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Artículos de revistas sobre el tema "Principio di sussidiarietà orizzontale"

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Petteruti, Carmine. "Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 128–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19681.

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La riforma del Titolo V della Costituzione e l’introduzione del principio di sussidiarietà hanno consolidato il ruolo del Terzo settore nell’ordinamento italiano. Il Terzo settore, collocandosi sul piano della sussidiarietà orizzontale, assume una rilevanza politica nella società civile come occasione di partecipazione. Anche nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Terzo settore viene attribuito un ruolo di rilievo. A questo proposito è interessante verificare quali sono gli sbocchi più recenti del Terzo settore specialmente per la tutela dell’ambiente e dell’energia. A questo proposito, la partecipazione del Terzo settore alla costituzione delle comunità energetiche merita un approfondimento non solo nell’ordinamento italiano ma anche in altri ordinamenti europei.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni". Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (29 de diciembre de 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Carrer, Matteo. "Terzo Settore e principio di sussidiarietà. Profili problematici nella sistematizzazione costituzionale". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 30–54. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19677.

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Il contributo tratta della posizione reciproca di sussidiarietà e Terzo settore alla luce della Costituzione italiana, argomentando che le caratteristiche autenticamente innovative della sussidiarietà le novità in tema di legislazione sul Terzo settore sono sistematicamente depotenziate dalla lettura pro-concorrenziale che deriva dal diritto dell’Unione europea. La novità apportata da sussidiarietà e Terzo settore viene interpretata, anche dal legislatore stesso, come una aggiunta ai principi costituzionali non in grado di incidere con decisione sugli aspetti fondamentali del mercato e della pubblica amministrazione
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "The Regional Policy of the European Communities and the Subsidiarity Principle*". Journal of Public Finance and Public Choice 15, n.º 2 (1 de octubre de 1997): 147–63. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907782897.

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Resumen
Abstract Il principio di «sussidiarietà» è stato utilizzato nell’ambito europeo per indicare che le decisioni non devono essere prese al livello più alto (Comunità), quando è possibile prenderle a livelli minori (Stati membri).Dopo essersi soffermato sul principio di sussidiarietà, evidenziandone il carattere dinamico, questo scritto approfondisce la politica regionale della Comunità Europea, dapprima delineando le principali norme del Trattato di Roma che riguardano la politica regionale e poi considerando la corrispondente politica.Vengono particolarmente approfonditi i problemi delle regioni prioritarie e i principali strumenti della politica in loro sostegno, i cosiddetti «fondi strutturali», giungendo alia conclusione che sino ad oggi tali strumenti non hanno dato luogo a risultati conformi alle aspettative.
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Ferro, Giancarlo Antonio. "Dimensione, rilievo e rilevanza del Terzo Settore. Qualche riflessione a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 7–29. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19676.

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Resumen
La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha chiarito i caratteri essenziali del c.d. “statuto costituzionale” del Terzo Settore, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal Codice del Terzo Settore. In particolare, la pronuncia si sofferma sulla connessione tra principio di solidarietà sociale e principio disussidiarietà orizzontale. L’Autore prende spunto da tale pronuncia e ricostruisce il dibattito sul tema in una triplice prospettiva d’indagine. Infine, lo scritto evidenzia alcuni profili problematici lasciati irrisolti dalla sentenza
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Gerbasi, Giampaolo. "Il principio di coesione economica, sociale e territoriale tra governance multilvello, esigenze partenariali/collaborative e (conseguenti) trasformazioni nelle modalitŕ di funzionamento del potere". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (diciembre de 2010): 135–63. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001007.

