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1

Bartoli, Roberto. "Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?" QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 17–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002003.

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1. Quale l'atteggiamento del giurista davanti a un diritto "punitivo" sempre piů illiberale? / 2. Dal diritto "punitivo" dell'annientamento e del nemico al diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 3. I caratteri strutturali del diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 4. Il rapporto tra scienza penalistica e diritto dell'immigrazione e la difficoltŕ ad affrontare i "reali" problemi di garanzia (4.1. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'esclusione / 4.2. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'indebolimento) / 5. I mezzi di tutela: tra giudici dei diritti e giudice delle leggi.
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2

Gambino, Silvio. "Metodo comparativo e tradizioni costituzionali comuni". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2021): 63–97. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001003.

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Muovendo da una recente ricerca sistemologica e dal dibattito sul metodo comparativo, il contributo propone previamente una riflessione sulla validità euristica delle categorie tipolo-giche del diritto comparato privato e pubblico, e sulla loro utilizzabilità nell'indagine dei fenomeni di trans-nazionalizzazione e di globalizzazione. Nella stessa prospettiva, l'analisi si sofferma sui tentativi di "deformalizzazione' della scienza giuridica classica (soprattutto costituzionale), nella prospettiva di un approccio realista maggiormente attento alle tematiche del diritto vivente e dei soggetti concreti dell'ordinamento giuridico. L'analisi affronta quindi le tematiche che hanno caratterizzato la formazione del diritto primario dell'Unione e al suo interno l'apporto della Corte di giustizia al riconoscimento per via giurisprudenziale di diritti fondamentali al livello europeo, avvalendosi a tal fine delle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri dell'Unione". Nelle conclusioni si propone, infine, un interrogativo relativo al diritto di formazione giurisprudenziale della Unione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale formazione porta infatti a chiedersi, in chiave sistemologica, se si tratti di una peculiarità dell'ordinamento europeo, ovvero di un caso esemplare (case study) destinato a influenzare, se non anche l'origine, gli sviluppi degli ordinamenti giuridici a livello globale in questa materia.
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Magnolo, Stefano y Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia". Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, n.º 23 (1 de julio de 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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4

Fittipaldi, Edoardo. "Dogmatica in Leon Petrazycki: giusrealismo e principio di legalitŕ". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (noviembre de 2010): 45–76. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002003.

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Scopo di questo articolo č chiarire la distinzione petrazyckiana fra teoria generale (psico-sociologica) del diritto e scienza del diritto descrittiva, da un lato, e dogmatica giuridica, dall'altro. Fittipaldi discute anzitutto alcune affermazioni generali di Petrazycki circa le finalitŕ della dogmatica giuridica. Egli esamina poi il trattamento petrazyckiano del concetto di ‘legge' in sede di teoria generale (psico-sociologica) del diritto e in sede di (teoria generale della) dogmatica giuridica. Al fine di meglio evidenziare i punti fondamentali della posizione teorica di Petrazycki, Fittipaldi compara il concetto petrazyckiano di ‘legge' con quello di Kelsen. In questo modo Fittipaldi mostra che la distinzione petrazyckiana fra scienza del diritto descrittiva e dogmatica giuridica presenta notevoli vantaggi teorici rispetto alla distinzione kelseniana fra sociologia del diritto e giurisprudenza normativa. Tuttavia, egli mostra anche che l'approccio petrazyckiano necessita di essere completato col concetto kelseniano di ‘Grundnorm'. Secondo Fittipaldi la teoria generale del diritto e la (teoria generale della) dogmatica giuridica, necessitano ciascuna di un proprio concetto di ‘Grundnorm'.
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Bartole, Sergio. "SCIENZA POLITICA E DIRITTO: COMMENTO". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, n.º 1 (abril de 1991): 129–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009849.

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Resumen
IntroduzioneL'invito a intervenire sull'importante contributo di Leonardo Morlino (1989) mi consente di ritornare su un argomento — quello dei rapporti fra la scienza politica e la scienza del diritto costituzionale — cui ho già dedicato in altre occasioni una qualche riflessione (1985, 1986). Debbo confessare di guardare con un po’ di invidia all'iniziativa che Morlino ha preso di tracciare una sorta di bilancio dello stato della sua disciplina. Sono, in effetti, convinto che molto spesso gli studi di diritto costituzionale stiano procedendo senza una precisa consapevolezza della direzione da prendere, delle manchevolezza che li connotano e delle risposte di ordine scientifico che da essi si attendono: mancano adeguate meditazioni di ordine teorico e metodologico, e troppo spesso contributi monografici e saggistici nascono in obbedienza a quella che Morlino chiama una «logica esterna», e quindi senza una seria attenzione alla «logica interna» alla disciplina ed alle connesse preoccupazioni di ordine sistematico. Né vale rispondere che le preoccupazioni metodologiche e teoriche rappresentano fughe in avanti rispetto all'analisi e considerazione dei problemi concreti, di fronte ai quali soltanto ha senso proporre questioni di teoria e metodo, che, se formulate in astratto, restano nel limbo delle pie dichiarazioni di intenti, senza trovare adeguato riscontro nella attività pratica di ricerca. La mancanza di un bagaglio metodologico e teorico solo in apparenza allevia le fatiche del viaggiatore e, in realtà, lo obbliga a rifare il punto astronomico ad ogni giro di strada, anche al di là delle normali e corrette esigenze di una responsabile autocritica e di un doveroso autocontrollo.
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Simonelli, Maria Ausilia. "Note storiografiche sulla socialitŕ del diritto e del linguaggio". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (diciembre de 2012): 39–54. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003003.

