Littérature scientifique sur le sujet « Contratti di Diritto Pubblico »

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Articles de revues sur le sujet "Contratti di Diritto Pubblico"

1

Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Alpa, Guido. « Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 3 (juin 2010) : 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Résumé :
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Razzolini, Orsola, Dario Andreutto, Daniele Michelli et Tiziana Sorbello. « Il multiservizi nell'esperienza della Commissione di garanzia ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 172 (février 2022) : 731–47. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172015.

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Résumé :
Il contributo, dedicato alla memoria di Lauralba Bellardi, esamina l'esperienza della Commissione di garanzia nel settore del multiservizi domandandosi se essa possa offrire qualche suggerimento o spunto utile al problema della corretta perimetrazione delle categorie contrattuali dei contratti collettivi e del dumping salariale, innescato specialmente dal ccnl multiservizi. L'analisi delle delibere della Commissione consente di rilevare come, in linea generale, la determinazione del campo di applicazione delle discipline contrattuali che regolano l'esercizio del diritto di sciopero nei diversi servizi pubblici essenziali (dichiarate idonee) avvenga sulla base di criteri oggettivi, non soggettivi/volontaristici. Il multiservizi, in particolare, è sia destinatario di una disciplina ad hoc di carattere residuale, sia soggetto alla disciplina che regola il servizio principale a cui risulta strumentale. Sono considerati, a titolo esemplificativo, i casi del trasporto aereo, della sanità e dell'igiene ambientale, che presenta alcune specifiche problematiche. Nel paragrafo conclusivo sono svolte alcune brevi considerazioni sul recente art. 49, d.l. 77/2021 che ha modificato la tutela dei lavoratori nel subappalto pubblico.
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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. « Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no 2 (1 octobre 2019) : 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Résumé :
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Schilf, S. « Fabrizio Marrella, La nuova lex mercatoria - Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia Volume XXX, Cedam, Padova 2003, ISBN 88-13-24181-X, pp. LXII +1001. » Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 9, no 1 (1 janvier 2004) : 231–34. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/9.1.231.

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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Salomoni, Luciano. « Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici locali : verso nuove forme organizzative di collaborazione tra società pubbliche ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (janvier 2021) : 65–83. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-003003.

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Le reti di imprese sono un istituto di diritto civile di recente introduzione, che si colloca a metà strada tra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e la for-ma contratto. Il saggio intende affrontare le relazioni tra questo istituto e i servizi pubblici locali: considerando alcune esperienze recenti di costituzioni di reti da parte di società pubbliche, il contributo indaga le problematiche connesse all'utilizzo delle reti nell'ambito dei servizi pubblici a rete quali il servizio idrico e il servizio rifiuti.
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De Bernardi, Matteo. « Franco Pastori, giurista eclettico e grande didatta ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 591–619. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19262.

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Résumé :
Franco Pastori (1923-2003) fu per decenni professore ordinario di Diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, oltre che a lungo presidente dell’Opera universitaria, poi ISU - Istituto per lo Studio Universitario -, della Statale di Milano. Didatta di straordinaria efficacia assai apprezzato dagli studenti, giurista dai molteplici interessi, pubblicò vari saggi soprattutto in tema di diritto privato romano. Il presente contributo tratta in particolare dei suoi scritti sul contratto di comodato e dell’impatto che ebbero sulla dottrina romanistica, nonché della sua capacità di evidenziare e valorizzare, nelle pubblicazioni ma ancor più nelle lezioni, la profonda eredità trasmessa dall’età romana al diritto moderno, ben espressa dal suo manuale Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto, una sorta di “testamento spirituale” di Pastori.
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Scalia, Vincenzo. « La criminalità organizzata in Italia e in Messico. Dalla costruzione sociale al contrasto : una comparazione ». SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no 3 (novembre 2022) : 185–96. http://dx.doi.org/10.3280/siss2022-003010.

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Résumé :
Negli ultimi anni la criminalità organizzata è diventata un elemento di richiamo nelle cronache messicane. In Italia, negli ultimi trenta anni, la lotta alla criminalità organizzata ha conosciuto la ribalta pubblica, costituendo un elemento attorno a cui costruire le politiche pubbliche e orientare l'azione di diversi governi. Ma che cosa è la criminalità organizzata? Come nasce? Come si sviluppa? Quali sono le differenze e le similitudini in Italia e in Messico? Analizzando gli approcci teorici e la storia delle organizzazioni criminali, l'autore prova a fornire uno spunto analiti-co che ruota attorno ai concetti di "legalità illegalizzata" e "illegalità legalizzata", provando a inquadrare il fenomeno come una costruzione sociale inscritta nei conflitti di potere che si formano in ogni società. Si prova a dimostrare come il ruo-lo dello stato è fondamentale nella definizione del problema, e che le politiche di repressione, in quanto non guardano alla rete criminale, ma solo al fenomeno este-riore, tendono ad aggravare il problema e a violare i diritti umani.
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Thèses sur le sujet "Contratti di Diritto Pubblico"

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GIRGENTI, ALFIO LIVIO. « Il contratto di cooperazione nel codice dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2017. http://hdl.handle.net/10281/152404.

