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Malberti, Corrado. "L'environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano: svolta epocale o colpo di coda?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 168 (enero de 2021): 661–80. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168002.

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L'articolo esamina le implicazioni del dibattito sull'environmental, social, and corporate go-vernance nel diritto societario italiano. Dopo aver dato conto degli approcci tradizionali sul tema dell'interesse sociale, si esamina come il paradigma dello shareholder value abbia in-fluenzato il Codice di autodisciplina delle società quotate del 1999 e la riforma del diritto socie-tario del 2003. Successivamente, a partire dal 2006, si assiste però anche a un progressivo ri-pensamento di questo paradigma, sia a livello normativo, sia a livello di autodisciplina. A que-sto riguardo, particolarmente significativa è stata soprattutto l'evoluzione delle regole di self-regulation relative ai compensi degli amministratori. In questo contesto, il Codice di autodisci-plina del 2020 adotta un nuovo approccio e pone al suo centro il c.d. "successo sostenibile" della società. Il presente lavoro esamina se questa svolta possa considerarsi realmente innova-tiva o se essa miri piuttosto a limitare l'impatto che il dibattito sulla sostenibilità può avere sul diritto societario del nostro paese.
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Geraldo, Denilson. "La riforma del diritto penale canonico". Scientia Canonica 4, n.º 8 (10 de septiembre de 2022): 17–19. http://dx.doi.org/10.31240/2595-1165.vol4n8a2021pp17-19.

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Góralski, Wojciech. "Papież Jan Paweł II jako ustawodawca". Prawo Kanoniczne 41, n.º 3-4 (20 de diciembre de 1998): 29–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.01.

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All' occasione del ventesimo anniversario della elezione del papa Gio­vanni Paolo II 1 'autore tenta di presentare la sua attivitá legislativa nella Chiesa. Prima di tutto viene riferita la riforma del Codice di Diritto Canonico del 1917, iniziata dal papa Giovanni XXIII nel 1963 e continuata dal papa Paolo VI, terminata con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico i125 gennaio 1983. In secondo luogo si fa ricordare la riforma di diritto canonico delle Chiese Orientali, ricominciata dal papa Paolo VI nel 1972 e compiuta con la promulgazione del Codice dei Ca­noni delle Chiese Orientali il 18 ottobre 1990. Nella terza parte si pre­senta le costituzioni apostoliche di Giovanni Paolo II — „Divinus perfec­tionis Magister" del 25 gennaio 1983 e „Pastor bonus" del 28 giugno 1988 — essendo esse la parte integrale della riforma postconciliare. Alla fine l'autore indica brevemente le altre leggi (costituzioni apostoliche e lettere motu proprio) del Papa — Polacco.
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Corapi, Diego. "Unificazione e armonizzazione del diritto societario in Europa". Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 92 (1 de enero de 1997): 281. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v92i0p281-300.

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Bignami, Marco. "Il crocefisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (diciembre de 2011): 22–41. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005003.

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1. Invaliditŕ delle norme che impongono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche / 2. Il limite della sentenza/ 3. Insufficienza della soluzione bavarese / 4. Muro bianco o muro barocco? / 5. Una proposta minore 004 1. Piů mercato e meno Stato: un sommario bilancio / 2. Diritto penale societario / 3. Diritto penale fallimentare / 4. Conclusioni.
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Peccoz, Roberta Aluffi Beck. "La Riforma del Diritto di Famiglia in Somalia". Oriente Moderno 70, n.º 1-6 (12 de agosto de 1990): 93–99. http://dx.doi.org/10.1163/22138617-0700106007.

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NACCI, MATTEO. "Diritto canonico e diritti delle religioni". Prawo Kanoniczne 58, n.º 1 (16 de junio de 2017): 111–22. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.06.

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Il presente contributo, frutto della conferenza tenuta in occasione della 8° Giornata Canonistica Interdisciplinare, Diritto canonico tra fondamenti e prassi (a 10 anni da: “Novo Codice”), Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 5 marzo 2013), prende in esame il rapporto fra il diritto canonico e i diritti delle altre religioni. La prospettiva da cui partire è senz’altro la tradizione dell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense circa lo studio del diritto delle religioni, aggiornata sulla base del Decreto Novo Codice di riforma degli studi canonistici, in relazione alle società multiculturali del terzo millennio.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Santuari, Alceste. "Le associazioni turistiche nella riforma del terzo settore". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 34 (noviembre de 2021): 58–82. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034003.

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Una vasta gamma di attività e di interventi nel settore turistico sono storicamente sviluppati e realizzati dalle associazioni non profit. Esse sono soggetti giuridici di diritto privato ai quali, soprattutto a seguito dell'approvazione della riforma del terzo settore del 2016/2017, sono assegnati funzioni e compiti di pubblica utilità. L'art. 5 del codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) contempla le attività turistiche tra quelle di attività di interesse generale che gli enti del terzo settore (ETS) possono svolgere. L'articolo analizza le finalità e le attività delle associazioni che operano nel settore turistico, nonché gli istituti giuridici di natura cooperativa che possono intercorrere tra le associazioni e gli enti pubblici per la definizione di progetti e percorsi condivisi di sviluppo del territorio e di promozione turistica.
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Terranova, Giulia. "Una bella intersecazione fra trust e diritto societario (Trib. Milano, 22 novembre 2021)". settembre-ottobre, n.º 5 (6 de octubre de 2022): 945–50. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.195.

