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Bonetti, Tommaso. « Ipertrofia normativa e azione amministrativa nel governo del territorio : alcune considerazioni ». SCIENZE REGIONALI, no 1 (janvier 2016) : 130–44. http://dx.doi.org/10.3280/scre2016-001008.

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Parente, Ferdinando. « Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (26 octobre 2020) : 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Résumé :
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Varela, Justo Corti. « Book Review : La regolazione del rischio e il sistema degli standard. Elementi per una teoria dell’azione amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dell’ambiente, by Marta Simo ». European Public Law 19, Issue 3 (1 septembre 2013) : 614–15. http://dx.doi.org/10.54648/euro2013037.

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Bracci, Enrico. « La gestione e ottimizzazione dei costi amministrativi d'azienda : il lean office in azione ». MANAGEMENT CONTROL, no 2 (septembre 2013) : 67–86. http://dx.doi.org/10.3280/maco2013-002004.

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Gigli, Sabrina. « La certificazione delle procedure amministrative nelle aziende sanitarie pubbliche : alcune riflessioni ». MECOSAN, no 89 (mai 2014) : 103–24. http://dx.doi.org/10.3280/mesa2014-089007.

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Michela Ponticorvo, Raffaele Di Fuccio et Federica Somma. « Inf@nzia Digi.Tales 3.6 : un’esperienza di introduzione di strumenti innovativi per l’apprendimento nella fascia di età 3-6 anni ». IUL Research 2, no 4 (20 décembre 2021) : 245–56. http://dx.doi.org/10.57568/iulres.v2i4.186.

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Résumé :
Inf@nzia Digi.Tales 3.6 è un progetto che ha avuto l’obiettivo di sviluppare metodologie e tecnologie di apprendimento innovative a supporto delle attività educative curriculari nella scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola primaria, come l’esplorazione spontanea o guidata, che sfrutta il ruolo centrale del tatto, della manipolazione e di tutti e cinque i sensi. Il progetto ha affrontato l’apprendimento al di fuori del contesto scolastico: ha stabilito un continuum scuola-famiglia-città, valorizzando il contesto socioculturale e territoriale; ha inoltre coinvolto amministrazioni scolastiche, docenti e famiglie, sviluppando metodologie partecipative, per accrescere il senso di corresponsabilità educativa, e promuovendo azioni per migliorare la qualità dei servizi amministrativi.
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De Marchi, Valentina. « La domanda e l'offerta di competenze ambientali : l'esempio del Veneto ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 2 (novembre 2011) : 90–110. http://dx.doi.org/10.3280/es2011-002010.

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Résumé :
Se la realizzazione di sistemi di produzione e consumo che concilino aspetti economici ed ambientali č un obiettivo sempre piů importante per manager e politici a livello mondiale, si sa ancora poco delle competenze e conoscenze necessarie alle aziende per raggiungere questo obiettivo. Sulla base di interviste nel settore del legno-arredo in Veneto, questa analisi esplorativa identifica tre tipologie di competenze ambientali - tecniche, amministrative e strategiche - e tre modalitÀ attraverso le quali le aziende vi possono accedere - lo sviluppo interno delle competenze, l'interazione con soggetti esterni e l'assunzione di figure professionali specifiche. Inoltre, l'articolo propone un'analisi degli enti che offrono competenze ambientali in Veneto, incluse universitÀ, consulenti ed aziende di servizi, in base all'efficacia della loro offerta, cosě come percepita da manager ed esperti del settore. Infine, vengono discussi i risultati e suggerite indicazioni di policy per migliorare l'offerta di competenze ambientali.
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Benarros, Myriam. « INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. GARE TELEMATICCHE NELLE P.A. NUOVO ELEMENTO DI EFFICIENZA E ECONOMICITÀ ? ANALISI E PROSPETTIVE ». Revista Jurídica da FA7 5 (30 avril 2008) : 11–54. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;5.1:210.

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Résumé :
Il tema trattato riguarda l’informatizzazione dell’attività amministrativa che si inserisce nel processo di attuazione della Società di Informazione. La Società dell’Informazione è quel lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell’informazione e della comunicazione che ha cambiato significativamente la vita privata, sociale e professionale di ciascun individuo. La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per favorire l’efficienza, la competitività e facilitare l’accesso alla conoscenza dei cittadini. Si intende per e-government il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il quale unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict-Information and Communication Tecnologies), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini e imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso i siti web delle amministrazioni pubbliche.
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Picard, Michelle, et Yves Alavo. « La biodiversitŕ nella cittŕ di Montreal ». TERRITORIO, no 58 (septembre 2011) : 49–53. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-058007.

