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Al Mureden, Enrico. "IL DANNO DA “PRODOTTO CONFORME”: LE SOLUZIONI EUROPEE E STATUNITENSI NELLA PROSPETTIVA DEL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (T.T.I.P.)". Revista Jurídica da FA7 13, n.º 2 (20 de diciembre de 2016): 165–89. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;13.2:568.

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Resumen
Nel contesto della responsabilità civile degli rapporti di consumo, è analizzata l'armonizzazione di parametri giuridici di responsabilità per “prodotto conforme” ma dannoso tra i sistemi europei e americani e, in vista del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), si propone un'interpretazione unitaria delle norme applicabili. Pertanto, gli standard legali in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del fabbricante nell'Unione europea e gli Stati Uniti, la distinzione tra prodotto difettoso e il “prodotto conforme” ma dannoso sono esaminati. I risultati hanno confermato la necessità di uniformizzazione delle regole nell'Unione europea a definire un prodotto “ragionevolmente sicuro”, così come la responsabilità del produttore secondo la decisione del legislatore sul livello minimo di stabilimento di sicurezza o sul limiti massimi, nel qual caso non c’è responsabilità.
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Aversano, Francesco. "Regole sul cibo e sviluppo turistico dell'impresa agricola. Il caso dei food events". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 19 (febrero de 2018): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019001.

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Resumen
La crescita del business nel settore alimentare non è solo legata alle tradizionali attività di distribuzione commerciale, ma anche al settore dell'ospitalità e del tempo libero. La frequente organizzazione di eventi gastronomici è, infatti, un fenomeno che è sicuramente in evoluzione, attraverso la vendita diretta dei prodotti, degustazioni o banchetti. Inoltre, anche le attività produttive e amministrative legate a determinati luoghi sono fattori che guidano lo sviluppo turistico. In questo contributo verranno analizzate tali opportunità, per aziende e territori, attraverso la legislazione del settore alimentare che è un modello di riferimento unitario, perché ha lo scopo di tutelare la sicurezza degli alimenti e salvaguardare il consumatore. In proposito, la legislazione del settore alimentare prevede norme volte a tutelare il consumatore sotto il profilo informativo e a promuovere i prodotti con un valore particolare. Inoltre, la genuinità dei prodotti e la loro origine hanno assunto un'importanza crescente non solo nella scelta del prodotto, ma anche riguardo l'origine del prodotto stesso. Analizzare la legislazione europea del settore alimentare significa, quindi, verificare anche la possibile afferenza alle attuali regole del mercato turistico, il clamore inevitabile sull'assenza di rischio alimentare, quale fattore importante per l'affidabilità della somministrazione del cibo.
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Altiero, Salvatore. "Sulla recente normativa cinese in materia di sicurezza alimentare". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 1 (diciembre de 2010): 235–79. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001015.

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Il 1° giugno 2009, è entrato in vigore il nuovo testo di legge cinese in materia di sicurezza alimentare: è lecito domandarsi se tale normativa debba essere vista come un passo avanti verso la soluzione delle note problematiche legate alla scarsa attenzione tributata da questo Paese - almeno fino ad oggi - all'elaborazione di norme in grado di garantire prodotti alimentari sicuri secondo canoni condivisibili in sede comunitaria e Wto; tale questione investe insieme la sicurezza dei consumatori e il libero commercio. Da un lato, l'approccio del legislatore cinese può essere accostato, per alcuni limitati aspetti, a quello adottato dal regolamento 178/2002 e dall'accordo Sps in quanto, ad esempio, il testo fissa la normativa generale in materia di sicurezza alimentare applicabile a tutti i prodotti del settore. Nel precedente quadro normativo, invece, non solo mancava una netta distinzione trae, ma la disciplina della materia era affidata a norme disconnesse e poteva variare per ciascun tipo di alimento in virtù del fatto che, per ognuno di essi, una legge dettava l'apposita disciplina in materia di produzione e commercio stabilendo a quali procedure e parametri ci si dovesse attenere per assicurarne la sicurezza (ad esempio la legge sulla "agricultural product quality safety"). Ancora, il testo di legge cinese stabilisce ciò che gli standard di sicurezza alimentare dovranno includere e prevede la costituzione di organi centrali incaricati della gestione e del monitoraggio delle situazioni di rischio. D'altro canto, il legislatore cinese ha delegato a futuri e imprecisati atti normativi la definizione della normativa di dettaglio necessaria a rendere realmente efficaci gli standard e ad assicurare il funzionamento delle autorità incaricate delle fasi di monitoraggio e gestione del rischio. Senza una pronta attuazione, quindi, il testo di legge cinese sulla sicurezza alimentare rischia di essere solo una risposta inconcludente e senza incisività alle istanze che la comunità internazionale e, per ciò che più ci interessa, l'Europa rivolgono alla Cina in materia di sicurezza dei consumatori e per la maggiore apertura dei propri mercati ai prodotti cinesi.
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Balber Pérez, Miguel Antonio y Maritza de la Caridad McCormack Bequer. "Attuali sfide della qualità nel diritto agrario di fronte alla globalizzazione – il caso dell’isola di Cuba". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 2(23) (15 de diciembre de 2018): 115–25. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.8.

