Littérature scientifique sur le sujet « Accordi amministrativi »

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Articles de revues sur le sujet "Accordi amministrativi"

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Jemielity, Witold. « Dziesięciny kościelne w Królestwie Polskim ». Prawo Kanoniczne 40, no 3-4 (10 décembre 1997) : 239–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.07.

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Résumé :
II 6/18 marzo 1817 lo zar di Russia e re di Polonia Alessandro I firmo il documento che fece il cambiamento dalla decima direttiva alla decima granaria e monetaria. Lo fece per dare fine ai contrasti tra i proprietari terrien e il clero. II13/25 giugno 1817 il re completo le leggi sulla decima dai beni dell’erario e dai contadini. Nel nome di Alessandro I alcuni dei suoi articoli furono precisati quattro volte dai govematore Zajączek e due volte dai Consiglio Amministrativo del Regno. Durante il cambiamento della decima direttiva furono presenti i rappresentanti dei voivoda e del vescovo, chiamati commissari. Loro furono approvati dalla Commissione del Governo per le religioni e l’istruzione pubblica. Nelle trattative volontarie partecipava solamente il decano del luogo. II parroco del luogo e i commissari firmavano l’accordo, il vescovo dava l’opinione sull’utilità per la parrocchia, la commissione del voivodato mandava i documenti a Varsavia per l’approvazione dell’acordo fatto. Nel calcolo tutti i tipi del grano si cambiava in moggi di segale, e questi spesso si cambiava in denato. Dopo 25 anni si tornava a moggi di segale, con la possibilita di ricalcolare in denaro. II governo garantiva l’accordo di questo genere, costringeva i debitori all’adempimento degli accordi. Usava dei mezzi amministrativi come nei casi degli arretrati delle tasse da pagare allo Stato. In modo indiretto il govemo approfittava di questo, perché i parroci pagavano delle tasse dalle decime ricevute. Il 14/26 dicembre 1865 fu proclamato il decreto sul clero cattolico romano. II Governo dello zar statalizzo i beni della Chiesa e abrogo le decime obbligatorie. I parroci cercavano di mantenere le vecchie usanze. Le autorità civili erano sensibili a tutti i segni di influsso di questo genere. Alcuni parrocchiani ancora per un lungo tempo portavano ai loro parroci dei cereali in covoni о in grano, su modello della decima di prima.
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Savoldi, Paola. « Efficienza amministrativa, beni pubblici e interessi mafiosi ». TERRITORIO, no 63 (décembre 2012) : 33–37. http://dx.doi.org/10.3280/tr2012-063006.

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Résumé :
The spread of illegal conduct related to the presence of organised crime in its current forms can be seen as related to weaknesses in the ability to govern some of the changes and innovations that have occurred in the functioning of public administrations in recent years, according to the paradigm of new public management. More specifically, in some cases systematic recourse to outsourcing, justified on the grounds of administrative efficiency, creates genuine wide open doors for the interests of organised crime.
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Meldolesi, Luca. « Una nota per la riforma dello Stato : quarta libertŕ e federalismo democratico ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 1 (juillet 2009) : 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/sa2009-001002.

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Résumé :
- As a comment (on "The Forth Freedom", 2007) and anticipation (of "Democratic Federalism", 2009), this article, drawing from those monographies by the Author, carves its hypothesis out of a comparison between the European and the "New World" administrative traditions. Italy was largely imbued by the franco-prussian étatisme of the 18th and 19th centuries; and even developed a peculiar variety of it, based on "assistenzialismo" and the "theft and police" game. Since the end of the 19th century, however, and, more recently, since the second world war, Italy experienced a strong and rising tendency toward "autonomism" and regionalism, which eventually brought to a constitutional reform in 2001. According to it, Local Institutions and the central State should be considered on the same footing: a central proposition that may open the way to the development of "democratic federalism". The article addresses numerous policy issues (on cultural, pedagogic, administrative, outcome, working, benchmarking etc grounds) that rapidly may induce that desirable transformation.Key words: Public Innovation; Freedom; Federalism; Administrative Tradition; Western Autonomy; Local Government. Parole chiave: Innovazione pubblica; Libertŕ; Federalismo; Tradizione amministrativa occidentale; Autonomia; Regionalismo
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Di Martino, Mirko, Alessandro Capone, Pierluigi Russo, Luca Degli Esposti, Pierluigi Ceccarelli, Stefano Buda, Ezio Degli Esposti et Luciano Caprino. « La farmacoutilizzazione delle statine nella pratica clinica : risultati di uno studio di popolazione condotto su database amministrativi e di medici di medicina generale ». Farmeconomia. Health economics and therapeutic pathways 4, no 1S (15 mai 2003) : 15–23. http://dx.doi.org/10.7175/fe.v4i1s.1033.

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Résumé :
In spite of findings of large-scale clinical trials which showed an overall reduction of morbidity and mortality from coronary heart disease in patients treated with 3-hydroxy-3-metylglutaryl coenzyme-A reductase inhibitors (statins), relatively little is still known about the real prevalence of treatment in general practice setting, particularly in patients with a high cardiovascular risk. The objective of this study was to investigate among patients with cardiovascular risk profile estimated according to the Framingham Heart Prediction Risk Study, the percentage of those exposed to statins, and the proportion of patients reaching total cholesterol (TC) target levels. A cross-sectional analysis was conducted on a large cohort of patients listed in the administrative databases of the Local Health Unit of Ravenna (total resident population of 356,000). In 2001, every single patient who received a prescription for a statin, and/or with a recorded plasma TC level, and/or with a hospital admission for cardiovascular reasons (identified by ICD-9 code), and/or with a clinical appraisal based on the presence of cardiovascular risk factors, was defined eligible. Sebsequently, pharmaceutical, and nosocomial databases, were cross-linked with that of 50 general practitioners in order to assess the pharmacoutilization of statins on a patient-by-patient basis. A cohort of 9,208 patients with a well documented cardiovascular risk profile were analyzed. The mean age of those patients was 57 (SD=17) years and 42% of them was male. On the basis of raised TC levels and cardiovascular risk profiles, patients for whom a statin treatment was suggested amounted to 7,233. However, the number of those who received statins was significantly lower (n = 1,343), corresponding to 18.6%. In those exposed to statins, just a small group of patients reached a level of TC below 190 mg/dl (n = 271), equivalent to 20.2%. In the group of treated who did not achieve recommended TC target levels, 31.7% (n = 340) of patients was at very high cardiovascular risk. Moreover, among all patients with high plasma TC levels (n=5,890), there was a 45.7% (n = 2,690) who did not received any lipid lowering drug even though they had a high cardiovascular risk profile. Results from large population-based administrative databases suggest a remarkable level of undertreatment among patients with cardiovascular risk factors. Furthermore, many patients did not achieve recommended TC target levels with their statin treatment. Pharmacoutilization of statins in general practice reveals the need of a more careful pursuing of therapeutic goals.
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Clodio Enre. « Tra arbitrato brasiliano e arbitrato europeo : uno studio sull'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e sull'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM) ». International Journal of Science and Society 4, no 4 (27 octobre 2022) : 183–94. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.564.