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Tesi La pronuncia in commento, facendo propria l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, dà una definizione di «abuso di maggioranza» e ne esclude la sussistenza nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione. L’ordinanza del Tribunale di Milano è interessante inoltre perché riguarda un caso di impiego del trust in funzione successoria e in particolare per garantire il passaggio intergenerazionale dell’impresa. Come correttamente sottolinea il giudice milanese, attraverso il trasferimento di un pacchetto azionario rilevante ad un trust è possibile assicurare continuità nella gestione dell’impresa, anche dopo la morte del disponente, evitando l’instaurazione di una comunione tra i coeredi e scongiurando quindi il rischio di smembramento della società. The author’s view The decision gives a definition to the «abuse of the majority» alike the one given by the majority of the Italian jurisprudence and it concludes that in the case examined the majority shareholder did not abuse of his majority. The decision is interested also because it is about a case of use of the trust for the efficient succession of a company between different generations. As the Court correctly underlines, through the transfer of a block of shares to a trust, it is possible to give continuity to the management of the company, even after the settlor’s death, avoiding the community of property between the heirs and preventing the risk of the dissolution of the company.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016". Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, n.º 1 (5 de mayo de 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Condorelli, Orazio. "Prima del 1054: centri e periferie, universitalitá e particolaritá nel diritto della chiesa al tempo di San Simeone di Siracusa Treviri (1035)". Revista Española de Derecho Canónico 77, n.º 188 (1 de enero de 2020): 105–51. http://dx.doi.org/10.36576/summa.130955.

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San Simeone fu un monaco bizantino di origine siciliana che concluse la propria vita a Treviri, dove la sua memoria è venerata dall’anno della sua morte (1035). La storia della sua vita mostra l’intensità dei processi di comunicazione tra la Chiesa latina e la Chiesa bizantina agli inizi del secolo XI, ed è presa come il punto di inizio di uno studio sulla configurazione del sistema giuridico della Chiesa latina tra la fine del primo Millennio e i primi decenni del secondo. La ricerca concentra quindi l’attenzione sull’esperienza istituzionale della «Chiesa imperiale», articolata intorno ai due poli dell’impero e del papato. L’ideale ecclesiologico e politico di collaborazione fra potere civile e potere ecclesiastico trovò esplicazione nelle iniziative di riforma ecclesiastica promosse da imperatori come Enrico II ed Enrico III e sostenute da alcuni fra i migliori Pontefici della prima metà del secolo XI. Alcune collezioni canoniche della prima metà del secolo XI si impegnarono nello sforzo di selezionare e coordinare le fonti del diritto canonico al fine di assecondare i propositi di riforma della vita ecclesiale.
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Balsamo, Antonio. "La formazione dei magistrati: linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (noviembre de 2010): 776–102. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002004.

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Adesso che il Comitato Direttivo č stato nominato, la creazione della Scuola della magistratura, prevista al momento della riforma dell'ordinamento giudiziario, sembra ormai piuttosto vicina. Dal momento che č probabile che diventi sede privilegiata per il dialogo culturale e per la crescita professionale della magistratura italiana nel suo complesso, il nuovo organismo ha un significativo potenziale rispetto alla necessitŕ di modernizzare il sistema giudiziario del Paese. Le istituzioni dischiudono nuove prospettive quanto alla diffusione di conoscenze extragiuridiche e della "cultura organizzativa", nonché quanto al dialogo fra le corti nazionali e internazionali in un contesto caratterizzato dalla circolazione di modelli giuridici e dal nuovo ruolo giocato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel contesto del sistema delle fonti del diritto.
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Alpa, Guido. "L'ingresso della donna nelle professioni legali". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2011): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001001.

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La generositŕ maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto č sempre stata assai rara: la donna divienesoltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. Č questo iltra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della societŕ, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, cosě come per la rappresentanza politica, occorrerŕ attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilitŕ, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini. E alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la paritŕ dei diritti, con il suo saggio del 1864,, tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella societŕ e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione.
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Leccese, Vito. "Il diritto sindacale al tempo della crisi. intervento eteronomo e profili di legittimitŕ costituzionale". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 136 (diciembre de 2012): 479–525. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136001.

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Il saggio si occupa dei piů recenti interventi legislativi di riforma del diritto sindacale e del lavoro idonei a favorire l'arretramento delle tutele lavoristiche e lo spostamento dei luoghi della loro produzione (dalla legge al contratto; dal contratto nazionale a quello territoriale o aziendale). Nella prospettiva prescelta, l'autore si propone di verificare la coerenza di questi interventi con regole e principi costituzionali relativi alla libertŕ sindacale e al contratto collettivo. A questo fine, l'Autore presenta un'analisi della dottrina e giurisprudenza di riferimento e propone la rilettura di talune fondamentali sentenze della Corte prende le mosse dal rifiuto di ogni prospettiva di analisi che trascuri previsioni costituzionali ancora in vigore o le consideri obsolete.
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Danovi, Alessandro y Serena Maurutto. "La responsabilità degli organi sociali nella riforma del diritto della crisi d'impresa. Un'interpretazione azienda". CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, n.º 2 (enero de 2022): 121–45. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds2-2021oa12562.

