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Artículos de revistas sobre el tema "Riforma costituzionale del 2008"

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Nocito, Walter. "Lo Stato regionale alla luce di un ventennio di riforme e nel prisma dell'esperienza e della riflessione dottrinaria: un modello aperto che richiede un approccio di realismo critico". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2021): 263–88. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001009.

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Il saggio analizza i processi di attuazione/inattuazione costituzionale della Repubblica di-segnata, nella sua forma di Stato, dalla Carta e poi riformata negli anni 1999-2001 e di re-cente riguardata dalle crisi del 2008 (finanziaria) e del 2020 (pandemica). Utilizzando la no-zione di unità economica, il saggio propone un approccio alle riforme politico-amministrative territoriali di ‘realismo critico'
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Oliva, Federico. "L’urbanistica italiana tra riforma e contrariforma". Ciudades, n.º 18 (8 de noviembre de 2017): 127. http://dx.doi.org/10.24197/ciudades.18.2015.127-142.

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In Italia la riforma urbanistica è attesa dal 1963, quando fu presentata una legge di riforma della legge urbanistica del 1942 che avrebbe cambiato la qualità delle successive trasformazioni territoriali, ma che il Parlamento non approvò perché riduceva radicalmente il peso della rendita fondiaria nell’economia. Da allora sono stati approvati vari provvedimenti, anche positivi, ma non una nuova legge organica, anche per la contrapposizione che si è creata nel mondo dell’urbanistica tra riformisti, sostenitori di un nuovo modello di piano strutturale-strategico, capace di adattarsi alle nuove realtà territoriali in divenire e conservatori, contrai a superare il modello regolativo della legge del 1942. Mentre dal 2003 è cambiato completamente il quadro istituzionale, con il passaggio alle Regioni delle competenze legislative in materia urbanistica e la formazione di una sorta di “federalismo urbanistico”, con molti elementi di confusione. Oggi è in discussione una nuova legge nazionale nell’ambito della revisione costituzionale delle competenze Stato-Regioni, che riprende alcuni dei principi fondamentali della riforma urbanistica e molte soluzioni già sperimentate dalle leggi delle varie Regioni. Essendo d’iniziativa governativa questa legge ha qualche probabilità di essere approvata, concludendo così il lungo percorso della riforma urbanistica italiana.
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Di Virgilio, Aldo. "Elezioni in Italia – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici, elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale". Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 58, n.º 2 (30 de diciembre de 2007): 141–59. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-10215.

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Procreazione medicalmente assistita: referendum abrogativi senza quoziente di validità Le elezioni regionali in Sicilia del maggio 2006 Le elezioni regionali in Molise del novembre 2006 Il referendum confermativo in tema di forma di governo: la cancellazione della riforma del centrodestra
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Cortese, Fulvio. "Le politiche scolastiche a livello regionale: quale autonomia?" ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, n.º 1 (junio de 2020): 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Chiaromonte, William. "Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli stranieri". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 132 (noviembre de 2011): 657–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132005.

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Il saggio, dopo una ricostruzione in chiave storico-evolutiva della disciplina nazionale in materia di immigrazione, illustra le tre stagioni della legislazione regionale che si sono succedute, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, a disciplinare l'integrazione degli stranieri. Viene, quindi, preso in esame il contenzioso insorto fra Stato e Regioni dopo la riforma costituzionale del 2001 ed avente ad oggetto principalmente il riparto di competenze in materia di immigrazione, la progressiva estensione del campo di applicazione soggettivo delle legislazioni regionali - fino a riconoscere alcuni diritti sociali fondamentali anche agli stranieri irregolari ed ai «neocomunitari» - ed il ruolo ritagliatosi dalle Regioni in alcuni ambiti di presunta competenza nazionale. L'Autore conclude constatando da un lato un significativo rafforzamento, sospinto dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale, delle competenze regionali in materia di inclusione sociale degli stranieri, persino irregolari, nonostante il tentativo governativo di limitarne il raggio di azione, e paventando dall'altro, quale conseguenza di tale consolidamento di attribuzioni, il rischio concreto di una notevole differenziazione della qualitŕ dell'integrazione a livello territoriale (regionale ma anche infra-regionale), anche a causa della latitanza dello Stato quale soggetto riequilibratore.
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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 129 (marzo de 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Profeti, Stefania. "LE ELEZIONI REGIONALI 2010 IN TOSCANA: UNA SINISTRA IN DIFFICOLTÀ MA SENZA ALTERNATIVE". Quaderni dell Osservatorio elettorale QOE - IJES 64, n.º 2 (30 de diciembre de 2010): 5–42. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-9719.

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In Toscana le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte dopo una seconda riforma sia dello Statuto regionale che della legge elettorale, che erano stati rinnovati nel 2004 e sperimentati in occasione della precedente tornata del 2005. Nel panorama italiano post riforma del Titolo V della Costituzione, la Toscana era stata infatti una delle prime regioni a dotarsi di un nuovo Statuto. Era stata anche la prima in assoluto ad approvare una nuova legge elettorale accompagnata da disposizioni che operavano una vera e propria «regionalizzazione» delle modalità di selezione dei consiglieri e del Presidente, pur nell’alveo dei meccanismi di fondo introdotti dalla disciplina transitoria di rango nazionale: l’elezione diretta del capo dell’esecutivo; il suo potere di nomina e di revoca dei componenti della giunta; la clausola simul stabunt simul cadent.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (diciembre de 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Merusi, Fabio. "Il coordinamento della pianificazione sul territorio nell’ordinamento italiano". Revista Andaluza de Administración Pública, n.º 63 (30 de septiembre de 2006): 47–53. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n63.397.