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La presente analisi, unitamente alle principali innovazioni concernenti la politica comunitaria di coesione nel periodo 2007-2013, ne evidenzia la stretta connessione con le altre politiche comunitarie e le politiche nazionali di sviluppo socio-economico. La complementaritŕ, orizzontale e verticale, tra le stesse č chiamata a dispiegarsi nell'ambito di una necessaria governance multilivello proceduralmente integrata, cooperativamente caratterizzata ed alla costante ricerca di efficacia rispetto all'obiettivo di ridurre i divari nei livelli di sviluppo tra i diversi territori europei. Alla luce di ciň, l'analisi mira a dimostrare che l'integrazione negli aspetti procedimentali ed organizzativi ed il metodo del partenariato/ cooperativo si presentano quali condizioni di realizzabilitŕ e prioritŕ strumentali per la convergenza nelle scelte di fondo della politica unitaria regionale.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei". ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, n.º 2 (noviembre de 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Majone, Giandomenico. "LA CRESCITA DEI POTERI REGOLATIVI NELLA COMUNITÀ EUROPEA". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, n.º 3 (diciembre de 1995): 409–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023790.

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IntroduzioneLa rilevanza conferita dal Trattato di Maastricht al principio di sussidiarietà se da un lato rivela una diffusa preoccupazione circa la tendenza alla crescita dei poteri di regolazione di Bruxelles, solleva anche diversi interrogativi interessanti sotto il profilo teorico. In primo luogo, è possibile una sovra-regolazione al livello europeo, nonostante che i governi nazionali siano fortemente rappresentati ad ogni livello del processo decisionale? In secondo luogo, se è vero che gli stati membri si sforzano di preservare il più ampio margine possibile di sovranità e di autonomia nel policy-making, come dimostrano le forti resistenze agli interventi comunitari in aree quali la politica macroeconomica e la tassazione indiretta, perché allora essi hanno accettato molte misure regolative non previste dai trattati originari e non strettamente necessarie per il funzionamento del mercato comune? Infine, per quello che riguarda la qualità più che la quantità delle regole comunitarie, quanto è davvero possibile l'innovazione in un sistema dove i poteri formali di iniziativa della Commissione, così come le sue funzioni esecutive, sembrano essere così severamente controllati?
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 128 (diciembre de 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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D'Addezio, Mariarita. "Principio di sussidiarietà e politica di sviluppo rurale dell'Unione. Spunti di riflessione intorno al diritto agrario e alimentare tra "mercato" e "non mercato"". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 2 (diciembre de 2015): 9–22. http://dx.doi.org/10.3280/aim2014-002002.

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Schilirň, Daniele. "I distretti produttivi in Sicilia. Analisi e proposte per la competitivitÀ". ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, n.º 3 (marzo de 2011): 92–113. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-003010.

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Questo saggio analizza i distretti produttivi in una regione a sviluppo ritardato come la Sicilia che, proprio a seguito della crisi economica globale, deve riflettere sulle specializzazioni, sulla competitivitÀ e sul posizionamento delle sue produzioni nei mercati in un mondo in cui il baricentro della crescita si č spostato verso l'Asia e vede i Paesi della fascia Sud del Mediterraneo acquisire un ruolo sempre piů rilevante. In particolare, si esamina il quadro normativo che regola i distretti produttivi riconosciuti dalla Regione Sicilia. Vengono quindi svolte alcune valutazioni critiche su questi nuovi distretti produttivi e si formulano alcune proposte per rendere la loro azione piů efficace in termini di competitivitÀ ed anche per lo sviluppo della regione. Nel saggio si sostiene inoltre la tesi che le istituzioni e lo Stato devono contribuire a creare, attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietÀ - che coniuga libertÀ, responsabilitÀ e imprenditorialitÀ - le condizioni favorevoli per la competitivitÀ e la crescita, soprattutto in una regione come la Sicilia, che ha speso e spende piů risorse pubbliche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno con risultati tuttavia relativamente minori in termini di crescita del reddito e dell'occupazione.
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Kowal, Janusz. "Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji". Prawo Kanoniczne 37, n.º 1-2 (15 de junio de 1994): 47–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.1-2.03.