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La responsabilità degli organi di governance, nel contesto delle procedure concorsuali, ha visto nel tempo alterne interpretazioni. Il presente contributo propone una razionalizzazione in chiave aziendalistica per evitare il rischio di riconoscere una natura inopportunamente oggettiva alla fattispecie.Nesso di causalità e misurazione del danno vengono riletti con la lente delle teorie manageriali e della creazione di valore, in modo da ottenere una valutazione più oggettiva che funga da giusto equilibrio tra tendenze eccessivamente garantiste e approcci inopportunamente deterministici. Il superamento di tale determinismo si perfeziona con la proposta di un metodo di stima del danno liquidabile, che si sostiene proprio sulla logica decrementale della misurazione del valore distrutto, in luogo di quella meramente contabile del profitto.Nell'attuale contesto di riforma del diritto della crisi, soprattutto alla luce del dovere di agire in prevenzione come disposto dal novellato art. 2086 c.c., non si può prescindere da una valutazione di ciascun atto di gestione, nel contesto specifico dell'azienda in cui esso è compiuto superando approcci pericolosamente generalisti.
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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 3 (31 de octubre de 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Korzycka-Iwanow, Malgorzata y Pawell Wojciechowski. "Le strutture della sicurezza alimentare in Polonia". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 3 (marzo de 2010): 151–90. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003007.

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Il presente articolo affronta il tema delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia. Nella prima parte viene presentata la disciplina comunitaria quale fattore determinante le predette strutture. La seconda parte tratta questioni più generali, quali le strutture della pubblica amministrazione e il sistema delle fonti di diritto in Polonia, per passare poi ad argomenti più puntuali concernenti le strutture della sicurezza alimentare e la relazione tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria in materia. Nella terza ed ultima parte, vengono esaminati in modo dettagliato gli organi costituenti le strutture della sicurezza alimentare in Polonia, iniziando dai ministri per passare poi all'analisi della composizione, dei compiti e delle competenze degli organi centrali dell'amministrazione governativa e degli organi territoriali dell'amministrazione unita e non unita competenti in materia di sicurezza alimentare. In conclusione l'Autrice constata che l'attuale struttura degli organi che hanno compiti relativi alla sicurezza alimentare in Polonia è complessa, poiché si è formata in diversi periodi ed è basata su diversi criteri. Nel processo di adattamento del diritto polacco alle esigenze comunitarie, le nuove competenze e compiti risultanti dalle norme del diritto comunitario sono stati attribuiti, per ragioni di urgenza, agli organi esistenti incaricati già di compiti e competenze in altre materie. Per cui l'Autrice sostiene che è auspicabile effettuare una riforma delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia.
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Peters, L. "Societa Italiana Di Diritto Internazionale, La riforma del diritto internazionale privato italiano, Editoriale Scientifica, Naples, 1997, p. 261, ISBN 88-85370-73-X." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 3, n.º 1 (1 de enero de 1998): 221. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/3.1.221.

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Feliciani, Giorgio. "La riforma della Curia romana nella costituzione apostolica «Sapienti consilio» del 1908 e nel Codice di diritto canonico del 1917". Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée 116, n.º 1 (2004): 173–87. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2004.10087.

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Rusciano, Mario. "La concertazione e il lavoro pubblico". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 172 (febrero de 2022): 719–30. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172014.

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La monografia di Lauralba Bellardi Concertazione e contrattazione, del 1999, è il frutto esemplare dell'innovazione metodologica nello studio delle relazioni industriali e del diritto del lavoro introdotta da Gino Giugni (del quale ella era allieva) e abbracciata da molti altri stu-diosi. Scritta in un contesto politico e socioeconomico completamente diverso da quello attua-le, permane la validità di alcune intuizioni della Bellardi, a partire dall'impianto teorico, peral-tro aggiornato nei suoi sviluppi da scritti successivi. Seguendo la parabola della concertazione in generale, qui l'Autore ne mette in luce l'interdipendenza con la contrattazione collettiva e i problemi che essa incontra, specie con riguardo alla "rappresentanza" e alla "rappresentatività" delle forze sociali. In particolare, sulla concertazione per l'impiego pubblico - ritornata in au-ge con il Patto per l'innovazione e la coesione sociale del marzo 2021 - se ne sottolineano la genericità e la difficoltà di concreta attuazione. E si critica l'idea di cominciare dal lavoro per una seria riforma della pubblica amministrazione. Per la quale occorre un metodo del tutto nuovo.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 3 (junio de 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Cortese, Fulvio. "Le politiche scolastiche a livello regionale: quale autonomia?" ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, n.º 1 (junio de 2020): 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio". marzo-aprile, n.º 2 (7 de abril de 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Jayme, Erik y Consiglio Nazionale del Notariato. "Problemi di Riforma del Diritto Internazionale Privato Italiano-Convegno di Studi Tenutosi a Roma nei giorni 1 e 2 giugno 1984". American Journal of Comparative Law 35, n.º 3 (1987): 631. http://dx.doi.org/10.2307/840490.

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Voultsos, P., M. Casini, G. Ricci, V. Tambone, E. Midolo y A. G. Spagnolo. "A proposal for limited criminal liability in high-accuracy endoscopic sinus surgery". Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, n.º 1 (febrero de 2017): 65–71. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1292.