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SUMARIO: 1. LA PROGRAMMAZIONE GERARCHICA DEL 1942. I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO. NON FURONO MAI REALIZZATI, TRANNE CHE IN QUALCHE ZONA INDUSTRIALE. 2. LE PROGRAMMAZIONI REGIONALI. 3. LA RIFORMA DEGLI ANNI ‘90 DEL SECOLO SCORSO. NUOVE AUTONOMIE AI COMUNI. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEI PIANI COMUNALI VIENE AFFIDATO ALLA PROVINCIA. 4. RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE NEL 2001: TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI, STATO, REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI SONO SULLO STESSO PIANO, DI CONSEGUENZA TUTTI DEBBONO PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEI PIANI. COORDINAMENTO NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE DI TUTTE LE PIANIFICAZIONI SETTORIALI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO. LA NUOVA COMPETENZA LEGISLATIVA ATTRIBUITA ALLE REGIONI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO DETERMINA LA POSSIBILITÀ DI DISCIPLINE DIVERSE IN OGNI SINGOLA REGIONE ANCHE SULLE PIANIFICAZIONI DI AREA VASTA ATTRIBUITE ALLE PROVINCE. 5. CONCLUSIONI RIASSUNTIVE SULLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA.
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Claudio, Viazzi. "Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (febrero de 2011): 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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Saballos, Reynaldo Balladares. "La reforma tributaria 2009 en Nicaragua: una visión jurídica". Revista de Derecho, n.º 15 (28 de abril de 2013): 95–123. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030.

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La reforma tributaria del año 2009 obedece a criterios fundamentalmente recaudatorios, más que de justicia. Significa un quebrantamiento de la lógica inherente a la tributación que encuentra en los principios de justicia tributaria el límite de legitimidad constitucional al ejercicio del poder tributario por parte del Estado para la creación de tributos o su reforma. En relación con el impuesto sobre la renta referido a las personas físicas o al pago mínimo defi nitivo, la regulación legal del mismo operada por la reforma en cuestión es incongruente con las exigencias de los principios de igualdad y capacidad contributiva establecidos en los artículos 114 y 115 de la Constitución nicaragüense. Riassunto: La riforma tributaria dell´anno 2009 obedisce, fondamentalmente, a criteri di riscossione, invece di giustizia costituzionale. Significa una spazzatura della logica propria della imposizione che trova nei principi della giustizia tributaria i limiti della legittimità costituzionale all`utilizzo del potere tributario dallo Stato con riguardo alla creazione dei tributi, sebbene, alla loro riforma. In rapporto con l´imposta sul redito delle persone fi siche o al pagamento minimo defi nitivo, la regolazione legale dei medesimi operata dal legislatore nella suddetta riforma non è congrua nei confronti delle esigenze divenuti dai principi di eguaglianza e capacità contributiva defi niti dal dettato costituzionali negli articoli 114 e 115 della Costituzione nicaraguese. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030 Revista de Derecho No.15 2011 pp.95-124
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Arabia, Aida Giulia y Carlo Desideri. "Le materie dello "sviluppo economico" alla prova del federalismo fiscale". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 1 (diciembre de 2010): 115–31. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001009.

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Con le riforme del c.d. "federalismo amministrativo" e, poi, del Titolo V della Costituzione è stato realizzato un ampio decentramento di compiti alle Regioni nelle materie dello "sviluppo economico". I dati disponibili sulla produzione normativa (leggi e regolamenti) e i dati sulla spesa pubblica evidenziano che, negli anni successivi alle riforme, le Regioni hanno assunto un ruolo rilevante, in particolare nel campo dell'agricoltura e sviluppo rurale e in quello del turismo. La legge n.42 del 2009 sul "federalismo fiscale", definendo i principi e la disciplina dei meccanismi di perequazione, distingue tra funzioni garantite dai Lep (livelli essenziali di prestazione) e "altre" funzioni non protette dai Lep, tra le quali figurano quelle dello "sviluppo economico". Di qui alcuni interrogativi sulle condizioni che possono consentire alle Regioni di continuare ad assicurare e rafforzare il loro impegno politico- finanziario per lo "sviluppo economico"; più in generale, sulla coerenza tra la riforma del "federalismo fiscale" e il disegno costituzionale del regionalismo, come si è andato consolidando sul piano concreto e nella giurisprudenza costituzionale sulla cooperazione e la "leale" collaborazione tra Stato e Regioni.
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Carinci, Maria Teresa. "La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: road map per una riforma?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 170 (agosto de 2021): 289–300. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170006.

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L'articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l'art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall'altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell'intera disciplina dei licenziamenti individuali.
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Morosini, Piergiorgio. "Dalle modifiche del processo penale alla riforma costituzionale della giustizia. Un filo rosso illuminante". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 93–101. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002009.

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Moschella, Giovanni. "Crisi della rappresentanza politica e prospettive del parlamentarismo italiano (nel post-referendum e nella crisi pandemica)". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (enero de 2021): 83–104. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002004.

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L'articolo esamina le prospettive di trasformazione della rappresentanza politica e del sistema parlamentare nell'ordinamento italiano, alla luce della recente modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentarie e degli effetti prodotti, anche sul piano istituzionale, dall'emergenza sanitaria provocata dal virus Covid 19. Movendo dalla attuale crisi della rappresentanza politica e dal rapporto tra libero mandato parlamentare e partito politico, il lavoro prende in esame alcune ipotesi di riforma volte, in particolare, a garantire il carattere democratico dei partiti (art. 49 Cost.), a consolidare il sistema delle garanzie costituzionali (a partire dall'art.138 Cost.) e ? last but not least ? a rivedere il carattere paritario del nostro sistema bicamerale.
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Losavio, Clelia. "Le norme sul finanziamento e sul riordino delle Comunitŕ montane al vaglio della Corte costituzionale". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 1 (junio de 2011): 105–11. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-001006.

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Con le sentenze n. 237 del 2009 e nn. 27 e 326 del 2010, la Corte costituzionale, pur confermando la competenza esclusiva delle regioni in materia di comunitŕ montane a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, riconosce, tuttavia, il potere dello Stato di incidere su tale materia se l'intervento statale rinviene un autonomo titolo di legittimazione nella sua competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica. Le norme dei provvedimenti statali presi ad esame dalla Corte, dunque, sebbene riguardino il riordino e il finanziamento delle comunitŕ montane, non costituiscono di per sé un'indebita invasione dell'area riservata all'autonomia delle regioni, ma la loro legittimitŕ deve essere valutata in base al criterio di riparto delle competenze concorrenti.
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Leccese, Vito. "Il diritto sindacale al tempo della crisi. intervento eteronomo e profili di legittimitŕ costituzionale". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 136 (diciembre de 2012): 479–525. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136001.

