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Gałkowski, Tomasz. "Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego". Prawo Kanoniczne 51, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2008): 29–77. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.02.

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Il pluralismo ecclesiologico nella teologia cattolica influisce sulle soluzioni giuridiche della Chiesa cattolica, anche in materia dell’ecumenismo. Qui osserviamo una grande differenza tra i due codici del diritto canonico della Chiesa Latina. L’autore dell’articolo presenta dunque la dimensione ecclesiologica della teologia postconciliare, sottolinea il pluralismo teologico ed ecumenico esistente nella Chiesa cattolica e nelle altre Chiese ed Comunità ecclesiastiche. Di conseguenza analizza la dipendenza tra l’ecclesiologia, lo stato dell’azione ecumenica e il diritto della Chiesa cattolica.
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Gherri, Paolo. "Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (Canonico)". Ius Canonicum 50, n.º 99 (17 de julio de 2015): 221–53. http://dx.doi.org/10.15581/016.50.2658.

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La Teologia del Diritto sviluppatasi nella Canonistica cattolica con l’insegnamento di Mörsdorf mostra le proprie radici più profonde nel problema espressamente germanico dell’autonomia giuridica delle Chiese rispetto allo Stato. La questione venne posta da Sohm negando ogni fondamento a tale autonomia: il Kirchenrecht è di competenza esclusiva dello Stato e contraddice la natura della Chiesa. A Barmen (1934), guidata da Barth, la Chiesa evangelica si ruppe rifiutando le leggi razziali naziste per dotarsi di una regolamentazione autonoma intra-ecclesiale (ancora: Kirchenrecht) da fondare attraverso una Kirchenrechtstheologie anziché filosoficamente. Nel dopo-guerra Mörsdorf seguì tale linea per rivitalizzare il Diritto canonico (Kanonischenrecht) pre-conciliare. Ciò avvenne, tuttavia, scambiando il Kanonischenrecht col Kirchenrecht, poiché il vocabolario e la cultura tedesca erano ormai cambiati. Il Kirchenrecht di Sohm era Diritto dello Stato sulle Chiese (Diritto ecclesiastico); quello di Mörsdorf era Diritto della Chiesa su se stessa (Diritto canonico). Un solo termine per due realtà inconciliabili.
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Gómez Arévalo, José Arlés. "Studi ecclesiologici nella prospettiva ecumenica: dialoghi cattolici-luterani". Revista Pistis Praxis 7, n.º 1 (13 de septiembre de 2015): 7. http://dx.doi.org/10.7213/revistapistispraxis.07.001.ao01.

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Resumen
Questo documento mette in evidenza i rapporti ecumenici che sono state stabilite tra la Chiesa cattolica e luterana. In un’epoca segnata dalla necessità di un vero dialogo ecumenico e interreligioso, è importante riflettere sulle iniziative e momenti chiave di questo riavvicinamento tra la Chiesa cattolica e alcune confessioni luterane; quindi, analizziamo l’urgente necessità di un dialogo interreligioso che storicamente é stato in costante tensione e conflitto. C’ é la speranza che emtrambe le chiese potessero trovare una nuova unitá nel loro servizio comune del mondo, secondo il vangelo di Gesú.
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SCHWARZ, Karl. "'Chiesa Libera in Libero Stato'". European Journal for Church and State Research - Revue européenne des relations Églises-État 5 (1 de enero de 1998): 193–211. http://dx.doi.org/10.2143/ejcs.5.0.2002823.

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Bassi, Jacopo. "La periferia ecclesiastica ortodossa nel Sud-Est europeo negli anni Venti e Trenta. Il caso dell'Epiro e dell'Albania". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 3 (abril de 2011): 5–24. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003001.

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La caduta dell'Impero ottomano comportň un mutamento anche nelle relazioni interne al mondo cristiano ortodosso. La creazione e il consolidamento degli Stati nazionali balcanici e delle Chiese ortodosse autocefale posero le basi per la ridefinizione dei confini giurisdizionali delle Chiese nazionali. Negli anni Venti e Trenta l'Albania e la Grecia cercarono di manovrare le istituzioni religiose ortodosse per esercitare pressione sul Patriarcato ecumenico: obiettivo delle azioni diplomatiche greche e albanesi era quello di spostare l'influenza culturale esercitata dalle istituzioni religiose sulle popolazioni dell'area dell'odierna Albania meridionale, abitata in prevalenza da fedeli ortodossi. Lo Stato greco era desideroso di poter avanzare rivendicazioni su questi territori: la difesa della popolazione ortodossa rappresentava una giustificazione ideale. La zona oggetto della disputa divenne cosě una, contesa tra la tradizionale giurisdizione patriarcale, la nascente Chiesa ortodossa albanese e la Chiesa di Grecia, desiderosa di ereditare da Costantinopoli il prestigio e il retaggio storico della cristianitŕ orientale.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione". Italian Review of Legal History, n.º 8 (21 de diciembre de 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Resumen
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Dańczak, Andrzej. "Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii". Verbum Vitae 10 (14 de diciembre de 2006): 173–203. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1416.

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Teologia si trova da qualche tempo di fronte a una sfida legata alla questione dell'identita de l cristianesimo e della Chiesa nel contesto del postmodemismo, del pluralismo nonche della molteplicita delle religioni, il quale fatto richiede a livello teologico un'interpretazione adeguata della situazione.L' articolo pone al centro della riflessione la persona di Gesu Cristo in quanto inseparabilmente legata alla Chiesa. L'agire del Cristo al di fuori dei confini visibili della Chiesa ha anche il carattere ecclesiale, dato che il ruolo del Capo della Chiesa descrive la sua identita propria come lo indicano la Lettera agli Efesini e ai Colossesi. Pertanto il ruolo teologico della Chiesa non e stato mai visto, a partire dal testo del NT, in base ai dati statistici riguardanti la comunita ecclesiastica, non e stato mai dipendente dalle coordinate quantitative, ma scaturisce esclusivamente dal suo legame con Cristo-Capo, il che deve essere preso in considerazione a qualsiasi tentativo di reinterpretare lo status teologico della Chiesa e delle religioni non-cristiane.
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Woch, Jarosław. "Biskup Rzymu wobec problemów Kościołów wschodnich przy końcu IV wieku". Vox Patrum 46 (15 de julio de 2004): 231–47. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6814.