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Résumé :
La cittŕ di Montreal continua a giocare un ruolo preponderante in materia di sviluppo e di pianificazione della biodiversitŕ, sia alla scala locale che internazionale. Il Settore di Coordinamento della Biodiversitŕ della Cittŕ di Montreal, promuove azioni di diffusione e di integrazione tra le politiche settoriali, della natura in cittŕ, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. La cittŕ porta avanti modelli di pianificazione della biodiversitŕ e della loro interessante trasversalitŕ nei diversi livelli operativi e amministrativi, presi come esempi da altre realtŕ urbane canadesi e internazionali. Gli strumenti urbanistici municipali mirano alla prevenzione, educazione, conservazione e concertazione, grazie alla ricerca scientifica, alla gestione ecologica dei grandi parchi, alla preservazione degli ecosistemi urbani e alla salvaguardia delle specie rare.
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Caputi, Alessandra. « Il "mostro" di Fuenti. Una storia ambientale e di impegno civile ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 297 (janvier 2022) : 141–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2021-297007.

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Nel secondo dopoguerra il paesaggio italiano è stato aggredito in maniera sistematica dalla speculazione edilizia, un fenomeno riconducibile all'assenza di pianificazione urbanistica e alla frammentazione delle competenze amministrative in materia ambientale e urbanistica. In quest'articolo si esamina un caso specifico che riguarda la Costiera amalfitana: quello del cosiddetto "mostro di Fuenti", un albergo costruito abusivamente negli anni Settanta del secolo scorso e abbattuto dopo trent'anni di lotte, proteste e azioni legali. Questo caso consente di indagare anche il ruolo cruciale delle associazioni ambientaliste che contrastarono l'ecomostro, in particolare quello di Italia Nostra. La maggior parte della documentazione consultata per la ricostruzione storica è conservata presso l'archivio di Elena Croce, custodito presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, e l'archivio di Antonio Iannello, custodito presso il Comune di Napoli.
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Bignami, Daniele F., et Giovanni Menduni. « Piani comunali di protezione civile : origini, sviluppo e nuove azioni di pianificazione territoriale (parte i) ». TERRITORIO, no 95 (mai 2021) : 170–76. http://dx.doi.org/10.3280/tr2020-095018.

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Résumé :
La normativa degli ultimi venti anni dà ai piani comunali di protezione civile un valore crescente tra le attività di pianificazione del territorio, ma i relativi caratteri specifici stentano ad affermarsi tra gli addetti. Questo contributo, nella prima parte, restituisce il percorso, dalla genesi a oggi, della pianificazione di protezione civile nel nostro paese, ricostruendone l'evoluzione tra norme e indirizzi. L'esito culminato nel D.Lgs. 1/2018 definisce i ruoli di sindaci, strutture amministrative comunali, regioni, volontariato e prefetture. La seconda parte espone il nuovo ruolo del piano di protezione civile comunale nel quadro del ‘Sendai Framework for Disaster Risk Reduction' e offre spunti per la cruciale direttiva nazionale sulla pianificazione di protezione civile in fase di stesura.
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Bignami, Daniele F., et Giovanni Menduni. « Piani comunali di protezione civile : origini, sviluppo e nuove azioni di pianificazione territoriale (parte II) ». TERRITORIO, no 96 (septembre 2021) : 137–46. http://dx.doi.org/10.3280/tr2021-096013.

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Résumé :
La normativa degli ultimi venti anni dà ai piani comunali di protezione civile un valore crescente tra le attività di pianificazione del territorio, ma i relativi caratteri specifici stentano ad affermarsi tra gli addetti. Questo contributo, nella sua prima parte (pubblicata sul n. 95), ha restituito il percorso, dalla genesi a oggi, della pianificazione di protezione civile nel nostro paese, ricostruendone l'evoluzione tra norme e indirizzi. L'esito culminato nel D.Lgs. 1/2018 definisce i ruoli di sindaci, strutture amministrative comunali, regioni, volontariato e prefetture. Questa seconda parte espone il nuovo ruolo del piano di protezione civile comunale nel quadro del ‘Sendai Framework for Disaster Risk Reduction' e offre spunti per la cruciale direttiva nazionale sulla pianificazione di protezione civile in fase di stesura.
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Bulsei, Gian Luigi. « Anna R. Minelli, Amministrazione, politica, società. Un'analisi comparata di sistemi amministrativi in azione, F. Angeli, Milano, 1990, pp. 268, L. 26.000. » Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no 2 (août 1991) : 353–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200013344.