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Il saggio si occupa dei piů recenti interventi legislativi di riforma del diritto sindacale e del lavoro idonei a favorire l'arretramento delle tutele lavoristiche e lo spostamento dei luoghi della loro produzione (dalla legge al contratto; dal contratto nazionale a quello territoriale o aziendale). Nella prospettiva prescelta, l'autore si propone di verificare la coerenza di questi interventi con regole e principi costituzionali relativi alla libertŕ sindacale e al contratto collettivo. A questo fine, l'Autore presenta un'analisi della dottrina e giurisprudenza di riferimento e propone la rilettura di talune fondamentali sentenze della Corte prende le mosse dal rifiuto di ogni prospettiva di analisi che trascuri previsioni costituzionali ancora in vigore o le consideri obsolete.
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Stasio, Donatella. "La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Bazzo, Eleonora. "La riforma del credito al consumo". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 2 (noviembre de 2012): 197–220. http://dx.doi.org/10.3280/ed2012-002003.

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In questi ultimi anni tutti i maggiori paesi industrializzati, non solamente nell'ambito dell'Unione Europea, hanno approvato riforme nel settore del credito al consumo. L'esigenza di favorire la concorrenza tra le imprese e l'allargamento dei mercati ha imposto il coordinamento comunitario o federale delle differenti legislazioni e l'elaborazione di sistemi normativi certi, adeguati ed uniformi, che impediscano comportamenti scorretti e limitino i costi transattivi a carico delle parti, attraverso la standardizzazione delle principali regole di condotta e delle pratiche commerciali. L'Unione Europea, perciň, ha voluto fornire regole non solamente per armonizzare la pluralitŕ delle fonti normative, comunitarie e nazionali, che governavano il settore, ma anche per ottenere la piena realizzazione del mercato interno e per favorire l'intensificazione delle negoziazioni transfrontaliere. In tale ambito, la disciplina italiana, riformata per dare attuazione alla relativa direttiva, si č posta come obiettivi il conseguimento della trasparenza e dell'efficienza del mercato creditizio, favorendo anche il rafforzamento delle istanze di protezione dei consumatori. L'obiettivo di questo articolo č quello di fornire una visione d'insieme della materia, analizzando sia l'importanza che questo settore ha assunto nell'ambito dell'economia europea e nazionale, sia il sistema normativo costituito dalla direttiva 2008/48/CE e dalle relative fonti nazionali di attuazione.
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Giuliani, Livia. "Editoriale del Dossier “Libertà personale dell’imputato e misure cautelari restrittive della libertà individuale nel processo penale” – La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 3 (31 de octubre de 2021): 1559. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.648.

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Il saggio offre una sintesi del decorso evolutivo della disciplina delle misure cautelari personali alla luce dei diritti sanciti nella Carta costituzionale italiana e nelle Carte sovranazionali, ponendo in luce come il perimetro normativo già da tempo segnato al riguardo – ed oggi inserito nel contesto di un sistema multilivello – non abbia impedito prassi applicative discusse e cicliche fluttuazioni legislative. Pregevole nel suo impianto originario, sebbene perfettibile, la disciplina delle misure cautelari personali resta una normativa di settore, delineando un sottosistema fortemente sensibile agli equilibri del processo penale che non può trovare autonoma pacificazione senza una contestuale revisione del sistema penale e processuale. La congiuntura politico-economica eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria induce a sperare che la legge delega di riforma della giustizia in corso di approvazione lasci infine apparire l’araba fenice di una efficienza del processo penale sconosciuta – a memoria di uomo vivente – al nostro ordinamento.
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Lorenzetti, Anna. "Amministrazione penitenziaria, Volontariato, Terzo Settore". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 105–27. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19680.

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Lo scritto analizza il ruolo del terzo settore e del volontariato nel contesto dell’amministrazione penitenziaria. A partire dalle origini, passando dal dibattito in assemblea costituente, si ripercorre l’evoluzione normativa che ha riconosciuto un sempre maggiore spazio all’intervento del volontariato che il terzo settore può inverare. Trattandosi di un momento di grande fermento normativo, alla luce di alcune recenti riforme, tra cui la c.d. Riforma Cartabia, lo scritto precisa rischi e potenzialità del terzo settore in un contesto peculiare quale quello volto ad accogliere – in termini simbolici e pratici – chi sia privato della libertà personale, collocandoli nel quadro costituzionale. Sono in particolare i principi di solidarietà, di pari dignità, il principio personalista e il finalismo rieducativo a deporre per un sempre maggiore spazio del terzo settore nel contesto penitenziario, ferma restando la necessità di marcare una distanza rispetto a ruoli e funzioni dell’amministrazione pubblica, anche al fine di evitare che risultino non visibili le vistose inefficienze nei servizi trattamentali.
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Ojeda, Avilés Antonio. "La riforma spagnola del mercato del lavoro: una pioggia sottile". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 130 (junio de 2011): 275–91. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-130005.

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L'A. descrive le novitŕ introdotte dalla recente riforma spagnola del mercato del lavoro (l. 17.9.2010, n. 35). Vengono poste in evidenza le caratteristiche del modello di «alla spagnola», caratterizzato dal fatto che sia gli elementi di flessibilitŕ che le misure protettive incidono sul contratto di lavoro. La l. si propone, in tale ottica, di eliminare le rigiditŕ in entrata ed in uscita dal mercato del lavoro, nonché quelle interne al rapporto di pulso all'attivitŕ economica. Le assunzioni di questi operatori si effettueranno in funzione del numero di centri per l'impiego di ciascuna comunitŕ autonoma in cui si registri la presenza di personale dei servizi pubblici per l'impiego statali. Nell'ultimo quadrimestre del 2008, furono destinati 35.000 euro all'anno per l'assunzione di due operatori per ogni centro lavoro, mediante l'introduzione di elementi di sicurezza direttamente nel rapporto, a differenza di quanto previsto dal modello danese di, che li colloca nel mercato.
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Romagnoli, Matteo. "Il modello di partecipazione a “triplo binario” della Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua". Revista de la Facultad de Derecho de México 70, n.º 277-3 (6 de agosto de 2020): 1047. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.277-3.76367.