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Résumé :
La ricerca dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie è importante per la grande mole di casi sottoposti al giudizio dello Stato - giudice, in numero inversamente proporzionale alla preparazione tecnica di coloro che sono investiti della funzione giurisdizionale per atto statale . Attualmente parlare di composizione extragiudiziale dei conflitti in materia di regolamentazione significa entrare in uno scenario di grandi discussioni e dibattiti. In questo modo, il testo cerca di costruire ragioni per la risoluzione delle controversie nel campo delle telecomunicazioni attraverso l'arbitrato, anche, vista l'esperienza europea, come l'UFCOM. Uno dei compiti delle agenzie di regolamentazione è proprio la soluzione dei conflitti tra attori del settore a livello amministrativo. Analizzando le forme di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea, si può evidenziare il peculiare comportamento. Nelle principali controversie che si verificano nel continente, è più comune utilizzare l'arbitrato rispetto alla magistratura. Infatti, l'arbitrato può essere utilizzato da ANATEL come uno strumento importante per garantire una concorrenza ampia, libera e leale tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in quanto elude la lentezza della magistratura e la possibilità di contenziosi fittizi, consentendo la rapida adozione di una decisione che spesso lede i diritti di un gran numero di utenti dei servizi di telecomunicazione. L'alto prestigio di cui godono questi metodi di risoluzione delle controversie rende omaggio alla loro caratteristica di essere un forum neutrale posizionato lontano da un'agenzia di regolamentazione di un determinato paese e vicino a arbitri scelti di comune accordo, o anche collegato ad istituzioni internazionali che forniscono i servizi di arbitrato nelle controversie commerciali.
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Menis, Claudio. « Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 126–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003010.

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Résumé :
1. Corte costituzionale sentenza 20/25.7.2011 n. 245 - matrimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile documento attestante la regolaritŕ del soggiorno nel territorio italiano - incostituzionalitŕ 2. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino marocchino - pensione di inabilitŕ - requisito del possesso del permesso di soggiorno - sufficienza - norma interna incompatibile con diritto comunitario - dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 3. Corte di cassazione S.U. 18.1/30.3.2011 n. 7186 - azione civile contro la discriminazione - natura di diritto soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria 4. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo amministrativo per scioglimento - ammissibilitŕ.
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Casini, Marina, Emma Traisci et Silvia Bosio. « L'Ordinanza del Tribunale di Bologna (29 giugno 2009) in tema di diagnosi genetica preimpianto nel contesto della giurisprudenza sulla Legge 40/2004 ». Medicina e Morale 58, no 6 (30 décembre 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.228.

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L’Ordinanza del Tribunale di Bologna in tema di procreazione medicalmente assistita rappresenta una triste tappa della riflessione giuridica e della prassi medica. Essa infatti autorizza la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni umani contribuendo allo scardinamento della Legge 40 del 2004. Il presupposto di tale decisione risiede sia in una precedente contraddittoria giurisprudenza ordinaria e amministrativa in materia, sia sulla sentenza costituzionale n. 151 del 2009. È quest’ultima, infatti, per la natura dell’organo e per la portata delle sue decisioni, che più di ogni altra pronuncia ha vanificato l’apprezzabile sforzo della Legge 40 di tutelare i diritti del concepito. Per questo, concludono gli Autori non c’è che da rafforzare il punto più indebolito: il riconoscimento generale del concepito come soggetto, in vista del quale sarebbe fortemente auspicabile la modifica dell’articolo 1 del Codice civile. ---------- The Bolognese Court’s ordinance on the medically assisted procreation represents a sad stage of the legal reflection and of medicine. In fact, it allows the preimplantation genetic screening on human embryos, leading to in the unhinging of the Law 40/2004. The assumption of such decision is based both on a contradictory ordinary and administrative case-law and on the constitutional decision n. 151 of 2009. In fact, it made the appreciable effort of the Law 40 to protect the rights of new borns fruitless, because of its nature and the importance of its decisions. For this reason, according to the Authors, the weal point has to be reinforced: the general acknowledgment of new born subject, for which changing the article 1 of the Civil Code would be strongly desirable.
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Comoretto, Nunziata, et Antonio G. Spagnolo. « Il nuovo Codice deontologico dell’infermiere : una lettura etico-deontologica ». Medicina e Morale 58, no 4 (30 août 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.238.

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Le crescenti capacità scientifiche e tecniche della medicina contemporanea, in grado di esercitare una forte pressione sugli obblighi professionali e morali dei medici, insieme con i profondi mutamenti socio-culturali che negli ultimi decenni hanno caratterizzato tutti Paesi occidentali, rendono necessaria una riflessione etica costante e continuamente aggiornata nell’ambito della professione infermieristica. La recente emanazione del nuovo Codice deontologico degli infermieri stimola una attenta riflessione su gli aspetti etico- deontologici alla base della professione infermieristica. Tali aspetti risultano fortemente minacciati, nel corso degli ultimi decenni, da una prevalente attenzione a favore della prestazione tecnica e dell’efficienza della produzione, che rischia di porre al centro dell’attività dell’infermiere non più il fine della professione e i valori ad essa correlati, ma unicamente gli aspetti burocratico- amministrativi ed economici, in un’ottica di produzione-mercato. Il Codice Deontologico, in quanto espressione della professione che riflette sui propri scopi e valori, diviene, dunque, lo strumento più idoneo a guidare l’infermiere nella riflessione sul tipo di impegno che egli, in quanto professionista, ha assunto nei confronti della società tutta. Il nuovo Codice presenta numerosi spunti di riflessione, importanti per la pratica etica dell’infermiere. Il presente articolo intende offrire una lettura etico-deontologica del nuovo Codice, soffermandosi soprattutto sull’importanza della riflessione etica nell’umanizzazione dell’assistenza alla persona malata. ---------- Both the increasing scientifical and technical abilities of the contemporary medicine, exerting a strong pressure on the professional and moral obligations of physicians, and the deep social-cultural changes that have characterized all western Countries in the last decades, require a constant and continually updated ethical reflection upon nursing. The recent issuing of the new Deontological Code of Nursing stimulates a careful reflection on the ethicaldeontological aspects of nursing. During the last decades, such aspects result strongly threatened by a prevailing attention to technical performance and productive efficiency, that risks to centre nursing only on the bureaucraticadministrative and economic aspects, according to a production-market point of view, more than on the aim of the profession and the values related to it. The Deontological Code, being expression of the profession that reflects upon its own purposes and values, becomes, therefore, the most suitable tool for guiding nurse to reflect upon the commitment that has assumed as professional towards the overall society. The new Code introduces numerous cues, that are important for the ethical practice of nurses. The present article intends to offer a ethical-deontological reading of the new Code, studying in depth the importance of the ethical reflection for humanized patient care.
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Thèses sur le sujet "Accordi amministrativi"