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Bulsei, Gian Luigi. « Anna R. Minelli, Amministrazione, politica, società. Un'analisi comparata di sistemi amministrativi in azione, F. Angeli, Milano, 1990, pp. 268, L. 26.000. » Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no 2 (août 1991) : 353–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200021894.

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Pricoco, Francesca. « I presupposti della dichiarazione di adottabilità : un accertamento complesso sulla responsabilità genitoriale e sulle corresponsabilità del sistema di protezione e tutela ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 14–29. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001002.

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Questo contributo riflette, con una particolare attenzione alla più recente giurisprudenza nazionale della Corte di legittimità correlata ad alcune delle principali pronunce della Corte Edu, sui presupposti che legittimano la dichiarazione di adottabilità, soffermandosi in particolare sugli elementi connotativi della locuzione, formulata come clausola generale nell'ordinamento interno, dello "stato di abbandono". Se questo è il focus della riflessione, un rilievo certamente particolare assume il rapporto tra sistema giudiziario e amministrativo nel comune obiettivo di porre in essere gli interventi necessari al recupero delle capacità genitoriali, fortemente condizionato dalla rigidità dei vincoli posti dalle risorse economiche effettivamente disponibili per le azioni di welfare a sostegno della genitorialità e dell'infanzia. Nella parte conclusiva il contributo amplia l'esame delle questioni sottese alla dichiarazione di adottabilità e vi include, secondo le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità e della Corte Edu, anche la valutazione sull'opportunità di mantenere i rapporti, con alcuni componenti della famiglia di origine: di questo ampliamento del perimetro della cognizione del giudice di merito vengono esaminate alcune delle più rilevanti criticità.
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Pensieri, C. « Le 5 leggi della Quinta Disciplina nel Management Sanitario / The 5 Laws of the Fifth Discipline in Health Management ». Medicina e Morale 67, no 2 (20 juin 2018) : 175–86. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2018.534.

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Le aziende sanitarie, gli ospedali e le cliniche private sono diventate nell’ultimo ventennio aziende alla continua ricerca di un pareggio dei conti e in alcuni casi di profitto. Per raggiungere questi obiettivi di pareggio di bilancio o di profitto è stato necessario lavorare sul Management. I livelli dirigenziali hanno dovuto modellarsi sulle aziende a scopo di lucro per fare benchmarking delle migliori pratiche economiche e amministrative. La Quinta Disciplina, frutto della Sloan School of management del Massachusetts Institute of Technology (MIT), è un sistema di management e leadership delle Learning Organization che hanno dimostrato una forte capacità di adattamento e superamento delle crisi. In questo articolo trattiamo le 5 Leggi della Quinta Disciplina che i top manager sanitari dovrebbero conoscere per gestire, prevedere e controllare i cambiamenti aziendali. ---------- In the last twenty years, hospitals and private clinics have become companies searching for a break or, in some cases, for profit. To achieve these profits or balance goals, it was necessary to work on management. Leadership levels needed to model on profit-making companies to benchmark the most effective economic and administrative practices. The Fifth Discipline (result of the MIT’s Sloan School of Management) is an organization management and leadership system that has demonstrated a strong ability to adapt and overcome the crisis. In this article, we deal with the 5 Laws of the Fifth Discipline that the top health managers should know about managing, predicting, and controlling business changes.
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Grillotti Di Giacomo, Maria Gemma, et Pierluigi De Felice. « In attesa dei risultati dell'ultimo Censimento generale dell'agricoltura. Come utilizzare i dati aderendo alla realt&agrave ; territoriale : riflessioni di ». RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no 3 (septembre 2021) : 159–74. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa3-2021oa12538.

