Littérature scientifique sur le sujet « Amministratore di diritto »

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Articles de revues sur le sujet "Amministratore di diritto"

1

Ferrari, Francesca. « In materia di trust ritenuto <i>sham</i> ; dall'agenzia (CTR Lazio 28 settembre 2021, n. 4321) ». Trusts, no 3 (1 juin 2022) : 474–78. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.115.

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Résumé :
MassimaLa ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.La circostanza per cui oggetto il trust sia dotato con l’intero capitale sociale di una società in cui sono contenuti immobili di proprietà del contribuente, di cui quest’ultimo continua ad usufruire, e partecipazioni di un’altra società in cui il disponente continua a ricoprire la carica di amministratore e i rapporti di parentela o di lunga collaborazione con i soggetti individuati quali trustee e beneficiari sono mere presunzioni semplici non sufficienti a dimostrare la natura fittizia del trust.
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2

Wroceński, Józef. « Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą ». Prawo Kanoniczne 46, no 1-2 (15 juin 2003) : 39–56. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.02.

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Résumé :
L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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3

Franzina, Pietro. « La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no 1 (5 mars 2020) : 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Résumé :
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Spadaro, Carmela Maria. « A Deo Coronato. Sovranità cristiforme e rappresentazioni del potere nel Regno di Napoli tra Normanni, Angioini e Borbone ». Italian Review of Legal History, no 8 (21 décembre 2022) : 7–38. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19249.

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Résumé :
Il Cristo Pantocratore assunto come modello iconografico per rappresentare la sovranità nel Regnum Siciliae in età normanno-sveva, lasciava il posto in età angioina alla paupertas che, per effetto della predicazione francescana accolta dai sovrani napoletani, diventava elemento ineludibile di legittimità del potere regio. In una lettera scritta dal frate francescano Angelo Clareno a Filippo di Majorca, fratello della regina Sancha di Napoli, sono delineati i caratteri del sovrano cristiforme, che esercita il potere in qualità di amministratore del Regno, il cui unico titolare è Cristo: a Deo coronato è solo il sovrano che si fa povero, spogliandosi di ogni brama di potere e volontà di dominio ed usando le ricchezze pubbliche al solo scopo di provvedere alle necessità dei sudditi. La novitas francescana incentrata sul precetto del sine proprio codificato nella Regola di Francesco di Assisi, mutava la rappresentazione e le prospettive della sovranità, introducendo nel diritto pubblico del Regno concetti giuridici destinati ad ampliare la gamma dei significati di proprietas e di dominium. Con sguardo retrospettivo ed in continuità con la tradizione del Regno, l’ultimo re delle Due Sicilie Francesco II di Borbone faceva appello agli antichi diritti del trono di Ruggero e di Carlo III per difendere la legittima sovranità delle Due Sicilie, richiamando così l’immagine del sovrano a Deo coronato la cui condotta politica non poteva che ispirarsi al modello della christiformitas: una prospettiva della sovranità che di lì a poco sarebbe stata travolta dagli eventi rivoluzionari in corso in tutta Europa, dei quali tuttavia potrebbe fornire un’inedita chiave di lettura, proponendosi come momento di riflessione sulla storia italiana ed europea degli ultimi due secoli.
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Malberti, Corrado. « L'environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano : svolta epocale o colpo di coda ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 168 (janvier 2021) : 661–80. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168002.

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Résumé :
L'articolo esamina le implicazioni del dibattito sull'environmental, social, and corporate go-vernance nel diritto societario italiano. Dopo aver dato conto degli approcci tradizionali sul tema dell'interesse sociale, si esamina come il paradigma dello shareholder value abbia in-fluenzato il Codice di autodisciplina delle società quotate del 1999 e la riforma del diritto socie-tario del 2003. Successivamente, a partire dal 2006, si assiste però anche a un progressivo ri-pensamento di questo paradigma, sia a livello normativo, sia a livello di autodisciplina. A que-sto riguardo, particolarmente significativa è stata soprattutto l'evoluzione delle regole di self-regulation relative ai compensi degli amministratori. In questo contesto, il Codice di autodisci-plina del 2020 adotta un nuovo approccio e pone al suo centro il c.d. "successo sostenibile" della società. Il presente lavoro esamina se questa svolta possa considerarsi realmente innova-tiva o se essa miri piuttosto a limitare l'impatto che il dibattito sulla sostenibilità può avere sul diritto societario del nostro paese.
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Stradella, Elettra. « Il potere di ordinanza dei sindaci e l'"amministrazione emergenziale" ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 3 (novembre 2010) : 101–21. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003011.