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L'8 gennaio 2020, la Corte costituzionale italiana ha dato alla società civile una voce sulle questioni discusse in precedenza. La Corte ha modificato i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti dinanzi a sé e si pone in una posizione in cui è in grado di tener conto delle opinioni degli esperti e delle parti interessate della società civile. La nuova apertura della Corte costituzionale è degna di nota, dato che fino ad ora il suo atteggiamento nei confronti di materiali esterni è stato spesso definito come informale, implicito e indiretto. Il tribunale ha scelto la via del “triplo binario”, identificando tre distinti tipi di intervento di soggetti esterni, che sono molto diversi sia in termini di requisiti che in termini di garanzia e disciplina.
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Gialanella, Antonio. "Un punto di vista sulla resistibile novitŕ della riforma della prevenzione patrimoniale antimafia". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (enero de 2011): 19–44. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005003.

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1. Nomofilachia, coerenze di sistema e asistematicitŕ della duplice novella della legge n. 125 del 2008 e della legge n. 94 del 2009 (1.1. Il sequestro di prevenzione ex art. 2 ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965 e successive modifiche: l'architettura disegnata dalla giurisprudenza di legittimitŕ prima della duplice novella legislativa - 1.2. La confisca di prevenzione ex art. 2 ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965 nella novella del 2008 - 1.3. Il quantum dimostrativo necessario al sequestro e alla confisca di prevenzione prima e dopo la duplice novella legislativa: 1.3.1. In specie: il sequestro - 1.3.2. Onere probatorio e onere di allegazione / 2. La resistibile novitŕ della tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale nel duplice intervento legislativo del 2008 e del 2009.
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Caruso, Bruno. "Nella bottega del maestro: "Il quarto comma del'art. 39 della Costituzione, oggi" (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio)". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 121 (abril de 2009): 53–76. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121005.

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La rilettura intende ripercorrere l'itinerario culturale e il metodo di lavoro seguito da Massimo D'Antona nella stesura del suo ultimo saggio, non solo con riferimento ai contenuti, ma anche con l'intento di contribuire alla ricostruzione della biografia intellettuale dell'autore. La rilettura intende, infatti, segnalare ai giovani studiosi l'approccio culturale, tecnico e metodologico di un grande giurista, intellettuale impegnato in importanti processi di riforma. Sul piano dei contenuti la rilettura mette in luce come il saggio costituisca uno dei contributi piů originali di interpretazione costituzionale alternativa dell'art. 39 Cost. Nel saggio D'Antona propone, infatti, una lettura possibile ma assiologicamente orientata della seconda parte dell'art. 39. L'interpretazione aperta consente di superare la consueta "divisione" in due blocchi normativi della norma ("equiordinazione interferente"): la seconda parte dell'art. 39 viene affrontata con un approccio non piů normativistico (il contratto collettivo come fonte) ma a partire dalle dinamiche organizzative (la rappresentanza) del sindacato. La capacitŕ intuitiva e di argomentazione rivivono, nelle pagine dell'allievo, attraverso memorie e suggestioni collocate intorno al «nocciolo duro» dell'ultima lezione del maestro.
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Turazza, Michele. ""Ordinanze ordinarie" dei sindaci e principio di legalitŕ nella giurisprudenza costituzionale". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (marzo de 2012): 62–77. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001005.

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Con sentenza n. 115 del 2011 la Corte costituzionale ha fatto venir meno il potere dei sindaci, conferito dal "pacchetto sicurezza" del 2008, di adottare ordinanze in materia di incolumitŕ pubblica e sicurezza urbana anche in assenza di situazioni di necessitŕ e urgenza. L'importanza della sentenza va oltre il caso concreto e offre una chiave interpretativa del sistema normativo all'insegna della necessaria coesistenza del principio di legalitŕ sostanziale e di quello di uguaglianza.
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Saitto, Francesco. "RAGIONANDO SUL TRATTATO DI MAASTRICHT COME MOMENTO DI “FRATTURA”: PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA ECONOMICO". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 138–57. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.241.

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L'articolo esamina il Trattato di Maastricht in una prospettiva storica e comparativa, concentrandosi sulle sue implicazioni economiche e costituzionali. Il Trattato di Maastricht viene quindi contestualizzato in un processo storico, evidenziando i tentativi dello Stato costituzionale europeo di affrontare la crisi del cosiddetto "liberalismo incorporato" dopo la caduta di Bretton Woods. Questo processo ha avuto significativi contraccolpi economici e politici in tutto il mondo. In Europa, gli anni Settanta sono stati caratterizzati da un'elevata instabilità economica, soprattutto in considerazione del sistema monetario e del crescente debito pubblico. Da allora è nata l'esigenza di una nuova forma di radicamento democratico del capitalismo, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra capitalismo e democrazia. Sebbene pieno di contraddizioni, il Trattato di Maastricht rappresentava un tentativo di far fronte a questo mutevole ordine mondiale economico e politico. In quel periodo il sistema politico italiano si trovava a fronteggiare un'insopportabile instabilità economica e il Trattato di Maastricht rappresentava un'opportunità per favorire una riforma del sistema politico ed economico "dall'esterno" attraverso un "vincolo esterno", come lo definì Guido Carli. Non era la prima volta nella storia italiana. Un nuovo processo è iniziato e, pieno di contraddizioni e inadeguatezze, è ancora in corso.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Staiano, Sandro. "LA FRATTURA NORD-SUD. L’ASIMMETRIA TERRITORIALE COME QUESTIONE DEMOCRATICA". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 268–307. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.249.