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Corigliano, Fabio. « La politicità dell'agire amministrativo ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3425969.

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Résumé :
In the agreement concluded out of an administrative procedure, the characteristics of juridical nature would be found able to upset the traditional image of the administration, able to propose an idea of shared policy, horizontal.
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SANTACROCE, C. P. « Il recesso dagli accordi tra pubbliche Amministrazioni. Profili di diritto interno e comparato ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3427090.

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Résumé :
The phenomenon of diffusion of agreements among the public Administrations regarding the action and organization of public authorities has already been highlighted for a long time and by many people as well, finding out the basis- upon the most attentive doctrinal speculations carried out in this subject- in the ordination’s transformation, in pluralistic and autonomous sense of its meaning. As a mater of fact, the roots of the increase of using the conventional modules in relations among the public subjects, there would be the affirmation of effective and equal (by nature) pluralism, attributable either to the passage to, so called, multi-class State, or to the effects of autonomous launch that had led to the gradual and progressive recognition of concrete autonomy area in favor of the minor territorial bodies. The consequent multiplications and fragmentations of administrative functions- with their distribution among the separate authority centers – would be, therefore, at the base of emerging need of frequent recurring to the collaboration forms among the various public Administrations involved with accordance to their attributions, in order to reach the re-composition of the functions and responsibilities that got split, due to implementation of, so called, institutional pluralism and decentralization (art. 5 and 114 Const.) principles. The national legislator, as the interpreter of this demand, has at first interfered with introducing in ordination of consensual points " for the sector practicality” (we consider here, just for example, certain provisions described in d.P.R. n. 616/1977, and as originally provided for law n. 64/1986, about the extraordinary intervention in Southern Italy), denominated in various ways (agreements, conventions, program accordance, etc.), and next he has come to, through the approval of administrative procedures law (l. n. 241/1990), generalization of the principles of the consensual collaboration among the public Administrations, by releasing the art. 15 of this law, assigned to confer an ample legislative cover for the conclusion of agreements among the public subjects with regard to implementation of the activities of common interest. The paragraph 1 of the mentioned article, actually, seems to assign the general recognition, in case when two or more public bodies decide to reach the regulation arranged by practicing the administrative authorities that were attributed to them. Even though it is permanently conclusive for the preliminary question of the dogmatic admissibility of consensual points with the practice of public authorities in subject, it is believed that the regulations of juridical category for the agreements among public Administrations and, contextually, for legislative discipline applicable (referring to the art. 15, paragraph 2 of the law nr 241/1990, as well as to some dispositions included in art. 11 of the same law, referring to the agreements among p. A. and privates), didn’t contribute in solving certain questions, which, though partially faced by Italian administrative doctrine, hadn’t found out the unambiguous answers up till today. We mean the issues which, starting from the questions of general theory concerning the exact juridical qualification of the agreements in subject, affect directly upon the detection of juridical rules and principles to which the above mentioned agreements must be considered subject. The main target of the doctoral thesis, therefore, is exactly to face the problem of dogmatic placement of agreements among public Administrations and next to outline their relative juridical regime applicable. After having faced in preliminary way the subject of the juridical nature of the consensual matter examined – regarding to which, this is the right point to reaffirm so, the Italian doctrinal elaboration doesn’t consent, up till now, to formulate any unambiguous conclusion – the survey’s intent will be to individuate the “juridical statute” of the agreements among the public Administrations, verifying the applicability level of the disposals and of civil principles expressly cited in art. 15 and 11 of the law nr 241/1990 on one hand, and the incidence of public “counterbalances” dedicated to guarantee the constant functionality in using the administrative authority in pursuing public interests which care results to be attributed to the “contracting” Administrations on the other hand. Therefore, we try to establish the measure and the way to balance, during various negotiations phases, the conclusion and the execution of the agreements among the public subjects, the contextual efficiency of public principles, in order to not only present the complexity of the problems already described in the latest doctrinal elaborations but to propose new interpretative options capable to provide the solution for questions that have been left either unresolved or on the ground as well. It seems appropriate to mention the way some subjects jump out due to their particular problematic nature- and that’s why they will be the subject of the particular attention during the research project- the questions regarding the constrains of the conventional decisions made in agreement among the “stipulating” public Administrations, of the continued ownership of the typical authorities of self protection as the guarantee of, the already mentioned, functionality of the administrative authority in public interests. The missing recall by the art. 15, paragraph 2 of law nr 241/1990, of the norm described in the art. 11, paragraph 4 of the same law (about the Administration’s faculty to withdraw, due to the contingent of public interests and, however, on compensate payment, from the agreement stipulated with the private subject) has caused the interpretative uncertainties of an absolute importance. As a matter of fact, we can nowadays find at least two distinct doctrinal guidelines. According to the first interpretation, the missing recall to the disposition about the withdrawal contained in the above mentioned art. 11, paragraph 4 of the law nr. 241/1990 is the direct declaration of the impossibility, for the public contracting subjects, of unilateral withdrawing- even in case of public interest- from the observance of the conventionally agreed determinations. According to the other part of the doctrine, the missing recall to the above mentioned disposal about the faculty of withdrawal, is not to be interpreted as an obstacle in its practicing, but as an implicit recognition of exclusion of existence of obligation, for the withdrawing Administration, to correspond with the indemnification in favor of the Administrations that will undergo this withdrawal. As a matter of fact, non of those two guidelines seem to be satisfactory. Indeed, if on one hand, the thesis about an implicit interdiction of withdrawal in conventional relations among public Administrations- even in case of public interests- collides obviously in irremediable way with, the already mentioned, demand of assuring the functional relation between the use of administrative faculties and following public interests, on the other hand, the exclusion, for the withdrawing Administration, from the obligation of corresponding with the indemnification in favor of other parties of the agreement undergoing the withdrawal, doesn’t seem to be supported by any appropriate motivation explaining the non compensating of any (possible) property damages caused by the Administration that decides unilaterally to get rid off the engagements assumed with the agreement.
