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Thèses sur le sujet « Atipicity »

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PASSERINI, GLAZEL LORENZO. « Tipo, tipicità, atipicità nella pragmatica dell'atto giuridico ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2003. http://hdl.handle.net/10281/1590.

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Résumé :
The classification of phenomena into different types is constitutive of every scientific inquiry. But what is a type? What is the peculiarity of the concept of “type” compared with other classificatory concepts (the concepts of “class”, of “universal”, of “concept”, for instance)? And what is the relationship between a type and its concrete occurrences? In the present book, two researches intersect: the epistemological research on the specificity of the concepts of “type” and “prototype” in the theory of categorization, and the research on the role of type and typicalness in the theory of legal acts. The relationship between a type and its occurrences reveals, in legal phenomena, a peculiar normative force: on the one side, it is through the type of a legal act that the rules applying to every occurrence of that act are defined; on the other side, it is through the type of a legal act that the effects produced by every occurrence of that act are determined. In some contexts, a legal act has in its type its proper condition of possibility. Through the analysis of the normative function of types, the author examines the role played by types in the structure of social behaviour, in an inquiry that transcends the limits of the theory of categorization and the theory of legal acts, to provide original contributions to the philosophy of institutional phenomena and to social ontology.
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2

TUCCI, ALESSANDRO. « Mezzi di ricerca della prova atipici ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2010. http://hdl.handle.net/2108/202043.

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Résumé :
Il tema più generale della prova atipica può ben dirsi al centro di un mai sopito dibattito che vede impegnate dottrina e giurisprudenza nel tentativo di qualificare la categoria stessa anche al fine di risolvere le dense problematiche relative all'ammissibilità dei mezzi di prova non previsti dal catalogo legislativo. Se la dottrina, da un lato, tende a limitare l'impiego di strumenti inediti per scongiurare possibili aggiramenti delle regole che presidiano il sistema probatorio codificato dal legislatore, dall'altra, la giurisprudenza mostra più disinvoltura nell'adoperare metodologie di accertamento innovative per soddisfare in definitiva l'esigenza di repressione dei reati. L'innovazione delle tecniche di ricostruzione degli accadimenti pone costantemente l'interprete davanti all'interrogativo se i nuovi ritrovati della scienza, che abbiano idoneità a rappresentare i fatti in ambito processuale, possano trovare ingresso nell'ordinamento e, in caso di risposta affermativa, impone all'operatore di ricostruire, con metodologia complessa, i protocolli procedimentali attraverso cui i risultati dello strumento di nuovo conio devono essere acquisti al panorama probatorio. Deve dirsi infatti che le scarne previsioni contenute in materia nel codice di procedura penale non offrono solidi indici di riferimento. La individuazione del se e del come lo strumento di indagine fuori catalogo possa trovare ingresso nell'ordinamento processuale, involge diverse questioni ma ciò che occorre, in primo luogo, puntualizzare è che nessuno strumento investigativo atipico può trovare legittimazione se esso realizza un'intollerabile compromissione delle libertà individuali garantite dalla Costituzione. Nella materia delle nuove metodologie di indagine che non rinvengono nell'ordinamento positivo una compiuta regolamentazione, dunque, il richiamo ai principi costituzionali mette a disposizione dell'interprete sicure linee direttrici per orientare la verifica dell'adeguatezza di congegni dotati di straordinaria capacità ispettiva rispetto al quadro complessivo delle garanzie individuali.
The broad argument of atypical instruments of proof is in the centre of an animated debate between doctrine and jurisprudence about the right definition of the category itself for achieving the result of placing before a Trier of fact for consideration all of the evidences non allowed by law. The doctrine, from a side, approaches the matter maintaining a limited use of the new methods of investigation because the rules of evidence could be easily breached. The case law, at the other side, deals with unknown procedures in the light of the extreme effectiveness in criminal prosecution. The application of modern modes of checking events involves a double order of questions. In a first instant, we have to disclose whether the original practice of inquiry is allowable in the regulation of the Code. If the answer is favorable, in a second moment, we have to acquire the most correct way through which the image of fact can be handled in criminal trial. Actually statute law gives only few disposals. But the question whether and how an unexpected form of investigation is allowable in criminal system of law, requires first of all to fix that no mechanism, which is useful for discovery of truth, can be placed before a Trier in breach of the principles of Constitution. The human rights, granted by the constitutional law, provide ascertained bounds against arbitrary management of new methods of inquiry.
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3

SEVERINO, Chiara. « I contratti atipici e flessibili nella pubblica amministrazione ». Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2013. http://hdl.handle.net/10446/28668.

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Résumé :
Atypical and flexible contractual types, used incorrectly within the Public Administration, resulted into the nowadays flexible work pathological and social phenomenon, wrongly – or maybe correctly - called “precarious work”. Given an atypical contracts’ regulation was not initially provided for, the subject was left to the contractual freedom of the parties and, in particular, to local agreements and II level bargaining, achieving a partial discipline since the 1998-2001 bargaining season. As time went by, following a change in the socio-economic context and the need to re-organize a welfare and occupational model closer to EU social policy, our Parliament tried to find flexible rules for personnel management and work organization. This is the reason why it became necessary to introduce, in the body of legislative decree 165/2001, exceptions to the access via selective procedure rule; that which regulates work as a civil servant. This research will also concentrate on all issues related to the recent legislative interventions which, discarding the specificities of public work and of the laws that regulate the work of civil servants, modified the private work sector and the contractual types ruled by the civil code and by special laws which, in some way, impacted on public work. So as to better understand the differences in application of the same contractual types in the private and public sectors, an overview of both National and Communitarian applicative issues will be provided, which developed after the most recent regulatory intervention. The last part of the research will concentrate on a possible discipline and regulation of the public sector, on atypical and flexible contractual types.
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FASANO, Monica. « Lavori atipici e sicurezza nei luoghi di lavoro ». Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2013. http://hdl.handle.net/10446/28660.

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MUSSI, CESARE ALBERTO. « Oneri reali, obbligazioni propter rem e vincoli reali atipici ». Doctoral thesis, Università degli studi di Pavia, 2018. http://hdl.handle.net/11571/1214791.

