Literatura académica sobre el tema "REGIME COSTITUZIONALE"

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Artículos de revistas sobre el tema "REGIME COSTITUZIONALE"

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Di Mauro, Luca. "Un progetto di congiura assolutista durante l'ottimestre costituzionale del 1820-21". IL RISORGIMENTO, n.º 2 (noviembre de 2022): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/riso2022-002001.

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L'adozione della costituzione spagnola nelle Due Sicilie a seguito del moto carbonaro di Nola non interrompe l'attività politica delle società segrete che aveva caratterizzato il decennio precedente. Durante gli otto mesi del reme rappresentativo la clandestinità continua a essere considerata uno strumento politico e formazioni democratiche, liberali e reazionarie si muo- vono nell'ombra per modificare o rovesciare il governo. Le carte del fondo Ministero di grazia e giustizia dell'Archivio di Stato di Napoli restituiscono le indagini della polizia del regime costituzionale napoletano su di una congiura della società reazionaria dei calderari, preparata tra il dicembre 1820 e il febbraio 1821. Pur se rimasta priva di effetti pratici, l'azione del nucleo legittimista mette in luce una rete composita di azione e reclutamento e consente di analizzare le ragioni - politiche o personali - alla base della politicizzazione dei differenti gruppi sociali coinvolti nel progetto.
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Scotti Douglas, Vittorio. "Napoli e Torino, due rivoluzioni sull’esempio di Cadice". Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 22 (28 de enero de 2021): 53. http://dx.doi.org/10.14198/pasado2021.22.02.

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Dopo una breve introduzione sui secolari rapporti tra Spagna e Italia, il saggio presenta un esame sommario della Costituzione di Cadice e si sofferma poi sulla situazione italiana agli inizi della Restaurazione, analizzando in dettaglio e in profondità il caso del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna dal punto di vista politico e sociale, spiegando come la Costituzione di Cadice fosse divenuta la parola d’ordine del movimento patriottico italiano. Il testo continua indicando come l’insurrezione costituzionale spagnola del 1820 abbia costituito il detonatore della rivoluzione di Napoli dello stesso anno, e mette in luce le reazioni della società napoletana al nuovo regime politico, soffermandosi sul dibattito culturale e politico che si svolse sulla stampa. Si passa poi alla rivoluzione piemontese, mettendo nuovamente in risalto come l’insieme dei patrioti decidesse di adottare la Costituzione di Cadice dopo molte accese discussioni, e come infine la rivoluzione fallisse da un lato per la condotta pusillanime del Principe Reggente Carlo Alberto, dall’altro per la sostanziale apatia e indifferenza delle classi popolari, che non scorgevano alcun possibile vantaggio materiale immediato in un nuovo sistema politico. Infine l’Autore, che vuole qui sottolineare l’impiego di una bibliografia basata essenzialmente su fonti contemporanee e di testimoni oculari, conclude l’opera tracciando un parallelo tra patrioti spagnoli e italiani, uniti nel comune destino della lotta per la libertà e l’indipendenza.
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Cattaneo, Fabrizio. "Democrazia costituzionale". DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, n.º 2 (21 de febrero de 2020): 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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Violante, Luciano. "INTRODUZIONE". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 5–24. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.233.

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La storia delle istituzioni repubblicane è caratterizzata da profonde fratture, a partire dalla nascita della Repubblica. Il regime democratico nasce e si afferma sulla base di tre radicali discontinuità. La prima fu la guerra di Liberazione dal nazismo e dal fascismo che fu anche guerra tra italiani. La seconda fu il referendum tra monarchia e repubblica, che mise fine alla dinastia sabauda. La terza frattura nacque dalla prima decisione della Corte Costituzionale, che, respingendo le istanze dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta in difesa dell’art.113 TULPS, affermò la propria competenza a giudicare della conformità alla Costituzione di tutte le leggi, comprese quelle precedenti alla sua istituzione, riconfermando la felice frattura tra fascismo e Repubblica. Negli anni successivi, il paese è stato colpito da undici stragi politiche, due opposti terrorismi con 460 uccisi in quindici anni (1969-1984), due stragi di mafia, tre tentativi di rovesciamento violento del governo, l’omicidio di un uomo di Stato, di 24 magistrati e di 11 giornalisti. A queste tragedie possono aggiungersi l’autodistruzione di una classe politica dirigente incapace di assumersi le proprie responsabilità in seguito alle vicende di Tangentopoli, il processo di crescente denigrazione [Continua]
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Mitrotti, Antonio. "Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost." Società e diritti 7, n.º 13 (25 de julio de 2022): 82–120. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/18453.