Il fenomeno della diffusione degli accordi tra pubbliche Amministrazioni nell’azione e nell’organizzazione dei pubblici poteri è stato già da tempo e da più parti messo in luce, trovando fondamento – secondo le più attente speculazioni dottrinali condotte sul tema – in una trasformazione ordinamentale in senso pluralistico ed autonomistico. Alle radici dell’incremento dell’uso di moduli convenzionali nei rapporti tra soggetti pubblici, infatti, vi sarebbe l’affermarsi di un pluralismo effettivo e (tendenzialmente) paritario, dovuto sia al passaggio al c.d. “Stato pluriclasse”, sia agli effetti delle spinte autonomistiche che hanno condotto ad un graduale e progressivo riconoscimento di un ambito di concreta autonomia a favore degli enti territoriali minori. Le conseguenti moltiplicazioni e frammentazioni delle funzioni amministrative – con la ripartizione di esse tra distinti centri di potere – sarebbero, dunque, alla base dell’emersione dell’esigenza di ricorrere sempre più spesso a forme di collaborazione tra le diverse pubbliche Amministrazioni coinvolte in forza delle rispettive attribuzioni, onde pervenire ad una ricomposizione delle funzioni e delle competenze frammentatesi in attuazione dei principi del c.d. pluralismo istituzionale e del decentramento (artt. 5 e 114 Cost.). Il legislatore nazionale, nel farsi interprete di detta esigenza, è dapprima intervenuto mediante l’introduzione nell’ordinamento di fattispecie consensuali “ad operatività settoriale” (si considerino, a titolo esemplificativo, talune delle disposizioni di cui al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché quanto originariamente previsto dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di intervento straordinario per il Mezzogiorno) ed in vario modo denominate (intese, convenzioni, accordi di programma, etc.), per poi giungere, con l’approvazione della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ad una generalizzazione del principio della collaborazione consensuale tra pubbliche Amministrazioni, attraverso l’immissione dell’art. 15 di detta legge, volta a conferire ampia copertura legislativa alla conclusione di accordi tra soggetti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune. Il comma 1 del richiamato articolo di legge sembra assegnare, in effetti, un riconoscimento generale all’eventualità che due o più enti pubblici decidano di addivenire ad una regolamentazione concordata dell’esercizio dei poteri amministrativi loro attribuiti. La normativizzazione della categoria giuridica degli accordi tra pubbliche Amministrazioni e, contestualmente, della disciplina legislativa ad essi applicabile (a mezzo del rinvio operato dall’art. 15, comma 2 della l. n. 241/1990, a talune delle disposizioni dettate dall’art. 11 della stessa legge, in tema di accordi tra p. A. e privati), seppur definitivamente risolutiva della questione preliminare circa l’ammissibilità dogmatica di fattispecie consensuali aventi ad oggetto l’esercizio di potestà pubbliche, si ritiene non abbia contribuito a risolvere taluni interrogativi che, pur se in parte già affrontati dalla dottrina amministrativistica italiana, non hanno ad oggi ancora trovato risposte univoche. Trattasi di problematiche che, partendo da questioni di teoria generale concernenti l’esatta qualificazione giuridica degli accordi in oggetto, incidono direttamente sull’individuazione dell’insieme di regole e principi giuridici cui detti accordi debbano ritenersi assoggettati. Obiettivo principale della tesi di dottorato è, pertanto, proprio quello di affrontare il problema dell’inquadramento dogmatico degli accordi tra pubbliche Amministrazioni, per poi delinearne il relativo regime giuridico applicabile. Affrontato preliminarmente il tema della natura giuridica delle fattispecie consensuali in esame – rispetto al quale, è qui il caso di ribadirlo, l’elaborazione dottrinale italiana non consente, ad oggi, la formulazione di una conclusione univoca –, l’indagine è mossa dall’intento di individuare lo “statuto giuridico” degli accordi tra pubbliche Amministrazioni, verificando, da un lato, il grado di applicabilità delle disposizioni e dei principi di derivazione civilistica espressamente richiamati (per rinvio) dagli artt. 15 e 11 della l. n. 241/1990, e dall’altro, l’incidenza dei “contrappesi” pubblicistici volti a garantire la costante funzionalizzazione dell’uso del potere amministrativo al perseguimento degli interessi pubblici della cui cura risultino attributarie le Amministrazioni “contraenti”. Il tentativo è quello di stabilire, pertanto, la misura e il modo attraverso cui bilanciare, nelle diverse fasi della negoziazione, della conclusione e dell’esecuzione degli accordi tra soggetti pubblici, la contestuale operatività di principi pubblicistici e principi civilistici, al fine non solo di dar conto della complessità dei problemi sin qui già evidenziati dalle più recenti elaborazioni dottrinali, ma di proporre nuove opzioni interpretative in grado di fornire una soluzione alle questioni ad oggi lasciate ancora irrisolte o sullo sfondo. Tra queste ultime, pare opportuno evidenziare come spicchino per particolare problematicità – e sono state, pertanto, oggetto di particolare attenzione nell’ambito dell’attività di ricerca – le tematiche della vincolatività delle statuizioni convenzionali concordemente individuate dalle pubbliche Amministrazioni “stipulanti”, e della perdurante titolarità, in capo alle stesse, dei tipici poteri di autotutela posti a garanzia della già richiamata funzionalizzazione del potere amministrativo al pubblico interesse. Il mancato rinvio, da parte dell’art. 15, comma 2 della l. n. 241/1990, alla norma di cui all’art. 11, comma 4 della stessa legge (sulla facoltà dell’Amministrazione di recedere, per sopravvenienze di pubblico interesse e comunque previo indennizzo, dall’accordo stipulato con un soggetto privato) ha determinato incertezze interpretative di assoluto rilievo. Sul punto, infatti, possono ad oggi registrarsi almeno due distinti orientamenti dottrinali. Secondo una prima interpretazione, il mancato rinvio alla disposizione sul recesso contenuta nel suddetto art. 11, comma 4 della l. n. 241/1990 sarebbe diretto a sancire l’impossibilità, per i soggetti pubblici contraenti, di sottrarsi unilateralmente – seppur per sopravvenuti motivi di pubblico interesse – all’osservanza delle determinazioni convenzionalmente pattuite. Il che troverebbe giustificazione – secondo detta ricostruzione – nel valore “equiordinato” degli interessi pubblici in gioco, rispettivamente perseguiti dalle diverse parti dell’accordo. Secondo altra parte della dottrina, invece, l’omesso richiamo della suddetta disposizione sul potere di recesso non sarebbe da interpretarsi quale ostacolo ad un suo concreto esercizio, bensì come implicito riconoscimento dell’esclusione della sussistenza dell’obbligo, per l’Amministrazione recedente, di corrispondere un indennizzo a favore delle Amministrazioni che siano chiamate a subire detto recesso. In verità, entrambi i richiamati orientamenti non appaiono soddisfacenti. Se da un lato, infatti, la tesi circa un implicito divieto di recesso nei rapporti convenzionali tra pubbliche Amministrazioni – pur nella sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse – si scontra evidentemente in modo insanabile con la già richiamata esigenza di garantire la relazione funzionale tra uso dei poteri amministrativi e perseguimento degli interessi pubblici, dall’altro, l’esclusione, per l’Amministrazione recedente, dell’obbligo di corresponsione di un indennizzo a favore delle altre parti dell’accordo destinatarie del recesso, non pare sia supportata da alcuna adeguata motivazione che spieghi la non indennizzabilità degli (eventuali) danni patrimoniali causati dall’Amministrazione che decida di liberarsi unilateralmente dagli impegni assunti in via pattizia.
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CORDOVA, GIOVANNA. « GLI ACCORDI TRA IL CITTADINO E L'AMMINISTRAZIONE : I LIMITI ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE E GLI ONERI ESORBITANTI ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2022. http://hdl.handle.net/10280/123245.

