Littérature scientifique sur le sujet « Astensione »

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Articles de revues sur le sujet "Astensione"

1

Abrami, Alberto. « Astensione dall'utilizzazione legnosa e abbandono del bosco ». L’Italia Forestale e Montana 77, no 2 (23 juin 2022) : 85–87. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1708.

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2

Pino, Olimpia, Giuliano Giucastro et Roberta Crespi. « L'influenza della mindfulness e del benessere generale nel trattamento clinico dei fumatori di tabacco in un programma di disassuefazione. Una valutazione a breve e lungo termine ». RICERCHE DI PSICOLOGIA, no 3 (décembre 2020) : 849–70. http://dx.doi.org/10.3280/rip2020-003004.

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Résumé :
Il fumo di sigaretta è un fenomeno complesso e le sue conseguenze per il cor-po umano sono sempre più note. Sulla base dei risultati di precedenti ricerche sul-la relazione tra Mindfulness e l'astinenza dal fumo, in cui è emerso che i soggetti che riportavano elevati livelli di Mindfulness disposizionale avevano maggiori possibilità di successo in un programma di disassuefazione dal fumo, lo scopo del presente studio era di estendere il ruolo di tale costrutto con un gruppo più ampio di fumatori sottoposti a trattamento farmacologico monitorato sia nelle prime 24 ore di astensione completa sia nel corso di un follow-up. Lo studio è stato condotto su 53 individui che hanno partecipato ad un programma di disas-suefazione dal fumo, compilando il test Fagerström sulla dipendenza da nicotina (FTND), la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) e il General Health Que-stionnaire (GHQ-12). L'astinenza è stata registrata in diverse sessioni attraverso la determinazione quantitativa del valore basale di monossido di carbonio (CO) nell'aria espirata dai polmoni che contribuisce a una maggiore obiettività dell'esito. I dati non hanno confermato il ruolo della Mindfulness come preditto-re dell'astinenza. I punteggi MAAS e GHQ-12 non appaiono correlati all'esito del programma di cessazione dal fumo di sigaretta. L'uso di strumenti più sensibili nella rilevazione della Mindfulness disposizionale potrebbe portare a risultati più accurati. Un trattamento cognitivo comportamentale più strutturato potrebbe contribuire alla cessazione della dipendenza da tabacco.
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3

Spagnolo, Antonio G., et Nunziata Comoretto. « Eutanasia, suicidio assistito e cure palliative : analisi del documento della Task Force etica dell’EAPC ». Medicina e Morale 53, no 3 (30 juin 2004) : 501–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.636.

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Résumé :
Nel giugno 2003 l’EAPC ha adottato come posizione ufficiale dell’Associazione un documento sull’etica dell’eutanasia e del suicidio medicalmente assistito. Con tale documento l’EAPC ha inteso inserirsi attivamente nell’ampio dibattito che coinvolge i temi di fine vita e l’assistenza al malato terminale, secondo la peculiare prospettiva delle cure palliative. Un primo elemento positivo offerto dal documento riguarda l’aspetto metodologico: il documento offre un chiarimento di concetti e definizioni ampiamente impiegati nel dibattito in questione e non di rado frutto di equivoci: in particolare emerge l’inutilità e l’ambiguità della distinzione, fin troppo abusata, tra eutanasia “attiva” e “passiva”. Alcuni punti del documento sembrano particolarmente significativi: il ruolo delle cure palliative nel “rinforzare” l’autonomia del paziente e nel contrastare le richieste di eutanasia e suicidio assistito da parte del paziente; il diverso significato di un atto eutanasico rispetto alla cosiddetta “sedazione terminale”. Gli Autori non mancano di rilevare, accanto agli aspetti positivi, alcuni nodi problematici contenuti nel documento, tra i quali un riferimento ambiguo all’impiego di direttive anticipate e, soprattutto, l’esplicita astensione dal connotare sul piano valoriale eutanasia e suicidio medicalmente assistito, quando invece ampio riferimento a norme e valori viene fatto a proposito delle cure palliative. L’asserita neutralità di fronte a scelte individuali a favore di queste condotte non può essere accettata da un documento sull’etica il quale avrebbe dovuto spingersi a dire qualcosa di più su ciò che “dovrebbe essere”.
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4