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RiassuntoDa tempi ancestrali lo spazio territoriale è un campo di contesa tra interessi umani contrastanti e non soltanto tra differenti clan o tribù dell’uomo e, in un secondo momento, tra diversi soggetti statali della Comunità internazionale, ma persino all’interno dei condivisi confini di uno stesso Stato: tanto che ci si è qui interrogati sulle essenziali cause "giuridiche" di questo atavico fenomeno, sforzandosi specialmente di cogliere qualche "piccola" sfida vinta dal costituzionalismo moderno. A tal proposito possono proprio essere lette le recenti modifiche agli articoli 9 e 41 del testo costituzionale della Repubblica italiana, che in relazione al territorio, alla sua endemica storia conflittuale, sembrerebbero foriere di potenziali novità anche circa il regime del così detto "permitting" ambientale.
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Valentini, Elena. "Il “doppio binario cautelare”: la tormentata disciplina degli automatismi stabiliti dall’art. 275 comma 3 C.P.P." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 3 (31 de octubre de 2021): 1669. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.631.

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Il contributo è dedicato all’analisi del cosiddetto “doppio binario cautelare”, e dunque della disciplina speciale, racchiusa nel secondo e terzo periodo dell’art. 275 comma 3 c.p.p. (oltre che nell’art. 12 comma 4-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che prevede alcune deviazioni dalla regolamentazione generale concernente le condizioni applicative e i criteri di scelta delle misure cautelari personali. Il saggio esordisce descrivendo la normativa prevista per i reati comuni, per poi concentrarsi sul regime derogatorio previsto per particolari categorie di delitti. A tale ultimo proposito, dopo aver descritto la travagliata evoluzione che ha contrassegnato la disciplina speciale dal 1991 ad oggi, l’A. si sofferma sulle criticità che tuttora connotano questo dispositivo di particolare rigore, nelle sue diverse declinazioni, anche alla luce della posizione espressa al riguardo dalla Corte costituzionale.
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Pasquino, Gianfranco. "VARIANTI DEI MODELLI DI GOVERNO PARLAMENTARE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 33, n.º 2 (agosto de 2003): 295–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200027192.

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Introduzione«Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un'idea sbagliata dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un'idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei» (Duverger 1961, p. 412) Alla luce di questa preziosa indicazione metodologica dell'autorevole politologo e costituzionalista francese, il dibattito italiano sul «premierato» appare immediatamente e sostanzialmente inadeguato perché incapace, tranne pochissime eccezioni, di tenere insieme il sistema dei partiti e il modello di governo. Certo, è innegabile che le regole e le attribuzioni di poteri costituzionali hanno anche una dinamica e una forza propria e specifica. Tuttavia, il modo e il grado di successo con il quale regole e poteri incidono sui rapporti governo/parlamento e governo/elettorato differiscono in maniera significativa a seconda del sistema di partiti sottostante sul quale si applicano e con il quale interagiscono. In questa sede, manterrò l'analisi focalizzata esclusivamente sui modelli parlamentari di governo, ma, naturalmente, anche qualsiasi tentativo di comprendere e di rendere conto del funzionamento dei modelli presidenziali di governo appare altrettanto inadeguato se, per l'appunto, non tiene conto dei diversi sistemi di partito sui quali viene innestato ciascun modello presidenziale (per le indispensabili differenziazioni fra presidenzialismi e parlamentarismi, si veda Sartori 2000; per un tentativo, peraltro piuttosto confuso poiché si perde in eccessive specificazioni che non conducono ad opportune generalizzazioni, Shugart e Carey 1992).
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Fabbro Carmen. "Telecomunicazioni aeronautiche: natura giuridica, regime normativo e forme di delega". International Journal of Science and Society 4, n.º 4 (25 de noviembre de 2022): 388–98. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.584.

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Questo articolo si propone di analizzare la natura giuridica delle telecomunicazioni aeronautiche e il potere-dovere dell'Unione di promuoverne la delega. Si segue il metodo di approccio descrittivo e logico-induttivo, indagando la strutturazione del servizio nell'ordinamento del Paese e verificandone la conformazione pragmatica, in modo da suggerire un modello di delega rilevante. Sembra che le telecomunicazioni aeronautiche siano un argomento poco studiato nel campo delle scienze giuridiche. In quanto servizio posto a tutela dell'Unione, integra un elemento di navigazione aerea, con un intrinseco collegamento alla sicurezza aeroportuale, ma con elementi caratteristici di un servizio di telecomunicazioni (art. 21, XI c/c XII, c della Costituzione del Repubblica Federativa del Brasile). Considerato il comando legale che ne consente la prestazione da parte di agenti pubblici o soggetti privati specializzati (art. 47 c/c 48 e unico comma del Codice Aeronautico Brasiliano), tale servizio dovrebbe seguire il trend di depubblicizzazione degli aeroporti pubblici, per essere oggetto di delega autonoma su larga scala, con opportuna definizione della corretta modalità (concessione o autorizzazione). Si prevede, infine, di incoraggiare incursioni legali che approfondiscano il tema, oltre a suggerire una politica pubblica finalizzata alla privatizzazione delle Telecomunicazioni Aeronautiche.
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Fasone, Cristina. "La condizionalità nella nuova governance postpandemica, tra rule of law e uso del dispositivo per la ripresa e la resilienza". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (diciembre de 2022): 5–53. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002001.

