Littérature scientifique sur le sujet « Azione amministrativa »

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Articles de revues sur le sujet "Azione amministrativa"

1

Bonetti, Tommaso. « Ipertrofia normativa e azione amministrativa nel governo del territorio : alcune considerazioni ». SCIENZE REGIONALI, no 1 (janvier 2016) : 130–44. http://dx.doi.org/10.3280/scre2016-001008.

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Parente, Ferdinando. « Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (26 octobre 2020) : 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Résumé :
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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3

Varela, Justo Corti. « Book Review : La regolazione del rischio e il sistema degli standard. Elementi per una teoria dell’azione amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dell’ambiente, by Marta Simo ». European Public Law 19, Issue 3 (1 septembre 2013) : 614–15. http://dx.doi.org/10.54648/euro2013037.

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Bracci, Enrico. « La gestione e ottimizzazione dei costi amministrativi d'azienda : il lean office in azione ». MANAGEMENT CONTROL, no 2 (septembre 2013) : 67–86. http://dx.doi.org/10.3280/maco2013-002004.

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Gigli, Sabrina. « La certificazione delle procedure amministrative nelle aziende sanitarie pubbliche : alcune riflessioni ». MECOSAN, no 89 (mai 2014) : 103–24. http://dx.doi.org/10.3280/mesa2014-089007.

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Michela Ponticorvo, Raffaele Di Fuccio et Federica Somma. « Inf@nzia Digi.Tales 3.6 : un’esperienza di introduzione di strumenti innovativi per l’apprendimento nella fascia di età 3-6 anni ». IUL Research 2, no 4 (20 décembre 2021) : 245–56. http://dx.doi.org/10.57568/iulres.v2i4.186.

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Résumé :
Inf@nzia Digi.Tales 3.6 è un progetto che ha avuto l’obiettivo di sviluppare metodologie e tecnologie di apprendimento innovative a supporto delle attività educative curriculari nella scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola primaria, come l’esplorazione spontanea o guidata, che sfrutta il ruolo centrale del tatto, della manipolazione e di tutti e cinque i sensi. Il progetto ha affrontato l’apprendimento al di fuori del contesto scolastico: ha stabilito un continuum scuola-famiglia-città, valorizzando il contesto socioculturale e territoriale; ha inoltre coinvolto amministrazioni scolastiche, docenti e famiglie, sviluppando metodologie partecipative, per accrescere il senso di corresponsabilità educativa, e promuovendo azioni per migliorare la qualità dei servizi amministrativi.
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De Marchi, Valentina. « La domanda e l'offerta di competenze ambientali : l'esempio del Veneto ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 2 (novembre 2011) : 90–110. http://dx.doi.org/10.3280/es2011-002010.

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Résumé :
Se la realizzazione di sistemi di produzione e consumo che concilino aspetti economici ed ambientali č un obiettivo sempre piů importante per manager e politici a livello mondiale, si sa ancora poco delle competenze e conoscenze necessarie alle aziende per raggiungere questo obiettivo. Sulla base di interviste nel settore del legno-arredo in Veneto, questa analisi esplorativa identifica tre tipologie di competenze ambientali - tecniche, amministrative e strategiche - e tre modalitÀ attraverso le quali le aziende vi possono accedere - lo sviluppo interno delle competenze, l'interazione con soggetti esterni e l'assunzione di figure professionali specifiche. Inoltre, l'articolo propone un'analisi degli enti che offrono competenze ambientali in Veneto, incluse universitÀ, consulenti ed aziende di servizi, in base all'efficacia della loro offerta, cosě come percepita da manager ed esperti del settore. Infine, vengono discussi i risultati e suggerite indicazioni di policy per migliorare l'offerta di competenze ambientali.
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Benarros, Myriam. « INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. GARE TELEMATICCHE NELLE P.A. NUOVO ELEMENTO DI EFFICIENZA E ECONOMICITÀ ? ANALISI E PROSPETTIVE ». Revista Jurídica da FA7 5 (30 avril 2008) : 11–54. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;5.1:210.

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Résumé :
Il tema trattato riguarda l’informatizzazione dell’attività amministrativa che si inserisce nel processo di attuazione della Società di Informazione. La Società dell’Informazione è quel lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell’informazione e della comunicazione che ha cambiato significativamente la vita privata, sociale e professionale di ciascun individuo. La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per favorire l’efficienza, la competitività e facilitare l’accesso alla conoscenza dei cittadini. Si intende per e-government il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il quale unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict-Information and Communication Tecnologies), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini e imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso i siti web delle amministrazioni pubbliche.
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Picard, Michelle, et Yves Alavo. « La biodiversitŕ nella cittŕ di Montreal ». TERRITORIO, no 58 (septembre 2011) : 49–53. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-058007.