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Resumen
Tra le diverse prospettive di studio del rapporto tra diritto e linguaggio, vi č l'analisi del parallelismo tra la realtŕ giuridica e l'espressione verbale; un confronto declinato in vario modo: come estrinseca prossimitŕ analogica ovvero come ricerca di affinitŕ strutturali e funzionali. Nel saggio vengono presentate, in un'ottica critico-ricostruttiva, le piů significative riflessioni su tale accostamento, a partire dall'antichitŕ classica sino ad arrivare alla concezione ‘istituzionalistica', nella quale la comparazione apre nuovi orizzonti per la linguistica ed anche per la scienza giuridica; orizzonti segnati dalla persuasione dell'intrinseca storicitŕ e socialitŕ del diritto e della lingua
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7

Marzo, Raffaele. "L'intrigo del decidere". Sinappsi 12, n.º 1 (2022): 40–49. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-01-6.

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Resumen
L’articolo esamina la relazione tra politica, ricerca scientifica e diritto allorquando è necessario adottare provvedimenti che tengano conto di nuove acquisizioni scientifiche, analizzando nello specifico talune dinamiche emerse nella gestione della vicenda pandemica. Il contributo approfondisce le connotazioni degli oggetti della riflessione, le divergenze e i punti di incontro. Infine, si riporta la posizione della Corte costituzionale ed è stimata l’opportunità, incoraggiata dalla peculiarità della vicenda pandemica, di una qualche forma di collaborazione, perché laddove la scienza intenda offrire al diritto una pluralità di soluzioni – almeno alcune delle quali apparentemente valide e sostenibili – il legislatore dovrà scegliere quella conforme ai principi che sovraintendono all’ordinamento e, dunque, rispettosa dei diritti degli individui. EN: The article examines the relationship between politics, scientific research and law when it is necessary to adopt measures that take into account new scientific findings, specifically analysing certain dynamics that emerged in the management of the pandemic. The contribution explores the connotations of the objects of reflection, the differences and the meeting points. Finally, the position of the Constitutional Court is reported and the opportunity for some form of collaboration is estimated, an opportunity encouraged by the peculiarity of the pandemic case, because where science intends to offer the law a plurality of solutions - at least some of which apparently valid and sustainable - the legislator will have to choose the one compliant with the principles governing the legal system and, therefore, respectful of the rights of individuals
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8

Gałkowski, Tomasz. "Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze". Prawo Kanoniczne 43, n.º 1-2 (5 de junio de 2000): 217–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.08.

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Resumen
L’autore nel suo articolo prende in considerazione la storia del diritto canonico come una disciplina autonoma e indipendente dalla scienza del diritto canonico che adopera un metodo storico. Nel corso della sua esposizione cerca di far vedere come questa disciplina si è venuta formando man mano allonantandosi dalle discipline giuridiche e cercando di approfittare dalla storiografia generale. Come conseguenza del modo di capire la storia del diritto canonico l’autore presenta come essa è presente negli odierni studi canonistici.
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9

Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna". Prawo Kanoniczne 35, n.º 1-2 (5 de junio de 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Resumen
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Pocar, Valerio. "Presentazione. Riflettendo sul ruolo della sociologia del diritto". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (febrero de 2012): 65–73. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003003.

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Presentando i saggi del dossier "Il lavoro e le regole: quale futuro oltre la crisi", l'autore si sofferma a riflettere sulla natura interdisciplinare della sociologia del diritto e sul suo ruolo in relazione alla scienza giuridica. Valerio Pocar, Presentation. Some remarks about the role of sociology of law [Interdisciplinarity - The role of sociology of law - Sociology of law v. legal science] Presenting the essays in the collection about "Work and rules: what future awaits us after the crisis?", the author dwells on the interdisciplinary nature of sociology of law and its role in relation to legal science.
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D'Agostino, Francesco. "Bioetica e diritto". Medicina e Morale 42, n.º 4 (31 de agosto de 1993): 675–90. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1046.

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L'Autore parte dalla constatazione dell'assenza di una vera scienza "biogiudirica" e della sua necessità all'interno della riflessione bioetica, al fine di proporre direttive giuridiche. Per svolgere questo compito egli ritiene utile ridefinire preliminarmente il codice epistemico al cui interno si può pensare il diritto. Egli sostiene che solo il modello definito "relazionale", che vede nel diritto il sistema di difesa della pretesa di un soggetto che per sua natura è in relazione con gli altri, quello adatto alla costruzione di una scienza biogiuridica. Da questo, l'Autore deduce, come conseguenze, che il diritto può garantire solo valori coerenti con la logica della relazionalità; che esso non tutela solo quest'ultima ma anche la parità antologica dei coesistenti e che, infine, esso ha come suo ambito il sistema delle azioni sociali. Lo studio si occupa, inoltre, dell'enunciazione di quelli che sono - a parere dell'Autore - i compiti della "biogiuridica", dimostrando la rispondenza dal punto di vista pratico del modello delineato e riportando l'applicazione di esso a due temi di scottante attualità, come l'eutanasia e la fecondazione artificiale.
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Greco, Tommaso. "Scienza del diritto e teoria del potere. Alle radici del Bobbio ‘costituzionalista'". DEMOCRAZIA E DIRITTO, n.º 4 (abril de 2016): 203–29. http://dx.doi.org/10.3280/ded2015-004007.

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Alpa, Guido. "L'ingresso della donna nelle professioni legali". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2011): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001001.

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La generositŕ maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto č sempre stata assai rara: la donna divienesoltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. Č questo iltra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della societŕ, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, cosě come per la rappresentanza politica, occorrerŕ attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilitŕ, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini. E alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la paritŕ dei diritti, con il suo saggio del 1864,, tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella societŕ e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione.
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Paffarini, Jacopo. "Costituzione e linguaggio normativo". Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 9, n.º 31 (30 de junio de 2015): 32–55. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v9i31.175.