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La condizionalità è strumento di governo relativamente nuovo nel quadro dell'Unione europea. Dopo una breve ricostruzione storica dell'evoluzione della condizionalità europea, dei tipi di condizionalità e dei pro e dei contro evidenziati in dottrina, il contributo esamina la sua configurazione e attuazione nell'ambito della politica di coesione, dell'assistenza finanziaria durante la crisi dell'Eurozona e, infine, nell'ambito del Next Generation EU. Particolare spazio è dedicato all'analisi del Regolamento sul regime di condizionalità per la protezione del bilancio europeo, della giurisprudenza europea e del suo seguito. Mentre si metteranno in risalto i nodi critici tuttora irrisolti, si manifesta un generale apprezzamento dell'uso dell'istituto, pur evidenziando la necessità di un maggior rigore nell'analisi delle sue conseguenze costituzionali a livello europeo, ad oggi in larga parte trascurate.
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Tesis sobre el tema "REGIME COSTITUZIONALE"

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Franzoni, Simone <1977&gt. "I giudici del CSM. Il regime giuridico degli atti del CSM sullo status dei magistrati". Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/749/1/Tesi_Franzoni_Simone.pdf.

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L’elaborato è dedicato all’esame della forma di emanazione e del sistema d’impugnazione degli atti del CSM circa la carriera giuridica dei magistrati, con particolare attenzione alle numerose implicazioni di livello costituzionale ed amministrativo sollevate dalla problematica. I principali obiettivi perseguiti sono: a) la verifica della costituzionalità del sistema predisposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, la quale stabilisce che i provvedimenti consiliari siano emanati con decreto presidenziale o ministeriale e che possano essere sindacati dai giudici amministrativi; b) l’individuazione e la risoluzione delle ambiguità interpretative e dei dubbi applicativi che sono emersi fin dall’introduzione della legge in parola e che tutt’ora continuano costantemente a riproporsi, non avendo trovato compiuta sistemazione né in dottrina né in giurisprudenza; c) la ricognizione e l’esame critico della prassi giurisprudenziale, specialmente in ordine alle decisioni più recenti, tenuto conto della mancanza di studi aggiornati in merito pur a fronte dell’ampio numero di pronunce. Sulla base dell’ipotesi di partenza dell’irrinunciabilità, per la piena comprensione della portata precettiva della legge sopra citata, di un’esaustiva analisi delle premesse teoriche necessarie per una piena comprensione dello stessa, lo svolgimento è sostanzialmente articolato in due parti fondamentali. La prima incentrata sulla ricostruzione del perimetro costituzionale dell’indagine, con specifico riferimento all’assetto costituzionale della Magistratura. La seconda, riconducibile nell’alveo proprio del “diritto amministrativo”, concernente a) il significato e la funzione da attribuire alla forma di emanazione degli atti consiliari; b) i poteri ministeriali e presidenziali nella fase di esternazione; c) la tipologia degli atti impugnabili e dei vizi sindacabili in sede giurisdizionale. Con la consapevolezza che lo sviluppo dell’argomento prescelto rappresenta un’angolazione di visuale privilegiata relativamente allo svolgersi dei rapporti tra Potere Esecutivo ed Ordine giudiziario, la tesi affronta complesse questioni di carattere generale quali il principio di separazione dei poteri, il concetto di organo costituzionale e quello di autodichìa, la nozione di autonomia pubblica, i princìpi di imparzialità ed uguaglianza. Il vaglio della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ampiamente richiamata, è condotto trattando a fondo, sia aspetti connotati da un elevato tasso di tecnicità, come la disciplina del conferimento d’incarichi direttivi, sia interrogativi concernenti diversi aspetti problematici. Segnatamente, l’indagine ha riguardato – tra l’altro – l’ammissibilità del sindacato del giudice amministrativo sugli atti “amministrativi” delle autorità non incardinate nella P.A.; la compatibilità dell’interpretazione evolutiva con l’art. 138 Cost.; la definizione di atto amministrativo; la stessa nozione costituzionale di pubblica amministrazione. La presa d’atto della tendenza giurisprudenziale ad estendere il sindacato al vizio di eccesso di potere conduce infine ad alcune riflessioni conclusive in merito alla conciliabilità del ruolo assunto dal giudice amministrativo col quadro normativo delineato dai Costituenti.
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Franzoni, Simone <1977&gt. "I giudici del CSM. Il regime giuridico degli atti del CSM sullo status dei magistrati". Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/749/.

