Literatura académica sobre el tema "Semplificazioni"

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Artículos de revistas sobre el tema "Semplificazioni"

1

Mazzoli, Giansecondo. "Interventi: Alfred Adler e la Psicologia Individuale tra semplificazioni e complessità". PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, n.º 1 (febrero de 2022): 57–61. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-001008.

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Resumen
Questo commento sull'articolo di Cesare Romano (2022) costituisce una integrazione a questo testo che presenta in modo corretto, ma parziale, la relazione tra le vicende biografiche della vita di Alfred Adler e l'ideazione di costrutti psicologici che hanno concorso a dare struttura all'impianto teorico della Psicologia Individuale. Pur nella sua sinteticità, il commento integra quanto non pro-posto nell'articolo; ma è anche occasione per lasciar intravvedere la più significativa articolazione della teoria di Alfred Adler. Viene ripercorso, in poche righe, il topos che ha spesso accompagna-to l'interpretazione della Psicologia Individuale: di essere una teoria semplice, facilmente descrivi-bile con il ricorso ad alcuni concetti cardine. In realtà è una teoria che apre numerose prospettive per la comprensione della complessità del funzionamento mentale che, nel presente commento, è in parte descritta e in parte lasciata solo intendere.
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Vinci, Maria Gloria. "Ideologia e traduzione: Jorge Amado in Italia e la traduzione in italiano di Capitães da Areia". Revista de Italianística, n.º 34 (7 de noviembre de 2017): 4. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2238-8281.v0i34p4-11.

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Resumen
Il presente lavoro intende prendere in considerazione la traduzione in italiano del romanzo di Jorge Amado, Capitães da areia, realizzata nel 1953 da Dario Puccini, collocandola nel contesto storico-ideologico dell’Italia degli anni ’50 dominato dalla contrapposizione tra Partito comunista e Democrazia Cristiana. Il testo della traduzione, infatti, porta i segni di una costrizione ideologica che piega il romanzo amadiano, mediante recisioni e tagli piuttosto netti di interi capitoli, semplificazioni linguistiche e riscrittura di corposi brani del testo originale, dentro gli schemi del realismo socialista e, dunque, di una letteratura a forte impronta esemplare-educativa.
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3

Folli, Stefano. "L’ASSASSINIO DI ALDO MORO". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 121–27. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.239.

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Resumen
La tragedia di Aldo Moro (1978) segna un punto fermo nella storia italiana, ma non consente eccessive semplificazioni. Moro è stato una figura centrale in Italia negli anni Settanta proprio perché ha saputo guidare i processi storici, a partire dai rapporti con il Pci, nella consapevolezza che il sistema politico rischiava di rimanere paralizzato se non avesse trovato un nuovo dinamismo. La sua morte ha accelerato il declino del Paese, nonostante il diffuso benessere economico, e ha aperto la strada alla confusa radicalizzazione che segna i nostri tempi in cui si è persa la memoria storica.
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Carbone, Luigi. "Le limitazioni della responsabilità erariale per la gestione dell'emergenza epidemiologica tra "decreto semplificazioni" e "decreto cura Italia": un sistema a geometria variabile". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 3 (noviembre de 2021): 81–88. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003004.

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Resumen
L'articolo analizza brevemente le modifiche apportate alla disciplina della re-sponsabilità erariale dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") e dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "decreto cura Italia"). I menzionati decreti-legge, nell'introdurre limitazioni a questa forma di responsabilità con specifico riferimento all'elemento soggettivo, rivelano talune criticità in punto di compati-bilità con l'art. 77 Cost. e con altri principi costituzionali, potendosi dubitare, in particolare, in ordine al rispetto del principio di responsabilità dei pubblici poteri e dei loro agenti, che anche in tempo d'emergenza deve ritenersi insuscettibile di deroghe, soprattutto attraverso l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza
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Licciardello, Orazio. "Diversità e integrazione: tra pregiudizi e Identita’". International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 1, n.º 1 (2 de julio de 2016): 377. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.243.

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Resumen
La convivenza tra persone e gruppi sociali appartenenti a culture molto diverse costituisce uno dei problemi di maggior complessità delle società del nostro tempo. Tale complessità è diventata ancora più evidente in relazione al crescente flusso di immigrati che vedono nell'Europa la possibilità di sfuggire alla guerra ed anche alla fame che attanaglia i loro paesi d'origine. Si tratta di realizzare condizioni di civile convivenza e di reciprocità coniugando culture e Identità sociali, mediante processi di integrazione, talora difficili ma tuttavia indispensabili, sfuggendo alle facili e stereotipiche semplificazioni ideologiche e utilizzando, invece, gli strumenti d'analisi ed intervento che le scienze psicologiche e sociali possono fornire.
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Colombo, Alessandro. "MINORANZE E SICUREZZA NAZIONALE IN MEDIO ORIENTE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 23, n.º 1 (abril de 1993): 39–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200022048.

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Resumen
IntroduzioneL'invasione del Kuwait e la guerra civile seguita alla sconfitta dell'Iraq hanno inferto un duro colpo alle semplificazioni più comuni della situazione mediorientale; quella, caratteristica delle fasi acute di tensione bipolare, che collocava le cause del conflitto fuori della regione, nella competizione Est/Ovest; quella, non meno parziale, centrata sul conflitto arabo-israeliano, che riportava all'interno del Medio Oriente le radici dell'instabilità ma non rinunciava a ricondurle tutte ad una sola; quella più recente, infine, del «nuovo ordine internazionale», che proprio dal «discorso» bipolare deduceva che, una volta venuto meno il conflitto tra le superpotenze, anche i conflitti regionali si sarebbero avviati a soluzione.
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Torelli, Gabriele y Enrico Guarnieri. "Alcune considerazioni in tema di infrastrutture: crisi, semplificazioni, finanziamenti e ruolo dello Stato-apparato". Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 26 (21 de junio de 2021): 127–62. http://dx.doi.org/10.18601/21452946.n26.05.