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Il problema dell’interpretazione del linguaggio normativo costituisce una fonte di riflessione non solo per il giurista che rivolge la sua attenzione al proprio ordinamento, ma anche per il comparatista che si accinge a studiare il diritto straniero. Secondo un orientamento oramai consolidato all’interno della scienza comparatistica, per la corretta identificazione del «termine del confronto» non basta la conoscenza del «diritto scritto», ma è necessario apprendere le regole ermeneutiche praticate nell’«altro» contesto normativo. In tal senso, si è detto che il giudizio comparativo può definirsi rigoroso soltanto quando il giurista evita di trasferire «gli atteggiamenti mentali del suo diritto» nei termini della comparazione. Nel presente contributo si intende mettere in luce le regole comuni ed i limiti della logica giuridica, evidenziando come, attraverso la comparazione, la dottrina abbia preso coscienza dei fattori extragiuridici che intervengono inevitabilmente nel processo di creazione/interpretazione del diritto.
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Valbonesi, Cecilia. "Scienza e rischio fra prevedibilità dell’evento e predittività della decisione giudiziaria". Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, n.º 20 (10 de diciembre de 2020): 379–423. http://dx.doi.org/10.17561/rej.n20.a16.

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Il lavoro vuole affrontare il rapporto fra prova scientifica, diritto e processo penale, sottolineando come in Italia la mancanza di cultura scientifica dei giudici e, parimenti, la carenza di regole riferite ai criteri di scelta dei periti e dei consulenti tecnici, porti spesso a decisioni giudiziarie molto lontane dal rispetto dell’ortodossia del rimprovero penale. Dopo aver illustrato alcuni casi giurisprudenziali, la riflessione si sofferma sulle possibili soluzioni di questa annosa questione, muovendo dalla disciplina introdotta dalla legge Gelli Bianco e dal DDL sul Testo Unico Amianto.
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Michowiz, Przemysław. "Intorno al concetto di illiceità nell’ordinamento canonico". Bogoslovska smotra 91, n.º 5 (2022): 1103–19. http://dx.doi.org/10.53745/bs.91.5.4.

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Lo scopo principale del presente elaborato è quello di determinare con precisione la natura e la funzione del concetto di illiceità all’interno della scienza del diritto canonico. Per giungere a tali obiettivi, è necessario evincere la caratteristica del termine dai testi normativi dei due codici di diritto canonico. Inoltre, l’Autore ha messo in evidenza che l’atto illecito non deve essere per forza nullo. L’indagine ha pure dimostrato l’impiego alternativo del termine in altri contesti giuridici. Secondo l’opinione dell’Autore, il corretto intendimento della nozione può essere raggiunto grazie al suo accostamento all’efficacia dell’agire. Lungi dall’essere esaustivi, lo studio documenta l’ambiguità dell’impiego del termine in diversi ambiti del vissuto ecclesiale puntando che il suo corretto luogo interpretativo si attiene all’ambito sacramentale.
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Garlati, Loredana. "Alle origini della prova scientifica: la scuola di polizia di Salvatore Ottolenghi". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 2 (29 de agosto de 2021): 883. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.597.

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Il saggio ripercorre le tappe che portarono alla nascita della Scuola di polizia scientifica (poi Scuola superiore a partire dal 1925), grazie all’opera di Salvatore Ottolenghi. La Scuola, istituita a Roma nel 1902, si proponeva di insegnare sia ai funzionari di pubblica sicurezza che a quelli della polizia giudiziaria un metodo scientifico per assolvere al meglio le proprie funzioni: nell’un caso la prevenzione dei reati, nell’altro fornire all’autorità giudiziaria dati “oggettivi” ai fini dell’accertamento della verità processuale. L’analisi è l’occasione per aprire uno squarcio su un periodo culturalmente vivace e di fideistico entusiasmo verso le cd. scienze ausiliarie (l’antropologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica etc.), che irrompono sulla scena del processo penale, grazie anche all’impulso della Scuola positiva. Oggetto di attenzione sarà in particolare l’antropometria, messa a punto da Bertillon, e la dattiloscopia, grazie anche agli studi dell’italiano Gasti. Siamo agli albori della prova scientifica, che allora, come oggi, interroga sul ruolo del giudice, sulla legittimità dell’uso di pratiche tacciate di invasività e violazione dei diritti della persona, sul rapporto tra scienza e diritto e tra prova scientifica e discrezionalità (o libero convincimento) del giudice.
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Cortese, Fulvio. "Diritto amministrativo e altri saperi: nuove opportunità per la Scienza dell’amministrazione?" Milan Law Review 3, n.º 2 (30 de diciembre de 2022): 19–51. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/19507.

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Il saggio argomenta l’importanza del dialogo tra diritto amministrativo e altri saperi. In primo luogo, ricostruisce il ruolo che in proposito ha svolto la Scienza dell’amministrazione in Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. In secondo luogo, illustra la decadenza di questa disciplina e la sua successiva frammentazione, cercando di analizzarne le ragioni. In terzo luogo, auspica che tale disciplina possa essere nuovamente rilanciata nel contesto degli studi giuridici, osservando le importanti assonanze metodologiche che essa presenta con alcuni sviluppi della comparazione giuridica.
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Criscitiello, Annarita. "GLI ATTREZZI DELLA SCIENZA POLITICA. UNA RASSEGNA CRITICA DI 11 DIZIONARI". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 32, n.º 1 (abril de 2002): 83–109. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200029932.