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La protezione del settore alimentare nazionale attraverso un sistema di prodotti agroalimentari di qualità è una delle forme di contrasto adottata dai cubani di fronte alla globalizzazione. A tal fine Cuba sta perseguendo una politica agricola volta ad aumentare il livello di professionalità nel settore alimentare: tra l’altro organizzando corsi di formazione periodici per i dipendenti che riguardano le tecnologie di produzione utilizzate in agricoltura e insistendo sulla formazione professionale continua; nonché portando ad un graduale miglioramento del sistema statale di certificazione dei prodotti agroalimentari e della qualità dei laboratori accreditati che controllano la qualità alimentare, come anche di certificazione dei sistemi di lavoro, in particolare per quanto riguarda il ricorso alle tecniche di analisi del rischio e di controllo dei punti critici nel processo di produzione alimentare. Per chi non osserva la politica agricola e la legislazione che la sottende, il sistema cubano prevede numerose sanzioni, contenute nel decreto n. 182 del 23 febbraio 1998: “La standardizzazione e la qualità” e nel decreto n. 267 del 3 settembre 1999: “La violazione delle regole stabilite sulla normalizzazione e la qualità”. Secondo l’autore, la regolazione sulla qualità dei prodotti agroalimentari adottata ha contribuito ad aumentare l’attrattività del settore agricolo cubano e ha contribuito a garantire un livello adeguato di qualità e sicurezza alimentare.
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Comunian, R., F. Piras, R. Di Salvo, A. Paba, G. Riu, M. Addis, E. P. L. De Santis y S. Porcu. "Durata di conservazione della carne di suinetto sardo tradizionale e trattata termicamente e confezionata sottovuoto". Archivos de Zootecnia 67, Supplement (15 de enero de 2018): 173–76. http://dx.doi.org/10.21071/az.v67isupplement.3597.