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Résumé :
La tesi ha ricostruito il tema dell’esercizio del potere amministrativo in via consensuale. Si è partiti dalla constatazione che nello scenario attuale si è, sempre più, diffuso l’agire dell’amministrazione secondo modelli negoziati. Più in particolare, in assenza di una norma che disciplini puntualmente il processo di formazione dell’accordo pubblico, la ricerca ha indagato quali siano i poteri spettanti all’amministrazione ed al cittadino nella fase propedeutica alla conclusione dell’accordo. Si è, inoltre, evidenziato che si sta assistendo ad un fenomeno di espansione dell’istituto in esame anche al di là del dettato normativo. La ricerca ha affrontato anche il tema dei possibili contenuti degli accordi pubblici e ha individuato le clausole pattizie che più frequentemente sono inserite nei documenti convenzionali tra queste l’attenzione si è incentrata sulle clausole contenenti i cd. ‘oneri esorbitanti’. Ci si è chiesti se e in quale misura la pubblica amministrazione possa, attraverso tali clausole, ottenere risultati maggiori rispetto a quelli conseguibili con il provvedimento amministrativo unilaterale, senza che venga violato il principio di legalità. La giurisprudenza amministrativa, attualmente prevalente, ritiene tali clausole pienamente legittime in quanto frutto di un libero consenso del privato. L’analisi ha avuto come punto di riferimento di tutta la ricerca il quesito se e come il principio consensualistico possa coniugarsi con il principio di legalità. Infine nella ricerca si sono individuati i possibili limiti all’autonomia negoziale del privato e dell’amministrazione.
The thesis reconstructed the theme of the exercise of administrative power by consensus. We started from the observation that in the current scenario the action of the administration according to negotiated models has become increasingly widespread. More specifically, in the absence of a rule that regulates the process of forming the public agreement, the research investigated what are the powers due to the administration andthe citizen in the preparatory phase to the conclusion of the agreement. It was also highlighted how we are witnessing a phenomenon of expansion of the institute under consideration even beyond the regulatory dictate. The research also addressed the issue of the possible contents of public agreements and identified the contractual clauses that are most frequently included in conventional documents, among which the focus was on the clauses containing the cd. "exorbitant charges". The central question is whether and to what extent the public administration can, through these clauses, achieve greater results than those achievable by unilateral administrative measure, without violating the principle of legality. Theadministrative case-law, which currently prevails, considers that these clauses are fully legitimate as the result of the free consent of the private individual. The analysis had as a reference point of all the research the question of whether and how the consensual principle can be combined with the principle of legality. Finally, the research concerned the identification of limits to the negotiating autonomy of the private sector and the administration.
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DI, PIERRI Marica. « Cambiamenti climatici e diritti umani. Il paradigma della Giustizia climatica e il ruolo delle climate litigations per la protezione dei diritti umani nel contesto clima-alterato ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2021. https://hdl.handle.net/10447/514951.

