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Articles de revues sur le sujet « Amministratore di diritto »

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Ferrari, Francesca. « In materia di trust ritenuto <i>sham</i> ; dall'agenzia (CTR Lazio 28 settembre 2021, n. 4321) ». Trusts, no 3 (1 juin 2022) : 474–78. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.115.

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Résumé :
MassimaLa ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.La circostanza per cui oggetto il trust sia dotato con l’intero capitale sociale di una società in cui sono contenuti immobili di proprietà del contribuente, di cui quest’ultimo continua ad usufruire, e partecipazioni di un’altra società in cui il disponente continua a ricoprire la carica di amministratore e i rapporti di parentela o di lunga collaborazione con i soggetti individuati quali trustee e beneficiari sono mere presunzioni semplici non sufficienti a dimostrare la natura fittizia del trust.
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Wroceński, Józef. « Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą ». Prawo Kanoniczne 46, no 1-2 (15 juin 2003) : 39–56. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.02.

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Résumé :
L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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Franzina, Pietro. « La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no 1 (5 mars 2020) : 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Résumé :
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Spadaro, Carmela Maria. « A Deo Coronato. Sovranità cristiforme e rappresentazioni del potere nel Regno di Napoli tra Normanni, Angioini e Borbone ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 7–38. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19249.

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Résumé :
Il Cristo Pantocratore assunto come modello iconografico per rappresentare la sovranità nel Regnum Siciliae in età normanno-sveva, lasciava il posto in età angioina alla paupertas che, per effetto della predicazione francescana accolta dai sovrani napoletani, diventava elemento ineludibile di legittimità del potere regio. In una lettera scritta dal frate francescano Angelo Clareno a Filippo di Majorca, fratello della regina Sancha di Napoli, sono delineati i caratteri del sovrano cristiforme, che esercita il potere in qualità di amministratore del Regno, il cui unico titolare è Cristo: a Deo coronato è solo il sovrano che si fa povero, spogliandosi di ogni brama di potere e volontà di dominio ed usando le ricchezze pubbliche al solo scopo di provvedere alle necessità dei sudditi. La novitas francescana incentrata sul precetto del sine proprio codificato nella Regola di Francesco di Assisi, mutava la rappresentazione e le prospettive della sovranità, introducendo nel diritto pubblico del Regno concetti giuridici destinati ad ampliare la gamma dei significati di proprietas e di dominium. Con sguardo retrospettivo ed in continuità con la tradizione del Regno, l’ultimo re delle Due Sicilie Francesco II di Borbone faceva appello agli antichi diritti del trono di Ruggero e di Carlo III per difendere la legittima sovranità delle Due Sicilie, richiamando così l’immagine del sovrano a Deo coronato la cui condotta politica non poteva che ispirarsi al modello della christiformitas: una prospettiva della sovranità che di lì a poco sarebbe stata travolta dagli eventi rivoluzionari in corso in tutta Europa, dei quali tuttavia potrebbe fornire un’inedita chiave di lettura, proponendosi come momento di riflessione sulla storia italiana ed europea degli ultimi due secoli.
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Malberti, Corrado. « L'environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano : svolta epocale o colpo di coda ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 168 (janvier 2021) : 661–80. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168002.

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L'articolo esamina le implicazioni del dibattito sull'environmental, social, and corporate go-vernance nel diritto societario italiano. Dopo aver dato conto degli approcci tradizionali sul tema dell'interesse sociale, si esamina come il paradigma dello shareholder value abbia in-fluenzato il Codice di autodisciplina delle società quotate del 1999 e la riforma del diritto socie-tario del 2003. Successivamente, a partire dal 2006, si assiste però anche a un progressivo ri-pensamento di questo paradigma, sia a livello normativo, sia a livello di autodisciplina. A que-sto riguardo, particolarmente significativa è stata soprattutto l'evoluzione delle regole di self-regulation relative ai compensi degli amministratori. In questo contesto, il Codice di autodisci-plina del 2020 adotta un nuovo approccio e pone al suo centro il c.d. "successo sostenibile" della società. Il presente lavoro esamina se questa svolta possa considerarsi realmente innova-tiva o se essa miri piuttosto a limitare l'impatto che il dibattito sulla sostenibilità può avere sul diritto societario del nostro paese.
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Stradella, Elettra. « Il potere di ordinanza dei sindaci e l'"amministrazione emergenziale" ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 3 (novembre 2010) : 101–21. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003011.