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Il suinetto da latte arrosto è un piatto tradizionale della Sardegna ampiamente consumato in tutta l’isola e molto apprezzato dai turisti. Purtroppo, a causa della recrudescenza della peste suina africana (PSA) nell’isola, è stata vietata l’esportazione di carni suine fresche e/o prodotti derivati. Alcune precauzioni necessarie per ottenere il permesso di esportare i prodotti a base di carne di maiale sono contenute nel provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della PSA 2015-2017 emanato dal Governo Regionale. Una di queste consiste nel trattamento termico di precottura della carne fino al raggiungimento di una temperatura di 80 °C in tutta la massa. L’esportazione della carne di maiale rappresenta un’importante opportunità economica per gli operatori sardi del settore, fortemente interessati alla dimostrazione dell’efficacia e applicabilità del trattamento termico per garantire la sicurezza e la qualità dei loro prodotti. Lo scopo di questo studio era quello di valutare, mensilmente, da 0 a 150 giorni, la shelf-life dei campioni di carne trattati termicamente e conservati sottovuoto a 4 °C. Pertanto, cinque mezzene di suinetto, per punto di campionamento, sono state analizzate da un punto di vista microbiologico (conta di batteri patogeni e dannosi) e chimico (perossidazione lipidica), prima del completamento della cottura. Dopo 40 min in forno a 210 °C, è stato eseguito test di accettabilità sensoriale, per valutare il gradimento dei consumatori. I risultati ottenuti consentono di concludere che, la contaminazione microbica post-processo non ha determinato un decadimento della qualità e dell’accettabilità sensoriale del prodotto, fino a 150 giorni di shelf-life. I risultati evidenziano la necessità di prendere in considerazione l’applicazione di un trattamento post-letale per ridurre la contaminazione microbica.
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Tavoletti, Ernesto. "Un'alternativa alla retorica della dimensione aziendale e degli IDE: sistemi agro-alimentari sostenibili di PMI ed internazionalizzazione endogena per mezzo delle indicazioni geografiche". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 2 (enero de 2021): 27–42. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002003.

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Le indicazioni geografiche (IG) fanno riferimento a prodotti con speciali caratteristiche, qualità o reputazione riconducibili all'origine geografica, e sono proprietà intellettuali. Sono, quindi, per loro natura uno strumento di marketing e di tutela della denominazione, ed hanno il potenziale per innescare un circolo virtuoso di sviluppo economico locale endogeno, coinvolgendo tutti gli stakeholder territoriali. Offrono un'alternativa alla retorica della dimensione aziendale e degli investimenti diretti esteri. La sostenibilità economica è una pregiudiziale a tutto questo e il multiple case study Fao di Vandecandelaere et al. (2018) aggiunge un modello ed una generalizzazione analitica alle meta-analisi quantitative esistenti, che già evidenziano il contributo positivo delle IG alla sicurezza alimentare, ai prezzi, ai redditi dei produttori e alle quantità prodotte. La raccomandazione di policy principale è quella di promuovere le IG a livello globale perché, lungi dall'essere strumenti protezionistici, favoriscono lo sviluppo di sistemi di produzione alimentari endogeni, sostenibili e resilienti, capaci di contribuire allo sviluppo economico ed imprenditoriale locale, oltre che alla sicurezza e alla qualità alimentare.
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Romania, Vincenzo. "L’immigrato e il malintenso della sicurezza: L’influenza del frame sicuritario nella sperimentazione di una practica innovative di mediazione culturale su strada". Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n.º 10 (11 de noviembre de 2009): 39–55. http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i10.166.

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Questo paper intende analizzare le dinamiche di costruzione di ruolo sorte nella sperimentazione del servizio dei “facilitatori culturali”, una innovative figura di mediazione culturale su strada introdotta dal Comune di Padova nel 2007. Mi focalizzerò, soprattutto, sui malintesi prodotti dal frame della sicurezza che nell’opinione pubblica viene tipicamente associato al tema delle immigrazioni. I risultati principali di questa analisi mettono in luce come le strategie individuale di coping dei facilitatori gli abbiano permesso di mettere in pratica il ruolo, malgrado il già citato frame securitario, nella società locale.
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Morozzo della Roca, Paolo. "Anagrafe e stato civile. L'attuale disciplina e le novitŕ previste dal disegno di legge sulla sicurezza". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (junio de 2009): 48–68. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002004.

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1. Considerazioni preliminari sulla funzione anagrafica2. L'anagrafe e gli stranieri nella disciplina attuale: la nozione di regolaritŕ del soggiorno3. Alloggi non dichiarati e stranieri "senza fissa dimora"4. Dichiarazioni e certificazioni di stato civile nel procedimento anagrafico5. La strana anagrafe dei cittadini comunitari6. Le modifiche legislative proposte nel disegno di legge sulla sicurezza in materia anagrafica7. Sulla traduzione in lingua italiana di atti e certificazioni prodotti da un'autoritŕ straniera. Un problema inventato?
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Costato, Luigi. "Lo storico problema dell’alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignity e la nuova agricoltura". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 2(29) (30 de diciembre de 2021): 169–81. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.6.

