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Staiano, Fulvia. « Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione : il caso Orsus e altri c. Croazia ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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Résumé :
1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Favalli, Silvia. « MISURE DI AUSTERITÀ E DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITÀ : UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO ». Il Politico 252, no 2 (15 janvier 2021) : 168–83. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.514.

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Résumé :
Le misure di austerità messe in campo da molti paesi europei a seguitodella ben nota crisi economica del 2008 sono state, negli ultimianni, non solo oggetto di critica politica, ma anche sottoposte allo scrutiniodella Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) per violazionedei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, in più diun’occasione, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a giudicare lacompatibilità di tali restrizioni con i diritti sanciti all’interno della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo (CEDU)1.
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Viviani, Alessandra. « La violenza contro le donne nell'interpretazione della Corte di Strasburgo ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 2 (juillet 2010) : 412–22. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-002010.

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Viglianisi Ferraro, Angelo. « L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia ». Revista Justiça do Direito 34, no 1 (30 avril 2020) : 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Résumé :
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Bortolato, Marcello. « Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o degradanti. La CEDU condanna l'Italia per le condizioni dei detenuti ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (novembre 2009) : 111–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005008.

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Résumé :
- La Corte europea dei diritti dell'uomo č stata esplicita: le condizioni di detenzione non sono sottratte al controllo giudiziario e la mancanza degli spazi minimi di vivibilitŕ «č di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante». Per queste ragioni l'Italia, tratta a giudizio da un cittadino bosniaco, giŕ detenuto nel carcere di Rebibbia, č stata condannata. La Corte ci ricorda ancora una volta che il buon funzionamento del sistema carcerario e il corretto trattamento dei detenuti č il piů importante indicatore del grado di civiltŕ e democrazia di un Paese. I giudici di Strasburgo hanno suonato la loro campana, resta a noi non rimanere sordi.
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Catanzariti, Mariavittoria. « I diritti su misura : la Corte Europea di Strasburgo e i minori ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2012) : 97–121. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001005.

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Résumé :
Questo saggio esamina l'approccio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla tutela dei diritti dei minori. Piů specificamente, esso pone la questione dello statuto di tali diritti come diritti fondamentali alla luce della compatibilitŕ normativa tra diritto internazionale e diritto interno. La giurisprudenza della Corte Europea č dunque analizzata al fine di mettere in rilievo alcuni principi dalla stessa elaborati, con particolare riguardo al rispetto della vita familiare. Il saggio si concentra infine sui principi della child-friendly justice adottati dal Consiglio d'Europa nel novembre 2010 al fine di evidenziare il rapporto tra modelli culturali e prassi giurisprudenziale.
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Lanfranco, Lorena. « Abusi sessuali su minori istituzionalizzati. Strasburgo condanna la Bulgaria innovando la giurisprudenza sull'art. 3 Conv. eur. dir. Umani ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 232–39. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002021.

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Résumé :
Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l'onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l'operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l'occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d'Europa.
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Cardia, Carlo. « Identitŕ religiosa e culturale europea : la questione del crocifisso ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (décembre 2010) : 33–66. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001003.

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Résumé :
La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia č stata ritenuta incompatibile con la libertŕ di religione e di educazione dalla Corte di Strasburgo, con una sentenza (Lautsi) che appare in contrasto con la giurisprudenza costante della stessa Corte, la quale riconosce agli stati un ampio margine di apprezzamento in materia della libertŕ religiosa, a tal fine richiamandosi alla tradizione dei singoli paesi. La sentenza, disattendendo il suo stesso criterio di valutazione, che impone di esaminare il contesto storico-culturale, perviene, con una sorta di atteggiamento di ‘iconoclastia laica', a un concetto limitato e fuorviante di educazione delle nuove generazioni. Infatti, se si concepisce il simbolo religioso come un elemento negativo e conturbante, i bambini cresceranno con un senso di ostilitŕ verso questi simboli, come se fossero fattori di divisione, e il rapporto tra religioni diverrebbe un rapporto diffidente, ostile e potenzialmente conflittuale. Senza poi considerare il fatto che il diritto di una maggioranza religiosa va tutelato con la stessa cura di quelli delle minoranze.
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Barbisan, Benedetta. « Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo : il caso del diritto all'anonimato della madre naturale ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (septembre 2016) : 157–65. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2016-su1007.

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Chiappetta, Giovanna. « La «nuova categoria di figli non riconoscibili» e l'applicabilità dell'art. 279 c.c. » CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 125–50. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001005.

