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Artículos de revistas sobre el tema "Principio di non respingimento"

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Vassallo, Paleologo Fulvio. "Il caso Cap Anamur. Assolto l'intervento umanitario". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (julio de 2010): 87–102. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002005.

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Sommario:1. Un caso internazionale montato dai fautori della politica dei respingimenti2. Un processo al soccorso umanitario3. Il soccorso umanitario non č reato4. I principi di diritto internazionale del mare sono vincolanti5. Il caso del processo ai pescatori tunisini. La giustizia č uguale per tutti?6. Le nuove pratiche di respingimento collettivo tra media e processi
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Schiavone, Gianfranco. "Il diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento delle normative comunitarie. Uno sguardo d'insieme tra il de iure e il de facto". MONDI MIGRANTI, n.º 3 (marzo de 2010): 57–78. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003004.

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L'articolo si concentra nell'analisi del diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento di importanti direttive europee in materia, e in particolare della Direttiva recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e di protezione sussidiaria, della Direttiva recante norme minime sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e della Direttiva recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si presentano e analizzano gli aspetti piů significativi, o perché hanno introdotto i maggiori cambiamenti o perché, diversamente, troppo poco hanno inciso sugli "antichi mali" della situazione italiana in materia di asilo. L'articolo si sofferma in particolare sulla definizione di persecuzione, sulle diverse forme di protezione internazionale, sul principio di non respingimento, sulle diverse tipologie di accoglienza e infine sulla composizione delle Commissioni responsabili dell'esame delle domande di asilo.
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Zaccardi, Glauco. "Il principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (julio de 2014): 173–85. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001015.

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Bonetti, Paolo. "La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 4 (noviembre de 2009): 85–128. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004007.

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Introduzione1. Il prolungamento della durata massima del trattenimento1.1. I presupposti del trattenimento e della proroga del trattenimento1.2. I profili di legittimitŕ costituzionale della nuova proroga del trattenimento e del vigente sistema italiano dei provvedimenti amministrativi di respingimento e di espulsione e il rapporto con la Direttiva comunitaria sui rimpatri2. Il reato di ingresso e permanenza illegali e il sistema degli allontanamenti2.1. L'accesso al diritto d'asilo dello straniero che fa ingresso o permane illegalmente nel territorio dello Stato e il reato di ingresso e soggiorno irregolare2.2. L'importanza essenziale della sussidiarietŕ e dell'elemento normativo nel reato di ingresso o permanenza illegale dello straniero: le condotte che integrano il reato e le molte ipotesi di ingresso o soggiorno irregolari che non integrano il reato2.3. Considerazioni sugli aspetti sostanzialii, sull'obbligo di denuncia del reato e sul rapporto con le espulsioni2.4. I profili di illegittimitŕ costituzionale e di inefficacia del reato di ingresso e soggiorno Irregolare
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Baj, Giulia. "IL PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT: CRITICITÀ APPLICATIVE". Il Politico 84, n.º 1 (25 de junio de 2019): 25–46. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.49.

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The principle of non-refoulement is one of the most relevant instruments of international law for the protection of migrants. This principle prohibits the transfer of migrants to their country of origin in case these persons are afraid of being tortured or persecuted there.To understand the width of its application and the problems linked to the principle of non-refoulement, though, it is appropriate to analyze the various categories of migrants, in order to understand who can receive this protection. This process of analysis of the categories, moreover, highlights the presence of other difficulties in the generalized implementation of the guarantees for migrants. In fact, not all treaties apply to all types of migrants. Even the Geneva Convention to the Status of Refugees, as the name says, only refers to refugees. Specifically, article 1 of the Convention defines as “refugee” the person who “owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country”; therefore, its protections – including the one given by the principle of non-refoulement, established in article 33 – only guarantee this specific category of migrants; category linked to – as already mentioned - a closed list of possible causes of persecution. Other obstacles towards a harmonized implementation of the principle of non-refoulement can be found also in the differences among the treaties which define the principle. In its first definition, in the Geneva Convention to the Status of Refugees of 1951, the principle forbids the member States to “expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion” (Geneva Convention to the Status of Refugees, art. 33). The existence of various definitions and their inadequacy to actual migration patterns create difficulties in the implementation of the principle itself. In this sense, one of the biggest problems in the current scenario is the one given by the application of the principle to mass influxes. This term refers to those migrations characterized by the arrival over an international border of a large number of persons with a rapid rate and by the incapacity of the receiving State to respond adequately to the arrival of migrants (in particular, individual asylum procedures are not sufficient to deal with the high number of migrants). Different international instruments provide a different width of the range of application of the principle; the monitoring organs controlling the implementation of the principle have different levels of efficacy. The uncertainty is even wider in consideration of new migratory movements, such as the mass influxes; hence, States take advantage of this situation in order not to apply the principle of non-refoulement and the other protection for migrants. Having said that, it is impellent to reach a more shared doctrinal view on this topic, in order to cooperate with jurisprudence in order to stimulate the States towards a stronger protection of migrants.
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Allegretti, Giovanni. "Riflessioni sul principio di trasparenza:". Conhecer: debate entre o público e o privado 10, n.º 25 (3 de agosto de 2020): 76–111. http://dx.doi.org/10.32335/2238-0426.2020.10.25.3823.