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Résumé :
In che misura i sempre più diffusi, pervasivi e drammatici impatti dei cambiamenti climatici, che interessano con geometrie variabili tutte le latitudini e longitudini del globo, mettono a rischio la tenuta del sistema dei diritti umani universalmente riconosciuti? La ricerca si pone l'obiettivo di rispondere a tale quesito ragionando su quali sfide essi pongano e su quali siano, nell'attuale panorama, gli strumenti giuridici utili a garantire la piena tutela dei diritti fondamentali nel nuovo contesto clima- alterato. La fondatezza e l’attendibilità delle ricerche scientifiche che avvalorano l’esistenza del cambiamento climatico antropogenico si pongono come presupposto fattuale dell'intero lavoro: la rilevanza dell'emergenza climatica nell'attuale scenario globale è infatti documentata da decenni di evidenze e serie di dati accreditati, sistematizzati e diffusi da enti di ricerca e organismi internazionali. In tal senso, il passaggio in rassegna della gran quantità di report disponibili e la selezione dei dati più rilevanti costituiscono lo scheletro di evidenze da cui muove l'indagine. Se a partire dal Rapporto The limits to growth del 1972, innumerevoli pubblicazioni hanno messo in luce i pericoli posti dall'incompatibilità ambientale del modello economico alla piena tutela dei diritti umani, tale incompatibilità è resa con particolare efferatezza dalla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici per il godimento di gran parte dei diritti fondamentali tra cui spiccano il diritto alla vita, alla salute, all'ambiente salubre, a un tenore di vita adeguato, all'alimentazione, all'acqua pulita, all'autodeterminazione. Gli organismi internazionali, tra cui di particolare rilevanza appare il lavoro del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, hanno progressivamente affermato e definitivamente riconosciuto che gli impatti climatici hanno implicazioni dirette ed indirette sull'effettivo godimento dei diritti universalmente riconosciuti. Da almeno due decenni le Nazioni Unite tentano, attraverso le proprie agenzie, organismi e attività, di indurre gli Stati membri a coordinare e moltiplicare gli impegni per il contrasto ai cambiamenti climatici, anche nell'ottica di garantire protezione ai diritti connessi al clima. La discussione dottrinale nata attorno alle emergenti necessità di tutela si è orientata – ricalcando quanto avvenuto con il diritto umano all'ambiente salubre – per la rilettura delle fattispecie esistenti alla luce dei profili climatici attuali. Accanto a questo sforzo di ri-significazione e di specificazione, assai rilevante appare la spinta, da più parti proveniente, tesa al riconoscimento di uno specifico “diritto umano al clima sicuro”. L'approccio teorico attraverso cui si analizza il processo di affermazione delle nuove istanze è quello dell'Ecologia politica, che fornisce un approccio integrato alla lettura delle questioni ambientali, ricorrendo ad elementi di analisi mutuati dagli studi sociologici, antropologici, dalle scienze politiche, dalle scienze economiche e dalle scienze giuridiche. La scelta risponde all'esigenza di mettere in luce le connessioni tra fattori politici, sociali ed economici e sfide ecologiche, prestando particolare attenzione alle ricadute delle minacce ambientali in termini di giustizia, discriminazione, impoverimento socio-economico nonché sul ruolo degli attori sociali. Tale relazione appare particolarmente rilevante ai fini della piena comprensione del fenomeno dei cambiamenti climatici (tanto in termini di asimmetria delle responsabilità quanto di asimmetria degli impatti) e dell'individuazione di risposte efficaci a contrastare le molteplici implicazioni sociali del riscaldamento globale. Lo stesso tipo di prospettiva integrata tra ambiente, diritti, vulnerabilità, fattori sociali, politici ed economici, pur con origini e finalità da principio differenti, ha portato all'affermazione del paradigma della Giustizia ambientale prima e della Giustizia climatica poi. Si tratta di nozioni fondate sulla constatazione di una ripartizione iniqua dei rischi e degli impatti ambientali e climatici – che penalizza in modo sistematico con maggior gravità le fasce più vulnerabili della popolazione mondiale – e costituiscono riferimento teorico dell'intero lavoro. Dal punto di vista più strettamente giuridico, oltre alla ricostruzione delle tappe salienti del dibattito internazionale inerente la relazione tra essere umano e ambiente, viene ripercorso il cammino che ha portato dall'affermazione del concetto di sviluppo sostenibile alla possibilità di qualificare giuridicamente – e azionare in giudizio – i diritti delle generazioni future. Punto nodale dell'excursus è la disamina - con particolare riferimento ai documenti elaborati dagli organismi delle Nazioni Unite (Consiglio Diritti Umani, Assemblea Generale, Report Relatori Speciali etc.) - degli stratificati legami esistenti tra climate change e tutela dei diritti umani nonché dell'esistenza e configurabilità di un diritto umano al clima stabile e sicuro. I fondamenti giuridici, i contenuti e le potenzialità in termini di effettività della tutela di un siffatto diritto sono ampiamente argomentati nella ricerca. La declinazione del nesso tra diritti umani e cambiamenti climatici, anche attraverso la già citata possibilità di riconoscere uno specifico diritto umano al clima, assume forza anche alla luce della rilevanza assunta dalla via giudiziaria alla Giustizia climatica. Nell'ultimo decennio le azioni legali in ambito climatico sono divenuti strumento di rivendicazione e di affermazione delle istanze di protezione di individui e comunità dagli impatti del climate change, utilizzato dalla società civile con sempre maggior frequenza e capillarità. Le evidenze scientifiche segnalano come una drastica e rapida riduzione delle emissioni di gas serra sia imprescindibile per evitare uno squilibrio irreversibile del sistema climatico e scongiurare le conseguenze che ne derivano. Nonostante gli strumenti internazionali approntati e le normative nazionali esistenti, tale riduzione non è ancora avvenuta, sintomo di un’inerzia diffusa incompatibile con un’inversione di tendenza tempestiva. Di conseguenza, questo tipo di controversia legale mira a coinvolgere gli organismi giudiziari chiamando i giudici a svolgere un ruolo attivo nel contrasto al riscaldamento globale. L'esame degli orientamenti teorici e lo studio approfondito delle diverse impostazioni e culture giuridiche rilevabili nel campo (vasto e in continua evoluzione) del contenzioso climatico, effettuata tramite una corposa casistica internazionale, traccia una complessiva panoramica del nuovo ambito legale, evidenziandone rilevanza, tendenze, sfide, questioni giuridiche e prospettive. In conclusione, il ripensamento del ruolo del diritto in funzione del contenimento delle incertezze sul futuro poste dai cambiamenti climatici appare come prospettiva centrale cui la ricerca mira a contribuire; la domanda di fondo da cui partire è se in un sistema giuridico in grado di riflettere a pieno la portata di tale urgenza, l’inazione possa essere considerata, e con che conseguenze, una violazione dei diritti umani. In questo scenario, il contenzioso climatico si pone come elemento nuovo e utile in un sistema di governo multi-dimensionale del clima, costituendo strumento prezioso, in questa fase storica, per la realizzazione della Giustizia climatica.
To what extent do the increasingly widespread, pervasive and dramatic impacts of climate change, jeopardise the resilience of the universally recognised human rights system? This research aims to discuss climate change challenges and what legal instruments are currently available to guarantee the full protection of fundamental rights in the new climate-altered context.  The anthropogenic nature of climate change is a fundamental ground of this research: the relevance of the climate emergency in the current global scenario is in fact documented by decades of scientific evidence and series of accredited data, systematised and disseminated by research entities and international organisations. The review of the large number of available reports and the selection of the most relevant and accredited data constitute the skeleton of solid evidence on which this research is based.  Since The Limits to Growth Report in 1972, countless publications have highlighted the dangers posed by the environmental incompatibility of the economic model with the full protection of human rights. Climate change emphasizes such incompatibility and increasingly threatens the enjoyment of most fundamental rights, including the right to life, health, a healthy environment, food, clean water and self-determination.  International organisations, including the UN Human Rights Council, have affirmed and recognised that climate impacts have direct and indirect implications on the effective enjoyment of universal rights. For at least two decades, the United Nations, through its agencies, bodies and activities, have been trying to induce member states to coordinate and multiply their efforts to combat climate change to guarantee the protection of climate-related rights.  Following the evolution of the human right to a healthy environment, the doctrinal discussion that arose around the emerging need for protection has been oriented towards the reinterpretation of existing cases in the light of current climate profiles. Alongside this effort of re-signification and specification, the push, coming from many sources, for the recognition of a specific "human right to a safe climate" appears very relevant.   The theoretical register through which the analytical reading of the process of affirmation of the new demands is presented is that of Political Ecology, which provides an integrated approach to the reading of environmental issues, using elements of analysis borrowed from sociological and anthropological studies, political science, economics and legal science. Such perspective responds to the need to highlight the connections between political, social and economic factors and ecological challenges, paying particular attention to the effects of environmental threats in terms of justice, discrimination, socio-economic impoverishment and the role of social actors. This relationship is particularly relevant for the full understanding of the climate change phenomenon (both in terms of asymmetry of responsibilities and asymmetry of impacts) and for the identification of effective responses to counter the multiple social implications of global warming.  The same kind of integrated perspective between environment, rights, vulnerability, social, political and economic factors, although with different origins and aims in principle, has led to the affirmation of the paradigm of first Environmental Justice and then Climate Justice. These notions are based on the observation of an unequal distribution of environmental and climate risks and impacts - which systematically penalises the most vulnerable sectors of the world's population with greater severity - and constitute the theoretical reference for this study.  From a more strictly legal point of view, in addition to the reconstruction of the main stages of the international debate on the relationship between human beings and the environment, this research traces the path that led from the affirmation of the concept of sustainable development to the possibility of legally qualifying - and defend in court - the rights of future generations.  The focal point of the excursus is the examination - with particular reference to the documents drawn up by UN bodies (Human Rights Council, General Assembly, Special Rapporteurs' Reports, etc.) - of the stratified links between climate change and the protection of human rights, as well as the existence and configurability of a human right to a stable and safe climate. The legal foundations, the contents and the potential in terms of effectiveness of the protection of such a right are widely argued in this study. The declination of the link between human rights and climate change through the recognition of a specific human right to a safe climate becomes stronger also in the light of the importance assumed by the judicial route to climate justice.  In the last decade, legal actions in the climate field have become a tool for claiming and asserting the protection of individuals and communities from the impacts of climate change, used by civil society with increasing frequency and capillarity. The aforementioned scientific evidence shows that a drastic and rapid reduction in greenhouse gas (GHG) emissions is essential to avoid an irreversible imbalance in the climate system and to avert the consequences that ensue. Despite the international instruments in place and the existing national regulations, GHG emissions’ reduction has not yet taken place, a sign of the widespread inertia that is incompatible with a timely reversal of climate change. Consequently, this type of legal dispute aims to involve judicial bodies by calling on judges to play an active role in combating global warming.  The examination of the theoretical orientations and the in-depth study of the different legal approaches and cultures from the vast and constantly evolving field of climate litigation, carried out by means of an extensive international cases study, traces a comprehensive overview of the new legal field, highlighting its relevance, trends, challenges, legal issues and perspectives.  The rethinking of the role of law as a function of the containment of uncertainties about the future posed by climate change appears to be a central perspective to which this study aims to contribute; the basic question to be addressed is whether in a legal system capable of fully reflecting the scope of such urgency, climate inaction can be considered a violation of human rights and with what consequences. In a multi-dimensional climate governance system, climate litigation stands as a new and useful element  and constitutes a valuable tool for the realisation of Climate Justice.
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ORLANDO, TECLA. « Consensualità e accordi di programma ». Doctoral thesis, 2014. http://hdl.handle.net/2158/866803.