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Résumé :
Il saggio esamina l'applicabilità dell'art. 279 c.c. alla «nuova categoria di figli non rico-noscibili». Si tratta dei casi dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate dalla l. 40 del 2004 ed esaminati dalla Consulta nelle sentenze nn. 32 e 33 del 2021. Siffatta soluzione interpretativa dell'art. 279 c.c., riletto alla luce dell'art. 30 cost., può costituire un rimedio congruo alla tutela dell'interesse e al riconoscimento dei diritti del minore, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del Lussemburgo che lasciano al diritto nazionale la scelta del rimedio per il riconoscimento del rapporto di genitorialità consolidato d'intenzione e di cura, purché esso presenti modalità che garantiscano l'effettività di tutela e la celerità della loro messa in opera.
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Quattrocchi, Consuelo. « Le vittime dell’amianto e la Corte di Strasburgo : la tutela cautelare quale possibile giustizia riparatrice ». Misión Jurídica 8, no 8 (30 juin 2015) : 23–38. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.87.

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Conti, Roberto. « Il giudice nazionale riordina se stesso e le corti sovranazionali. Alcuni flash sulla richiesta di parere consultivo alla corte di strasburgo ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (juillet 2014) : 80–91. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001006.

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Gambino, Silvio. « Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (décembre 2010) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Résumé :
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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Viviani, Antonella. « La tutela della donna di fronte alla Corte europea dei diritti umani : il discorso di genere arriva a Strasburgo ? » DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2010) : 159–68. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-001009.

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Long, Joëlle. « Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne : luci e ombre ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Résumé :
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Saccucci, Andrea. « Libertŕ di informazione e rispetto della vita privata delle personalitŕ politiche e di governo secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2010) : 105–24. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-001006.

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Ugolino, Francesca. « La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso del Governo italiano sulla richiesta di riesame della sentenza con cui la stessa Corte ha rigettato la legge sulla procreazione assistita ». Civitas Europa 30, no 1 (2013) : 237. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0237.

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Tucci, Giuseppe. « La discriminazione contro il disabile : i rimedi giuridici ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Résumé :
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Queirolo, Ilaria, Francesco Pesce, Maria Caterina Baruffi et Giovanna Chiappetta. « La surrogazione di maternità tra diritto internazionale, dell'Unione europea e ordinamento interno (Panorama) - Parte I - La surrogazione di maternità innanzi alla Corte di Strasburgo ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 223–50. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001007.

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Bernardini, Lorenzo. « “Assente giustificato” ? L’imputato assente per «volontaria sottrazione» tra perplessità gnoseologiche e spunti sovranazionali ». Revista Ítalo-española de Derecho procesal, 11 novembre 2022, 1–46. http://dx.doi.org/10.37417/rivitsproc/957.

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Résumé :
Il contributo indaga i presupposti del rito in assenza nell’ordinamento italiano, in particolare dando conto delle problematiche esistenti quando viene in rilievo la c.d. volontaria sottrazione dell’interessato, ipotesi codificata all’art. 420-bis, comma 2 c.p.p. Alla luce della pertinente giurisprudenza europea, proveniente dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Strasburgo, l’Autore suggerisce possibili soluzioni de iure condendo allo scopo di rendere più coerenti le connessioni tra disciplina interna e quadro giuridico europeo.
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Licastro, Angelo. « “The icing on the cake”. Alla ricerca del giusto equilibrio tra libertà del pasticciere e divieto di discriminazione delle coppie omosessuali ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5 juillet 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18206.

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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. I casi di rifiuto opposto da pasticcieri per motivi religiosi di vendere torte commissionate da clienti omosessuali - 3. Libertà di contrarre e interessi contrapposti - 4. L’attuale assetto del quadro normativo in materia di diritto contrattuale antidiscriminatorio - 5. I tentativi della dottrina civilistica di ricondurre la materia all’interno di una cornice di coerenza sistematica - 6. Una inedita rappresentazione in ambito europeo del difficile equilibrio tra libertà di espressione e divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale - 7. Dalla libertà di espressione alla libertà di creazione “artistica” il passo è breve? - 8. La decisione di inammissibilità del ricorso presentato davanti alla Corte di Strasburgo dall’attivista di QueerSpace. “The Icing on the Cake”. Looking for the Right Balance between the Baker’s Freedom and the Prohibition of Discrimination of the Same-Sex Couples ABSTRACT: When a baker refuses to sell a cake for the wedding of a homosexual couple on religious grounds, a conflict arises between two fundamental rights, equality, and freedom of religion. In some cases, freedom of expression may also be involved. This article examines the question of whether these rights can be balanced, considering the doctrinal approach to anti-discrimination contract law and the most recent case law.
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Pavesi, Greta. « Limitazioni alla libertà religiosa e principio di proporzionalità davanti alle Corti : una prospettiva comparata ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5 octobre 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18827.