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Résumé :
Il contratto di cooperazione è un istituto introdotto per la prima volta nel codice dei contratti pubblici, all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive europee sui contratti pubblici di quarta generazione. In particolare, tale tipo di contratto è finalizzato alla cooperazione nei servizi pubblici in comune attraverso la condivisione di attività esposte al mercato aperto, e si presenta come una fattispecie comune alle tre direttive europee in materia di concessioni (art. 17, par. 4, dir. 2014/23/UE), appalti pubblici nei settori ordinari (art. 12, par. 4, dir. 2014/24/UE) e nelle “utilities” (art. 28, par. 4, dir. 2014/25/UE), che hanno codificato la fattispecie elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Essenzialmente, tale cooperazione per via consensuale si configura, sul piano formale, sotto forma di (i) convenzione pubblicistica conclusa esclusivamente tra enti pubblici, (ii) esente dall’obbligo di gara. La ricerca si concentra su entrambe le caratteristiche di tale tipo di contratto e persegue un duplice obiettivo: da un lato criticare, sul piano strutturale, l’adeguatezza della nozione di accordo amministrativo ai fini della qualificazione della natura di tale contratto, e dall’altro lato estendere, sul piano funzionale, la portata dell’esenzione oltre la classica libertà di cooperare e di organizzare i servizi pubblici in forma aggregata, sancita dall’art. 2, par. 1, secondo periodo, dir. 2014/23/UE. Ciò implica le seguenti due questioni: se il contratto di cooperazione si risolve in sostanza nella codificazione nell’ambito del diritto europeo di una situazione meramente interna (l’accordo di collaborazione) e, se in caso contrario, tale tipo di contratto comporta l’esenzione dall’obbligo di gara di una fattispecie che comunque non ricade nell’ambito di applicazione dalle libertà fondamentali (in quanto strumento di autoproduzione in senso lato). A tale fine, prenderò in esame le origini giurisprudenziali della fattispecie, in modo da ricostruire il percorso logico e cronologico che ha portato a differenziare tale contratto di cooperazione dal partenariato pubblico-pubblico, dai contratti in house e, infine, dall’accordo di collaborazione, attraverso il confronto con le fattispecie previste dal diritto nazionale di accordo inter-amministrativo, che il diritto europeo prende sì in considerazione, ma senza armonizzarle. Alla luce di questa analisi, si cercherà di mettere in evidenza che la nozione codificata di contratto di cooperazione rappresenta la versione evoluta dell’accordo di collaborazione, con la quale sono esentati appalti pubblici e concessioni aventi ad oggetto attività economiche esposte al mercato aperto, finalizzate all’erogazione di servizi pubblici e scambiate in regime cooperazione pubblica. Al centro di tale interpretazione sta la previsione, introdotta in modo innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza, che ammette lo svolgimento di attività esposta al mercato aperto, come previsto alla lettera c) dell'articolo citato. In sintesi, intendo sostenere che il contratto di cooperazione è formalmente un accordo inter-amministrativo e sostanzialmente un contratto pubblico quando, sotto il profilo strutturale, può riguardare attività accessorie al servizio pubblico, e non comporta alcun rapporto in house, nonché dimostrare che, sotto il profilo funzionale, l’esenzione di tale contratto va oltre la semplice aggregazione dei servizi ed è estesa ai casi in cui si verifica la condivisione delle risorse e delle prestazioni attraverso lo svolgimento di attività complementari.
The cooperation contract is a legal type common to the three European directives on concessions (art. 17, para 4, dir. 2014/23/EU), procurement in the public sector (art. 12, para 4, dir. 2014/24/EU) and utilities (art. 28, para 4, dir. 2014/25/EU), which never introduced before, but established by the case law. Essentially, such contract is aimed to the cooperation in the public services in common through the sharing of activities exposed to the open maket, and configures, at a formal level, (i) an arrangement concluded exclusively between public bodies, (ii) exempt from the obligation to follow the competitive procedures. The research focalizes both the characteristics of the legal type and aims a twofold objective: on the one hand -structurally-, criticizing the adequacy of the concept of public agreement in order to qualify the nature of that contract, and on the other hand -functionally-, extending the scope of that exemption beyond the classic freedom of cooperation and organization of public services in aggregate form, provided by art. 2, para 1, second sentence, dir. 2014/23/EU). This entails the following two questions: whether the cooperation contract resolves essentially in the codification of European law in the context of a purely internal situation (the cooperation agreement) and, if not, this type of contract involves the exemption from the obligation to follow the competitive procedures of a situation that in any case does not fall within the scope of the fundamental freedoms (as an instrument of in house providing in a broad sense). To this purpose, I will delve into the jurisprudential origins of the present legal type, in such a way to reconstruct the logical and chronological path which leads to differentiate such a cooperation contract from the public-public partnership, from the in-house contract and, finally, from the cooperation agreement, by means of the comparison with the legal types of inter-administrative arrangement provided by the domestic law, which the European law takes into account without a full harmonization. In the light of this analysis, I will seek to point out the codified notion of cooperation contract represents the evolved version of the collaboration agreement, with which are exempted public contracts and concessions relating to economic activities exposed to the open market, aimed to the provision of public services and exchanged in cooperation within the public sector. At the core of this interpretation is the provision, introduced in innovative way than the previous case law, that allows the performance in cooperation of activities exposed to the open market, as provided in subparagraph c) of the cited articles. Furthermore, with regard to structure yet, it will observe that the cooperation contract does not overlap or interfere with the in house providing in a narrow sense, even if this kind of contract is inserted in the same statutory package. Turning to the scope of the exemption from the functional point of view, it should be noted that as part of the contractual cooperation was allowed, in the recitals of the 2014 EU directives, the integration between public bodies to carry out complementary activities. In summary, I want to argue that the cooperation contract is formally an inter-administrative arrangement and essentially a public contract as, structurally, may relate to activities ancillary to the public service, and does not imply any in house relationship, and to demonstrate that, functionally, the exemption of that contract goes beyond simple service aggregation and is extended to cases where there is the sharing of performance by carrying out complementary activities.
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Azzariti, Antonella <1978&gt. « I principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/120/1/TESI_Dottorato_Azzariti_Antonella.pdf.