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Lo schema analitico delle fratture elaborato da Stein Rokkan e Seymour M. Lipset può essere utilmente applicato alla "questione meridionale", in quanto riguarda la doppia dimensione del processo politico, caratterizzato da conflitti culturale-territoriali ed economicofunzionali Passando da queste opzioni metodologiche, per quanto riguarda il "Mezzogiorno", è importante notare che le premesse costitutive prevedevano il superamento della frattura all'interno dei processi di democratizzazione dell'ordinamento giuridico guidati dai partiti politici e basati, in larga misura, sulla regionalizzazione; il ritardo nell'attuazione delle Regioni, tuttavia, ha portato immediatamente al carattere centralizzato e tecnocratico delle grandi riforme volte a incidere sulla condizione meridionale: la riforma agraria e l'intervento straordinario attraverso la "Cassa per il Mezzogiorno". E, una volta costituite, le Regioni non sono più quelle auspicate dall'assemblea costituente: da enti legislativi e pianificatori, diventano minuscoli organi amministrativi affollati di dipendenti, in sistemi ipertrofici. Diventano quindi il veicolo di infiltrazione dei partiti politici - lontani dall'idea costituzionale - che pervadono le agenzie che avrebbero dovuto occuparsi della frattura Nord-Sud. Le politiche - dopo un primo successo - si degradano e falliscono. Ma l'asimmetria territoriale rimane la questione principale. Senza risolverla, l'Italia sarà sempre meno adeguata ad affrontare la concorrenza nella dimensione europea e internazionale: al "ritardo" del "Mezzogiorno" si aggiunge ora quello dell'intero Paese. Per questo motivo, i nuovi impulsi per una "separazione del Nord", nell'illusione di creare piccole patrie economiche su scala regionale, sono particolarmente rischiosi.
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Rumi, Tiziana. "LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 2021". Revista Eletrônica Direito e Política 17, n.º 1 (9 de junio de 2022): 16–52. http://dx.doi.org/10.14210/rdp.v17n1.p16-52.

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Resumen
Tra gli strumenti ADR non aggiudicativi un ruolo di primo piano è ricoperto dalla mediazione civile e commerciale. Nell’ordinamento italiano questo istituto è stato introdotto nel 2010, per attuare la direttiva europea n. 52 del 2008 ed è stato riformato dal Decreto del Fare (d. Lgs. 69/2013) nel tentativo di renderlo più appetibile. Nonostante questo intervento normativo, a distanza di dieci anni, l’istituto della mediazione in Italia riceve ancora una scarsa applicazione ed è per questo che il legislatore, nel quadro di una più ampia riforma del processo civile,che guarda agli strumenti alternativi come strumenti complementari di composizione dei conflitti ha, con la legge delega 206 del 2021, introdotto nuovi incentivi fiscali, per la mediazione.
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Aloisio, Salvatore. "Osservatorio Europeo. Considerazioni sul ruolo delle autonomie nei rapporti tra stati membri e Unione europea: il caso italiano del Senato nella proposta di riforma costituzionale". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (febrero de 2017): 127–55. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2016-002005.

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de Crescenzo, Armando. "Il Meccanismo Europeo di Stabilità ‘alla prova' del futuro dell'Unione europea. Parlamenti (ancora) assenti nelle condizionalità macroeconomiche?" CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2020): 133–61. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001005.

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Il lavoro inquadra la genesi e la governance del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), anche in relazione all'ordinamento costituzionale, più di recente oggetto di un acceso dibattito pubblico sia con riguardo alle sue modifiche, quanto al suo impiego per risolvere la crisi sanitaria che ha investito la zona euro a dieci anni di distanza dalla crisi economica iniziata nel 2008. Nell'ambito delle numerose problematiche giuridiche che pone il MES, ci si concentra sul funzionamento delle condizionalità previste dal Trattato, l'impatto sull'indirizzo politico nazionale e il deficit di democraticità che si registra in questi meccanismi intergovernativi. Bisognerebbe chiedersi se sia realmente questa l'idea di Unione Europea auspicata dai padri fondatori e se siano maturi i tempi per operare una vera (e significativa) svolta, indispensabile per la sopravvivenza stessa del progetto europeo.
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Alvino, Ilario. "Guida alla lettura della recente legge di riforma della democrazia sindacale in Francia: piena compatibilitŕ fra regolamentazione della contrattazione collettiva e principio del pluralismo sindacale". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 122 (julio de 2009): 365–81. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-122006.

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- The Author reviews the new French Law n. 2008-789, which introduces new considerable elements concerning the representativity of trade unions, the conditions of a regular collective bargaining, the establishment of specific structures of workers' representatives at the work place. On the one hand, the Author takes into consideration the differences between the Italian legal system and the French one, on the other hand, the reform process that brought into the introduction of new rules.Key words: France; Trade Union; Representativity; Collective bargaining; Freedom of association; Social dialogue.Parole chiave: Francia; sindacato; rappresentativitŕ; contratto collettivo; libertŕ sindacale; dialogo sociale.
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Foddis, A. "La governance dei sistemi sanitari regionali tra federalismo fiscale e vincoli di bilancio". Working Paper of Public Health 3, n.º 1 (15 de junio de 2014). http://dx.doi.org/10.4081/wpph.2014.6734.

