Articles de revues sur le sujet « Costituzionalismo politico »

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Rubino, Francesco. « Costituzionalismo e governamentalismo ». DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no 1 (4 octobre 2019) : 184–205. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n1.2019.p184-205.

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Résumé :
Questo saggio analizza le origini della definizione di governance e tenta di stabilire le linee di sviluppo e applicazione del stesso concetto. La dialettica tra costituzionalismo (visione, interpretazione, prospettive delle regole del gioco politico-legale) e governamentalismo (tentativo di semplificare la complessità delle democrazie contemporanee) è alla base della teoria del governo come forma specifica e imperfetta di governance (sopra) dell'economia.
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2

Rusconi, Gian Enrico. « QUALE «DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE» ? LA CORTE FEDERALE NELLA POLITICA TEDESCA E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no 2 (août 1997) : 273–306. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024837.

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Résumé :
IntroduzioneLa Germania offre una interessante versione contemporanea dello «Stato costituzionale» o della «democrazia costituzionale» con le sue tipiche tensioni tra responsabilità politica parlamentare e giustizia costituzionale. Un esempio tanto più istruttivo in quanto si pone all'incrocio tra la tradizione tedesca dello «Stato di diritto» e la tendenza ad un «nuovo costituzionalismo» che suscita crescente attenzione nelle scienze politiche e giuridiche.Ma c'è di più. La centralità del ruolo della Germania in Europa fa sì che questa problematica si proietti sulla costruzione politico-costituzionale dell'Unione europea. L'istituzionalizzazione dell'Europa politica e la semplice ipotesi di una Costituzione europea rimettono in gioco i concetti classici di popolo, sovranità, statualità e legittimazione democratica e aggiornano i dilemmi del costituzionalismo e della Costituzione come statuto delle libertà, come contratto politico e come forma di governo. In questa ottica il progetto europeo acquista i tratti di una democrazia o Stato costituzionale tutto da esplorare, per il quale il modello tedesco diventa molto istruttivo.
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Claudio, Viazzi. « Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Résumé :
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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Manfrelotti, Raffaele. « Il governo europeo della moneta e le sfide del costituzionalismo contemporaneo ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 105–15. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001006.

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Résumé :
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione a-politica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabili-tà economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Balestra, Anna, et Raul Caruso. « Le società benefit in Italia. Tra bene comune e identità ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 117–39. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001007.

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Résumé :
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione apolitica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabilità economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Buchanan, James M. « Public Choice After the Revolutions : 1989–91* ». Journal of Public Finance and Public Choice 10, no 2 (1 octobre 1992) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539455.

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Résumé :
Abstract La Public Choice è nata durante un periodo di intenso conflitto ideologico ed è maturata parallelamente al declino dell’ideale collettivista-marxista dell’ordine politico ed economico. In quella fase la Public Choice ha avuto un ruolo centrale nel fornire gli elementi necessari alia comprensione dei fallimenti del processo politico.Buchanan ritiene che, nell’attuale fase post-socialista, le maggiori prospettive della Public Choice risiedano nella sua variante di costituzionalismo economico, in una riflessione attenta alia struttura istituzionale-costituzionale entro cui la politica ha luogo. In quest’ottica una prospettiva evoluzionista sembra essere promettente. I teorici di Public Choice dovrebbero espandere il loro campo di indagine al di là dei limiti comportamentali imposti dal modello economico tradizionale: non necessariamente gli operatori pubblici sono spinti da obiettivi loro propri, ma è la struttura della politica in cui essi operano che li costringe ad agire in maniera contraria all’interesse pubblico, pena la stessa sopravvivenza politica. Ne consegue quindi la necessità di spostare l’analisi sulle caratteristiche delle strutture nel cui ambito vengono operate le scelte.
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Holcombe, Randall G. « The Origin of the Legislature * ». Journal of Public Finance and Public Choice 11, no 1 (1 avril 1993) : 3–18. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539572.

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Résumé :
Abstract I due modi di produzione della legge sono la legislazione e l’evoluzione basata sull’interpretazione innovativa della legislazione preesistente.Il presente scritto confronta questi due modi, prendendo come esempio la legislazione dell’antica Roma, nella quale vigeva in origine il sistema evolutivo, che dovette tuttavia cedere il passo all’attività legislative man mano che l’espansione imperiale romana rendeya urgente l’introduzione di nuove normative. A fronte del vantaggio della rapidità nella elaborazione normativa, e quindi della maggior flessibilità del sistema giuridico, il «costo» della legislazione era costituito dalla rinuncia alia stabilità del sistema giuridico, con possibili influenze di carattere politico e serie conseguenze inintenzionali dei provvedimenti legislativi.Proprio per evitare tale costo si è sviluppato il moderno costituzionalismo, che si può quindi considerare una conseguenza del concetto di legislazione che ha avuto origine nel senato romano.
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Dogliani, Mario. « Costituzionalismo intransigente, costituzionalismo indignato e cinismo costituzionale di fronte al dilemma : la democrazia fondata sulla politica organizzata č una causa persa ? » DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 1 (octobre 2012) : 15–25. http://dx.doi.org/10.3280/ded2012-001002.