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Résumé :
La ricerca analizza le figure degli oneri reali e delle obbligazioni propter rem ed indaga la possibilità per i privati di incidere sulla situazione giuridica complessa del diritto reale creando liberamente oneri e obbligazioni reali non tipizzati dal legislatore, ossia vincoli reali atipici. I primi tre capitoli mirano rispettivamente ad indagare i caratteri del diritto reale, i casi tipici di o.r. e o.p.r., nonché le caratteristiche e la disciplina di queste figure di matrice dottrinale. Il quarto capitolo, di carattere conclusivo, cerca di offrire una soluzione al problema di fondo della ricerca, ossia se ai privati sia concesso costituire liberamente oneri e obbligazioni reali al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge. Innanzitutto viene esplicitato il significato del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali nonché individuato il loro fondamento normativo. Al contempo, si prende atto di come a fronte delle diverse istanze sociali si sia giunti a moltiplicare i modelli di proprietà (proprietà fiduciaria, temporanea, trust, e così via) sino al punto di sgretolarne il concetto unitario fondato sullo schema risalente che vedeva la proprietà fondiaria come intangibile. Qui si inserisce la possibile soluzione offerta dalla ricerca: il progressivo moltiplicarsi delle forme di proprietà e dei diritti reali non implica la scomparsa del numero chiuso e della tipicità delle situazioni reali; inoltre, la mancanza di segnali espliciti di una riserva di legge esclusiva in materia di diritti reali e l’analisi delle norme che disciplinano i diritti reali, lasciano intendere che gli schemi legislativi dei rapporti reali non siano chiusi, ma aperti fino al punto di ammettere l’esistenza di una tipicità più o meno ristretta: una sorta di atipicità relativa che consentirebbe alle obbligazioni reali di trovare la propria fonte in un contratto purché tale possibilità sia prevista dalla legge. Il legislatore avrebbe lasciato nelle norme sui diritti reali alcuni spazi di autonomia che i privati potrebbero colmare costituendo obbligazioni reali volontarie, purché queste non contraddicano il nucleo essenziale del diritto a cui accedono. Analogamente si inferisce con riguardo agli oneri reali. La ricerca infatti evidenzia che esiste una norma nel nostro ordinamento capace di consentire ai privati la libera costituzione di un vincolo obbligatorio munito di realità – perché opponibile ai terzi – e garantito dal privilegio speciale sul bene in caso di inadempimento, e cioè di una figura del tutto simile a quella ricostruita in dottrina per l’onere reale: l’art. 2645-ter.
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Minutolo, Giuseppe. « L'ossido nitrico in pazienti schizofrenici trattati con antipsicotici tipici ed atipici ». Thesis, Università degli Studi di Catania, 2011. http://hdl.handle.net/10761/223.

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Résumé :
L'ipotesi che l'ossido nitrico (NO) possa esercitare un ruolo eziopatogenetico nei disturbi psichiatrici è stata supportata da diverse evidenze scientifiche presenti in letteratura, eppure ad oggi non sono state ancora ben chiarite le modalità secondo cui attribuire valore diagnostico/terapeutico al riscontro di tali alterazioni. MATERIALI E METODI: Lo studio osservazionale naturalistico ha coinvolto 25 pazienti affetti da schizofrenia e 25 controlli sani, di entrambi i sessi. Sono state somministrate la Structured Clinical Interview for DSM (SCIDà à ¢ II) per la valutazione della personalità e la PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale) per la valutazione delle dimensioni positiva, negativa e generale della schizofrenia. Dal prelievo ematico è stato effettuato il dosaggio dei nitriti e dei nitrati. I pazienti erano tutti in trattamento farmacologico al momento del prelievo: 9 pazienti con olanzapina (OLA) (5-15 mg/die); 8 pazienti con aloperidolo (ALO) (3-10 mg/die); 8 pazienti con risperidone (RSP) (2-6 mg/die). RISULTATI: I valori dei nitrati nei pazienti schizofrenici risultavano 30,92 à ± 6,05 à µM, mentre nei controlli sani si registrava 26,78 à ± 6,31 à µM (p=0,025). Nel confronto intra-gruppi tra pz in trattamento: 38,9 à à à ± 2,77 à à à µM (ALO); 31 à ± 1,08 à µM (RSP); 25,04 à ± 6,05 à µM (OLA), con una differenza altamente significativa (p<0,001). I punteggi della PANSS erano direttamente correlati alle alterazioni dellà à ¢ NO: ALO vs RSP: p=0,006; ALO vs OLA: p<0,001; RSP vs OLA: p<0,001. CONCLUSIONI: L'ipotesi che i livelli dell'NO fossero correlati alla presenza di schizofrenia e' stata confermata dalla nostra ricerca che nel confronto tra pazienti e controlli sani ha messo in evidenza una differenza statisticamente significativa (p=0,025) dei livelli circolanti dei nitrati. Alcuni trattamenti farmacologici sembrano normalizzare tali alterazioni, con una maggiore evidenza per gli antipsicotici di seconda generazione.
INTRODUCTION: The hypothesis that nitric oxide (NO) can exert a pathogenetic role in psychiatric disorders has been supported by several evidence in the literature, but the manner in which attribute value to diagnostic / therapeutic of finding these changes yet been not well clarified. MATERIALS AND METHODS: The naturalistic observational study involved 25 patients with schizophrenia and 25 healthy controls of both sexes. Were administered the Structured Clinical Interview for DSM (SCID-II) for personality assessment and the PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale) for assessing the size of positive, negative and general psychopathology of schizophrenia. Since blood sampling was performed the determination of nitrite and nitrate. The patients were all treated at baseline: olanzapine (OLA) 5-15 mg/day (n=9 pz), haloperidol (ALO) 3-10 mg/day(n=8 pz), risperidone (RSP) 2-6 mg/day (n=8 pz). RESULTS: The values of nitrate in schizophrenic patients were 30.92 à ± 6.05 M, while in healthy controls was recorded 26.78 à ± 6.31 M (p = 0.025). In intra-group comparison between patients in treatment: 38.9 à ± 2.77 M (ALO), 31 à à ± 1.08 M (RSP), 25.04 à ± 6.05 M (OLA), with a highly significant difference ( p <0.001). The scores of the PANSS were directly related to the alterations of NO: ALO vs. RSP: p = 0.006; ALO vs OLA: p <0.001 vs OLA RSP: p <0.001. CONCLUSIONS: The hypothesis that the levels of NO were related to presence of schizophrenia was confirmed by our research that shows statistically significant difference (p = 0.025) between patients and healthy controls in circulating levels of nitrates. Some drug treatments seem to normalize these alterations, with increased evidence for second-generation antipsychotics.
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ZAMPINI, LAURA. « Fenomeni tipici e atipici nello sviluppo linguistico di bambini con sindrome di Down ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2008. http://hdl.handle.net/10281/39208.