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Resumen
IntroduzioneCome si costruisce un dizionario?Il patrimonio linguistico della scienza politica è costituito di parole quasi tutte prese a prestito. Questo debito davvero cospicuo è stato contratto, di volta in volta, con il diritto, l'economia, la sociologia, la psicologia, la filosofia e persino la teologia e il giornalismo. Mettendo a confronto l'edizione del 1968 della International Encyclopedia of Social Sciences con gli indici analitici di alcuni importanti testi di scienza politica, Mattei Dogan (1998) ha compilato un inventario di circa duecento parole «importate» dalle altre discipline.
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Pani, Luca y Gilberto Corbellini. "Etica, Diritto e Neuroscienze. Saggio sui confini del giudizio umano". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 3 (octubre de 2020): 9–38. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003002.

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Resumen
Da almeno tre decenni, le neuroscienze studiano le basi biologiche e psicologiche di comportamenti implicati nella regolazione della socialità umana, quali i giudizi e le azioni morali, nonché come riconoscere, stabilire e sanzionare comportamenti illegali. E' pertanto importante capire come usare la scienza nella determinazione dei processi che stabiliscono responsabilità e sanzioni per un reato commesso ovvero dell'imparzialità o indipendenza del giudice e della giuria, che sono condizionati nelle loro decisioni da pregiudizi. In tal senso le neuroscienze hanno ridefinito in modi del tutto diversi e quasi opposti alle assunzioni filosofiche di senso comune che ispirano la logica della giustizia, i presupposti di coscienza e volontà e, in ultima istanza, l'idea stessa di libero arbitrio.
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Faioni, Marisa. "Il furto degli astici: fra responsabilitŕ e co-scienza". RIVISTA ITALIANA DI GRUPPOANALISI, n.º 1 (junio de 2011): 115–28. http://dx.doi.org/10.3280/rig2011-001008.

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Resumen
L'autore, attraverso la storia giudiziale di un'imputata minorenne, riflette e confronta due diverse prospettive di approccio alla realtŕ umana: quella giuridica e quella psicoanalitica. L'ascolto psicologico, in particolare gruppoanalitico, focalizzando l'importanza degli intenzionamenti ambientali nel determinare la capacitŕ dell'agire responsabile, apre lo spazio, al paziente, per una comprensione ricostruttiva e ri-fondativa del soggetto. Le norme, allora, riflettono consapevolezza di sé e degli altri; segnate da una possibilitŕ di scelta permettono l'assunzione di responsabilitŕ, e il godimento di un proprio diritto che costituisce l'irrinunciabile premessa a una, sia pure relativa, possibilitŕ di libertŕ.
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Donati, Alberto. "Parte I: Tra storia e scienza del diritto; Begriffsjurisprudenz, Interessenjurisprudenz. I valori condivisi". RITORNO AL DIRITTO, n.º 8 (febrero de 2010): 15–83. http://dx.doi.org/10.3280/rit2008-008002.

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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego". Prawo Kanoniczne 40, n.º 1-2 (5 de junio de 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Ronfani, Paola. "Alcune riflessioni sulla responsabilitŕ genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2010): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001001.

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Responsabilitŕ genitoriale - Diritto europeo - Cultura giuridica - Politiche sociali - Pratiche familiari. Giŕ da alcuni anni, nell'ambito del processo di integrazione europea, č in corso il tentativo di armonizzare la regolazione giuridica delle relazioni familiari. Fra i principi unificanti delle varie legislazioni ha assunto una posizione privilegiata il concetto di responsabilitŕ genitoriale, che č molto complesso e, sotto alcuni aspetti, anche ambiguo se si riflette, come si cerca di fare nell'articolo, sulle diverse implicazioni che questa nozione ha con saperi diversi da quello giuridico (filosofia, morale, psicologia, sociologia, scienza dell'educazione). In particolare, si evidenzia come nelle rappresentazioni oggi piů accreditate della responsabilitŕ dei genitori abbia assunto un'importanza rilevante la dimensione della cura e si analizza, in prospettiva critica, la convinzione che si č andata diffondendo nell'ambito delle scienze sociali e politiche, e che č stata recepita nelle azioni di gran parte dei governi, che l'indebolimento del legame sociale sia primieramente imputabile ad una insufficiente assunzione di responsabilitŕ dei genitori nei loro compiti educativi e disciplinari verso i figli. La responsabilitŕ genitoriale viene esaminata anche nella sua dimensione di pratica sociale che si presta ad essere considerata come un esempio emblematico del "diritto vivente". Sotto quest'aspetto, assumono un rilievo particolare le forme di genitorialitŕ, sociali o addizionali, delle famiglie ricomposte e omogenitoriali, che pongono i legislatori dinnanzi a domande che toccano lo statuto della filiazione.
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Casanova, Maria Giulia y Fetà Sabrina Grivet. "Il concetto di flessibilità del lavoro. Una interpretazione attraverso la lente giuridica ed organizzativa. Il caso di Pomigliano d'Arco". ARGOMENTI, n.º 35 (septiembre de 2012): 77–108. http://dx.doi.org/10.3280/arg2012-035004.

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In questo studio, gli Autori analizzano la cosiddetta "flessibilità" del lavoro in ottica interdisciplinare, con gli strumenti del diritto e della scienza organizzativa, mirando a violare il tabù che sembra dare per scontato il nesso tra Fordismo e forme regolari di impiego e Post-fordismo e forme di lavoro non standard. Dopo le premesse teoriche, gli Autori analizzano il caso Fiat con riferimento alla rivoluzione organizzativa all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, evidenziando gli effetti che rapide strategie di adattamento alla concorrenza globale possono avere sul rapporto di lavoro. .
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Dal Ri Jr., Arno. "Il principio di nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini nella scienza del diritto internazionale argentina tra i secoli XIX e XX". Italian Review of Legal History, n.º 8 (21 de diciembre de 2022): 503–30. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19258.