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L’articolo parte dalla decisione del governo Brasiliano di silenziare parte della produzione di dati sui danni causati dalla pandemia COVID-19, per proporre una riflessione sulla trasformazione del principio di trasparenza e della sua relazione con le politiche pubbliche. Nel ripercorrerne la complessa natura di mito e di spazio produttore di miti, attraverso la disamina di alcuni testi costituzionali e di pratiche partecipative formalizzate, il testo s’interroga su come strutturare piú solidamente le relazioni tra due ambiti importanti dell’azione pubblica: la promozione della trasparenza e quella della partecipazione civica all’azione di governo. I due campi appaiono avere molte convergenze strutturali, persino nello svuotamento graduale di significati proposto dalla retorica politica, e il loro crescente dialogo in molti paesi evidenzia la mutua capacitá di apprendimento e fertilizzazione, se pensati da subito nella loro interazione reciproca. L’analisi di come ha teso a strutturarsi negli ultimi anni il rapporto tra trasparenza e innovazioni democratiche mostra che queste ultime sono necessarie ma non sufficienti a garantire un’elevato livello di trasparenza, che richiede di affrontare problemi strutturali che riguardano l’organizzazione politico-amministrativa, le risorse, la mentalitá diffusa e la comunicazione pubblica in un determinato contesto. Per lo meno, non sono sufficienti, quando il contesto non si pone obiettivi sfidanti di ripensamento radicale della partecipazione, attraverso movimenti “a rete” che possano – incrociando sperimentazioni diverse – riflettere in forma collettiva su nuovi modi di mettere in dialogo azioni partecipative promosse “dall’alto” e “dal basso”.
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Tropea, Giuseppe. "Aree di non sindacabilità e principio di giustiziabilità dell'azione amministrativa". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 3 (octubre de 2018): 129–56. http://dx.doi.org/10.3280/dc2018-003006.

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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ". Zeszyty Prawnicze 1 (27 de enero de 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Timio, Mario. "Malato e medico in dialisi: un approccio alla bioetica". Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, n.º 4 (28 de octubre de 2013): 329–31. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1068.

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Secondo la “legge di Hume” non esiste una goccia di etica che può derivare da una regola scientifica. Tale legge è applicabile ad ogni ambito della scienza, compresa la scienza nefrologica. In dialisi i problemi di bioetica sono molteplici, non ultimi l'inizio della terapia sostitutiva, la scelta del tipo di dialisi, l'autonomia del paziente, il costo della pratica e la sospensione del trattamento. Spesso i problemi clinici e bioetici possono comunque embricarsi. Per favorire la convergenza delle due componenti si fa riferimento ad alcuni punti nodali: 1) principio di verità; 2) principio del valore e della dignità dell'uomo; 3) principio della libertà; 4) problema del consenso informato, 5) principio di giustizia; 5) modelli bioetici che influenzano la pratica clinica. (Bioethics)
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Pepino, Livio. "Ancora sulla obbligatorietŕ dell'azione penale. Qualche spunto per una riflessione realistica". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 102–10. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002010.