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Résumé :
Accordi fra pubbliche amministrazioni, regime giuridico e problematiche applicative in relazione ad alcune tipologie di accordi selezionate nei settori: tutela del paesaggio, tutela dell'ambiente e programmazione negoziata.
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MALANDRINO, ANNA. « La cooperazione tra pubbliche amministrazioni ed in particolare tra amministrazioni aggiudicatrici del settore sanitario nell'Unione europea ». Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/2318/1559634.

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Résumé :
La tesi affronta il tema della cooperazione transnazionale tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea, analizzandone i principali aspetti problematici, l’evoluzione normativa e le esperienze applicative. La cooperazione amministrativa è presa in considerazione nella sua dimensione orizzontale, ossia tra apparati amministrativi degli Stati membri. Il focus è costituito dalla cooperazione transnazionale ai fini dell’aggiudicazione congiunta di appalti pubblici, e dunque dai modelli organizzativi utilizzabili a tal fine, con particolare riguardo agli appalti innovativi in materia sanitaria.
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MOTOLESE, ROCCO. « L’amministrazione per accordi nell’esperienza urbanistica ». Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/11573/1467314.

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Résumé :
Oggetto della presente lavoro è l'analisi dell'amministrazione per accordi nell'espererienza urbanistica. Da una fase introduttiva dedicata al complesso rapporto fra negozio e funzione pubblica, la tesi si sofferma, in particolare, sulla nascita ed evoluzione del modello della pianificazione per accordi attraverso l'esame delle principali fonti, giurisprudenziali e normative, emerse in materia.
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Livres sur le sujet "Accordi amministrativi"

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Greco, Guido. Accordi amministrativi : Tra provvedimento e contratto. Torino : G. Giappichelli, 2003.

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Corletto, Daniele. Gli accordi amministrativi tra consenso, conflitto e condivisione. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2012.

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Manfredi, Giuseppe. Accordi e azione amministrativa. Torino : G. Giappichelli, 2001.