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Il principio di nazionalità proclamato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione del 1851 si colloca fra i tanti tentativi della scienza giuridica del secolo XIX di rispondere a fenomini politici propri di quel contesto storico. Tale principio viene esaminato nelle pagine della scienza argentina del diritto internazionale nei decenni posteriori in differenti modi, tra applausi entusiastici e critiche feroci. Lo scopo di questo articolo è svolgere la ricostruzione dell’itinerario percorso dalla proposta di Mancini nei dibattiti della dottrina argentina, tra autori favorevoli e contrari, sottolineando le principali motivazioni che hanno condotto ormai nel secolo XX al suo completo abbandono e conseguente storicizzazione. L’ipotesi qui presentata è quella secondo cui il processo di deleggittimazione e storicizzazione del Principio in Argentina sia avvenuto principalmente in ragione delle peculiarietà proprie della formazione storica di questa realtà statale, molto distante da quelle vissute nella costituzione di Stati europei come l’Italia, culla ed allo stesso tempo ispirazione della proposta manciniana.
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Bersier, Ladavac Nicoletta. "Diritto e pace in Hans Kelsen". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2012): 79–96. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001004.

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Hans Kelsen ha dedicato una parte importante della sua produzione giuridica al diritto internazionale. La sua riflessione internazionalistica iniziň negli Anni Venti e si protrasse fino alla fine della sua vita. Le tematiche affrontate da Kelsen a partire dagli Anni Trenta, soprattutto durante il suo insegnamento a Ginevra, sono dedicate alla pace in rapporto al diritto e alla politica nel contesto delle istituzioni internazionali. A Ginevra elaborň vaste critiche rivolte soprattutto alla Societŕ delle Nazioni e un proprio progetto per assicurare la pace che raccolse in diversi scritti poco conosciuti. Particolarmente interessante appare il progetto per la pace che Kelsen mise a confronto con la scienza giuridica e collocň nel contesto politico. In tale documento il giurista viennese si sofferma per la parte teorica sulla giustizia internazionale e per la parte pratica traccia le linee per un Tribunale Internazionale, teorizzando al contempo il postulato della obbligatorietŕ della giustizia internazionale. Inoltre nella sua elaborazione del diritto internazionale, Kelsen dedica molto spazio alla civitas maxima, tema che rappresenta indubbiamente il nocciolo ideale della sua riflessione internazionalistica e rivela la sua concezione globale e federale tra utopia e Realpolitik
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Eusebi, Luciano. "Il diritto penale di fronte alla malattia". Medicina e Morale 50, n.º 5 (31 de octubre de 2001): 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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Donati, Luigi y Mariachiara Tallacchini. "Ingegneria tessutale: bioetica e prodotti bioartificiali". Medicina e Morale 46, n.º 2 (30 de abril de 1997): 267–85. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.882.

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Con ingegneria tessutale (IT) si fa riferimento a un campo disciplinare che applica i principi dell’ingegneria e delle scienze della vita per la realizzazione di sostituti biologici che ripristinino, mantengano o migliorino le funzioni di tessuti o organi. Questo nuovo settore di ricerca e applicazione clinica, che attualmente consente di realizzare principalmente cute, cartilagine e osso semiartificiali, può in prospettiva sostituire le tecnologie dei trapianti di organi naturali. Ma l’ingegneria dei tessuti pone dei quesiti bioetici: alcuni di tipo generale, implicati anche da altre questioni di interesse bioetico, altri ad essa peculiari. Quesiti generali sono, per esempio, i limiti della donazione di tessuti e i rapporti tra il mercato e la scienza. Un problema che l’ingegneria dei tessuti pone invece con sfumature inedite verte sullo statuto da riconoscere ai prodotti bioartificiali: entità che utilizzano (in alcuni casi) tessuti umani, ma che si collocano al confine tra naturale e artificiale. Interessante è, inoltre, nella ridefinizione della coppia naturale/artificiale, il ruolo assunto dal diritto, che in particolare con le norme sulla brevettabilità del biologico - integra ormai la scienza nella definizione delle stesse realtà scientifiche, e che diventa, quindi, al pari della scienza, un elemento fatturale da sottoporre al vaglio etico. Data la novità della materia, l’articolo ha un intento essenzialmente descrittivo: l’esposizione dei più importanti conseguimenti dell’ingegneria dei tessuti e dei temi di interesse bioetico che esigono un dibattito.
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Morisi, Massimo. "IL PARLAMENTO IN ITALIA. VECCHIE E NUOVE IPOTESI DI RICERCA". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, n.º 2 (agosto de 1988): 191–222. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012181.

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Resumen
IntroduzioneIl parlamento è tra le istituzioni più studiate, anche in Italia, tuttavia, la ricerca empirica sul suofunzionamentoall'interno del sistema politico, pare languire da anni. Riempiremmo pagine se dovessimo elencare la miriade di lavori di «riflessione» sull'azione dellegislativo, sulle sue modalità e sui suoi stessi significati sistemici, nel breve come nel medio e lungo termine. Altre pagine ci vorrebbero per dar conto delle molteplici esperienze di ricerca empirica, maturate in un denso e continuo confronto fra ipotesi metodologiche diverse, mono e interdisciplinari, sia in concorrenza che in collaborazione tra diritto costituzionale, storia parlamentare, scienza politica, sociologia politica. E agli studi sulla collocazione e sul ruolo delle assemblee parlamentari all'interno del sistema politico, si potrebbero aggiungere i diversi filoni di ricerca sulla classe politica e sulla rappresentanza.
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Semplici, Stefano. "Accesso equo, qualità appropriata. Venti anni dopo la Convenzione di Oviedo / Equitable access, appropriate quality. Twenty years after the Oviedo Convention". Medicina e Morale 66, n.º 6 (25 de enero de 2018): 763–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.519.