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Résumé :
L'articolo, prendendo le mosse da un inquadramento di carattere generale sul potere di ordinanza e i suoi fondamenti teorici, affronta il problema della amministrazione dell'emergenza e delle sue possibili degenerazioni. L'autrice si sofferma sulla disciplina normativa del potere di ordinanza prima e dopo l'approvazione della legge n. 125/2008 e del c.d. "decreto Maroni", mettendo in rilievo gli effetti prodotti in termini di esercizio effettivo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del relativo potere, nonché il rapporto tra diritto emergenziale e utilizzo in chiave performativa del diritto penale. Sottolinea in particolare la tendenza ad un impiego abnorme delle ordinanze, sia per sopperire a carenze politico-amministrative superabili attraverso una "ordinaria efficienza", sia soprattutto per rafforzare processi di stigmatizzazione simbolica nei confronti di determinate condotte, evidenziando come la modifica normativa del 2008 si stia rivelando causa di ulteriore stabilizzazione della stessa.
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Cortese, Fulvio. « Le politiche scolastiche a livello regionale : quale autonomia ? » ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 1 (juin 2020) : 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Allegretti, Giovanni, et Clemens Zobel. « Spazi di partecipazione politica per immigrati. Un'opportunitÀ sottostimata nel Portogallo post-coloniale ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 36 (janvier 2010) : 66–82. http://dx.doi.org/10.3280/las2009-036006.

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- Il saggio si propone di tracciare un bilancio del caso del Portogallo, dal 1996 uno dei pochi paesi dell'Unione Europea che nell'ambito del voto amministrativo (municipi e circoscrizioni) attribuisce il diritto al voto e all'eleggibilitÀ ad alcuni cittadini extracomunitari, seppur con alcune limitazioni. Tenendo conto che nelle ultime tre tornate elettorali amministrative pochissimi stranieri sono risultati eletti nei consigli comunali, nelle giunte e nelle circoscrizioni, gli autori si interrogano sul grado di valorizzazione di cui ha goduto una simile innovazione legislativa, cercando di comprendere anche il punto di vista delle diverse comunitÀ immigrate.
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Pacchi, Stefania. « L’impatto del Virus Corona-19 sul diritto della crisi ». Prisma Juridico 19, no 2 (10 décembre 2020) : 319–46. http://dx.doi.org/10.5585/prismaj.v19n2.18706.

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A causa dell'esplosione del Covid-19 e del conseguente blocco, terribili problemi hanno colpito le aziende. Il governo italiano, come gli altri, si è adoperato per limitare i danni e scongiurare lo spettro di tanti fallimenti immediati. Quattro decreti legge (denominati Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazione), adottati lungo una linea relativa all'andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle aziende e sulle opzioni gestionali del amministratori. Gli obiettivi di questi quattro interventi differiscono: mentre il primo è una misura di contenimento dei danni, il secondo è sostenere la crisi di liquidità, il terzo per la riattivazione del sistema imprenditoriale e il quarto per favorire gli investimenti pubblici e la ripresa delle attività. l'economia. L'articolo illustra i principali interventi per aiutare le aziende colpite dal blocco.
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Davidde Elio. « Il riconoscimento dell'autorità accessoria della FCC da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti : convergenza con l'applicazione della teoria dei poteri impliciti nel diritto brasiliano ». International Journal of Science and Society 4, no 4 (14 octobre 2022) : 40–49. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.550.