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Résumé :
L'articolo, prendendo le mosse da un inquadramento di carattere generale sul potere di ordinanza e i suoi fondamenti teorici, affronta il problema della amministrazione dell'emergenza e delle sue possibili degenerazioni. L'autrice si sofferma sulla disciplina normativa del potere di ordinanza prima e dopo l'approvazione della legge n. 125/2008 e del c.d. "decreto Maroni", mettendo in rilievo gli effetti prodotti in termini di esercizio effettivo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del relativo potere, nonché il rapporto tra diritto emergenziale e utilizzo in chiave performativa del diritto penale. Sottolinea in particolare la tendenza ad un impiego abnorme delle ordinanze, sia per sopperire a carenze politico-amministrative superabili attraverso una "ordinaria efficienza", sia soprattutto per rafforzare processi di stigmatizzazione simbolica nei confronti di determinate condotte, evidenziando come la modifica normativa del 2008 si stia rivelando causa di ulteriore stabilizzazione della stessa.
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Cortese, Fulvio. « Le politiche scolastiche a livello regionale : quale autonomia ? » ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 1 (juin 2020) : 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Résumé :
Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Allegretti, Giovanni, et Clemens Zobel. « Spazi di partecipazione politica per immigrati. Un'opportunitÀ sottostimata nel Portogallo post-coloniale ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 36 (janvier 2010) : 66–82. http://dx.doi.org/10.3280/las2009-036006.

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Résumé :
- Il saggio si propone di tracciare un bilancio del caso del Portogallo, dal 1996 uno dei pochi paesi dell'Unione Europea che nell'ambito del voto amministrativo (municipi e circoscrizioni) attribuisce il diritto al voto e all'eleggibilitÀ ad alcuni cittadini extracomunitari, seppur con alcune limitazioni. Tenendo conto che nelle ultime tre tornate elettorali amministrative pochissimi stranieri sono risultati eletti nei consigli comunali, nelle giunte e nelle circoscrizioni, gli autori si interrogano sul grado di valorizzazione di cui ha goduto una simile innovazione legislativa, cercando di comprendere anche il punto di vista delle diverse comunitÀ immigrate.
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Pacchi, Stefania. « L’impatto del Virus Corona-19 sul diritto della crisi ». Prisma Juridico 19, no 2 (10 décembre 2020) : 319–46. http://dx.doi.org/10.5585/prismaj.v19n2.18706.

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A causa dell'esplosione del Covid-19 e del conseguente blocco, terribili problemi hanno colpito le aziende. Il governo italiano, come gli altri, si è adoperato per limitare i danni e scongiurare lo spettro di tanti fallimenti immediati. Quattro decreti legge (denominati Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazione), adottati lungo una linea relativa all'andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle aziende e sulle opzioni gestionali del amministratori. Gli obiettivi di questi quattro interventi differiscono: mentre il primo è una misura di contenimento dei danni, il secondo è sostenere la crisi di liquidità, il terzo per la riattivazione del sistema imprenditoriale e il quarto per favorire gli investimenti pubblici e la ripresa delle attività. l'economia. L'articolo illustra i principali interventi per aiutare le aziende colpite dal blocco.
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Davidde Elio. « Il riconoscimento dell'autorità accessoria della FCC da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti : convergenza con l'applicazione della teoria dei poteri impliciti nel diritto brasiliano ». International Journal of Science and Society 4, no 4 (14 octobre 2022) : 40–49. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.550.

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Résumé :
Questo rapporto mette a confronto gli istituti di autorità accessorie ei poteri impliciti nello sviluppo della teoria sulle competenze amministrative delle agenzie di regolamentazione brasiliane. La definizione della giurisdizione accessoria della FCC è stata descritta sulla base delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte d'Appello del Distretto di Columbia. Sono state presentate lezioni dottrinali e dichiarazioni dei Ministri della Corte Suprema Federale brasiliana sul riconoscimento dei poteri impliciti al necessario adempimento dei doveri legali. Risultati – È stata dimostrata la confluenza di questi due filoni teorici per il riconoscimento di competenze non direttamente espresse dalle agenzie di regolamentazione. L'opera contribuisce al riconoscimento delle competenze dell'agenzia di regolamentazione delle telecomunicazioni brasiliana che, sebbene non espressamente previste, emergono come un imperativo per l'adempimento delle responsabilità direttamente attribuite dalla legge a tale autarchia. L'articolo presenta un istituto giuridico attuale di tradizione nordamericana la cui applicazione all'area delle telecomunicazioni brasiliana non è ancora risolta, nonostante la sua compatibilità con concetti già accettati nel diritto brasiliano.
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Thèses sur le sujet "Amministratore di diritto"

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DOLZA, COGNI GIUSEPPE. « La responsabilità penale degli amministratori "non operativi" per i reati fallimentari ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20253.

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MAGGIORE, LAURA. « Il diritto di controllo del socio di S.r.l ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/211.