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L’istituzione d’esclaustrazione ossia una licenza di rimanere fuori della casa del proprio istituto è una delle più importanti norme riguardanti i casi di sospensione o di uscita dalla vita comune. Il senso più profondo richiede peró di prendere in considerazione le fonti dalle quali proviene soppranominata istituzione. Perciô il tema d’esclaustrazione è stato diviso in due parti. Il presente articolo descrive l’origine e sviluppo di questa istituzione, e il seguente ci dimostra attuali norme e la prassi vigenti in proposito. L’autore dopo aver presentato la definizione d’esclaustrazione, mostra la sua necessita alla luce di elementi essenziali della vita religiosa. Quindi presenta l’origine di licenza di rimanere fuori di comunità e in breve il suo sviluppo fino al 1917. La parte seguente dell’articolo presenta le norme del Codice di Diritto Canonico del 1917 e intende mostrare l’evoluzione dell’istituzione d’ esclaustrazione nel periodo del regime del CDC del 1917. Una particolare attenzione si dà alla nuova forma d’indulto d’esclaustratione introdotto dalla prassi della Congregazione dei Religiosi: esclaustrazione ,,ad nutum S. Sedis” ed esclaustrazione qualificata. L’analisi fatta dall’articolo prepara lettore a una migliore comprensione delle norme attuale, inoltre permette all’autore di venire alla conclusione riguardante il principio della sussidiarietà usato sempre più spesso dal’diritto della Chiesa. Ladimostrazione dell’evoluzione dell’istituzione d’esclaustrazione sugerisce anche che questo diritto é usato sempre più in modo soggettivo è modificato secondo le necessita.
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Góralski, Wojciech. "Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r." Prawo Kanoniczne 32, n.º 1-2 (5 de junio de 1989): 45–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.03.

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Una piu ampia considerazione il Codice di Diritto Canonico del 1983 riserva alle Conferenze Episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro grande sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II. Si poteva ritrovare un cenno di prefigurazione delle Conferenze Episcopali nel Codice del 1917 al can. 292 § 1, ma bisogna risalire al Concilio Vaticano II per trovare il fondamento giuridico dell’istituto cosi come e delineato nel nuovo CJC. Si tratta del decreto „Christus Dominus” (nn. 37-38). In esso si descrive tra l’altro la competenza della Conferenza Episcopale sul campo legislativo) (n. 38, 4). II suddetto decreto conciliare è diventato in seguito la base della normativa del CJC. Il can. 455 §§ 1-2 precisa la competenza legislativa della Conferenza Episcopale. L’autore si occupa prima di tutto dell’ambito e della natura della potestà legislativa accordata alla Conferenza Episcopale — in un modo generale — nel canone citato. L’ambito delle possibilità legislative è stato indicato nel can. 455 §§ 1-2. Perché i decreti generali che sono propriamente leggi (can. 29) siano emessi validamente debbono essere suffragati — in materia indicata nel diritto comune, oppure per mandato speciale della S. Sede — da almeno i due terzi dei voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte alla conferenza con voto deliberativo. I medesimi decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede Apostolica e promulgati dalla Conferenza Episcopale. Per quanto riguarda la natura di questa potestà, secondo l’autore essa è la potestà ordinaria, perché è stata annessa dal diritto all’ufficio; la modesima potestà e poi propria, perché si esercita in nome proprio. Nella seconda parte dell’articolo si enumera i casi — indicati nei diversi libri del Codice di Diritto Canonico — nei quali le Conferenze Episcopali hanno l’obbligo ad emanare le norme giuridiche. Finalmente nella terza parte si indica — analogamente — i casi in cui le conference stesse hanno solo la possibilità di emanare le suddette norme. Ampie competenze legislative demandate alla Conferenza Episcopale danno così pratica attuazione al principio di sussidiarietà, al decentramento della potestà gerarchica, e concreta espressione della collegialità dei vescovi nella loro sollecitudine pastorale.
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Carrasco de Paula, Ignacio. "Etica e Salute: due quesiti, due compiti". Medicina e Morale 51, n.º 6 (31 de diciembre de 2002): 1039–46. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.679.