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Résumé :
La cittŕ di Montreal continua a giocare un ruolo preponderante in materia di sviluppo e di pianificazione della biodiversitŕ, sia alla scala locale che internazionale. Il Settore di Coordinamento della Biodiversitŕ della Cittŕ di Montreal, promuove azioni di diffusione e di integrazione tra le politiche settoriali, della natura in cittŕ, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. La cittŕ porta avanti modelli di pianificazione della biodiversitŕ e della loro interessante trasversalitŕ nei diversi livelli operativi e amministrativi, presi come esempi da altre realtŕ urbane canadesi e internazionali. Gli strumenti urbanistici municipali mirano alla prevenzione, educazione, conservazione e concertazione, grazie alla ricerca scientifica, alla gestione ecologica dei grandi parchi, alla preservazione degli ecosistemi urbani e alla salvaguardia delle specie rare.
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Caputi, Alessandra. « Il "mostro" di Fuenti. Una storia ambientale e di impegno civile ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 297 (janvier 2022) : 141–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2021-297007.

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Résumé :
Nel secondo dopoguerra il paesaggio italiano è stato aggredito in maniera sistematica dalla speculazione edilizia, un fenomeno riconducibile all'assenza di pianificazione urbanistica e alla frammentazione delle competenze amministrative in materia ambientale e urbanistica. In quest'articolo si esamina un caso specifico che riguarda la Costiera amalfitana: quello del cosiddetto "mostro di Fuenti", un albergo costruito abusivamente negli anni Settanta del secolo scorso e abbattuto dopo trent'anni di lotte, proteste e azioni legali. Questo caso consente di indagare anche il ruolo cruciale delle associazioni ambientaliste che contrastarono l'ecomostro, in particolare quello di Italia Nostra. La maggior parte della documentazione consultata per la ricostruzione storica è conservata presso l'archivio di Elena Croce, custodito presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, e l'archivio di Antonio Iannello, custodito presso il Comune di Napoli.
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Thèses sur le sujet "Azione amministrativa"

1

GIANNELLI, VALENTINA. « ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE E AZIONE AMMINISTRATIVA ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35756.

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Résumé :
La ricerca indaga il tema dell’incidenza delle pronunce di incostituzionalità sull’azione amministrativa, con l’intento di osservare le interazioni tra Costituzione e Amministrazione. La trattazione muove dall’esame degli articoli 136 Cost. e 30 l. 87/1953 e rintraccia nel divieto di applicazione della norma incostituzionale (art. 30, co. 3, cit.) la chiave di attivazione dell’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento. A seguito di un’analisi critica dell’idea tradizionale secondo cui tale divieto operi nel solo ambito processuale, si pone al centro della riflessione il rilievo per cui l’art. 30 co. 3 rappresenta una regola cogente non solo per il giudice, ma anche per l’amministrazione. Tale norma mira, infatti, a qualificare le norme illegittime come oggettivamente inapplicabili e non a connotare soggettivamente l’attività di disapplicazione delle stesse. Si rende, così, necessario esaminare l’autotutela amministrativa sui provvedimenti applicativi della legge illegittima: tale potere, esercitabile oltre i vincoli temporali dell’attività giurisdizionale, è quello che meglio consente di verificare gli eventuali vincoli posti dal giudicato costituzionale all’amministrazione. In particolare, la questione si sviluppa attorno a quei provvedimenti ad efficacia durevole non più impugnabili, che siano ancora produttivi di effetti all’indomani della declaratoria di incostituzionalità.
The research investigates the effects of the declaration of unconstitutionality of a law on the activities of the Public administration. The analysis moves from article 136 of the Italian Constitution and art. 30 par. 3 of l.n. 87/1953, looking at the prohibition of the application of the (declared) unconstitutional law as the key to activate the retroactive effect of the declarations of unconstitutionality by the Constitutional court. Following a critical analysis of the traditional idea that this prohibition operates only as a “procedural” rule, the emphasis is placed on the importance of art. 30 par. 3, which can be seen as a binding rule not only for the judge, but also for the administration itself. The purpose of that rule can be seen, in fact, to “brand” unlawful rules as being objectively inapplicable by any public or private subject. It is therefore necessary to focus on the possibility for the administration to re-examine its acts which were based on the unconstitutional law: that power, exercised beyond the time constraints of the judicial activity, is the one which best suits to verify the existence of constraints imposed by the judgments of the Constitutional court to the administration.
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GIANNELLI, VALENTINA. « ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE E AZIONE AMMINISTRATIVA ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35756.