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L’agricoltura è stata il motore che ha consentito lo sviluppo della civiltà umana; attraverso i suoi surplus alimentari ha permesso lo sviluppo di attività non agricole (sacerdoti e guerrieri) e l’affermarsi di differenziazioni economiche che permangono anche oggi (lavoratori e redditieri, ricchi e poveri). Ma la distribuzione degli alimenti fra tutta l’umanità ancor ora è insufficiente, malgrado gli strumenti di trasporto disponibili. Il legislatore europeo di questo secolo e le linee evolutive del commercio internazionale hanno progressivamente segnato una dichiarata e consapevole integrazione fra regole di prodotto e regole di produzione, fra ciclo della vita e mercato, valorizzando il ruolo dell’impresa verso la costruzione di un modello disciplinare unitario ed integrato, al cui interno rilievo essenziale e crescente viene riconosciuto alle scelte di coerenza ambientale e di corretto uso delle risorse naturali. Ma i cambiamenti climatici e la necessità di cambiare modello di sviluppo comporteranno una riduzione drastica degli allevamenti per diminuire la produzione di metano e CO2, e la sostituzione della carne con prodotti di laboratorio contenenti altre proteine derivate probabilmente da molecole di carne che non hanno mai vissuto in una stalla, una forte rivalutazione dei boschi e loro coltivazione in zone aride o artiche ovvero in altissima montagna per incarcerare CO2, lo sviluppo di coltivazioni erbacee modificate per produrre non solo carboidrati, ma anche vitamine e proteine; insomma, ci stiamo avviando verso una nuova rivoluzione agricola dove allo scopo ambientalistico si affiancherà anche lo scopo produttivistico: l’uomo incentiverà l’arboricoltura e alcune coltivazioni erbacee, ridurrà drasticamente l’allevamento di animali dando origine ad una nuova agricoltura, più efficace dal punto di vista ambientale ma anche meglio adatta alla coincidenza del settore primario con la sopravvivenza del genere umano, tentando di diminuire la sua invasività e di ricostruire un pianeta capace di sopportare la nostra invasiva presenza.
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Turfa, Jean MacIntosh y Alwin G. Steinmayer. "Interpreting early Etruscan structures: the Question of Murlo". Papers of the British School at Rome 70 (noviembre de 2002): 1–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200002099.

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L'INTERPRETAZIONE DI STRUTTURE ETRUSCHE ARCAICHE: IL CASO DI MURLOL'analisi della datazione, l'estensione, la pianta e la posizione dell'edificio monumentale con cortile a Poggio Civitate (Murlo, provincia di Siena) indica la sua funzione di ‘centro commerciale in età pre-monetaria, in una regione non completamente urbanizzata. Essendo cosi visibile — una sorta di affermazione politico-economica — ed offrendo riparo e sicurezza ad un gran numero di persone o di merci, il ‘Murlo Upper Building’, una delle strutture più grandi dell'epoca (c. 575 a.C), caratterizzata da una progettazione innovativa e da una decorazione insolita, era stato progettato come parte di un sistema commerciale di prodotti su larga scala. La sua prossimitá ad una regione mineraria e il suo uso nella produzione di beni di lusso assortiti, cosi come il progetto di una struttura che funzionava come la ‘stanza del commercio’ dei moderni forti coloniali europei, conferma ulteriormente la sua funzione commerciale in un'era di contatti stranieri sempre più sofisticati e di cambiamenti sociali.
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Costato, Luigi. "Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 2 (octubre de 2011): 13–27. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002002.