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La tesi affronta il tema del diritto di controllo del socio di s.r.l., sviluppando, nel primo capitolo, l'analisi dell'evoluzione storico-normativa del diritto di controllo individuale. Dopo aver esposto le elaborazioni dottrinali che hanno esaminato la diversa estensione quali-quantitativa del diritto in questione nelle sue diverse manifestazioni, dall'art. 2261 c.c. fino all'art. 2422 c.c., si rintraccia nella posizione del socio amministrato rispetto alla vocazione ad amministrare l'elemento capace di determinare la misura e il contenuto del controllo nei differenti tipi sociali. Il rapporto tra l'ampiezza del diritto di controllo e la qualità di socio amministrato nelle differenti tipologie societarie può essere letto in termini di proporzionalità diretta: il diritto di controllo, infatti, è tanto più ampio quanto maggiore è lo spazio riservato, seppur in potenza, al socio nel governo della società. L'estensione massima del diritto in esame, in attesa di una riforma della disciplina delle società di persone, è raggiunta nell'art. 2476, secondo comma, c.c. e la ratio di una tale ampiezza del diritto di controllo si rinviene nella volontà del legislatore di livellare la posizione del socio amministrato di s.r.l. su quella del socio amministratore, almeno sotto il profilo dell'accesso all'informazione. Oggetto del secondo capitolo è l'estensione contenutistica del controllo, l'indagine del rapporto tra controllo e informazione e l'analisi dell'attività di controllo in termini di processo che si articola in più fasi. Ciò chiarito si aprono una serie di problemi che riguardano principalmente quanta e quale informazione dare o permettere di acquisire ed entro quali limiti. A tal proposito l'analisi giunge alla conclusione secondo cui il diritto in questione non incontra nessun limite salvo quello, seppur non espresso, della buona fede. Nel terzo capitolo si leggono le riflessioni in merito ai soggetti coinvolti nello scambio informativo disciplinato dall'art. 2476, secondo comma, c.c. e i possibili risvolti patologici del rapporto tra il singolo socio non amministratore e gli amministratori, individuati nel loro insieme (salvo il caso di amministratore unico), in qualità di soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire la consultazione. L'analisi si conclude, nel quarto capitolo, con una serie di argomentazioni sul tema del rapporto tra l'autonomia statutaria e il diritto di controllo. L'inderogabilità del diritto in questione è affermata sulla base di argomentazioni tratte dall'intera disciplina della s.r.l., dal rinnovato ruolo che l'informazione assume nel tipo sociale in esame come valore fondante che contribuisce a delineare il nuovo ruolo del socio che non partecipa all'amministrazione, nonché dall'individuazione di alcune norme in cui l'informazione è sottintesa o espressamente richiesta.
The object of the study is the shareholder's right of control in the Italian limited liability company ( s.r.l. ). In the first chapter this right is analysed focusing on the historical development of relevant laws. The element capable of determining the extent and the content of the control in the different types of company has to be individuated in the position of the managed shareholder compared to the vocation to manage the company. The relationship between the extent of the right of control and the quality of managed shareholder in the different types of company can be read in term of direct proportionality: the right of control, in fact, is as wider as the space potentially reserved to the shareholder in the management of the company is greater. Maximum extent of the mentioned right, pending a reform of the partnerships, is reached in art. 2476, second subparagraph, Italian civil code ( c.c. ). The legislator would to level the position of the managed shareholder of s.r.l. to that one of the managing shareholder, at least regarding the right to access information. The second chapter deals with the extent of the content of control, the survey of the relationship between control and information and the analysis of control activity in term of process articulating in more stages. This clarification opens a series of issues which concern mainly how much and what information the directors must give or permit to acquire and within what limits. In this respect the analysis concludes that the right in object has not any limits except that one, although not expressed, of good faith. In third chapter we read the comments with regard to subjects involved in the exchange of information governed by art. 2476, second subparagraph, c.c., and the possible pathological aspects of the relationship between each non managing shareholder and directors, identified as a whole (except in the case of sole director), and in quality of persons liable to provide the information required and to allow consultations. The analysis concludes, in the last chapter, with a series of arguments about the relationship between the right granted to the shareholder in determining the Bylaw and the right of control. The unavoidability of the right in object is established on the basis of arguments drawn from the whole discipline of s.r.l., from the renewed role that the information takes within s.r.l. as founding value that contributes to outline the new role of the shareholder who is not director, as well as from identification of certain rules where information is implied or expressly requested.
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3

Orlando, Nicola. « Gli interventi dell' amministratore di sostegno relativi agli atti di carattere personale del beneficiario ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2013. http://hdl.handle.net/11577/3423066.