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Lo studio presentato in questo articolo cerca di studiare, aiia base dei documenti, in quaie maniera e stato reaiizzato il mandato petrino: „pasce oves meas”, aiia fine dei IV secoio. Nei modo particoiare fu esaminato il pontificato di papa Siricio (384- 399), specie sotto i'aspetto dei suo rapporto verso ie Chiese d'Oriente. Daiio studio emerge che questo vescovo di Roma era cosciente dell'incarico intrapreso, „per Dei gratiam", di avere cura per tutte ie Chiese. In modo particoiare e stata anaiizzata ia cosiddetta questione antiochena, ia causa dei vescovo Bonoso, dei vescovo Bagadio, nonche ii probiema dell'istituzione dei patriarcato occidentaie in Oriente (Iiiirico). In tutti questi casi Siricio si dimostra come responsabiie per ia pace ed unita deiia Chiesa, impegnandosi sia in persona che attraverso i suoi iegati.
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Misiarczyk, Leszek. "Prymat Kościoła/biskupa Rzymu w źródłach chrześcijańskich II wieku". Vox Patrum 46 (15 de julio de 2004): 51–77. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6740.

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Nella riftessione sut primato detta Chiesa o det Vescovo di Roma net II secoto e necessario distinguere it fatto di riferire it primato da attre communita ecctesiastiche di attora atta Chiesa o at Vescovo di Roma datta consapevotezza det primato detta stessa Chiesa di Roma o dei suoi Vescovi. Net II secoto, come ci e stato trasmesso datte fonti cristiane antiche, it primato veniva riferito atta Chiesa o at Vescovo di Roma da Ignazio di Antiochia, Egesippo e Tertutiano, invece Letfera a/ Corinzi di Ctemente e ta controversia riguardante ta data detta cetebrazione di Pasqua testimoniano appunto ta crescente consapevotezza det primato netta Chiesa e nei Vescovi di Roma.
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Rozen, Barbara y Maksym Adam Kopiec. "LE PERSONE DISABILI NELL’ECONOMIA DELLA SALVEZZA DI DIO". Forum Teologiczne 20 (13 de diciembre de 2019): 109–25. http://dx.doi.org/10.31648/ft.4808.

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“Le Persone disabili nell’economia della salvezza di Dio” è uno studio dedicato alla ricerca inerente il posto e il ruolo delle persone con varie disfunzioni nella e per la comunità ecclesiale. Il punto di riferimento risiede nei presupposti fondamentali dell’antropologia e della pedagogia cristiana. Nell’articolo è stato fatto il tentativo di approfondire teologicamente la risposta a tre domande: Chi è la persona disabile per la Chiesa? Che cosa la Chiesa può offrire a una tale persona? Che cosa la persona disabile può donare alla Chiesa? La ragione e il significato di questa riflessione fondata sulla Sacra Scrittura e sui risultati del pensiero critico e teologico derivano da una inclinazione sociale ancora attuale a trattare le persone malate come passive, quasi “inutili”. Proprio questo contesto stimola noi stessi e gli altri a ripensare, in prospettiva cristologica ed ecclesiologica, questo stato di cose. Anzi, la credibilità della Chiesa si fa più esplicita nella misura in cui essa si apre e tratta seriamente la questione della disabilità umana, dimostrando di vivere secondo lo spirito del Vangelo.
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Łupiński, Stanisław. "Taca w uchwałach synodów polskich w latach 1967-2005". Prawo Kanoniczne 49, n.º 1-2 (15 de junio de 2006): 227–34. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.1-2.09.

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Lesistenza delle strutture della Chiesa in Polonia e condizionata dalle libere offerte dei credenti, perche la Chiesa non approfitta dell’aiuto materiale dello Stato. Le offerte si raccoglie generalmente durante delle domeniche e dei giorni festivi ed esse costituiscono il contributo fondamentale per il mantenimento della Chiesa. Questa problematica si e mostrata come punto d’interesse dei sinodi diocesani in Polonia negli anni 1967-2005. L’autore dell’articolo ha spiegato il termine colletta, il tempo della raccolta delle offerte, la loro destinazione, il problema del rimandare le offerte a curia, la contabilità in parrocchia. Secondo dei sinodi diocesani la colletta fatta nelle parrocchie costituisce una forma particolare della decima offerta dai credenti per i bisogni della Chiesa. Queste offerte sono indispensabili per realizzare gli obiettivi propri della Chiesa, per il culto, per mantenere il clero e le opere della carità cristiana.
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Sordyl, Krzysztof. "Powstanie i rozwój Kościoła nowacjańskiego". Vox Patrum 55 (15 de julio de 2010): 553–67. http://dx.doi.org/10.31743/vp.4356.

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Nel periodo iniziale dello sviluppo dello scisma romano di Novaziano niente lasciava prevedere che potesse minacciare l’intera Chiesa. In quel periodo Novaziano aveva mandato in Africa, Alessandria e Antiochia i suoi emissari. Grazie alla loro attività la comunità dei novaziani cresceva in potenza, e sviluppando in modo progressivo la propria dottrina è diventato un rivale significativo della Chiesa cattolica. La Chiesa di Novaziano si è diffusa in Gallia, nei terreni dell’Italia settentrionale (Milano), a Roma, in Africa, Egitto e Siria. In Oriente si è lottato a lungo contro le sue regole e abitudini. Anche nell’Asia minore i novaziani erano numerosi. Socrate fornisce molte informazioni su di loro. Racconta dettagliatamente la storia della comunità novaziana a Costantinopoli: descrive la disposizione delle loro chiese nella città e presenta la successione dei vescovi novaziani fino alla sua epoca. Eppure non vi è modo di stabilire, anche approssimativamente, il numero di singole comunità. L’ottavo canone del concilio di Nicea presumeva che in alcuni posti la chiesa di Novaziano avesse attratto la totalità della popolazione cristiana. Le informazioni sul presbitero romano e la sua chiesa non sono precise. I trattati, che si sono conservati, mostrano piuttosto la polemica teologica che la dimensione storica. La legge civile del 326 ha creato una situazione favorevole per gli appartenenti alla chiesa di Novaziano, riconoscendogli il diritto di possedere i luoghi di culto e i cimiteri. Le comunità novaziane in Oriente si sono trovate al centro della reazione antiniceana, le cui conseguenze avevano il carattere non solo teologico, ma anche esistenziale. Socrate riporta i momenti drammatici vissuti a Costantinopoli dai cattolici e dai novaziani che non volevano accettare il credo dei seguaci degli homoios. Nella prima metà del V secolo a Roma, il papa Innocente I, Bonifacio I e Celestino I chiudono le chiese dei novaziani. Cirillo invece combatteva i novaziani ad Alessandria. Socrate ricorda che a Costantinopoli, dove sicuramente era più difficile scordarsi delle sofferenze comuni, la situazione della comunità novaziana è rimasta buona fino all’ascesa al trono di Nestorio (428). La collaborazione della Chiesa e dello stato porta gradualmente alla sparizione, prima nelle grandi città, a poi addirittura in campagna, delle comunità organizzate, e finalmente degli ultimi rappresentanti della setta. Probabilmente gli ultimi novaziani asiatici collaboravano con i pauliciani. In Oriente dalla metà dell’VIII secolo sparisce la questione dei novaziani come eretici viventi. Gli ultimi cenni risalgono ai tempi di Giovanni di Damasco e Eulogio di Alessandria. In Occidente erano spariti già da molto prima: non se ne trova quasi nessuna informazione già dalla metà del V secolo. Secondo alcuni ricercatori le idee propagate dalla chiesa di Novaziano hanno influito sui bogomilisti, e anche sui catari dell’Occidente.
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Burigana, Riccardo. "TANTI TESTIMONI DELLO STESSO CRISTO". PARALELLUS Revista de Estudos de Religião - UNICAP 13, n.º 32 (28 de noviembre de 2022): 057–85. http://dx.doi.org/10.25247/paralellus.2022.v13n32.p057-085.