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Résumé :
La ricerca indaga il tema dell’incidenza delle pronunce di incostituzionalità sull’azione amministrativa, con l’intento di osservare le interazioni tra Costituzione e Amministrazione. La trattazione muove dall’esame degli articoli 136 Cost. e 30 l. 87/1953 e rintraccia nel divieto di applicazione della norma incostituzionale (art. 30, co. 3, cit.) la chiave di attivazione dell’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento. A seguito di un’analisi critica dell’idea tradizionale secondo cui tale divieto operi nel solo ambito processuale, si pone al centro della riflessione il rilievo per cui l’art. 30 co. 3 rappresenta una regola cogente non solo per il giudice, ma anche per l’amministrazione. Tale norma mira, infatti, a qualificare le norme illegittime come oggettivamente inapplicabili e non a connotare soggettivamente l’attività di disapplicazione delle stesse. Si rende, così, necessario esaminare l’autotutela amministrativa sui provvedimenti applicativi della legge illegittima: tale potere, esercitabile oltre i vincoli temporali dell’attività giurisdizionale, è quello che meglio consente di verificare gli eventuali vincoli posti dal giudicato costituzionale all’amministrazione. In particolare, la questione si sviluppa attorno a quei provvedimenti ad efficacia durevole non più impugnabili, che siano ancora produttivi di effetti all’indomani della declaratoria di incostituzionalità.
The research investigates the effects of the declaration of unconstitutionality of a law on the activities of the Public administration. The analysis moves from article 136 of the Italian Constitution and art. 30 par. 3 of l.n. 87/1953, looking at the prohibition of the application of the (declared) unconstitutional law as the key to activate the retroactive effect of the declarations of unconstitutionality by the Constitutional court. Following a critical analysis of the traditional idea that this prohibition operates only as a “procedural” rule, the emphasis is placed on the importance of art. 30 par. 3, which can be seen as a binding rule not only for the judge, but also for the administration itself. The purpose of that rule can be seen, in fact, to “brand” unlawful rules as being objectively inapplicable by any public or private subject. It is therefore necessary to focus on the possibility for the administration to re-examine its acts which were based on the unconstitutional law: that power, exercised beyond the time constraints of the judicial activity, is the one which best suits to verify the existence of constraints imposed by the judgments of the Constitutional court to the administration.
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Piscicelli, Alessia. « Il danno da ritardo dell'azione amministrativa ». Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2011. http://hdl.handle.net/10556/201.

