Littérature scientifique sur le sujet « Convenzione di Strasburgo del 1996 »

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Articles de revues sur le sujet "Convenzione di Strasburgo del 1996"

1

Viglianisi Ferraro, Angelo. « L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia ». Revista Justiça do Direito 34, no 1 (30 avril 2020) : 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Résumé :
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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2

Bompiani, Adriano. « Una valutazione della “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del Consiglio d’Europa ». Medicina e Morale 46, no 1 (28 février 1997) : 37–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.888.

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Résumé :
L’articolo si occupa della recente “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” elaborata dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) della Comunità Europea ed approvata dal Comitato dei Ministri europei nel novembre del 1996. Premesso che il testo approvato andrà implementato da protocolli esplicativi dei principi affermati nella Convenzione stessa, l’autore traccia un breve excursus storico del documento analizzando le ragioni che ne hanno giustificato la stesura, i criteri generali adottati ed i principi etici fondamentali che hanno ispirato l’articolato. L’analisi della Convenzione procede nel tentativo di dare risposta ai seguenti quesiti: Come valutare la Convenzione in merito ai contenuti? a quali principi e criteri etici corrispondono le proposte della Convenzione? e, infine, quali sono gli aspetti che riguardano gli obblighi degli Stati firmatari, i meccanismi di controllo, quali le riserve ed interpretazioni dello strumento internazionale? In breve, l’ultima parte del lavoro può riassumersi nel seguente modo: 1. il testo della Convenzione risulta apprezzabile in alcuni punti (come nell’affermazione della necessità di protezione dell’essere umano, che rimane prioritario rispetto agli interessi della società) e discutibile in altri (quali, ad esempio, la tutela della vita prenatale, la tecniche di procreazione artificiale, l’assistenza ai morenti, ecc.); 2. la Convenzione si rifà ai principi etici di una medicina attiva, tecnologica e sperimentale diffusi largamente nel mondo anglosassone, il cosiddetto “principialismo”; 3. vengono stabilite delle procedure volte a garantire l’adempimento delle affermazioni contenute nella Convenzione, anche se gli Stati membri possono, al momento della ratifica, formulare riserve nel caso in cui una legge in vigore sul proprio territorio non sia conforme alla disposizione della Convenzione.
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3

Tucci, Giuseppe. « La discriminazione contro il disabile : i rimedi giuridici ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Résumé :
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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4

Lanfranco, Lorena. « Abusi sessuali su minori istituzionalizzati. Strasburgo condanna la Bulgaria innovando la giurisprudenza sull'art. 3 Conv. eur. dir. Umani ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 232–39. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002021.

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Résumé :
Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l'onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l'operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l'occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d'Europa.
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5

Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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6

Bompiani, Adriano. « L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche ». Medicina e Morale 49, no 4 (31 août 2000) : 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Résumé :
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Thèses sur le sujet "Convenzione di Strasburgo del 1996"

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TARRICONE, SILVIA. « L'effettività della tutela giurisdizionale civile minorile. Premesse per uno studio ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010. http://hdl.handle.net/10281/7885.

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Résumé :
Lo studio condotto si propone di osservare il sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili, mettendone in evidenza i punti di maggiore criticità. La ricerca viene condotta assumendo a criterio guida il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ricostruito nei suoi formanti, attingendo all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per l'assenza di un'espressa definizione normativa. Individuateni i corollari minimi nel c.d. principio dell'accesso al Giudice, del giusto processo e dell'utilità del rimedio giurisdizionale, l'indagine prosegue tra spazio giuridico interno e sovranazionale, ricostruendo la soggettività giuridica del minore ed esaminando alcune tra le questioni che il dibattito scientifico evidenzia in argomento.Il sindacato sul tema di indagine prescelto prosegue, affrontando l'esame dei temi della competenza in materia minorile, del rito e delle garanzie fondamentali del processo e dell'esecuzione ed attuazione dei provvedimenti. Lo studio si conclude con la formulazione di alcune perfettibili soluzioni di riforma del sistema osservato che esprimano i principi sanciti anche nel consesso sovranazionale e garantiscano al soggetto in formazione di ottenere per il tramite del rimedio giurisdizionale "tutto quello e proprio quello che ha diritto di ottenere".
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Livres sur le sujet "Convenzione di Strasburgo del 1996"

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Convenzione sulla bioetica del Consiglio d'Europa (1996 Messina, Italy). Recenti sviluppi in materia di bioetica : In margine al progetto di Convenzione sulla bioetica del Consiglio d'Europa : Messina, 29-30 novembre 1996. Torino : Giappichelli, 1997.

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