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Résumé :
ABSTRACT This dissertation analyzes the limits to the powers of the legal guardian with respect to those acts pertaining to the intimate sphere of the ward, distinguishing between atti personalissimi and atti personali. As a result of this analysis, it appears that, through the intervention of the legal guardian, the ward retains the ability to perform the atti personali, but is precluded from performing the atti personalissimi. The will of the ward is identified by both the legislator and the courts as being the element to be used to determine the validity of the guardian’s determinations. Indeed, both l. 6/2004 (art. 1) and the civil code (art. 410 c..c) specify that the legal guardian must always take into account the needs and expectations of the ward when acting on his behalf. If the ward is not able to express such needs and expectations, the legal guardian must work with the ward to re-establish them; by so doing, the guardian would finally be able to act according to the would be needs of the ward, had this one been able to express them. Of course, the judge will always have the last word as to the validity of the guardian’s determinations. This thesis analyzed both the atti personali (dealing with health issues, separation and divorce) and the atti personalissimi (marriage, wills and trusts), and evidences that while the jurisprudence univocally recognizes the guardian’s power to express and re-establish the ward’s will for the atti personali, the same cannot be stated for the atti personalissimi. Similarly, in an effort to better protect the ward, the jurisprudence recognizes the possibility to apply to the guardianship the traditional limitations codified in art. 411 c.c., coherently with the guardianship flexible nature. However, these limitations will not be applied in a strict and rigid manner, as is the case in other tutelary institution; rather, these limitations are to be applied in an adaptable way and on a case by case basis. This legal framework can also be found in other legal systems, such as the Spanish one, where the similarities are both on a foral level, with a specific reference to the Catalan legislation, and on a more general level; the structures of both legal systems are particularly similar, and the doctrine and jurisprudence have followed parallel paths. The comparative analysis of the three legal systems, the Italian, the Spanish and the Catalan, reflects a common transnational approach to the guardianship institution. All in all, in the light of this analysis, it is safe to say that the legal guardian can act as a nuncius sui generis as far as certain existential acts of the beneficiary, acts that would otherwise be precluded to the beneficiary because of his or her disablement.
ABSTRACT La tesi analizza i limiti all’intervento dell’amministratore di sostegno rispetto agli atti di natura personale e personalissima del beneficiario. Dallo sviluppo di tale materia, nonché dall’analisi della natura di tali atti è emerso come solo per i primi è prospettata la possibilità per il beneficiario di realizzare l’atto, a mezzo del proprio amministratore. Dall'interpretazione della norma e dalla giurisprudenza a riguardo emerge che il criterio guida da seguire è la volontà del beneficiario. Ciò in quanto sia la legge 6/2004 (art.1), sia la normativa codicistica dell’amministrazione di sostegno (art. 410 c.c.), precisano che l’amministratore di sostegno nello svolgimento della sua attività deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Qualora quest’ultimo non risultasse in grado di manifestare tali aspirazioni e bisogni, sarà l’amministratore di sostegno ad agire “con” il soggetto per ricostruirli, al fine di esternare così la stessa volontà che avrebbe manifestato l’interessato se fosse stato capace di farlo. Il giudice dovrà in ultimo esprimersi sulla legittimità di tale atto. La tesi ha preso in analisi atti personali (cure mediche, separazione e divorzio) e atti personalissimi (matrimonio, testamento e donazione) ed ha evidenziato che se per i primi la giurisprudenza è concorde nel riconoscere il potere del l'amministratore a esternare la volontà dell'interessato in base al criterio della ricostruzione della volontà, per quanto riguarda gli atti personalissimi solo un precedente riconosce l'applicazione del medesimo criterio. Sempre all’interno di un’ottica di protezione, nonché come extrema ratio dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di estendere al beneficiario di amministrazione di sostegno i divieti tipici delle misure di tutela tradizionali a mezzo del rinvio previsto dall’ultimo comma dell’art. 411, c.c., in conformità anche con le caratteristiche di proporzionalità e flessibilità dell’istituto in esame. Vi è da precisare che tali limiti e preclusioni non saranno applicati in maniera rigida, definitiva e immutabile come per i tradizionali istituti di tutela, bensì in maniera provvisoria e da adattarsi “su misura” al soggetto stesso. Quanto analizzato appare comune anche ad altri ordinamenti giuridici, in particolare a quello spagnolo, sia a livello forale, con specifico riferimento alla legislazione catalana, sia a livello generale, per una similare struttura dei due ordinamenti giuridici e per un parallelo sviluppo giurisprudenziale e dottrinale. L’analisi comparatistica dei tre ordinamenti, italiano, spagnolo e catalano, ha evidenziato l’esistenza di una comune prassi giuridica transazionale con riferimento all’istituto di protezione. In fine, alla luce dell'analisi compiuta consegue che l’amministratore di sostegno può agire come un nuncius sui generis a compimento di alcuni atti esistenziali del beneficiario, che altrimenti sarebbero a lui preclusi a causa della sua menomazione.
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4

Tomiola, Chiara. « Il cumulo tra rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3427076.