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Trampus, Antonio. « Democrazia e democrazie : torsioni politiche e re-­invenzioni nel costituzionalismo mediterraneo ». SOCIETÀ E STORIA, no 175 (avril 2022) : 139–44. http://dx.doi.org/10.3280/ss2022-175008.

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Résumé :
Questo contributo discute, sulla base del volume Re-imagining Democracy in the Mediterranean 1780-1860, il problema della periodizzazione e il problema della coerenza dello spazio mediterraneo all'interno dei percorsi della democrazia tra XVIII e XIX secolo.
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Cattaneo, Fabrizio. « Democrazia costituzionale ». DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no 2 (21 février 2020) : 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Résumé :
Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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Dogliani, Mario, Francesco Pallante, Chiara Tripodina, Valeria Marcenň, Pinto Ilenia Massa et Antonio Mastropaolo. « Come i costituzionalisti possono salvarsi l'anima. Considerazioni a margine del decreto legge salvaliste ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 9–16. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002002.

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Résumé :
Nella cultura democratica, in questi anni, la cautela ha ucciso troppe idee. Ha impedito di concepire soluzioni nuove, precludendosi di immaginare il futuro. Ha bloccato il pensiero, anche quello sbagliato che perň puň contenere germi su cui altri possono costruire. Ha favorito la conservazione, sovente per cautela strategica, sul presupposto che non fosse il tempo giusto per dire certe cose, perché il momento politico non lo consentiva o portava acqua a un'altra politica. E se le cose non si possono dire non si arriva neppure a pensarle. In ambito giustizia unicitŕ della carriera e obbligatorietŕ dell'azione penale sono temi in cui č utile verificare se le opinioni consolidate non possano essere il frutto di questa prudenza autocensoria, e chiedersi se le posizioni a loro difesa della grandissima parte della magistratura non risentano di un ingessamento delle idee, non siano in qualche misura riflessi condizionati, alimentati dal bisogno di difendersi, di contrastare un clima d'assedio costellato di attacchi ingiusti e gratuiti; e chiedersi inoltre se certe difese non siano anche espressione del timore del nuovo proprio di ogni corporazione (espressione neutra, puramente denotativa di un ceto portatore di una identitŕ professionale) comprensibile ma non per questo esente da riflessione critica. Le considerazioni che seguono non propongono certezze, ma vogliono seminare dubbi, invitare a un pensiero libero e a un dibattito laico, non condizionato da alcuna fede e da alcun ideologismo.
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Zampino, Ludovica. « Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (juillet 2012) : 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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Pugiotto, Andrea. « I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 42–57. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001003.

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Résumé :
La titolaritŕ formale del diritto alla tutela giurisdizionale da parte dello straniero extracomunitario (irregolare o clandestino) č oggi un dato acquisito per il nostro ordinamento. Non altrettanto il suo effettivo godimento, assente o carente per scelta legislativa o in ragione delle concrete modalitŕ di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dello straniero dallo Stato italiano. Il saggio - che riproduce la comunicazione orale svolta al Convegno annuale dell'Associazione Italiana Costituzionalisti (Cagliari, 16-17.10.2009), di cui l'Autore č stato relatore - analizza criticamente le ragioni di politica del diritto e le incompatibilitŕ costituzionali dell'attuale ordinamento espulsivo degli stranieri, anche alla luce delle frequenti censure ad esso mosse in ambito europeo e internazionale.
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Gambino, Silvio. « Democrazia rappresentativa e populismo : riflessioni sull'esperienza italiana nell'ottica comparatistica. Una "democrazia assediata" che muove verso la ‘democrazia illiberale' ? » CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (janvier 2021) : 5–32. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002001.