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Questo rapporto mette a confronto gli istituti di autorità accessorie ei poteri impliciti nello sviluppo della teoria sulle competenze amministrative delle agenzie di regolamentazione brasiliane. La definizione della giurisdizione accessoria della FCC è stata descritta sulla base delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte d'Appello del Distretto di Columbia. Sono state presentate lezioni dottrinali e dichiarazioni dei Ministri della Corte Suprema Federale brasiliana sul riconoscimento dei poteri impliciti al necessario adempimento dei doveri legali. Risultati – È stata dimostrata la confluenza di questi due filoni teorici per il riconoscimento di competenze non direttamente espresse dalle agenzie di regolamentazione. L'opera contribuisce al riconoscimento delle competenze dell'agenzia di regolamentazione delle telecomunicazioni brasiliana che, sebbene non espressamente previste, emergono come un imperativo per l'adempimento delle responsabilità direttamente attribuite dalla legge a tale autarchia. L'articolo presenta un istituto giuridico attuale di tradizione nordamericana la cui applicazione all'area delle telecomunicazioni brasiliana non è ancora risolta, nonostante la sua compatibilità con concetti già accettati nel diritto brasiliano.
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Guarnieri, Carlo, et Patrizia Pederzoli. « L'ESPANSIONE DEL POTERE GIUDIZIARIO NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 26, no 2 (août 1996) : 269–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024242.

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Résumé :
In una recente rassegna dei rapporti fra magistratura e politica – dal significativo titolo «L'espansione globale del potere giudiziario» (Tate e Vallinder 1995) – si è giunti parlare di un processo di «giudiziarizzazione della politica» che interessa ormai tutti i regimi democratici, e cioè di un'«espansione del raggio d'azione dei tribunali o dei giudici a spese dei politici e/o degli amministratori: in altre parole lo spostamento dei diritti di decisione dal legislativo, il governo o l'amministrazione verso i tribunali» (Vallinder 1995, 13). Le ragioni di questo fenomeno sono numerose e vanno collegate a tendenze di lungo periodo che si manifestano, ma con maggior o minor forza, in tutti i regimi democratici (Pederzoli 1990). In realtà, non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo in paesi come gli Stati Uniti, ma di recente si è manifestato anche nelle democrazie dell'Europa latina: Spagna, Francia e soprattutto Italia. Per comprendere le ragioni alla base di questa nuova rilevanza dell'azione giudiziaria analizzeremo questi tre casi insieme a Stati Uniti – un sistema politico da sempre contraddistinto da un notevole attivismo giudiziario – Inghilterra e Germania, due paesi che, pur appartenendo a due diverse tradizioni giuridiche – rispettivamente dicommonecivil law– sono stati caratterizzati, almeno fino ad oggi, da una minore propensione della magistratura a intervenire nel processo politico1.
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Jemielity, Witold. « Uposażenie i obowiązki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej ». Prawo Kanoniczne 44, no 1-2 (5 juin 2001) : 141–60. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2001.44.1-2.08.

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La diocesi Augustów cioè Sejny esisteva nei anni 1818 -1 9 2 5 . E’ nata delle diocesi prima della spartizione della Polonia, Luck, Płock, Wilno e Zmudz. E rappresentativa per le diocesi vicine di Polonia et in Lituania. Nelle parecchie parrocchie i parroci avevano i coadiutori. I vescovi regolavano Ia loro convivenza ed essi stessi dai contratti. Gli alunni prima delle ordinazioni ricevevano il titolo canonico per una précisa parrrocchia. I contratti erano quasi uguali, precisavano il salario, le altre redditi e si obbligava il giovane prete di aiutare in parrocchia. I coadiutori più vecchi come più utili facevano esigenze. Nei contratti precisamente definivano i loro diritti e gli obblighi. Quando aiutavano ai parroci anziani о ammalati prendevano più incarico e ricevevano il salario più altro. Dappertutto avevano garantito la tavola con il parroco e l’abitazione con combustibile, bucato e servizio. Lo stipendio delle messe e fedeli lasciavano direttamente ad ogni sacerdote. Tra i coadiutori parrocchiali si distingueva cosi detti i sostituti, quando il parroco risedeva lontano dalla parrocchia e gli amministratori - quando il parroco era presente, ma totalmente incapace di lavorare. Con i doveri cresceva anche il salario dei vice parroci.
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Elorza, Antonio. « Spagna, nazione di nazioni ». MONDO CONTEMPORANEO, no 3 (avril 2011) : 137–58. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003006.