Lazzaro, Silvia, Giulia Chinellato, Pietro Pizzolitto, Federica Gesmundo, Anna Giordano, Annarita Brizzi, Rosa Ranieri, Giancarlo Zecchinato et Guglielmo Cavallari. « Una proposta di follow-up come attività integrata nella presa in carico del paziente con disturbo da gioco d'azzardo. Analisi dei primi dati emersi dall'esperienza dell'Ambulatorio per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (DGA) del SerD di Padova - Ulss 6 Euganea ». MISSION, no 56 (janvier 2022) : 47–59. http://dx.doi.org/10.3280/mis56-2020oa12328.

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Résumé :
Il presente studio prevede la valutazione in brevi intervalli di tempo di pazienti con Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) in trattamento per rilevare indicazioni significative e minimizzare le ricadute post recovery. Da Gennaio 2018 a Dicembre 2019, 102 pazienti sono stati valutati a T0 (intervista e Gambling Follow-Up Scale GFS) e a 3 (T1), 6 (T2), 12 (T3) mesi da T0 (intervista breve, GFS). Alcuni primi dati emersi: 79,4% maschi (n=81), età media (±DS): 47,8±15,9 anni (21-82). A T0, sono mediamente presenti 6 criteri DSM-5; il 36,3% (n=37) presenta livello moderato di DGA. Il 91,2% (n=93) presenta criterio 7 (mentire); 88,2% (n=90) criterio 3 (sforzi per controllare problema). Il 26,6% (n=21) gioca a slot, il 10,8% (n=11) VLT. I giocatori di gratta e vinci hanno età media più alta vs. VLT (p=.009), slot (p=.005) e scommesse (p<.001). Da T0 a T1 si rileva diminuzione di tutti i criteri DSM-5 (p<.000). I primi mesi di trattamento costituiscono una fase temporale di astensione durante la quale attuare interventi supportati da una maggior aderenza e motivazione. I dati da T1 a T2, seppur non significativi, sembrano suggerire l'utilità di isolare "traiettorie" di evoluzione diverse per i singoli criteri DSM, alcuni dei quali potrebbero essere più resistenti e necessitare di un focus trattamentale specifico. Oggetto del trattamento potrebbero essere il contesto sistemico-relazionale e le componenti multifattoriali che spiegano l'attribuzione dei criteri 3 e 7. Il monitoraggio durante il trattamento potrebbe favorire una interpretazione maggiormente esaustiva dei dati raccolti post trattamento, evidenziando l'andamento e l'efficacia del percorso.
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Gambino, Gabriella. « La legge 40/2004 : principi e prospettive alla luce del dibattito referendario ». Medicina e Morale 54, no 5 (30 octobre 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.379.