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Non amo i dogmi di nessun genere. Anche per questo non credo che l'obbligatorietŕ dell'azione penale sia una veritŕ di fede, insuscettibile di discussione. E, tuttavia, sono convinto che si tratti, oggi piů che mai, di un principio irrinunciabile nel contesto italiano. Un principio irrinunciabile che, proprio per questo, non va celebrato ma governato in modo intelligente e razionale. Le pagine che seguono si propongono di esporre le ragioni che sostengono la mia convinzione e di indicare alcune linee utili a perseguire l'obbligatorietŕ possibile e necessaria.
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Casini, M. y M. L. Di Pietro. "Clonazione: il dibattito biogiuridico in Francia e il contesto internazionale". Medicina e Morale 52, n.º 4 (31 de agosto de 2003): 667–701. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.665.

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Nel gennaio scorso il Senato francese – nell’ambito dell’intenso dibattito sulla revisione delle Lois Bioéthiques del 1994 – ha approvato un disegno di legge che vieta ogni forma di clonazione, vale a dire non solo la clonazione c.d. “riproduttiva”, ma anche la clonazione c.d. “terapeutica”. Si tratta di un risultato importante, ma non ancora definitivo perché su di esso pende la decisione dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia merita di essere segnalato, perché controcorrente rispetto al generale atteggiamento favorevole alla “clonazione terapeutica” e contrario alla “clonazione riproduttiva” ed in linea, dunque, con le indicazioni del Parlamento Europeo secondo cui “una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana” poiché “non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione”. Nell’articolo la decisione del Senato viene inserita in un duplice contesto: quello del dibattito biogiuridico in Francia e quello che, più o meno contemporaneamente, è andato e va svolgendosi nel panorama internazionale. I numerosi documenti passati in rassegna mettono in evidenza come, ancora una volta, l’embrione umano sia al centro della discussione: se l’embrione è un oggetto, può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi della medicina rigenerativa, ma se è un soggetto non può essere strumentalizzato per nessun fine. Il principio di relazionalità, il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà, il principio cautelativo sono le indicazioni che la moderna concezione del diritto offre per dire che ogni soggetto umano è sempre un soggetto giuridico.
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Zatti, Mario. "Libertà e dolore alla luce del "Principio Antropico"". Medicina e Morale 43, n.º 3 (30 de junio de 1994): 469–74. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1015.

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Il principio antropico afferma che l'Universo ha le caratteristiche che osserviamo perché noi siamo qui. Al di fuori di tutti i possibili universi, noi siamo in grado di sperimentare solamente la ristretta serie permessa agli osservatori. Il Principio può essere applicato allo studio delle connessioni tra alcune condizioni come la contingenza e l'indeterminatezza della materia da un lato e dall'altro la possibilità di esistenza dei soggetti liberi. Possedere la libertà sotto forma del controllo della realtà fisica da parte della volontà ed una Natura con relazioni causa-effetto puramente meccanicistiche potrebbe non essere adeguato. Ciò che è certamente necessario (sebbene non sufficiente) è che lo strumento materiale della libera volontà non dovrebbe essere rigorosamente deterministico. E' stata avanzata l'ipotesi (Eccles) che gli eventi mentali agiscono sugli eventi sinaptici probabilistici in maniera analoga ai campi di probabilità della meccanica quantistica. Anzi, l'attività caotica può essere parte della normale funzionalità del sistema nervoso. L'"hardware" mentale umano è così rappresentato da una struttura che in virtù della sua indeterminatezza (grossolanamente parlando) lascia libertà d'azione alla libertà. L'incompletezza, l'indeterminazione e la imprevedibilità algoritmica che garantisce la libertà e la creatività implica un mondo di relativa instabilità, precarietà ed errore, cioè dal punto di vista biologico la corruzione delle forme, il dolore e la morte. La radice del dolore è in tal modo correlata a quella della libertà, poiché il dolore rappresenta l'alto prezzo che la materia dell'Universo deve pagare in ordine alla predisposizione all'esistenza di esseri liberi. In virtù del Principio antropico, possiamo dire che l'Universo compatibile con la libera volontà deve essere un luogo di dolore e di morte.
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Vallauri, Maria Luisa. "L'argomento della "dignitŕ umana" nella giurisprudenza in materia di danno alla persona del lavoratore". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 128 (diciembre de 2010): 659–87. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128004.