Texte intégral
Résumé :
La Spagna non č uno Stato unitario come la Francia, né uno Stato plurinazionale come furono la Jugoslavia e l'Austria-Ungheria nel passato. L'identitŕ spagnola nasce nel Medioevo e trova le sue prime radici nelle reazioni all'invasione araba del 711, quando i vinti presero coscienza della «Spaniae ruina». Secoli dopo, l'unione delle corone nata con i Re Cattolici rafforzň le basi per quella identitŕ, sotto una «monarchia di aggregazione» che si sviluppň in parallelo con la Francia, senza che scomparissero altre identitŕ, come quelle della Catalogna e delle province basche. Ma la Rivoluzione francese cancellň le unitŕ amministrative dell'Antico regime ed il processo di nazionalizzazione si sviluppň senza difficoltŕ fino al primo Novecento, mentre l'arretratezza economica fece sorgere le condizioni di una crisi dello Stato-nazione. Allo stesso tempo il fatto che la Catalogna e la Biscaglia fossero le avanguardie del processo d'industrializzazione favorě la dinamica centrifuga delle, dopo che la disfatta del 1898 nella guerra contro gli Stati Uniti e la fine dell'impero coloniale avevano creato l'immagine della Spagna come di un "paese moribondo". La modernizzazione degli anni Sessanta del Novecento poté essere il fondamento di una nuova Spagna, ma le "nazionalitŕ storiche" (la Catalogna ed il Paese basco in primo luogo) erano giŕ realtŕ senza ritorno ed il nazionalismodella dittatura di Franco fece delle rivendicazioni nazionaliste un diritto democratico. Infine, con la Costituzione del 1978 č nato lo Stato delle autonomie, che consacra lo sviluppo autonomo delle "nazionalitŕ" intorno all'asse centrale della "nazione" spagnola. Ecco perché "nazione di nazioni" diventa un'espressione adeguata ad una convergenza come quella spagnola di processi di, senza che i conflitti fra unitŕ ed indipendentismo siano ancora oggi arrivati a un punto di equilibrio.
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Riberti, Anna. « II Contratto di Arbitrato ». Revista Brasileira de Arbitragem 5, Issue 18 (1 mai 2008) : 123–53. http://dx.doi.org/10.54648/rba2008033.

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RIASSUNTO: L'articolo è volto ad esaminare lo status degli arbitri e la natura giuridica del rapporto che, nel processo arbitrale, si instaura tra i compromettenti e il l'organo giudicante: la questione è stata oggetto di accesi dibattiti, ma nessun ordinamento ha finora espressamente adottato una soluzione. Nondimeno, la determinazione della vera natura di tale vincolo consente un regolare svolgimento del procedimento, evitando il sorgere di situazioni anomale. Esso si inserisce nell'ambito di un proce­dimento che presenta natura ibrida, con fonte contrattuale ma oggetto giudiziale. Le riforme che dal 1983 si sono susseguite fino al D. Lgs. 4/2006 mettono in luce il mutato atteggiamento del legislatore, che, da istituto di carattere privatistico, ha reso l'arbitrato uno strumento modellato sul giudizio ordinario, ma a questo autonomo ed alternativo. Invero, da un'attenta analisi delle norme che regolano il rapporto tra le parti e gli arbitri, emerge come la fattispecie rilevi a figura contrattuale autonoma - precisamente "contratto di arbitrato" - escludendo la ricon­ducibilità della stessa sia a negozi tipici (quali il mandato, la prestazione d'opera, la transazione o un negotium mixtum tra questi), sia ad un rapporto di matrice pubblicistica. Uno sguardo all'esperienza di altri ordinamenti conferma il cambiamento nella "filosofia" dell'istituto, che non è più ancillare rispetto alla giu­stizia ordinaria, ma configura l'arbitro quale giudice dei privati nel campo dei diritti disponibili. Peculiare è, infine, l'arbitrato c.d. amministrato, dove la presenza di una Corte arbitrale volta a controllare il procedimento, determina il sorgere di rapporti giuridici trilaterali tra le parti, l'istituzione arbitrale e l'arbitro da questa designato.
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Giaffreda, Marco. « Analisi di un risultato inatteso : le elezioni regionali del 2005 in Puglia ». Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 56, no 2 (31 décembre 2006) : 5–37. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12703.