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Résumé :
Il 12 e il 13 giugno 2005 si sono svolti in Italia i referendum parzialmente abrogativi della Legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. La facoltà di astensione, esercitata dalla maggioranza degli italiani, ha consentito di salvaguardare quei principi biopolitici fondamentali dei quali la legge si è fatta espressione, tutti riconducibili a imprescindibili valori costituzionali. Tuttavia, nonostante l’esito referendario, la legge 40 continua a sollecitare approfondimenti e dibattiti, soprattutto tra chi – insoddisfatto per i limiti che impone – vorrebbe modificarla in tempi brevi. Eppure, a ben vedere, questa legge tanto criticata e contestata è stata il frutto di precise scelte attuate dal Legislatore, ben consapevole dei principi in gioco innanzi al prevalere della tecnologia riproduttiva nella trasmissione della vita umana. In particolare, due sono le questioni di fondo che ancor oggi ritornano nel dibattito: la violazione della libertà di autodeterminazione procreativa della coppia; e la richiesta di una legittimazione di desideri procreativi, che si vorrebbe trasformare in “diritti”: il “diritto alla salute riproduttiva”, il “diritto al figlio sano”, il “diritto all’eugenetica prenatale”. In tale contesto, la riflessione filosofico-giuridica sul significato del progetto procreativo della coppia e sulle dinamiche relazionali che attiva può consentire di recuperare quella dimensione di autentica responsabilità e di amore donativo, che dovrebbe costituire il presupposto etico per compiere delle scelte procreative, nel pieno rispetto di tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche che la medicina riproduttiva mette oggi a disposizione e, prima ancora, nel pieno rispetto della propria dignità umana. ---------- On June 12th and 13th, 2005 partially abrogative referendum about the law 40/2004 on medically assisted reproduction took place in Italy. The faculty of abstention, exercised by the main part of Italian people, allowed safeguarding those fundamental biopolitical principles expressed in the law, all of them coming from absolute constitutional values. However, although the referendary outcome, the law 40/2004 continues to request deepening and debates, specially among those who – unsatisfied of the limits which it imposes – would like to modify it in a short time. And yet, this law, so criticized and contested, was the fruit of precise choices made by the Legislator, well aware of the principles at stake in front of prevailing of reproductive technology in the transmission of human life. Particularly, the fundamental questions which are debated still today are two: violation of the liberty of couple’s procreative self-determination; and the request of a legitimating of procreative desires, which one’s would like to transform in “rights”: the “reproductive health right”, the “right of having a healthy child”, the “prenatal eugenic right”. In this contest, philosophical-juridical reflection on the meaning of the couple’s procreative project and on its relational dynamics can allow to recover that dimension of authentic responsibility and donative love, which should constitute the ethical presupposition to do procreative choices, in the full respect of every subject involved in the technique that reproductive medicine offers today and, more before, in the full respect of one’s own human dignity.
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Thèses sur le sujet "Astensione"

1

REMELLI, ALICE. « L'imparzialità del giudice penale ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016. http://hdl.handle.net/10281/105552.