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L’elaborato è dedicato all’esame della forma di emanazione e del sistema d’impugnazione degli atti del CSM circa la carriera giuridica dei magistrati, con particolare attenzione alle numerose implicazioni di livello costituzionale ed amministrativo sollevate dalla problematica. I principali obiettivi perseguiti sono: a) la verifica della costituzionalità del sistema predisposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, la quale stabilisce che i provvedimenti consiliari siano emanati con decreto presidenziale o ministeriale e che possano essere sindacati dai giudici amministrativi; b) l’individuazione e la risoluzione delle ambiguità interpretative e dei dubbi applicativi che sono emersi fin dall’introduzione della legge in parola e che tutt’ora continuano costantemente a riproporsi, non avendo trovato compiuta sistemazione né in dottrina né in giurisprudenza; c) la ricognizione e l’esame critico della prassi giurisprudenziale, specialmente in ordine alle decisioni più recenti, tenuto conto della mancanza di studi aggiornati in merito pur a fronte dell’ampio numero di pronunce. Sulla base dell’ipotesi di partenza dell’irrinunciabilità, per la piena comprensione della portata precettiva della legge sopra citata, di un’esaustiva analisi delle premesse teoriche necessarie per una piena comprensione dello stessa, lo svolgimento è sostanzialmente articolato in due parti fondamentali. La prima incentrata sulla ricostruzione del perimetro costituzionale dell’indagine, con specifico riferimento all’assetto costituzionale della Magistratura. La seconda, riconducibile nell’alveo proprio del “diritto amministrativo”, concernente a) il significato e la funzione da attribuire alla forma di emanazione degli atti consiliari; b) i poteri ministeriali e presidenziali nella fase di esternazione; c) la tipologia degli atti impugnabili e dei vizi sindacabili in sede giurisdizionale. Con la consapevolezza che lo sviluppo dell’argomento prescelto rappresenta un’angolazione di visuale privilegiata relativamente allo svolgersi dei rapporti tra Potere Esecutivo ed Ordine giudiziario, la tesi affronta complesse questioni di carattere generale quali il principio di separazione dei poteri, il concetto di organo costituzionale e quello di autodichìa, la nozione di autonomia pubblica, i princìpi di imparzialità ed uguaglianza. Il vaglio della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ampiamente richiamata, è condotto trattando a fondo, sia aspetti connotati da un elevato tasso di tecnicità, come la disciplina del conferimento d’incarichi direttivi, sia interrogativi concernenti diversi aspetti problematici. Segnatamente, l’indagine ha riguardato – tra l’altro – l’ammissibilità del sindacato del giudice amministrativo sugli atti “amministrativi” delle autorità non incardinate nella P.A.; la compatibilità dell’interpretazione evolutiva con l’art. 138 Cost.; la definizione di atto amministrativo; la stessa nozione costituzionale di pubblica amministrazione. La presa d’atto della tendenza giurisprudenziale ad estendere il sindacato al vizio di eccesso di potere conduce infine ad alcune riflessioni conclusive in merito alla conciliabilità del ruolo assunto dal giudice amministrativo col quadro normativo delineato dai Costituenti.
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VIMERCATI, SILVIA. "L’incerta disciplina delle manifestazioni del pensiero in rete tra inerzia del legislatore ed estensione del regime della stampa". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2019. http://hdl.handle.net/10281/241193.

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L’oggetto della ricerca riguarda le regole applicabili alle manifestazioni del pensiero in rete e la responsabilità dei soggetti che ivi agiscono, cui si affianca il tema dell’individuazione di strumenti idonei a soddisfare le esigenze di tutela dei diritti della personalità. Parallelamente al tema dell’estensibilità alle comunicazioni in rete delle norme di favore e delle disposizioni incriminatrici dettate per la stampa, si cerca di dare una risposta al quesito se e a quali soggetti possa essere imputata una qualche forma di responsabilità per quanto immesso in rete da soggetti terzi, in particolare se rimasti anonimi, e quindi se per la rete l’ordinamento individui figure di garanzia. Si evidenzia così il problematico rapporto tra regole antiche e nuovi strumenti di diffusione del pensiero, da cui in taluni casi scaturiscono questioni di disparità di trattamento tra media nuovi e tradizionali e, quindi, di ragionevolezza.
The thesis investigates the rules applicable to freedom of expression on the internet, and the responsibility of those operating online; the research also aims to identify the best means to safeguard personal rights. One of the main issues is if the regulation of press applies to online communications, and this regarding both guarantees and incriminations. On the other hand, another issue is whether the law establishes that someone could be responsible for third parties that engage improper conduct online. Trying to solve those issues makes evident the problematic relationship between long-standing laws and new means of communication: this is why there are some serious unequal treatments between traditional media and new ones.
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Dondi, Sebastiano. "Pouvoirs et contrepouvoirs : les limites juridiques au pouvoir majoritaire dans la dynamique du regime politique en Italie et en France". Thesis, Paris 10, 2013. http://www.theses.fr/2013PA100056.