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Etica e salute pur essendo due componenti di ogni singolo uomo sono lette spesso come realtà inconciliabili. Il diritto alla salute occupa un posto di rilievo tra le conquiste della modernità. Tuttavia, nonostante la ben nota definizione di salute che ha dato l’OMS, definizione tendente a precisare, più che una realtà, un potere d’intervento da parte dell’istituzione stessa, è ancora necessario chiarire con che cosa si identifichi, nella pratica, tale diritto: non si tratta di mera sopravvivenza, ma neppure del godimento della pienezza somatica e funzionale del proprio corpo, e comunque non si può prescindere dal considerare in questo contesto anche il benessere spirituale della persona. Il centro dell’attenzione va posto sull’uomo sofferente. Diviene inoltre prioritario affrontare la minaccia della discriminazione nell’accesso ai servizi indispensabili per la difesa della salute stessa. Quest’ultimo aspetto si pone come una questione di giustizia e si gioca a due livelli: quello della giustizia commutativa, nel contesto di un rapporto medico-paziente ridotto a prestazione professionale meramente contrattuale, fondata sull’informazione più che su una reale comunicazione. C’è poi la questione della giustizia distributiva che prevede che a ciascuno venga dato quanto gli spetta. Questa deve essere guidata dal principio di sussidiarietà, dove il sussidio non deve divenire un surrogato pena l’impossibilità da parte dello Stato di farsi carico dei bisogni di tutti. Nell’allocazione delle risorse il rispetto della giustizia distributiva si gioca a tre livelli di responsabilità molto precisi: quello delle politiche sanitarie, quello della professione medica e quello gestione locale delle risorse e dei servizi. Il perseguimento del bene comune trova però un limite nella centralità e preziosità di ogni singola persona, sana o malata che sia, la cui dignità rappresenta un limite invalicabile, neppure nel nome della giustizia.
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Bottari, Carlo. "LO SPORT E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PRINCIPI COSTITUZIONALI E INQUADRAMENTO GENERALE". Diritto Dello Sport 2, n.º 1 - 2021 (julio de 2021). http://dx.doi.org/10.30682/disp0201a.

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Le importanti riforme che coinvolgono il mondo dello sport, soprattutto quello di base, sono state al centro del dibattito giuridico degli ultimi anni, ma la loro importanza è affiorata con maggiore evidenza nel contesto della pandemia da Covid-19, durante la quale sono stati riscoperti dai cittadini il valore salutistico delle attività motorie, nonché la fondamentale funzione aggregativa e sociale che svolgono le associazioni sportive. L’intervento mira ad evidenziare il ruolo di questi enti, considerati strategici in base al principio di sussidiarietà demandato dalla Costituzione, nel difficile contesto della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.
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Zamagni, Stefano. "Economia ed etica nel pensiero di Giovanni Paolo II". Medicina e Morale 56, n.º 5 (30 de octubre de 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.309.

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Resumen
Dopo aver ribadito che l’orizzonte etico della dottrina Sociale della Chiesa è quello del bene comune e dopo aver illustrato le ragioni per le quali si può sostenere che la tematica economico-sociale è magna pars del pensiero di Giovanni Paolo II, il saggio focalizza l’attenzione su tre questioni specifiche. La prima concerne il rapporto tra lavoro e persona umana; la seconda riguarda le nuove povertà in ampia diffusione anche nelle società avanzate; la terza ha per oggetto il ruolo del principio di sussidiarietà nell’articolazione del nuovo modello di welfare. L’articolo si chiude con la considerazione che al cristiano non può bastare un discorso solo centrato sui valori della libertà e della giustizia. Ii di più che il cristiano fa propria è la prospettiva della società fraterna, una società cioè nella quale la carità non viene relegata alla sola sfera privata. ---------- Having stressed that the ethical horizon of Social Doctrine of the Church is funded in the notion of common good and having shown the reasons for which it is possible to maintain that socio-economic themes are a major component of John Paul II's thought, the paper focus its attention on three specific questions. First, the relation between labour and human person; second, the question of the new poverties gaining ground even in the most advanced countries; third, the peculiar role of the subsidiarity principle in the design of a new model of welfare. The article concludes with the consideration that to the Christian a discourse only based on values such as liberty and justice, is not enough. What is required on top of those values is the perspective of the principle of fraternity (not to be confused with brotherhood).
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