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Il diritto alla tutela della salute, che include l’accesso ai servizi sanitari, è sancito in molte Dichiarazioni e altri documenti normativi a livello internazionale. Il riferimento all’equità è solitamente introdotto per affrontare i vincoli delle risorse disponibili e non eludere la realtà di persistenti diseguaglianze. Il riferimento all’adeguatezza è volto a sottolineare il ruolo delle competenze professionali e della conoscenza e dei progressi scientifici al fine di soddisfare esigenze reali, ma anche di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. L’articolo 3 della Convenzione di Oviedo mira a proteggere i diritti umani e la dignità della persona umana e offre ancora un proficuo punto di partenza per continuare a sviluppare alcuni dei più preziosi strumenti concettuali e giuridici fra quelli perfezionati in questi ultimi decenni per affrontare questa sfida: il principio della realizzazione progressiva, che può innescare e rafforzare una dinamica emancipatrice; l’esercizio del bilanciamento di principi, interessi e beni sia nella giurisprudenza delle Corti costituzionali sia nelle politiche di settore; il concetto del contenuto essenziale del diritto ai servizi sanitari. Queste soluzioni si confrontano ora con le applicazioni dei progressi nuovi e senza precedenti della scienza biomedica, come la medicina di precisione. Allo stesso tempo, il riferimento della Convenzione alla giurisdizione delle Parti (gli Stati) come quadro istituzionale entro il quale gli obblighi sono assunti deve essere ulteriormente articolato misurandosi con l’orizzonte globale dell’impegno a “proteggere” la dignità umana e i diritti umani. ---------- The right to protection of health, which includes access to health care services, is enshrined in many Declarations and other normative documents at the international level. The reference to equity is usually meant to deal with the constraint of available resources and not elude the reality of persisting inequalities. The reference to appropriateness is to underline the role of professional competence and scientific knowledge and progress in order to fit real needs, but also to optimize the use of resources. Article 3 of the Oviedo Convention aims at protecting both human rights and the dignity of the human being and still offers a fruitful starting point to elaborate on some of the most valuable conceptual and juridical tools that have been refined over these last decades to address this challenge: the principle of progressive realization, which can trigger and strengthen an emancipatory dynamic; the exercise of balancing principles, interests and goods both in the case law of Constitutional Courts and in policies; the concept of the core content of the right (entitlement) to health care services. These solutions are now confronted with the applications of new, unprecedented advancements of biomedical science, such as precision medicine. At the same time, the reference by the Convention to the jurisdiction of the Parties (the States) as the institutional framework within which obligations are undertaken needs to be further articulated against the global scope of the commitment to ‘protect’ human dignity and human rights.
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Errera, Andrea. "Gerhard Dilcher et Diego Quaglioni (dir.) Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto Bologne/Berlin, Il Mulino/Duncker & Humblot, 2007, 353 p." Annales. Histoire, Sciences Sociales 67, n.º 1 (marzo de 2012): 251–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900006843.

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Fittipaldi, Edoardo. "La dogmatica giuridica come scienza empirica irriducibile alla sociologia del diritto. Salvare la tesi weberiana della distinzione trascendendola". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (abril de 2017): 55–76. http://dx.doi.org/10.3280/sd2017-001004.

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Kalde, Franz. "Erdõ, Péter, Storia della scienza del diritto canonico. Una Introduzione. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana 1999, XXI, 248 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 169, n.º 2 (24 de junio de 2000): 645. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16902031.

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Ranieri, Filippo. "Emanuele Cafagna, La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei „Lineamenti di filosofia del diritto“ di Hegel". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 118, n.º 1 (1 de agosto de 2001): 697–98. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.2001.118.1.697.

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Buschmann, Arno. "Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gli inizi del diritto pubblico. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das gelehrte Recht. L’età di Federico Barbarossa- legislazione e scienza del diritto, hg. v. Dilcher, Gerhard/Quaglioni, Diego". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 127, n.º 1 (1 de agosto de 2010): 550–53. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.2010.127.1.550.

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Costantino, Laura. "Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 2(23) (15 de diciembre de 2018): 141–48. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.10.

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Lo scopo dell’articolo è di presentare la regolamentazione del mercato agricolo in Nicaragua e di indicare soluzioni giuridiche che potrebbero contribuire a superare una distribuzione iniqua delle risorse economiche derivanti dall’attività agricola nazionale all’interno della filiera alimentare. In particolare, si tratta di individuare scappatoie giuridiche che contribuiscono ad una distribuzione iniqua delle risorse nel regime nicaraguense di approvvigionamento per i prodotti agroalimentari e di proporre soluzioni alternative per la loro eliminazione alla luce della scienza del diritto agrario. Secondo l’autore, la principale difficoltà per il produttore agricolo nicaraguense è il processo di commercializzazione dei prodotti sul mercato dei prodotti agricoli dell’America centrale e del Nicaragua nonché carenze normative in questo ambito. Il Sistema dell’integrazione centroamericana (SICA), vincolante nella maggior parte dei paesi della regione, da un lato contiene regolazioni giuridiche complete sull’agricoltura, dall’altro non corrisponde pienamente alla struttura moderna della filiera agroalimentare. In pratica, la legislazione regionale e nazionale è soggetta a frequenti cambiamenti e non protegge in modo sufficiente il produttore agricolo in ogni fase di produzione. Un’alternativa sarebbe quella di introdurre cambiamenti a livello regionale, sotto forma di aree di libero scambio e di attuare la politica agricola comune da parte dei Paesi dell’America centrale.
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Nörr, Knut Wolfgang. "I. Jean Gaudemet, Les sources du droit canonique, VIIIe-XXe siècle. II. Péter Erdö, Storia della scienza del diritto canonico". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 87, n.º 1 (1 de agosto de 2001): 539–41. http://dx.doi.org/10.7767/zrgka.2001.87.1.539.