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Resumen
Partiendo del valor estratégico-instrumental de las infraestructuras y dado el actual déficit de las mismas en Italia, el artículo analiza algunos aspectos críticos en este sector. El primero consiste en la dificultad de simplificar procedimientos complejos y plagados de intereses; punto en el que el camino trazado por el ordenamiento jurídico italiano es regresar a la lógica de la regulación “mínima” de las directivas europeas. El segundo aspecto crítico se encuentra, por el contrario, en las dificultades para recabar los recursos necesarios destinados a promover las inversiones, para lo cual la Administración ha acudido a las APP como instrumento para beneficiarse del capital privado. Gracias a la Nueva Generación UE, Italia contará con una importante financiación europea, de manera que se espera que no haya escasez de recursos para la construcción de obras públicas. El presente estudio pretende por ende evaluar si el sector privado aún podrá desempeñar un papel importante en el proyecto de revitalización de la infraestructura del país.
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Francesco Guzzi, Federico. "OSSERVATORIO EUROPEO. D.l. semplificazioni-bis e PNRR: riflessioni sulle modifiche alla legge sul procedimento amministrativo". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (junio de 2022): 165–78. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-001007.

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Cammarano, Fulvio. "La complessità storica nell'epoca della semplificazione". SOCIETÀ E STORIA, n.º 170 (noviembre de 2020): 808–12. http://dx.doi.org/10.3280/ss2020-170007.

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Marzano, Arturo. "La semplificazione dell'altro Il caso della Palestina". PASSATO E PRESENTE, n.º 101 (mayo de 2017): 134–42. http://dx.doi.org/10.3280/pass2017-101009.

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Tesis sobre el tema "Semplificazioni"

1

DI, GIAMBATTISTA LORELLA. "La liberalizzazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di servizi". Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2013. http://hdl.handle.net/11385/201019.

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2

D'Ambrosi, Francesco. "Semplificazione strutturale e razionalizzazione della regolazione". Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2016. http://hdl.handle.net/10556/2357.

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Resumen
2014 - 2015
This research wants to focalize its attention on the finance world, especially on the financial markets supervision in order to obtain their simplification and rationalisation. After the computer revolution, the world began a “global village” and most part of the economy has suffered a financialisation process; the decrese and the speed up of the economic exchanges in the space and time found its best expression in the speeding up of the financial exchanges. The current interexchanges have made the financial world more complex and in few years it took over politics. Particularly the categories, by which one used to study politics and States life, have no value anymore: the triad territory – state – nation has to be substituted by a sort of local, national, overnational and international interconnected networks. The crisis of the State moved the balance from the executive to the administrative and the legal certanty with the State monopoly has left the place to an interexchangeable sets of rules network. From here the independent authorities are born and they were succesful even thanks tothe process of liberalization-privatization of the economy. Above all in Italy these Authorities were born in a chaotic and no organic way, with a series of overlaps of competences that don’t let understand “who does what”: so it needs simplification and rationalisation. In the financial world, especially all after the crisis in 2007/2008, we understood that the world, as de Larosière report says, was in front of two ways: or to do chacun pour soi or to take again the destiny in its hands, i.e. to try to take back finance under the direction of politics. the UE chose the second hypothesis leaving Lamfalussy care (soft law) and moving to de Larosière care (hard law), as a doctor does towards ills people: he tries to prevent instead of caring. The European regulations in 2010 and the international institutions like G20, FSB, Basel Committee, IOSCO, IFAC, IASB and IAIS, by their standards, tried to put order again in the financial world and to prevent the socalled “systemic risks” (macroprudential supervision), including the microprudential supervision in the most important sectors of finance (banking, insurance, securities) too. So it is necessary to study and know better the international supervision sistems (coordinated inter se) especially the EU Authorities (EBA, ESMA, EIOPA). The UE needed to rationalise the sistem and imposed it by regulations on every member State; in other words the Bank of Italy, CONSOB, IVASS and COVIP (financial indipendent Authorities) began the longa manus of the European Authorities by introducing into the italian system some rules coming directly from Europe, without “passing” through government or parliament way. Considering that the other member States have more less adeguated their “organogram” of Authorities following the UE model, Italy is still late, no because it didn’t adopte the European binding rules, but because it persevered to retain a “set” of inadeguated Authorities for the financial markets challenge. There are a lot of overlaps – interferences of competences between CONSOB and the Bank of Italy, the Bank of Italy and AGCM, whithout considering the “financialisation” of the insurance sector; Germany faced questions like Bankassurance and Allfinanz by BaFin reform, Italy instead persists in a “mixed” model of supervision in which coexists the “pourpose” model (fixed by TUF) and the “sectorial” model (there are specific supervision Authorities in every sector). In the italian system, as Kant says, it is necessery a new criterion of truth that combines empiricism of the American approach (SEC and CFTC) with the organic system and the predictability of the European model. So it is strongly necessary a simplification – reduction of Authorities to two: one in the field of micropudential supervision (Bank of Italy – CONSOB) and one Authority for macroprudential supervision (like UE model); in this way we’ll have a regulation, with overnational legal standards, based on prefixed, general, abstract defined criterions that are possibly “waterproof” for private interests of strong big groups. [edited by Author]
XIV n.s.
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3

Tutino, Valentina <1983&gt. "Comune di Siracusa: dematerializzazione e semplificazione amministrativa". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/7448.

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Resumen
Questa tesi ha l’obiettivo di analizzare alcuni procedimenti amministrativi del Comune di Siracusa al fine di proporre dei possibili interventi di reingegnerizzazione dei processi in un ottica di sistema di gestione documentale efficace, efficiente, economica e trasparente, perseguibile solo attraverso l’uso simultaneo, complementare e coordinato di strumenti archivistici e tecnologici adeguatamente governati. A partire da un’indagine sullo stato del processo di dematerializzazione e semplificazione amministrativa, verificando gli strumenti archivistici e tecnologici (ICT) utilizzati dal Comune in oggetto sia per l’espletamento delle proprie attività che per comunicare e offrire servizi di maggiore qualità al cittadino e alle imprese, è stata effettuata un’analisi comparata del livello di digitalizzazione nei comuni di Siracusa e di Padova. Sono stati censiti alcuni procedimenti interni ed esterni al soggetto produttore, suddividendoli in fasi ed evidenziandone le criticità e le possibili soluzioni, effettuando proposte migliorative.
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4

Greco, Antonio. "Competitività e semplificazione normativa nel federalizing process". Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2009. http://hdl.handle.net/11577/3426601.

