Littérature scientifique sur le sujet « Codice coniugato »

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Articles de revues sur le sujet "Codice coniugato"

1

Silva, Giovanna. « La cultura giuridica famigliare marocchina : analisi della normativa marocchina sulla dissoluzione del legame coniugale e sulla filiazione (Codice marocchino della famiglia del 2004) ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 73–92. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001005.

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Résumé :
Introduzione - 1. Della dissoluzione del legame coniugale: il divorzio (tatlik) e il ripudio (talak) - 1.1. Degli effetti della dissoluzione del legame coniugale: il ritiro legale (‘idda) e la pensione alimentare (nafaka) - 1.2. Segue: la custodia (hadana), la tutela legale (wilayah) e il diritto di visita - 2. Della filiazione (nasab) - Conclusioni.
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Góralski, Wojciech. « "Qualitas personae" jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 2 oraz 1098 KPK ». Prawo Kanoniczne 45, no 3-4 (20 décembre 2002) : 23–52. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.02.

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Résumé :
Fra le disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983 che hanno suscitato maggiore interesse dottrinale sono i canoni: 1097§ 2 e 1098, consacrate rispettivamente all’errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa e all’errore causato dal dolo circa la qualità della persona che per sua natura può gravemente turbare il consorzio della vita coniugale. La nuova disciplina codiciale, pur stabiliendo il principio generale secondo il quale l’errore sulla qualità non ha il valore irritante, vi sanziona due eccezioni proprio nei due suddetti canoni. Il can. 1097 § 2 richiede che la qualità accidentale sulla quale si cade in errore debba essere intesa direttamente e principalmente dall’errante, invece il can. 1098 riconosce la forza invalidante dell’errore suscitato dal dolo (teso ad indurre il nubente in errore per ottenere il consenso matrimoniale) - su qualità accidentali, che possono, per loro natura, perturbare gravemente il consorzio della vita coniugale. L’oggetto dell’analisi del autore è la questione riguardante la qualità di persona nei cann. 1097 § 2 e 1098 CIC. Ambedue norme codiciali sono state commentate alla luce della dotrina e della giurisprudenza.
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3

Góralski, Wojciech. « "Incapacitas assumendii" (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna ? » Prawo Kanoniczne 53, no 3-4 (15 octobre 2010) : 113–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.05.

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Résumé :
Fra le questioni riguardo all’interpretazione del can. 1095, n. 3 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si deve indicare quella che tocca l’ammissibilità dell’incapacità relativa, cioè ad nuptias determinatas. Il valore giuridico di questa incapacità è infatti ammessa da coloro che valorizzano – nell’applicazione del suddetto canone – quella maggiore attenzione al dato personale ed interpersonale che dal Concilio Vaticano II in poi si è imposta nella considerazione del vincolo coniugale. Questo valore è negato, al contrario da chi si attesa su rigorose posizioni „istituzionalistiche”. Dopo aver esposto gli argomenti dei sostenitori della teoria sulla rilevanza giuridica dell’incapacità relativa, l’autore presenta l’atteggiamento opposto dei rappresentanti della dottrina e della giurisprudenza rotale. Nella critica della tesi sul valore giuridico dell’incapacità relativa proveniente da parte di quelli canonisti ed uditori rotali (si tratta dell’opinione assolutamente prevalente e comune) si sottolinea che l’incapacità si può dire relativa soltanto riguardo all’oggetto del consenso matrimoniale (gli obblighi essenziali del matrimonio), non riguardo alla persona dell’altro contraente.
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4

Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Erlebach, Grzegorz. « Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Résumé :
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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« Circolari. Cittadini extracomunitari ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 250–64. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003019.

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Résumé :
Anagrafe e stato civile 1. Ministero interno 3.8.2011 n. 22 - annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 d.p.r. 396/2000 2. Ministero interno 13.10.2011 n. 25 - trascrivibilitŕ atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volontŕ coniugale Ingresso 3. Ministero interno 12.9.2011 n. 6914 - d.p.c.m. del 17.2.2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 Lavoro e previdenza sociale 4. Ministero lavoro e politiche sociali 12.9.2011 n. 24 - art. 11 del decreto-legge 13.8.2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti Protezione temporanea e stato di emergenza 5. Presidenza Consiglio dei Ministri 6.7.2011 n. 2703 - impiego dei richiedenti asilo in attivitŕ di formazione e riconoscimento di un contributo per il sostenimento di piccole spese personali cd. Pocket money 6. Presidenza Consiglio dei Ministri 8.8.2011 n. 3799 - impiego dei richiedenti asilo in attivitŕ di formazione e riconoscimento di un contributo per il sostenimento di piccole spese personali c.d. pocket money - estensione ai migranti cui sono stati riconosciuti i benefici previsti dall'art. 20 del d.lgs. N. 286 del 25.7.1998 7. Presidenza Consiglio dei Ministri 10.8.2011 n. 3885 - ulteriori disposizione in merito all'erogazione del c.d. pocketmoney 8. Ministero interno 8.10.2011 n. 400 - proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa, d.p.c.m. del 6.10.2011 9. Ministero interno 8.10.2011 - proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa, d.p.c.m. del 6.10.2011 Soggiorno 10. Ministero interno 5.9.2011 n. 6786 - studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione 11. Ministero interno 4.10.2011 n. 7496 - d.lgs. 1.9.2011, n. 150 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18.6.2009, n. 69"
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Thèses sur le sujet "Codice coniugato"