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Azzariti, Antonella <1978&gt. « I principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/120/.

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CARUSO, Edoardo. « Pubblico e privato nei servizi sociali e socio-sanitari. Profili di diritto interno ed europeo ». Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2016. http://hdl.handle.net/11392/2386481.

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Résumé :
I servizi sociali alla persona hanno da sempre costituito un settore che, in virtù delle peculiarità che li contraddistinguono, è stato oggetto di riflessioni dottrinali e di una regolamentazione distinta da altre attività di servizio pubblico. Del resto storicamente, come si evince già dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 (cd. Legge Crispi), anche la presenza di prestatori privati si è sempre contraddistinta per particolari dimensioni e modalità dell’intervento. La recente rilevanza di tali attività nel diritto eurounitario, in ragione dello scopo di promuove e garantire l’affermarsi di dinamiche concorrenziali anche in tale settore, non può non risentire delle rilevate peculiarità. Ne consegue che la categoria del servizio sociale di interesse economico generale richiede specifici adattamenti rispetto a principi e regole sviluppati per la più ampia categoria del servizio di interesse economico generale. La ricerca delle tracce di specificità regolativa di tale settore, anche nell’ordinamento sovranazionale, ha, dunque, costituito il filo conduttore della presente ricerca. Si è, infatti, provato a riflettere sull’incidenza del diritto eurounitario sui modelli di erogazione di servizio sociale, che prevedono il coinvolgimento di erogati privati, sviluppati al livello nazionale. Ciò con particolare riferimento alla libertà di stabilimento, alla Direttiva Servizi e al diritto dei contratti pubblici. Tale riflessione, contenuta soprattutto nel terzo capitolo, ha costituito l’approdo di un percorso che si è sviluppato lungo due direzioni. Per un verso, si è cercato di ricostruire l’evoluzione della nozione e della morfologia giuridica del servizio sociale nell’ordinamento nazionale a partire dalla richiamata legge Crispi del 1890; in particolare, la ricerca si è concentrata sul ruolo attribuito agli operatori privati nell’attività di erogazione di prestazioni assistenziali per conto dell’amministrazione pubblica. In tale parte (primo capitolo) si è dato conto dell’incidenza conformativa di diverse disposizioni costituzionali su tali profili (art. 2 e 3 comma 2, art. 38 ultimo comma, ma anche art. 41); degli effetti derivanti dall’attribuzione di competenze su tale materia a livello regionale e locale; del ruolo del principio di sussidiarietà orizzontale; nonché del processo di integrazione fra servizi sociali e sanitari (da cui i servizi socio-sanitari) che ha portato all’affermarsi di soluzioni organizzative non sempre completamente riconducili a quelle “tipiche” dei due settori originari. Per tale ragione anche i modelli di erogazione di servizi socio-sanitari sono stati oggetto di analisi alla luce del diritto UE. Per altro verso, nel secondo capitolo, si è deciso di “collocare” l’ambito della ricerca nell’ordinamento sovranazionale in ragione del necessario riferimento della materia dei servizi sociali a tale ordinamento. Oggetto di analisi è stata sia la categoria del servizio di interesse economico generale, la sua evoluzione e tutti i concetti/istituti a questa correlata (attività di rilevanza economica, atto di incarico, missione di interesse generale, etc.); sia la categoria, più specifica, del servizio sociale di interesse economico generale. Tale rivisitazione ha costituito l’occasione per cercare di inquadrare sistematicamente i diversi e, per certi versi, frammentati interventi delle Istituzioni europee riguardanti servizi sociali. Il fil rouge che tiene insieme le tre parti della ricerca, è costituito dal costante tentativo di rintracciare quale sia, allo stato attuale, la sottile ma consistente trama che collega, più di quanto appaia a uno sguardo di superficie, discipline che sembrano ispirarsi a principi e valori tradizionalmente considerati in contrasto: solidarietà e concorrenza, istanze sociali e regole di mercato. Se l’intera costruzione dell’edificio europeo si fonda su un ossimoro dichiarato, l’”economia sociale di mercato”, l’indagine del settore dei servizi sociali e socio-sanitari ha inteso dimostrare che l’ossimoro non è poi tale, posto che è stato in grado di generare non solo regolazione ibrida e complessa, ma una dinamica nuova della stessa regolazione in grado di costruire un ponte di collegamento e non di erigere un muro di separazione e incomunicabilità tra valori e principi ritenuti inconciliabili.