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Resumen
The research proposes to analyze the policies of normative and bureaucratic simplification, especially looking on the up – to - date and the most important innovations the legislator has introduced in the national and regional legal system. The issue seems to be a very living matter, not only because of the uninterrupted overstock of the regulatory outturn in the matter, but also because it pulls down in the vive debate about the federal structure the constitutional legal system has taken on further to the reformation of the Title V of the Constitution, notably with respect to the never finished debate about the national and the regional legislative power. The most recent researches in the field confirm the relevance of the investigation, and they reinforce data that are not comforting at all: the World Bank has recently positioned Italy at the 70th place in a ranking comparing 155 countries depending on their normative environment and their red tapes. Italy has been the next –to – last country among the OCSE ones, and just put ahead of Greece. The same report puts into prominence that in Italy the business start – up requires nine administrative procedures to be ended, and that the respective medium charge is ten time bigger than the one in the other OCSE countries. It is not by accident that the organizations representing the different realities of the economic world (Confindustria and he National Union of the Chambers of Commerce, for instance) are going on demanding the setting up of slimmer administrative procedures, just to warrant a more intense effectiveness to the requirement of citizens. The also invoke a better regulation able to detect the laws and the rules of each field. The research will begin with the spotting of the reasons that have triggered this empasse, also explaining the different stages follow that have one after the other in the governance of simplification. The first rudimental attempt of simplification is to be set in the enabling act n. 537/1993, that aimed to realize a model of normative and bureaucratic simplification at the same time: it delegated Italian govern to enact a sequence of governmental acts following the procedure of the art. 17 co. 2 l. n. 400/1988 with the aim of oversemplying 123 administrative procedures listed in an apposite attachment to the law. Therefore, this law did not want to simplify the administrative procedure itself, but it contemplated the criteria of simplification the Government should had to follow. It lets us to understand immediately the limit of this model: at the end, the enabling act became itself a normative sheet, enabling floods of governmental rules. It seemed to be a mytological monster: everytime a law was repealled, a new governmental rule revived, everytime a rule of simplification was set up, one or more rule of complication appeared. The yearly law of simplification, introduced in the Italian legal system by the law n. 59/1997 and continued by the laws n. ll. nn. 127/1999, 191/1998, 50/1999, 340/2000, was introduced from the beginning of its appearence like an operative weapon able to achieve policies of normative and administrative simplification, but it demonstrated be a mere enabling act too, even if tried to outperform the limits of the previous law. Especially, it enlarged the criteria the Government had to follow in the exercise of the delegation power, with the aim of simplifying the activity of Public Administration. These criteria expressed in the art. 20 of the law wanted the administrative procedures about the same fields to be individuated, just to reduce the number of administrations and agencies involved in them. They also wanted to reduce the administrative phases in which the procedures consisted, and to let the space to the re-arrangement of the administrative structures. Another goal consisted the government bodies envolved in the same procedure to cooperate in the so called “Conferenza di servizi”, and to reduce the deadlines of the same procedures. The problem was very the legislator seemed to have no clear ideas about the criteria of the delegation. Just a year passed and the Parliament changed the criteria enabling the act n. 191/1988. The new criteria were made to consist in the suppression of the old inactual criteria regardin to the several aims of the legislation in each field and the european communitarian principles; the suppression of the administrative procedures implying more costs than advantages; the suppression of the dispension from the Foundamental law about the administrative procedure. These considerations let us to understand that even if the new criteria were intended to enlarge the delegated power of the Government, they caused the reform of the rules the Government had prepared in the meantime. Moreover, the accrueing of such different criteria caused the check of compatibility with the European legal system. It deserves also do be put into prominence that the enlargement of the criteria did not solve the problems occurred in the law n. 537/1993. On the contrary, it replied its bad habits. The law n. 59 and its following reviews perpetuatd a manner of simplification strictly joined to the administrative procedures listed in an apposite attachment,and, at the end, they accentuated the hypertrophic feature of the governmental rules one more time. The last ones also maintenined a very limitated capacity of semplifyng the procedures. As a consequence, the outturns were very unsatisfying: the enabling act wanted 206 administrative procedure to be simplified, but only 91 of those were, and 62 governmental rules were to be hired. That being so, even if a lot of scholars have overemphasized the results that were reached, it is clear the first policies were too experimental to reach remarkable goals. Overall, the lack of a clear strategy was unmistakable. In front of the uneffectiveness of the efforts outlined above, the latest normative processingshows important innovations with respect with the traditional models. The yearly law of simplification occurred in 2004 (2003 passed without a yearly law), the last to be passed, is featured by the so called technique of the “guillotine”, also known as “cutting laws”. Its frame is described by the art. n. 14 co. 12. It prescribes the Government has 24 months (from the day the same law of simplification was enacted) to identify the in-force-laws of the entire legal system and to put into prominence the normative contradictions and the inconsistencies referred to the several legislative fields. At this aim it establishes some criteria, especially viewing at the implicitly or explicitly repealed laws, and the oldest ones (let. a,b); at the normative prescriptions that are necessaries to the regulation of each field, and at those that can not be repealed without the violation of the constitutional rights of the citizens or without producing prompt or unprompt effects on public finance (let. c, d, g); at the set up of the normative prescriptions in each legal field or in each matter (let. e). According to the art. 15 of the yearly law, the Govenmental acts are supposed to repeal the laws enacted before January, 1th 1970 (even if afterwards modified), and to armonize the unrepealed laws enacted before January, 1th 1970 with the following ones. These prescriptions represent a turning-point of the policies of simplification and the attempt to decrease the “normative stock”, but they still reveal a problematic aspect that will deserve to be considered looking at the constitutional jurisprudence. What especially outcrops is the long range of the delegated power. It appears to be very problematic referring to the art. 76 Cost., that requires the enabling acts to be very defined an clear about the object of the power delegated. On the opposite, the reference referred to the whole legislation enacted before January 1th 1970 seems to be too much enlarged. The problem also shows to be very interesting if considering that, even if the 2005 yearly law remained unenforced, the very recent proposal of anabling act proposed by Prof. Bassanini on March 31th, 2008 suggests again to adopte technique of the “guillotine”. The so called “Schema di disegno di legge per la semplificazionee la qualità della regolazion” requires the Government to adopt decree laws intended to enumerate the laws or the normative acts with no effectiveness or, even if, that are obsolete. The setting of these proposals reveal the opportunity of the method of this research in the measure in which, beginning from the 90’s as it can be seen above, it wants to discover and to explain the different steps in the process of simplification. Indeed, like in the historical courses and recourses, the proposal of Prof. Bassanini reverberates the structure of the law n. 537/1993, because it delegates the Government to enact laws following the procedure of the art. 17 co. 2 l. n. 400/1988.
Nelle pagine che seguono ci si propone di ricostruire le politiche di semplificazione normativa ed amministrativa, in considerazione dei significati delle riforme di recente attuate o promosse. L’attualità del tema è infatti riferibile all’incessante produzione normativa in materia, come al vivo dibattito sulla forma federale disegnata dal riformato Titolo V. L’allarme destato da autorevoli ricerche di settore (nel 2006 la Banca mondiale ha posizionato l’Italia penultima tra i Paesi OCSE per complicazione normativa e amministrativa) e le pressioni di Confindustria e Unioncamere per la definizione di procedure adeguate alle istanze dell’economia, evidenziano un empasse di cui occorre individuare le cause. Punto di partenza è a tal fine la riconsiderazione dei pregressi tentativi di semplificazione, anzitutto a livello statale. L’apripista l.n. 537/93 prevedeva la semplificazione di 123 procedimenti tramite l’emanazione di appositi regolamenti. In ciò stava però il limite del modello, che finiva per attuarsi in un’alluvione di regolamenti e dunque in una complicazione. Stessa sorte per le ll. nn. 127/99, 191/98, 50/99, 340/00: la volontà di attribuire maggiori spazi ad interventi governativi di semplificazione portava a successive riformulazioni dei principi di delega, con confusione nelle direttive legislative e con la sostituzione dell’ipertrofia legislativa di primo grado con quella di secondo. Le innovazioni arrivavano con la l. 246/05 che, col meccanismo ghigliottina o taglia–norme, prevedeva un’ampia delega al Governo per l’abrogazione della normativa anteriore al 1.01.70 non ritenuta indispensabile. I dubbi di legittimità costituzionale sono però evidenti e quanto mai attuali visto il disegno di legge Bassanini del 31.03.08, che all’art 2 co. 3 e 4 ripropone la ghigliottina per tutte le disposizioni ormai prive di contenuto normativo o obsolete. Se si aggiunge che in tale proposta si ritrova lo spettro della proliferazione dei regolamenti giusta l’assunzione a modello della l. 537/93, si ha conferma della validità metodologica dello studio dei “corsi ed i ricorsi storici” nella nostra legislazione. Rileva altresì la normativa regionale, anzitutto per verificare la legittimità di una delegificazione statale in materie di competenza regionale, quale si avrebbe secondo il disegno Bassanini, basato su un’interpretazione estensiva del potere sostitutivo (art. 120 Cost.) quantomeno controvertibile. La ricerca considera pertanto i precedenti sui “livelli minimi essenziali”(sent.181/06, sull’interpretazione stretta dell’art. 117 Cost.) e l’attualità della collaborazione tra livelli di governo ex l. 246/05 (intese Stato–Regioni). Più nel dettaglio, provvede a comparare i modelli di semplificazione regionali (talvolta precorritori di quelli statali: v. ll. 15/02 e 1/05 Lombardia) per enucleare i più virtuosi. A chiudere la disamina della semplificazione normativa, è la riflessione sui più recenti interventi positivi in materia, primo fra i quali emerge il d.l. n. 118/2008. Nella seconda parte considera inoltre la semplificazione amministrativa. Rilevano l’autocertificazione e la d.i.a. di cui alla l. 80/05, per il carattere innovativo ma anche per i fattori di complicazione ancora impliciti. L’art. 19 co. 2 L. n. 241/1990 contemplava infatti un regime particolarmente accelerato per l’inizio dell’attività imprenditoriale, sia pure soltanto per taluni casi da individuare con regolamento, in relazione ai quali prevedeva si potesse dare inizio all’attività nel momento immediatamente successivo alla denuncia. Il combinato disposto con il co. 1 (modificato dall’art. 2 co. 10 L.n. 537/1993), inoltre, assegnava all’Amministrazione un termine di sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività per la verifica d’ufficio dei requisiti di legge necessari, e per disporre l’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti. E’ una chance che, sia pure in soltanto con riguardo ai quei casi tassativamente elencati, vigente il nuovo art. 19 il privato non si vede più riconosciuta, essendo ora tenuto, in un momento che precede l’inizio dell’attività, a presentare una dichiarazione “corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normative richieste” (art. 3 co. 1 d.l. n. 35/2005). Pertanto, decorsi i trenta giorni di cui l’amministrazione dispone per l’istruttoria e la comunicazione all’interessato, l’istante non può ancora dar corso allo svolgimento dell’attività, dovendo inoltrare una ulteriore comunicazione (non prevista nel regime ante riformam) all’amministrazione alla quale è stata presentata la denuncia. Il nuovo procedimento disegnato dall’art. 3 d.l. n. 35/2005, da questo sia pur limitato punto di vista, ha dunque aggravato gli adempimenti dell’interessato, sdoppiando la denuncia di inizio attività in una pre – denuncia (o dichiarazione della volontà di dare inizio ad una attività) ed