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Résumé :
Il presente lavoro di ricerca si è proposto di esaminare le prime fasi dello sviluppo linguistico nei bambini con sindrome di Down, allo scopo di evidenziare l’esistenza di fenomeni e processi propri del normale sviluppo del linguaggio all’interno di una popolazione caratterizzata da un profilo evolutivo atipico, dal punto di vista sia cognitivo che linguistico. I partecipanti ai quattro studi riportati nel presente lavoro sono stati estratti da un gruppo di bambini seguiti nell’ambito di un progetto longitudinale sul monitoraggio dello sviluppo linguistico nei bambini con sindrome di Down. Due degli studi condotti sono relativi all’utilizzo dei gesti comunicativi, data la predisposizione, rilevata da diverse ricerche in letteratura, per l’uso della modalità gestuale da parte di questi bambini; dal primo studio, che si è proposto di effettuare un confronto fra bambini con sindrome di Down di 24 mesi e coetanei con sviluppo del linguaggio rallentato, è emerso come il profilo comunicativo preverbale, vocale e gestuale, mostrato dai bambini con sindrome di Down si manifesti, nelle prime fasi di acquisizione del linguaggio, come un semplice rallentamento dello sviluppo tipico. Inoltre, il secondo studio ha permesso di rilevare, nello sviluppo gestuale dei bambini con sindrome di Down, due processi simili a quelli che sono stati identificati nella letteratura relativa allo sviluppo tipico: il ruolo dei gesti come “ponte” fra la comprensione e la produzione verbale ed il ruolo predittivo dei gesti, in associazione alla comprensione verbale, sul successivo sviluppo lessicale. Il terzo studio è, invece, relativo alla relazione intercorrente fra lo sviluppo lessicale e morfosintattico, poiché i dati relativi allo sviluppo linguistico nei bambini con sindrome di Down sono stati frequentemente utilizzati a sostegno dell’ipotesi dell’indipendenza fra le diverse aree del linguaggio, dato il riscontro di una maggiore compromissione a livello morfosintattico rispetto ad abilità lessicali relativamente preservate; i dati rilevati dal presente studio hanno, invece, permesso di sottolineare come, nonostante l’esistenza di una difficoltà specifica a livello morfosintattico, lo sviluppo lessicale e sintattico risultino essere correlati anche all’interno di questa popolazione, allo stesso modo in cui avviene nello sviluppo tipico. Da ultimo, il quarto studio, alla luce della prospettiva socio-interazionista, ha preso in esame le caratteristiche lessicali e strutturali del linguaggio rivolto ai bambini con sindrome di Down, al fine di verificare la tipicità dell’input che viene loro indirizzato; a tale proposito è stato rilevato come il linguaggio materno diretto ai bambini con sindrome di Down si collochi ad un livello intermedio rispetto a quello indirizzato a bambini con sviluppo tipico di pari età cronologica o di pari ampiezza lessicale, risultando più semplice di quanto previsto sulla base dell’età cronologica, ma più complesso di quanto richiesto dalle competenze linguistiche dei bambini.
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CULTRERA, DANIELA CRISTINA. « LA PROVA ATIPICA NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/252593.

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Résumé :
Il tema della prova atipica è divenuto oggetto negli ultimi anni di crescente attenzione a livello nazionale e sovranazionale, in ragione del moltiplicarsi di nuovi strumenti di prova altamente tecnologici che si caratterizzano per atipicità sistematica. Nel presente elaborato si è voluto, in particolare, approfondire alcuni casi specifici di atipicità probatoria, che hanno condotto a prassi giudiziarie devianti incidenti sui diritti fondamentali dell’individuo (come il pedinamento con g.p.s., le videoriprese di comportamenti non comunicativi o le perquisizioni online).
The theme of the atypical evidence has become the object of increasing attention at a national and supranational level in recent years, because of the proliferation of new highly technological instruments of evidence characterized by a systematic atypicalness. In the present essay some particular cases of atypicalness evidence were specifically investigated, which led up to inaccurate legal procedures affecting the fundamental rights of the individual (such as shadowing with gps, videos of non-communicative behaviors or online searches).
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De, Baptistis Claudia Maria Renate. « Jobs Act e Loi Travail : un'analisi contrastiva ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018.

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Résumé :
Ho deciso di affrontare i testi delle riforme Jobs Act e Loi Travail e la precarietà da loro innescata, per il ruolo saliente che hanno nel quadro politico ed economico rispettivamente italiano e francese, ruolo che le ha poste, e continua a porle, al centro di numerosi dibattiti a livello mediatico e non. È sull’analisi dei due testi di riforma che si incentra il primo capitolo: una breve introduzione a quelle misure che risultano essere la maggiore causa di precarietà degli ultimi anni, con un quadro caratterizzato da una forte presenza di contratti a termine detti atipici seppure facciano ormai parte della norma. Nella prima parte del secondo capitolo, le differenze rilevate riguardano essenzialmente l’aspetto semantico, con particolare riferimento ai casi di anisomorfismo semantico. Nella seconda parte è presente, invece, un’analisi più specifica riguardante la forma vera e propria dei due testi di riforma.
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BONATO, RICCARDO. « La famiglia flessibile e lo sviluppo del bambino. Caso di studio : le scuole dell’infanzia del Comune di Milano ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/66171.