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Résumé :
"Rappresentanza politica" e "sovranità popolare" si offrono al costi-tuzionalista come le due principali tematiche teoriche che aiutano a qualificare le manifestazioni istituzionali/costituzionali ormai bisecola-ri della democrazia liberaldemocratica moderna, che ritrova le pro-prie origini storiche negli eventi rivoluzionari francesi di discontinuità con lo Stato assoluto e il proprio sviluppo nelle forme della democra-zia sociale e partecipativa del costituzionalismo del secondo dopo-guerra. La riflessione proposta al lettore muove dal modello costitu-zionale italiano - che si propone come fortemente innovativo in ragio-ne della valorizzazione della sovranità popolare e delle forme politiche del suo esercizio (incentrate sul ruolo centrale svolto dal concorso partecipativo dei partiti politici alla determinazione della politica na-zionale) - per coglierne, nel seguito, l'evoluzione osservabile nell'ambito della vita democratica interna agli stessi e con riguardo al condizionamento concreto delle istituzioni pubbliche da essi svolto. È in tale prospettiva che il contributo si ripropone due interrogativi, chiedendosi, dapprima, se sia possibile - nel quadro della trasforma-zione e della crisi dei partiti - una ‘democrazia senza partiti', e per in-terrogarsi successivamente - in una prospettiva di analisi di tipo com-paratistico aperta ai Paesi di democrazia pluralista al di qua e al di là dell'Oceano - se gli interventi sugli istituti della democrazia costitu-zionale (anche di tipo manipolativo) non dischiudano scenari preoc-cupanti di una ‘democrazia assediata' che si conforma viepiù nel tem-po alle esperienze di ‘democrazia illiberale' (nella esperienza italiana, allo stato, solo statu nascenti).
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Goldoni, Marco. « Il costituzionalismo razionale di Sieyčs. Nota a partire da alcune recenti pubblicazioni sul pensiero dell'abate ». TEORIA POLITICA, no 1 (mai 2009) : 109–20. http://dx.doi.org/10.3280/tp2009-001005.

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Résumé :
- This paper deals with the growing number of recent publications devoted to Emmanuel Sieyčs political philosophy. By engaging with the new interpretations proposed in these works, this paper intends to shed a light on the deep unity one can detect between Sieyčs philosophical approach and his constitutional theory. It is argued, in particular, that Sieyčs' constitutionalism is rooted in his philosophical rationalism. This means, first, that Sieyčs constitutional theory is not fully shaped by historical events. Second, the aim of constitutionalism is to build a lawmaking process which is able to take into account the people's needs and to secure human rights. In this respect, Sieyčs conception of constitutionalism implies a peculiar understanding of the principle of separation of powers, that is, one where different organs are cooperative, and not conflicting, parts in the lawmaking process.
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Amoretti, Ugo M. « DA ANDREOTTI A BERLUSCONI : LA RAPPRESENTATIVITÀ TERRITORIALE DEI GOVERNI ITALIANI, 1976–2001 ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 32, no 2 (août 2002) : 269–304. http://dx.doi.org/10.1017/s004884020003015x.

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Résumé :
IntroduzioneIl governo è uno degli argomenti di cui si sono tradizionalmente occupati gli studi politici. Oltre che a tematiche di carattere generale, i cultori di questo tema si sono indirizzati prevalentemente verso questioni quali le forme di governo, la formazione (e dissolvimento) delle coalizioni governative nei sistemi parlamentari e multipartitici, il ruolo dei partiti politici, l'espansione della sfera pubblica, nonché lo studio dei governanti e delle loro carriere. A fianco di questi temi di ricerca, esiste tuttavia un'ulteriore area di indagine interessante e rilevante: la rappresentatività territoriale dei governi. Rimasta relativamente inesplorata perlopiù a causa delle originarie caratteristiche sistemiche di questi ultimi – nati come leve di comando dello stato e divenuti organi esecutivi delle leggi approvate in parlamento in seguito all'affermarsi del costituzionalismo liberale – tale problematica costituisce oggi, dato il ruolo di primo piano progressivamente acquisito dai governi nell'ambito del policy making (Pasquino 1997, 170–171), un tema di particolare importanza, soprattutto nei paesi eterogenei dal punto di vista geopolitico. Se gran parte della produzione legislativa ha origine nel governo, è tutt'altro che un esercizio scolastico esaminare come le unità territoriali in cui si suddivide amministrativamente o politicamente uno stato siano rappresentate al suo interno.
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Cancian, Alessandro. « Politica, religione, mobilitazione urbana e violenza in Iran nei secoli XVIII-XXI : casi di studio ». STORIA URBANA, no 131 (novembre 2011) : 53–70. http://dx.doi.org/10.3280/su2011-131004.