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Résumé :
Tra i caratteri distintivi della funzione giurisdizionale assumono un rilievo particolare l’indipendenza e l’imparzialità dei soggetti chiamati al suo esercizio. La figura del giudice delineata dalla Costituzione è connaturata da una posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi (sancita implicitamente dagli art. 3 e 101 Cost.), nonché di piena autonomia dalle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato e dalla stessa organizzazione giudiziaria (art. 101 e 104 Cost.). Anche le principali convenzioni internazionali in tema di diritti della persona e di processo penale riconoscono la necessità che il giudice sia indipendente e imparziale; tuttavia, l’imparzialità viene in risalto in un’ottica diversa, non più come garanzia di regolare svolgimento della giurisdizione, ma come diritto del singolo, presupposto del più ampio diritto ad un giusto processo. Ci si riferisce all’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo, all’art. 14 comma 1 Patto intern. dir. civ. pol., nonché, pur non trattandosi di una vera e propria fonte vincolante, all’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948. I due requisiti essenziali della qualità stessa di giudice, pur dotati di una indubbia autonomia concettuale, non sembrano suscettibili d separata tutela, risultando difficile affermare l’esistenza dell’uno in assenza dell’altro. Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte l’esistenza di un rapporto di stretta connessione, poiché ‹‹il principio dell’indipendenza è volto ad assicurare l’imparzialità del giudice o meglio […] l’esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente ‘super partes’›› (C. cost., sent. 3 aprile 1969 n. 60). Gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione, della ricusazione e della rimessione si presentano quindi come garanzie sia dell’imparzialità sia di quell’aspetto dell’indipendenza che può definirsi come “indipendenza funzionale”, ossia come non soggezione ad altri nell’esercizio della funzione giurisdizionale, sempre in rapporto ad ogni singolo processo. Rimane invece sullo sfondo l’“indipendenza organica”, come indipendenza dell’organizzazione giudiziaria nel suo complesso. E’ necessario precisare anche che le ipotesi normative in cui il giudice è ritenuto suspectus non indicano una effettiva assenza di serenità ed obiettività nel magistrato, ma una semplice possibilità di dubbio, dalla quale è doveroso liberare la delicata materia dei giudizi penali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte distinto, all’interno del principio di imparzialità del giudice, un aspetto soggettivo (presunto fino a prova contraria) dato dalla posizione personale del singolo magistrato, e un aspetto oggettivo (da valutarsi caso per caso) costituito dalla presenza di situazioni normative, funzionali ed organiche tali da allontanare ogni sospetto di parzialità. In questa materia anche le apparenze infatti possono rivestire una certa importanza, ed in uno Stato democratico è fondamentale che i giudici ispirino fiducia al pubblico e, soprattutto, all’accusato (C. eur. dir. uomo 26 ottobre 1984, De Cubber).
Independence and impartiality of the judges are distinctive characteristics of the judicial function. The position of the judge outlined by the Constitution is characterized by the alienation from the interests involved in the res iudicanda and by the absence of prejudice (implicitly defined by articles 3 and 101 of the Constitution), as well as by full independence from the parties of the proceedings, from the other State powers and from the judicial organization itself (articles 101 and 104 of the Constitution). Even the main international conventions in the field of human rights and criminal trial recognize the need for the judge to be independent and impartial. However, impartiality is highlighted in a different view, not as objective guarantee, but as a right of the individual, as assumption of the wider right to a fair trial. Reference is made to article 6 paragraph 1 of European Convention on Human Rights, article 14 paragraph 1 of International Covenant on Civil and Political Rights and to article 10 of Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, although this is not a real binding act,. The two essential requirements of the judge nature, even if with an undeniable conceptual autonomy, do not seem susceptible of separate protection, making it hard to confirm the existence of one without the other. Moreover, the same constitutional jurisprudence has repeatedly stated that there is a relationship of close connection, since << the principle of independence is intended to ensure the impartiality of the judge or better [...] the exclusion of any risk of partiality, so as to ensure the judge a clear 'super partes' positon >> (C. cost., sent. 3 April 1969 n. 60). Incompatibility, abstention, recusal and remission are guarantees both of impartiality both of "functional independence", i.e. as non subjection to others in their judicial function, always in relation to any individual trial. However, it remains in the background the '' organic independence ", that is independence of the judicial organization as a whole. It is necessary to specify that the legal assumptions on which the judge is deemed suspectus do not mean an actual lack of serenity and objectivity in the judge, but a mere possibility of doubt, from which the delicate subject of criminal proceedings should be made free. The European Court of Human Rights has repeatedly distinguished, within the principle of impartiality of the judge, a subjective aspect (presumed until proven otherwise) given by the personal position of the individual judge, and an objective aspect (to be assessed on a case by case) constituted by the presence of legal situations, functional and organic, such as to remove any suspicion of partiality. In this matter even appearances can indeed be of some importance, and in a democracy it is essential that judges inspire confidence to the society and, above all, to the accused (E.C.H.R. October 26, 1984, De Cubber).
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2

FERRARIO, SUSANNA. « LAVORO AUTONOMO E INTERESSI COLLETTIVI : RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE E AZIONE SINDACALE DI TUTELA ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/257.