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Le elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 in Puglia possono essere annoverate di diritto tra quelle di maggior interesse politologico sia per gli aspetti innovativi presenti, sia per il sorprendente esito. In una complessa tornata elettorale, per la prima volta in Puglia, un candidato alla carica di presidente della Regione è stato scelto attraverso elezioni primarie che hanno coinvolto la base dei partiti del centrosinistra, fornendo, come vedremo, una delle chiavi per il successo finale. Inoltre, dopo le elezioni del 2000, come del resto prevedeva il lungo processo di decentramento delle funzioni amministrative e di maggiore autonomia degli organi periferici dello Stato, si era aperta nella Regione una fase riformatrice che ha portato all’approvazione del nuovo Statuto regionale e di una nuova legge elettorale per l’elezione del presidente e del consiglio. Sul fronte strettamente elettorale i due principali candidati, Nichi Vendola per la Grande alleanza democratica (GAD), formata dall’Ulivo più Rifondazione comunista, e Raffaele Fitto, per la Casa delle Libertà (CDL), hanno dato vita ad una campagna fortemente personalizzata e speculare in cui sono emerse le profonde differenze tra i due e tra due modi (e concezioni) diversi di fare politica. La vittoria di Vendola, tutt’altro che scontata ma in qualche modo prevedibile, ha rappresentato, inoltre, un forte elemento di discontinuità rispetto al passato e alla tradizione politico-elettorale della Puglia. Per tutti questi motivi, quindi, sulle elezioni pugliesi si sono accesi i riflettori dei mass media nazionali. Questo contributo ha l’obiettivo di descrivere e fornire una prima e parziale analisi del “terremoto pugliese”, dapprima attraverso una breve carrellata sulla storia del voto regionale in Puglia e sul contesto in cui si sono svolte le elezioni del 2005, per poi passare all’esame della nuova legge elettorale regionale, delle elezioni primarie nel centrosinistra e della loro influenza sull’esito finale della competizione, della campagna elettorale ed infine del risultato e delle possibili cause che l’hanno determinato.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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« Diritto italiano. Espulsioni ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (novembre 2010) : 169–76. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003013.

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Résumé :
1. Corte di cassazione 6.5.2010 n. 11005 - espulsione - omessa traduzione - nullitŕ - incidenza sul termine di opposizione - verifica intervenuta conoscenza dell'atto - dimostrazione in base a procedure amministrative collegate - rigetto del ricorso in cassazione.SCHEDA di Pier Luigi di Bari2. Giudice di pace di Bari 14.6.2010 - espulsione - sfruttamento lavorativo - diritto protezione sociale e umanitaria - annullamento.
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Marchiò, Matteo Maria. « La modificabilità della proposta di aumento del capitale sociale nella s.p.a. » Ricerche giuridiche, no 2 (21 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.30687/rg/2281-6100/2022/01/003.

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Résumé :
L’articolo analizza la ripartizione di competenze tra soci e amministratori di s.p.a. nel caso di delibera di aumento del capitale sociale a pagamento. Considerata la stretta inerenza di tale vicenda societaria alla gestione dell’impresa, lo scritto intende sostenere che, sebbene la legge attribuisca la relativa competenza deliberativa all’assemblea, ai soci resta pur sempre preclusa la facoltà di apportare modifiche alla proposta presentata dagli amministratori, anche laddove l’operazione programmata non richieda l’esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante agli azionisti.
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Jałbrzykowski, Zbigniew. « La conciliazione nelle controversie amministrative durante la revisione del Codice di Diritto Canonico. Analisi dell’iter legislativo del can. 1733 ». Prawo Kanoniczne 61, no 2 (9 juin 2018). http://dx.doi.org/10.21697/pk.2018.61.2.06.

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Viayna, Marc Teixidor. « L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis” : esegesi e suggestioni ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 mars 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17592.

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Résumé :
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della ‘calamita processuale’ - 7. Una ‘potestas sanandi’ ampliata a norma dell’art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d’impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull’appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l’interposizione dell’appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell’imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni. Procedural aspects of the recent reform of the “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: an interpretation and some suggestions ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.
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