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Fittipaldi, Edoardo. "Dogmatica in Leon Petrazycki: giusrealismo e principio di legalitŕ". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (noviembre de 2010): 45–76. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002003.

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Resumen
Scopo di questo articolo č chiarire la distinzione petrazyckiana fra teoria generale (psico-sociologica) del diritto e scienza del diritto descrittiva, da un lato, e dogmatica giuridica, dall'altro. Fittipaldi discute anzitutto alcune affermazioni generali di Petrazycki circa le finalitŕ della dogmatica giuridica. Egli esamina poi il trattamento petrazyckiano del concetto di ‘legge' in sede di teoria generale (psico-sociologica) del diritto e in sede di (teoria generale della) dogmatica giuridica. Al fine di meglio evidenziare i punti fondamentali della posizione teorica di Petrazycki, Fittipaldi compara il concetto petrazyckiano di ‘legge' con quello di Kelsen. In questo modo Fittipaldi mostra che la distinzione petrazyckiana fra scienza del diritto descrittiva e dogmatica giuridica presenta notevoli vantaggi teorici rispetto alla distinzione kelseniana fra sociologia del diritto e giurisprudenza normativa. Tuttavia, egli mostra anche che l'approccio petrazyckiano necessita di essere completato col concetto kelseniano di ‘Grundnorm'. Secondo Fittipaldi la teoria generale del diritto e la (teoria generale della) dogmatica giuridica, necessitano ciascuna di un proprio concetto di ‘Grundnorm'.
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D'Albergo, Salvatore. "Storicitŕ del diritto e antistoricitŕ della teoria generale". DEMOCRAZIA E DIRITTO, n.º 1 (junio de 2010): 215–47. http://dx.doi.org/10.3280/ded2009-001013.

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Bobbio, Norberto. "L’interpretazione delle leggi e la ragion di Stato". DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, n.º 1 (4 de octubre de 2019): 144–53. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n1.2019.p144-153.

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Bobbio, Norberto. "A interpretação das leis e a razão de Estado". DESC - Direito Economia e Sociedade Contemporânea 2, n.º 1 (4 de octubre de 2019): 154–63. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n1.2019.p154-163.

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Bellini, Piero. "Gli apporti di teoria generale del diritto della canonistica italiana". Ius Canonicum 6, n.º 12 (13 de abril de 2018): 507–27. http://dx.doi.org/10.15581/016.6.22306.

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Chiarini, Giovanni. "I DOVERI GIURIDICI NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO". Revista de Direito Brasileira 22, n.º 9 (25 de junio de 2019): 235. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v22i9.5325.

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Resumen
Questo breve scritto intende affrontare il concetto di dovere giuridico, analizzandolo in particolare nell’ambito della teoria generale del diritto. Partendo da una breve disamina, astratta e filosofica, di tale significato, si è poi cercato di analizzare il dovere come "dovere costituzionale", con particolare riferimento alla Costituzione Italiana e facendo un breve excursus, anche storico, delle carte costituzionali precedenti e della loro attualità.
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Ferrari, Vincenzo. "Gino Giugni e la teoria del diritto". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 134 (mayo de 2012): 190–203. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-134007.

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Delgado Rojas, Jesús Ignacio. "Andrea Porciello, Diritto e morale: tre questioni. Scorci di teoria del diritto". DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos, n.º 47 (22 de abril de 2022): 349–55. http://dx.doi.org/10.20318/dyl.2022.6886.

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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna". Prawo Kanoniczne 35, n.º 1-2 (5 de junio de 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Resumen
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Strazzeri, Marcello. "La giuridificazione organizzativa dello stato sociale". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (febrero de 2012): 105–12. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003009.

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La tendenza alla giuridificazione si colloca all'interno di un processo storico piů generale, della cui dinamica sociale ed istituzionale scandisce snodi essenziali. E tuttavia si puň propriamente parlare di giuridificazione quando tale tendenza assume, nelle societŕ moderne, una rilevanza tale da produrre una vera e propria proliferazione del diritto scritto. Correlativo e conseguente al processo di giuridificazione č l'ampliamento della sfera di attivitŕ, precedentemente regolata in modo informale, che viene assoggettata a normazione giuridica. La codificazione giuridica specialistica di stati di fatto globali interviene in una fase di ulteriore spinta del processo sotto forma di "coagulazione del diritto". Ispirandosi alla teoria dell'agire comunicativo, l'articolo esamina l'ascesa, l'affermarsi e il proliferare del processo di giuridificazione, con l'obiettivo di stabilire se e come tale tendenza abbia favorito l'emergere e il definirsi istituzionale di istanze del mondo vitale; se, inoltre, allo stato attuale del processo, queste istanze possano ancora essere promosse o non sia auspicabile un processo inverso di de-giuridificazione.
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Magnolo, Stefano y Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia". Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, n.º 23 (1 de julio de 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Resumen
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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Rordorf, Renato. "Diritto senza veritŕ. A margine dell'ultimo libro di Natalino Irti". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 79–84. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002007.