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Damonte, Roberto. Atti, accordi, convenzioni nella giustizia amministrativa. Padova : CEDAM, 2002.

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Damiani, Ernesto Sticchi. Attività amministrativa consensuale e accordi di programma : Ernesto Sticchi Damiani. Milano : Giuffrè, 1992.

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Federico, Andrea. Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa : Gli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1999.

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Lolli, Alessandro. L'amministrazione attraverso strumenti economici. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg240.

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Résumé :
L’amministrazione nell’esercizio di funzioni pubbliche ricerca efficienza e risparmi non solo riorganizzando la propria azione, ovvero esternalizzando tali funzioni, e cioè sostituendo un soggetto privato a se stessa per parti limitate dell’azione amministrativa, la quale ultima spesso resta comunque oggettivamente disciplinata dal diritto amministrativo. Più di recente, l’amministrazione persegue obiettivi di risparmio ed efficienza attraverso i privati anche valorizzando in modo più sistematico e ampio strumenti propri della vita economica e dei mercati per il perseguimento di interessi pubblici, in sostituzione (parziale) degli strumenti amministrativi tradizionali. Anziché esternalizzare funzioni pubbliche, si internalizzano in tal modo interessi pubblici (e i costi relativi) nell’ambito dell’attività privata e degli strumenti diffusi sul mercato. Tali strumenti sono conformati comunque dal diritto amministrativo e dall’intervento dell’amministrazione, per garantirne la funzionalità rispetto agli interessi pubblici, ma non fino al punto da snaturarne le caratteristiche economiche e di mercato e la relativa disciplina, in parte significativa privatistica. Essi trovano equilibri compatibili con l’interesse pubblico in modo più veloce, più flessibile, più informato e soprattutto – come dimostrano le analisi economiche – con costi significativamente minori per l’amministrazione rispetto a strumenti di tipo tradizionale. Si tratta di strumenti come lo scambio di titoli nei mercati artificiali (per ridurre l’inquinamento, fissando valori complessivi ammessi di emissioni e dei titoli corrispondenti), il rilascio di brand ambientali utili anche in una logica di vendita dei prodotti che ottengono tali brand (per riqualificare ambientalmente i processi produttivi), la stipulazione di accordi unilaterali da parte delle imprese, in una logica economica di miglioramento dell’immagine dell’impresa per ottenere più credibilità sia con i consumatori che con l’amministrazione, evitando così talora un’etero-regolamentazione amministrativa (per riqualificare l’attività delle imprese attraverso un coinvolgimento propositivo delle medesime). Alessandro Lolli è straordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca, tra l’altro, con riferimento alla delimitazione della categoria degli atti amministrativi e all’ambito di applicazione della disciplina prevista per tale categoria; con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo; con riferimento a ulteriori tematiche di diritto amministrativo generale e di diritto dell’economia.
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Chapitres de livres sur le sujet "Accordi amministrativi"

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Galetta, Diana-Urania, et Paolo Provenzano. « Administrative Procedure and Judicial Review in Italy ». Dans Judicial Review of Administration in Europe, 62–64. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198867609.003.0010.

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Résumé :
This chapter illustrates administrative procedure and judicial review in Italy. According to article 113 of the Italian Constitution, 'the judicial safeguarding of rights and legitimate interests before the organs of ordinary or administrative justice is always permitted towards acts of the public administration'. In Italy, judicial review of administrative action is performed by specific courts: a court of first instance, called Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), which is established in every Region, and the Consiglio di Stato (Council of State), which acts as an appeal court. The judicial process before these courts is now regulated by the Code of Administrative Process (CAP). Article 7 CAP provides that the administrative courts have jurisdiction over all acts that the public administrations and legal entities equivalent to them adopt in the exercise of their administrative authority. Since 1889, the Italian system of administrative justice has centred on the provision that administrative acts can be annulled by the administrative courts only in cases of 'breach of law', 'misuse or abuses of power', and/or 'lack of competence'.
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Actes de conférences sur le sujet "Accordi amministrativi"

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Buda, Chiara. « Cittadinanze sospese e diritto alla cittá : suspended citizenship and the right to the city ». Dans International Conference Virtual City and Territory. Roma : Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7905.

Texte intégral
Résumé :
La città globale ha generato una forte ipermobilità delle merci e degli uomini. Cambiano cioè gli attori e i gruppi sociali della scena urbana. Rilevante è la presenza degli immigrati che forniscono manodopera in numerosi ambiti. Le società ospitanti riconoscono, infatti, il ruolo determinante degli stranieri in quanto lavoratori, ma pongono forti resistenze nel riconoscerli in quanto cittadini. In altre parole, restano cittadini sospesi tra il paese d’origine e quello d’arrivo, perché godono di una cittadinanza con revoca. Gli immigrati possono al massimo godere di una cittadinanza sostanziale, nel senso che esiste un insieme di pratiche di cittadinanza, che fanno percepire lo straniero come se fosse a casa propria pur non essendolo. Si tratta delle c.d. pratiche di home making, cioè di addomesticamento dello spazio circostante. Tale riappropriazione del contesto urbano, esprime in realtà la rivendicazione dello straniero al diritto alla centralità e il desiderio di non essere periferizzati. Si tratta del diritto alla città elaborato da Henri Lefebvre nel 1978, inteso come diritto alla vita urbana. Non tutti però godono allo stesso modo di tale diritto: i soggetti più deboli e vulnerabili non hanno voce nei processi decisionali. Ma la vera essenza della cittadinanza contemporanea consiste nel prender parte ad una vita pienamente urbana, per tale motivo i migranti, in quanto attori urbani e portatori di una particolare domanda di città, dovrebbero essere ascoltati dagli amministratori locali. The central topic of this paper is the complex relationship between migrants and the global city, which has created a strong hypermobility of goods and people. There are new actors in the urbane scene: immigrants provide labor in many areas, but they are particularly invisible at the main decision-making levels, especially in those concerning the city design. They are subjected to discrimination: first of all as city users and also as proponents of urban and architectural projects. Our cities are not able to answer the "supply of city" of those who live in, that means they do not fully answer to the people needs and desires. Consequently, the weakest and most vulnerable citizens don’t fully enjoy their right to the city. This right has been presented by Henri Lefebvre around the 70s. According to the French sociologist everyone should enjoy the "right to urban life", that is the possibility to satisfy their aspirations in terms of political, social and environmental impacts in the city.
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