The social services sector has always been, by virtue of the specific features that distinguish it, the subject of doctrinal reflections and of a regulatory regime that are separate from other public services. Moreover, from a historical point, as already evidenced by the law 17 July 1890 n. 6972 (the so-called Crispi Law), the presence of private providers has always distinguished it for its particular size and arrangements in the sector. The recent importance of such activities in European Union law, whose purpose it is to promote and guarantee the competitive dynamics also in this domain, cannot fail to be affected by these said characteristics. It follows that the category of social services of general economic interest requires specific adaptations of those principles and rules developed for the broader category of services of general economic interest. The search for traces of regulatory specificity in this sector, even within supranational law, has thus been the main theme of this research. We have, in fact, tried to reflect on the impact of European Union law on nationally developed social services delivery models that provide for the involvement of privately disbursed services. All this is with particular reference to the area of freedom of establishment, the Services Directive and public contract law. This reflection, especially contained in the third chapter, has been the culmination of a journey that has developed along two directions. On the one hand, we tried to reconstruct the evolution of the very notion of social services and the legal morphology of social services in national law starting from the above mentioned Crispi law of 1890. In particular, the research has focused on the role given to private operators in the provision of welfare services on behalf of the public administration. In the first chapter we give account of the conformative impact of different constitutional provisions on these profiles (art. 2 and 3, clause 2, art. 38, last clause paragraph, but also art. 41); the effects resulting from the allocation of competences and responsabilities vis-a-vis this matter at regional and local levels; the role of the principle of horizontal subsidiarity; as well as the process of integration between social services and health services (thus becoming health-and-social services), which has led to the emergence of organizational solutions not always completely referable to those "typical" of the two original fields. For this reason, even the delivery models of health-and-social services have been analyzed in the light of EU law. On the other hand, in the second chapter, it was decided to "place" the research scope in the context of European legal system due to the necessary reference of the subject matter of social services to such system. Subject of analysis has been both the category of services of general economic interest, its evolution and all the concepts / institutions connected to it (economic importance activities, act of assignment, the mission of general interest, etc.); as well as the category, more specifically, of the social services of general economic interest. Revisiting this was an opportunity to try to systematically frame the different, and, in some ways, fragmented interventions of the European institutions regarding social services. The thread that holds together the three parts of the research consists of the constant effort to figure out what is, at the present state of play, the subtle but consistent plot that connects - more than what appears at a superficial level - disciplines that seem to be inspired by principles and values traditionally considered in contrast: solidarity and competition, social issues and market rules. If the entire European building is based on a oxymoronic statement of a “social market economy,” the investigation of the social and socio-and-health services sector has sought to show that this is in fact not oxymoronic, given that it was able to generate a regulatory fabric that is not only hybrid and complex, but which is testimony of a new regulatory dynamic ; this will hopefully be able to build a connecting bridge and not erect a wall of separation and incommunicability between values and principles considered irreconcilable.
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NUNZIATA, MASSIMO. « Autorità e consenso nello scioglimento del contratto di appalto pubblico ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2013. http://hdl.handle.net/2108/201795.