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L'A., muovendo dal rinnovato assetto della materia del danno non patrimoniale, ed in particolare dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e premessi alcuni passaggi del dibattito sul principio della dignitŕ umana e sul ruolo che esso svolge in particolare nella nostra Costituzione, propone una rilettura della giurisprudenza in materia di danni alla persona del lavoratore, nell'intento di verificare in che termini sia fatto ricorso a tale principio in sede di argomentazione.
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Augenti, Antonio. "Il principio di solidarietŕ e le politiche sociali europee". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (marzo de 2011): 15–32. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001002.

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Il contributo affronta in via preliminare il significato e il valore della solidarietŕ nel suo evolversi nel tempo, per capire come essa si incarna nelle coscienze individuali e nelle responsabilitŕ collettive. La solidarietŕ non ha modo d'essere senza la sussidiarietŕ: č la linea ideologica che orienta le moderne politiche di welfare. Queste politiche sono attente ad un nuovo concetto di povertŕ non legato a bisogni di sopravvivenza, ma a nuovi indicatori sociali. Tutelare i diritti sociali della persona significa prendere atto che occorre investire nella conoscenza, oggi strumento principe dell'emancipazione della persona. L'ultima parte del lavoro č dedicata all'analisi di come l'Unione europea ha guardato alle questioni sociali, conformandosi al principio di solidarietŕ e orientando in tal senso la propria normativa. Sull'operato comunitario vengono da ultimo avanzate riserve e sollevate censure di ritardo con il quale l'Unione č intervenuta nelle politiche sociali.
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Giacchetti Ludovisi, Stefano. "La decostruzione della soggettivitÀ in Adorno e Nietzsche". SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), n.º 39 (enero de 2011): 118–24. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-039009.

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L'articolo presenta un'analisi comparativa tra le posizioni di Adorno e Nietzsche riguardo al ruolo della soggettivitÀ. Se da un lato č possibile rilevare l'affinitÀ di percorso dei due autori nel criticare la soggettivitÀ ‘costitutiva' quale risultato di un processo storico di identificazione operato dalla razionalitÀ, allo stesso tempo si evidenziano le differenze delle due prospettive in merito alle conclusioni raggiunte da tale critica. Il processo di dissoluzione della soggettivitÀ sostenuto da Nietzsche č in parte respinto da Adorno sulla base del rifiuto di identificare un principio formato sulle passioni. La critica sociale di Adorno lo porta a rifiutare l'affermazione di un principio di piacere ormai ridotto alla sua versione reificata. La critica della soggettivitÀ borghese conduce Adorno all'affermazione di quello che puň essere definito un ‘oltre-borghese': una forma di soggettivitÀ non costitutiva che rispetti il non-identico.
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Fernandez Sanchez, Francisco Cristobal. "Principio de legitima defensa y anticoncepcion quirurgica". Medicina e Morale 43, n.º 6 (31 de diciembre de 1994): 1115–42. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1001.

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L'Autore affronta nell'articolo la questione della sterilizzazione contraccettiva del minorato mentale a fini di prevenzione dello stupro e delle sue conseguenze. L'articolo distingue anzitutto tra sterilizzazione contraccettiva (SC) e sterilizzazione terapeutica (ST). Benché simili dal punto di vista procedurale, le due tecniche chirurgiche differiscono essenzialmente dal punto di vista etico, secondo la visione personalista della persona. La SC, infatti, prevede come fine primario la distruzione o l'ostacolo (permanente o temporaneo che sia) della funzione riproduttiva, essendo perciò sempre eticamente illecita. La ST, invece, ha la precipua finalità della preservazione/restaurazione della salute dell'individuo e, come tale, si può giustificare moralmente. L'Autore ascrive alla generalizzata caduta di attenzione nei confronti della struttura antologica della scelta dell'individuo lo scivolamento verso una concezione biologista dell'atto contraccettivo, il che impedisce di ben comprendere la motivazione dell'intrinseca illiceità morale della SC. Così, la mancanza del consenso informato da parte del minorato mentale per dare il via alla procedura di SC non può certamente essere supplita da una normativa di legge. Né il principio di totalità conclude l'Autore né quello di legittima difesa, quindi, possono giustificare in alcun modo la sterilizzazione chirurgica sull'handicappato mentale.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "The Regional Policy of the European Communities and the Subsidiarity Principle*". Journal of Public Finance and Public Choice 15, n.º 2 (1 de octubre de 1997): 147–63. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907782897.