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Résumé :
2009 - 2010
Il legislatore fa un nuovo passo avanti nella tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. E’ noto che la legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990, poi novellata dalla l. n. 15 del 2005 e dalla legge n. 80 del 2005) ha costituito una svolta, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale, che ha recepito principi fondamentali già affermati dalla giurisprudenza, o presenti in alcune normative di settore, nell’ottica di una concezione dell’azione amministrativa non più mera espressione del potere amministrativo, ma risultante di un dialogo e di una collaborazione reciproca nel contemperamento di interesse pubblico e privato. Il rapporto con l’Amministrazione rimane peraltro pieno di “insidie” e di difficoltà per il cittadino, così come quando, a fronte di un’istanza, e nonostante il dovere di provvedere, e di farlo entro determinati termini (art. 2 della l. n. 241 del 1990), la P.A. rimanga inerte. Per tale evenienza già il comma 5 dell’art. 2 aveva previsto uno strumento processuale di tutela, consentendo il ricorso giurisdizionale contro il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971. La legge n. 69 del 2009 è andata oltre, prevedendo una specifica ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Il nuovo art. 2 bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento), inserito nel contesto della l. n. 241 del 1990 dall’art. 7, comma 1, lettera c, della l. n. 69 del 2009, prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, attribuendo l’esame delle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La prescrizione per l’esercizio di tale diritto è fissata in cinque anni. Codificando e disciplinando il “danno da ritardo” il legislatore ha espressamente preso posizione nell’ambito di un annoso dibattito, che ha animato giurisprudenza e dottrina in ordine alla possibilità di riconoscere un’azione risarcitoria per il mero ritardo, a prescindere, cioè, dall’indagine sulla spettanza del bene della vita oggetto del provvedimento richiesto. In altri termini, ci si è interrogati sulla possibilità di risarcire il c.d. danno da ritardo “puro”, ipotesi che si determina quando l’Amministrazione o non emani alcun provvedimento o emani un provvedimento negativo, sia pure in ritardo. L’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 è di segno negativo, ritenendo risarcibile il danno da ritardo solo nell’ipotesi di provvedimento favorevole al privato, e, analogamente, in caso di perdurante silenzio, solo sulla base di un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza del cittadino. Il danno da ritardo non ha autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscindibilmente alla positiva finalizzazione di quest’ultima; pertanto l’eventuale danno non è risarcibile quando l’Amministrazione abbia adottato, ancorchè con notevole ritardo, un provvedimento (rimasto inoppugnato) dal contenuto negativo per l’interessato. Parte della giurisprudenza, in particolare l’ordinanza della sez. IV del Consiglio di Stato n. 875 del 2005 di rimessione all’Adunanza Plenaria, ritiene possibile richiedere il risarcimento del danno prodotto dal mero ritardo indipendentemente dalla fondatezza della pretesa azionata con l’istanza avanzata nei confronti della P.A., intendendo in tal modo soddisfare l’esigenza di garantire tutela piena all’interesse del cittadino al rispetto dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo, viene in considerazione il “bene tempo” come bene meritevole di tutela giuridica autonoma rispetto al bene oggetto dell’istanza. La diatriba viene oggi superata dall’art. 2 bis introdotto dalla l. n. 69 del 2009, il quale, nel prevedere il risarcimento del danno in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (sia in caso di ritardo che di silenzio), senza alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto, ha fatto propria la tesi volta a tutelare l’interesse del cittadino alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa in sé considerato. All’indomani dell’introduzione dell’art. 2 bis, il bene protetto dalla norma è il rispetto dei tempi certi del provvedimento al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell’assetto di interessi dallo stesso preordinato in relazione ai tempi del procedimento. Il danno risentito dal privato è ingiusto perché la P.A. non ha rispettato i tempi determinati dall’ordinamento per la legalità del suo agire amministrativo. La conseguenza importante e innovativa, pertanto, è che il mancato rispetto dei tempi del procedimento nel caso di mero ritardo qualifica il danno come ingiusto e legittima ad agire per il risarcimento, e ciò indipendentemente dall’impugnazione del silenzio. La l. n. 69 del 2009 ha preso posizione in ordine al dibattuto problema della c.d. pregiudiziale amministrativa nel caso di silenzio o inerzia della P.A., in ordine alla diversa finalità dei due giudizi: quello sul silenzio, che mira al conseguimento del provvedimento e quindi dell’utilità finale, e quello per il risarcimento del danno da ritardo, che è diretto ad ottenere esclusivamente il ristoro del pregiudizio derivante dalla violazione dell’interesse al rispetto dei termini del procedimento. La fattispecie di responsabilità disegnata dalla riforma del 2009 ha natura extracontrattuale, come chiaramente si evince dal testo dell’art. 2 bis, che rinvia alla disciplina dell’art. 2043 c.c. (previsione di un danno ingiusto – elemento soggettivo, dolo o colpa – prescrizione quinquennale). Il privato, pertanto, dovrà provare il danno nel suo preciso ammontare con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, così come dovrà dimostrare l’imputabilità del danno alla P.A. a titolo di dolo o di colpa. Quanto al riparto di giurisdizione la legge n. 69 del 2009, nel devolvere al Giudice amministrativo le controversie in materia di danno da ritardo, ha introdotto una ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il legislatore, pertanto, ha aderito alla tesi più volte espressa dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’inerzia dell’amministrazione non può essere considerata come un mero comportamento, essendo pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere avente natura autoritativa. Già l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 ha chiarito che nel caso di inadempienza dell’amministrazione non si è di fronte a “comportamenti” della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere, ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Nell’ambito della disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 la tutela del privato è rafforzata ulteriormente dalla previsione di profili di responsabilità, che rendono ancora più incisivo l’intervento del legislatore volto a garantire l’esigenza di certezza dei rapporti con l’Amministrazione. Infatti l’art. 2, comma 9, come sostituito dalla legge n. 69 del 2009, statuisce che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e l’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2009 stabilisce che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e che di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. [introduzione a cura dell'autore]
IX n.s.
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Buscema, Luca. « Costituzione italiana, diritti fondamentali ed azione amministrativa nello spazio giuridico europeo ». Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1444.

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Résumé :
Il presente lavoro di ricerca, ricostruendo la genesi dei principi propri del costituzionalismo moderno e del significato storico, politico, giuridico e sociale dell affermazione dei diritti fondamentali dell individuo all interno prima dello Stato liberale e, quindi, dello Stato sociale, vuole tendere ad una revisione critica, in chiave comunitaria, dell attuale concezione del rapporto autorità/libertà in cui l attività amministrativa, sia essa destinata all erogazione di atti come di servizi, sia concepita quale servizio reso alla comunità nazionale. Individuare le prospettive di sviluppo del principio di effettività di tutela dei diritti fondamentali della persona nel quadro del sindacato giurisdizionale dell azione amministrativa dinnanzi al giudice ordinario ed amministrativo e, in relazione alle fonti primarie di attribuzione del potere, innanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia ed alla Corte europea dei diritti dell uomo, significa così evidenziare le attuali criticità del sistema, le possibili linee di evoluzione e la capacità della società civile sia di difendere i diritti inalienabili acquisiti nel corso dei secoli sia di tramandare alle generazioni future un patrimonio di valori che possa contribuire a promuovere lo sviluppo dell umanità.
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5

Festa, Antonella. « Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici : la “class – action”amministrativa ». Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1872.