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Résumé :
Il tessuto economico chiede strumenti contrattuali atti a rendere flessibile l’organizzazione del personale al fine di orientare, con minori costi, la produzione di beni e servizi rispetto alle esigenze mutevoli della domanda di mercato. Le riforme in atto in Italia, a partire dal “Pacchetto Treu” [1997], proseguendo con la “Riforma Biagi“ [2001], la “Riforma Fornero” [2012] e da ultimo il “Jobs Act” [2014], hanno ampliato principalmente la flessibilità numerica dei lavoratori esterni all’azienda (Atkinson, 1984). L’analisi teorica e l’analisi quantitativa esposte in questo studio hanno evidenziato limiti e rischi nell’utilizzo dello strumento dei contratti atipici. La scienza economica, in primis, è divisa nel ritenere l’aumento della flessibilità dei lavoratori esterni all’azienda un fattore che possa favorire occupazione e produttività del sistema, lo individua, invece, quale strumento di bilanciamento del costo del lavoro rispetto alle condizioni di mercato attraverso la fluttuazione dei salari. Il diritto del lavoro, anche in attuazione dei principi costituzionali, ha funzione protettiva per il lavoratore, ma le tipologie contrattuali di assunzione presentano differenti livelli di protezione del lavoratore. Il differente trattamento dei lavoratori atipici avviene su due livelli: un livello prettamente di regolazione normativa e un livello di efficacia della norme. Vi sono, infatti, norme che prevedono una parità di trattamento tra i lavoratori, ma che all’atto applicativo incontrano differenti limiti di concreta attuazione in base al contratto di assunzione (es. tutela della maternità). La tipologia del contratto di assunzione, anche a causa delle differenti tutele sostanziali e di welfare che porta con sé, influenza l’individuo nella sua dimensione identitaria personale e famigliare. La sociologia ha studiato questo fenomeno in termini di benessere per l’individuo [Sennett, 1999; Bauman, 2000; Paugam, 2000; Fullin 2004 e altri]. Anche a livello famigliare sono state condotte alcune analisi che hanno rilevato un’influenza della “flessibilità” del contratto di assunzione dei genitori sulle scelte famigliari, quali ad esempio le decisioni di spesa famigliare, il modello di famiglia adottato o la decisione di procreare [Saraceno, 2001; Fullin, 2002; Salmieri, 2006 e altri]. Questo studio, attraverso un’analisi quantitativa svolta presso i nidi e le scuole del Comune di Milano che ha coinvolto una popolazione di 9936 famiglie, ha raccolto dati descrittivi del campione relativamente alla dimensione famigliare, alla dimensione lavorativa dei genitori, al bambino che sta crescendo nella famiglia e al servizio all’infanzia usufruito, nonché rispetto ad obiettivi di ricerca più specifici come lo studio del modello di famiglia assunto dalle famiglie in seguito alla nascita di un bambino, lo studio dell’impatto sullo sviluppo del linguaggio del bambino del tipo di contratto di lavoro dei genitori, lo studio del livello di conoscenza dei lavoratori riguardo le tutele giuslavoristiche alla genitorialità, e lo studio dell’impatto del contratto di assunzione sugli elementi valoriali dei genitori-lavoratori in ambito lavorativo e in famiglia. Da questo studio è possibile concludere che accentuare la flessibilità numerica dei lavoratori esterni all’azienda nel territorio oggetto di indagine sembra essere una via irta di rischi e priva sicurezze nel raggiungimento degli obiettivi di aumento dell’occupazione e della produttività, ma utile al solo abbassamento del costo del lavoro. La mancanza degli strumenti di sostegno e tutela dei lavoratori strutturalmente meno produttivi (come le lavoratrici madri) potrebbe riversarsi non solo sul benessere e sulle scelte di vita delle famiglie di oggi, ma anche nelle generazioni future: lo sviluppo del bambino è connesso anche agli strumenti di tutela alla maternità e alla paternità che i suoi genitori ricevono.
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Pellati, Donatella. « Co-individuazione delle isoforme di mRNA per il recettore dei mineralcorticoidi (MR) e dell' enzima 11ß-idrossisteroide deidrogenasi in cellule e tessuti umani atipici, rispondenti all'aldosterone. Studio particolareggiato in pazienti affetti da iperaldosteronismo primitivo e ricerca di mutazioni nel gene MR in una famiglia con diagnosi di pseudo-ipoaldosteronismo ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3425495.