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L'ultimo Censimento decennale dell'agricoltura italiana: verso un'informazione più immediata o più astratta?  Nel primo semestre 2021 si è svolto il 7° Censimento generale dell'agricoltura italiana, l'ultimo caratterizzato – come i precedenti – da intervalli intercensuari a cadenza decennale e da un rilevamento diretto che ha coinvolto ciascuna e tutte le aziende presenti sul territorio nazionale.La disponibilità di migliori e più agevoli strumenti informatici di comunicazione e di informazione ha consigliato – e consentirà d'ora in poi – al nostro Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di fare a meno del questionario cartaceo, permettendo così di raggiungere con maggiore immediatezza le unità produttive da intervistare e di accedere in tempi, assai più brevi che nel passato, ai dati raccolti in oltre un milione e 700 mila aziende agricole italiane. I primi risultati saranno, infatti, già disponibili nell'autunno dello stesso anno 2021 e quelli definitivi nella primavera del 2022. Si tratta di un salto di qualità che per un verso favorisce il contatto diretto dei rilevatori con gli operatori agricoli e per altro verso offre la possibilità di consultazioni rapide, facilitando così una più tempestiva messa a punto degli interventi politico-amministrativi destinati alle nostre campagne.
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Dalmazzone, Silvana, et Alessandra La Notte. « L'applicazione dell'approccio NAMEA per emissioni in atmosfera e rifiuti speciali a livello regionale, provinciale e comunale ». ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no 3 (avril 2010) : 61–86. http://dx.doi.org/10.3280/efe2009-003004.

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In questo lavoro viene presentata un'applicazione sperimentale, condotta su emissioni in atmosfera e rifiuti speciali, della matrice ibrida di flusso NAMEA per la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino. L'esigenza di compilare conti ambientali a livello locale nasce dalla consapevolezza che a diversi livelli amministrativi esistano esigenze informative diverse che richiedono, nel momento in cui si passa da un programma generico a delle azioni da implementare, un riferimento alle specificitŕ economico-sociali-ambientali del territorio che si gestisce. La condizione necessaria per impostare questo tipo di sistema č la disponibilitŕ di database affidabili e sistematicamente compilati. Tale condizione viene soddisfatta sia per la compilazione della parte economica di NAMEA (ricorrendo a ASIA), sia per la parte ambientale di NAMEA (ricorrendo a IREA per le emissioni in atmosfera e al Catasto Rifiuti per i rifiuti). Viene quindi dimostrato come moduli contabili ambientali (che non si limitino alle sole spese ambientali) siano effettivamente compilabili anche a livello locale, sino a livello dei singoli comuni. Vengono inoltre discusse in dettaglio le implicazioni metodologiche emerse dalla sperimentazione. Nell'utilizzare dati diversi rispetto al SNA viene a mancare l'integrabilitŕ con i moduli elaborati da ISTAT, inoltre a livello locale non sono applicati dei principi contabili cardine a livello nazionale.
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Allegretti, Giovanni. « Riflessioni sul principio di trasparenza : ». Conhecer : debate entre o público e o privado 10, no 25 (3 août 2020) : 76–111. http://dx.doi.org/10.32335/2238-0426.2020.10.25.3823.

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L’articolo parte dalla decisione del governo Brasiliano di silenziare parte della produzione di dati sui danni causati dalla pandemia COVID-19, per proporre una riflessione sulla trasformazione del principio di trasparenza e della sua relazione con le politiche pubbliche. Nel ripercorrerne la complessa natura di mito e di spazio produttore di miti, attraverso la disamina di alcuni testi costituzionali e di pratiche partecipative formalizzate, il testo s’interroga su come strutturare piú solidamente le relazioni tra due ambiti importanti dell’azione pubblica: la promozione della trasparenza e quella della partecipazione civica all’azione di governo. I due campi appaiono avere molte convergenze strutturali, persino nello svuotamento graduale di significati proposto dalla retorica politica, e il loro crescente dialogo in molti paesi evidenzia la mutua capacitá di apprendimento e fertilizzazione, se pensati da subito nella loro interazione reciproca. L’analisi di come ha teso a strutturarsi negli ultimi anni il rapporto tra trasparenza e innovazioni democratiche mostra che queste ultime sono necessarie ma non sufficienti a garantire un’elevato livello di trasparenza, che richiede di affrontare problemi strutturali che riguardano l’organizzazione politico-amministrativa, le risorse, la mentalitá diffusa e la comunicazione pubblica in un determinato contesto. Per lo meno, non sono sufficienti, quando il contesto non si pone obiettivi sfidanti di ripensamento radicale della partecipazione, attraverso movimenti “a rete” che possano – incrociando sperimentazioni diverse – riflettere in forma collettiva su nuovi modi di mettere in dialogo azioni partecipative promosse “dall’alto” e “dal basso”.
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Aversano, Francesco. « Regole sul cibo e sviluppo turistico dell'impresa agricola. Il caso dei food events ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 19 (février 2018) : 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019001.