in una comunicazione di “avvertimento dell’effettivo inizio dell’attività”. In una prospettiva de iure condendo la ricerca chiarisce inoltre il rapporto tra la dichiarazione di inizio attività e i “decreti – Bersani” del 2006, intervenuti nella piena vigenza ed applicazione della novellata dichiarazione di inizio attività, ma la cui disciplina attende tutt’ora di trovare compiuta applicazione e, come da più parti annunciato, adeguata correzione. Come si è avuto modo di considerare, uno dei pregi del d.l. n. 35/2005 consiste nel carattere generale della sua portata, attesa anche la sua collocazione sistematica nell’alveo della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, tale da eliminare alla radice la necessità di interventi settoriali successivi. I c.d. “decreti Bersani”, invece, pur introducendo importanti novità in ordine allo start – up delle attività economiche, rappresentano per diversi aspetti il tendenziale ritorno ad un approccio atomistico alla semplificazione. L’attenzione va riposta in primo luogo sul d.l. n. 223/2006 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito nella l. n. 248/2006, che introduce tre importanti novità in ordine all’iscrizione negli albi e registri di categoria. L’art. 3 co. 1 lett. a) infatti abolisce l’iscrizione in “registri abilitanti” e fa venir meno la necessità di dimostrare requisiti professionali soggettivi - con esclusione dei requisiti riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico sanitaria degli alimenti - in ordine ad una serie di attività di distribuzione commerciale “riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande”. Già l’applicazione di tale della previsione ha incontrato – e per alcuni versi ancora incontra - difficoltà di rilievo. L’abolizione dei registri si riferisce evidentemente al R.E.C., il registro esercenti commercio tenuto presso le Camere di Commercio. Il D.lgs. n. 114/1998, che disciplinava le condizioni di accesso all’iscrizione, prescriveva come necessari il possesso di requisiti morali e la dimostrazione da parte dell’interessato, in via alternativa, di: a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bavande istituito o riconosciuto dalle regioni; b) aver frequentato, con esito positivo, corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale; c) aver superato un apposito esame di idoneità dinnanzi all’apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio al quale si poteva accedere con il possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, ovvero con la dimostrazione della c.d. pratica commerciale. Orbene, l’abolizione del R.E.C. si risolve in una semplificazione per i soggetti titolari dei requisiti a norma delle lett. a) e b), che possono ora rivolgersi direttamente al Comune per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ma comporta, stando alla lettera, l’impossibilità di esercizio – e, contestualmente, l’impossibilità di accedere al regime della dichiarazione di inizio attività - per tutti quei soggetti che conseguivano i requisiti professionali a norma della lett. c), e quindi con la frequenza ai corsi di cui si investivano le Camere di commercio quali enti funzionali investite della gestione del R.E.C.: con l’abolizione di quest’ultimo, infatti, le Camere di commercio si trovano private infatti anche della relative funzioni. Sul punto, in attesa di un intervento correttivo, il Ministero dello sviluppo economico è ad oggi intervenuto con una sola comunicazione, che si limita peraltro a consentire lo svolgimento degli esami a favore di coloro ne avessero fatto istanza entro il 4 luglio 2006, data di adozione del decreto Bersani. Nell’evidenziare l’incompletezza della disciplina sovraesposta, emerge altresì come l’istruzione della comunicazione sia per lo meno lesiva del principio di legittimo affidamento di quanti avessero già conseguito l’attestato di frequenza del corso tenuto presso le Camere di Commercio. Non va inoltre sottaciuto, con una anticipazione dei propositi della ricerca che si esporranno nel paragrafo successivo, come la soluzione del problema coinvolga anche gli ordinamenti regionali, titolari, a norma dell’art. 117 co. 3 Cost., della competenza legislativa concorrente in materia di professioni. Al riguardo si osserva che la Regione Marche è già intervenuta sul punto con la l.r. n. 287/1991, perpetuando la possibilità di esame presso la Camera di Commercio, ai fini dell’attestazione del possesso del requisito professionale indispensabile – stante la permanenza dei requisiti relativi alla tutela della salute ed alla tutela igienico sanitaria degli alimenti - per l’esercizio dell’attività. Un altro settore commerciale interessato dal decreto Bersani è “la produzione e vendita di prodotti della panificazione”. La materia trovava disciplina nella l. n. 1002/1956, che nel combinato disposto degli artt. 2 e 3 prevedeva un iter piuttosto articolato: i soggetti interessati all’attività in oggetto, infatti, erano tenuti ad esperire ben due procedimenti di licitazione. In primo luogo dovevano conseguire un’autorizzazione rilasciata dalla Camera di commercio, tenuta a valutare, con l’ausilio di una apposita commissione, “l’opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta”. Ottenuta l’autorizzazione, l’effettivo esercizio dell’attività rimaneva peraltro subordinato al conseguimento di una licenza, rilasciata dalla medesima “Camera di commercio (…) previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro (…)”. A ciò si aggiunga, ex art. 7, che le licenze di panificazione necessitavano di un visto annuale della Camera di commercio. Orbene, la novella del 2006 interviene ridisegnando ex novo l’istituto ed eliminando, in particolare, la programmazione e la valutazione discrezionale che si potevano evincere dal combinato disposto sopra ricordato. Ne consegue l’espressa sostituzione del regime complesso con la dichiarazione di inizio attività, secondo l’art. 19 l. n. 241/1990 come novellato che, nella fattispecie considerata, riversa un importante impatto di semplificazione. A completare il quadro degli interventi di semplificazione, è il d.l. n. 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). La principale novità introdotta dal decreto è la “comunicazione unica” per la nascita d’impresa, disciplinata dall’art. 9, che rivoluziona il modello già vigente incardinato presso lo sportello unico per le imprese. La novella, anch’essa tutt’oggi inattuata, merita di essere confrontata nel combinato disposto con la dichiarazione di inizio attività e con la disciplina delle attribuzioni dello sportello unico per le attività produttive (sul punto, si deve osservare come anche la disciplina del titolo I l. n. 59/1997 sia attualmente oggetto di una serie di disegni di legge). A supportare l’interesse per un quadro normativo tanto asistematico, sempre più oscuro e di difficile interpretazione a causa delle modifiche ed abrogazioni implicite nella lettera delle norme, interviene inoltre il già citato disegno di legge Bassanini del 31 Marzo 2008, secondo il quale i procedimenti amministrativi dovranno concludersi entro trenta giorni. Peraltro lo stesso disegno di legge finisce col delegare il Governo ad emanare una serie di decreti ex art. 17 co. 3 l. n. 400/1988 al fine di ampliare il termine a 60 giorni in ordine a procedimenti vagamente definiti “complessi”, da individuare tassativamente, pari sino al 33,33% del totale dei procedimenti amministrativi. La stessa norma prevede inoltre, per un aggiuntivo 10% dei procedimenti amministrativi, una ulteriore dilatazione dei termini fino a 120 giorni. In sintesi, il 40% dei procedimenti amministrativi avrà un tempo medio di ben tre mesi. Tali previsioni, lungi dal semplificare, rischiano invero di inficiare i risultati ottenuti dalla riforma del decreto competitività del 2005, e di segnare il ritorno ad un approccio particolaristico, e perciò normativamente inflattivo, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per quanto attiene in particolare alla competenza regionale,la ricerca si propone anzitutto, sotto un profilo generale, di analizzare l’impatto degli istituti di semplificazione più significativi posti in essere dal legislatore statale, in specie della d.i.a., sulla legislazione regionale. Infatti l’art. 3 d.l. n. 35/2005, nel contenere una norma dalla vocazione generale, in virtù della quale ad essere identificati devono essere i soli casi di inapplicabilità, supera la diffusa tecnica legislativa a livello regionale diretta a determinare con regolamento i singoli casi di applicabilità della d.i.a. L’interesse per tale trattazione discende dalla considerazione che nell’ordinamento costituzionale previgente alla Riforma del Titolo V Cost., la l. n. 241/1990 rappresentava una legge – quadro, recante quindi i principi che le regioni avrebbero dovuto recepire nell’esercizio della potestà legislativa concorrente. Era l’art. 29 a definire i principi contenuti nella medesima l. n. 241/1990 quali principi generali dell’ordinamento giuridico, vincolanti sia per le regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale, che vi si sarebbero dovute uniformare entro un anno dalla entrata in vigore dalla legge. Il procedimento amministrativo dunque, con la l. n. 241/1990, aspirava ad assumere il carattere dell’omogeneità su tutto il territorio nazionale. Tuttavia la l. cost. n. 131/2003 di riforma del Titolo V Cost., ha reso incerto il contesto di relazioni dell’esercizio dei compiti delle Regioni in ordine alla semplificazione dei procedimenti, in specie con riguardo all’ambito materiale delle attività produttive. La riforma del titolo V, infatti, ha determinato una rivoluzione copernicana nell’assetto competenziale Stato – Regioni, attribuendo alla legislazione regionale residuale (trattasi, come noto, di competenza piena, con il limite delle materie trasversali statali) le principali materie riferibili allo sviluppo economico ed alle attività produttive: basti pensare all’agricoltura, all’artigianato, al turismo e all’industria alberghiera, alla pesca (nelle acque interne), già elencate nell’art. 117 Cost. previgente tra le materie a competenza concorrente; ma anche all’industria ed al commercio che, oggi parimenti innominate, sono pure da annoverare nel novero della competenza residuale regionale. Ebbene, l’ampiezza dell’ambito di azione regionale trova un profilo problematico proprio in ordine alla portata dell’art. 19 l. n. 241/1990 in tali materie, in considerazione dell’impossibilità di riferirvi quanto previsto dall’art 1 co. 4 lett. b) della c.d. legge La Loggia, a norma del quale il legislatore statale deve indicare alle Regioni i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, anche con riferimento ai principi fondamentali in materia di autorizzazioni e concessioni: una previsione che, evidentemente, attiene alle materie elencate dal co. 3 dell’art. 117, ma non a quelle ascrivibili alla competenza residuale di cui al co. 4. La vexata quaestio, a ben vedere, discende dall’inclusione, tra le materie di competenza esclusiva statale, del solo “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (…)”, e non anche del “procedimento amministrativo”. Essa si presta ad essere sciolta soltanto in via interpretativa: nell’ambito della ricerca sarà pertanto fondamentale orientare costituzionalmente l’analisi sul punto. In questa sede merita infatti di essere osservato come il ricorso alla “connessione naturale esistente fra la disciplina del procedimento e la materia dell’organizzazione”, sancita da C. cost. n. 465/1991 possa rappresentare un solido punto di partenza, che porterebbe a sostenere l’unicità ed omogeneità della disciplina del procedimento amministrativo tanto in ordine alle materie di cui al co. 3, a titolo di principi fondamentali, quanto in ordine alle materie di cui al co. 4, a titolo di competenza esclusiva statale trasversale. Ed infatti, proprio in questo senso, la citata sentenza della Corte costituzionale, sia pure nell’ambito di un obiter dictum, sembra offrire un aiuto alla soluzione dell’interrogativo, sancendo che “il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle diverse competenze”. Esaurita siffatta trattazione, la ricerca svolge una disamina sugli ordinamenti regionali, al fine di offrire un quadro sulle forme di semplificazione poste in essere dai legislatori regionali ed esaminare i modelli virtuosi. E’ opportuno infatti rilevare che alcune Regioni hanno già avviato importanti processi di semplificazione e in alcuni casi, come in quello emblematico della abolizione dei libretti sanitari e di altri certificati analoghi (effettuata dalle leggi di alcune regioni come Lombardia e Emilia Romagna), si sono spinte molto in avanti, ottenendo peraltro l’avallo della Corte costituzionale (si veda la sent. n. 162 del 2004). La Regione Lombardia, in particolare, ha approvato nelle ultime due legislature una serie di significativi interventi in materia semplificazione amministrativa, tra i quali è opportuno ricordare la già citata l.r. n. 15/2002 che, oltre ad appianare l’ordinamento normativo, ha introdotto la denuncia di inizio attività in luogo degli atti autoritativi per le attività il cui esercizio non richieda preventive valutazioni discrezionali della P.A., ed il silenzio assenso. Con la l.r. n. 1/2005 (Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), inoltre, si segnala per le disposizioni relative alla liberalizzazione dell’attività d’impresa: a tal fine, prevede il principio che fa assurgere la d.i.a. a regola, e dispone che l’avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell’attività d’impresa non siano soggetti a provvedimenti di autorizzazione, licenza o assenso.
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Savio, M. "LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DALLA PROSPETTIVA DELL'EFFICIENZA". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/465100.