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La riforma del Titolo V della Costituzione, il d. lgs 56/2000 in tema di federalismo fiscale e l’approvazione del DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) hanno completato, rafforzandolo, il processo di regionalizzazione della sanità avviato con le riforme varate negli anni ’90 facendone, con tutta probabilità, il banco di prova più significativo dell’ampio dibattito sulla riforma federale nel nostro Paese. Il nuovo quadro costituzionale,a cui ha fatto seguito la legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, vede confermata la volontà di decentrare la sanità alle regioni che hanno ottenuto autonomia fiscale ed economica, organizzativa e gestionale, nonchè la responsabilità di allocare le risorse tra le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) al fine di garantire l’erogazione dei LEA definiti a livello nazionale. In tale contesto si colloca il presente lavoro volto a delineare sia l’evoluzione delle modalità di finanziamento dei LEA, quale graduale passaggio da un modello centralistico delineato dalla legge istitutiva del ’78 verso un modello regionale dove, tuttavia, il difficile compromesso tra l’esigenza di tenuta dei conti pubblici e quella di garantire l’equità di accesso ai servizi sanitari ha contribuito ad un ritorno del riaccentramento della governance del sistema sempre più orientato verso un approccio di concertazione tra stato e regioni, che a sottolineare come la sostenibilità economica del sistema risulti direttamente collegata ad azioni di governance volte al recupero di efficienza e appropriatezza nell’erogazione degli attuali LEA.
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"Italian Summaries". Modern Italy 20, n.º 1 (febrero de 2015): 119–21. http://dx.doi.org/10.1080/13532944.2014.997445.

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Cristina Dallara: Powerful resistance against a long-running personal crusade: the impact of Silvio Berlusconi on the Italian judicial systemIl conflitto tra magistratura e politica ha rappresentato uno dei tratti caratterizzanti del ventennio berlusconiano. L'articolo si propone, pertanto, di analizzare l'impatto e l'effetto di tale conflitto sul funzionamento del sistema giudiziario italiano e sul lavoro dei magistrati. Sebbene il tema sia complesso e oltremodo difficile da operazionalizzare fornendo chiare evidenze empiriche, l'analisi qui proposta consente di affermare che gli effetti concreti sul funzionamento del sistema giudiziario italiano non siano stati dirompenti. La magistratura italiana, grazie alle forti garanzie di indipendenza e al solido impianto istituzionale previsti dalla Costituzione del 1948, è riuscita a “resistere” ai frequenti “attacchi normativi” (provvedimenti e proposte di riforma) messi in atto dalle coalizioni di centro-destra per ridurre l'autonomia del potere giudiziario e per garantire scudi processuali per il premier (leggi ad personam). Vari provvedimenti sono stati abrogati dalla Corte Costituzionale o significativamente depotenziati nella fase di implementazione, grazie all'autonomia organizzativa dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, sebbene costantemente presente tra gli obiettivi dei vari governi Berlusconi, nessuna riforma organica della giustizia è stata portata a compimento. La riforma Castelli del 2005 è stata, infatti, drasticamente modificata con il cambio di governo del 2006. Il conflitto tra magistratura e politica, personificato da Berlusconi, sembra invece aver esercitato un'influenza notevole sull'opinione dei cittadini in merito alla fiducia nella magistratura. La conseguenza piò chiara del ventennio berlusconiano sembra essere ravvisabile nella crescente polarizzazione dell'opinione pubblica su due opposte visioni di giustizia (magistratura politicizzata vs magistratura imparziale). La giustizia, infatti, rappresenta oggi un vero e proprio cleavage della società italiana. Tale cleavage ha sicuramente avuto l'effetto di distogliere l'attenzione dai reali problemi organizzativi del sistema giudiziario, con cui si scontrano i comuni cittadini.
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Ricciardi, Walter. "Aspetti evolutivi ed implicazioni etiche della legge 833". Medicina e Morale 57, n.º 6 (30 de diciembre de 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.265.

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Secondo le conclusioni del Rapporto 2000 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità l’Italia aveva il secondo miglior sistema sanitario al mondo e gli Italiani una delle più elevate aspettative di vita del pianeta, ma dal 2001, in seguito ad una riforma costituzionale, le 19 regioni e le due province autonome hanno acquisito una fortissima autonomia in tema di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari che viene esercitata con grandissima eterogeneità. Queste variazioni regionali riflettono (ed accentuano) le differenze di contesto politico, economico e culturale che caratterizzano le diverse aree del nostro Paese. Un’analisi comparata recente ha evidenziato che 14 delle 21 regioni e province autonome offrono servizi sanitari adeguati ai cittadini in un quadro di compatibilità finanziaria, ma anche che 6 regioni sono in profonda crisi e sull’orlo di una catastrofe finanziaria. Questo lavoro analizza l’evoluzione del sistema sanitario italiano e le sue performance a discutere sulle sfide che lo coinvolgono, in primis quella di contenere i costi e garantire un equo sistema di offerta di servizi a tutti i cittadini. ---------- According to the conclusions of the World Health Organisation’s 2000 report Italy had the second best health system in the world with Italians having one of the highest life expectancy, but since 2001 the 19 Italian Regions and 2 Autonomous Provinces exercise their autonomy very differently, with Northern regions being more successful in establishing effective structures of health care delivery, management and monitoring, compared to the regions in the South. This regional variation in health care reflects (and exacerbates) differences of contextual, i.e. political, economic and cultural factors as well as differences between regional health systems. A recent survey showed that in 14 of the 21 Regions and Autonomous Provinces the system is fairly well performing and well perceived by citizens but also that 6 Regions are on the verge of financial and service breakdown. This article outlines the structure of Italy health system, analyses its performance and discusses the challenges it faces, not least in trying to contain costs and offer equitable care to all citizens.
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Libertini, Mario. "La tutela della concorrenza nelllordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001 (The Protection of Competition in the Italian Legal System: From the Civil Code of 1942 to the Constitutional Reform of 2001)". SSRN Electronic Journal, 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3140506.

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Griglio, Elena. "Le prospettive di riforma della Costituzione italiana: note di metodo". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 de mayo de 2022, 119–36. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.009.

