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Gambino, Silvio. « I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello" ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2020) : 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Résumé :
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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2

Ziller, Jacques. « Il nuovo assetto dei Diritti nei trattati Europei dopo Lisbona ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 63–84. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001005.

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Résumé :
La problematica dei diritti č strettamente collegata alla natura pattizia della ‘costituzione' della Comunitŕ - ora Unione - europea come giŕ chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza Van Gend en Loos del 1963. Č su questa base che vanno quindi analizzate le novitŕ del trattato di Lisbona, per quanto riguarda diritti derivanti da obblighi degli Stati membri, che sono nuovi rispetto ai previgenti trattati CE e UE. L'autore esamina come si manifesta il carattere vincolante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea per tutti gli Stati membri, dato che il Protocollo sulla Polonia e il Regno Unito non rappresenta una deroga al sistema di diritto UE. Infine, l'autore presenta le tre piů importanti conseguenze del carattere ormai vincolante della Carta, cioč la differenziazione tra diritti fondamentali e altri diritti, l'applicabilitŕ di una riserva di legge e la possibilitŕ di ricorso alla procedura di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione della Carta.
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Bompiani, Adriano. « La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea : aspetti etici ». Medicina e Morale 51, no 1 (28 février 2002) : 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Résumé :
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Gerbasi, Giampaolo. « Il primato del diritto dell'Unione e la questione dei controlimiti : minaccia disgregativa o spinta integrativa nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2020) : 87–132. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001004.

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Résumé :
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da più parti è stata sottolineata l'obsolescenza del tema dei limiti costi-tuzionali al primato del diritto UE. Si assiste invece ad un ‘ritorno di attualità' della dottrina dei controlimiti e delle tensioni irrisolte che ruotano intorno alla tutela dei diritti fondamentali nel pluralismo costituzionale europeo. In tale contesto, il presente contributo mira a verifica-re se i crescenti conflitti interordinamentali costituiscano una minaccia per la tenuta dell'edificio europeo oppure se possano produrre anche una spinta propulsiva nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione. A tal fine, saranno esaminati, da un lato, le tendenze osservabili nell'approccio (oppositivo vs. conciliativo) delle Corti costituzionali e della Corte di giustizia alle disarmonie nelle dinamiche relazioni tra ordinamenti, dall'altro, le eteroge-nee indicazioni emergenti dall'approccio orientato allo scontro o al confronto.
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Ferraro, Angelo Viglianisi. « IL PRIVATE ENFORCEMENT IN ITALIA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA A VENT’ANNI DALLA SUA PROCLAMAZIONE ». Novos Estudos Jurí­dicos 25, no 2 (22 septembre 2020) : 338–53. http://dx.doi.org/10.14210/nej.v25n2.p338-353.

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Résumé :
L’articolo analizza il contenuto e l’efficacia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata solennemente a Nizza nel dicembre del 2000, concentrandosi sugli strumenti utilizzati in Italia per garantire un suo pieno private enforcement.
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Chiaromonte, William. « A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo : il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (février 2011) : 92–99. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004007.

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Résumé :
1. I fatti all'origine della pronuncia.2. La judicial globalization in materia di tutela dei diritti dell'uomo.3. La soluzione della controversia.4. Brevi considerazioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo.
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Piccinini, Alberto, et Salsa Ponterio. « La controriforma del lavoro ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2010) : 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003004.

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Résumé :
1. L'attivitŕ interpretativa come perno della funzione giurisdizionale2. Primazia, effetto diretto, interpretazione conforme3. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti4. L'adesione dell'Unione alla CEDU5. Il nuovo rapporto fra Carte. Il nuovo rapporto fra Corti.
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Calzolaio, Ermanno. « Europa dei diritti e giudice europeo ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Résumé :
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Giordano, Filippo Maria. « Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (octobre 2011) : 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Résumé :
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Bompiani, Adriano. « L’Italia e la “Dichiarazione di Amsterdam” sui diritti dei pazienti ». Medicina e Morale 47, no 1 (28 février 1998) : 47–90. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.843.