Texte intégral
Résumé :
2012-2013
La mia ricerca è volta ad indagare i principi ispiratori ed i profili applicativi della disciplina di cui al D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, in attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, meglio conosciuta come <>, nell’ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in un’ottica di ottimizzazione della produttività e di valorizzazione del risultato conseguito. L’azione collettiva pubblica, infatti, è concepita come strumento di controllo esterno di tipo giurisdizionale esperibile nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi, che si discostano dagli standard di qualità, economicità e tempestività dell’azione amministrativa latamente intesa. [a cura dell'autore]
XII n.s.
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RONCAROLO, FRANCESCA. « LO IUS SUPERVENIENS TRA ESIGENZE DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E LEGALITÀ DELL¿AZIONE AMMINISTRATIVA, NELLA DIMENSIONE ITALIANA, FRANCESE ED EUROPEA ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2018. http://hdl.handle.net/2434/547132.

Texte intégral
Résumé :
The dissertation examines the impact of new legislation that negatively affects the asset of private interests, carried out by administrative action. The comparative analysis focuses on the Italian and French legal systems, as they share a similar legal tradition in the field of administrative law. The work is aimed at verifying, through the study of the most recent case law, the existence of a position of legitimate expectation recognised to the administrated subjects with respect to the modification of laws over time, under two different aspects: within a proceedings, as well as during on-going situation created by provisions of long-lasting bindingness. The work analyses the available means of protection and it verifies the current position on the matter in the aforementioned normative systems. In the last part, the work studies the inputs on the subject matter given by the decisions of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, taking the analysis to a supra-national level; it also highlights the influence exercised by the German law on the issue of legitimate expectation, as the German system represent the principal referring model.
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7

Guarino, Roberto. « I servizi pubblici locali tra esternalizzazioni e società pubbliche ». Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2010. http://hdl.handle.net/10556/167.