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SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. “Breve durata” delle restrizioni e proporzio-nalità: l’interpretazione del Bundesverfassungsgericht - 3. Il Consiglio di Stato francese e la “question de proportionnalité” della libertà di culto - 4. “Secular gatherings” v. “secular businesses”: il tertium comparationis nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense - 5. Emergenza sanitaria e test di proporzionalità nella giurisprudenza di Strasburgo: brevi considerazioni de iure condendo - 6. Conclusioni. Restrictions on Religious Freedom and the Principle of Proportionalitybefore the Courts: A Comparative Perspective ABSTRACT: The emergency legislation through which the legal systems have tried to cope with the Covid-19 pandemic has necessitated new forms of balancing health protection and other fundamental freedoms, including freedom of religion. The aim of this paper is to analyse the different ways in which the superior Courts have applied the principle of proportionality, with the purpose of trying to assess the extent to which the different sensitivity of judges (especially as regards the identification of the tertium comparationis) has affected the effective protection of freedom of religion during the pandemic. In particular, a comparison will be made among the statements of the Bundesverfassungsgericht, the Conseil d'État and the US Supreme Court, which have balanced the right to health and religious freedom. Short concluding remarks will be addressed to the possible role of Strasbourg jurisprudence in guiding the work of national judges dealing with the proportionality test, also in a post-pandemic perspective.
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Galliani, Davide. « Il Diritto Di Sperare. La Pena Dell'Ergastolo Dinanzi Alla Corte Di Strasburgo (The Right to Hope. Life Imprisonment in Front of the European Court of Human Rights) ». SSRN Electronic Journal, 2014. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2654762.

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Casini, Carlo, Marina Casini et Antonio G. Spagnolo. « La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio ». Medicina e Morale 60, no 5 (30 octobre 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.154.

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Résumé :
L’articolo esamina la sentenza n° C-34/10 (caso Oliver Brüstle vs Greenpeace e V) del 18 ottobre 2011, emanata dalla Corte Europea di Giustizia, evidenziandone l’importanza, i limiti e le auspicabili implicazioni. Oggetto della sentenza sono tre questioni interpretative relative all’art. 6 della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tra queste, la principale riguarda la nozione di embrione umano. “Costituisce un embrione umano – affermano i giudici – qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia indotto a dividersi e a svilupparsi”. Di conseguenza non possono essere concessi brevetti a procedure che utilizzino embrioni umani o che, comunque, ne presuppongano la preventiva distruzione. Il contesto della sentenza riguarda, appunto, la materia dei brevetti e come si legge al punto 31 della sentenza “la portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte”. Nonostante il chiaro limite, la sentenza ha una sua positività che va oltre l’ambito brevettuale. I motivi della non brevettabilità consistono in un giudizio etico che non può essere ignorato anche al di fuori del campo brevettuale. La riflessione si estende anche all’ambito dei programmi di ricerca europei, dove coerenza vorrebbe che gli incentivi economici non fossero assegnati per la ricerca che implica la distruzione di embrioni umani e investe anche la comunità scientifica spingendo verso le ben più promettenti ricerche su cellule staminali adulte. Non dimentichiamo, infine, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’influenza che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo potrebbe avere sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, meno incline – al momento – a riconoscere un concetto di embrione in senso ampio. ---------- The article deals with the European Court of Justice’s decision on October 18th 2011 (C-34/10, Brüstle vs Greepeace e. V.) and it shows importance, limits and desirable consequences of it. Three explanatory issues regarding the article no. 6 of the directive on the legal protection of biothecnological inventions are object of this decision. The most important among them concerns with the notion of human embryo. The Court states that: “any human ovum after fertilization, any non-fertilized human ovum into which the cell has been transplanted and any non-fertilized human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, constitute a human embryo”. Therefore, procedures using human embryos or which implies the destruction of human embryos are not patentable. The contest of the decision concerns exactly patent field and the point no. 31 states: “It must be borne in mind, further, that the meaning and scope of terms for which European Union law provides no definition must be determined by considering, inter alia, the contest in which they occur and the purposes of the rules of which they form part”. Despite of this clear limit, the decision is positive beyond patent matter. The ethical judgment could not be ignored outside patent field, involving the European research programs too: economic incentives should not be allocated for those researches that destroy human embryos. On the other hand, research on adult human stem cells should be implemented. Finally, after the Treaty of Lisbon, we should consider the possible influence on the European Court of Human Rights.
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Giannuzzo, Lucia. « La laicità «multicolore» e la “revanche” della suitas, individuale e collettiva, nella giurisprudenza della corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi : ipotesi di riflessione (The “Multi-colored” Secularism and the “Revanche” of the Individual and Collective Suitas, in the Jurisprudence of Strasbourg Court Regarding to Religious Symbols : Hypotheses of Reflection) ». SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3300083.

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