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Non ricordo piů chi ebbe a dire che non si puň essere buoni giuristi se si č solo giuristi. Natalino Irti lo ha dimostrato da gran tempo: almeno da quando, sul finire degli anni Settanta dello scorso secolo, dette alle stampe la prima edizione di un libro, L'etŕ della decodificazione, che giŕ guardava i fenomeni giuridici da un punto di osservazione elevato, individuando con felice intuizione una delle tendenze di fondo della moderna evoluzione del diritto. Da allora Irti č tornato spesso a toccare temi di teoria generale e lo fa ora di nuovo, con un recentissimo libro che reca l'impegnativo titolo Diritto senza veritŕ e che, come nella prefazione č messo bene in luce, costituisce l'atto conclusivo di una trilogia composta anche da Nichilismo giuridico, apparso nel 2004, e da Il salvagente della forma, pubblicato nel 2007.
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Rinaldi, Alessandro, Giulia Civitelli, Maurizio Marceca y Lorenzo Paglione. "Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il contesto europeo e il caso Italia". REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 21, n.º 40 (junio de 2013): 9–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1980-85852013000100002.

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Intendendo la salute come un diritto umano fondamentale che non si esaurisce alla dimensione biologica ma si estende a quella sociale, economica e politica, gli autori, dopo aver descritto brevemente le politiche che a livello europeo sono state emanate per tutelare la salute dei migranti, analizzano l'esperienza italiana alla luce delle direttive internazionali. L'Italia rappresenta infatti un caso particolare ed avanzato di tutela della salute dei migranti; la sua politica sanitaria decisamente inclusiva riconosce parità di diritti e doveri ai cittadini regolarmente presenti ed ammette ampie possibilità di protezione ed assistenza anche per gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, anche in un contesto avanzato come quello italiano, è necessaria un'evoluzione da un approccio di tipo assistenzialistico ad uno più ampio di promozione della salute attraverso politiche di natura intersettoriale, alla luce della teoria dei determinanti sociali di salute. Affrontare la tematica della salute del popolo migrante rappresenta un'occasione per rendere i servizi sanitari in particolare e le politiche migratorie in generale più attente ad ogni persona, alla sua storia e al contesto nel quale essa vive.
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Condello, Angela. "Per esempio". Revista do Direito, n.º 35 (22 de enero de 2011): 37–54. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i35.2451.

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Analogia, paradigma ed esemplarità condividono un’origine comune e suggestiva. Aristotele usa il termine “paradigma” per descrivere ciò che in seguito la tradizione filosofica ha chiamato “analogia”. Questi tre dispositivi argomentativi sono da collocare nello spazio intermedio fra pratica e teoria nel diritto. In questo articolo discuto il fatto che si possa stabilire definitivamente se essi dimostrino la prevalenza della teoria sulla pratica o viceversa –il che richiama il dibattito diffuso nel contesto del realismo giuridico americano sulla questione se il diritto consista in esperienza (practice) o in logica. La tesi conclusiva é che sia pressoché impossibile stabilire l’origine della paradigmaticità.
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Mazzone, Marco. "Linguaggio, intelligenza, modularitŕ". PARADIGMI, n.º 1 (abril de 2010): 125–34. http://dx.doi.org/10.3280/para2010-001010.

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Linguaggio e intelligenza ci appaiono come caratteristiche tipicamente umane. Perché non siamo speciali di F. Ferretti si propone di indagare, attraverso queste caratteristiche, la natura umana, argomentando che essa č certamente specifica ma non "speciale": va collocata a pieno diritto entro il quadro dell'evoluzionismo darwinista. Linguaggio e intelligenza vengono perciň analizzati in una prospettiva teorica di continuitŕ con le altre specie: secondo l'autore č necessario "darwinizzare Chomsky". Questa posizione generale č argomentata solidamente nel libro. Tuttavia, č discutibile che Chomsky sopravviva del tutto indenne all'operazione, ed alle trasformazioni in corso nella linguistica attuale. Inoltre l'adozione di un modularismo troppo rigido porta Ferretti a rifiutare la nozione di intelligenza generale, che perň sembra difficilmente eliminabile e di fatto č chiamata a svolgere un ruolo non marginale nella strategia del libro.
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Sciarra, Silvana. "Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 131 (agosto de 2011): 363–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131001.

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Questo scritto introduce uno studio comparato sugli effetti indotti dalla sentenzadella Corte del lavoro svedese. Oltre ad alcuni riferimenti alla teoria di Lord Wedderburn sulla titolaritŕ del diritto di sciopero in diversi ordinamenti europei, si fa riferimento alle recenti proposte del rapporto Monti, per inquadrare i possibili sviluppi della controversa giurisprudenza della Corte di giustizia, seguita da una ancora piů discutibile decisione dei giudici svedesi.
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Panzarola, Andrea. "IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA UTILITARISMO ANGLOSASSONE E CODICI PROCESSUALI ATTUALI". Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 3, n.º 1 (9 de octubre de 2019): 155–82. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v3i1.106.