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Le regole del libero mercato e della concorrenza non riescono, in agricoltura, a produrre effetti positivi tali da compensarne gli svantaggi. D'altra parte è lo stesso art. 39 del Tfue, che riprende senza modifiche le disposizioni sull'agricoltura del vecchio Trattato CE, a stabilire che le regole della concorrenza possano non essere applicate al settore di produzione e commercio dei prodotti agricoli e a porre come obiettivi la sicurezza degli approvvigionamenti, adeguati redditi per gli agricoltori e prezzi ragionevoli ai consumatori. Eppure, nell'intraprendere la strada per l'ennesima riforma della Pac sembra che la Commissione intenda restare ben salda sulle posizioni che, a partire dalla riforma del 2003 e dall'introduzione del, hanno provocato il lungo periodo di difficoltà di reddito e di mercato al mondo agricolo. Sebbene, infatti, la Commissione si dimostri capace di individuare le reali sfide che l'agricoltura europea è chiamata ad affrontare, tuttavia non indica proposte coerenti con i predetti scopi, così come non vengono forniti significativi elementi di novità quando si affrontano argomenti specifici quali, ad esempio, i pagamenti diretti o le misure di mercato. Ciò che, però, risulta ancor meno confortante è il fatto che, tra le tre diverse attuazioni della riforma proposte, sembri prevalere quella volta a favorire un abbandono graduale delle misure di sostegno del reddito e della maggior parte delle misure di mercato quando, invece, sarebbe auspicabile tornare ad incentivare la produzione alimentare, garantendo, anche attraverso le scorte, la sicurezza degli approvvigionamenti.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche". Medicina e Morale 49, n.º 4 (31 de agosto de 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Kramer, Nicole. "Der Wandel des italienischen Sozialstaats in Zeiten politischer Umbrüche". Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, n.º 1 (20 de diciembre de 2017): 3–23. http://dx.doi.org/10.1515/qfiab-2017-0003.

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Riassunto La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tematica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonche al quadro ideologico e alle idee guida su cui si basano. Da cio emerge che la forma dello Stato sociale italiano e stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.
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Kramer, Nicole. "Der Wandel des italienischen Sozialstaats in Zeiten politischer Umbrüche". Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, n.º 1 (5 de marzo de 2018): 3–23. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2017-0003.

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Riassunto La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tematica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonché al quadro ideologico e alle idee guida su cui si basano. Da ciò emerge che la forma dello Stato sociale italiano è stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.
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La Manna, Fabrizio. "Patrioti e «uomini di poco culta moralità». Le squadre nella rivoluzione siciliana del 1848". SOCIETÀ E STORIA, n.º 171 (febrero de 2021): 55–86. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-171003.

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Il saggio si sofferma su un elemento essenziale per il consolidamento della rivoluzione scoppiata il 12 gennaio 1848 a Palermo, ossia sull'intervento delle squadre. L'autore si serve della memorialistica prodotta dopo il fallimento della rivoluzione al fine di verificare quale fu il giudizio complessivo e comprendere il reale impatto di queste formazioni. Quello che emerge è uno scenario frammentato e non privo di ambiguità, in quanto i principali memorialisti ricoprirono importanti ruoli istituzionali. Il sodalizio tra delinquenza comune e opposizione politica si rivelò fondamentale per l'affermazione della rivoluzione, ma fu deleterio per lo stato dell'ordine pubblico. In fatti, il tentativo di smobilitazione delle squadre fu di difficile esecuzione, e nel caso di reimpiego dei membri all'interno dei corpi deputati al mantenimento della pubblica sicurezza si ebbero ulteriori e ancora più gravi problemi.
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Cucurnia, Alessandra y Antonio Mario Mastrangelo. "On-board sensors for work-site vehicles. Sacs anti-rollover alarm system for earthmoving equipment [Sensoristica a bordo dei mezzi di cantiere. Sacs sistema di allarme antiribaltamento dei macchinari per il movimento terra]". Valori e Valutazioni 31 (febrero de 2023): 103–13. http://dx.doi.org/10.48264/vvsiev-20223108.