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Il saggio esplora le intersezioni esistenti tra forme di mobilitazione urbana, violenza e autoritŕ politico-religiosa, considerando il caso di alcune aggregazioni solidaristiche maschili presenti nelle cittŕ iraniane tra il 1700 e oggi: conosciuto come "lutismo", legato all'etica cavalleresca dei, questo fenomeno č del tutto assimilabile al "banditismo urbano" conosciuto anche in Europa. L'articolo si concentra su tre casi studio: la rivalitŕ trae(XVII e XVIII sec.), che sottolinea i punti di contatto tra "banditismo urbano" e lutismo; il conflitto tra costituzionalisti e anticostituzionalisti nella cittŕ di Tabriz (1907-1911), che evidenzia la strumentalizzazione delle fazioni da parte delle élite politiche; l'assassinio del sufi Mushtaq_ali-Shah (1791) da parte degli abitanti della cittŕ di Kerman, istigati dall'autoritŕ religiosa sciita. Il saggio si conclude con un parallelo con l'Iran contemporaneo, dove le repressioni delle proteste da parte del regime della Repubblica islamica nel 2009 sono state, si denuncia, portate avanti con l'impiego di "bande" dalle caratteristiche molto simili a quelle dei.
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Pederzoli, Patrizia. « IL GIUDICE NEI REGIMI DEMOCRATICI ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no 2 (août 1990) : 293–323. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009230.

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IntroduzioneChiunque tenti di mettere a confronto l'immagine che del giudice e delle sue funzioni ci è stata tramandata dal costituzionalismo classico con quella che gli apparati giudiziari operanti nelle contemporanee società occidentali offrono di sé, si trova di fronte a trasformazioni di straordinaria portata. Le competenze assegnate alle corti, ad esempio, hanno di gran lunga oltrepassato i confini tracciati in epoca liberale, per raggiungere un'estensione che sarebbe stata impensabile solo pochi decenni orsono e che è attualmente di proporzioni tali da comportare il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle piò disparate sfere dell'agire sociale. Ancora, la frequenza con cui l'amministrazione della giustizia interviene nelle politiche pubbliche, partecipando talvolta alla loro elaborazione e concorrendo a determinarne l'esito applicativo, dà luogo a fenomeni largamente inediti e che fuoriescono dagli schemi istituzionali disegnati dalla dottrina di separazione dei poteri. Gli stessi attributi di passiva ed apolitica esecutività, a lungo celebrati dalla giuspubblicistica quali dimensioni reali ed irrinunciabili della professione giudiziaria, dopo essere stati efficacemente smentiti nei piò ristretti circuiti accademici, sembrano infine aver perso terreno anche nellaself-imagedi molti magistrati.
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Pasquino, Gianfranco. « VARIANTI DEI MODELLI DI GOVERNO PARLAMENTARE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 33, no 2 (août 2003) : 295–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200027192.

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Résumé :
Introduzione«Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un'idea sbagliata dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un'idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei» (Duverger 1961, p. 412) Alla luce di questa preziosa indicazione metodologica dell'autorevole politologo e costituzionalista francese, il dibattito italiano sul «premierato» appare immediatamente e sostanzialmente inadeguato perché incapace, tranne pochissime eccezioni, di tenere insieme il sistema dei partiti e il modello di governo. Certo, è innegabile che le regole e le attribuzioni di poteri costituzionali hanno anche una dinamica e una forza propria e specifica. Tuttavia, il modo e il grado di successo con il quale regole e poteri incidono sui rapporti governo/parlamento e governo/elettorato differiscono in maniera significativa a seconda del sistema di partiti sottostante sul quale si applicano e con il quale interagiscono. In questa sede, manterrò l'analisi focalizzata esclusivamente sui modelli parlamentari di governo, ma, naturalmente, anche qualsiasi tentativo di comprendere e di rendere conto del funzionamento dei modelli presidenziali di governo appare altrettanto inadeguato se, per l'appunto, non tiene conto dei diversi sistemi di partito sui quali viene innestato ciascun modello presidenziale (per le indispensabili differenziazioni fra presidenzialismi e parlamentarismi, si veda Sartori 2000; per un tentativo, peraltro piuttosto confuso poiché si perde in eccessive specificazioni che non conducono ad opportune generalizzazioni, Shugart e Carey 1992).
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Costa, Achylles De Brito, Clara Kelliany Rodrigues De Brito et Ana Campina. « L’influenza brasiliana nel nuovo costituzionalismo latinoamericano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 4 décembre 2020, 72–87. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/influenza-brasiliana.