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La memoria delle vicende storiche della Chiesa Ortodossa in Europa Orientale costituisce un elemento centrale per la comprensione dei rapporti tra Russia e Ucraina tanto più per l’uso che di questa memoria ne è stato fatto negli ultimi anni, anche prima dello scoppio della guerra del 2022. L’articolo propone una lettura sintetica della presenza dei cristiani in Russia e Ucraina, mettendo in evidenza le relazioni tra la Chiesa e il potere politico.
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Melloni, Alberto. "“CHIESA E STATO” FRATTURA DI COSA, FRATTURE PER COSA". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 255–67. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.248.

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Una caratteristica cruciale della storia italiana è il poliedrico rapporto tra Stato e papato, un rapporto a volte conflittuale, a volte amichevole ma sempre presente nelle diverse fasi del processo di costruzione della nazione. Da un lato, la Questione Romana e le vicende dell'Unità del XIX secolo si basano su diverse fratture e ne evidenziano l'antagonismo. Dall'altro, una riconciliazione si può vedere dopo il Movimento di Resistenza, quando la Chiesa è diventata protagonista del sistema democratico repubblicano e durante il periodo della stesura della Costituzione, basata sugli sforzi reciproci e sull'utopia di un dialogo fecondo. Nel complesso, e questo è vero fin dalla Cattura di Roma (1870), lo Stato italiano ha sempre dovuto misurarsi con la presenza duratura del papato.
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Maritano, Livio. "Comunità cristiana e pastorale sanitaria". Medicina e Morale 39, n.º 3 (30 de junio de 1990): 453–68. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1173.

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Per la sua natura fondamentale, la chiesa è chiamata a rivolgere la sua attenzione pastorale a tutti gli ambiti nei quali l'uomo opera e vive. L'ambito sanitario è certamente uno di questi, sia per la presenza numerosa di operatori, sia soprattutto perché al centro vi sono le persone malate e sofferenti. Nelle parole di un vescovo, come è l'autore, viene richiamata qui l'urgenza di una autentica pastorale sanitaria: essa trova la sua ragion d'essere anzitutto per lo stato di bisogno in cui si trovano i fratelli sofferenti, bisogno al quale una comunità cristiana matura deve essere in grado di rispondere; in secondo luogo, la comunità deve annunciare al cristiano la vocazione particolare inerente allo stato di malattia e accompagnarlo con il doveroso sostegno a corrispondere a tale chiamata. Tale necessità è stata recentemente espressa nel documento La pastorale della salute nella chiesa italiana, a cura della Consulta CEI per la pastorale della salute, i cui punti essenziali vengono qui ripercorsi dall'autore.
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Kowalczyk, Stanisław. "Il rapporto tra Stato e Chiesa secondo Jacques Maritain". Forum Philosophicum 2 (1997): 114–15. http://dx.doi.org/10.5840/forphil1997212.

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Kałowski, Julian. "Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego". Prawo Kanoniczne 36, n.º 3-4 (10 de diciembre de 1993): 5–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.01.

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In questo articolo l’autore tratta della sollecitudine della Chiesa per mantenere l’identità, cioè il fine ed i compiti delineati dai fondatori e approvati dalla competente autorità, in tutte le forme della vita consacrata. Alla base dei documenti promulgati dalla Chiesa è stato dimostrato che, cominciando dal momento delle organizzate forme della realizzazione dei consigli evangelici, la suprema autorità ecclesiale vegliava - per mezzo della legge fondamentale cioè le costituzioni - affinchè gli istituti di vita consacrata fossero fedeli ai loro carismi.
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Vitali, Dario. "Ministero e ministeri nella Chiesa". Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 97, n.º 381-382 (21 de septiembre de 2022): 591–624. http://dx.doi.org/10.14422/ee.v97.i381-382.y2022.010.

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Il presente articolo esamina l’annosa questione del ministero e dei ministeri nella Chiesa. Il principio ermeneutico che sta al fondamento del contributo è la corrispondenza tra modello di Chiesa e modello di ministero: laddove non si corrispondano, entrambi entrato in stato di sofferenza. L’approccio al tema è di tipo storico, per mostrare come il ministero abbia conosciuto un processo di clericalizzazione che ha determinato una identificazione dei due modelli nella struttura piramidale/clericale della Chiesa. Si comprende alla luce di tale processo la fatica a distaccarsi da quel modello, come dimostra la vicenda dei ministeri istituiti, a cinquant’anni dalla pubblicazione di Ministeria quaedam. La proposta di soluzione va nella direzione di un recupero della relazione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale (cf. LG 10): i ministeri battesimali si radicherebbero nel sacerdozio comune come forma peculiare di partecipazione al sacerdozio di Cristo.
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Wroceński, Józef. "Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu". Prawo Kanoniczne 53, n.º 3-4 (15 de octubre de 2010): 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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Mele, Francisco. "Il popolo di San Gennaro". Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 52, n.º 2 (16 de abril de 2018): 266–74. http://dx.doi.org/10.1177/0014585818757201.