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The paper describes the development of the prototype of an electronic instrument1 to be used on board work- site vehicles that operate on rough and uneven land with potholes and dips, with the aim of conducting a dynamic check of the rollover risk determined by exceeding the threshold limit of the amplitude of the angle formed by the gravitational vector with the instantaneous normal angle defined by the points where the vehicle wheels make contact with the ground. The product is one of the results of the Smart Yard research: Industry 4.0 Production Process2 and is a pilot example of the testing of sensors aimed at increasing safety in the use of the equipment. Il contributo illustra lo sviluppo di un prototipo di strumento elettronico da impiegare a bordo di mezzi di cantiere che operano in terreni sconnessi e impervi e in concomitanza di buche e avvalli, finalizzato alla verifica dinamica del rischio di ribaltamento determinato dal superamento della soglia limite dell’ampiezza dell’angolo formato dal vettore gravitazionale con quello normale istantaneo definito dai punti di con- tatto delle ruote del veicolo con il terreno. Il prodotto rappresenta uno dei risultati della ricerca Smart Yard: Industry 4.0 Production Process2 e si configura quale esempio pilota di sperimentazione di sensoristica volta a incrementare la sicurezza di utilizzo dei macchinari.
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Riverso, Roberto. "Le statuizioni civili della sentenza Thyssen". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2012): 167–76. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002005.

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La parte della sentenza Thyssen dedicata al risarcimento delle parti civili risulta conforme alla piů evoluta giurisprudenza in materia di danni e legittimazione degli enti collettivi; essa appare comunque di notevole importanza segnando un punto di non ritorno nelle istanze risarcitorie in materia di sicurezza sul lavoro. Pur non potendosi discutere del risarcimento dei danni alle vittime e ai loro familiari piů diretti, liquidati prima dell'apertura del dibattimento, la drammaticitŕ dei fatti oggetto del giudizio č comunque penetrata in tutta la sua entitŕ e sotto diversi importanti profili, anche nelle statuizioni civili. Grazie alla presenza di ben 52 parti civili di diversa origine e natura (enti territoriali, associazioni, lavoratori, familiari) sono confluite nel processo autentiche istanze democratiche e partecipative; e sentimenti di natura collettiva; che hanno contribuito a rendere piů visibile la ferita inferta sul tessuto sociale e civile di una popolazione intrisa, per risalente tradizione storica, di cultura industriale e sindacale; oltre che a dare rappresentanza piů vera alla cognizione del dolore collettivo prodotto sulla comunitŕ interessata. Anche nella liquidazione del danno i giudici hanno operato con realismo e congruitŕ, discostandosi da logiche puramente tabellari e modulando i risarcimenti in modo affatto simbolico, in funzione del criterio guida attribuito alla gravita degli eventi.
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Bellucci, Paolo y Pierangelo Isernia. "OPINIONE PUBBLICA E POLITICA ESTERA IN ITALIA: IL CASO DELLA BOSNIA". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, n.º 3 (diciembre de 1999): 441–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200028914.

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IntroduzioneLa guerra contro la Repubblica Federale di Jugoslavia ha evidenziato i problemi della politica estera italiana degli anni '90. Con non più del 40% dell'opinione pubblica stabilmente a favore dei raid aerei contro la Serbia ed il Kosovo, una veemente opposizione del Vaticano e del Papa in prima persona ed una maggioranza di governo divisa al suo interno tra negoziatori ad oltranza ed auspici di una immediataescalationterrestre, si riproponeva, con maggiore evidenza del passato, il ridotto margine di autonomia dell'esecutivo nel settore della politica di sicurezza. A poco meno di due anni dalla crisi albanese, la leadership politica italiana si è trovata così ad affrontare l'ennesima prova di politica estera, per giunta sul terreno delle armi, un terreno sul quale nell'ultimo quarantennio repubblicano raramente un governo si era avventurato. Rispetto all'ambiente tut to sommato «placido» nel quale la politica estera italiana ha operato nel secondo dopoguerra, gli anni '90, con un ininterrotto susseguirsi di crisi (dal Golfo alla Somalia, dall'Albania alla Bosnia, per finire con il Kosovo) hanno prodotto un maggior numero di sfide, in aree molto più vicine e rilevanti per gli interessi nazionali italiani e in un quadro di minore possibilità di far ricorso al proprio tradizionale alleato, gli Stati Uniti, per risolvere i propri fondamentali problemi di sicurezza. Da qui la necessità di costruire un consenso nazionale intorno alle scelte del governo e, di conseguenza, il crescente interesse per il ruolo che l'opinione pubblica assume nella politica estera italiana. Il Kosovo tuttavia non è il primo caso in cui l'opinione pubblica entra nei calcoli dei decisori nazionali. In questo saggio intendiamo esplorare questo ruolo in un'altra recente crisi che ha visto coinvolta l'Italia, quella relativa al dissolvimento della ex-Jugoslavia, con particolare riferimento alla crisi in Bosnia-Herzegovina. Come diremo nelle conclusioni, da questa esperienza è possibile trarre alcune considerazioni che sembrano dimostrarsi valide anche nel caso del Kosovo.
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Speroni, Marisanna, Antonio Bruni, Maurizio Capelletti, Sara Caré, Antonio Melchiorre Carroni, Salvatore Claps, Emilio Sabia et al. "Adempimento agli impegni del “Pacchetto igiene” in quattro allevamenti italiani". Italian Journal of Agronomy 10, n.º 1s (17 de diciembre de 2015). http://dx.doi.org/10.4081/ija.2015.727.