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Anche nel settore del giudizio civile si registra un crescente interesse per il giurista e filosofo londinese Jeremy Bentham e per le sue proposte in tema di disciplina della prova e di organizzazione della procedura giudiziaria. Le tesi utilitaristiche benthamiane possono scorgersi pure nella impostazione generale delle “Civil Procedure Rules” inglesi e nella teoria, che vi è accolta, della “proportionate justice”. Peraltro, tanto le concezioni di Bentham, quanto l’impiego del canone di proporzionalità in chiave utilitaristica, pongono delicati problemi e rischiano di ostacolare una piena tutela dei diritti individuali alla tutela giudiziaria.
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Scarpari, Giancarlo. "Obiettivo. Tra fede e politica: giuristi e magistrati nel passaggio dal fascismo alla Repubblica". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2010): 89–133. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003007.

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L'espressione «responsabilitŕ di proteggere» (responsibility to protect) fa la sua comparsa nel rapporto 30 settembre 2001 dell'International Commission on Intervention and State Sovereignty. Da allora essa costituisce la cornice politica entro cui si collocano le varie forme di ingerenza della Comunitŕ internazionale o di singoli Stati nelle questioni interne di altri Paesi. Di piů essa si trasforma gradualmente in una sorta di istituto giuridico diretto a inserire un vero e proprio «diritto di ingerenza» nel diritto internazionale. La teoria della «responsabilitŕ di proteggere», come i piů efficaci strumenti ideologici, č connessa da un lato alla presenza di problemi veri, dall'altro alla facile propaganda di soluzioni immaginarie. Per questo č compito del giurista analizzarne le sfaccettature e non perdere di vista la realtŕ.
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Tiraboschi, Michele. "Problemi e prospettive nello studio della contrattazione collettiva aziendale". ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE 40, n.º 3 (diciembre de 2022): 21–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2022-003003.

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A partire da un possibile contributo alla configurazione di una più moderna teoria della contrattazione collettiva, il saggio si concentra su un duplice interrogativo: come e dove reperire i testi contrattuali (soprattutto di livello decentrato) e come esaminarli in chiave sistematica e nella prospettiva del cosiddetto diritto delle relazioni industriali. Soffermandosi sulla conoscibilità e sullo studio della contrattazione collettiva aziendale, l'Autore si concentra sulla meto-dologia di indagine della contrattazione collettiva in una precisa logica di sistema e sulla ne-cessità di affrontare i problemi che l'analisi di tale materia comporta attraverso più saperi disciplinari.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione". Italian Review of Legal History, n.º 8 (21 de diciembre de 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Bianchi, Maria. "Il potere curativo della giustizia: un'esplorazione dei rapporti tra psicologia analitica e diritti umani". STUDI JUNGHIANI, n.º 52 (noviembre de 2020): 38–52. http://dx.doi.org/10.3280/jun52-2020oa9896.

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Resumen
Esiste un archetipo della giustizia? E se esiste quale immagine ne danno le mitologie delle diverse culture? Come un tale archetipo ha contribuito alla formazione delle visioni religiose e filosofiche alla base dei diritti umani? La teoria dei tipi psicologici di C.G. Jung può far luce sulla tensione esistente tra legge e giustizia? La giustizia ha un potere curativo? L'autrice propone elementi di risposta alle domande poste per dimostrare l'importanza di abbinare l'azione legale a un approccio psicoterapeutico junghiano nel trattamento delle vittime di violazioni dei diritti umani.L'articolo presenta la progressiva convergenza tra il diritto relativo ai diritti umani e la psicologia, così come le similitudini tra il lavoro di chi opera nel campo dei diritti umani e nella pratica analitica.
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Cafagno, Maurizio. "L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 3 (noviembre de 2021): 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Resumen
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Barreto, Williem Da Silva y Sérgio Urquhart de Cademartori. "Teoria pura del diritto". Revista de Direito da Faculdade Guanambi 8, n.º 01 (18 de mayo de 2021): e302. http://dx.doi.org/10.29293/rdfg.v8i01.302.