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RIZZO, GIULIA. « L'Istituto della concessione di servizi tra diritto interno e diritto comunitario ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2010. http://hdl.handle.net/2108/1320.

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Résumé :
Scopo del lavoro è approfondire il tema della concessione di servizi, alla luce dell’influenza esercitata dalle norme e dalla giurisprudenza, in considerazione degli enormi interessi economici coinvolti. Nella ricerca si è analizzata la normativa comunitaria e nazionale, nonché le pronunce della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali. Non si è trascurato un necessario excursus storico. Lo studio ha rivelato che l’istituto non ha, a tutt’oggi, una puntuale ed esaustiva disciplina normativa, sia a livello comunitario che nazionale. Tuttavia, le norme nazionali adottate in attuazione delle direttive e dei principi sanciti dalle sentenze garantiscono oggi una maggiore trasparenza, pubblicità e par condicio nelle procedure di gara e hanno avuto un impatto importante sul riparto di giurisdizione italiano, giudice ordinario o giudice amministrativo. Il risultato della ricerca costituisce un significativo contributo nella definizione dell'istituto.
Purpose of the job is to closely examine the theme of the concession of services, in the light of influence exercised by law and jurisprudence, in consideration of the enormous economic affairs involved. The EU and National regulations were analyzed, as well as pronouncement by the Court of Justice and the domestic Tribunal. Neither was a necessary background excursus neglected. The study revealed that up to today this kind of public contract has no precise and comprehensive disciplinary regulation at either community or National level. Nevertheless, National regulations adopted in implementation of directives and principles ratified through sentencing, do nowadays guarantee a greater transparency, publicity and ‘par condicio’ in procedures for tenders and have an important impact on the Italian judiciary sector: ordinary judge or administrative judge. The result of the search constitutes a meaningful contribution.
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GRILLO, ELISA. « Le concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza economica : i principi europei dell'evidenza pubblica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nel Codice dei contratti pubblici ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/43993.

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Résumé :
Le concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza economica, inquadramento normativo e giurisprudenziale aggiornato all'anno 2012. Particolare attenzione alla procedura di selezione del concessionario e, in particolare, ai principi generali estrapolati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e tradotti in norme di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento immediatamente applicabili. analisi della casistica nazionale in cerca di riscontro degli insegnamenti del giudice europeo alla luce del recepimento delle direttive del 2004 attraverso il d.lgs. 163/2006.
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GIUFFRE', GUGLIELMO ALDO. « I contratti pubblici alla luce delle direttive europee del 2014 tra rispetto del principio di concorrenza e uso efficiente degli investimenti pubblici ». Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2017. http://hdl.handle.net/11695/77222.