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Résumé :
The steroid hormone aldosterone, that normally controls the urinary Na+/K+ balance, and the osmolarity in the kidney, colon, salivary and swab glands epithelial tissues, exerts also many different effects, by binding to the mineralocorticoid receptor (MR). This receptor binds both aldosterone and glucocorticoids (mostly cortisol) with approximately the same affinity. However, cortisol has a 1000-fold higher concentration in plasma than that of aldosterone. In its classical target tissues, the mineralocorticoid selectivity mainly depends on the enzymatic activity of the type 2 11ß-hydroxysteroid dehydrogenase (11ß -HSD2), which converts cortisol into inactive cortisone, a corticosteroid that doesn't bind to the MR. The human MR gene (hMR) maps on chromosome 4 and contains 8 coding exons, with the start of the open reading frame (ORF) in the exon 2, which gives a 984 aminoacid product. The untranslated exon 1, which exists in the two isoforms 1? and 1ß, may give rise, by alternative splicing, to the hMR? and hMRß mRNA variants. The hMRß seems to be expressed only in some tissues and cell types. In 2001, two other hMR mRNA variants were described and they were called hMR?5 and hMR?5,6, because they lack the exon 5 or both exons 5 and 6, respectively. The hMR? transcript isoforms, first detected in the kidney, encode for a receptor which lack a fragment or the whole LBD domain, and they are both widely expressed among tissues, where they act as transcription factors that do not depend upon the ligand aldosterone. In this work, I first demonstrated, by RT-PCR assays, the expression of hMR gene in spermatozoa, even though, in these cells, it was less detectable than in human mononuclear leukocytes (LMN). These important data were confirmed by immunofluorescence, in which the hMR protein was detectable in the middle piece and in the tail of the spermatozoa. These results may provide useful insight into mechanisms that can modify sperm motility in the presence of aldosterone in the milieu. It is well known, from the scientific literature, that the activation of a number of genes, consequently to the specific MR-aldosterone interaction, may lead to the synthesis of some pro-inflammatory substances, in the heart, kidney, and in the vascular endothelium. In primary hyperaldosteronism, the presence of high aldosterone plasma levels may finally cause fibrosis in the same districts. The first steps of the inflammatory processes are characterized by a massive invasion of LMN, so, in the present research, I analyzed, by RT-PCR reactions, the expression of hMR gene variants in LMN from patients with Conn syndrome, and in both the normal adrenal cortex tissue, and in the adjacent adenoma producing aldosterone (APA) samples. I demonstrated a variable expression of the hMRß isoform, in comparison with the hMR? variant, which is homogeneously detectable in all the analyzed samples, and it was found that the hMRß mRNA was less expressed in the APA tissues, than in the normal adrenal tissue and in the LMN of the same patients. In the same samples, I also verified the co-expression of mRNA for both the type 1 and 2 11ß-hydroxysteroid dehydrogenase (11ß-HSD 1 and 2). A very interesting outcome from this step of my study was the demonstration of the 11ß -HSD type 2 expression in LMN of most of the patients with primary aldosteronism, while the same mRNA was not detectable in LMN from healthy volunteers. These important results, if they are confirmed in a significantly greater number of patients, would provide more information in order to predict the presence of a primary aldosteronism itself. In this work, I also analyzed, by RT-PCR, the expression of the above mentioned genes in five normal tissue samples from human larynx. Even in this case, the hMR?, hMRß and the 11ß-HSD type 2 mRNAs were all detectable in the larynx tissue, and so this can be considered as a novel tissue specifically responsive, in a genomic manner, to aldosterone by its interaction with MR. The meaning of this result will be investigate in the future. Many human diseases depend upon a number of important mutations in almost all the hMR exons, causing type I pseudo-hypoaldosteronism (PHA I), which mimics the absence of aldosterone, even if it is synthesized in a great amount. In the last period of my work, I investigated the hMR gene for mutations in each exon, in a family with PHA I, composed by a newborn, that was identified as the case-control, and their parents. Since no important nucleotide substitutions was revealed in the analyzed coding regions, this family is probably affected by the renal variant of the above mentioned diseases, where the mutations involve the gene encoding for the epithelial sodium channels subunits in the kidney.
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RUBERA, MATTEO TULLIO MARIA. « Profili costituzionali del giudizio direttissimo ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202021.

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Il presente lavoro propone una disamina del giudizio direttissimo alla luce dei princìpi costituzionali. L’istituto in questione risponde ad un’esigenza di accelerazione procedimentale che trova, oggi, un espresso riconoscimento nell’art. 111 comma 2 della Carta fondamentale; nonché, in diverse altre sue disposizioni. Al contempo, le esigenze della celerità e della semplificazione hanno imposto soluzioni normative contrastanti con diversi princìpi costituzionali, dando luogo a contraddizioni tra le istanze di celerità e le esigenze di garanzia. Al fine di assicurare una piena conformità dell’istituto in oggetto con la Carta fondamentale, è opportuno privilegiare un’interpretazione il più possibile restrittiva delle condizioni normative che ne legittimano l’introduzione e tentare un’esegesi costituzionalmente orientata della disciplina concernente taluni aspetti dinamici.
The aim of the present study is to analyze the “giudizio direttissimo” – one of the different forms that criminal trials can take in Italy – from the perspective of the Italian Constitution. In this particular kind of trial, the accused is immediately brought before the Court to be publicly judged, without any kind of preliminary hearing to assess whether the charge is well-founded or not. On one hand, the “giudizio direttissimo” seems to be consistent with the principle – laid down in the Italian Constitution – that a trial must be held within a reasonable time of time. Indeed, the omission of the “preliminaries” – that characterize the “ordinary proceeding” – allows a saving of one year and a half, when compared to the average length of the latter. On the other hand, the course of this kind of trial, in some cases, doesn’t seem to give the accused enough time to prepare an adequate defence. Moreover, its discipline seems to be lacking in some of the most important constitutional rights. A constitutionally consistent interpretation of the “giudizio direttissimo” might help to solve the aforementioned issues, by limiting its application only to the easiest cases. In addition, some case-law which is too rigorous for the defendant should be overridden.
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FRASCA, Nicoletta. « Lavoro a termine e contrattazione collettiva ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2014. http://hdl.handle.net/10447/91143.

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Nel ripercorrere l’evoluzione della disciplina del lavoro a tempo determinato, considerato come emblema della flessibilità e, al contempo, quale strumento per favorire l’incremento dell’occupazione, l’A. analizza in particolare il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva, che talvolta è destinataria di un ampio rinvio legale, talaltra si ritrova ad operare entro ristretti limiti.
Analysing the evolution and the regulation of fixed-term contract, considered as a symbol of flexibility and, at the same time, as a means to increase employment, the Author particularly examines the role played by collective bargaining, that sometimes is connected to a large legal referral, sometimes has to operate within stricts limits
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CIANI, SCIOLLA JACOPO. « ¿SEGNI DISTINTIVI E PUBBLICO DOMINIO : IL RUOLO DELL¿IMPERATIVO DI DISPONIBILITA¿ NELLA REGISTRAZIONE E NELLA TUTELA DEL MARCHIO¿ ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/351166.