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La crescita del business nel settore alimentare non è solo legata alle tradizionali attività di distribuzione commerciale, ma anche al settore dell'ospitalità e del tempo libero. La frequente organizzazione di eventi gastronomici è, infatti, un fenomeno che è sicuramente in evoluzione, attraverso la vendita diretta dei prodotti, degustazioni o banchetti. Inoltre, anche le attività produttive e amministrative legate a determinati luoghi sono fattori che guidano lo sviluppo turistico. In questo contributo verranno analizzate tali opportunità, per aziende e territori, attraverso la legislazione del settore alimentare che è un modello di riferimento unitario, perché ha lo scopo di tutelare la sicurezza degli alimenti e salvaguardare il consumatore. In proposito, la legislazione del settore alimentare prevede norme volte a tutelare il consumatore sotto il profilo informativo e a promuovere i prodotti con un valore particolare. Inoltre, la genuinità dei prodotti e la loro origine hanno assunto un'importanza crescente non solo nella scelta del prodotto, ma anche riguardo l'origine del prodotto stesso. Analizzare la legislazione europea del settore alimentare significa, quindi, verificare anche la possibile afferenza alle attuali regole del mercato turistico, il clamore inevitabile sull'assenza di rischio alimentare, quale fattore importante per l'affidabilità della somministrazione del cibo.
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Houben, Hubert. « Friedrich II., ein Sizilianer auf dem Kaiserthron ? » Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no 1 (20 décembre 2017) : 83–98. http://dx.doi.org/10.1515/qfiab-2017-0007.

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Riassunto Il contributo esamina la tesi di Olaf Rader, secondo cui l’imperatore Federico II, nato in Italia e cresciuto in Sicilia, sarebbe stato „durch und durch Sizilianer“ (del tutto siciliano), come aveva sostenuto nella seconda meta del sec. XIX Leopold von Ranke e di conseguenza „il primo straniero sul trono tedesco“, come scrisse poi Johannes Haller nella prima meta del Novecento. Secondo tale interpretazione, egli avrebbe dato priorita al regno di Sicilia, ereditato dalla madre Costanza d’Altavilla, e trascurato invece l’impero romano-tedesco, diversamente da suo nonno Federico I Barbarossa. Questa tesi risulta poco convincente perche attribuendo a Federico II una chiara identita siciliana si trascura il fatto che egli, trasferitosi in Germania all’eta di 17 anni e rimanendovi per otto, si immerse in un contesto del tutto tedesco, riappropriandosi delle sue radici sveve. Inoltre Federico II difese accanitamente gli interessi dell’impero romano-tedesco contro il papato e i comuni settentrionali, mettendo le ingenti risorse economiche del regno di Sicilia al servizio delle sue azioni militari. Essendo a quell’epoca particolarmente importante la presenza fisica del sovrano per l’azione di governo, Federico ovvio alla sua assenza nelle zone d’oltralpe, prive di strutture amministrative paragonabili a quelle italiane, delegando i suoi figli - Enrico (VII) prima e Corrado IV poi - a rappresentarlo in Germania. La tesi di un Federico II come „il siciliano sul trono imperiale“ non convince perche e basata su concetti ottoe novecenteschi quali popolo, nazione e identita nazionali che mal si adattano al Medioevo.
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Houben, Hubert. « Friedrich II., ein Sizilianer auf dem Kaiserthron ? » Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no 1 (5 mars 2018) : 83–98. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2017-0007.

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Riassunto Il contributo esamina la tesi di Olaf Rader, secondo cui l’imperatore Federico II, nato in Italia e cresciuto in Sicilia, sarebbe stato „durch und durch Sizilianer“ (del tutto siciliano), come aveva sostenuto nella seconda metà del sec. XIX Leopold von Ranke e di conseguenza „il primo straniero sul trono tedesco“, come scrisse poi Johannes Haller nella prima metà del Novecento. Secondo tale interpretazione, egli avrebbe dato priorità al regno di Sicilia, ereditato dalla madre Costanza d’Altavilla, e trascurato invece l’impero romano-tedesco, diversamente da suo nonno Federico I Barbarossa. Questa tesi risulta poco convincente perché attribuendo a Federico II una chiara identità siciliana si trascura il fatto che egli, trasferitosi in Germania all’età di 17 anni e rimanendovi per otto, si immerse in un contesto del tutto tedesco, riappropriandosi delle sue radici sveve. Inoltre Federico II difese accanitamente gli interessi dell’impero romano-tedesco contro il papato e i comuni settentrionali, mettendo le ingenti risorse economiche del regno di Sicilia al servizio delle sue azioni militari. Essendo a quell’epoca particolarmente importante la presenza fisica del sovrano per l’azione di governo, Federico ovviò alla sua assenza nelle zone d’oltralpe, prive di strutture amministrative paragonabili a quelle italiane, delegando i suoi figli – Enrico (VII) prima e Corrado IV poi – a rappresentarlo in Germania. La tesi di un Federico II come „il siciliano sul trono imperiale“ non convince perché è basata su concetti otto- e novecenteschi quali popolo, nazione e identità nazionali che mal si adattano al Medioevo.
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Long, Joëlle. « Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne : luci e ombre ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Braga, Caterina. « Participation and co-creative planning for urban sustainability. The Clic-Plan project educational case ». Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no 2 (31 juillet 2021) : 151–59. http://dx.doi.org/10.36253/form-11326.