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La ricerca parte da un esame del popolo di San Gennaro, a Napoli, come garante della costruzione sempre in divenire dell’identità napoletana, secondo la Teologia del Popolo sviluppata dai teologi e filosofi argentini Lucio Gera, Justino O’Farrell e Juan Carlos Scannone. Il popolo possiede una conoscenza, una razionalità, anche se non teorico-scientifica, che si esprime mediante le celebrazioni liturgiche, le feste religiose, le processioni. Facendo riferimento alla prospettiva mnemostorica (Jan Assmann), San Gennaro è una figura della memoria e non della storia. Applicando la lettura bio-politica elaborata da Michel Foucault, nel culto di San Gennaro, durante la cerimonia delle feste dedicate a San Gennaro, trovano fondamento e legittimazione la Chiesa, lo Stato rappresentato dalle sue istituzioni e il popolo napoletano. Paradossalmente anche la camorra cerca una legittimazione per imporre il suo proprio predominio, nonostante che la sua pretesa venga respinta e condannata sia dallo Stato che dalla Chiesa.
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Stawniak, Henryk. "Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania". Prawo Kanoniczne 36, n.º 3-4 (10 de diciembre de 1993): 121–36. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.05.

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Resumen
Nello studio é stato presentato il compito dei coniugi-genitori nella missione santificante e sacerdotale del Popolo di Dio. Coniugi-Gentori partecipano in essa tramite: - Ia vita matrimoniale nello spririto cristiano - l’educazione dei figli nello stesso spirito. Nella parte introduttiva viene accennato il probiema dei coniugi-genitori che sono il soggetto dei compito della santificazione. Due suddette questioni saranno l’oggetto dello studio. Diritti e compiti presentati nell’articolo offrono ai gentori le possibilità della piena e consapevole partecipazione nella missione della Chiesa. Alla base del presente studio stanno: il Codice di Giovanni Paolo II del 1983 e gli altri recenti documenti della Chiesa.
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Castellucci, Erio. "Modelli di ministero sacerdotale nella storia". Revista Pistis Praxis 7, n.º 2 (13 de septiembre de 2015): 285. http://dx.doi.org/10.7213/revistapistispraxis.07.002.ds01.

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Resumen
Questo articolo vuole specificare i modelli di ministero sacerdotale più caratteristici nella Storia della Chiesa: missionario, cultico, sacrale, pastorale, presidenziale e funzionale.Di ogni modello l’Autore ci presenta l’origine, lo sviluppo storico teologico, le possibili deformazioni, l’assunzione eventuale di qualche prospettiva o di certi elementi da parte del Vaticano II, nonchè lo stato della sua ricezione nella Chiesa contemporanea. In questo caso, modello non viene inteso in senso prescrittivo, ma piuttosto euristico. Ciò nonostante, la verifica dei modelli può servire ad una più lucida percezione e una più oggettiva valutazione delle procedure ecclesiali, soprattutto quelle concernenti i ministeri.
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Mogavero, Domenico. "Il muro tra Vaticano e Italia per rafforzare la pace sociale e politica". FUTURIBILI, n.º 3 (septiembre de 2012): 40–81. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-003004.

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Il tema viene affrontato alla luce degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato le vicende della Chiesa in Italia dal 20 settembre 1870, occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano, fino ai nostri giorni. L'esposizione si fonda sull'analisi di documenti ufficiali. La storia del muro tra Vaticano e Italia č proposta in tre fasi. La prima, definita di conflittualitŕ insanabile, descrive la situazione venutasi a creare con la breccia di Porta Pia, che determinň l'opposizione assoluta del Papa al nuovo assetto della cittŕ di Roma e dell'Italia. Iniziň da questo evento la cosiddetta "questione romana", incentrata sul mancato reciproco riconoscimento delle due istituzioni (la Santa Sede e il Regno d'Italia). Inoltre, il Papa rifiutň la tutela unilaterale proposta dal governo italiano formulata con la cosiddetta Legge delle Guarentigie. La seconda fase, caratterizzata da reciproco riconoscimento e collaborazione, inizia l'11 febbraio 1929, data in cui furono sottoscritti i Patti lateranensi con i quali fu sancita la riconciliazione tra l'Italia e il Papato. Dopo una trattativa lunga e complessa, si pervenne alla soluzione della questione romana, formalizzata nel "Trattato" e nella "Convenzione finanziaria", documenti che sancirono la nascita dello Stato della Cittŕ del Vaticano e ne riconobbero l'indipendenza e la sovranitŕ, garanzie per l'esercizio libero del ministero del Papa, capo della Chiesa universale. A ciň si aggiunse la sottoscrizione del "Concordato", con il quale furono regolamentate le materie di competenza mista tra Stato e Chiesa. La terza fase č quella della revisione concordataria, motivata dagli eventi seguiti al Secondo conflitto mondiale (caduta del regime fascista e instaurazione di uno stato democratico repubblicano, fondato su una nuova Costituzione) e segnata anche dagli eventi che caratterizzarono la vita ecclesiale (celebrazione del Concilio ecumenico Vaticano e promulgazione di un nuovo Codex iuris canonici). In questa fase, il 18 febbraio 1984 fu sottoscritto l'"Accordo di revisione del Concordato lateranense", con il quale la normativa pattizia fu adeguata alle mutate condizioni sociali, culturali e religiose del Paese della Chiesa.
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Tyburowski, Krzysztof. "Wkład Damazego w Kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa". Vox Patrum 46 (15 de julio de 2004): 211–22. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6751.

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Il papa Damaso I (366-384) si presenta come uno dei piu grandi pontefici neł periodo dełła Chiesa antica. Con ła sua persona sono łegati diversi awenimeti che fecero dalia Chiesa un organismo importante e forte nel mondo antico. Da una parte grazie a lui l'insegnamento cristiano divenne piu vicino al popolo (ad es. Finflusso su Girolamo a proposito della traduzione della Bibbia in latino, l'introduzione del latino alla liturgia), dalFaltra invece la sua politica sia alFinterno della Chiesa, sia alFesterno di lei consolidarono ii potere papale sia dal punto di vista ecclesiastico sia quello civile. L'articolo presente vuole occuparsi soprattutto di quell'uitimo problema. Il rafforzamento del potere papale fu causato dalie diverse circostanze: dalie capacita personali di Damaso, dai suoi probierni personali legati sia ai tumulti delFinizio del suo pontificato, sia dalie calunnie di cui Damaso fu oggetto, dalia situazione politica e religiosa della Chiesa nelFImpero Romano. Con la sua persona sono legati i primi seri privilegi da parte dello stato concessi sia alle istituzioni ecclesiastiche sia al clero. Dal punto di vista religioso invece Damaso ha dei meriti notevoli nella lotta contro le eresie del suo tempo e soprattutto nelFargomentazione teologica delFimportanza della Sede Apostolica di Roma.
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Zadö, Péter. "Le Conferenze episcopali nelle relazioni della chiesa con lo stato moderno". Revista Española de Derecho Canónico 55, n.º 144 (1 de enero de 1998): 255–63. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5978.