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Le travail de recherche est une étude comparé des pouvoirs de veto (ou contrepouvoirs) que, selon la lettre des Constitutions italienne et française interviennent dans le produit du travail normatif du Pouvoir majoritaire (lois, ordonnances et décrets-loi). Il s’agit, spécifiquement, du referendum, de l’opposition parlementaire, du chef de l’Etat, du Conseil d’Etat et de la justice constitutionnelle. La thèse, après un premier chapitre qui propose une classification originale des contrepouvoirs, utile à les définir et à les encadrer dogmatiquement, se propose d’étudier en profondeur les relations qui les lient les contrepouvoirs entre eux-mêmes et également vis-à-vis du Pouvoir. La méthode utilisée (systématique et comparée) est innovatrice et se base sur une analyse empirique fondée sur des cas exemplaires
This PhD dissertation consists in a comparative study of veto players (or counter-powers) that, according to Italian and French Constitution, aim at affect the legislative activity of the executive and majoritarian power and of its majority in the Parliament, i.e. laws and decrees-law. They are summarily: the referendum, the opposition parties, the head of the State, the Conseil d’Etat and the constitutional justice. The research, after the initial chapter regarding an innovative classification of veto powers which describes them with a dogmatic approach, explores in depth the existing relations among veto players and their interactions with Power. The methodology is based on an empirical and systematic analysis of some classic case-studies
Il lavoro di ricerca è uno studio comparato tra Italia e Francia dei contropoteri che, secondo Costituzione, intervengono sul prodotto del lavoro del Potere maggioritario, le leggi e i provvedimenti di rango primario. Si tratta del referendum, l’opposizione parlamentare, il capo dello Stato, il Conseil d’Etat e la giustizia costituzionale. La tesi, dopo un capitolo iniziale dedicato ad una innovativa classificazione dei poteri di veto idonea a inquadrarli dogmaticamente, si propone di indagare in profondità le relazioni che legano fra di loro gli organi di contropotere e come questi interagiscano con il Potere. La metodologia utilizzata è innovativa e si basa su un’analisi empirica basata su casi esemplari e basata sul metodo sistematico
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BARDOTTI, LORENZO. "'Governo parlamentare': nascita di una categoria politica nella cultura costituzionale italiana tra Ottocento e Novecento". Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/2158/1119920.

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Seguendo l’approccio metodologico della storia dei concetti (Begriffsgeschichte), l’elaborato mira a descrivere i cambiamenti dell’assetto politico-costituzionale italiano attraverso l’evoluzione semantica di sintagmi linguistici come ‘governo parlamentare’, ‘governo rappresentativo’, ‘governo costituzionale’, ‘parlamentarismo’. Tale analisi si concentra grossomodo in un periodo di tempo che va dalla seconda metà dell’Ottocento, fino alla prima metà del Novecento. Come fonti, accanto ai classici prodotti della dottrina politico-costituzionale, quali monografie accademiche, corsi universitari, prolusioni e discorsi parlamentari, si sono utilizzate voci di dizionari e enciclopedie, opuscoli, fonti giornalistiche, periodici e riviste di taglio più o meno specialistico e di orientamento politico diverso (liberale/moderato, cattolico, socialista, repubblicano, nazionalista, fascista). L’evoluzione concettuale di lemmi-cardine come ‘governo parlamentare’ e altri sintagmi ad esso finitimi permette di ricostruire i mutamenti della forma di governo italiana, evitando anche spiacevoli anacronismi a livello storiografico. Infatti la forma di governo non dovrebbero essere descritta attraverso quadri concettuali elaborati nella nostra contemporaneità e poi applicati retrospettivamente al passato, ma con sintagmi e concetti appartenenti alla realtà storica che si intende prendere in esame.
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STEGHER, GIULIASERENA. "Regolamenti parlamentari e forma di governo: il caso italiano". Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11573/1248643.

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In considerazione del contesto di perdurante crisi del sistema, ma più in generale della crisi della democrazia rappresentativa basata sul principio elettivo, fulcro dell’approfondimento della tesi è cercare di dimostrare come e quanto il ruolo dei Regolamenti parlamentari si relazioni al contesto partitico in un rapporto di reciproca influenza. Quando l’interpretazione delle regole del gioco cambia, nella fattispecie i Regolamenti delle Assemblee rappresentative, può determinarsi non solo uno scollamento, ma altresì una vera e propria crisi di regime. Si ritiene che sussista uno stretto e concreto legame tra le norme regolamentari, nella loro veste di strumento tecnico ad alta valenza politica, e il regime politico. Pur nella continuità tecnica, proprio i regolamenti parlamentari, sia nella loro interpretazione sia nella loro applicazione, sono esposti ai fenomeni di discontinuità, perché influenzati dalle logiche sottese alle esigenze politiche tanto della maggioranza, quanto dell’opposizione. Tale discontinuità diventa esponenziale nelle crisi di regime e nelle transizioni (in particolare dal bipartitismo al bipopulismo), perché se nel regime proporzionalistico i regolamenti parlamentari sono diretti ad assicurare la più alta inclusione politica, in ragione di una logica finalizzata a garantire la più alta partecipazione possibile; nel regime politico maggioritario, al contrario, gli stessi sono tesi al maggiore efficientamento e al decisionismo.
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NARCISI, GIULIA. "Il bilanciamento tra i principi fondamentali e le regole del processo costituzionale". Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11573/1248152.