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Résumé :
The research starts from the fact that the same person, in the normal practice and without accurate rules, often holds at the same time the office of director and employee. Considering jurisprudence, the research wants to highlight the difficulties with the practical application of the abstract possibility of combining the two roles. These problems lie in the impossibility of discriminating an area where the director is also subordinate to a directive power. The purported separation between the two offices is artificial and this is confirmed also under a dynamic profile; the incidence and the relations between the two roles makes this theoretical partition difficult to justify in a law perspective. This problem has been contextualized in all kinds of companies and updated to the latest acts. In this context, the analysis of the concentration of roles in the groups of companies are interesting because they introduce a third subject, employer of the same director. Then, this research focuses its attention on the article 2396 of Civil Code, concerning the chief executive officer and offering some interesting indications, in particular after the 2003 Reform. Finally, noted the limit of holding concurrently the two office, we concentrate on the aspects concerning the qualification of working relationship, and also some trial aspects.
La ricerca nasce dall'osservazione della frequenza con cui, nella prassi delle società e al di fuori di una disciplina legislativa, lo stesso soggetto si presenta come amministratore e lavoratore subordinato della stessa società amministrata. Attraverso l'esame della giurisprudenza, si sono messe in luce le difficoltà di tenuta pratica del principio dell'astratta cumulabilità dei due rapporti, dovute alla confusione che si riscontra in concreto tra compiti e responsabilità e all'impossibilità di distinguere una sfera nella quale l'amministratore risulti soggetto all'esercizio di un potere direttivo. L'artificiosità della separazione risulta confermata anche sotto il profilo dinamico, alla luce dell'incidenza reciproca delle vicende che interessano i due rapporti, difficile da giustificare sul piano giuridico. La problematica è stata contestualizzata nelle varie forme societarie e attualizzata alla luce delle novità legislative. Riveste in tale contesto un particolare interesse l'esame del fenomeno del cumulo dei rapporti nei gruppi di società, dove interviene un soggetto terzo rispetto alla società amministrata, datore di lavoro dell'amministratore stesso. La ricerca si concentra quindi sull'art. 2396 c.c., relativo al direttore generale, che offre interessanti spunti di riflessione in ordine alla concorrenza dei rapporti, a maggior ragione dopo la riforma del 2003. Infine, preso atto dei limiti di operatività del principio del cumulo, si affrontano gli aspetti, anche processuali, relativi alla qualificazione del rapporto di amministrazione.
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REINA, Chiara. « Deleghe di poteri e responsabilità ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2015. http://hdl.handle.net/10447/108552.

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Résumé :
Le concrete esigenze imprenditoriali consistenti nel bisogno di strutturare le società in centri decisionali che siano in grado di compiere scelte operative tempestive e dimostrare, all’occorrenza, specializzazione nell’esercizio di funzioni strategiche, nonché le relative attenzioni ad esse recentemente dedicate da parte del legislatore, ma anche di Autori e giurisprudenza, si pongono a fondamento della scelta di trattare della delega di poteri, quale tipica modalità di organizzazione della gestione pluripersonale delle società in epoca odierna, e delle responsabilità derivanti dal suo esercizio. Si da atto dell’incisività del contributo apportato dalla riforma organica delle società di capitali (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) alla disciplina del tema, tanto sotto il profilo di una precisa e peculiare spartizione di funzioni tra i componenti del consiglio di amministrazione societario a seguito del rilascio di deleghe gestorie (art. 2381 c.c.), quanto dal punto di vista della valorizzazione di un nuovo regime di responsabilità imperniato sulla differenziazione del ruolo dell’amministratore delegato rispetto a quello del consigliere delegante (art. 2392 c.c.). Ci si sofferma, nello specifico, sul percorso all’esito del quale il novum legislativo ha consentito di qualificare la diarchia consiglio di amministrazione-organi delegati (ovvero la triade consiglio di amministrazione-amministratore delegato-comitato esecutivo nelle società di maggiori dimensioni), quale consueta forma di articolazione delle funzioni amministrative, mutando alle radici il ruolo del c.d.a. inteso nella sua collegialità rispetto al modo in cui era tradizionalmente concepito, con la conseguenza che il day to day running, la gestione diretta e quotidiana delle società, transita adesso nelle mani dei soli organi delegati, con conseguente deferimento dei compiti di controllo e della valutazione nel merito di quella stessa gestione operativa agli amministratori deleganti in consiglio. E si valorizza, ancora, l’introduzione, ad opera della riforma, della specificazione delle responsabilità individuali degli amministratori quale normale esito delle vicende di mala gestio – relegando la regola della responsabilità solidale alle sole ipotesi di omesso o negligente adempimento dei compiti di alta amministrazione e monitoraggio – come soluzione alla gracilità del dettato legislativo previgente che, propendendo per l’equiparazione del trattamento riservato agli amministratori privi di deleghe a quello riconosciuto ai consiglieri delegati, finiva con l’esporre tutti gli amministratori, indistintamente, al rischio indiscriminato di responsabilità per condotte connotate da irregolarità e negligenza. I profili di natura prettamente civilistica esposti, congiuntamente all’attenzione posta ad alcune implicazioni peculiari dell’istituto della delega gestoria, quali il dovere di informazione endoconsiliare, o il parametro da adottare per la valutazione della diligenza degli amministratori, si accostano, infine, alla trattazione delle conseguenze di rilievo penale che si spiegano a seguito della commissione di fatti illeciti da parte dei membri del c.d.a. – soprattutto per ciò che concerne la posizione di garanzia che il consigliere senza delega è chiamato a rivestire, e la conseguente responsabilità penale ove non impedisca atti o comportamenti pregiudizievoli che aveva l’obbligo giuridico di impedire ex art. 40 c.p. –; ed alla esposizione di cenni comparatistici sul sistema di articolazione dell’organo amministrativo nel contesto societario di common law, accompagnata da spunti di riflessione, dall’approccio più pragmatico, frutto di indagini e studi effettuati sul campo, in grado di dare evidenza dello spaccato quotidiano dei consigli di amministrazione, in specie britannici e statunitensi.
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MALBERTI, CORRADO. « Il dovere di fedeltà degli amministratori nel diritto degli Stati Uniti d'America ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2006. http://hdl.handle.net/11565/4050373.