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<p>Il DM 22/12/2009 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, fa riferimento, nel campo di condizionalità ”Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante”, ai seguenti atti:</p><p>Atto B9 -Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti <em>fitosanitari</em>;</p><p>Atto B10 - Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;</p><p>Atto B11 -Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.</p><p> </p>
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Caravaggio, E., R. Cammarata, G. L. Guido, M. L. Savi y I. Casagranda. "Reazioni avverse da antiaggreganti e antitrombotici in Pronto Soccorso". Working Paper of Public Health 2, n.º 1 (15 de junio de 2013). http://dx.doi.org/10.4081/wpph.2013.6762.

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La Farmacovigilanza è una scienza clinica che si pone come obiettivi la sorveglianza, la segnalazione e la valutazione di effetti non desiderabili di prodotti farmaceutici impiegati nelle terapie mediche. Comprendela diffusione di nuove informazioni e misure regolatorie adottate al fine di evitare e prevenire effetti indesiderati che potrebbero potenzialmente verificarsi. In questo modo può essere valutato meglio il profilo di sicurezza dei farmaci e il rapporto rischio/beneficio (18). La segnalazione spontanea di tali effetti costituisce la fonte principale delle informazioni. La Farmacovigilanza si occupa della valutazione del rischio e monitoraggio della incidenza di effetti indesiderati associati al trattamento farmacologico (9-10-11). Le ADR (Adverse Drug Reaction) da farmaci sono un problema sociale ed economico di grande rilevanza, i trial clinici pre-marketing non sono sufficienti per garantire che un farmaco in commercio sia sicuro, inoltre non tutti i rischi possono essere individuati prima che il farmaco venga commercializzato su larga scala. Essi potranno essere noti solo quando il farmaco sarà stato somministrato ad un gran numero di pazienti e per un periodo di tempo prolungato di tempo (12-14) . Per capire le dimensioni del problema basti pensare che su 18 molecole, maggiormente associate ad eventi avversi sono in commercio da più di 20 anni (7- 8-13). L’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di un nuovo farmaco concessa dall’Autorità regolatoria (Agenzia Italiana del Farmaco , AIFA) non preclude l’eventuale insorgenza di rischi considerati gravi riconducibili a tale specialità medicinale durante la pratica clinica futura (19) . E’ stato stimato che i costi annualmente attribuibili agli eventi avversi da farmaci sono sempre in crescita si stima una spesa tra i 7 e i 18 milioni di euro per milione di abitanti (1).
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Cozzolino, Armando, Giuseppina Moccia, Antonio Nigro, Alfonso Della Corte, Giuseppe Ferrucci, Rosetta Frammartino, Concetta Pironti et al. "La gestione del rischio chimico in ambito sanitario: la sala operatoria". La Sanita pubblica. Ricerca sul campo., 2020, 135–54. http://dx.doi.org/10.48268/sanita/2020/0001.13.