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Lo studio ha lo scopo di sollecitare una riforma della responsabilità penale che preveda una riduzione di responsabilità legale per la chirurgia ad alta precisione, per quella ad alto rischio, come per esempio la chirurgia endoscopica sinusale (ESS). Il contributo comprende una revisione della letteratura medica, concentrandosi sull’identificazione e sull’esame dei motivi per cui la tecnica di ESS corre un rischio molto elevato di produrre gravi complicazioni dovute a manovre chirurgiche inesatte. Tale contributo, prevede anche una revisione della teoria del diritto e della giurisprudenza britannica e italiana in merito alla negligenza medica, soprattutto con riferimento alla L. italiana n. 189 del 2012 (“Decreto Balduzzi”). Si è constatato che gravi complicanze dovute a manovre chirurgiche non corrette di ESS possono verificarsi, indipendentemente dalla prudenza/diligenza del chirurgo. La soggettività in termini giuridici risulta essenziale per la negligenza medica, soprattutto con riferimento alla chirurgia ad alta precisione. La legge italiana 189/2012 rappresenta una buona base per la limitazione della responsabilità penale derivante da manovre imprecise in chirurgia ad alta precisione, come appunto l’ESS. In conclusione, si considera che i chirurghi che eseguono ESS dovrebbero essere esonerati da responsabilità penale in caso di negligenza lieve sopravvenuta nonostante il rispetto delle line guida emanate.
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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica". Zeszyty Naukowe KUL 60, n.º 3 (26 de octubre de 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Góralski, Wojciech. "Ewolucja ustawodawstwa Kościoła łacińskiego w przedmiocie małżeństwa katolika z nieochrzczonym". Prawo Kanoniczne 49, n.º 1-2 (15 de junio de 2006): 139–70. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.1-2.06.

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La Chiesa fin dall’inizio della sua attività ha ritenuto, per salvare la fede dei propri credenti, di proibire il matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata. Questa proibizione abbracciava del resto anche il matrimonio di un cattolico con la parte battezzata appartenente pero all’eresia o alla scisma. Solo nel XIII secolo nella dottrina si è cominciato a distinguere fra l’impedimento dirimente esistente fra cattolico e non battezzato (disparitas cultus) e l’impedimento proibente esistente fra cattolico e un battezzato non cattolico (chiamato poi mixta religio). La disciplina giuridica della Chiesa Latina relativa all’impedimento di disparità di culto, come del resto a quella mixta religio, nel medioevo, quindi dopo il Trento e nei secoli seguenti incluso il periodo della vigenza del Codice di Diritto Canonico del 1917 era improntata da un rigore e ad una intransigenza assolutamente incompatibili con quell’atteggiamento di apertura e di comprensione verso le altre forme di credenza che ha iniziato il Concilio Vaticano II. Il nuovo clima ecumenico ha permesso di cambiare assai sostanzialmente la disciplina tradizionale nel campo dei matrimoni misti, tra l”altro per quanto riguarda l’unione di un cattolico con un non battezzato. Una riforma su questa materia apparve pertanto urgente. L’Istruzione „Matrimonii Sacramentum” della S. Congregazione per la Dottrina della Fede del 18 marzo 1966 è stato il primo passo nella strada verso gli ulteriori cambiamenti. Il papa Paolo VI per cui il problema dei matrimoni misti era uno dei più scottanti e urgenti ha proposto ai membri della prima assamblea generale del Sinodo dei Vescovi (nel ottobre 1967) un fascicolo dal titolo „Argmumenta de quibus disceptabitur in primo generali coetu Synodi Episcoporum, pars altera”, nel quale sono state inserite fra l’altro le questioni dei matrimoni misti. Come il frutto di questa consultazione si è mostrato il motu proprio dello stesso pontefice „Matrimonia mixta” del 31 marzo 1970. Il documento paolino ha rivelato un notevolo sforzo di adeguamento ai principi conciliari e ha segnato in tal senso un notevole progresso rispetto al precedente regime giuridico. Con la promulgazione il 25 gennaio 1983 dal papa Giovanni Paolo II del nuovo Codice di Diritto Canonico, in cui si codifica quasi ad litteram la legislazione del motu proprio di Paolo VI, resta invariato l’impedimento di disparità di culto. L’evoluzione della disciplina della Chiesa Latina in materia dei matrimoni fra cattolici e non battezzati, pur rivelando un significativo progresso rispetto al passato, dovrebbe continuare ad essere più adatta ai fattori sociologici caratteristici dalla cultura occidentale moderna.
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Fassberg, Celia Wasserstein. "Problemi di Riforma del Diritto Internazionale Privato Italiano (Problems of Law Reform in Private Intrnational Law in Italy). [Consiglio Nazionale del Notariato, Collana di Studi 6, 1986, 1041 pp.]." Israel Law Review 22, n.º 3 (1988): 402–4. http://dx.doi.org/10.1017/s0021223700009365.

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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni". Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (29 de diciembre de 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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del Duca, Louis F. "Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano. Published under the auspices of the Italian National Council of Notaries. Milan: Dott. A. Giuffrè, 1986. Pp xii, 1041. L. 70.000." American Journal of International Law 83, n.º 2 (abril de 1989): 444–47. http://dx.doi.org/10.2307/2202774.

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Humbel, Claude. "La restituzione di prestazioni secondo il nuovo art. 678 CO e il suo ruolo nel sistema delle operazioni con parti correlate". sui generis, 3 de febrero de 2022. http://dx.doi.org/10.21257/sg.199.