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Résumé :
Il presente lavoro ha inteso mettere in luce le innovazioni apportate dalle direttive del 2014 nella materia dei contratti pubblici, evidenziando, in particolare, il mutamento di prospettiva che ha portato a non identificare più solamente in quello di concorrenza, in sé considerato, il principio cardine di rilevanza euro-unitaria (e costituzionale) sotteso al mercato delle commesse pubbliche, ma ad affiancarvi una serie di ulteriori e rilevanti principi di pari importanza, finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica, che costituisce lo scopo ultimo della riforma. Dopo aver dato conto dell’origine storica del principio di tutela della concorrenza e del fondamentale ruolo avuto nella sua evoluzione dall’Unione Europea, oltre che delle più importanti pronunce costituzionali ed euro-unitarie in materia, ci si è soffermati sui principi a esso sottesi, e in particolare su quelli di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, su quelli di trasparenza e pubblicità, su quello di proporzionalità, allo scopo di evidenziare le novità concernenti la loro applicazione apportate dalle nuove direttive, mediante un analitico confronto, in particolare, dei considerando della direttiva 24/2014 (c.d. “direttiva appalti nei settori ordinari”) con quelli della previgente direttiva 18/2004. Si è quindi trattato del recepimento delle recenti direttive nel nostro ordinamento, segnalando come l’intento della riforma di semplificazione, chiarificazione e riorganizzazione della materia appaia, sotto molto aspetti, tradito dal nuovo testo normativo, passando poi ad analizzare nel dettaglio, attraverso le singole disposizioni del nuovo Codice, le innovazioni introdotte per soddisfare l’intento del legislatore euro-unitario – e poi, per l’effetto, di quello nazionale – di introdurre il principio di efficienza della spesa pubblica e del “value for money”. In quest’ottica ci si è occupati dei criteri di aggiudicazione – la cui selezione è stata, sulla spinta delle ultime direttive, profondamente rivisitata nel nuovo Codice –, dell’istituto del soccorso istruttorio – anch’esso profondamente mutato rispetto alla previgente disciplina –, delle misure volte a facilitare l’accesso al mercato delle micro imprese e delle piccole e medie imprese (c.d. PMI) e di quelle volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Infine, sono state segnalate le principali novità apportate dal Codice al rito speciale sui contratti pubblici, evidenziandone le principali criticità, legate troppo spesso all’ingiusta considerazione della giustizia amministrativa quale principale fattore di rallentamento delle opere pubbliche, e si è dato atto dell’introduzione di un’apposita disciplina in materia di concessioni, costituente un novum assoluto per l’ordinamento italiano, delineandone i tratti caratterizzanti.
The aim of this job is showing the innovations brought by 2014 European Directives in the field of public contracts. Particularly, this elaborate underlines the change of perspective regarding the identification of some new principles with particular attention on how to improve the public spending. This reform wants to question the importance of the competition principle, which was previously considered the only cornerstone subtended to the public procurement market. This work highlights the historical origin of the competition principle, its fundamental role and its evolution through the European Union. It also focuses on its important “ruling” regarding the principle given by the Italian Constitutional Court and by the Court of Justice of the European Union. It analyses the principles deriving therefrom, particularly on those of equal treatment and non-discrimination and on those of transparency, traceability and proportionality of the process. The purpose here is to underline the novelties pertaining to their application brought by the new directives, through an analytical comparison between directive 24/2014 and the previous directive 18/2004. Subsequently, this elaborate focuses on the transposition of the recent directives into the Italian law, highlighting the intent of the reform to simplify, clarify and reorganise the Italian legislation on public contracts. This appears betrayed by the new normative text through different points of view. Furthermore, the contribution analyses in detail, through the study of the single dispositions of the new Italian Code, the innovations introduced in order to satisfy the purpose of the European legislator – and, consequently, also the one of the Italian legislator. This is adding the principle of the efficiency of public spending and the one of "value for money". In this perspective this job focuses in the first place on the criteria – whose selection has been, on the push of the 2014 Directives, deeply revisited in the new Code. Furthermore, on the institute of the “soccorso istruttorio” – it has also deeply changed in comparison to previous disciplines and on the measures aimed to facilitate the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in public procurement and on those aimed to promote the sustainable development and the protection of the environment. Lastly, this contribution highlights the principal innovations brought by the new Italian Code to public procurement judgement, underlining its greatest problems – related to the unfair consideration of the Italian administrative justice as the principal factor of the deceleration of public contracts –, and the introduction of a specific discipline about concessions, that is an absolute “novum” for the Italian law, delineating the essential features of it.
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Malizia, Marika <1984&gt. « Il contratto a Tempo Determinato nel lavoro privato e pubblico. Assetti e linee di tendenza in un mercato del lavoro dinamico e globale ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4478/1/malizia_marika_tesi.pdf.