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Musacchio, Vincenzo. "Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978". Medicina e Morale 45, n.º 5 (31 de octubre de 1996): 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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Resumen
L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Pernazza, Federico. "L’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO COMPARATO DELL’ECONOMIA: A PROBLEM-ORIENTED APPROACH". Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 12, n.º 1 (19 de abril de 2017): 255. http://dx.doi.org/10.5902/1981369426368.

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Il Diritto Comparato ha un ruolo crescente nella formazione dei professionisti in Scienze Giuridiche, ma anche negli studi in Scienze Politiche ed in Economia. Il Diritto Comparato dell’Economia costituisce, in particolare, una integrazione necessaria degli studi di Law and Economics, specie se l’insegnamento è impostato secondo un problem oriented approach. Il problem solving approach appare il più efficace nella didattica, ma costituisce anche un prezioso metodo comparatistico che rivaluta il ruolo del giurista quale tutore di valori e diritti fondamentali nel contesto globale delle Scienze Sociali contemporanee, che appaiono dominate dall’efficientismo economico.
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Bignamini, Angelo A. "La persona centro e misura di ogni sistema sanitario". Medicina e Morale 51, n.º 1 (28 de febrero de 2002): 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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Urbani, Giuliano. "IL GOVERNO: PROBLEMI CONCETTUALI E VERIFICHE EMPIRICHE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, n.º 2 (agosto de 1987): 233–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016671.

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IntroduzioneInnanzitutto, una doverosa premessa. Credo che si debba riconoscere all'articolo di Mauro Calise il non trascurabile merito di aver messo in tutta evidenza la fertilità contenuta in alcuni fondamentali temi di ricerca, sui quali converrà proseguire con maggiore sistematicità lo scandaglio appena iniziato. Mi limito a ricordarne uno solo: l'importanza di riconsiderare l'intera problematica del processo di «istituzionalizzazione del governo» nel nostro paese alla luce dell'abbondantissima letteratura non strettamente politologica. Penso, ovviamente, al diritto costituzionale e parlamentare; ma anche alla stessa storia parlamentare, alla scienza dell'amministrazione, alle molte branche della sociologia politica fino alla moderna teoria economica delle strutture organizzative complesse (com'è nel caso, tanto per citare gli autori più potenzialmente rilevanti per il nostro problema, della produzione di un James G. March o di un Wilson o di un Williamson). La ragione è evidente. Non si tratta, infatti, di abdicare al nostro ruolo specialistico di politologi per vivere alle spalle di qualcun altro quanto di riconoscere apertamente che le altrui prospettive specialistiche possono consentirci di vedere in termini nuovi (e, a volte, notevolmente complicati) le nostre stesse questioni peculiari: come sono quelle attinenti alla specifica «logica politica» dei modi di essere dell'istituzione-governo. Limitiamoci anche qui a un solo esempio: il funzionamento del collegio «Consiglio dei ministri», considerato come la più tipica manifestazione delle coalizioni interpartitiche, ma anche — e allo stesso tempo — come un'organizzazione «economica» (finalizzata a massimizzare i possibili benefici, minimizzando i relativi costi), come un organo disciplinato da precise norme giuridiche, come una struttura sociale caratterizzata da una propria storia autonoma e così via. L'ipotesi è, infatti, che la comprensione dei «comportamenti coalizionali» all'interno del Consiglio dei ministri possa giovarsi grandemente di una simile considerazione interdisciplinare, sia pure impostata e finalizzata all'ottica esclusiva del lavoro politologico.
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Barbera, Marzia. "Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 126 (julio de 2010): 203–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-126001.

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Il saggio analizza le trasformazioni subite dalla figura del datore di lavoro a seguito dei grandi mutamenti economici e sociali che hanno interessato l'ultima parte del secolo scorso, nonché le risposte che il diritto del lavoro ha dato a questi mutamenti. Viene, dapprima, descritta la disarticolazione dello spazio interno dell'impresa, con i processi di frammentazione ed esternalizzazione del ciclo produttivo, che hanno dato nuova centralitŕ alla questione di chi sia il datore di lavoro; e, successivamente, la disarticolazione spaziale esterna, dovuta all'allargarsi dei confini del mercato su scala transnazionale, che ha determinato un'accresciuta scelta da parte del datore del diritto che governa il rapporto di lavoro. Il saggio descrive poi come il diritto del lavoro ha affrontato le conseguenze di tali processi, ed in particolare la disarticolazione delle responsabilitŕ datoriali e la creazione per il datore di nuovi ambiti di immunitŕ nell'esercizio dei propri poteri. Le nuove tecniche di tutela impiegate sono prevalentemente di tipo relazionale, intervengono, cioč, in relazioni nelle quali diritti e doveri delle parti non sono interamente determinati a priori, e lo fanno attraverso strumenti quali l'adozione di criteri di attribuzione funzionale delle responsabilitŕ datoriali fra diverse entitŕ economiche e attraverso varie forme di bilanciamento di interessi, mediate dalle clausole generali e dai principi di eguaglianza e ragionevolezza. Ne risultano un'accentuata flessibilizzazione delle regole giuridiche e un tasso piů elevato di incertezza e imprevedibilitŕ del diritto, ma anche la scoperta di nuove funzioni dei principi e dei diritti fondamentali.
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Bonfanti, Angelica. "Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 171 (diciembre de 2021): 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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D’Aloia, Antonio. "Natura, scienza, diritto: relazioni incrociate". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 3 (octubre de 2020): 99–160. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003005.