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Resumen
La restituzione di prestazioni secondo l’art. 678 CO mira a ovviare a deflussi indebiti dal patrimonio societario di società anonime. Questo importante tassello della corporate governance svizzera è stato modificato nel contesto della riforma del diritto delle società anonime con l’obiettivo di rendere l’azione di restituzione più incisiva. Il presente articolo analizza la nuova norma e la pone nel contesto più ampio delle operazioni con parti correlate. Queste operazioni sono soggette a norme sempre più stringenti a livello internazionale, ma sono regolamentate solo selettivamente in Svizzera. -- Die Rückerstattung von Leistungen nach Art. 678 OR soll einen ungerechtfertigten Abfluss von Gesellschaftsvermögen verhindern. Dieses wichtige Element der schweizerischen Corporate Governance wurde im Rahmen der Aktienrechtsrevision mit dem Ziel geändert, die Rückerstattungsklage effektiver zu gestalten. In diesem Artikel wird die neue Regelung analysiert und in den breiteren Kontext der Geschäfte mit nahestehenden Personen gestellt. Diese Geschäfte unterliegen auf internationaler Ebene immer strengeren Vorschriften, sind in der Schweiz aber nur lückenhaft geregelt. -- La restitution des prestations selon l'art. 678 CO vise à empêcher transferts injustifiés d'actifs sociaux. Cet élément important de la gouvernance d'entreprise suisse a été modifié dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme dans le but de rendre l'action en restitution plus efficace. Le présent article analyse la nouvelle réglementation et la replace dans le contexte plus large opérations entre parties liées. Ces opérations sont soumises à des règles de plus en plus strictes au niveau international, mais ne sont réglementées que de manière lacunaire en Suisse.
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Enriques, Luca. "Justice and Finance Committees' Joint Hearing on the Italian Corporate Law Reform, Italian Chamber of Deputies, November 27, 2002 (Audizione Dinanzi Alle Commissioni Giustizia E Finanze Riunite in Tema Di Riforma Del Diritto Societario)". SSRN Electronic Journal, 2002. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1463255.

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Santella, Paolo. "Perspectives of European Company Law (Prospettive Del Diritto Societario Europeo) (Italian)". SSRN Electronic Journal, 2010. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1621809.

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Benatti, Francesca. "Note sulla riforma del libro III del Codice Civile francese: multo rumore per nulla". Revista de Direito da Cidade 10, n.º 2 (20 de abril de 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.32876.

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Resumen
Questo articolo tratta della riforma del libro III del codice civile francese. La riforma del Libro III del code civil, pur ampiamente e per lungo tempo discussa, non è e non voleva neppure essere rivoluzionaria. Va inquadrata nel contesto del dibattito europeo sulla unificazione del diritto dei contratti, che ne fornisce anche una chiave di interpretazione. Ai valori della borghesia si è ormai sostituita la protezione del soggetto debole, il cittadino diviene consumatore, l’autonomia dei privati è sfumata dalla solidarietà, il codice quale espressione di un ordinamento statale deve confrontarsi con le sfide della globalizzazione e il ruolo anche politico delle imprese multinazionali, che modificano il ruolo stesso dello Stato. L’Europa impone attraverso regolamenti e direttive il suo diritto privato spesso con disinvolta ignoranza delle tradizioni dei paesi cui sono rivolti, fortemente burocratizzati, mentre si discute del suo “deficit democratico”. Forse non si poteva fare più che semplificare e modernizzare. Sicuramente si assiste al passaggio da un “mito” come era il code Napoléon ad una riforma non diversa dalle altre: manca l’anima che aveva vivificato il codice ottocentesco e una visione dello Stato e della società che si ha di fronte per consolidare uno strumento che guarda al futuro. Non è facile, dunque, prevedere se le nuove regole avranno la forza di reggere ai mutamenti che già si delineano oppure saranno regole provvisorie di durata limitata come è la moda di questi tempi, in attesa di un orizzonte che non si vede, meglio che oggi non siamo capaci di scorgere.
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Milani, Daniela. "Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 3 de enero de 2023. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19582.

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The Catholic Church and abuses in the reform of canonical criminal law: the still uncertain appeal of secular law ABSTRACT: Sanctioning clergy abuse without denying the soul of canonical criminal law is a challenge that the Catholic Church has been confronted with for two decades now, ever since John Paul II promulgated the Apostolic Letter Sacramentorum Sanctitatis Tutela in 2001 intending to combat this scourge. This process has recently resulted in the reform of Book VI of the Code of Canon Law. In investigating the new elements introduced by this reform, this contribution questions the relationship between canon law and secular criminal law. SOMMARIO: 1. Sanzionare gli abusi senza rinnegare l’anima del diritto penale canonico - 2. Dagli scandali alla certezza della pena: nuovi principi a garanzia dell’effettività del diritto penale della Chiesa - 3. Le fattispecie: un’attenzione crescente per i diritti inviolabili della persona - 4. Sulla natura e la funzione dello ius Ecclesiae in dialogo con lo “ius civile”.
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Cavana, Paolo. "Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18981.