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OBIETTIVO: introdurre i concetti di base della teoria pura del diritto e discutere i problemi che circondano il tema dell'interpretazione in Kelsen. METODO: la ricerca viene svolta qualitativamente, utilizzando il metodo bibliografico, con indagini svolte su libri e articoli accademici, pubblicati su prestigiose riviste. RILEVANZA / ORIGINALITÀ: lo studio è rilevante, in considerazione dell'influenza espressiva della teoria pura del diritto negli ordinamenti giuridici contemporanei. Inoltre, sono giustificati approcci critici, con l'obiettivo di: a) identificare, nel pensiero kelseniano, possibili inconsistenze; e b) proporre modifiche riguardanti la sua applicabilità pratica. RISULTATI: si conclude che la concessione di un'eccessiva discrezionalità all'interprete costituisce un difetto rilevante per la teoria pura del diritto. CONTRIBUTI TEORICI / METODOLOGICI: la teoria pura del diritto non risponde efficacemente alle richieste presentate agli interpreti / giudici. Pertanto, il contributo teorico sta nella promozione di archetipi giuridici che affrontano in modo più solido i fenomeni di interpretazione / decisione.
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Olivetti, Marco. "DIRITTI FONDAMENTALI E NUOVE TECNOLOGIE: una mappa del dibattito italiano". REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS 6, n.º 2 (23 de septiembre de 2020): 395–430. http://dx.doi.org/10.21783/rei.v6i2.468.

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La rivoluzione digitale ha inciso profondamente sui diritti fondamentali. Essa ha aperto nuove prospettive per l’esercizio di diritti fondamentali già riconosciuti. Ha fatto emergere nuovi diritti fondamentali e nuovi limiti e nuove minacce ad essi. La cultura giuridica italiana ha concettualizzato queste sfide attorno ad una serie di temi: la libertà informatica, il diritto fondamentale di accesso ad Internet, il diritto all’oblio, il diritto a non essere oggetto di una decisione amministrativa totalmente automatizzata, i nuovi problemi della libertà di espressione. La Camera dei deputati ha elaborato una “dichiarazione dei diritti su Internet”, senza efficacia normativa. E l’uso di Internet ha modificato profondamente il sistema politico. Questo saggio tenta un primo bilancio generale di questi problemi, che in generale sono ancora tutti aperti.
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Gałkowski, Tomasz. "Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze". Prawo Kanoniczne 43, n.º 1-2 (5 de junio de 2000): 217–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.08.

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L’autore nel suo articolo prende in considerazione la storia del diritto canonico come una disciplina autonoma e indipendente dalla scienza del diritto canonico che adopera un metodo storico. Nel corso della sua esposizione cerca di far vedere come questa disciplina si è venuta formando man mano allonantandosi dalle discipline giuridiche e cercando di approfittare dalla storiografia generale. Come conseguenza del modo di capire la storia del diritto canonico l’autore presenta come essa è presente negli odierni studi canonistici.
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De Luca Tamajo, Raffaele. "Massimo D'Antona, esperto "strutturista": l'erosione dei pilastri storici del diritto del lavoro". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 121 (abril de 2009): 185–93. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121011.

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Nel saggio del 1998 Massimo D'Antona mette a fuoco l'erosione di quattro pilastri su cui č stato edificato il diritto del lavoro della seconda metŕ del '900: la sovranitŕ dello stato-nazione, incalzato da istituzioni sovranazionali; l'organizzazione della grande fabbrica industriale, alterata da esternalizzazione e decentramenti; la stabilitŕ del progetto lavorativo e di vita "dalla scuola alla pensione"; il mito della rappresentanza generale delle organizzazioni sindacali storiche. Si chiede, pertanto, su quali basi possa essere rifondata l'identitŕ del diritto del lavoro. La "rilettura" si propone di saggiare la tenuta dell'analisi a dieci anni di distanza.
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Suriano, Ramón y Gerardo Pisarello. "Entrevista a Luigi Ferrajoli". Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho, n.º 9 (28 de octubre de 2021): 187–92. http://dx.doi.org/10.5347/isonomia.v0i9.604.

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Luigi Ferrajoli nació en Florencia en 1940. Ha ejercido como juez entre 1967 y 1975, vinculado el grupo conocido como Magistratura Democrática. Desde 1970 es profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino. Es autor de una Teoría assiomatizzata del diritto (Milán, 1970) y del libro Democrazia autoritaria . capitalismo maturo, en colaboración con Danilo Zolo (Milán, 1978). En 1989 publicó Diritto. Ragione. Teoría del garan-tismo penale (editada en español por Trotta, Madrid, 1995), considerada uno de los mejores manuales contemporáneos de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Entre sus últimas producciones se encuentra La sovranità nel mondo moderno (Roma, 1997).
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Gometz, Gianmarco. "Le concezioni teleologiche del diritto nella letteratura teorico-giuridica. Osservazioni analitiche per una classificazione". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (febrero de 2012): 7–43. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003001.

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L'idea secondo cui il diritto non puň essere compreso, o addirittura definito, se non si tiene conto del suo ruolo di mezzo rivolto a un fine č alla base di numerose concezioni del diritto: e in particolare quelle che, a qualche livello, assegnano un ruolo centrale al ruolo strumentale del diritto rispetto a fini variamente individuati e connotati. In questo articolo si tenta una sommaria classificazione di tali concezioni teleologiche, pur senza pretese di esaustivitŕ. La proposta ricostruzione č preliminare a un'analisi delle ragioni che inducono a considerare la dimensione teleologica come importante o addirittura indispensabile per rispondere alla domanda: Che cosa č, in generale, il diritto?
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Palmisano, Antonio Luigi. "La jirga e la giustizia informale in Paktia". FUTURIBILI, n.º 1 (marzo de 2011): 153–77. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-001011.

