumé :
Le norme del Codice di Diritto Canonico ed i problemi pratici della vita comune negli Istituti di Vita Consacrata dimostrano una costante necessita d ’esclaustrazione e la sua grande utilità nel rimediare le difficoltà riguardanti sia le crisi della vocazione che quelle della vita comune. L’articolo vuole offrire un’analisi delle norme giuridiche riguardanti l’istituzione d ’esclaustrazione finora vigenti e incluse nell’attuale Codice di Diritto Canonico. Per chiarire meglio la problematica, l’autore presenta le vigenti categorie d’esclaustrazione, quindi ne fa un’analisi dettagliata. Nel primo posto viene dimostrata l’esclaustrazione volontaria concessa per un periodo di tre anni. Si prendono in considerazione cause, soggetto, questioni riguardanti la sua durata, competenza dei superiori e contenuto dell’indulto. In simile modo sono stati presentati le ulteriori categorie d’esclaustrazione: esclaustrazione semplice per un periodo di piü di tre anni, esclaustrazione delle monache ed esclaustrazione imposta. Viene descritta anche l’esclaustrazione qualificata che non si trova nelle norme del Codice, e usata tuttavia nella pratica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Nell’ultima parte dell’articolo l’autore presenta gli effetti canonici dell’esclaustrazione, comuni per tutte le categorie. L’analisi fatta dall’articolo riguardante le prescrizioni attualmente vigenti tiene conto anche della questione pratica della loro applicazione. Si spera che essa possa diventare un aiuto per coloro che, in quanto superiori degli istituti di Vita Consacrata о delle Società di Vita Apostolica, devono servirsi di quest’istituzione giuridica.
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Gottardi, Donata. « La crisi, il diritto del lavoro e le relazioni sindacali : una panoramica con tante ombre e poche luci ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 1 (mars 2014) : 7–24. http://dx.doi.org/10.3280/es2014-001002.

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Ciampi, Marina. « Per una fenomenologia della societŕ contemporanea. Accesso, approvvigionamento e democrazia dell'acqua ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 3 (novembre 2010) : 137–49. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003013.

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Résumé :
Nella societŕ contemporanea, definita anche societŕ del rischio globale, la crisi idrica riveste un ruolo decisivo ma controverso rispetto ad altri rischi (sanitari, ambientali, finanziari, bellici). Essa infatti colpisce maggiormente le aree geografiche del sud del mondo, dove tale risorsa č sempre piů carente e di scarsa qualitŕ; al contrario i Paesi industriali avanzati hanno un approccio poco responsabile nei confronti di un bene cosě prezioso e di una fonte che č esauribile e limitata. I vantaggi dello sviluppo e della globalizzazione non sono infatti distribuiti equamente a livello geografico e il gap tra i "ricchi" e gli "ultimi della Terra" sta diventando sempre piů profondo. Eppure uno sviluppo che intenda essere davvero sostenibile deve affrontare globalmente il problema della disponibilitŕ dell'acqua potabile, della sua qualitŕ, del suo accesso pubblico, in un'ottica di gestione e condivisione democratica di tale risorsa. Accedere all'acqua č un diritto fondamentale, universale e inalienabile, ma se non si attuerŕ un'inversione di tendenza a livello sociale, economico e politico, tale bene continuerŕ ad essere sempre piů mercificato e privatizzato.
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Spadaro, Carmela Maria. « Rivolte tra i gelsomini. Raccoglitrici di fiori in Calabria e diritti sociali nella seconda metà del Novecento (primi risultati di una ricerca) ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 451–84. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16895.