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Ruggiero, Guido y Angela De Benedictis. "Repubblica per Contratto: Bologna: Una Citta Europea Nello Stato Della Chiesa". Journal of Interdisciplinary History 28, n.º 2 (1997): 285. http://dx.doi.org/10.2307/206428.

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Nussdorfer, Laurie y Angela De Benedictis. "Repubblica per Contratto, Bologna: Una Citta Europea nello Stato della Chiesa." American Historical Review 102, n.º 5 (diciembre de 1997): 1518. http://dx.doi.org/10.2307/2171162.

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Miele, Michele. "Note sui concili provinciali dello Stato della Chiesa in età post-tridentina". Annarium Historiae Conciliorum 26, n.º 1 (16 de febrero de 1994): 119–26. http://dx.doi.org/10.30965/25890433-02601008.

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Casarotto, Giovanni. "“Chiesa in stato di missione”: tornare al vangelo per abitare il mondo". Fronteiras - Revista de Teologia da Unicap 2, n.º 2 (13 de diciembre de 2019): 115. http://dx.doi.org/10.25247/2595-3788.2019.v2n2.p115-151.

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Swoboda, Antoni. "Postawa dziecka wobec matki w ocenie św. Augustyna". Vox Patrum 49 (15 de junio de 2006): 593–612. http://dx.doi.org/10.31743/vp.8239.

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Articolo di S. Agostino e composto di quattro parti. Nella prima parte e stato mostrato un parere di Agostino sulla posizione della madre nella vita del uomo. Dal intervento del Vescovo d’Ippona risulta che l’amore del bambino verso la madre non puó ostacolare amore verso di Dio e la Chiesa. Amore (secundum Deum), all’infuori di circostanze, dovrebbe condurre tutti membri della famiglia a Dio.
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Borek, Dariusz. "Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego". Prawo Kanoniczne 48, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2005): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.09.

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Nell’articolo è stata presentata la normativa riguardante l’esistenza e l’applicazione del potere coercitivo nella Chiesa con particolare riferimento agli Istituti Religiosi. Il primo punto del lavoro è stato dedicato alla presentazione degli argomenti che spiegano l’esistenza del potere coercitivo nella Chiesa. Nel secondo punto dello studio è stato analizzato il potere che esiste negli Istituti Religiosi. Nel terzo punto si analizza il potere coercitivo che viene esercitato negli Istituti Religiosi secondo attuale Codice di Diritto Canonico nella triplice funzione della potestà di governo. Lesercizio del potere coercitivo nella funzione legislativa consiste nella possibilità di emanare le leggi penali. La potestà coercitiva nella funzione amministrativa comprende sia la possibilità di emanare i precetti penali sia la possibilità di fare la dichiarazione oppure la inflizione delle pene tramite la procedura penale stragiudiziale. La scelta tra la via amministrativa e giudiziale spetta all’Ordinario. Il potere coercitivo esercitato nella funzione giudiziale significa la possibilità di fare la dichiarazione o l’inflizione delle pene tramite il processo penale giudiziale. L’ultima parte dello studio è stata dedicata alla problematica della dimissione dall’Istituto Religioso. Avendo in considerazione il carattere forzoso della dimissione si potrebbe pensare che la dimissione è una delle sanzioni penali, non mancano pero gli argomenti che fanno pensare che la dimissione non puo essere inserita tra le sanzioni penali in senso stretto. Nel caso della dimissione dal Istituto si tratta piuttosto della procedura sui generis amministrativa, avente come scopo la protezione sia L’Istituto intero che i singoli religiosi incluso anche quello che viene dimesso.
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Petrolino, Enzo. "CONCILIO VATICANO II E IL DIACONATO". PARALELLUS Revista de Estudos de Religião - UNICAP 13, n.º 33 (30 de diciembre de 2022): 321–39. http://dx.doi.org/10.25247/paralellus.2022.v13n33.p321-339.

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Con il Concilio Vaticano II, dopo la decisione non attuata del suo ripristino presa dal Concilio di Trento, il diaconato viene restaurato nella Chiesa latina come grado permanente della gerarchia. Per giungere a questa determinazione, è stato di rilevanza fondamentale il fatto che l’assemblea conciliare, nell’ottobre del 1963, abbia dato una risposta affermativa ad una delle cinque domande orientative al rinnovamento della vita ecclesiale, che trattava esplicitamente di questo ministero.
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Degórski, Bazyli. "Najstarsze prawodawstwo Kościoła łacińskiego w basenie Morza Śródziemnego dotyczące mnichów". Vox Patrum 50 (15 de junio de 2007): 419–40. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6589.

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L’articolo prende in esame il monachesimo latino maschile nel Mediterraneo perlustrando, per quanto concerne i secoli IV-VI, la legislazione ecclesiastica che di regione in regione ne ha regolato vita e modalita d’essere. Vengono analizzati gli atti conciliari del Mediterraneo latino che riguardano la vita religiosa maschile a cominciare dagli stessi inizi della legislazione ecclesiastica fino all’arrivo degli albori dell’Alto Medioevo. L’articolo esamina tutti i canoni concementi gli asceti che furono promulgati dalia Chiesa dell'Africa, della Gallia, della Penisola Iberica e delPItaha. I concili come tali manifestano molto bene la vita della Chiesa, rispecchiando i diversi probierni e le situazioni (spesso difficili) che influirono sulla promulgazione degli stessi canoni, fornendo, in tal modo, un prezioso quadro sia storico che, insieme, teologico-spirituale-giuridico. In seno ad esso, peró, molto importante parę sia quello che riguarda il monachesimo delle origini, dal momento che questo movimento carismatico-spirituale cosi importante per la vita della Chiesa nasce proprio in quel periodo e in esso trova le sue fondamenta giuridiche, che assicurarono il suo instancabile cammino verso la casa del Padre, insieme e a capo del popolo di Dio quale sua guida carismatico-spirituale. Vengono presentati i canoni riguardanti i monaci, e ció seguendo l’ordine cronologico della loro promulgazione. Viene presentata dapprima la legislazione africana, successivamente quella della Gallia e della Penisola Iberica. Pochissime, mycce, sono le leggi della Chiesa di Italia. E attraverso la lettura delle tematiche entrate nelle normative allora vigenti, e talvolta sensibili di differenze da luogo a luogo, che si comprendono probierni, usanze e dinamiche di un fenomeno il quale si e umilmente imposto nel tessuto della Chiesa e delle istituzioni. Ció testimonia pure quanto sia sembrato essere stato ritenuto importante il salvaguardame integrita e verita, e non solo il riconoscimento ufficiale.
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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna". Prawo Kanoniczne 35, n.º 1-2 (5 de junio de 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Arthur, Paul, Umberto Albarella, Brunella Bruno y Sarah King. "‘Masseria Quattro Macine’ — a deserted medieval village and its territory in southern Apulia: an interim report on field survey, excavation and document analysis". Papers of the British School at Rome 64 (noviembre de 1996): 181–237. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200010382.