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Resumen
L’obiettivo della presente indagine è analizzare la relazione fra semplificazione dei processi civili ed efficienza della giustizia. Qualsiasi Stato moderno e democratico deve assicurare l’amministrazione della giustizia ai soggetti che lo compongono e questa giustizia deve essere effettiva ed efficiente, pertanto l’efficienza è un parametro importante nella valutazione di un sistema giudiziario. Parallelamente, un sistema giudiziario dovrebbe respingere le forme procedurali che siano incapaci di assicurare una protezione effettiva dei diritti individuali. Questi due aspetti devono essere messi in connessione fra loro con attenzione, perché la semplificazione del diritto processuale è strettamente legata a un fine specifico, dato dalla massima efficienza perseguibile in un dato contesto. Perciò, la ricerca si focalizza dapprima sul concetto di efficienza (cosa rende efficiente un processo?), cercando di scegliere fra due posizioni: un’efficienza fondata sulla durata e un’efficienza basata sulla qualità. Successivamente, la semplificazione del processo viene collocata nell’ecosistema di riferimento, costituito dalla tipologia di efficienza prescelta (nel nostro caso, quella fondata sulla qualità del risultato). In questa seconda parte della ricerca giungeremo a comprendere se semplificare significhi soltanto (o principalmente) escludere determinate regole processuali oppure se un processo semplificato possa nascere anche dal rafforzamento di alcuni aspetti della procedura stessa.
This dissertation aims at exploring the relationship between simplified civil proceedings and the efficiency of justice. Any modern and democratic State shall provide justice to people and this justice must be effective and efficient, therefore the efficiency is an important parameter for the evaluation of a judicial system. At the same time, a judicial system should avoid any type of procedure which fails to assure an effective protection of individual rights. Simplification and efficiency must be carefully connected, because simplification of civil procedure is closely linked to the target of the maximum efficiency reachable. Thus, the work focuses first on the research question « what makes a trial efficient? », setting the alternative between a “duration-based” efficiency and a “quality-based” efficiency. Then, having found in favour of the quality-based one, the simplification of civil proceedings is placed in the environment created by the chosen type of efficiency. This second part of the research casts light on whether simplifying means just – or mainly – excluding certain procedural activities or if a simplified proceeding can be made also by strengthening some aspects of the procedure itself.
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AYTANO, CHIARA. "Verso la semplificazione delle forme di tutela giurisdizionale dei diritti". Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202119.