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Résumé :
L’elaborato, dopo una ricostruzione della disciplina normativa presente in materia di contratto a tempo determinato in Italia e nei principali ordinamenti europei (Spagna, Francia ed Inghilterra), affronta i più rilevanti nodi problematici dell’istituto, in riferimento al settore privato e pubblico, mettendo in luce le principali querelle dottrinali e giurisprudenziali. Particolare attenzione è dedicata alle questioni insorte a seguito delle ultime modifiche normative di cui al c.d. Collegato lavoro (legge n. 183/2010), sino al decisivo intervento della Corte Costituzionale, con pronuncia n. 303 del 9 novembre 2011, che ha dichiarato legittima la disposizione introduttiva dell’indennità risarcitoria forfetizzata, aggiuntiva rispetto alla conversione del contratto. Tutte le problematiche trattate hanno evidenziato le difficoltà per le Corti Superiori, così come per i giudici comunitari e nazionali, di trovare una linea univoca e condivisa nella risoluzione delle controversie presenti in materia. L’elaborato si chiude con alcune riflessioni sui temi della flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro, attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa dell’istituto, nell’intento di fornire una risposta ad alcuni interrogativi: la flessibilità è necessariamente precarietà o può essere letta quale forma speciale di occupazione? Quali sono i possibili antidoti alla precarietà? In conclusione, è emerso come la flessibilità possa rappresentare un problema per le imprese e per i lavoratori soltanto nel lungo periodo. La soluzione è stata individuata nell’opportunità di investire sulla formazione. Si è così ipotizzata una nuova «flessibilità socialmente ed economicamente sostenibile», da realizzarsi tramite l’ausilio delle Regioni e, quindi, dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale: al lavoratore, in tal modo, potrà essere garantita la continuità con il lavoro tramite percorsi formativi mirati e, d’altro canto, il datore di lavoro non dovrà farsi carico dei costi per la formazione dei dipendenti a tempo determinato.
The thesis, after a reconstruction of the present legal framework on temporary contracts in Italy and major European jurisdictions (Spain, France and England), addresses the most important problem areas of the institute. Particular attention is devoted to issues that have arisen as a result of recent legislative changes referred to Connected work (Law n. 183/2010), until the decisive intervention of the Constitutional Court, by judgment no. 303 of 9 November 2011, which declared the legitimate compensation for damages, additional to the conversion of the contract. All the issues addressed have highlighted the difficulties for the Superior Courts, as well as Community and national courts, to find unique and shared a line in resolving controversies on the subject. The paper concludes with some reflections on the issues of flexibility and precariousness in the labor market, through a quantitative and qualitative assessment of the institution in order to provide an answer to some questions: flexibility is necessarily precarious and can be read as special form of employment? What are the possible antidotes to insecurity? In conclusion, it is shown how flexibility can be a problem for businesses and workers only in the long term. The solution was found in the opportunity to invest in training. It is thus assumed a new "flexible socially and economically sustainable", to be achieved through the use of regions and, therefore, the contributions from the European Regional Development: the worker, thus, can be ensured continuity with the work through targeted training and, on the other hand, the employer shall not be liable for costs for the training of temporary employees.
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Malizia, Marika <1984&gt. « Il contratto a Tempo Determinato nel lavoro privato e pubblico. Assetti e linee di tendenza in un mercato del lavoro dinamico e globale ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4478/.

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Résumé :
L’elaborato, dopo una ricostruzione della disciplina normativa presente in materia di contratto a tempo determinato in Italia e nei principali ordinamenti europei (Spagna, Francia ed Inghilterra), affronta i più rilevanti nodi problematici dell’istituto, in riferimento al settore privato e pubblico, mettendo in luce le principali querelle dottrinali e giurisprudenziali. Particolare attenzione è dedicata alle questioni insorte a seguito delle ultime modifiche normative di cui al c.d. Collegato lavoro (legge n. 183/2010), sino al decisivo intervento della Corte Costituzionale, con pronuncia n. 303 del 9 novembre 2011, che ha dichiarato legittima la disposizione introduttiva dell’indennità risarcitoria forfetizzata, aggiuntiva rispetto alla conversione del contratto. Tutte le problematiche trattate hanno evidenziato le difficoltà per le Corti Superiori, così come per i giudici comunitari e nazionali, di trovare una linea univoca e condivisa nella risoluzione delle controversie presenti in materia. L’elaborato si chiude con alcune riflessioni sui temi della flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro, attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa dell’istituto, nell’intento di fornire una risposta ad alcuni interrogativi: la flessibilità è necessariamente precarietà o può essere letta quale forma speciale di occupazione? Quali sono i possibili antidoti alla precarietà? In conclusione, è emerso come la flessibilità possa rappresentare un problema per le imprese e per i lavoratori soltanto nel lungo periodo. La soluzione è stata individuata nell’opportunità di investire sulla formazione. Si è così ipotizzata una nuova «flessibilità socialmente ed economicamente sostenibile», da realizzarsi tramite l’ausilio delle Regioni e, quindi, dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale: al lavoratore, in tal modo, potrà essere garantita la continuità con il lavoro tramite percorsi formativi mirati e, d’altro canto, il datore di lavoro non dovrà farsi carico dei costi per la formazione dei dipendenti a tempo determinato.
The thesis, after a reconstruction of the present legal framework on temporary contracts in Italy and major European jurisdictions (Spain, France and England), addresses the most important problem areas of the institute. Particular attention is devoted to issues that have arisen as a result of recent legislative changes referred to Connected work (Law n. 183/2010), until the decisive intervention of the Constitutional Court, by judgment no. 303 of 9 November 2011, which declared the legitimate compensation for damages, additional to the conversion of the contract. All the issues addressed have highlighted the difficulties for the Superior Courts, as well as Community and national courts, to find unique and shared a line in resolving controversies on the subject. The paper concludes with some reflections on the issues of flexibility and precariousness in the labor market, through a quantitative and qualitative assessment of the institution in order to provide an answer to some questions: flexibility is necessarily precarious and can be read as special form of employment? What are the possible antidotes to insecurity? In conclusion, it is shown how flexibility can be a problem for businesses and workers only in the long term. The solution was found in the opportunity to invest in training. It is thus assumed a new "flexible socially and economically sustainable", to be achieved through the use of regions and, therefore, the contributions from the European Regional Development: the worker, thus, can be ensured continuity with the work through targeted training and, on the other hand, the employer shall not be liable for costs for the training of temporary employees.
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Livres sur le sujet "Contratti di Diritto Pubblico"