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La medicina tradizionale è incentrata sull’obiettivo di migliorare la salute attraverso l’identificazione e il trattamento dei disturbi di salute che hanno già prodotto sintomi o complicanze. La medicina preventiva, al contrario, mira a prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche, nonché alla diagnosi dei disturbi prima dell’insorgenza di sintomi o complicanze, quando le probabilità di recupero sono massime. Se prestata nei tempi e nelle modalità dovuti, la prevenzione migliora le condizioni di salute generale e riduce i costi della sanità. L’obiettivo generale della prevenzione è ridurre la probabilità di un soggetto di ammalarsi, sviluppare condizioni invalidanti o morire prematuramente. La medicina preventiva può, quindi, essere considerata come la forma più ampia di interdisciplinarietà esistente in campo medico e sanitario; infatti, coinvolge ogni settore di cui la moderna scienza medica dispone, nel tentativo di impedire l’insorgere di patologie, individuandone preventivamente i fattori di rischio in determinate fasce di popolazione. In questo lavoro affrontiamo, in particolare, il tema della gestione del rischio chimico al quale viene esposto il personale delle sale operatorie. Tale indagine è finalizzata al rispetto delle leggi in merito alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici e, in particolar modo, agli anestetici volatili. Il luogo fisico maggiormente coinvolto in una struttura ospedaliera è dato dal blocco operatorio. Il primo obiettivo, quindi, è di minimizzare il rischio biologico grazie ad impianti di climatizzazione in grado di immettere aria trattata e purificata, necessari inoltre per ridurre al minimo anche il rischio chimico, diluendo ed allontanando eventuali gas e vapori, per mezzo di continui ricambi d’aria.
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"Diritto italiano; Soggiorno". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (junio de 2009): 255–75. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002020.

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Soggiorno1. Consiglio di Stato 8.8.2008 n. 3902 - sentenza di patteggiamento - revoca permesso di soggiorno - decorrenza del quinquennio - estinzione del reato - illegittimitŕ della revoca2. Consiglio di Stato 1.10.2008 n. 4743 - condanna per stupefacenti - fatto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno - soggiornante di lungo periodo - plurime pendenze - criteri di riscontro della pericolositŕ - rilevanza della condanna sia a fini interni che comunitari SCHEDA di Nazzarena Zorzella3. Consiglio di Stato 14.12.2008 n. 1846 - ingresso - mancata costituzione del rapporto di lavoro per cui era stato consentito l'ingresso - successivi plurimi rinnovi - revoca permesso di soggiorno - incertezza sulle cause della mancata assunzione originaria - sussistenza nuovi elementi sopravvenuti - illegittimitŕ della revoca4. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 22.4.2008 n. 1524 - ingresso per lavoro (flussi 2006) - diniego di rilascio del permesso di soggiorno per pregressa espulsione del 2000 con accompagnamento coattivo alla frontiera (giŕ ritenuta ostativa per la regolarizzazione del 2002) - mancato bilanciamento delle esigenze dello Stato di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza con la finalitŕ di garantire la massima integrazione dello straniero - illegittimitŕ del diniego; espulsione - effetto preclusivo all'ingresso non immodificabile - rilevanza del decorso oggettivo del termine di preclusione e della sopravvenienza di nuovi elementi5. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 14.5.2008 n. 1256 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per pregresse condanne penali - straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - omessa valutazione dei criteri introdotti dal d.lgs. 5/2007 - illegittimitŕ6. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 10.7.2008 n. 908 - permesso di soggiorno per lavoro autonomo - diniego di rinnovo per intervenuto fallimento della ditta - sentenza dichiarativa della chiusura della procedura fallimentare - ritorno in bonis del fallito - illegittimitŕ del diniego7. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 23.12.2008 n. 6136 - permesso di soggiorno - plurimi rinnovi - successiva revoca del permesso originario per mancanza di requisiti (paventata falsitŕ della documentazione prodotta in sede di regolarizzazione) - omessa valutazione della sussistenza attuale dei requisiti - illegittimitŕ
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