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Résumé :
La filosofia del diritto occidentale, mentre si è ampiamente preoccupata di indagare i fondamenti giustificativi dei diritti di proprietà intellettuale, raramente si è occupata di quelli del loro antagonista concettuale, ovvero del pubblico dominio. Lo scarso interesse manifestato dalla letteratura scientifica trova plausibile spiegazione nella concezione largamente diffusa che identifica il pubblico dominio nel concetto opposto e contrario di “proprietà”, finendo per cadere nell’equazione che considera una risorsa valorizzabile e meritevole di attenzione e tutela solo ciò che è appropriabile e tratta ciò che non lo è come scarto privo di intrinseco interesse. Oggi, a questa visione se ne è sostituita un’altra, che vede il pubblico dominio non più come res nullius, ma come res publici iuris, ovvero proprietà collettiva, comune, di tutti. Riconoscere che sul pubblico dominio insiste un interesse proprietario comune, equivale a dire che ciascun membro della collettività vanta un interesse a rivendicarne la comune proprietà, ovvero ad opporsi a tentativi di loro privata appropriazione. In relazione al diritto dei marchi tale interesse si contrappone al fenomeno di appropriazione indebita dei segni distintivi che devono considerarsi patrimonio comune, sottratto a qualsiasi diritto di privativa e liberamente disponibile per la collettività. Il capitolo introduttivo affronta i problemi definitori del pubblico dominio con riferimento alle principali privative industrialistiche, per poi concentrarsi, in particolare, sul rapporto con il diritto dei marchi. Esso dà conto delle principali iniziative mosse a livello internazionale per studiare le interazioni tra diritto dei marchi e pubblico dominio e si conclude con l’individuazione degli interessi collegati alla salvaguardia di un pubblico dominio ricco ed accessibile e delle minacce a tale interesse, ravvisabili nella tendenza all’espansione e al cumulo delle tutele. La durata tendenzialmente illimitata del diritto e la revocabilità dello status di pubblico dominio di un segno, caratterizzano il diritto di marchio rispetto alle altre privative industrialistiche per non avere una struttura di per sé favorevole e predisposta alla salvaguardia del dominio pubblico. Tale limite strutturale è però temperato dal legislatore mediante la previsione di limiti alla possibilità di acquisizione del diritto, nonché alla sua portata una volta acquisito. I capitoli II e V si occupano dei meccanismi che il diritto dei marchi prevede al fine di garantire spazi di pubblico dominio cui gli operatori del mercato possono liberamente attingere senza perciò interferire con l’area dei diritti di esclusiva dei titolari di marchio. Il capitolo II, in particolare, si occupa dei meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio costituito dai segni esclusi dalla registrazione. I singoli impedimenti alla registrazione sono presi in esame evidenziandone la scarsa capacità escludente anche alla luce della tendenza all’estensione dell’oggetto della tutela di marchio, evidenziata attraverso una rassegna dei principali marchi-non convenzionali cui negli anni è stata concessa tutela. Tra tali meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio spazio centrale è dedicato al principio dell’imperativo di disponibilità dei segni distintivi. Tale dottrina è stata elaborata dal formante giurisprudenziale tedesco sotto il nome di “Freihaltebedürfnis” (letteralmente “necessità di mantenere libero”) e fatta propria dalla dottrina anglosassone come “right to keep free” e sostiene, almeno nel suo impianto originale, la necessità di subordinare la registrazione di un marchio ad una previa valutazione di opportunità che il segno per cui si domanda tutela debba rimanere in pubblico dominio, ovvero liberamente appropriabile dalla collettività. Oggi è più che mai in dubbio quale sia il ruolo di questo principio all’interno del diritto comunitario dei marchi. Il capitolo III illustra l’iter della giurisprudenza comunitaria con riferimento alla questione del riconoscimento e della rilevanza dell’imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione. L’analisi evidenzierà come la Corte sia giunta a conclusioni differenti a seconda del diverso impedimento alla registrazione oggetto di interpretazione, con risultati considerati irragionevoli da larga parte della dottrina e non banali difficoltà e incertezze applicative per gli Uffici di registrazione. Nonostante ciò si evidenzierà l’emergere di una linea interpretativa comune alla maggior parte delle decisioni analizzate, tesa a riconoscere un ruolo effettivo all’imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, seppur solo di carattere strumentale alla valutazione di distintività di un segno. Il capitolo IV illustra come il recente progetto di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari non abbia colto l’opportunità di positivizzare tale principio, restando insensibile alla proposta originaria formulata dallo Studio del Max Planck Institut diMonaco di Baviera di inserire un riconoscimento espresso del suo operare all’interno del giudizio di registrazione. Conclusa la prima parte del lavoro dedicata alle interazioni tra il principio di disponibilità dei segni distintivi e la registrazione di marchio, nel capitolo V si entrerà nel terreno meno battuto dei riflessi che lo stesso principio dispiega nei confronti del giudizio di contraffazione. Dopo aver analizzato i diversi meccanismi previsti dal legislatore al fine di salvaguardare il pubblico dominio costituito dalle libere utilizzazioni di un segno registrato, si darà conto della loro scarsa capacità escludente e delle conseguenti minacce che la tutela assoluta prevista per i casi di contraffazione per doppia identità e quella aggravata del marchio che gode di rinomanza pongono alla salvaguardia dello spazio di pubblico dominio, specialmente con riguardo ai numerosi casi in cui il marchio altrui è utilizzato per scopi “atipici”, ovvero non chiaramente distintivi dell’attività imprenditoriale e dei beni o servizi dell’avente diritto. Con riferimento ad essi, l’interprete ha l’arduo compito di capire, di volta in volta, se sia maggiormente meritevole di tutela il titolare di marchio nel suo interesse di escludere i terzi dall’utilizzo del proprio segno, o i terzi stessi nell’interesse antagonista di fare uso del segno per finalità descrittive, espressive, decorative ecc. La giurisprudenza non ha offerto alcuna interpretazione univoca di questo bilanciamento, stentando a tracciare lo spartiacque tra usi leciti ed illeciti del marchio altrui. Molti di questi casi sono allora stati risolti dalla giurisprudenza ricorrendo, per sancirne la liceità, ad un principio di “necessità dell’uso” che porta nel giudizio di contraffazione gli stessi interessi di libera disponibilità presenti in sede di registrazione. Anche all’interno del giudizio di contraffazione, tuttavia, tale interesse resta sostanzialmente un oggetto misterioso per la Corte di Giustizia, che resta ancorata alla contraddizione che vede tale interesse confinato ad operare come principio interpretativo generale della normativa, privo però di qualsiasi implicazione concreta ed effettiva nel giudizio di registrazione e di contraffazione. In conclusione si suggerisce la necessità di sciogliere questo paradosso e si individua nella proposta del Max Planck un’occasione inspiegabilmente mancata per farlo.
Among the 45 Recommendations adopted under the WIPO Development Agenda, two indicate the preservation of public domain as a key task for firms, individuals and Member States. This study explores the notion of “public domain” in relation to trademark law, with particular reference to the challenging issue of how safeguarding it, avoiding misappropriation of signs which should remain usable by the public. Some studies have shown that legal instruments provided by trademark law to keep signs and certain forms of use free, risk not being appropriate counterbalances to prevent the misappropriation of public domain. A general exclusion from registration does not exist for many signs which are part of a communal heritage and even if a refusal for registration may be grounded on the lack of distinctiveness, this requirement may still be overcome, showing that the sign has acquired a “secondary meaning”. Furthermore, a look into the registers reveals that trademark right is often used as a vehicle to extend prior patent, design or copyrights, with great public domain’s concerns. At last, the space of public domain is endangered by the expanded protection of new types of marks and by the anti-dilution enhanced protection, which gave the registered trademark’s owner more general control over his sign, making it unavailable for socially and culturally valuable use, such as news reporting, criticism, review and parody. German case law was the first to address the issue of the safeguard of this room for free signs and uses, suggesting that trademark registration should be subject to a prior assessment of the opportunity that a sign remain public available (Freihaltebedürfnis). This interest raises from the observation of the negative impact that granting rights to certain types of trademark may have on market competition and led most countries to refrain from recognising trademark rights to descriptive and generic signs and functional shapes. Otherwise, by choosing these signs, right holders may acquire strategic competitive advantages on competitors whose marketing strategies and communication, deprived of the opportunity to use them, would result much less effective than that allowed to the trademark’s holder. This advantage has nothing to do with the essential function to guarantee the trade mark as an indication of origin and is therefore not justified in the light of the objectives underlying trade mark law. The ECJ, requested to preliminary ruling on whether this “need to keep free” should play any role in the European trademark law, answered contradictorily. Notwithstanding, courts still rely on public policy concerns in order to preclude or limit the trademark protection, such as the “color depletion” and the “functionality” doctrine used by U.S. Courts for granting protection to color or shape marks. This work suggests that public interest should still play a role as a key-factor in order to assess the distinctive character relevant both in registration and infringement proceedings and shares the view that wording should be added in the Trademark Directive and Regulation, that the assessment of distinctive character should take into account the “right to keep free”. This proposal becomes particularly actual in the light of the works in progress for reforming the European trademark legislation, which appear to have ignored the problem of striking the proper balance between trademark right and public domain.
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VITI, VANESSA. « L'autonomia contrattuale della pubblica amministrazione tra tipicità e atipicità ». Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11573/940057.