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Piovesan, Enrica. « Il conflitto di interessi degli amministratori di società ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3426597.

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Résumé :
The current research is about corporate criminal law. In particular, it deals with the problematic subject of the conflict of interest of corporate directors; that is, its focus in on the state-of-the-art solutions, which have been operated about this matter, but also on the perspectives of reform about this complicated issue. The research on this thematic encompasses comparisons between the penal sanctions, known by Italian law to repress the phenomenon, with both historical and recently emerged connections to the application problems. Such analysis starts from the, now abrogated, crime of conflitto di interessi and then it goes on with a closer look on those of infedeltà patrimoniale and omessa comunicazione del conflitto di interessi. Furthermore, through the analysis of the experiences of France, Spain and the United Kingdom, evidence is shown indicating how special norms of company criminal law and common crimes can coexist, specifically by looking at the crime of embezzlement. For this reason, also the above mentioned crime has undergone a close examination, specifically aiming to cast light on its vis expansiva. The purpose of the research, beyond tracing a wide overview of potential solutions, is to understand the necessary extent of use for criminal law, on one hand, and to sort out in what measure company criminal law is preferable, on the other hand, in order to provide effective sanctions to breaches of company law.
La presente ricerca riguarda la materia del diritto penale commerciale. In particolare, essa è incentrata sulla complessa problematica della disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di società, in quanto essa si focalizza sullo stato della questione e le prospettive di riforma. L’approfondimento della tematica passa, naturalmente, attraverso il confronto tra le disposizioni penali conosciute dall’ordinamento italiano per reprimere il fenomeno, a partire dall'abrogato delitto di conflitto di interessi, fino al quelli dell'infedeltà patrimoniale e dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi. Si affrontano, quindi, le connesse problematiche applicative, sia recenti, sia storicamente emerse, tanto in dottrina che in giurisprudenza. D'altro lato, attraverso l’analisi delle esperienze di Francia, Spagna e Regno Unito, viene evidenziato come possa svolgersi la coesistenza tra norme speciali, di diritto penale societario, e reati comuni, con particolare riferimento a fattispecie assimilabili al delitto di appropriazione indebita. Anche tale fattispecie è stata, dunque, esaminata, con particolare riguardo alla vis expansiva della stessa. Fine ultimo della tesi di ricerca, al di là di tracciare un’ampia panoramica sulle soluzioni prospettabili, è stato quello di comprendere, da un lato, fino a che punto sia necessario l’intervento del diritto penale e, dall'altro, in che misura sia auspicabile un diritto penale societario, che si presenti come sanzionatorio di precetti civilistici.
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LUCIANO, ALESSANDRO. « I doveri degli amministratori di S.p.a. in crisi ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2013. http://hdl.handle.net/10280/2054.

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Résumé :
La tesi affronta le problematiche dell’amministrazione delle s.p.a. in crisi al fine di verificare se in presenza di un siffatto stato “patologico” dell’impresa societaria sussistano principi normativi peculiari di necessaria applicazione. La questione è affrontata anche in un’ottica comparatistica, con particolare riferimento alla normativa statunitense, inglese e tedesca.
The thesis concerns the government of corporation in crisis in order to understand if there are some peculiar rules that have to be applied in the presence of this “pathology”. The problem is studied also concerning with the rules of other countries, and particularly looking at the American, English and German provisions.
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FANTONI, GRAZIA. « IL RUOLO DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' DI CAPITALI IN CRISI ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2018. http://hdl.handle.net/2434/576761.