1

Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro : Studi in onore : lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero. Torino : G. Giappichelli editore, 2013.

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2

I contratti di appalto pubblico. Torino : UTET, 2010.

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3

Balboni, Enzo. Lezioni di diritto pubblico. 5e éd. Milano : I.S.U. Universita Cattolica, 2003.

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4

Marini, Francesco Saverio. Saggi di diritto pubblico. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2014.

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5

Cuocolo, Fausto. Istituzioni di diritto pubblico. Milano : A. Giuffrè, 1998.

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6

Barile, Paolo. Istituzioni di diritto pubblico. 7e éd. Padova : CEDAM, 1995.

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7

Cuocolo, Fausto. Istituzioni di diritto pubblico. Milano : A. Giuffrè, 2003.

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8

Barile, Paolo. Istituzioni di diritto pubblico. 5e éd. Padova : CEDAM, 1987.

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9

Cassese, Sabino. Istituzioni di diritto pubblico. Roma : La Nuova Italia scientifica, 1989.

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10

Barile, Paolo. Istituzioni di diritto pubblico. Padova : CEDAM, 2005.

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Chapitres de livres sur le sujet "Contratti di Diritto Pubblico"

1

Caso, Roberto. « 5. La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in accesso aperto ». Dans La rivoluzione incompiuta, 143–85. Ledizioni, 2020. http://dx.doi.org/10.4000/books.ledizioni.10537.

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Actes de conférences sur le sujet "Contratti di Diritto Pubblico"

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Arras, Francesca, Arnaldo Cecchini, Elisa Ghisu, Paola Idini et Valentina Talu. « Perché e come promuovere la camminabilitá urbana a partire dalle esigenze degli abitanti piú svantaggiati : il progetto "Extrapedestri. Lasciati conquistare dalla mobilità aliena!" ». Dans International Conference Virtual City and Territory. Roma : Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7962.

Texte intégral
Résumé :
La città contemporanea è una città a misura di automobilista. Chi non vuole o non può usare l'automobile per spostarsi non è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto urbano di accesso ed uso degli spazi e delle strade sottratti dalle automobili all'uso pubblico e collettivo. Il prerequisito per la riconquista di questo diritto urbano negato è la promozione di un vero e proprio cambiamento culturale in materia di mobilità, attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile degli abitanti nelle politiche e nei progetti di promozione della mobilità altra, in particolare di coloro che subiscono la maggior parte delle conseguenze negative determinate dalla presenza invasiva delle automobili nella città: bambini, anziani, persone disabili e pedoni (e ciclisti) in generale. Nell'articolo descriveremo il progetto pilota "Extrapedestri. Lasciati conquistare dalla mobilità aliena!" che si pone l'obiettivo di promuovere la camminabilità urbana di due quartieri marginali della città di Sassari (e, in prospettiva, di tutta la città, trattandosi un progetto facilmente replicabile) a partire dalle esigenze, dai desideri e dalla "capacità di disobbedienza" dei bambini, uno dei gruppi di abitanti più svantaggiati in materia di mobilità. Contemporary city is a car-friendly city. Those who cannot or do not want to use a car are not capable to fully exercise their fundamental urban right to access and to use the public spaces and the streets. In this paper, we argue that it is possible to make more effective policies aimed at building walkable cities making reference to the desires and needs of disadvantaged groups. In particular, we concentrate on children as one of the most vulnerable groups of inhabitants of the city. The role children can play in improving urban quality of life is fundamental, for a number of reasons, most important of which, for the purpose of this paper, is their "capability of disobedience" which might be used as a force of urban transformation. Then, we present one project through which we try to promote the urban walkability of the city of Sassari starting from children's involvement: "ExtraPedestrians: let yourself be conquered by the 'alien' mobility".
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