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SOMMARIO - 1. L’ente ecclesiastico: una figura soggettiva complessa - 2. Il diritto speciale nella disciplina dell’ente ecclesiastico - 3. La specialità derivante dal carattere bilaterale della normativa sugli enti: il caso emblematico della responsabilità amministrativa derivante da reato - 4. L’espansione del diritto comune nella disciplina dell’ente ecclesiastico - 5. La specialità di regime degli enti ecclesiastici nell’evoluzione dell’ordinamento - 6. Diritto speciale e diritto comune nella riforma del Terzo settore. Ecclesiastical bodies between special rules and general law ABSTRACT: This contribution examines the relationship between special law rules of a treaty nature and general law in the Italian discipline of civilly recognized ecclesiastical bodies, in particular those of the Catholic Church, which still represents most part of these entities. This aspect is examined with respect to the latest regulatory evolution, in particular the reform of the Third sector, which tends to confirm the duplicity of regime of ecclesiastical bodies. It also highlights the growing attention and protection of the normative peculiarities of this category of legal entities by the State legislator.
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"La forza del mercato: le riforme del diritto del lavoro spagnolo durante la crisi finanziaria mondiale". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 137 (febrero de 2013): 91–106. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-137003.

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L'Autore sottolinea che le riforme realizzate durante il governo socialista e durante quello conservatore costituiscono due fasi di una unica grande riforma. Esse si sono concentrate su alcuni temi comuni: licenziamento, contratto di lavoro, contrattazione collettiva, flessibilitŕ interna. Pur essendo ispirate a diverse filosofie, sotto vari punti di vista le riforme approvate costituiscono una risposta al peggioramento della situazione economica ed alle crescenti pressioni internazionali. L'Autore evidenzia aspetti positivi e negativi delle riforme introdotte, non tutte ispirate ad una logica emergenziale.
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Stabile, Silvia. "Il diritto di seguito nel mercato dell'arte contemporanea". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 1 (agosto de 2017). http://dx.doi.org/10.3280/edt1-2017oa5148.

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Oggi il mercato dell'arte contemporanea &egrave; sempre pi&ugrave; globale e si assiste ad una crescente delocalizzazione delle vendite verso Paesi in cui il diritto di seguito non &egrave; previsto dalla legislazione nazionale. L'articolo affronta le origini del diritto di seguito (droit de suite) in Francia, alla fine del 1800, la sua introduzione, a livello internazionale, con la Convenzione di Berna e, infine, nei Paesi dell'Unione Europea con la Direttiva 2001/84/CE. L'articolo inoltre descrive, in sintesi, il quadro normativo relativo al diritto di seguito in Italia, distinguendo tra mercato dell'arte primario e secondario, per poi affrontare la proposta di riforma della legge sul diritto d'autore della Repubblica Popolare Cinese e i pi&ugrave; recenti dibattiti all'interno della comunit&agrave; dell'arte degli Stati Uniti d'America. In conclusione, &egrave; presentata una soluzione alternativa per gli artisti di quei Paesi che non riconoscono il diritto di seguito: la previsione contrattuale della royalty nell'accordo con l'artista per ogni rivendita delle sue opere d'arte.
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"La Riforma del Diritto Internazionale Privato alle soglie del 2000 (11-12 April 1996 - Societa Italiana di Diritto Internazionale, Rome)". Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 1, n.º 2 (1 de abril de 1996): 301. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/1.2.301.

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"Diritto italiano. Minori". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (mayo de 2011): 189–206. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001016.

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1. Corte di cassazione 3.2.2011 n. 2647 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - presupposto della eccezionalitŕ - esclusione - valutazione prognostica del danno - ammissibilitŕ.2. Consiglio di Stato 22.6.2010 n. 2919 - minore affidato a parenti - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009.3. Tribunale amministrativo regionale Campania - 16.12.2010 n. 27535 - minore non accompagnato non affidato - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - diniego.4. Tribunale amministrativo regionale Lazio 11.2.2011 n. 1362 - minore non accompagnato - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009.NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori non accompagnati: retroattivitŕ e irretroattivitŕ della riforma nei primi orientamenti della giurisprudenza amministrativa.5. Tribunale per i minorenni di Bari 16.2.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento.NOTA di Claudio Cottatellucci, Dopo le Sezioni unite 21799/2010: primo impatto sulle pronunce di merito.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Corte d'appello di Torino 1.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - minore quattordicenne nato in Italia - espulsione di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.7. Corte appello di Torino 15.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza - irrilevanza di precedenti condanne.8. Corte d'appello di Brescia 14.1.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.9. Tribunale per i minorenni di Sassari 26.10.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento del ricorso.10. Tribunale per i minorenni di Firenze 2.11.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi di salute del minore - accoglimento del ricorso.11. Tribunale per i minorenni di Milano 30.11.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - ricorso finalizzato a ottenere una regolarizzazione definitiva - rigetto della richiesta.12. Tribunale per i minorenni di Milano 3.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - mancanza di radicamento sul territorio - espulsione di uno dei genitori - mancanza di pregiudizio - motivi di salute - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.13. Tribunale per i minorenni di Catania 22.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione dei genitori - sradicamento dall'Italia, in alternativa, dell'intero nucleo familiare - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte - 10.2.2011 n. 130 - minore affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di legittimitŕ costituzionale.
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Magnolo, Stefano. "Uguaglianza e differenza di genere nella riforma del diritto di famiglia: una lettura luhmanniana". FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época 18, n.º 2 (20 de septiembre de 2016). http://dx.doi.org/10.5209/rev_foro.2015.v18.n2.51785.

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D'Arienzo, Maria. "Corale luterano, Salterio calvinista, Anthem anglicano. Identità religiose e musica liturgica in ambito protestante". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 13 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18610.