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‘MASSERIA QUATTRO MACINE’ — UN VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO ED IL SUO TERRITORIO NELIA PUGLIA MERIDIONALE: UNA RELAZIONE PRELIMINARE SULLA RICOGNIZIONE, LO SCAVO E L'ANALISI DOCUMENTARIAQuesta relazione presenta i risultati dei primi quattro anni di un progetto archeologico che esamina l'entroterra di Otranto, in Puglia meridionale. La ricognizione suggerisce che l'area vide un incremento dell'insediamento sia nel periodo tardo Romano/alto Bizantino che nel tardo Medio Evo. Gli scavi riguardano due siti principali.Il primo sito è quello della chiesa monumentale di Le Centoporte, Giurdignano, che sembra essere stata costruita come parte di un monastero tra il tardo quinto e l'inizio del sesto secolo. Sembra che la costruzione non sia mai stata completata e che intorno al settimo secolo fu riprogettata in maniera che potesse ospitare una piccola comunità all'interno delle sue mura.Il secondo sito è quello del villaggio medievale di Quattro Macine, che potrebbe essere stato fondato prima della conquista normanna della Puglia, nel 1071, per essere poi abbandonato durante il XIV secolo ed infine sostituito da una fattoria. Due chiese, di fondazione normanna e bizantina, con i loro cimiteri associati, vengono descritte. Ulteriori ritrovamenti vengono anche discussi, con lo scopo di presentare un modello preliminare di cambiamento dell'insediamento e di uso del territorio.
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Fiorentino, Carlo M. "Lo stato della chiesa dal Congresso di Vienna alla fine del potere temporale". Römische Historische Mitteilungen 1 (2016): 213–22. http://dx.doi.org/10.1553/rhm58s213.

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Paradiso, Michele, Chiara Bini, Natascia Crescenzi y Carlos Humberto Gómez Arciniegas. "LA CHIESA DI SANTA LUCIA DI GUANE - BARICHARA: ANALISI STRUTTURALE PER LA SUA SALVAGUARDIA". Revista M 15 (16 de agosto de 2019): 8–27. http://dx.doi.org/10.15332/rev.m.v15i0.2176.

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L’articolo si riferisce allo stato di degrado strutturale della Chiesa di Santa Lucia, in Guane, Comune di Barichara, nel Dipartimento di Santander (Colombia). Lo studio fu effettuato negli anni 2012-2013 in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga. E’ stata applicata la metodologia tipica indicata dalle Carte Internazionali del Restauro di ICOMOS-UNESCO. Il quadro fessurativo, complesso e preoccupante, che presentava la Chiesa, Monumento Nazionale, alla data della presa in carico del lavoro, é conseguente al cedimento verticale delle fondazioni, peraltro molto scarse, dell’angolata destra in facciata principale. Lo studio che qui si presenta indica le soluzioni di messa in sicurezza dell’edificio e le ipotesi di massima per un suo consolidamento, con tecniche non invasive. L’occasione di questo racconto é per gli autori, anche l’occasione per riflettere sulle dinamiche di gestione a livello nazionale, della conservazione del patrimono storico costruito. Dinamiche che appaiono lente, estremamente burocratizzate e accompagnate da scarso dialogo tra le istituzioni preposte alla salvaguardia del bene storico. Il lavoro si é poi concretizzato, per le due coautrici, nella loro tesi di laurea in architettura, discussa presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze nell’a.a. 2012-2013.
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Cleopazzo, Nicola. "Un' inedita lettera del nobile spagnolo Pedro de Tapia all’amico pittore Hector Crucer". BSAA arte, n.º 85 (12 de abril de 2019): 87–111. http://dx.doi.org/10.24197/bsaaa.85.2019.87-111.

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Nel contributo viene pubblicata una lunga e inedita lettera, rintracciata nell’Archivio di Stato di Napoli, che nel marzo 1600 don Pedro de Tapia y Ribera spediva a Napoli al pittore fiammingo Hector Crucer di Anversa. Nella lettera erano fornite al pittore precise indicazioni iconografiche e tecniche per l’esecuzione di tre tele di soggetto francescano. L’ipotesi avanzata nello scritto è che il trittico fosse destinato alla chiesa del convento dei francescani scalzi di Loja (Granada), fondato da don Pedro de Tapia e da sua moglie, doña Clara del Rosal Alarcón, nativa della città andalusa. Del complesso francescano, soppresso nel 1835 e abbattuto nel 1951, sopravvivono solo le statue oranti dei due fondatori, che in origine, come in questa sede viene supposto, da due nicchie del presbiterio della chiesa guardavano il trittico del Crucer. Le statue, oggi custodite nel Museo de la Alcazaba di Loja, sono qui ricondotte all’ambito della scultura marmorea genovese del primo Seicento dominata dalla bottega di Taddeo Carlone.
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Kwiatkowski, Dariusz. "Il Libro del Deuteronomio come fonte teologica della dimensione anamnetica dell’anno liturgico". Poznańskie Studia Teologiczne, n.º 38 (10 de diciembre de 2021): 205–17. http://dx.doi.org/10.14746/pst.2021.38.10.