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Il lavoro è stato ispirato da un biennio di ricerca effettuato presso l’Unità contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito degli affidamenti delle commesse pubbliche inerenti a servizi di ricerca e sviluppo, esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici . In quel ristrettissimo ambito la pubblica amministrazione si serve di strumenti di affidamento flessibili e di schemi contrattuali frutto del concertamento con la controparte privata che meglio si attagliano al particolare fine istituzionale degli enti pubblici di ricerca, in ragione della specificità dello scopo pubblico cui essi tendono. Ciò permette di asserire che nel settore della ricerca e dello sviluppo l’ente pubblico di ricerca goda di ampia discrezionalità nel definire l’iter procedurale di affidamento della commessa ed esercita una certa autonomia contrattuale nel definire i contenuti del contratto e la gestione dello stesso. Si tratta di un settore in cui più di altri il diritto amministrativo perde terreno e l’attività amministrativa vede il sovrapporsi del diritto comune come fonte di indirizzo e di disciplina. Nell’ambito da cui trae ispirazione la presente trattazione, a fronte di un vasto utilizzo di regole ed istituti del diritto civile, si è registrato altresì il forte influsso della normativa europea, che nel 2004 inseriva i servizi di ricerca e sviluppo nella cerchia dei c.d. contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e dieci anni dopo li relegava in un settore a sé stante, dotato, almeno in base ad una prima lettura della norma, di un’ancora maggiore elasticità nella determinazione dell’iter procedurale di affidamento e di quanto in termini di autonomia contrattuale ne consegue. La pubblica amministrazione si serve costantemente di contratti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e le regole e gli istituti di diritto privato vengono regolarmente utilizzati, pur a fronte di una sempre maggiore pubblicizzazione della normativa sulla contrattualistica pubblica dettata soprattutto dall’influsso del legislatore europeo. In ragione dell’esperienza maturata, ci si è chiesti allora se residuassero, nell’ambito dell’azione amministrativa per contratti, spazi di autonomia privata da riconoscersi in capo alla Pubblica amministrazione, soprattutto alla luce delle recenti trasformazioni della disciplina della contrattualistica pubblica scaturenti dalle direttive europee del 2014. Gli obblighi di pubblicità, la disciplina relativa alle varie tipologie di affidamento e, in particolare, la previa fissazione dei criteri di aggiudicazione immodificabili, e come si avrà modo di considerare, le disposizioni relative all’esecuzione dei contratti, l’imposizione di misure volte al perseguimento di obiettivi diversi dal risparmio di spesa, sono gli strumenti mediante i quali l’ordinamento europeo ha inciso sull’autonomia negoziale della pubblica amministrazione, nelle forme che nel corso della trattazione verranno analizzate. Da un certo punto di vista infatti, l’influenza del diritto comunitario, radicando l’affermarsi del principio dell’evidenza pubblica nell’ottica principale di tutelare la concorrenza, ha prodotto un graduale esaurimento della discrezionalità nella scelta del contraente, agendo in prima battuta sulle procedure selettive. In particolare si registrano da una parte la restrizione della possibilità di ricorrere all’istituto della trattativa privata mediante l’esplicitazione di ipotesi tassative, e una maggiore procedimentalizzazione delle altre procedure, dall’altra l’introduzione di nuove forme di contrattazione che in ragione della particolare natura della commessa pubblica, lasciano maggiori margini di esercizio dell’autonomia negoziale da parte dell’acquirente pubblico. Sin dall’emanazione delle direttive del 2014 si è sostenuto che esse, mediante l’introduzione di nuove forme di contrattazione, come il partenariato per l’innovazione e la promozione delle consultazioni preliminari di mercato, abbiano dato avvio allo sviluppo di un rapporto tra amministrazioni e privati improntato al principio di informalità, favorendo la rimozione di adempimenti formali, vincoli e regole piuttosto rigidi. Del resto la visione stessa e la fiducia che l’ordinamento europeo ripone nei confronti delle amministrazioni e delle imprese operanti nel mercato dei contratti pubblici si differenziano profondamente, per ragioni storico-sociali, da quelle nazionali. La principale conseguenza del diverso approccio nazionale si è concretizzata nell’ultimo decennio in una maggiore tipizzazione delle condotte e ad una preferenza per regole ed istituti del diritto pubblico a discapito della libertà delle forme tipica del diritto privato. Per converso la più recente tendenza dell’ordinamento europeo è stata quella di incentivare i soggetti pubblici ad agire secondo logiche più vicine a quelle dei soggetti privati, tendendo ad incrementare la capacità di scelta delle amministrazioni, ossia l’esercizio della loro discrezionalità. Come si avrà modo di verificare, dall’analisi effettuata emergerà un trend che inverte la rotta dalla privatizzazione delle norme applicabili all’amministrazione per contratti all’attrazione degli istituti civilistici nella disciplina pubblicistica. Si potrà apprezzare una sempre più radicata tendenza alla tipizzazione di schemi contrattuali un tempo considerati atipici e alla procedimentalizzazione estrema tanto delle fasi di selezione del contraente quanto della fase ancora precedente