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L'Autore, nell'ambito del rapporto generale tra diritto informale e diritto formale, e cioč tra diritto della comunitŕ e dei valori e diritto dello stato, affronta la giustizia informale gestita direttamente dalledei pashtun e delle pene previste dal diritto informale per i delitti compiuti. Lesono una sorta di assemblea degli "anziani", operanti a livello locale, e parallelamente alle corti primarie, secondarie e d'appello di Kabul. L'Autore illustra come sono composte e operano tali. Una seconda parte dell'articolo riporta analiticamente le pene per ogni singolo delitto, secondo le categorie giuridiche del, dele del. Nel caso le parti non accettino la decisione delle, allora interverrŕ la corte statale. L'Autore conclude chee stato rappresentano un equilibrio tra comunitŕ locale e stato, che prende le mosse dalla querela discussa a livello di, che cosě si configura come una sorta di giudice di pace.
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EINSTEIN, ALBERT. "VORLESUNGEN BER SPEZIELLE RELATIVITTSTHEORIE". Nuncius 14, n.º 2 (1999): 650–61. http://dx.doi.org/10.1163/182539199x00102.

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Abstracttitle RIASSUNTO /title Il manoscritto einsteiniano del 1920 dal titolo: Vorlesungen ber spezielle Relativittstheorie, illustra in modo paradigmatico l'intera gestazione della Teoria della Relativit speciale, l'importanza e il ruolo di questa all'interno della Teoria della Relativit generale, il passaggio da una Teoria della Relativit speciale ad una generale, i dubbi e le certezze del suo inventore, sempre nell'ottica di uno dei nodi cruciali della Storia della Fisica moderna: il problema della definizione dell'Etere. La Teoria dell'Etere, appunto, filtrata attraverso Hendrik A. Lorentz, diventa in Einstein una fattispecie inerziale del Principio di Relativit classico e poi, spogliandosi di qualsiasi qualit meccanica, diviene Teoria gravitazionale nella prospettiva fenomenologica weyliana.
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Benvenuto, Sergio. "Interventi sull'articolo di Griffin Hansbury La propaganda di Tiresia". PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, n.º 1 (marzo de 2021): 41–50. http://dx.doi.org/10.3280/pu2021-001004.

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La teoria del "Vaginale maschile" di Griffin Hansbury (2017) viene considerata come pleonastica nel contesto generale della teoria psicoanalitica; infatti per Freud il maschile e il femminile non sono caratteristiche fondamentali della sessualità umana, ma "costruzioni". Il caso clinico descritto da Hansbury viene discusso alla luce di una teoria generale del masochismo, rivisitando il concetto di masochismo femminile. Nelle conclusioni viene mostrato che l'intenzione libertaria dell'ideologia della queer theory finisce con l'accettare proprio la stessa logica del gender che cerca di criticare e superare.
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Ferrajoli, Luigi. "Diritti e democrazia. Risposta ad Anna Pintore". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2010): 179–91. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001008.

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Resumen
Diritti soggettivi - Diritti fondamentali - Lacune - Antinomie - Democrazia. Luigi Ferrajoli risponde in questo articolo alle critiche mosse da Anna Pintore, nel fascicolo n.2/2009 di questa Rivista, ai Principia iuris di Luigi Ferrajoli (2007), osservando che tali critiche sono assai penetranti, ma non convincenti. Seguendo l'ordine di Pintore, Ferrajoli affronta dapprima tre questioni di teoria del diritto - la nozione di ‘diritto soggettivo', il rapporto tra i ‘diritti primari' e i ‘diritti secondari' e il problema delle lacune - e successivamente tre questioni di teoria della democrazia: la critica alla concezione puramente formale di democrazia, l'accusa di aver teorizzato una "democrazia per il popolo" oltre che "del popolo" e il rapporto tra teoria del diritto e teoria della democrazia.
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Maggioni, Guido y M. Paola Mittica. "La sociologia del diritto nell'Universitŕ italiana". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2010): 123–71. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001006.