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SOMMARIO: 1. Interpretazione musicale e interpretazione giuridica. Il rapporto tra religione, musica e diritto - 2. Innovazioni liturgiche e musicali nella Riforma di Lutero: il corale luterano - 3. La dimensione spirituale del canto nella riforma liturgica di Giovanni Calvino. Il Salterio ginevrino - 4. Liturgia e musica nella Chiesa riformata anglicana - 5. La musica quale elemento identitario delle Chiese riformate. Considerazioni conclusive. Lutheran Chorale, Calvinist Psalter, Anglican Anthem. Religious identities and liturgical music in the Protestant context ABSTRACT: The paper examines the function played by music in the normative interventions regarding the Lutheran, Calvinist and Anglican liturgy in particular. The plurality of interpretations of the evangelical message that led to the birth of the Churches of the Reformation, in fact, finds precisely in the specific ritual innovations, including musical ones, the representation of an identifying and distinctive theological conception with respect to the Church of Rome.
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Ceolin, Mateo. "Il nuovo Codice del Terzo Settore italiano (D. Lgs. n. 117/2017)". Revista de Direito da Cidade 10, n.º 4 (3 de diciembre de 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.36795.

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Resumen
Con l’approvazione del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) il legislatore ha tentato un riordino organico della materia e delle questioni gravitanti intorno ai c.d. enti non profit. Dopo molti tentativi falliti il Codice del Terzo Settore prova a porre ordine alla numerosa legislazione di settore, non solo cercando di riorganizzarla secondo criteri unitari, ma anche proponendosi quale fonte di revisione sostanziale dell’intera materia. Il nuovo testo tuttavia appare fin da subito come non esaustivo e non autosufficiente; così, per esempio, il testo del Codice Civile relativo alle persone giuridiche non viene toccato se non marginalmente, nonostante una direttiva in senso contrario contenuta nella Legge Delega (art. 1, comma 2, lett. a, l. 6 giugno 2016, n. 106 ); sopravvive, poi, tutta una serie di leggi speciali, cui espressamente il Codice del Terzo Settore rinvia. Sicuramente peculiare appare poi il riferimento massiccio a norme, principi e regole tipici del diritto societario, riferimento che se da una parte ha il pregio di lasciare poco spazio all’indeterminatezza, dall’altra parte può presentare il rischio dell’eccessivo appesantimento procedurale. Il Codice del Terzo Settore, ad ogni modo, pur non essendo esente da ombre come del resto è naturale che sia per testi normativi particolarmente complessi, ha l’indubbio pregio di colmare un vuoto che fino ad oggi era stato riempito perlopiù dalla sola legislazione tributaria; può dirsi che con il d. lgs. n. 117/2017 il diritto civile abbia voluto riprendersi il ruolo di protagonista che negli anni precedente gli era mancato; che ci sia davvero riuscito è ancora tutto da verificare…
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Haberko, Joanna y Marina Casini. "Lo status del concepito nell’ordinamento giuridico polacco". Medicina e Morale 57, n.º 5 (30 de octubre de 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.270.

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Resumen
Il contributo si addentra nell’ordinamento giuridico polacco per capire qual è lo statuto dell’essere umano non ancora nato. Ne esce un affresco interessante in cui all’esame del diritto costituzionale segue l’analisi del diritto penale e del diritto civile. Il quadro è complessivamente uniforme nel riconoscere il concepito come essere umano titolare dei diritti personalissimi e fondamentali alla vita, alla salute e all’integrità fisica, tuttavia non mancano contraddizioni e lacune che l’interpretazione dottrinale tenta di superare senza, però, riuscirci completamente. Al prospettato progetto di riforma del Codice civile avviato negli ultimi mesi è, appunto, affidato il compito di colmare le lacune e di superare le contraddizioni. L’aspetto più significativo riguarda la modifica del Codice civile per riconoscere la capacità giuridica del concepito per quanto riguarda i beni personali (vita, salute, integrità fisica), restando subordinata alla nascita la capacità giuridica per i diritti patrimoniali. Infine, l’articolo si sofferma brevemente sulla Petizione europea per la vita e la dignità dell’uomo a cui il Movimento per la vita polacco ha dato, e sta offrendo, un rilevante contributo. ---------- The contribution probes the Polish legal system to understand which is the status of the human being not yet born. An interesting fresco goes out in which the analysis of the criminal and civil law follows the analysis of the constitutional law. The picture is on the whole uniform in recognizing new born as a human being owner of the personal and fundamental rights to life, health and physical integrity, nevertheless there are contradictions and gaps, that the doctrinal interpretation is trying to overcome without, however, succeeding completely. The task of filling gaps and overcoming contradictions is just so committed to the Civil code reform project which began over the last few months. The most meaningful aspect concerns the change of the Civil code to recognize the legal capacity of new born with regards to the personal goods (life, health, physical integrity), legal capacity staying subordinate to the birth with regards to the patrimonial rights. Finally, the article dwells in short upon the European Petition for life and human dignity to which the Polish Movement for life has provided, and it is offering, a remarkable contribution.
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Cossu, Monica. "La società a responsabilità limitata nella riforma del diritto concorsuale (The Limited Liability Company (S.R.L.) in the Insolvency Proceedings Reform)". SSRN Electronic Journal, 2019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3760036.