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Oggetto della tesi è l’analisi delle forme di tutela c.d. deformalizzata in quanto improntata alla semplificazione delle regole di trattazione ed istruzione della causa in un’ottica acceleratoria e deflativa del contenzioso. Si indagano, in particolare gli aspetti della tutela sommaria, nelle diverse classificazioni dottrinali e nelle diverse applicazioni processuali - dal rito camerale al nuovo rito sommario - alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa delle parti, nonché l’abrogato istituto del rito abbreviato societario, esaminato parallelamente all’analogo rito previsto nel processo amministrativo, il quale rappresenta un modello procedimentale che si auspica possa venir nuovamente adottato nel rito civile. Lo scopo della pur breve disamina è quindi quello di far proprio e di condividere il pensiero di quella della dottrina processual civilistica che ritiene che valorizzare l’elasticità delle forme processuali è sicuramente opportuno e funzionale alla giustizia civile, oltre che perfettamente è compatibile con il quadro costituzionale.
The theme of the thesis is the analyst of the form of safeguarding simplified because changed by of the basic rules of controlling and training in a lawsuit, from the point of view of speeding up and deflationary to the contentious. In particular, the enquires were made into the aspects of the safeguard summary, in its different classifications based on the authorities and the different trial applications, - from the chamber procedure to the new procedure summary – the light is on the main constitution of the correct trial and rights of the defence of the sides, although the annulling of the institution of the company abbreviated procedure, looked into side by side with the similar procedure expected in the administration trial, which represents a model process that one hopes can become newly adopted in the civil procedure. The aim of this brief close examination of this subject is therefore to show and share the idea of the authorities of the civil law trial that maintains and values the elasticity of the form of the trial and surely works properly in civil justice and also is perfectly compatible with the constitutional picture.
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DE, FERRARIIS ALESSANDRO. "Semplificazione ed effettività del sistema di controllo esterno nelle s.p.a". Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2015. http://hdl.handle.net/11385/200967.