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Resumen
Sociologia - Diritto - Universitŕ - Italia. L'Universitŕ italiana sta vivendo nel corso degli ultimi dieci anni un periodo di forte transizione. In questo contesto di per sé problematico, la sociologia del diritto presente in due settori differenti, sin dall'originaria istituzionalizzazione accademica, rischia di perdere in visibilitŕ e di compromettere la propria identitŕ scientifica, tanto complessa quanto liminare tra la sociologia generale e le scienze giuridiche. Questo articolo č volto a misurare lo spazio accademico attribuito alla disciplina, per come si č configurato nella storia delle riforme del sistema universitario degli ultimi anni e pare prefigurarsi, sia in ordine alle regole del reclutamento che rispetto alla definizione della didattica. Si occupa, inoltre, di operare una ricognizione della presenza dei sociologi del diritto nel sistema universitario relativamente alla loro visibilitŕ nei settori e alla produzione scientifica rintracciabile nelle fonti piů immediatamente riconoscibili sotto l'etichetta "sociologia del diritto". L'obiettivo non č tanto di fornire una ricostruzione del campo attuale della sociologia del diritto italiana, ma di comprendere in che termini e secondo quali limiti il sistema accademico osservi la materia e i suoi cultori, per evidenziare alcuni problemi intorno all'identificazione della materia dall'esterno che possano contribuire a fare il punto sullo stato dell'arte della disciplina.
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Caputo, Giuseppe. "Stato costituzionale di diritto e carcere". La Nuova Giuridica 2, n.º 2 (19 de enero de 2023): 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Posteraro, Nicola. "Il “problema” del consenso informato: dai diritti del malato alla spersonalizzazione del rapporto medicopaziente / The “problem” of the informed consent: from the rights of the patient to the depersonalization of his relationship with the doctor". Medicina e Morale 66, n.º 3 (3 de julio de 2017): 371–87. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.497.

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Il lavoro analizza il tema del diritto al consenso informato. Si parte con un’analisi generale del “nuovo” concetto di salute, per poi passare a trattare più dettagliatamente del diritto de quo. Ci si sofferma in particolare sulla informazione quale requisito atto a renderlo valido e si affronta il tema del nuovo rapporto medico-paziente; infine, si svolgono delle considerazioni critiche rispetto alla cd. spersonalizzazione di tale relazione medicale. ---------- The work deals with the process of the informed consent. It analyzes the “new” right to health; then, it focalizes its attention on the right to be informed before conducting a healthcare. At the end, it considers the theme of the relationship between the doctor and the patient and investigates the problem of its depersonalization.
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Gabardo, Emerson, Vivian Cristina Lima López Valle y Maurício Corrêa de Moura Rezende. "Il diritto amministrativo brasiliano: aspetti attuali del controllo della pubblica amministrazione". Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 4, n.º 1 (28 de junio de 2017): 57–66. http://dx.doi.org/10.14409/rr.v4i1.7126.

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L'articolo mira a descrivere l'attuale diritto amministrativo brasiliano. Inizia con un approccio generale alla situazione contemporanea, in particolare degli ultimi venti anni. Afferma il ruolo della Costituzione federale nel marzo del 1988 come la nuova legge amministrativa in Brasile. Il testo evidenzia il ruolo dei principi nel determinare il controllo amministrativo della pubblica amministrazione. Riflette in particolare l'importanza del principio costituzionale di efficienza. La conclusione contiene un breve riassunto delle principali questioni discusse nei nostri tempi dela dottrina e della giurisprudenza del Brasile.
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D’Agostino, Francesco. "Sessualità e diritto". Medicina e Morale 46, n.º 1 (28 de febrero de 1997): 75–87. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.890.

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L’autore anzitutto evidenzia i limiti di una concezione meramente fenomenologica e funzionalistica della sessualità, concezione che di fatto misconosce la sessualità stessa nei suoi aspetti più profondi e nella comprensione più piena dell’uomo stesso. Viene così a rendersi necessaria un approccio “integrato” alla sessualità, per la quale essa venga posta come un problema di verità. Dopo avere illustrato il processo antropogenico, sempre con riferimento alla sessualità, così come elaborato da Lacan, l’autore afferma la necessità del diritto per la sessualità umana. È infatti più un postulato ideologico che una autentica possibilità ermeneutica pensare alla sessualità come ad un mero diritto soggettivo, assunta la pretesa “privatizzazione” della sessualità. In realtà, il diritto - che è costantemente chiamato a regolare la relazionalità - non può esimersi dal dare regole all’esercizio della sessualità e dall’esigerne l’osservanza, perché è in tale esercizio che l’equilibrio relazionale interpersonale si manifesta nel modo più pregnante. Tutto ciò sempre tenendo presente però che il giurista ha a disposizione un criterio, più che un insieme di regole formali, che corrisponde al criterio generale che governa l’universo della giuridicità, cioè quello della relazionalità, intesa come equilibrio nella differenza. Più di ogni altra dimensione, infatti, la sessualità avverte costantemente la presenza del diritto, di questa insistente memoria della presenza, accanto all’io, dell’altro, delle sue ragioni e delle sue spettanze.
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Razzolini, Orsola. "Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell'ordinamento spagnolo". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 132 (noviembre de 2011): 631–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132004.