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Il contributo analizza le principali prospettive di riforma della Costituzione italiana, nel tentativo di evidenziare la ricchezza degli approcci metodologici che hanno contraddistinto i vari procedimenti di revisione costituzionale. Rispetto ai profili di metodo, si intende brevemente ricostruire in una prospettiva storica il rapporto tra revisioni organiche e revisioni puntuali e tra procedimenti di revisione speciali o ordinari. Tale analisi consentirà di identificare la varietà delle strategie riformatrici perseguite, inquadrandole nel relativo contesto politico-istituzionale ed evidenziandone il collegamento con le consultazioni referendarie. Focalizzando l’attenzione sull’ultima riforma costituzionale, quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, si evidenzierà come una riforma apparentemente „puntuale” nel suo impatto emendativo sul testo costituzionale possa aprirsi a conseguenze di grande impatto nel rapporto delle due Camere sia con gli elettori che con il Governo. Se ne richiameranno quindi le più significative interazioni con la riforma elettorale e con i regolamenti parlamentari. Tale riflessione consentirà, in conclusione, di sottolineare come il processo attuativo che accompagna una riforma costituzionale svolga un ruolo determinante nel definirne la portata e l’impatto. Le grandi o piccole riforme non si valutano tanto nel numero di articoli costituzionali modificati, ma piuttosto nella capacità complessiva di un intero sistema di accompagnare il cambiamento sul piano delle attuazioni e integrazioni legislative, dell’interpretazione costituzionale, della modifica delle consuetudini in essere.
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Petrucci, Fabio. "La sicurezza sul lavoro nella Costituzione e nel Codice Civile". Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia 40, n.º 2 (4 de abril de 2013). http://dx.doi.org/10.14393/rfadir-v40n2a2012-22378.

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Sommario: 1 La tutela "dell'integrità fisica e della personalità morale" dei lavoratori nel sistema codicistico ed in quello costituzionale. 2 Effetti della riforma del titolo V della Costituzione sulla "tutela e sicurezza del lavoro".
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Salgado, Eneida Desiree y Carolina Alves das Chagas. "Il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle riforme costituzionali in Brasile: modello attuale e la Proposta di Emendamento n. 33 alla Costituzione". A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional 16, n.º 65 (15 de enero de 2017). http://dx.doi.org/10.21056/aec.v16i65.265.

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I valori legali e politici delle Costituzioni, specialmente nel secolo 20, distaccano questioni sulla possibilità di creazione e modificazione del testo costituzionale e sul ruolo dei rami politici nella sua protezione. In Brasile, il controllo di costituzionalità delle riforme ha messo messo in discussione questo tema. La riforma della Costituzione in Brasile succede ordinariamente con il processo di emendamento. Questo processo è garantito costituzionalmente per limiti formali, materiali e circostanziali. Conseguentemente la dottrina e la giurisprudenza riconoscono automaticamente la possibilità del controllo di costituzionalità di queste riforme. Un ramo no-democratico può rifiutare la decisione di una ampia maggioranza dei rappresentanti politici che ha aprovato l’emendamento. Questa situazione crea controversie sulla legittimità di questo ruolo della Suprema Corte brasiliana. Contro il “super-potere” del ramo giudiziale, la Proposta di Emendamento Costituzionale n. 33 propone alterazione nel processo di controllo di costituzionalità degli emendamenti, stabilendo il dialogo tra il Potere Giudiziale, il Potere Legislativo e la populazione, e ripensando le frontiere tra costituzionalismo e democrazia.
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Gardini, Gianluca. "Le relazioni tra i diversi livelli di governo in Italia. Suggestioni a partire dal dibattito spagnolo sul regime locale". Documentación Administrativa, 1 de enero de 2020, 103–13. http://dx.doi.org/10.24965/da.i6.10766.

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Le analogie tra Spagna e Italia investono l’intero assetto del sistema territoriale. I due paesi, dal punto di vista dell’assetto organizzativo, hanno sicuramente molti elementi in comune, soprattutto sotto il profilo del difficile equilibrio tra centro e autonomie. Le ampie convergenze tra Italia e Spagna in relazione al fenomeno territoriale non significano, tuttavia, che il bilancio debba necessariamente essere unico e condiviso. Con l’attenuarsi della crisi economica, in Italia lo Stato ha perso parte della rilevanza che aveva acquisito grazie alla gestione dell’emergenza. E’ inevitabile supporre che la netta bocciatura popolare della proposta di riforma costituzionale del 2016 costringerà a ripensare l’intero sistema territoriale italiano, e a reinserire nell’agenda pubblica termini progressivamente fuoriusciti dal lessico politico, come decentramento, autonomia, federalismo.
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"Diritto italiano. Penale". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (mayo de 2011): 207–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001017.

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1. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste.2. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia di procedimento di espulsione - riflessi su reati di inosservanza dell'ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudiziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte costituzionale sentenza 13/17.12.2010 n. 359 - cittadino extracomunitario - reato di inottemperanza all'ordine "reiterato" di allontanamento di cui all'art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimitŕ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale.
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Cunha, Lucas Pereira y Max Emiliano da Silva Sena. "Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 de septiembre de 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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Cunha, Lucas Pereira y Max Emiliano da Silva Sena. "Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 de septiembre de 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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Lariccia, Sergio. "L’amicizia con Gladio Gemma negli anni del nostro insegnamento a Modena". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 21 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19073.

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The friendship with Gladio Gemma in the years of ours teaching in the University of Modena SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I fatti della politica e l’ambizione di contribuire alle esigenze di armonizzazione costituzionale e allo sviluppo della vita democratica in Italia - 3. Il concilio Vaticano Il e le trasformazioni della società italiana negli anni sessanta - 4. Il dibattito culturale e politico sulla riforma della legislazione ecclesiastica. ABSTRACT: Individuals and experiences that, in the years between 1962 and 1970, had an important influence on the civic and political growth of the author and Gladio Gemma. New focus was given to the issue of relations between the State and the Catholic Church in the late fifties. The Second Vatican Council from 1962 to 1965 and the transformation of Italian society in the 1960s. Tendencies in the jurisprudence on the theme of relations between the state and religious confessions. The cultural and political debate on the reform of ecclesiastical legislation.
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"Diritto italiano. Diritti civili". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 142–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002011.