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PUCCI, EGIDIO. « Innovative design process for industrial gas turbine combustors ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/2158/1126566.

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Résumé :
This thesis is tracking the design process footprints, from the wide initial scenario of a new combustor design for industrial gas turbines, down to detailed design aspects, passing through sealing system design with turbine nozzle, up to a specific liner cooling architecture and its optimization. Main effort of this job has been focused on the creation of a numerical tool, able, since the early phase of development, to analyze the liner cooling with a one-dimensional conjugate aero-thermal-strain approach: liner cold side heat transfer coefficients in a turbulated forced convection region are iteratively computed updating metal and air temperatures and the deformed geometry of coolant passages from results of a heat balance. Coolant passages, in between the deformed surfaces of liner and baffle, influence the air velocity, changing in turn heat transfer coefficients and coolant pressure losses. The computation of liner and baffle strain has been validated comparing the code results with the ones obtained by a detailed finite element model. Correlations embedded in the code have been calibrated thanks to a comparison with temperatures and pressures experimental measurements, which have been acquired in a full annular rig test campaign. The code has been provided with two additional optimization routines, developed to automatically improve the baffle design for an enhancement of the liners durability, without penalizing engine performance. Maintaining the same coolant pressure losses and minimizing the axial gradients of metal temperature by means of a variable gap baffle geometry, a reduction of thermal induced stresses can be achieved. The reader will follow problems and solutions, sizing criteria and uncertainties estimation of the combustor architecture adopted in the BHGE NovaLT industrial gas turbine class, up to reach the testing phase of the manufactured components and finally the baffle design solution optimization. Reliability of the liner cooling system depends also by the reliability of the leakage prediction across the interface between liners and turbine first stage nozzles. In parallel to the baffle design optimization, studies have been performed on this sealing systems, aimed to increase the reliability of the combustor flow split prediction and to identify areas of improvement of the sealing. The criteria for selection and design of the most suitable sealing system and related durability analyses will be presented, completing the picture of the combustor flow split and synergistically improving the reliability of the liners cooling design presented.
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Livres sur le sujet "Codice coniugato"

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De Pamphilis, Matteo. Rinegoziazione e default rule. Bononia University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.30682/alph03.

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Résumé :
"Nella lunga vita di molti contratti, possono verificarsi eventi imprevisti che incrinano l’equilibrio, soprattutto economico, delle reciproche prestazioni. Il discorso intorno al diritto-dovere di rinegoziare gli accordi esposti a sopravvenienze è ormai un tema classico del diritto civile, che rispunta ciclicamente in occasione di eventi di rilevanza mondiale capaci di compromettere la tenuta di innumerevoli contratti in corso. La pandemia di COVID-19 è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo. Questa ricerca si propone di individuare il miglior approccio giuseconomico per affrontare il dilemma della rinegoziazione, in prospettiva strutturale, cercando di coniugare le soluzioni proposte dagli interpreti del diritto civile con i contributi di analisi economica del diritto, nella prospettiva della riforma del codice civile italiano e della progressiva armonizzazione del diritto privato europeo e internazionale. In questo percorso, l’individuazione di una regola di default stabile e duratura per un contesto mutevole e multiforme è forse la contraddizione in termini che più vale la pena affrontare. Matteo de Pamphilis, dopo la laurea in Giurisprudenza e il conseguimento del dottorato di ricerca in Diritto civile nell’Università di Bologna, collabora con la stessa Alma Mater come professore a contratto e tutor didattico in materie privatistiche. Negli ultimi anni è stato docente degli insegnamenti in lingua inglese Planning and public intervention in the lifestyle and health sector e Public and private action for the development of services nel corso di laurea magistrale in Wellness culture: sport, health and tourism. È socio aggregato dell’Associazione Civilisti Italiani e svolge la professione di avvocato nel Foro di Bologna, prevalentemente nel settore civile, commerciale e concorsuale."
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