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Why a private matter, which is the s.p.a., should be compulsorily subjected to the control of a third party, to the so-called external control? In order to properly answer to this question it is necessary to analyze the interests involved in the "life" of a corporation. In other words, if any irregularities in the governance, reporting, accounting have only harmful effects with respect to those persons who participating in that private business, there will be no reason for a mandatory control that would only affect those who decide themselves to risk in that private business. In that case, we could say that the external control, and in particular the accounting control entrusted to the external auditor, should not be mandatory, but it should be quite a free choice of the company, to be made at the time of incorporation or in the course of the life of the company. After a closer look, however, the interests involved in the life of a company are also the interests of creditors and of third parties that have to choose whether to entertain business relationships with that company. In order to allow the shareholders, creditors and third parties to rely on the accuracy of the data of the company, the lawmaker, over the years, has chosen to oblige the company to appoint an external person (or entity) who, on his own liability, makes a judgment on the regular bookkeeping. So if the auditor should make a positive opinion, without remark, the third would have the assurance that the company’s accounting data are true, correct and clear and, ultimately, for him reliable. Historically, the audit has shown a substantial inefficiency, such as to determine, or, in any case aggravate the crisis that in recent decades have affected the market. In general, the activity of the auditor is to: - checkout, at least quarterly, the regular bookkeeping and correct recording process; - verify the fairness of the financial statements. The goal of our research is to understand if the external control system is currently an effective control or if it is a mere formal control, with no real effect and therefore devoid of any avail. At most, it is likely to be source of an increase in bureaucracy and costs for the company. Following the historical setting, we focused our attention, in particular, on the statutory audit, as mandatory external control, set up in the 70s in the light of the failure of the efficiency of the internal control board. We quickly examined the US regulations and the different theories on liability of gatekeepers expressed by overseas doctrine and jurisprudence. In particular, we place our attention to the legislative changes that have affected particularly the revision, in order to understand if the desired simplification of controls is actually been achieved and whether these legislative changes permit – i.e. oblige - effective control. To our question, maybe we have to answer in the most disappointing way: the external control system, as outlined in our regulation, is ineffective. The lawmaker seems influenced by different interests, thus providing a discipline of compromise between those interests. Once again, then, searching the inspiring principles of the law reform, we will investigate the "interests inspirers".
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Intelisano, Massimo. "Correzione e Semplificazione di un Grafo Stradale Utilizzando Rilevazioni Satellitari GPS". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amslaurea.unibo.it/2398/.