delle consultazioni preliminari di mercato incide profondamente sull’autonomia negoziale della p.a. Le aspettative del 2014 derivanti dalla vocazione e dall’intento dichiarato del legislatore comunitario di attribuire alla p.a. una maggiore flessibilità nella scelta del contraente e riconoscerle una maggiore discrezionalità nella fase selettiva, dovranno considerarsi tradite. L’impostazione adottata dal legislatore nazionale in ordine alla riorganizzazione della disciplina dei contratti pubblici ha completato il quadro, limitando l’autonomia contrattuale dell’ente pubblico mediante l’inserimento di prescrizioni vincolanti anche per l’affidamento e la gestione di contratti non tipizzati. Se da una parte i presupposti per utilizzare taluni istituti, come ad esempio il dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione, abbiano subito un ampliamento rispetto alla normativa precedente, da un altro punto di vista si è avuto modo di accertare che la pubblica amministrazione, pur a valle dell’introduzione di più flessibili procedure selettive, rimane limitata dalla normativa di stampo pubblicistico nella scelta del contraente così come nel determinare il contenuto del contratto, salvo limitati casi. L’ispessimento della trama pubblicistica avvolge gli istituti contrattuali, soprattutto in ambito di procedure ad evidenza pubblica. Nei pochi casi in cui l’ente pubblico è libero di identificare l’iter procedurale da seguire per lo svolgimento dell’attività amministrativa di migliore definizione del proprio bisogno, ovvero per l’attività di collaborazione da instaurare con il privato finalizzata alla scelta della tipologia contrattuale maggiormente utile allo scopo, perché manca una normativa cogente in tal senso, essa agisce esercitando comunque discrezionalità, che secondo la giurisprudenza e la dottrina mal si concilia con l’esercizio di autonomia contrattuale. Così già quando l’amministrazione è legittimata a fare ricorso alla consultazione preliminare del mercato al fine di definire in maniera più compiuta l’oggetto dell’appalto, questa agisce scegliendo un iter procedurale più conforme alle proprie esigenze, ma comunque nel rispetto dei principi cardine dell’attività contrattuale pubblica. L’estensione della disciplina pubblica ha avuto un effetto prescrittivo e condizionante che ingessa l’amministrazione anche quando si tratta di procedere alla determinazione delle caratteristiche tecniche dell’oggetto dell’affidamento, contrattando con gli operatori selezionati e addivenendo insieme con essi alla definizione della commessa per poi aggiudicare ad uno di essi, come avviene per il dialogo competitivo, per il partenariato per l’innovazione ed in misura ridotta per le procedure negoziate. L’esercizio della discrezionalità si riduce grandemente e anche la regolamentazione dell’iter procedurale si spessisce rispetto alla mera consultazione. Quella stessa discrezionalità si esaurisce quasi azzerandosi nelle procedure meccaniche. Si conferma così una normativa incentrata anche in ambito contrattuale a presidio dell’imparzialità, della trasparenza e della concorrenza che per tradizione ancora una volta favorisce modelli distanti dalla negoziazione competitiva privata e inclini al massimo abbattimento della discrezionalità amministrativa, tramite automatismi e una rigida regolamentazione del procedimento. Relativamente all’utilizzo di strumenti contrattuali non tipizzati, quel che emergerà è che a partire dalla fenomenologia dei partenariati pubblico-privati, il contratto atipico è passato da strumento osteggiato a modalità operativa standard e anzi, in taluni casi standardizzata. In questo senso si è rilevata una duplice tendenza dell’ordinamento: la procedimentalizzazione della fase prodromica di selezione del contraente e la sempre maggiore tipizzazione dello strumento contrattuale atipico. Tanto la procedimentalizzazione quanto la tipizzazione sono il frutto di un duplice intervento: il primo operato dal legislatore mediante l’estensione della disciplina pubblicistica che produce effetti prescrittivi e vincolanti nei confronti della p.a.; il secondo, dato dall’applicazione automatica del regime amministrativo da parte della giurisprudenza e dell’elaborazione dottrinale. Entrambi hanno per effetto la riduzione dello spazio di esercizio dell’autonomia contrattuale dell’ente pubblico. A livello nazionale si assiste al rafforzarsi della tendenza legislativa tutta italiana alla iper-regolamentazione e alla tipizzazione di quei modelli contrattuali un tempo atipici che di fatto si riverbera negativamente sull’esercizio dell’autonomia contrattuale della p.a. Ancora una volta dunque la tipizzazione settoriale di contratti un tempo atipici e l’irrigidimento delle procedure selettive denota una perdurante sfiducia nella capacità delle amministrazioni di esercitare la loro autonomia e discrezionalità, in completa controtendenza rispetto all’impostazione degli altri Paesi europei e rispetto all’impianto della stessa UE.
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Lisena, Floriana. « GLI ATTI ATIPICI DELL’UNIONE EUROPEA ». Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/10447/94888.

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DI, LIBERTO Diana. « RUOLO DEI "RECETTORI ATIPICI" PER CITOCHINE E CHEMOCHINE, TIR8 E D6, NELLA REGOLAZIONE DELLE RISPOSTE INFIAMMATORIE INDOTTE DA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ». Doctoral thesis, 2011. http://hdl.handle.net/10447/95385.

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