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Résumé :
At a time of global economic and financial crisis in which the issue about distressed enterprises has become increasingly important, we analyse in particular the role of the main actors involved in distressed capital companies: the shareholders and the directors, with particular reference to the creditors as well. However, since the “crisis” is a multifaceted concept, we make several distinctions, attempting to point out that not every form of crisis is able to damage firstly the creditors. Depending on the form of crisis and its severity, we show how the directors’ duties change regarding the interests that have to be first and foremost protected, as well as their duties change (or must change) in order to prevent the deepening of the crisis, as well as change the role of both shareholders and creditors in managing the crisis. On the one hand, we point out the importance of the role of the directors (and of the auditors as well) to prevent the crisis in all its forms, in light of the duty to act on an informed (and “adequate”) basis; and subsequently to put in place a prompt intervention before the company faces serious troubles in order to implement an early corporate restructuring to preserve the economically sustainable parts of the business. In the last chapter, we analyse the proceeding of the arrangement with creditors, in relation to which the legal provisions of the bankruptcy law are completely different from those of the civil corporate law, in particular as regards the management objectives as well as the competences to take decisions affecting the corporate structure. In such a situation where creditors are at risk of suffering the default of the company, we consider in particular, including on the basis of a comparative analysis with different (especially european) legal systems, if it is reasonable to assume that the directors have the “shifting duty” to find a better solution in order to protect, besides the creditors, the shareholders as well in the event that the company is potentially economically sustainable; taking account that following the introduction of the competing proposals and the “arrangement-with-creditors expropriation” ex art. 163, par. 4, l.f. (as well as the intended introduction of the possibility for third parties to submit the proposal for the admission to the proceeding of the arrangement with creditors), the shareholders, who are most likely to be affected by the legal effects – even serious – of a competition procedure, are completely sidelined from any form of participation both from the decision about the an and quomodo of the procedure and, subsequently, from conducting the procedure by evaluating the arrangement-with-creditors proposal, because of the shareholders’ exclusion from the vote, on a par with the creditors, for the approval of the proposal; for which reason we consider the possibility to assume the necessity for some forms of legal protection for the shareholders throughout the procedure of the arrangement with creditors.
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Berardi, Maria Assunta <1984&gt. « Doveri e responsabilita' degli amministratori nella crisi dei gruppi di societa' ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7215/1/BERARDI_MARIAASSUNTA_TESI.pdf.

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Résumé :
Il presente studio si propone di individuare i doveri e le responsabilità, di tipo risarcitorio, degli amministratori, in particolare degli amministratori della società che esercita attività di direzione e coordinamento, in una situazione di crisi o insolvenza nel gruppo, anche in un’ottica di “prevenzione”, e, più precisamente, il complesso di regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con le quali il silenzio della legge fallimentare in tema di gruppi di società non può non confrontarsi. In particolare, si indagherà sulla possibilità di individuare nel nostro ordinamento giuridico, nel momento di emersione della crisi, doveri di comportamento in capo agli organi di governo della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di fronteggiare la crisi, evitando il peggioramento della stessa, ovvero per un risanamento anticipato e, quindi, più suscettibile di esito positivo, nella prospettiva di tutela dei soci c.d. esterni e dei creditori delle società figlie e, nello stesso tempo, dei soci della capogruppo medesima e, quindi, in una prospettiva più ampia e articolata rispetto a una società individualmente considerata. L’oggetto dell’analisi viene introdotto mediante un inquadramento generale della disciplina in materia di gruppi di società presente nel nostro sistema normativo, con particolare riguardo alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con gli artt. 2497 ss. cod. civ.. Nella seconda parte verranno individuati e approfonditi i criteri e i principi dai quali ricavare le regole di governance nei gruppi di società e la relativa responsabilità degli amministratori nelle situazioni di crisi nel gruppo. Sulla scorta delle suddette argomentazioni, nell'ultima parte verranno individuate le regole di gestione nell'ambito del gruppo nel momento di “emersione” della crisi e, in particolare, i possibili “strumenti” che il nostro legislatore offre per fronteggiarla.
This study aims to identify directors’ duties and responsibilities, leading to indemnification, with particular regard to the directors of the parent company exercising activity of direction and coordination, in a context of crisis or insolvency in the group, also with a view to “prevention” and, more precisely, the set of rules of proper corporate and entrepreneurial management, with which the silence of the insolvency law in terms of groups of companies has to compare. In particular, it will investigate the possibility of identifying, within the Italian law, when the crisis emerges, duties of conduct in the bodies of government of the company or entity that exercises activity of direction and coordination, in order to face the crisis, avoiding the deterioration of the same, or for an early recovery and, therefore, more susceptible of a positive outcome, to protect minority shareholders and creditors of the subsidiaries and, at the same time, the shareholders of the parent company and, therefore, in a wider and more articulated perspective than the one characterizing a unique company. The object of the analysis is introduced by a general overview of the new Italian law on groups of companies with particular regard to the regulation of the activity of direction and coordination which has been introduced by the reform of company law, by means of articles 2497 and following of the Italian civil code. In the second part the criteria and principles shall be identified, from which to derive the rules of governance in groups of companies and the related directors' liability in contexts of crisis in the group. On the basis of the aforesaid arguments, in the last part the management rules will be identified within the group when the crisis emerges and, in particular, the possible “instruments” that our legislator provides to face it.
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Livres sur le sujet "Amministratore di diritto"

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Monti, Angela. La responsabilità nella normativa di diritto tributario degli amministratori e dei liquidatori di società. Milano : A. Giuffrè, 1991.