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Résumé :
Una vicenda poco nota, relativa ad una stagione di battaglie sindacali è quella di cui si resero protagoniste le raccoglitrici di fiori di gelsomino della Calabria jonica. Il loro lavoro rappresentò, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del ‘900, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la creazione di un’interessante rete di collegamento tra le numerose imprese agricole di piccole e medie dimensioni operanti nel territorio ed alcuni tra i più noti marchi dell’industriaprofumiera francese.L’acquisita consapevolezza del profilo “internazionale” e, dunque, dell’importanza del proprio lavoro nella promozione industriale e sociale del territorio, fu all’origine di una stagione di rivendicazioni, che sancirono un netto miglioramento delle condizioni lavorativeed una maggiore considerazione sociale per queste donne trovatesi improvvisamente, anche per effetto della disoccupazione maschile e dell’emigrazione, a ricoprire il ruolo di capo-famiglia; altresì posero all’attenzione del Parlamento la necessità di darericonoscimento normativo alle istanze delle lavoratrici. Nella lotta sindacale condotta da queste pioniere dei diritti delle lavoratrici si intrecciarono, ad un certo punto, interessi che rischiarono di snaturane il significato, ma esse seppero tenere testa alle strumentalizzazioni che provenivano da varie parti, battendosi solo per i loro diritti.La crisi del settore, determinata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda e dalla concorrenza di alcuni paesi esteri (Egitto, Israele, Spagna, Algeria, Tunisia), che poterono giovarsi anche dei minori costi della manodopera, provocò un crollo verticale dellevendite di gelsomino, conducendo nel giro di pochi anni alla totale sparizione della coltura dalle coste calabresi.Il legislatore intervenne tardivamente per disciplinare molti di quei diritti che le raccoglitrici di gelsomino erano riuscite a conquistare, ottenendo una contrattazione collettiva provinciale che rispettava e richiamava il diritto consuetudinario. L’intervento dello Stato fu tardivo perché alla fine degli anni Settanta quasi più nessuno in Calabria coltivava il gelsomino e le mutate condizioni del mercato internazionale dirottarono le commesse dell’industria francese verso Paesi più competitivi. Tuttavia, il ruolo pionieristico di queste donne, il cui lavoro tracciava di per sé un’identità di genere, segnò sicuramente un passo decisivo verso il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile, che sembra doveroso ricordare.
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Martelloni, Federico, et Angelo Salento. « Diritto del lavoro e sociologia nelle relazioni industriali, dai Trenta Gloriosi alle crisi del nuovo secolo. Un'intervista a Mimmo Carrieri e Tiziano Treu ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 259–77. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164013.

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Colao, Floriana. « La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Résumé :
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Giovannini, Alessandro, et Jean-François Jamet. « MATCHING ACCOUNTABILITY WITH INDEPENDENCE : THE ECB’S EXPERIENCE ». Il Politico 252, no 1 (22 juin 2020) : 103–21. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.300.

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L’accountability della BCE comprende i vari canali attraverso i quali essa è chiamata a dimostrare di agire in conformità con il suo mandato. Il presente articolo si concentra principalmente su uno di questi canali - la responsabilità democratica. È tuttavia importante tenere presente che questi diversi canali si rafforzano a vicenda. Inoltre, nel discutere il quadro di responsabilità della BCE, l’attenzione principale è rivolta alle funzioni di banca centrale, piuttosto che di vigilanza. Coerentemente con il ruolo decisivo che ha svolto nella crisi, la BCE è stata sottoposta a un maggiore controllo. Il quadro di responsabilità preesistente ha consentito tale maggiore controllo e ha quindi dimostrato la sua solidità. Ciò che è cambiato, in effetti, non è il quadro di responsabilità previsto dal diritto primario, ma l’uso esteso delle sue possibilità. E l’evidenza dimostra che la BCE si confronta favorevolmente con le banche centrali. La responsabilità della BCE continuerà comunque ad essere oggetto di dibattito, visti i vari equilibri possibili sul ruolo dei vari stakeholder, l’intensità del controllo e l’interazione tra i vari canali di responsabilità. Tutti fattori fondamentali per garantire un’interazione di alta qualità nell’adempimento degli obblighi di responsabilità della BCE.
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Kiwior, Wiesław. « Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 117–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.04.

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Résumé :
L’analisi dell’attuale normativa canonica riguardante la dispensa dal celibato dei presbiteri e dei diaconi dimostra che la concessione della grazia – soprattutto nel caso dei presbiteri – viene preceduta dagli sforzi dei competenti superiori ecclesiastici per offrire un adeguato aiuto all’oratore nel superamento di una crisi e nel ritorno al servizio ministeriale, da una attenta ricerca della verità riguardante le circostanze essenziali della ricezione dell’ordine (l’istruzione della causa) e da un attento esame di ogni caso alla luce delle attuali norme di diritto sostantivo e di quello formale (il procedimento nella Congregazione per il Clero). I rescritti rilasciati in questa materia indicano delle ferite dolorose nella comunità della Chiesa, un serio e complesso problema nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari, ma allo stesso tempo esprimono la sollecitudine pastorale del Romano Pontefice per il bene spirituale degli oratori e dei loro familiari, e permettono di formulare delle indicazioni nel campo del discernimento vocazionale al sacerdozio, della formazione dei candidati agli ordini sacri, della formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi ed anche della capacità di risolvere i propri problemi esistenziali. Le norme che regolano oggi la questione della dispensa dal celibato dei sacerdoti e dei diaconi nella Chiesa cattolica latina sono disperse in vari documenti. Sarebbe molto opportuno, e soprattutto molto utile agli ordinari, di elaborare un testo unitario che prenda anche in considerazione dei dubbi che attualmente sorgono nella prassi amministrativa riguardante la dispensa dal celibato dei presbiteri.
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Ciervo, Antonello. « Le promesse di Prometeo : la crisi economica nello specchio del diritto. Alcune riflessioni a partire da un recente libro di Maria Rosaria Ferrarese ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (avril 2018) : 184–96. http://dx.doi.org/10.3280/sd2018-001009.