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Resumen
L’articolo presenta la dimensione anamnetica dell’anno liturgico e la sua fonte teologica veterotestamentaria che è il Libro del Deuteronomio. Il calendario liturgico non è un calendario in cui sono segnate le date di varie festività religiose. È il rendersi presente del mistero salvifico di Gesù Cristo, diffuso nel tempo. Per comprendere la dimensione anamnetica dell’anno liturgico, era necessario mostrare che cosa era la festa della tradizione religiosa di Israele. Sulla base del Libro del Deuteronomio, chiamato il “Libro della memoria”, è stato messo in evidenza che ogni festa biblica è un’anamnesi, cioè il rendersi presente di un evento specifico della storia della salvezza. Tale concezione di festa è anche presente nella liturgia della Chiesa. Il senso dell’anno liturgico risiede principalmente nella sua stretta relazione con il mistero di Cristo. Ogni festa è il rendersi presente “qui” e “ora” dell’opera salvifica di Gesù Cristo. Ciò avviene grazie alla presenza e all’azione dello Spirito Santo nella liturgia della Chiesa.
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Dyduch, Jan. "Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej". Prawo Kanoniczne 42, n.º 1-2 (15 de junio de 1999): 57–73. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1999.42.1-2.02.

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II Concilio Vaticano II decise di ristabilire l’istituzione del diaconato permanente, che esisteva nella Chiesa primitiva. Seguendo le indicazioni dei Concilio sono apparsi i documenti della Santa Sede riguardanti questo problema: motu proprio Sacrum diaconatus ordinem dal 1B aprile 1967, la lettera circolare Come e stato comunicato al 16 luglio 1969, motu proprio ad Pascendum dal 15 agosto 1972, II Codice di Dritto Canonico, II Catechismo della Chiesa cattolica, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium dal 22 febbraio 1998. Directorium de vita et ministerio diaconorum permanentium dei 22 febbraio 1998. Soppranominati documenti contengono le norme canoniche e le indicazioni pastorali riguardanti: a) la formazione e le esigenze per ordinazione di diaconato, b) i compiti, i diritti ed i doveri dei diaconi permanenti. I probierni particolari legati alia preparazion eal diaconato e all’attivita dei diaconi deve essere stabilita dalle Conferenze Episcopali. Esse devono prendere la decisione sull’introduzione del diaconato permanente nel paese determinato, come pure preparare il programma della loro formazionee definire dettagliatamente i loro doveri.
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Osborne, John. "The Jerusalem Temple treasure and the church of Santi Cosma e Damiano in Rome". Papers of the British School at Rome 76 (noviembre de 2008): 173–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200000453.

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Gli studiosi si sono a lungo chiesti perché un'aula absidata e il suo vestibolo adiacente, appartenente al Foro della Pace di Vespasiano, doveva essere stato scelto come sito per la prima chiesa cristiana nel Foro Romano, quella dei Santi Cosma e Damiano, un progetto di Papa Felice IV (526–30). Con questo articolo si suggerisce che uno dei fattori che ha influenzato la scelta può essere stata la precedente presenza in quest'area dei tesori tratti dal Tempio di Gerusalemme, rubati a Roma dai Vandali nel 455. Questa storia puó spiegare l'aggiunta di un candelabro d'oro alla decorazione musiva dell'arco di trionfo — che altrimenti segue l'iconografia di San Paolo fuori le mura —, come pure l'inusuale espressione della dedica scritta.
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Botti, Alfonso. "Quando l'Action Française rientrò nell'alveo dei nazionalismi ammessi dalla Chiesa". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 1 (agosto de 2021): 47–90. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-001002.

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L'articolo integra, sulla base della documentazione degli archivi vaticani, quanto messo a fuoco dalla storiografia sull'impatto nel mondo cattolico ed ecclesiastico francesi del decreto del Sant'Offizio che nel 1926 mise all'Indice alcune opere di Charles Maurras e il giornale L'Action Française. Ricostruisce poi per la prima volta, attraverso fonti del Sant'Offizio, il processo decisionale che portò il 10 luglio del 1939 al decreto con il quale il quotidiano fu ritirato dall'Indice, pur restando la precedente interdizione di alcune opere di Maurras e del giornale fino a quel momento. In un decennio segnato dalla minaccia rappresentata dai nazionalismi e dagli antisemitismi di Stato, l'articolo conferma che in tutta la vicenda la questione disciplinare prevalse di gran lunga su quella dottrinale, che prestò scarsissima attenzione alle principali caratteristiche, come la politique d'abord, dell'Action Française: il «nazionalismo integrale» e l'antisemitismo. Infine, l'articolo mette in luce il ruolo del cardinale Ottaviani e la discontinuità tra Pio XII e il suo predecessore.
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NACCI, MATTEO. "I rapporti "Stato Italiano- Chiesa Cattolica" nei patti lateranensi del 1929: riflessioni storico-giuridiche". Prawo Kanoniczne 58, n.º 2 (16 de junio de 2017): 97–113. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.06.

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Il presente lavoro, frutto di una conferenza tenuta presso l’Istituto Cattolico di Tolosa (Francia), intende prendere in considerazione le relazioni fra il Governo italiano e la Santa Sede, in prospettiva storico-giuridica, per la strutturazione dei Patti Lateranensi del 1929. In modo particolare, attraverso l’esame della cosiddetta fase della “preconcilazione” e le differenti posizioni giuridico-politiche intorno ai Patti del 1929. Lo scopo del contributo è quello di evidenziare l’imprescindibile valore di “cultura giuridica” che deve essere assegnato a questo peculiare trattato internazionale. Il presente lavoro, frutto di una conferenza tenuta presso l’Istituto Cattolico di Tolosa (Francia), intende prendere in considerazione le relazioni fra il Governo italiano e la Santa Sede, in prospettiva storico-giuridica, per la strutturazione dei Patti Lateranensi del 1929. In modo particolare, attraverso l’esame della cosiddetta fase della “preconcilazione” e le differenti posizioni giuridico-politiche intorno ai Patti del 1929. Lo scopo del contributo è quello di evidenziare l’imprescindibile valore di “cultura giuridica” che deve essere assegnato a questo peculiare trattato internazionale.
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Kałowski, Julian. "Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu - nowicjatu : (studium prawno-historyczne)". Prawo Kanoniczne 44, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2001): 3–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2001.44.3-4.01.