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Crocco, Domenico. Le autorità amministrative indipendenti di regolazione e vigilanza dei mercati : Lineamenti di diritto pubblico dell'economia. Napoli, NA, Italia : Jovene editore, 2012.

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Bellantoni, Domenico. Trattato di diritto penale degli alimenti : Con richiami alle norme comunitarie e amministrative. 2e éd. Padova : CEDAM, 1993.

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Italy. Codice di diritto amministrativo militare : Raccolta organica di tutte le norme amministrative rilevanti per le forze armate : esercito, marina, aeronautica, arma dei carabinieri, guardia di finanza ... Milano : Giuffrè, 2002.

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Gabellini, Elena. L’azione arbitrale. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg293.

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Lo studio indaga la vexata quaestio dell’arbitrabilità dei diritti. Si osserva che pur potendo ricondurre l’arbitrato al concetto di processo esso si differenzia rispetto al giudizio statuale poiché nascendo dall’autonomia privata e non dalla legge trova un limite insuperabile nella necessità di individuare sia pure in modo indiretto il rapporto sostanziale oggetto della lite. Partendo da tale assunto viene tratteggiata la nozione di azione arbitrale “ tipica”: la tipicità non rileva in senso romanistico ma deriva dalla disponibilità della “ concreta ragione” dedotta in giudizio. I suoi confini vengono definiti tramite l’elaborazione del concetto di ordine pubblico arbitrale: esso permette di individuare quali siano i diritti che consentono l’accertamento tramite un processo privato. Da questa analisi è enucleata l’ulteriore nozione di azione arbitrale “ vincolata”: la salvaguardia delineata dalle norme sostanziali che disciplinano alcuni diritti si ripercuote sulle modalità di realizzazione del processo che può essere validamente esperito solo qualora sia garantita l’attuazione di uno specifico “ diritto processuale arbitrale”. In difetto di sua osservanza il lodo è invalido e non inesistente come invece si verifica quando l’azione arbitrale è inammissibile. Abbracciando questa ricostruzione vengono analizzate nella seconda parte dello studio le liti riconducibili all’azione arbitrale “ vincolata” (nei settori della famiglia del consumo del diritto societario L’analisi si conclude con una riflessione sul valore attuale dell’arbitrato amministrato che è individuato nel corso della trattazione come antidoto per superare i fittizi limiti relativi alla compromettibilità dei diritti.
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Actes de conférences sur le sujet "Amministratore di diritto"

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Buda, Chiara. « Cittadinanze sospese e diritto alla cittá : suspended citizenship and the right to the city ». Dans International Conference Virtual City and Territory. Roma : Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7905.

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Résumé :
La città globale ha generato una forte ipermobilità delle merci e degli uomini. Cambiano cioè gli attori e i gruppi sociali della scena urbana. Rilevante è la presenza degli immigrati che forniscono manodopera in numerosi ambiti. Le società ospitanti riconoscono, infatti, il ruolo determinante degli stranieri in quanto lavoratori, ma pongono forti resistenze nel riconoscerli in quanto cittadini. In altre parole, restano cittadini sospesi tra il paese d’origine e quello d’arrivo, perché godono di una cittadinanza con revoca. Gli immigrati possono al massimo godere di una cittadinanza sostanziale, nel senso che esiste un insieme di pratiche di cittadinanza, che fanno percepire lo straniero come se fosse a casa propria pur non essendolo. Si tratta delle c.d. pratiche di home making, cioè di addomesticamento dello spazio circostante. Tale riappropriazione del contesto urbano, esprime in realtà la rivendicazione dello straniero al diritto alla centralità e il desiderio di non essere periferizzati. Si tratta del diritto alla città elaborato da Henri Lefebvre nel 1978, inteso come diritto alla vita urbana. Non tutti però godono allo stesso modo di tale diritto: i soggetti più deboli e vulnerabili non hanno voce nei processi decisionali. Ma la vera essenza della cittadinanza contemporanea consiste nel prender parte ad una vita pienamente urbana, per tale motivo i migranti, in quanto attori urbani e portatori di una particolare domanda di città, dovrebbero essere ascoltati dagli amministratori locali. The central topic of this paper is the complex relationship between migrants and the global city, which has created a strong hypermobility of goods and people. There are new actors in the urbane scene: immigrants provide labor in many areas, but they are particularly invisible at the main decision-making levels, especially in those concerning the city design. They are subjected to discrimination: first of all as city users and also as proponents of urban and architectural projects. Our cities are not able to answer the "supply of city" of those who live in, that means they do not fully answer to the people needs and desires. Consequently, the weakest and most vulnerable citizens don’t fully enjoy their right to the city. This right has been presented by Henri Lefebvre around the 70s. According to the French sociologist everyone should enjoy the "right to urban life", that is the possibility to satisfy their aspirations in terms of political, social and environmental impacts in the city.
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