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The environmental degradation and climate change are the contemporary contexts in which educational processes take place. New forms of knowledge are therefore necessary, which place individuals, groups, as well as those responsible for social life at all levels (economic-political, institutional, administrative, productive, cultural), in the condition of not ignoring the consequences of human actions, also on the environment. Educating to participation, in contrast to delegation, promotes a sense of belonging and makes citizens responsible actors within the decision-making processes for managing their own territory. This, in the epistemological relevance of the pedagogical discourse, takes shape in the dimension of engagement for the benefit of the person and the community and is realized in active participation to the so-called smart city. This discussion can occur within an on-going project, CLIC-PLAN: Changing Climate: Local Adaptation Plan for sub-alpine lake districts with a strong commitment to tourism led by the Catholic University, with activities on climate change. Partecipazione e progettazione condivisa per la sostenibilità urbana. Il caso formativo del progetto Clic-plan Il degrado ambientale e i cambiamenti climatici sono il contesto in cui si svolgono oggi i processi educativi. Sono dunque necessarie nuove forme di conoscenza, che pongano gli individui, i gruppi, i responsabili della vita sociale a tutti i livelli (economico-politico, istituzionale, amministrativo, produttivo, culturale), nella condizione di non ignorare le conseguenze delle azioni umane, anche sull’ambiente. Educare alla partecipazione, in contrasto con la delega, promuove il senso di appartenenza e rende i cittadini attori responsabili dei processi decisionali di gestione del proprio territorio. Questo, nella rilevanza epistemologica del discorso pedagogico, trova forma nella dimensione di engagement a beneficio della persona e della comunità e si realizza nella partecipazione attiva all’interno della cosiddetta smart city. Può contribuire ad alimentare la riflessione il progetto CLIC-PLAN: CLIma in Cambiamento. Piano Locale di AdattameNto per comuni lacustri in territorio subalpino con forte vocazione turistica dell’Università Cattolica, inerente al cambiamento climatico.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Carbonari, L., F. Galli et L. Tazza. « Team dell'accesso vascolare : modelli organizzativi ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 24, no 1 (24 janvier 2018) : 2–8. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2012.1105.