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Résumé :
2008 - 2009
Nella ricerca proposta dal titolo “I servizi pubblici locali tra esternalizzazioni e società pubbliche” si sono analizzate le modalità attraverso le quali, a partire dalla legge di disciplina delle municipalizzazioni del 1903, la Pubblica Amministrazione gestisce i servizi pubblici locali. Si è cercato, innanzitutto, di circoscrivere l’ambito dei servizi pubblici locali, ricostruendo, sulla base delle teorie elaborate dalla dottrina, una possibile nozione generale di servizio pubblico locale. L’individuazione di una definizione non ha soltanto un valore teorico, ma risulta determinante per attribuire, in ordine ad un dato servizio, la competenza in capo all’ente locale. Non tutti i servizi, infatti, sono di interesse pubblico locale, ma soltanto quelli che abbiano determinate caratteristiche soggettive ed oggettive. La definizione proposta tiene conto sia dell’imputabilità del servizio, sia dell’attività, sia della species di prestazioni. Individuata una possibile definizione di carattere generale, si è analizzato il fenomeno delle cosiddette “esternalizzazioni”, consistenti nello spostamento di funzioni o di attività pubbliche al di fuori dell’apparato amministrativo. Non sempre lo spostamento all’esterno dell’apparato amministrativo determina risultati migliori in termini di qualità, efficienza, efficacia ed economicità. Si è cercato di dimostrare come sia necessario un procedimento nel quale vengano riuniti e valutati i principi posti alla base dell’organizzazione dell’attività; all’interno di tale procedimento deve valutarsi la possibile forma organizzativa esterna in rapporto alla modalità ordinaria interna, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, economicità, adeguatezza e proporzionalità. Nel capitolo II si è ripercorsa la disciplina dei servizi pubblici locali dalla legge di disciplina delle municipalizzazioni del 1903, alla riforma della legge 142 del 1990 e successive modificazioni, sino agli ultimi interventi legislativi del 2008 e del 2009. Attraverso le modifiche legislative succedutesi nel corso degli anni, il settore dei servizi pubblici locali è stato aperto alle imprese private. In particolare, la società mista rappresenta una forma di partenariato pubblico- privato, riunendo nello stesso organismo societario due diverse categorie di soci, con finalità diverse. Inizialmente, il capitale pubblico doveva essere di maggioranza, onde consentire il controllo da parte dell’ente pubblico. Successivamente, il vincolo del capitale pubblico maggioritario venne abolito nell’ottica di favorire una maggiore apertura al mercato. Alle aziende speciali, inoltre, mentre in un primo momento fu attribuita la facoltà di trasformarsi in società per azioni, in seguito si impose l’obbligo della trasformazione. Si è assistito, nel corso degli anni, ad una crescente espansione dell’intervento dei privati nello svolgimento di attività pubbliche. Nel settore dei servizi pubblici locali, in modo particolare, la gestione in favore dei privati ha visto una continua evoluzione. Se, nel capitolo I, si è cercato di dimostrare la necessità di un procedimento preventivo per la scelta di esternalizzare una determinata attività, dall’analisi dell’evoluzione della disciplina dei servizi pubblici locali, sino agli ultimi interventi di riforma, si è evidenziato come si sia giunti all’affermazione della regola generale dell’affidamento in favore di soggetti privati. Dalla riforma del 2008 e del 2009 emerge, piuttosto, la necessità di un procedimento preventivo per la gestione diretta (in house) del servizio. La regola, oggi, è l’affidamento in favore di privati selezionati tramite procedure competitive ad evidenza pubblica. L’eccezione è divenuta la gestione in house, che non è più forma ordinaria di conferimento, ma richiede presupposti socio-economico-territoriali particolari. Soltanto ove ricorrano tali speciali presupposti, che rendano non opportuno il ricorso al mercato, l’amministrazione può gestire internamente il servizio, senza l’ausilio dei privati. Tali presupposti non sono valutati dall’amministrazione titolare del servizio, ma dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, la quale è chiamata ad esprimere un parere sulla base di una relazione redatta dall’amministrazione. L’amministrazione non decide più, attraverso il proprio potere di autodeterminazione, la modalità di gestione tra esercizio in house e conferimento ad imprese private o miste, ma è obbligata ad esternalizzare il servizio nella normalità dei casi, a vantaggio del mercato. Nel caso in cui ritenga non utile il ricorso al mercato, ricorrendo i presupposti suddetti, è obbligata ad un procedimento preventivo, costituito dalla formulazione di una relazione e l’invio della stessa all’Authority per l’espressione del parere. Anche se tale parere non è vincolante per l’amministrazione, risulta evidente come la scelta sia condizionata e non libera, nel senso che, oggi, l’amministrazione è obbligata a conferire il servizio ad imprese private o a società miste ed il potere di autodeterminazione ed autorganizzazione è limitato dal principio dell’apertura al mercato. Il principio del mercato, oggi, prevale sul potere discrezionale dell’amministrazione di scelta delle modalità di gestione. Le recenti modifiche del 2009, inoltre, hanno riproposto la società mista quale forma ordinaria di conferimento del servizio, a condizione che il socio privato venga scelto tramite procedure competitive, le quali abbiano ad oggetto anche l’attribuzione di specifici compiti operativi in loro favore e che la parte di capitale privato sia almeno del 40 per cento. Si è passati, pertanto, dal capitale pubblico maggioritario, nella prima versione della 142, alla partecipazione minima del privato del 40 per cento. Anche nell’ipotesi di partenariato pubblico- privato, pertanto, viene favorita la partecipazione delle imprese private e l’apertura al mercato. Il legislatore è intervenuto, inoltre, sulla disciplina contenuta nel codice civile relativa alle società partecipate dallo Stato o da enti pubblici. La tendenza, derivante dall’Unione Europea, è quella di un ridimensionamento dei poteri speciali spettanti al socio pubblico, al fine di porre sul medesimo piano soci pubblici e privati. Prima di tali interventi, i soci pubblici della società godevano di prerogative speciali in ordine alla nomina e revoca di amministratori e membri di controllo. A seguito delle modifiche introdotte, tali poteri speciali richiedono necessariamente la partecipazione del socio pubblico al capitale della società. E’ stato abrogato, infatti, l’art. 2450 c.c., che consentiva la facoltà di nomina e revoca a prescindere dalla partecipazione al capitale. Inoltre, i maggiori poteri sono oggi attribuiti, ai sensi dell’art. 2449 c.c. novellato, in “proporzione” alla partecipazione al capitale. Il socio pubblico gode ancora di poteri speciali nella compagine societaria, ma le sue prerogative sono notevolmente ridotte rispetto al passato. Particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di utilizzare il tipo della società a responsabilità limitata per finalità pubbliche. Tale tipo societario, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, ha assunto una struttura ed una connotazione particolarmente flessibili, capace di adattarsi alle esigenze delle singole imprese. Si è analizzata la disciplina dello Statuto, dei diritti particolari, dei conferimenti e dell’amministrazione della s.r.l., al fine di dimostrare la compatibilità tra questo tipo sociale e la presenza nel capitale del socio pubblico. Le possibilità offerte dalla nuova disciplina della s.r.l. consentono una regolazione del potere pubblico all’interno della società. Infine, in ordine alle società partecipate da soggetti pubblici, si è analizzata l’antica questione della compatibilità tra fine di lucro nelle società e fine pubblico. Si è teorizzata la sussistenza nel nostro ordinamento di una “causa pubblica” delle società. La letteratura in materia, sino ad oggi, non ha considerato l’esistenza di una vera e propria finalità pubblica, legittimata indirettamente dalla previsione dell’art. 2449 c.c.. Il contratto di società si presenta, nella normalità dei casi e secondo lo schema principale, orientato alla causa lucrativa, ma può anche avere causa cooperativa e consortile. L’art. 2449 c.c. legittima la presenza nel capitale delle società di un socio pubblico e, pertanto, afferma la possibilità che il contratto di società possa avere causa pubblica. [a cura dell'autore]
VIII n.s.
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Lovisetto, Anna <1994&gt. « Integrazione e sviluppo dei sistemi informativi amministrativo-contabili nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/12823.