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Cossu, Monica. "La società a responsabilità limitata nella riforma del diritto concorsuale (The Limited Liability Company (S.R. L.) in The Insolvency Proceedings Reform)". SSRN Electronic Journal, 2019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4153428.

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Boni, Geraldina. "Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 de junio de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18051.

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SOMMARIO: Sezione I - Dalla fine del Concilio Vaticano II alla codificazione giovanneo-paolina: premesse alla Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del 2021 - 1. Il diffuso antigiuridismo postconciliare e i caratteri del Libro VI del Codex Iuris Canonici promulgato nel 1983 - 2. Lo scarso ‘riscontro sperimentale’ e gli ostacoli attuativi incontrati. Il trauma della cosiddetta ‘pedofilia’, l’impulso di Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, in particolare nella repressione dei delicta graviora, e il progressivo smantellamento delle garanzie codiciali - 3. I protratti lavori preparatori in una stagione di concitate riforme legislative: gli ultimi provvedimenti normativi di papa Francesco prima della promulgazione del Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia - Sezione II - La Pars I, De delictis et poenis in genere. 1. ‘Munus pastorale’ e pena nel prisma di una triplice ma unitaria finalità - 2. Un indiscusso passo avanti nella definizione delle pene, con alcune criticità da dipanare nel tragitto verso il maggior rigore - 3. Titulus IV, De poenis aliisque punitionibus: le novità - 4. A cavallo tra diritto penale sostanziale e processuale. Annotazioni sparse: dal risarcimento del danno alla procedura giudiziale versus quella amministrativa, dalla presunzione di innocenza alla prescrizione - Sezione III - La Pars II, De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis - 1. Pregi sistematici, new entries e alcune ombre residue cagionate da una tecnica redazionale talora claudicante - 2. Problematicità di alcune fattispecie - 3. Il clou della riforma: i delitti di abuso, volano della riforma del diritto penale della Chiesa. Le fattispecie previste nel Codex Iuris Canonici - 4. Una non semplice sovrapposizione normativa - Sezione IV - Pronostici e auspici, ancora, de iure condendo - 1. Riprendere in mano il Libro VII De processibus - 2. Adeguare il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - 3. Ripensare competenza e organizzazione giudiziaria. The Book VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: innovations and some critical gleanings ABSTRACT: Following a description of the development of Penal Canon Law after the Second Vatican Council and the 1983 codification, the essay dwells on an analysis of the most relevant innovations that were introduced in the new Book VI of the Code of Canon Law, which entered into forces as of December 8, 2021. It consists in a depiction that underlines the qualities and the improvements that were produced by the amendment promulgated by Pope Francis: but it also highlights some flaws regarding the drafting and the overall coordination of the Penal Canon legislation, both within and outside the Code. The most problematic profile among those that are examined is the one concerning the prevention and the repression of sexual abuses, of conscience and of authority: which is the dramatic challenge that the ecclesial community has had to face in the last thirty years. Lastly, in a de iure condendo perspective, we present some other interventions that the supreme legislator should promptly adopt in order to finally provide the Church with a Penal system that - both on the substantial and on the procedural side - is balanced, efficient and, above all, responding to justice.
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Esposito, O. P, Bruno. "La Costituzione Apostolica "Veritatis gaudium" e le sue Norme applicative; Instruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale"". Ius Canonicum 60, n.º 119 (marzo de 2020). http://dx.doi.org/10.15581/016.119.002.

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Cavana, Paolo. "I ministri di culto in Italia". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 13 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18999.

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Resumen
SOMMARIO: 1. La nozione di ministro di culto nell’ordinamento italiano - 2. Origini storiche della figura civilistica del ministro di culto - 3. Principi ispiratori dell’attuale normativa sui ministri di culto - 4. La normativa sui ministri di culto: le fonti - 5. Disposizioni restrittive sui ministri di culto - 6. I ministri di culto nel diritto penale - 7. I ministri di culto nella legislazione pattizia - 8. Ministri di culto e giurisdizione confessionale, tra autonomia e tutela dei diritti - 9. Il sostentamento dei ministri di culto - 10. La remunerazione del ministro di culto: natura della prestazione e tutela giurisdizionale - 11. Le molteplici attività socialmente rilevanti dei ministri di culto - 12. Problemi, vecchi e nuovi, e prospettive di riforma - 13. Osservazioni conclusive. The ministers of religion in Italian law ABSTRACT: This contribution analyses the status of ministers of religion in the Italian legal system. It starts from a description of the historical foundations, which lies in Nineteenth-century liberal legislation, and arrives at a synthetic representation of the regulations currently in force in the unilateral State law and in the Concordat and Treaty legislation. The regulatory evolution, which is still in progress, describes the transition from a uniform and homogeneous concept of minister of religion, inspired by the Catholic priest and placed at the basis of a mostly restrictive legislation, to a more articulate and comprehensive one, reflecting the growing confessional pluralism of Italian society and the assertion of the right to religious freedom. This new approach represents the premise for a legislation that increasingly aims at protecting and promoting the status and the manifold activities of ministers of religion, particularly in the context of the strong enhancement of the Welfare State and of the Third sector. Finally, the article focuses on some problematic issues of the current legislation and on the apparent paradox that, in the face of a more favorable State legislation, nowadays the status of the minister of religion, and in particular that of the Catholic priest - who still represents the main reference for Italy’s legislation - is undergoing a strong identity crisis in the ecclesial order, thus posing a series of problems also for society at large.
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