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Il nefrologo, che si confronta con tutti i problemi inerenti all'insufficienza renale, è anche da sempre principale gestore della terapia emodialitica. Per tale motivo tocca al nefrologo, in prima istanza, occuparsi dell'accesso vascolare disponendone l'allestimento, la sorveglianza e la manutenzione a garanzia della possibilità di effettuare il trattamento sostitutivo. Rispetto a quanto avviene in altri paesi, in Italia l'attività dell'accesso non è ad oggi standardizzata né strutturata; ciascun centro dialisi si organizza in funzione delle capacità dei nefrologi ivi operanti e delle collaborazioni di altri specialisti presenti nell'ospedale, spesso senza un percorso strutturato e con modalità di intervento per lo più fondate sulla disponibilità personale e sul volontarismo. Partendo dalla storia dell'accesso vascolare in Italia, abbiamo individuato tre tipologie organizzative che correlano, da un lato, con il contesto storico in cui sono sorte e, dall'altro, con il progresso, in termini di dispositivi medici e competenze specialistiche, che ha via via modificato i comportamenti. Il modello organizzativo “primordiale” vede il nefrologo confezionare e correggere personalmente gli accessi disponibili in quell'epoca. Nel modello polispecialistico, che nasce successivamente, il nefrologo inizia a delegare ad alti specialisti, più competenti sul versante tecnico, singole fasi del lavoro; resta colui che inizia il percorso e detta i tempi ma perde, talora, il controllo della gestione complessiva. Nel modello strutturale integrato, ideale ma non ancora integralmente realizzabile, il chirurgo dedicato all'accesso dialitico ed il radiologo interventista interagiscono da vicino con il nefrologo, che funge da regista, coordinatore e amministratore di tutto il processo di gestione dell'accesso vascolare. La formazione culturale specifica e necessaria e la conoscenza del programma terapeutico complessivo sono condivise dal team dell'accesso. In tale modello integrato dovrebbero essere trovate soluzioni perché anche la responsabilità professionale ed il rimborso amministrativo risultino bene “integrate” tra i vari specialisti ed operatori sanitari che partecipano all'attività. Il rimborso a D.R.G. com'è attualmente regolato presenta incongruenze e può produrre effetti contrari alla migliore cura del paziente. Le Aziende ospedaliere attualmente non riservano all'accesso vascolare, parte irrinunciabile della terapia dialitica, l'attenzione necessaria e non comprendono come una corretta gestione del problema, fondata su percorsi organizzati, migliori la qualità di vita del paziente e contenga il costo assistenziale della dialisi. La gestione complessiva dell'accesso vascolare dialitico non può più fondarsi, attualmente, solo sulla “buona volontà” del nefrologo dializzatore, ma richiede regole strutturali. Pertanto andrebbero definite le motivazioni professionali mediante l'attribuzione di precisi compiti, con lo scopo di meglio identificare e minimizzare il “rischio organizzativo”. L'individuazione di meccanismi economico-organizzativi-normativi che privilegino anzitutto l'ottenimento del risultato e, a seguire, che premino il lavoro di tutta la squadra che l'ha generato è la condizione prima per creare il modello integrato. è più che mai tempo che l'accesso vascolare entri a pieno titolo nel sistema qualità della dialisi e per farlo, a nostro avviso, il modello organizzativo integrato è l'unica soluzione possibile.
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 144–56. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001012.

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1. Corte costituzionale sentenza 9.2.2011 n. 40 - legge regionale Friuli-Venezia Giulia - requisito della cittadinanza comunitaria e residenza triennale - illegittimitŕ costituzionale.2. Corte di cassazione S.U. 15.2.2011 n. 3670 - azione civile contro la discriminazione - regolamento di giurisdizione - giurisdizione ordinaria - sussistenza - azione civile contro la discriminazione - ricorso avverso delibera del Comune - poteri del giudice ordinario - limite della disapplicazione dell'atto amministrativo - sussistenza azione civile contro la discriminazione - procedimento di cui agli artt. 44 TU n. 286/98 e 4 d.lgs. 215/2003 - natura cautelare - sussistenza.
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« Diritto italiano : Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 157–68. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002011.

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1. Tribunale di Roma 16.7.2008 - azione civile contro la discriminazione - rifiuto di consumazione - accoglimento - danno non patrimoniale - liquidazione2. Tribunale di Brescia 9.4.2010 - azione civile contro la discriminazione - eccezione di difetto di giurisdizione - diritto fondamentale dell'individuo - infondatezza - ricorso proposto anche da associazioni ed enti esponenziali - ammissibilità - requisiti amministrativi per regolarità del soggiorno - richiesta ai cittadini extracomunitari di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti a cittadino italiano - carattere discriminatorio - sussistenza - domanda di risarcimento danni - onere probatorio ricorrente - rigetto
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« Diritto italiano : Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 162–69. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003011.

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Diritti civili1. Tribunale di Roma 4.12.2008 - azione civile contro la discriminazione - modifica della delibera discriminatoria successivamente al ricorso - cessazione della materia del contendere - sussistenza SCHEDA di Giuseppe Delle Vergini2. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 9.2.2009 n. 23 - contributo affitto anno 2007 - questione non manifestamente infondata di legittimitŕ costituzionale dell'art. 40 co. 6 T.U. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 27 co. 1 l. n. 189/2002 - ipotizzata irragionevolezza ex art. 3 Cost. del requisito della titolaritŕ di permesso di soggiorno di durata biennale
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« Diritto italiano : Lavoro ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 190–96. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003014.

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Lavoro1. Tribunale amministrativo regionale Lazio 16.4.2009 n. 4142 - diniego di visto per lavoro motivato da mancata trasmissione alla sede consolare del nulla osta in via telematica - illegittimitŕ - esclusiva rilevanza del nulla osta prodotto dal richiedente con la domanda di visto2. Tribunale di Genova 17.4.2009 - diniego di assegno di invaliditŕ e pensione di inabilitŕ per mancanza permesso CE - inapplicabilitŕ delle limitazioni introdotte dall'art. 80 co. 19 l. 388/2000 a tali prestazioni - conseguente diritto alle relative prestazioni in base al possesso di permesso di soggiorno di durata annuale3. Tribunale di Parma 5.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - esclusione da concorso pubblico per infermieri per difetto di cittadinanza italiana - mansioni estranee all'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sussistenza4. Tribunale di Parma 13.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - esclusione da concorso pubblico per infermieri per difetto di cittadinanza italiana - mansioni estranee all'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sussistenza
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« Diritto italiano ; Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juin 2009) : 163–81. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002014.