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L’Autore sottopone all’analisi un problema molto importante e sempre attuale, ossia l’età richiesta dal diritto e dalla prassi per l’ammissione all’istituto religioso. Tutta la questione viene studiata principalmente sotto l’aspetto storico e per questo l’Autore dedica molta attenzione all’istituzione di oblazione paterna che consisteva nell’offerta, da parte del padre, dei figli allo stato religioso. Inoltre il problema dell’eta richiesta dal candidato per l’ammissione alla vita nell’ordine e del funzionamento dell’istituzione di oblazione vengono considerati, per quanto ció era necessario, alla luce del diritto civile, e soprattutto della legge dei cesari romani cristiani e degli altri sovrani civili. Il lavoro oltre all’analizzare l’istituzione di oblazione, rivolge anche l’attenzione sulla continua sollecitudine, sia della potestà suprema della Chiesa, sia dei fondatori dei singoli ordini, per assicurare ai candidate una decisione libera al momento di entrare nell’ordine. Col passar del tempo le direttive della legislazione della Chiesa riguardante l’età richiesta per l’ammissione al noviziato cambiavano e le differenze si vedono in modo particolare nel Codice di Diritto Canonico del 1917 ed in quello del 1983. Anche questo problema, l’Autore lo studia con attenzione particolare.
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Dyduch, Jan. "Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich". Prawo Kanoniczne 35, n.º 3-4 (10 de diciembre de 1992): 177–96. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.07.

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II Codice di canoni delle Chiese Orientali e stato promulgato il 18 ottobre 1990. Le norme ivi contenute, per quanto riguarda i laici, rispecchio l’insegnamento del Vaticano II sul laicato. II detto Codice definiendo i fedeli laici sottolinea la loro caratteristica che ii distingue dagli altri fedeli e cioè il loro carattere laico. Segnati dalla loro „laicità”, essi realizzano la loro vocazione alla vita di matrimonio e di famiglia. Operano anche un rinnovamento del ordine terrestre per mezzo dell’attività sociale, economica e politica svolto secondo i principi del Vangelo di Cristo. Essi sono chiamati alla santità e alla santificazione del mondo. Partecipano alla nuova evangelizzazione cosi nei paesi ancora non cristianizzati come pure in quelli tradizionalmente cristiani. I laici sono chiamati all’apostolato sia individuale, il che consiste nella testimonianza di vita e di parola, come anche a quello collettivo. I laici hanno diritto a creare ed a far parte delle diverse formazioni dell’apostolato, inserite peró nell‘apostolato della Chiesa. Partecipando al sacerdozio comune, essi hanno anche la loro parte, in un modo che loro è proprio, nella triplici missione: profetica, sacerdotale e regale di Cristo.
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Reinhard, Wolfgang. "Hat Papstgeschichte Zukunft?" Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, n.º 1 (20 de diciembre de 2017): 353–71. http://dx.doi.org/10.1515/qfiab-2017-0019.

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Riassunto Sembra che almeno in Germania si stia esaurendo l’attivita editoriale che riguarda i rapporti mandati dai nunzi alla segreteria di Stato. Nella digitalizzazione delle fonti si puo ravvisare una valida alternativa compensatoria, tanto piu che essa consentirebbe di creare una vasta banca dati che, raccogliendo i dati di tutte le persone e tutti gli uffici della curia, offrirebbe un’ottima base per ulteriori ricerche. In ogni caso e possibile raccordare la storia dei papi al nuovo approccio decostruttivista della storia politica e culturale, se si pone al centro dell’attenzione il papato nella sua qualita di singolare potenza culturale che coltiva una sua singolare cultura del potere. Decisiva e la constatazione che la chiesa papale non solo funse da modello per la formazione degli Stati europei, ma sarebbe diventata Stato essa stessa. In questo senso sarebbero auspicabili studi a lungo termine sul personale e sulle istituzioni. Accanto a questa storia materiale sarebbero utili sia l’indagine della devozione personale dei papi, e in particolare del culto mariano, che l’esplorazione del culto del papa e di altre pratiche premoderne, ma tuttora vive, nei credenti.
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Reinhard, Wolfgang. "Hat Papstgeschichte Zukunft?" Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, n.º 1 (1 de diciembre de 2017): 353–71. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2017-0019.

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Riassunto Sembra che almeno in Germania si stia esaurendo l’attività editoriale che riguarda i rapporti mandati dai nunzi alla segreteria di Stato. Nella digitalizzazione delle fonti si può ravvisare una valida alternativa compensatoria, tanto più che essa consentirebbe di creare una vasta banca dati che, raccogliendo i dati di tutte le persone e tutti gli uffici della curia, offrirebbe un’ottima base per ulteriori ricerche. In ogni caso è possibile raccordare la storia dei papi al nuovo approccio decostruttivista della storia politica e culturale, se si pone al centro dell’attenzione il papato nella sua qualità di singolare potenza culturale che coltiva una sua singolare cultura del potere. Decisiva è la constatazione che la chiesa papale non solo funse da modello per la formazione degli Stati europei, ma sarebbe diventata Stato essa stessa. In questo senso sarebbero auspicabili studi a lungo termine sul personale e sulle istituzioni. Accanto a questa storia materiale sarebbero utili sia l’indagine della devozione personale dei papi, e in particolare del culto mariano, che l’esplorazione del culto del papa e di altre pratiche premoderne, ma tuttora vive, nei credenti.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni". Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (29 de diciembre de 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Dyduch, Jan. "Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego". Prawo Kanoniczne 45, n.º 1-2 (15 de junio de 2002): 81–94. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.1-2.02.

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Il II Sinodo Plenario della Polonia intende di rinnovare la vita cristiana in Polonia. Nel programma di questo rinnovamento deve inserirsi pure la scuola di tutti gradi e livelli. Il Sinodo presenta prima tutti problemi - buoni e negativi – di scuola in Polonia. Essa ha bisogno della nuova evangelizzazione, ma anche è lo strumento di questa missione. La scuola serve alla Nazione ed alla Chiesa, poiché educa e forma i bambini e giovani. In questa opera un ruolo importante compie la scuola cattolica. Tutta la comunità di scuola, e specialmente il potere dello Stato e responsabile del funzionamento e dello sviluppo di scuola.
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Swoboda, Antoni. "Aspekty wychowawcze w pismach filozoficznych Platona i autorów chrześcijańskich IV wieku (św. Augustyn, św. Hieronim)". Vox Patrum 38 (31 de diciembre de 2000): 463–85. http://dx.doi.org/10.31743/vp.7270.

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Il presente studio ci fa convincere che per i Padri della Chiesa in confronto di Platone l'educazione dei bambini e della gioventu costituiva il primario dovere dei genitori. Platone prima di tutto attribuiva questo ruolo allo stato. Il processo educativo il quale esige le capacita del modo psicologico del trattare dell'uomo dovrebbe riguardare tutti e svolgersi all’altissimo livello. Perció e molto importante la scelta dei adeguati educatori e dei maestri ed anche la necessita dell’interessamento del bambino da parte dei genitori. La mancanza di questo riflette negativamente sulla psicologia del bambino causando un negativo adattamento alla vita nella societa umana.
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