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Il lavoro trae origine dall'analisi della più recente giurisprudenza costituzionale, che sembra aver riacceso, in dottrina, i termini di un dibattito mai sopito, vertente attorno alla questione del processo costituzionale e delle regole che lo governano, specie in relazione ai profili di derogabilità della struttura processuale da parte di un giudice che non solo ne dispone, ma tanta parte ha pure nella sua elaborazione. Di recente, infatti, è sembrato che i confini di alcune delle categorie del giudizio di legittimità costituzionale (in via incidentale, per quel che ci occupa) siano state oggetto di una rielaborazione, attesa la loro riconduzione in quello che è stato definito un tentativo di bilanciamento con i profili del diritto sostanziale. Tanto premesso, dopo aver ricostruito il sistema delle fonti che disciplinano il processo di costituzionalità ed essersi soffermati sui tratti caratterizzanti l'istituto dell'incidentalità, si è inteso esaminare le problematiche da ultimo affrontate dal giudice delle leggi in punto di rilevanza della questione e pregiudizialità costituzionale, di divieto di fictio litis e contestuale tentativo di superamento delle zone franche che ha connotato le pronunce in materia elettorale ed, infine, di efficacia temporale degli accoglimenti.
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VERNATA, ANDREA. "L'ufficio parlamentare di bilancio". Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/11573/1341976.