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Résumé :
Il contesto di studio è la riforma che ha coinvolto le Aziende del Sistema Sanitario Regionale della Regione Veneto in seguito all'emanazione della L.R. 19/2016 che ha decretato l'accorpamento delle ex Ulss venete in nove Aziende Ulss e la creazione del nuovo ente del SSR Veneto denominato Azienda Zero. La tesi approfondisce le problematiche legate alla integrazione dei sistemi informativi amministrativo contabili in uso nelle ex-Ulss, in vista della creazione di una nuova piattaforma applicativa che permetta il consolidamento e la gestione dei flussi informativi nel sistema di Azienda Zero, anche in riferimento alle esperienze analoghe avviate dalle amministrazioni di altre Regioni italiane.
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DELORENZI, CHIARA. « Giancarlo Brasca e l'Università Cattolica : la biografia del primo direttore amministrativo nelle carte conservate dall'Ateneo ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1034.

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Résumé :
La ricerca prende avvio dagli anni giovanili, vissuti da Giancarlo Brasca nel contesto dei rami giovanili dell’Azione Cattolica ambrosiana. Il primo capitolo si propone di ricostruire quale clima e quali personalità abbiano influito sulle scelte effettuate dal giovane Brasca. Da questo punto di vista particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con padre Agostino Gemelli e con monsignor Francesco Olgiati. L’intensità del legame con i due protagonisti del mondo cattolico milanese del Novecento costituisce un elemento significativo anche nella scelta vocazionale che legò Brasca ai Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, Istituto secolare fondato da Gemelli. Il secondo capitolo della tesi si prefigge dunque di ricostruire il significato dell’adesione di Brasca alla proposta di vita dei Missionari e l’apporto da lui fornito alle vicende dell’Istituto e all’evoluzione dei rapporti di quest’ultimo con l’Università Cattolica. La scelta vocazionale di Brasca rappresenta infatti la chiave di lettura imprescindibile per comprendere e ricostruire le vicende di Brasca all’interno dell’Università Cattolica dai primi anni Quaranta fino alla sua scomparsa nel 1979. Il terzo e il quarto capitolo ricostruiscono dunque le vicende di Brasca sullo sfondo degli snodi fondamentali che segnarono lo sviluppo dell’ateneo: dalla laurea in Filosofia, passando per l’esperienza di direttore della Biblioteca, per giungere agli incarichi amministrativi di primissimo piano come segretario di amministrazione e, dal 1971, direttore amministrativo.
The research begins from the years of one’s youth, lived by Giancarlo Brasca in the contest of Azione Cattolica’s young lines in Milan. First chapter proposes to reconstruct which atmosphere and which personalities influenced young Brasca’s choices. On this point of view particular attenction was dedicated to relation with Father Agostino Gemelli and Monsignor Francesco Olgiati. The intensity of relationship with two protagonists of catholic world in Milan represents a significant fact also in vocational choice that binded Giancarlo Brasca with Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, secular institution founded by Gemelli. So second chapter of dissertation proposes to reconstruct the meaning of Brasca’s adhesion to Missionari’s life proposal, his contribution to story of institution and to development of relation between this and Catholic University. Brasca’s vocational choice represents indeed a necessary keynote to understand and reconstruct Brasca’s story in Catholic University from ’40 to his death in 1979. So third and fourth chapters reconstruct Brasca’s events on the contest of Catholic University: from Philosophy degree moving to experience which director of Library, to arrive to very important administrative assignments like secretary of administration and, from 1971, administrative director.
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DELORENZI, CHIARA. « Giancarlo Brasca e l'Università Cattolica : la biografia del primo direttore amministrativo nelle carte conservate dall'Ateneo ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1034.