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Résumé :
La ricerca prende avvio dalla ricostruzione dei processi socio-economici che hanno portato alla crisi del modo di produzione taylorista-fordista. Muovendo da tali riflessioni, si constata come le imprese “post-fordiste” si avvalgano in misura crescente di lavoratori autonomi, un tempo coordinati e continuativi e, oggi, a progetto (artt. 61 e ss., d.lgs. 276/2003). Tali collaboratori sono, dunque, soggetti ad un potere (contrattuale) di coordinamento del committente che, alle volte, si somma ad una condizione di dipendenza economica dal committente medesimo. Si crea, quindi, una differenziazione interna all'area dell'autonomia coordinata che non pare adeguatamente valorizzata dal legislatore ordinario, ma che sembra interessare i sindacati. Il dato reale vede, infatti, agire rappresentanze varie, sicché occorre circoscrivere l'ambito di applicabilità degli artt. 39 e 40 Cost. L'assenza di un genuino interesse collettivo e di un'effettiva attività di autotutela inducono a ritenere che i collaboratori “forti” e il relativo associazionismo possano beneficiare delle sole tutele poste dagli artt. 2, 18 e 41 Cost. A conclusione si affrontano le problematiche che la ricostruzione così svolta solleva, ovverosia come garantire l'effettività delle tutele riconosciute al sindacalismo dei collaboratori “deboli” e come contemperare l'associazionismo dei collaboratori “forti” con il diritto antitrust comunitario.
The search starts with the reconstruction of socio-economic processes. Moving from these reflections, it's possible to see that today's companies take advantage of increasingly self-employed coordinated and continuous and, after d.lgs. 276/2003 “lavoratori a progetto”. These employees are, therefore, subject to a power (contractual) coordination of the customer that, at times, it adds up to a state of economic dependence by the same. It then creates an internal differentiation into autonomy area that does not seem properly valued by the ordinary legislator, but that seems to involve trade unions. Given that in reality there are different representations, we move to circumscribe the scope of applicability of the Arts. 39 and 40 Const. The absence of a genuine interest and genuine self activities suggest that employees "strong" and its associations can only benefit from the protections posed by Arts. 2, 18 and 41 Const. At the end tackling the problems so that the reconstruction turn raises, namely how to ensure the effectiveness of the safeguards recognized unionism collaborators "weak" and reconcile the associations of employees "strong" with the antitrust law.
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3

PUGLIESI, SILVIA. « Astensionismo nei modelli di competizione politica spaziale e posizionamento strategico dei partiti. Astensione dal voto per indifferenza e per alienazione ». Doctoral thesis, 2011. http://hdl.handle.net/11573/918635.

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Résumé :
Il presente lavoro introduce la possibilità di astensione dal voto nel modello di competizione politica spaziale à la Downs (1957), con l’intento di analizzare in che modo le decisioni di partecipazione/astensione, congiuntamente alla distribuzione degli elettori lungo lo spazio politico, influenzano il posizionamento strategico dei partiti e, quindi, l’equilibrio politico. In particolare, dopo una rassegna dei più interessanti contributi esistenti in letteratura, proposti come casi speciali di un unico modello generale, il lavoro si concentra sull’astensione da alienazione analizzando la relazione intercorrente tra le piattaforme elettorali in equilibrio, la tolleranza degli elettori e la loro distribuzione lungo l’intervallo di politiche. Infine, lo studio empirico sulla partecipazione al voto degli elettori nelle elezioni politiche italiane del 2008 mira ad individuare la relazione tra le caratteristiche individuali (socio-demografiche, attitudinali, di percezione del sistema politico) e la propensione all’astensione per indifferenza e/o alienazione, nonché ad esaminare la componente di astensione politica, ovvero verificare come l’impatto relativo di alienazione e indifferenza sull’astensionismo sia influenzato dalle posizioni politiche (ideologiche, dato il contesto uni-dimensionale) dei candidati.
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Livres sur le sujet "Astensione"

1

Dittrich, Lotario. Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice civile. Padova : CEDAM, 1991.

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2

Berruti, Mario. La donna e il lavoro : Congedi parentali, astensioni dal lavoro, convivenza more uxorio, mobbing, risarcimento del danno. Padova : CEDAM, 2003.

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