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L’oggetto dell’elaborato concerne l’Ufficio parlamentare di bilancio e, cioè, l’organismo indipendente istituito – presso le Camere – dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, con funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio. Tale organismo si inserisce nell’alveo di quegli organismi noti come independent fiscal institution, ovvero come fiscal council o fiscal watchdog, i quali rappresentano una novità relativamente recente per il panorama istituzionale europeo. La loro diffusione ha trovato un sicuro impulso nella necessità delle istituzioni europee di assicurare quel raccordo delle politiche di bilancio che viene ritenuto indispensabile per salvaguardare tanto la stabilità finanziaria dell’eurozona, quanto l’efficacia della politica monetaria della Banca centrale europea. In tal senso, i fiscal conuncil sembrano essere stati concepiti in un’ottica strettamente funzionale alle crescenti esigenze di bilancio cui gli Stati, sempre con maggiore frequenza e intensità, sono chiamati a rispondere. Cionondimeno, la definizione strumentale di simili organismi non vale a dissipare le incertezze teoriche che risultano connotare gli stessi. E proprio in quest’ottica si rivela necessario ricostruire e analizzare le origini, le evoluzioni e alcune esperienze emblematiche che hanno caratterizzato tali organismi, pur sempre concentrandosi sulle vicende che hanno caratterizzato l’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio in Italia. Per quanto concerne l’Europa, nonostante le prime e limitate espressioni dei fiscal council possano riscontrarsi già agli inizi del secondo dopoguerra, va rilevato come sarà solo con la crisi economico-finanziaria del 2008 che essi acquisiranno una diffusione e un ruolo decisivo. La crisi, infatti, ha costituto l’occasione per convincere la governance economica europea a rinforzare il quadro istituzionale e normativo preposto alla salvaguardia del rispetto dei vincoli di bilancio, attraverso il consolidamento dei meccanismi di convergenza e raccordo. Si pensi al Meccanismo europeo di stabilità, al Six pack, al Two pack, ma anche al Fiscal compact, con il quale per la prima volta in ambito europeo si è richiesto agli Stati di traslare le regole di bilancio europee sul piano nazionale, con normativa «preferibilmente» di natura costituzionale. È proprio nel solco di tali interventi che è stato previsto l’obbligo di istituire in Italia il tipo di organismo di cui l’Ufficio parlamentare di bilancio è espressione. Quest’ultimo sembra, infatti, rappresentare un passaggio fondamentale nel complesso processo di federalizzazione delle politiche economiche dei paesi dell’eurozona, andando a integrare e comporre un network di derivazione europea e internazionale che possa, in qualche modo, rivelarsi strumentale ad anticipare a livello nazionale il controllo sul rispetto delle regole di bilancio esercitato dalla Commissione europea. Con la crisi economico-finanziaria e l’irrigidimento della governance e dei vincoli di bilancio europei sullo sfondo, dunque, il legislatore italiano ha optato per ottemperare all’obbligo di dotarsi di un fiscal council e di inserire a livello nazionale detti vincoli mediante una normativa di natura costituzionale (la legge costituzionale n. 1 del 2012, appunto). Si è trattato di una fase piuttosto concitata, nella quale diversi paesi dell’Unione europea (Francia, Portogallo, Spagna, per citarne alcuni) hanno anticipato o fatto eco alle scelte dell’Italia, sia pure con forme e intensità diverse. Ad ogni modo, l’avere istituito l’Ufficio parlamentare di bilancio mediante legge costituzionale sembra essere valso ad attribuire allo stesso un ruolo di primaria importanza anche sul versante nazionale e a prescindere dalla sua connotazione euronitaria(-mente necessaria). La sua natura costituzionale, infatti, pare consentire di attribuire allo stesso la qualifica di organismo di rilievo costituzionale, assimilabile a quelli “ausiliari” previsti dall’art. 100 Cost. (Consiglio di Stato e Corte dei conti), suscettibile di configurarsi quale potere dello Stato ai fini di un eventuale confitto di attribuzione tra poteri dinanzi alla Corte costituzionale. La particolare fisionomia attribuita allo stesso dal legislatore, inoltre, ha fatto sì che esso rappresenti un vero e proprio unicum rispetto agli omologhi degli altri paesi. L’Ufficio parlamentare di bilancio, infatti, è un fiscal council di tipo parlamentare – ossia istituito presso le Camere – con un vertice collegiale e non monocratico come si registra nelle analoghe esperienze di altri paesi. Tale circostanza appare tanto più rilevante se si considera che il modello di riferimento adottato dal legislatore italiano sembra essere stato il Congressional Budget Office statunitense, il quale nel panorama dei fiscal council rappresenta l’esperienza maggiormente riuscita e di successo (fatta eccezione per quello olandese, che, però, ha potuto beneficiare di un contesto storico-culturale assai più favorevole), ma che si contraddistingue per avere un vertice di tipo monocratico. La previsione di un board di tre membri al vertice dell’Ufficio parlamentare di bilancio, tuttavia, per quanto rilevante, non sembra essere la differenza più importante tra i due organismi. Quest’ultima, invero, potrebbe individuarsi nella diversa forma di governo che contraddistingue le due esperienze. Il Congressional Budget Office, infatti, ben si inserisce in un presidenzialismo che vede nella titolarità del power of the purse il più aspro e ampio terreno di scontro tra Presidente e Congresso. Al contrario, appaiono maggiormente esigui gli spazi dell’Ufficio parlamentare di bilancio in una forma di governo parlamentare, la quale si contraddistingue per la presenza di un governo che trova la propria ragion d’essere in una maggioranza parlamentare che difficilmente tenderà a esercitare sul primo un controllo tanto pervasivo nella gestione delle finanze pubbliche. Anche alla luce di simili considerazioni, pertanto, appare necessario analizzare le virtualità che possono riconoscersi all’Ufficio parlamentare di bilancio, sia sul versante interno – nei riguardi del Parlamento, del Governo, ma anche del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale e dell’elettorato – che su quello esterno – rispetto alla Commissione europea, FMI, OCSE e operatori economici e finanziari in generale – per verificare se sia effettivamente da escludere l’eventualità che l’istituzione di un simile organismo possa rappresentare proprio l’occasione per rafforzare il continuum Parlamento-Governo, riequilibrano i rapporti tra di essi e responsabilizzando le politiche di spesa in un’ottica di razionalizzazione e sostenibilità del debito pubblico. È infatti in questa prospettiva che sembrerebbe possibile recuperare i margini di funzionalità – nazionale – dell’Ufficio parlamentare di bilancio: la neutralizzazione di un deficit informativo che, tradizionalmente, contraddistingue il Parlamento rispetto al Governo nella gestione della finanza pubblica, che si riveli strumentale tanto all’inveramento del principio della separazione tra poteri e delle prerogative di indirizzo e controllo dell’assemblea rappresentativa, quanto al recupero di una rappresentanza politica effettiva e responsabilizzata attraverso il pubblico dibattito. Un obiettivo certamente ambizioso, ma che appare d’altronde del tutto in linea con le sfide cui oggi il costituzionalismo moderno è chiamato a dare risposta.
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RENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti". Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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SCOLARI, BALDASSARE. "State Martyr Representation and Performativity of Political Violence". Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251176.