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Diritti civili1. Tribunale di Brescia 26.1.2009 n. 335 - deliberazione Consiglio comunale Brescia attribuzione bonus bebč ai soli genitori italiani residenti - disparitŕ trattamento ai danni dei genitori stranieri residenti - irrilevanza intento doloso - cittadinanza come elemento in sé discriminante - insussistenza carattere di misura adeguata e proporzionata - declaratoria giudiziale discriminatorietŕ misura; azione contro la discriminazione - poteri del giudice - indicazione dei rimedi2. Tribunale di Brescia 20.2.2009 n. 198 - deliberazione del Consiglio comunale di Brescia di attribuzione bonus bebč ai soli genitori italiani residenti - beneficio a sostegno delle famiglie erogato in base alla cittadinanza - violazione del principio di paritŕ di trattamento - giudizio di reclamo - conferma dell'accertamento della discriminazione - esclusione della finalitŕ legittima3. Tribunale di Brescia 12.3.2009 - azione civile contro la discriminazione per atto ritorsivo - revoca della originaria deliberazione del Comune di Brescia conseguente alla declaratoria di discriminazione - sindacabilitŕ dell'atto - esclusione della natura politica del provvedimento di revoca - contenuto prettamente amministrativo - giurisdizione ordinaria -competenza del giudice del lavoro - ordine giudiziale di ripristinare il bando aperto a genitori italiani e stranieri
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 126–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003010.

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1. Corte costituzionale sentenza 20/25.7.2011 n. 245 - matrimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile documento attestante la regolaritŕ del soggiorno nel territorio italiano - incostituzionalitŕ 2. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino marocchino - pensione di inabilitŕ - requisito del possesso del permesso di soggiorno - sufficienza - norma interna incompatibile con diritto comunitario - dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 3. Corte di cassazione S.U. 18.1/30.3.2011 n. 7186 - azione civile contro la discriminazione - natura di diritto soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria 4. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo amministrativo per scioglimento - ammissibilitŕ.
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Clerici, Renata, Anna Serbati et Lorenza Da Re. « Strumenti e dispositivi di analisi e valorizzazione della professionalità ; docente in Università ; ». EXCELLENCE AND INNOVATION IN LEARNING AND TEACHING, janvier 2021, 31–43. http://dx.doi.org/10.3280/exioa0-2021oa11126.

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Il contributo presenta tre strumenti progettati e messi a disposizione con finalità e funzioni diverse per valorizzare la professionalità docente.1) L'indagine "Didattica e Insegnamento in Università" (Felisatti & Serbati, 2017; Felisatti & Clerici, 2020) si è proposta di sviluppare e sperimentare a livello nazionale un protocollo di rilevazione che, integrando dati "oggettivi", disponibili negli archivi amministrativi delle Università partecipanti, con dati "soggettivi", direttamente rilevati presso i docenti attraverso una survey di tipo Cawi, delineasse un quadro delle pratiche didattiche in uso e definisse una classificazione di expertise, bisogni e interesse rispetto alle attività di insegnamento svolte nelle aule universitarie.2) Il Teaching Perspectives Inventory (Pratt et al., 1998; Pratt & Collins, 2000) è un questionario self-reported validato che permette di rilevare le prospettive di insegnamento; lo strumento ha l'obiettivo di promuovere una riflessione personale e/o collettiva sulle proprie prospettive di insegnamento e sul loro equilibrio o sulle eventuali differenze, identificando possibili inconsistenze interne (tra credenze, intenzioni e azioni) ed esterne, tra le prospettive.3) Il Teaching Practices Inventory (Wieman & Gilbert, 2014) è uno strumento self-reported ampiamente testato, costruito per mappare le pratiche che caratterizzano la didattica, indagando le metodologie adottate dai docenti nell'attività di insegnamento, attraverso una lista di quelle rinvenute in letteratura. Il questionario offre utili informazioni per comparare diverse azioni didattiche compiute dai docenti in diversi contesti e per un confronto e un apprendimento reciproco tra colleghi.
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