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Elorza, Antonio. « Spagna, nazione di nazioni ». MONDO CONTEMPORANEO, no 3 (avril 2011) : 137–58. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003006.

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Résumé :
La Spagna non č uno Stato unitario come la Francia, né uno Stato plurinazionale come furono la Jugoslavia e l'Austria-Ungheria nel passato. L'identitŕ spagnola nasce nel Medioevo e trova le sue prime radici nelle reazioni all'invasione araba del 711, quando i vinti presero coscienza della «Spaniae ruina». Secoli dopo, l'unione delle corone nata con i Re Cattolici rafforzň le basi per quella identitŕ, sotto una «monarchia di aggregazione» che si sviluppň in parallelo con la Francia, senza che scomparissero altre identitŕ, come quelle della Catalogna e delle province basche. Ma la Rivoluzione francese cancellň le unitŕ amministrative dell'Antico regime ed il processo di nazionalizzazione si sviluppň senza difficoltŕ fino al primo Novecento, mentre l'arretratezza economica fece sorgere le condizioni di una crisi dello Stato-nazione. Allo stesso tempo il fatto che la Catalogna e la Biscaglia fossero le avanguardie del processo d'industrializzazione favorě la dinamica centrifuga delle, dopo che la disfatta del 1898 nella guerra contro gli Stati Uniti e la fine dell'impero coloniale avevano creato l'immagine della Spagna come di un "paese moribondo". La modernizzazione degli anni Sessanta del Novecento poté essere il fondamento di una nuova Spagna, ma le "nazionalitŕ storiche" (la Catalogna ed il Paese basco in primo luogo) erano giŕ realtŕ senza ritorno ed il nazionalismodella dittatura di Franco fece delle rivendicazioni nazionaliste un diritto democratico. Infine, con la Costituzione del 1978 č nato lo Stato delle autonomie, che consacra lo sviluppo autonomo delle "nazionalitŕ" intorno all'asse centrale della "nazione" spagnola. Ecco perché "nazione di nazioni" diventa un'espressione adeguata ad una convergenza come quella spagnola di processi di, senza che i conflitti fra unitŕ ed indipendentismo siano ancora oggi arrivati a un punto di equilibrio.
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Stentella, Danilo. « Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (juin 2022) : 233–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-002002.

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Résumé :
La reintroduzione in Italia di un meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti politici, la cui entità venisse collegata direttamente e in via almeno prevalente a una percentuale significativa degli utili generati dalle partecipazioni statali, potrebbe determinare da parte dei leader politici una maggiore propensione alla scelta di management capace e l'adozione di un efficace sistema di verifica delle procedure di gestione di questo patrimonio pubblico. Si potrebbe ridimensionare drasticamente per questa via la piaga apparentemente endemica e cronica del clientelismo dei colletti bianchi di alto livello e realizzare contestualmente una gestione della proprietà pubblica più efficiente, di tipo finalmente privatistico, se proprio vogliamo assegnare a questa categoria una valenza cogente. Le riforme di politica economica introdotte negli ultimi decenni dai governi dei paesi più industrializzati sono state fortemente condizionate dalla dottrina del New Public Management, un approccio radicale, capace di compromettere l'integrità strutturale ed etica del settore pubblico subordinando la giustizia sociale all'efficienza economica, una trasformazione caratterizzata dal taglio della spesa pubblica che ha travolto anche un fondamentale istituto del sistema democratico, i partiti politici. Purtroppo i trascorsi delle imprese pubbliche hanno fortemente agevolato quelle riforme, in quanto per un certo periodo storico queste hanno mostrato una tendenza cronica alla bassa produttività, rispetto alle imprese private, anche a causa delle politiche clientelari e dell'uso intensivo del fattore lavoro. Poiché elementi di servizio pubblico ed elementi di business convivono soprattutto nel settore delle public utilities, potenzialmente capace di generare reddito, le imprese pubbliche possono rappresentare un'utile e prudente forma di diversificazione dei ricavi per la finanza pubblica, in grado di ridurre sensibilmente i rischi di liquidità, ancor di più in un contesto storico di crisi finanziarie ed economiche internazionali ricorrenti. Il finanziamento pubblico dei partiti politici è stato introdotto nel 1974 con la L. 195/1974 per contrastare le collusioni con i grandi poteri economici, già sorte negli anni precedenti. È stato completamente abolito con D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, lasciando spazio ad una crescente attività di lobbying e finanziamento indiretto ai partiti. La domanda a cui questo elaborato cerca di rispondere è: può l'azienda pubblica essere gestita in modo efficiente dallo Stato, produrre entrate e servizi per la comunità, senza dare luogo a risultati di gestione cronicamente negativi e contribuire a finanziare il diritto costituzionalmente garantito di organizzarsi in partiti politici, finanziando il loro meccanismo?
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Triggiani, Ennio. « Il principio di solidarietà nell'Unione europea ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 170 (août 2021) : 235–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170004.