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L’indagine prende in esame l’uso e la funzione politica della figura del martire nello spazio pubblico contemporaneo. La ricerca, pur nel riferimento consapevole alla consolidata letteratura ormai classica sull'argomento, ha tra i propri riferimenti filosofici specificatamente la teoria del discorso di Michel Foucault, con la sua metodologia dell’analisi discorsiva, e segue un approccio transdiscipli¬nare fra scienze culturali e filosofia. Essa ha come punto di partenza, come caso di studio, la rappresentazione mediale del politico e statista democristiano Aldo Moro quale martire di stato durante e dopo il suo assassinio per opera delle Brigate Rosse nel 1978. La ricerca si sviluppa sulla scorta dell’ipotesi di una connessione fra procedure di legittimazione dell’autorità politica e delle strutture di potere e l’emergere della figura del martire di Stato. Le rappresentazioni martirologiche sono considerate pratiche discorsive performanti, attraverso le quali la morte di Moro viene ad assumere il significato di un martirio per lo Stato, la Repubblica Italiana e i valori democratici. L’ipotesi di lavoro è che, attraverso l’allocazione dello statuto di martire, la morte di Moro acquisisca il significato di un atto (volontario) di testimonianza della verità assoluta e trascendentale dei diritti umani, garantiti dalla costituzione (in particolare articolo 2 della Costituzione Italiana), così come della necessità dello Stato come garante di tali diritti. Attraverso questa significazione, la figura di Moro assurge inoltre a corpo simbolico dello Stato-nazione, legittimando lo stesso e fungendo da simbolo d’identificazione collettiva con la nazione. Si tratta qui di mettere in luce il rapporto intrinseco fra la figura del martire e una narrazione mitologica dello Stato, dove mito sta a indicare un «assolutismo del reale» (Absolutismus der Wirklichkeit). La ricerca vuole altresì mettere in luce la dimensione strumentale delle rappresentazioni martirologiche di Aldo Moro, le quali hanno mantenuto e tuttora mantengono un’efficacia performativa nonostante il chiaro ed evidente rifiuto, espresso da Moro stesso, di essere sacrificato «in nome di un astratto principio di legalità.» La ricerca si propone di dimostrare la valenza di tale ipotesi di lavoro attraverso l’analisi dell’apparizione e diffusione delle rappresentazioni martirologiche di Aldo Moro in forme mediali differenti nell’intervallo temporale di quattro decenni. Il corpus delle fonti preso in esame include: articoli di giornali e riviste, i documenti prodotti da Moro e della Brigate Rosse durante i 55 giorni di sequestro, trasmissioni televisive (documentari e reportage), opere letterarie e cinematografiche. La teoria discorsiva e l’analisi archeologico-genealogica sviluppate da Michel Foucault fungono da base teorico-metodologica del lavoro. Il taglio transdisciplinare dell’indagine rende necessaria la distinzione di due diversi piani di ricerca. In primo luogo, ci si pone come obiettivo di individuare e analizzare le diverse rappresentazioni come elementi di una formazione discorsiva il cui tema comune è la morte di Aldo Moro. Si tratta di operare una ricognizione, attraverso il lavoro empirico, dei modi di rappresentare l’uccisione di Aldo Moro e di individuare le regole che determinano ciò che può essere detto e mostrato a tale riguardo. In secondo luogo, a partire da qui, ci si propone di fare un’analisi critica dell’uso e della funzione del linguaggio e della simbologia di matrice religiosa all’interno della forma¬zione discorsiva presa in esame. L'obiettivo è di mettere così in luce non solo il dispositivo di legittimazione politica che presiede alla costruzione della figura del martire, ma anche la sua polivalenza.
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Libros sobre el tema "REGIME COSTITUZIONALE"

1

Fusaro, Carlo. La rivoluzione costituzionale: Alle origini del regime post-partitocratico. Soveria Mannelli: Rubbettino, 1993.

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2

Leonardo, Filippi y Alonzi F, eds. Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni unite. Padova: CEDAM, 2007.

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3

Angelis, Fernando De. La rivoluzione spagnola degli anni 1808-1810: Alla ricerca di un modello politico-costituzionale tra antico regime e rinnovamento. Roma: Aracne, 2010.

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4

Dall'antico regime al 1848: Le origini costituzionali dell'Italia moderna. 3a ed. Roma: Laterza, 1987.

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5

D'Arienzo, Mariaconcetta. Profili costituzionali e regimi amministrativi nell'assetto del sistema radiotelevisivo. Napoli: Editoriale scientifica, 2005.

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6

Viscomi, Antonio. Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato: Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1991.

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7

Quaglia, Federico. Il re dell'Italia fascista: Forma di governo e costituzione nel regime dittatoriale. Roma: Aracne, 2008.

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8

Il re dell'Italia fascista: Forma di governo e costituzione nel regime dittatoriale. Roma: Aracne, 2008.

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9

Paolo, Colombo. Governo e costituzione: La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese. Milano: Giuffrè, 1993.

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10

Scorrano, Francesco. La dimensione regale del popolo di Dio nella costituzione Lumen gentium. Assisi: Cittadella editrice, 2022.

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