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Résumé :
La ricerca prende avvio dagli anni giovanili, vissuti da Giancarlo Brasca nel contesto dei rami giovanili dell’Azione Cattolica ambrosiana. Il primo capitolo si propone di ricostruire quale clima e quali personalità abbiano influito sulle scelte effettuate dal giovane Brasca. Da questo punto di vista particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con padre Agostino Gemelli e con monsignor Francesco Olgiati. L’intensità del legame con i due protagonisti del mondo cattolico milanese del Novecento costituisce un elemento significativo anche nella scelta vocazionale che legò Brasca ai Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, Istituto secolare fondato da Gemelli. Il secondo capitolo della tesi si prefigge dunque di ricostruire il significato dell’adesione di Brasca alla proposta di vita dei Missionari e l’apporto da lui fornito alle vicende dell’Istituto e all’evoluzione dei rapporti di quest’ultimo con l’Università Cattolica. La scelta vocazionale di Brasca rappresenta infatti la chiave di lettura imprescindibile per comprendere e ricostruire le vicende di Brasca all’interno dell’Università Cattolica dai primi anni Quaranta fino alla sua scomparsa nel 1979. Il terzo e il quarto capitolo ricostruiscono dunque le vicende di Brasca sullo sfondo degli snodi fondamentali che segnarono lo sviluppo dell’ateneo: dalla laurea in Filosofia, passando per l’esperienza di direttore della Biblioteca, per giungere agli incarichi amministrativi di primissimo piano come segretario di amministrazione e, dal 1971, direttore amministrativo.
The research begins from the years of one’s youth, lived by Giancarlo Brasca in the contest of Azione Cattolica’s young lines in Milan. First chapter proposes to reconstruct which atmosphere and which personalities influenced young Brasca’s choices. On this point of view particular attenction was dedicated to relation with Father Agostino Gemelli and Monsignor Francesco Olgiati. The intensity of relationship with two protagonists of catholic world in Milan represents a significant fact also in vocational choice that binded Giancarlo Brasca with Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, secular institution founded by Gemelli. So second chapter of dissertation proposes to reconstruct the meaning of Brasca’s adhesion to Missionari’s life proposal, his contribution to story of institution and to development of relation between this and Catholic University. Brasca’s vocational choice represents indeed a necessary keynote to understand and reconstruct Brasca’s story in Catholic University from ’40 to his death in 1979. So third and fourth chapters reconstruct Brasca’s events on the contest of Catholic University: from Philosophy degree moving to experience which director of Library, to arrive to very important administrative assignments like secretary of administration and, from 1971, administrative director.
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Livres sur le sujet "Azione amministrativa"

1

Manfredi, Giuseppe. Accordi e azione amministrativa. Torino : G. Giappichelli, 2001.

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2

Adiutori, Anna Rosa. Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità. Milano : Giuffrè, 2000.

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3

Fabrizio, Luciani, et Rolli Renato, dir. Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2008.

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4

Fabrizio, Luciani, et Rolli Renato, dir. Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2008.

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5

M, Stefano Civitarese. La forma presa sul serio : Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile. Torino : G. Giappichelli, 2006.

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6

Leonardis, Francesco De. Soggettivit'a privata e azione amministrativa : Cura dell'interesse generale e autonomia privata nei nuovi modelli di amministrazione. Padova : CEDAM, 2000.

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7

Tarantino, Luigi. L' azione di condanna nel processo amministrativo. Milano : Giuffrè, 2003.

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8

Sanfilippo, Pierpaolo M. Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni. Torino : G. Giappichelli, 2000.

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9

Liguori, Fiorenzo. Azione popolare e tutela del diritto di voto nel processo amministrativo. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1993.

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10

jr, Miller William C., dir. Introduzione alla contabilità : Guida pratica per imprenditori e dirigenti non amministrativi. Milano : Angeli, 1995.

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Actes de conférences sur le sujet "Azione amministrativa"

1

Ferrighi, Alessandra. « Citta', spazio e tempo : l’applicazione di un HGIS per la storia urbana ». Dans International Conference Virtual City and Territory. Roma : Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7920.

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Résumé :
La città è frutto dell'opera dell'uomo. Attraverso processi di lunga durata l’uomo ha costruito la forma della città adattando lo spazio circostante e modificando l’ambiente. Indagando tali processi, la storia delle città può essere narrata attraverso la ricerca e lo studio delle fonti, le interpretazioni e le analisi delle stesse. I luoghi o gli eventi legati alla città sono caratterizzati dai due concetti di Spazio e Tempo. Ogni città è stata creata in un determinato spazio e in un determinato tempo; ogni evento si è svolto in momento preciso e in un luogo specifico. I personaggi della storia sono vissuti in un intervallo temporale, hanno contribuito a segnare quel momento con azioni che sono riconoscibili come tracce nella storia. Siano essi personaggi illustri, che uomini del fare. Questa ricerca è nata dall'idea di trovare altri e diversi modi di comunicare, grazie alle nuove tecnologie, le trasformazioni, le stratificazioni e i cambiamenti delle città legati agli eventi naturali, alle decisioni politiche e amministrative avvenute nel corso della storia delle città stesse. Quando si narra la storia della città si fa riferimento, anche se non espressamente, alle due tematiche di Spazio e Tempo perché, come detto, le azioni si svolgono in momenti e luoghi definititi o circoscrivibili. L'HGIS (Historical GIS) se applicato alla storia urbana consente di mettere in relazione Spazio e Tempo nella lettura delle trasformazioni della città e del territorio circostante.
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