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Scalas, Alessia. "Semplificazione della geometria per l'analisi modale FEM di un carter motociclistico". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/6982/.

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Creazione di un modello semplificato per l’analisi modale FEM di un carter motociclistico. La scelta degli elementi da considerare nel modello è stata fatta in funzione della loro importanza in termini di variazione di massa del basamento completo, elemento fondamentale che ha influenzato anche la scelta delle semplificazioni da apportare ai vari elementi.
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BOSCIA, COSTANZA. "La semplificazione aministrativa nella legge Madia: Scia e nuove procedure edilizie". Doctoral thesis, Università degli Studi di Foggia, 2019. http://hdl.handle.net/11369/382775.

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La tesi affronta una tematica attuale e molto dibattuta, ovvero quella della semplificazione amministrativa che è alla base della legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come legge Madia. Invero, istanze di semplificazione hanno caratterizzato pressoché tutti i processi di riforma della P.A., specie a partire dagli anni ‘90, legandosi ai principi di efficacia, economicità e trasparenza nonché alle indicazioni provenienti dall’ordinamento comunitario. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento evidenzia le varie anime della semplificazione, da quella prettamente normativa (quale rimedio agli interventi legislativi caotici e disorganici) a quella squisitamente procedimentale che, poi, sono tutte volte a garantire una maggiore competitività dei nostri mercati, condizionati negativamente dalla crisi economica e dagli eccesivi oneri burocratici che limitano l’iniziativa economica privata. Da qui la spinta di rivedere in primis il sistema delle autorizzazioni e concessioni adoperando istituti che meglio si prestano a ciò, primo fra tutti la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Non a caso, il campo di indagine è circoscritto a due dei decreti attuativi della Madia, ovvero i D.lgs. n. 126 e 222 del 2016 (cd. SCIA 1 e SCIA 2) che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina generale dell’art. 19 LPA (si pensi a forma inedite di SCIA, come quella unica e condizionata), oltre ad aver individuato all’interno di una tabella, per le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, i procedimenti che sono oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso o comunicazione. Il sistema dei titoli abilitativi in edilizia è stato a sua volta ridisegnato, ampliando il novero di attività non soggette ad autorizzazione espressa così, accanto al permesso di costruire, trovano sempre più impiego la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la SCIA, mentre è scomparsa la vecchia comunicazione di inizio lavori (CIL) e confluiscono nell’edilizia libera gli interventi da essa previsti. La portata semplificatoria dell’istituto della SCIA, tuttavia, sembra vacillare soprattutto riguardo all’annoso dibattito sulla tutela del terzo controinteressato che, tra l’altro, è all’origine di una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 19, comma 6-ter LPA, per la mancata previsione di un termine espresso entro cui il terzo deve sollecitare il potere inibitorio dell’amministrazione a fronte di una SCIA edilizia illegittima. La necessità di garantire un’effettiva tutela del terzo deve coordinarsi, poi, con gli altri interessi in gioco, a cominciare dall’affidamento riposto dal privato-segnalante. In definitiva, la ricerca cerca di ricondurre il principio di semplificazione a principio guida dell’agire pubblicistico, alla luce dell’evoluzione in chiave collaborativa del rapporto tra pubblica amministrazione e privato mediante il giusto e proporzionato contemperamento tra esigenze di liberalizzazione delle attività economiche private, da un lato, e di regolamentazione e controllo pubblico delle stesse, dall’altro.
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Libros sobre el tema "Semplificazioni"

1

Le semplificazioni amministrative. Bologna: Mulino, 2002.

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2

Simoncini, Andrea, ed. La semplificazione in Toscana. Florence: Firenze University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6453-239-4.

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The need for reform in Italian Public Administration is a fact that no longer calls for justification: the increasing divergence between expectations and performance in the public sector appears to expand in inverse proportion to the success rate of the attempts at reform that have successively been made since the 1990s. Taking this reflection as its cue, the book offers the results of a study inspired by the Tuscan regional law 40/2009, exploring the results and prospects of the process of administrative and regulatory simplification, at both national and regional level. The chosen key, which is crucially interdisciplinary, for the very first time probes the profound meshing of legal and economic aspects, offering elements not only of analysis but also of practical application.
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3

Bacciardi, Giuseppe. Politiche e stumenti della semplificazione. Livorno: Edizioni Prime Note, 2002.

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4

Sandulli, Maria Alessandra y Luigi Carbone. Codificazione, semplificazione, e qualità delle regole. Milano: Giuffrè, 2005.

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5

Manganaro, Francesco. Principio di legalità e semplificazione dell'attività amministrativa. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.

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6

Mita, Enrico De. La legalità tributaria: Contributo alla semplificazione legislativa. Milano: Giuffrè, 1993.

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7

Picchi, Arnaldo. Semplificazione dell'Enrico IV di Pirandello: Appunti di regia. Roma: Bulzoni, 1999.

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8

Cavallo, Bruno. Il Procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza. Torino: G. Giappichelli, 2000.

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9

Lazzaro, Fortunato. La semplificazione dei riti e le recenti riforme del codice. Milano: Giuffrè editore, 2012.

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10

Savini, Giovanni. Esperienze di nuova codificazione: I " codici di semplificazione di settore". Padova: CEDAM, 2007.

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Capítulos de libros sobre el tema "Semplificazioni"

1

Berruto, Gaetano. "Semplificazione linguistica e varietà sub-standard". En Sprachlicher Substandard III, editado por Günter Holtus y Edgar Radtke. Berlin, Boston: De Gruyter, 1990. http://dx.doi.org/10.1515/9783110946581-003.

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2

Abbaticchio, Rossella. "Lettura e percorsi di semplificazione del testo". En Studi e ricerche. Venice: Edizioni Ca' Foscari, 2018. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-227-7/004.

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Resumen
Reading literacy is no longer seen as a mere passive linguistic ability. Particularly throughout the last years, it has been re-qualified as a meaningful component of the language teaching process, when referring to a mother, a second or a foreign language. While speaking or writing allow the learner to make some choices about what linguistic content seems relevant, reading implies the full acceptance of the linguistic choices of the authors, and has to start exactly from their analysis and comprehension. Thus, textual choices become very relevant in the teaching process, and this remains true particularly for Italian, since its fame originates mainly from the literary context which it expresses. Recently, a great importance has indeed been given to textual simplification processes that very often help teachers in presenting texts to foreign as well as native students of Italian. By these premises, this paper aims to give a schematic overview of the most frequent criteria of choice and simplification of texts with a specific reference to Italian as a second language for foreign students who attend regularly Italian universities as well as for Erasmus students. The illustration of some practical ‘experiments’ is preceded and supported by a brief memorandum of some meaningful studies and researches about this specific topic.
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