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Résumé :
In questo lavoro si compie un’analisi della “Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa”, redatta da un gruppo di esperti sotto gli auspici dell’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella riunione tenutasi ad Amsterdam (28-30 marzo 1994). L’iniziativa dell’OMS dimostra il crescente interesse degli Stati appartenenti alla Regione Europea a rendere comparabili le norme degli ordinamenti interni concernenti l’accesso e l’utilizzazione da parte dei pazienti dei servizi sanitari, venendo incontro non solamente ad ormai codificati diritti soggettivi della persona umana, ma anche a legittime aspirazioni di miglioramento della qualità e dei rapporti umani nell’assistenza. Richiamata la lunga serie delle “Dichiarazioni sui diritti dell’uomo” proclamate in diversi documenti internazionali di alto valore morale, e le parallele dichiarazioni riguardanti i “diritti dei pazienti”, l’analisi prosegue delineando i contenuti fondamentali della Dichiarazione di Amsterdam e valutandoli sotto il profilo etico-giuridico. Si è cercato anche di verificare - brevemente - le analogie intercorrenti fra detta “Dichiarazione di Amsterdam” e la “Carta dei servizi pubblici sanitari”, strumento che intende attuare l’art. 14 del D. Leg. n. 502/1992 (e successive modificazioni ed integrazioni). “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”. L’art. 14, come è noto, ha per oggetto i “Diritti dei cittadini”. L’applicazione dei principi solennemente dichiarati nei vari documenti esaminati richiede - ormai - una convinta adesione ai postulati dell’etica della cura, interpretati nella tradizione personalista.
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Bronzini, Giuseppe. « La giurisprudenza della Corte di giustizia e la protezione ‘anticipata' dello stato di diritto. Il ruolo delle norme dei Trattati e della Carta dei diritti ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (juin 2022) : 57–80. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-001003.

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Résumé :
La Corte di giustizia ha saputo proteggere i principi dello stato di diritto di cui all'art. 2 TUE, in particolare quello dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura, sulla base dell'applicazione dell'art. 47 della Carta dei diritti e dell'art. 19.2 del TUE. Il rispetto della rule of the law è diventato anche un presupposto per godere delle risorse dell'Unione da parte degli stati. Si è sviluppata una nuova fase del processo di integrazione fondata sulla convergenza sui valori fondamentali, che molto dipenderà dalla cooperazione e dal dialogo tra Corti nazionali e Corte del Lussemburgo.
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Dammacco, Gaetano. « Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti ». Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 décembre 2020) : 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Résumé :
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Delfino, Massimiliano. « Ancora sul campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali : Poclava vs Florescu ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 157 (mars 2018) : 183–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2018-157007.

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Gambino, Silvio. « Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (décembre 2010) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Résumé :
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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De Angelis, Fernando. « Consenso libero ed informato : la Convenzione di Oviedo nell'articolato contesto storico e giuridico delle fonti / Free and informed consent : the Oviedo Convention in the articulated historical and legal context of the sources ». Medicina e Morale 65, no 1 (21 septembre 2016) : 57–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.428.

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Résumé :
La Convenzione di Oviedo del 1997 ha creato regole basilari ed uniformi in tema di consenso libero ed informato. Nonostante siano passati vent’anni, pochi Stati hanno firmato e ratificato la Convenzione. Oggi però la Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000 ed il Trattato di Lisbona del 2007, riformando profondamente l’Unione Europea, possono dare finalmente alla Convenzione di Oviedo l’auspicata attuazione interna, seppur in modo indiretto. Il contributo affronta il tema dell’articolato contesto storico e giuridico delle fonti di questa Convenzione. ---------- The Oviedo Convention of 1997 has established fundamental and uniform rules in reference to free and informed consent. Even though twenty years have passed, few States have signed and ratified the Convention. Anyway, today’s the Charter of Fundamental Rights of 2000 and the Treaty of Lisbon of 2007, reforming deeply the European Union, can finally give the hoped implementation to the Convention of Oviedo, at least indirectly. The contribution deals with the articulated historical and juridical context of the sources related to the Convention.
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Bamoshmoosh, Nadia. « Perchè la parità retributiva nell'Unione europea è ancora un sogno ? » La Nuova Giuridica 2, no 2 (19 janvier 2023) : 163–78. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1985.

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Résumé :
Nonostante le pari opportunità in ambito lavorativo siano state oggetto di attenzione già nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, ancora oggi la parità salariale in Europa è un traguardo lontano. Dopo aver dato una panoramica generale delle più importanti tappe nel contesto UE che hanno portato all’inserimento della parità di retribuzione nella Carta di Nizza, questo articolo riflette su come il diritto unionale oggi affronta la questione della parità salariale. Verranno evidenziati i progressi, ma anche le mancanze e i possibili margini di miglioramento che potenzialmente tutelano le donne nel mercato del lavoro. La piena implementazione del principio “equal pay for equal work” non solo dovrebbe essere vista come garanzia dei diritti delle donne e dei soggetti che potrebbero subire una discriminazione salariale, ma come uno strumento di miglioramento della loro società che, attraverso una retribuzione equa di tutti i lavoratori, progredisce e si arricchisce.Despite the fact that equal opportunities in the workplace were already taken into account in the Treaty of Rome establishing the European Economic Community, today equal pay is still a distant dream. After giving a general overview of the most important legal steps in EU law which led to the inclusion of wage parity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, this article debates around the attitude of EU law towards the issue of equal pay. The main progresses, flaws and the potential scope for improvement in order to safeguard women in the work market will be highlighted. The full implementation of the principle “equal pay for equal work” should be seen not only as a guarantee to the rights of women and of subjects vulnerable to salary discrimination, but as a tool to improve their society which, by granting equal retribution to all workers, advances and develops.
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