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1. Corte costituzionale sentenza 4/7.4.2011 n. 115 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 54, co. 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall'art. 1, co. 1, della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti" 2. Corte costituzionale ordinanza 6/15.4.2011 n. 139 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 38 co. 1, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilitŕ della questione.NOTA di Marco Paggi, Sull'illegittimitŕ costituzionale della discriminazione nell'accesso al pubblico impiego: un'occasione mancata?RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento danni conseguente a sinistro stradale con lesione di diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di reciprocitŕ e conseguente irrilevanza della stessa 4. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta infondatezza della questione di legittimitŕ costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n. 388/2000 nella parte in cui l'erogazione dell'indennitŕ di frequenza viene subordinata, per il cittadino straniero, alla titolaritŕ della carta di soggiorno - prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117 Cost
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Del Pozzo, Massimo. "Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium”". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5 de julio de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18205.

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SOMMARIO: 1. La valenza costituzionale della riforma della Curia romana - 2. La linea della ‘universalitas participata et pluralis Ecclesiae’ - 3. I beni della comunione e l’architettura delle Istituzioni curiali - 4. La congenita strumentalità dell’Istituzione curiale - 5. L’orizzonte istituzionale del servizio della Curia romana - 5.1. La vicarietà potestativa - 5.2. La cooperazione organica al servizio primaziale - 5.3. La corresponsabilità decentralizzante - 6. L’orizzonte personale del servizio della Curia romana - 6.1. La professionalità e la laicità - 6.2. La pastoralità e la spiritualità - 6.3. L’universalità e la temporaneità degli incarichi - 7. La promozione della razionalità e funzionalità della Curia - 8. Il cammino sinodale della riforma. A ‘Structural’ Reading of “Praedicate Evangelium” ABSTRACT: The article examines the (indirect and limited) constitutional value of the reform of the Roman Curia. The basic framework of Praedicate Evangelium is connected to the missionary impulse instilled by pontificate of Francis in the shared and plural structure of universality. The service of the Curia to the Church and to the world is founded upon its instrumental institutional character and on the maximum possible distribution of and participation in the goods of communion. Beyond the regulative aspects, this normative intervention develops various vectors and features of organization. At the institutional level, the vicarious dimension of power, the organic cooperation between the curial institutions and the decentralizing co-responsibility in the role of the episcopacy emerge. At the personal level, there is the encouragement of professional roles, of laity, of pastorality and spirituality, of the universality, and of the temporary nature of the offices. The criteria of rationality and functionality synthesize the aspiration to revise the central government. The reform of the Curia denotes a significant passage of the synodal way of the Church, which provides reasons for certain ecclesiological and speculative analysis, as well as for the perfection of canonical knowledge from a constitutional viewpoint.
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Casini, Carlo, Marina Casini, Maria Luisa Di Pietro y Emma Traisci. "La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita”". Medicina e Morale 58, n.º 3 (30 de junio de 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.245.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt. 3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt. 14.1, 6.3 e 14.4 della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art. 14.2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze. Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita. L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune. In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA. Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure. Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani. ---------- The Constitutional Court’s decision no. 151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.2 and 14.3 of the Law no. 40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation. The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no. 40/04 constitutionality to the Constitutional Court. The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision. The grounds for the judgment no. 151/2008 compromised seriously the aim of the Law no. 40/04 on artificial reproduction. The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no. 40/04 mainstay
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Vilasi, Felicia. "La strategia dell'Unione Europea per la lotta alla criminalità organizzata: la centralità dell’informazione e le prospettive di riforma futura". Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata 7, n.º 2 (18 de diciembre de 2021). http://dx.doi.org/10.54103/cross-16849.

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Il contributo si propone di analizzare la Strategia ad hoc in materia di criminalità organizzata presentata dalla Commissione europea il 14 aprile 2021 al fine di tracciare le linee di intervento prioritarie in tema di contrasto ai gruppi criminali mediante il rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità dei singoli Stati e una valutazione in merito alla capacità della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 di garantire un’azione di contrasto efficace alla criminalità organizzata.
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Haberko, Joanna y Marina Casini. "Lo status del concepito nell’ordinamento giuridico polacco". Medicina e Morale 57, n.º 5 (30 de octubre de 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.270.

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Il contributo si addentra nell’ordinamento giuridico polacco per capire qual è lo statuto dell’essere umano non ancora nato. Ne esce un affresco interessante in cui all’esame del diritto costituzionale segue l’analisi del diritto penale e del diritto civile. Il quadro è complessivamente uniforme nel riconoscere il concepito come essere umano titolare dei diritti personalissimi e fondamentali alla vita, alla salute e all’integrità fisica, tuttavia non mancano contraddizioni e lacune che l’interpretazione dottrinale tenta di superare senza, però, riuscirci completamente. Al prospettato progetto di riforma del Codice civile avviato negli ultimi mesi è, appunto, affidato il compito di colmare le lacune e di superare le contraddizioni. L’aspetto più significativo riguarda la modifica del Codice civile per riconoscere la capacità giuridica del concepito per quanto riguarda i beni personali (vita, salute, integrità fisica), restando subordinata alla nascita la capacità giuridica per i diritti patrimoniali. Infine, l’articolo si sofferma brevemente sulla Petizione europea per la vita e la dignità dell’uomo a cui il Movimento per la vita polacco ha dato, e sta offrendo, un rilevante contributo. ---------- The contribution probes the Polish legal system to understand which is the status of the human being not yet born. An interesting fresco goes out in which the analysis of the criminal and civil law follows the analysis of the constitutional law. The picture is on the whole uniform in recognizing new born as a human being owner of the personal and fundamental rights to life, health and physical integrity, nevertheless there are contradictions and gaps, that the doctrinal interpretation is trying to overcome without, however, succeeding completely. The task of filling gaps and overcoming contradictions is just so committed to the Civil code reform project which began over the last few months. The most meaningful aspect concerns the change of the Civil code to recognize the legal capacity of new born with regards to the personal goods (life, health, physical integrity), legal capacity staying subordinate to the birth with regards to the patrimonial rights. Finally, the article dwells in short upon the European Petition for life and human dignity to which the Polish Movement for life has provided, and it is offering, a remarkable contribution.
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