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Résumé :
L'articolo analizza la progressiva e poliedrica qualificazione giuridica della solidarietà nel si-stema dell'Unione europea attraverso i diversi Trattati e, soprattutto, la Carta dei diritti fonda-mentali. L'analisi si sofferma sull'attuazione fortemente innovativa del principio, a partire dal Pilastro europeo dei diritti sociali, in primo luogo alla luce degli interventi adottati a seguito della crisi pandemica. Fra questi viene evidenziato il possibile significato politico dell'emissione di una prima forma di debito europeo con il Next Generation EU.
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Claudio, Viazzi. « Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Résumé :
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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Michieli, Andrea. « Il "dialogo sociale" nella costruzione asimmetrica dell'Unione Europea, tra battute d'arresto e rilanci ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (août 2020) : 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-002004.

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Résumé :
Nel processo di integrazione europea l'avanzamento del "dialogo sociale" e la tutela dei diritti sociali sono sempre andati di pari passo. L'armonizzazione "nel progresso" sostenuta dalle parti sociali europee si è però arrestata con la gestione della crisi del 2008 e con le scelte comunitarie di governance economica. Il con-tributo, dopo aver ripercorso la genesi della concertazione sociale europea e il suo attuale stato di paralisi, mette in rilevo la necessità di un nuovo corso del "dialo-go sociale" che, con l'approvazione de Pilastro europeo dei diritti sociali, possa ridefinire l'equilibrio tra libertà e diritti nel mercato unico europeo
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Favalli, Silvia. « MISURE DI AUSTERITÀ E DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITÀ : UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO ». Il Politico 252, no 2 (15 janvier 2021) : 168–83. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.514.

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Résumé :
Le misure di austerità messe in campo da molti paesi europei a seguitodella ben nota crisi economica del 2008 sono state, negli ultimianni, non solo oggetto di critica politica, ma anche sottoposte allo scrutiniodella Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) per violazionedei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, in più diun’occasione, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a giudicare lacompatibilità di tali restrizioni con i diritti sanciti all’interno della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo (CEDU)1.
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Nozifora, Enzo. « Precarietà del lavoro e crisi delle moderne forme di cittadinanza sociale ». Revista Latina de Sociología 1, no 1 (26 décembre 2011) : 126–55. http://dx.doi.org/10.17979/relaso.2011.1.1.1198.

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Résumé :
In tutte le economie avanzate del pianeta, stiamo parlando di un unico tema: come fermare la crisi finanziaria distruttiva e riavviare il ciclo di crescita economica. La nostra proposta è di riconsiderare la cultura di lavoro significativa per spiegare la struttura della società. Questo perché il lavoro è l'unica attività umana che dà senso all'esistenza. Negli ultimi due secoli i lavoratori per rafforzare i loro diritti di cittadinanza sono stati discussi con lo Stato-nazione forma storica che si è consolidata durante le rivoluzioni liberali del XIX secolo. Oggi questo è il legame che è entrato in una crisi irreversibile ed è incapace di fornire risultati che sono adatti per le emergenze. Sono nati organismi sovranazionali che certamente non sono uguali i loro compiti, e le forze sociali non possono trovare un modo per contribuire al loro potere politico. Ma non è nato un movimento europeo dei lavoratori, che lotta per nascere allo stesso modo di un'Europa politica capace di fermare il crescente potere della speculazione finanziaria. I mercati finanziari sono integrati a livello globale, mentre i dipendenti, come in passato, presentano domanda a livello nazionale. Questa è la domanda che ora è diventata urgente. Se vogliamo uscire dalla crisi economica, dobbiamo pensare in termini sovranazionali ed europei. È importante che il movimento dei lavoratori imponga le proprie esigenze a livello europeo, a favore del rafforzamento politico dell'Unione, e vi ponga la questione dei diritti sociali europei. Solo un movimento operaio che lavora per rafforzare la costruzione dell'Europa, invece di indebolire, apre i diritti di cittadinanza dei lavoratori.
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