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Natura, scienza, diritto si confrontano in un gioco di incroci in cui nessuna delle forze è immune dal condizionamento e dalle pressioni delle altre. L'ambizione della natura di essere una sorta di parametro oggettivo e presupposto cade di fronte alla presa d'atto che «la voce della natura (..) è una voce interpretata dall'uomo». Soprattutto la tecnica (la scienza che fa) appare in grado di riscrivere i confini e le proiezioni di ciò che è ‘naturale'. Il diritto prende atto delle nuove possibilità prodotte dallo sviluppo scientifico con uno sguardo che a sua volta è carico di sedimentazioni e di valori, e adegua le sue risorse ‘inventando' nuovi diritti che cambiano la cultura sociale e il modo di interpretare la natura e la scienza. Questo contributo prova a descrivere questo quadro di relazioni estremamente complesso, ragionando su una serie di temi al confine tra le tre grandi ‘forze' prima ri-chiamate
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Hekimler, Alpay. "Le relazioni industriali nel settore tessile e dell'abbigliamento in Turchia. Un caso di studio: il gruppo Inditex". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 169 (abril de 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169001.

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La Turchia appartiene attualmente al novero dei più importanti Paesi esportatori di prodotti tessili e di abbigliamento nel mercato globale. Numerosi fornitori e produttori producono oggi per marchi di livello mondiale, che sono presenti nel Paese anche attraverso le loro imprese di moda nel commercio al dettaglio. Queste ultime sono contestualmente assurte negli anni più recenti tra i maggiori datori di lavoro del settore. Tra di esse deve essere menzionato anche il global player Inditex, che è presente in Turchia con quasi tutti i suoi marchi. Tuttavia, nei me-dia non sempre vengono descritte positivamente le condizioni di lavoro presso i fornitori e i produttori, e perfino nella sua rete di vendita. Inditex, però, si obbliga, tramite il proprio Codi-ce di condotta, a rispettare i diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciuti, acquistando esclusivamente le merci dei fornitori e dei produttori che garantiscono l'osservanza di tali dirit-ti. Il diritto di associazione sindacale è sancito dalla Costituzione turca, e il legislatore lo ha concretizzato mediante il diritto del lavoro. Ne consegue che i lavoratori sono liberi di aderire o meno a una rappresentanza di interessi. Tuttavia, le caratteristiche del settore tessile e dell'abbigliamento e il profilo dei lavoratori e delle lavoratrici creano non poche difficoltà ai sindacati che intendono operarvi. Per questa ragione, il tasso di sindacalizzazione nel settore risulta attualmente inferiore alla media. Il saggio intende, anzitutto, illustrare i diritti collettivi dei lavoratori in Turchia su un piano generale, per poi discutere l'importanza dell'industria tes-sile e dell'abbigliamento. Nella successiva e ultima parte verrà trattata la situazione attuale del global player Inditex in Turchia; il contributo si chiude con una breve conclusione in chiave prospettica.
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Perulli, Adalberto. "Giustizia sociale, commercio internazionale ed extraterritorialità "atipica". Il caso USMCA". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 170 (agosto de 2021): 215–34. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170003.

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L'articolo analizza alcune delle principali novità del Trattato USMCA, collocandolo nel contesto della globalizzazione economica e delle tecniche di regolazione sociale che impiegano i la-bour standards dell'OIL e le clausole sociali nei Trattati commerciali internazionali, realizzando forme "atipiche" di extraterritorialità. Il Trattato USMCA si caratterizza per alcune impor-tanti innovazioni in materia: l'impegno delle parti a rispettare gli international core labour standards, il riconoscimento del diritto di sciopero, la possibilità di sanzionare direttamente le imprese responsabili delle violazioni dei diritti del lavoro, una procedura veloce di risoluzione delle controversie. Nel complesso il Trattato rilancia la capacità della clausola sociale come principale fattore di tutela dei diritti del lavoro in un contesto di globalizzazione economica.
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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 3 (31 de octubre de 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Crook, J. A. "G. Camodeca, L'archivio puteolano dei Sulpicii I (Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ IV). Naples: Jovene, 1992. Pp. vii + 299. ISBN 8-824-30997-6. L. 42,000." Journal of Roman Studies 84 (noviembre de 1994): 260–61. http://dx.doi.org/10.2307/300933.

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Malmberg, Jonas. "I rimedi nazionali contro le azioni collettive intraprese in violazione del diritto dell'Unione. Il caso svedese". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 131 (agosto de 2011): 371–84. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131002.

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La Corte di giustizia ha statuito che l'esercizio del diritto di sciopero puň, in presenza di determinate circostanze, violare la libera prestazione di servizi ed il diritto di stabilimento previsti dal Trattato (artt. 56 e 49 TFUE). Tuttavia, la Corte ha tralasciato di occuparsi della questione delle azioni esercitabili contro un sindacato che organizza uno sciopero ammesso dal diritto nazionale, ma illegittimo in base al diritto europeo. Tale questione č stata invece affrontata dalla Corte del lavoro svedese nella sentenza del dicembre 2009. Il saggio, dedicato a quest'ultima pronuncia, propone un'interpretazione alternativa dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione in tema di azioni esercitabili contro un sindacato che organizza uno sciopero illegittimo per il diritto europeo.
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