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Nell'ordinamento spagnolo e in tre progetti di legge nazionali, la nozione di lavoro economicamente dipendente descrive, in linea generale, la situazione in cui il lavoratore ricava una quota consistente del proprio reddito da un principale committente che diviene cosě la fonte primaria del suo sostentamento. Nel presente contributo, questa definizione di dipendenza economica viene messa in discussione sotto due profili. Anzitutto, l'inserzione del dato quantitativo nella struttura della fattispecie, lungi dal contribuire alla certezza del diritto, č fonte di incertezza; in secondo luogo, desta perplessitŕ sotto il profilo della tutela della libertŕ e della volontŕ contrattuale del committente, ripercuotendosi sul problema della qualificazione dei rapporti di lavoro. Lo spunto č l'occasione per svolgere qualche riflessione conclusiva sull'idoneitŕ del requisito quantitativo a giustificare l'introiezione di una logica redistributiva nel diritto privato.
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Pintore, Anna. ""A rule-governed gunman writ large?" Il posto della coercizione in The Concept of Law". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (diciembre de 2011): 7–26. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-002001.

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Oggi molti teorici del diritto ritengono che Herbert Hart, con la sua critica a Austin e a Kelsen, abbia dimostrato in modo conclusivo che la coercizione non č un elemento essenziale del diritto e che perciň non presenta alcun interesse per il filosofo del diritto. Contro l'opinione corrente, Pintore ritiene che la coercizione vada tuttora considerata un tema basilare della filosofia del diritto, almeno per il positivismo giuridico. L'autrice mostra inoltre che inla coercizione gioca un ruolo cruciale in tre ŕmbiti: (i) l'analisi delle regole e degli obblighi sociali, morali e giuridici; (ii) la teoria dei sistemi giuridici come unione di norme primarie e secondarie; (iii) l'idea del contenuto minimo del diritto naturale.
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Greco, Tommaso. "Scienza del diritto e teoria del potere. Alle radici del Bobbio ‘costituzionalista'". DEMOCRAZIA E DIRITTO, n.º 4 (abril de 2016): 203–29. http://dx.doi.org/10.3280/ded2015-004007.

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Colapietro, Carlo. "Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 124 (marzo de 2010): 607–32. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124002.

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La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire l'effettiva inclusione sociale del disabile ed, in particolare, un suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, l'evoluzione normativa della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili si inserisce nell'ambito di una logica di multilevel governance piů generale delle politiche pubbliche in materia di disabilitŕ, ed č contrassegnata: da un lato da politiche antidiscriminatorie volte a contrastare con apposite tutele qualsiasi forma di discriminazione diretta in ambito lavorativo fondata sulla disabilitŕ; e, dall'altro, da misure di politica attiva del lavoro dirette ad assicurare alle persone disabili, attraverso forme di collocamento mirato ed incentivato, non un semplice mantenimento caritativo, ma la conclusione di un regolare contratto di lavoro, in presenza non di persone inabili al lavoro, bensě di persone disabili, che hanno pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro.
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Dzierżon, Ginter. "Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa". Prawo Kanoniczne 52, n.º 1-2 (5 de junio de 2009): 39–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.01.

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l’Autore concentra la sua attenzione sullo specifico istituto della rimozione dall’ufficio ecclesiastico che si fa per il diritto stesso. L’analisi viene focalizzata sulle disposizioni contenute nel can. 194 §§ 1- 2 CIC e dell’art. 79 § 2 del Regolamento generale della Curia Romana. L’istituto della rimozione ipso iure dall’ufficio, ovvero in virtù del diritto stesso, è caratterizzato dal fatto che il detentore dell’ufficio lo perde automaticamente qualora incorre nelle condizioni stabilite dalle citate norme. Le suddette statuizioni normative sono dei tipici atti giuridici che limitano il libero esercizio dei diritti da parte del soggetto. Perciò sono soggette ad un’interpretazione stretta (cann. 18 e 36 § 1 CIC). Ne deriva che questo meccanismo della rimozione dall’ufficio trova applicazione esclusivamente nei limiti delle suddette ipotesi normative.
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Stradella, Elettra. "Il potere di ordinanza dei sindaci e l'"amministrazione emergenziale"". RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n.º 3 (noviembre de 2010): 101–21. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003011.

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L'articolo, prendendo le mosse da un inquadramento di carattere generale sul potere di ordinanza e i suoi fondamenti teorici, affronta il problema della amministrazione dell'emergenza e delle sue possibili degenerazioni. L'autrice si sofferma sulla disciplina normativa del potere di ordinanza prima e dopo l'approvazione della legge n. 125/2008 e del c.d. "decreto Maroni", mettendo in rilievo gli effetti prodotti in termini di esercizio effettivo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del relativo potere, nonché il rapporto tra diritto emergenziale e utilizzo in chiave performativa del diritto penale. Sottolinea in particolare la tendenza ad un impiego abnorme delle ordinanze, sia per sopperire a carenze politico-amministrative superabili attraverso una "ordinaria efficienza", sia soprattutto per rafforzare processi di stigmatizzazione simbolica nei confronti di determinate condotte, evidenziando come la modifica normativa del 2008 si stia rivelando causa di ulteriore stabilizzazione della stessa.
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Sorrenti, Lucia. "La gestione quattrocentesca del patrimonio monastico e i rapporti enfiteutici nella prassi negoziale: accortezza di chierici e professionalità di notai". ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE, n.º 2 (diciembre de 2021): 54–69. http://dx.doi.org/10.3280/asso2020-002004.