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Résumé :
Il lavoro sullo schermo mira a dimostrare una nuova forma di movimento costituzionalista che ha guadagnato nuovi contorni in America Latina, chiamato dalla dottrina del nuovo costituzionalismo latinoamericano. Questo movimento ha preso il suo cuore a causa del processo politico-giuridico che si è verificato negli ultimi decenni, volto a garantire i diritti delle minoranze, il cui quadro teorico deriva anche dalla Costituzione brasiliana del 1988 e dal suo pregiudizio neo-costituzionalista, molto criticato, al momento della sua promulgazione, per essere troppo dettagliato o “garantista”. Ma ora, attraverso il suo positivismo che certifica i diritti fondamentali e le garanzie influenza il nuovo movimento costituzionale, con cambiamenti e garanzie ancora più profondi nelle costituzioni dei paesi latini che cercano di positivarsi nelle loro costituzioni politiche affermative, inclusive e garanti, nonché un’evoluzione costituzionale e normativa basata su determinati criteri, valori, interessi e obiettivi propri.
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Costa, Achylles De Brito, Clara Kelliany Rodrigues De Brito et Ana Campina. « L’influenza brasiliana nel nuovo costituzionalismo latinoamericano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 4 décembre 2020, 72–87. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/influenza-brasiliana.

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Résumé :
Il lavoro sullo schermo mira a dimostrare una nuova forma di movimento costituzionalista che ha guadagnato nuovi contorni in America Latina, chiamato dalla dottrina del nuovo costituzionalismo latinoamericano. Questo movimento ha preso il suo cuore a causa del processo politico-giuridico che si è verificato negli ultimi decenni, volto a garantire i diritti delle minoranze, il cui quadro teorico deriva anche dalla Costituzione brasiliana del 1988 e dal suo pregiudizio neo-costituzionalista, molto criticato, al momento della sua promulgazione, per essere troppo dettagliato o “garantista”. Ma ora, attraverso il suo positivismo che certifica i diritti fondamentali e le garanzie influenza il nuovo movimento costituzionale, con cambiamenti e garanzie ancora più profondi nelle costituzioni dei paesi latini che cercano di positivarsi nelle loro costituzioni politiche affermative, inclusive e garanti, nonché un’evoluzione costituzionale e normativa basata su determinati criteri, valori, interessi e obiettivi propri.
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Salgado, Eneida Desiree, et Carolina Alves das Chagas. « Il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle riforme costituzionali in Brasile : modello attuale e la Proposta di Emendamento n. 33 alla Costituzione ». A&C - Revista de Direito Administrativo & ; Constitucional 16, no 65 (15 janvier 2017). http://dx.doi.org/10.21056/aec.v16i65.265.

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Résumé :
I valori legali e politici delle Costituzioni, specialmente nel secolo 20, distaccano questioni sulla possibilità di creazione e modificazione del testo costituzionale e sul ruolo dei rami politici nella sua protezione. In Brasile, il controllo di costituzionalità delle riforme ha messo messo in discussione questo tema. La riforma della Costituzione in Brasile succede ordinariamente con il processo di emendamento. Questo processo è garantito costituzionalmente per limiti formali, materiali e circostanziali. Conseguentemente la dottrina e la giurisprudenza riconoscono automaticamente la possibilità del controllo di costituzionalità di queste riforme. Un ramo no-democratico può rifiutare la decisione di una ampia maggioranza dei rappresentanti politici che ha aprovato l’emendamento. Questa situazione crea controversie sulla legittimità di questo ruolo della Suprema Corte brasiliana. Contro il “super-potere” del ramo giudiziale, la Proposta di Emendamento Costituzionale n. 33 propone alterazione nel processo di controllo di costituzionalità degli emendamenti, stabilendo il dialogo tra il Potere Giudiziale, il Potere Legislativo e la populazione, e ripensando le frontiere tra costituzionalismo e democrazia.
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« Editoriale. Verso una nuova Tangentopoli ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 5–8. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002001.

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Résumé :
La vicenda del decreto legge n. 29/2010, adottato per salvare alcune liste elettorali caratterizzate da irregolaritŕ di vario genere, ha messo a nudo la diffusa incapacitŕ dei costituzionalisti di concepire la scienza della Costituzione come scienza propriamente sociale e cioč orientata non solo alla tutela della higher law, ma anche alla soluzione dei problemi che il conflitto politico produce. Isolare la questione della legittimitŕ del decreto senza contestualmente porre il problema di come evitare i rischi per la tenuta della democrazia che sembravano incombenti, significa, infatti, sdrammatizzare indebitamente il problema costituzionale che quei rischi ponevano.
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