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Il complesso di scritture inedite riconducibili all'amministrazione del patrimonio immobiliare di S. Nicolò l'Arena è oggetto d'indagine per un duplice scopo. Innanzitutto approfondire il tema delle modalità di gestione dei beni monastici di dotazione dal peculiare angolo di visuale dei contratti a lungo termine: i fondi meno pregiati, per cui si richiedono specifiche opere di trasformazione, sono affidati a conduttori volenterosi tramite contratti agrari migliorativi tra i più diffusi nella prassi negoziale siciliana, quali enfiteusi o censi. Di alcuni di essi, presi come esemplari, si esamina poi la caratura tecnico giuridica dell'impianto formulare in rapporto alle qualifiche e alla professionalità dei rispettivi notai roganti. Non si tralascia inoltre e viene esplicitato, nel quadro normativo generale della Chiesa e dell'Impero, il ruolo eminente del diritto particolare del Regnum Siciliae, vigente nel territorio come diritto positivo.
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May, Georg. "Il diritto e la giustizia nella chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico". Archiv für katholisches Kirchenrecht 170, n.º 2 (12 de diciembre de 2001): 629–33. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-170-02-90000045.

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Arduini, Stefano. "Fra antico e moderno. Retorica come teoria generale del discorso". Quaderni Urbinati di Cultura Classica 42, n.º 3 (1992): 93. http://dx.doi.org/10.2307/20547162.

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Ciancio, Orazio. "Inaugurazione del 71° Anno accademico dell'Accademia italiana di Scienze Forestali". L’Italia Forestale e Montana 77, n.º 3 (25 de agosto de 2022): 105–15. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1793.

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Dopo due anni in cui non è stato possibile organizzare manifestazioni aperte al pubblico a causa della pandemia di Coronavirus, il 12 maggio u.s., nella Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli, si è finalmente tenuta, al cospetto di una vasta platea, la Cerimonia di inaugurazione del 71° Anno accademico dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Dopo i saluti di Cecilia Del Re, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, e del Prorettore dell’Università di Firenze Enrico Marone, il Presidente Orazio Ciancio ha illustrato l’attività dell’Istituzione nell’anno precedente e ha concluso con una breve relazione su “Il bosco: un soggetto di diritto”. Il Generale di C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha tenuto la prolusione dal titolo “Ambiente, foreste e sicurezza”. Al termine della Cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai nuovi Accademici, i premi ai vincitori del bando per i migliori articoli pubblicati su riviste scientifiche attinenti alle tematiche forestali e ambientali e i premi per le migliori tesi di dottorato nel settore forestale.
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Sung, Myung-Je y Jeong-Hyun Kim. "Una rassegna psichiatrica sul figlicidio". RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, n.º 3 (diciembre de 2012): 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003005.

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Il diritto penale disciplina l'infanticidio diversamente, a seconda dei periodi storici e del ruolo ricoperto dalla madre nella famiglia e nella societŕ. L'autrice ne traccia lo sviluppo storico, la attuale disciplina e l'applicazione fattane dalla giurisprudenza. Dal fatto che l'infanticidio sia punito piů gravemente o meno dell'omicidio, e dalle circostanze che determinano la sua disciplina differenziata rispetto all'omicidio in generale, si evidenzia la specificitŕ del ruolo materno come storicamente costruito nelle diverse societŕ e l'immagine della Madre propria dei diversi sistemi penali.
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Wroceński, Józef. "Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą". Prawo Kanoniczne 46, n.º 1-2 (15 de junio de 2003): 39–56. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.02.

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Resumen
L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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Bruno, Sabrina. "Le contestazioni degli Attorney General americani alla luce del diritto eurounionale". Trusts, n.º 6 (1 de diciembre de 2022): 1102–7. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.222.

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Tesi Il cambiamento climatico è un rischio di natura finanziaria e non un criterio etico. Gli investitori istituzionali ed i gestori di attivi devono pertanto tenerne conto, nella gestione delle azioni, al fine di perseguire l’interesse dei beneficiari e dei clienti quale contenuto del duty of care verso questi. Trattasi di un principio generale applicabile in tutti gli ordinamenti a prescindere dall’esistenza di una disciplina specifica in tal senso. The author’s view Climate change is a financial risk and not an ethical criterion. Institutional investors and asset managers must therefore take this into account when managing shares in order to pursue the interest of beneficiaries and clients as the content of the duty of care towards them. This is a general principle applicable in all legal systems irrespective of the existence of specific regulations to this effect.
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