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Abstract Il principio di «sussidiarietà» è stato utilizzato nell’ambito europeo per indicare che le decisioni non devono essere prese al livello più alto (Comunità), quando è possibile prenderle a livelli minori (Stati membri).Dopo essersi soffermato sul principio di sussidiarietà, evidenziandone il carattere dinamico, questo scritto approfondisce la politica regionale della Comunità Europea, dapprima delineando le principali norme del Trattato di Roma che riguardano la politica regionale e poi considerando la corrispondente politica.Vengono particolarmente approfonditi i problemi delle regioni prioritarie e i principali strumenti della politica in loro sostegno, i cosiddetti «fondi strutturali», giungendo alia conclusione che sino ad oggi tali strumenti non hanno dato luogo a risultati conformi alle aspettative.
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Persiani, Mattia. "Ancora un tentativo non riuscito di individuare il principio costituzionale di sistema in materia previdenziale". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 157 (marzo de 2018): 169–73. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2018-157005.

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Furnari, Marianna Gensabella. "Dall’autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET". Medicina e Morale 49, n.º 5 (31 de octubre de 2000): 879–907. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.769.

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Fino a che punto il desiderio di maternità, frustrato dalla sterilità, può servirsi delle nuove possibilità offerte dalla FIVET? Quale criterio ci consente di distinguere tra un dominio ragionevole ed uno irragionevole sulla natura? Il ripensamento dell’indissolubilità del nesso corpo-persona, e dell’imperativo kantiano, che impone di non considerare mai l’umanità solo come messo, aiutano a trovare una misura che appare smarrita. Ma è possibile applicare l’imperativo kantiano a tutti i soggetti coinvolti nella FIVET? Attraverso una discussione con le tesi della bioetica laica, si evidenzia come quell’imperativo vada inteso, non solo a tutela del diritto dei genitori al consenso libero e informato, ma anche a tutela dell’embrione. Al di là delle distinzioni strumentali tra pre-embrione ed embrione, e al di là della diversità di opinioni se l’embrione si o no persona, sta la certezza che l’embrione è un essere umano, certezza che impone di rispettarlo “come uno di noi”. Nel confronto con tale imperativo il desiderio di maternità trova un limite che è spesso dimenticato. Iscritto nella sfera intima, inviolabile della corporeità, il desiderio di maternità sembra regolato solo dal principio di autonomia, che su quella sfera domina. Occorre però ripensare il principio di autonomia e il modio in cui intendiamo la nostra corporeità. Rifletto come nomos che si dà un autos che è corpo/persona, il principio di autonomia trova il limite della mia indipendenza non solo nella non interferenza con gli altri, ma nella legge iscritta nella stessa corporeità, cioè nella difesa della vita, mia e altrui. È lo stesso desiderio di maternità a guidarci in questa rilettura del principio di autonomia: iscritto nel corpo, tale desiderio va oltre il corpo proprio, aprendosi alla corporeità dell’altro perché un terzo abbia vita. Di fronte alla rivendicazione dell’autonomia del procreare si leva la voce della responsabilità, da sempre insita nell’esser-madre: una voce che invita a tutelare la vita che chiamiamo al mondo sin dal suo primo apparire, e a vigilare perché le siano assicurati i diritti fondamentali dell’identità parentale e della famiglia. Inteso nella sua verità, non come desiderio di avere un figlio ma come desiderio di essere madre, il desiderio di maternità, trova in se stesso la propria regola, il correttivo a quel dilatarsi indefinito dei fini, quasi una “festa del desiderio” a cui la FIVET eterologa apre. Ciò significa imparare a cadenzare, o addirittura a fermare, il passo del desiderio, seguendo le voci antiche di Logos e Cura.
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Cocuccio, Mariafrancesca. "Contratto di viaggio e non risarcibilità del danno per lievi disservizi". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 19 (febrero de 2018): 73–96. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019004.

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Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Bologna ha affrontato la questione della responsabilità del tour operator e del danno da vacanza rovinata, stabilendo che il relativo risarcimento implica la necessità di superare un certo grado di offensività, dimostrato dalla gravità del lesione. La gravità del danno e il rigore del filtro del danno riducono l'equilibrio tra il principio di solidarietà nei confronti della vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno morale è dovuto solo se il livello di tolleranza è superato e il danno non è di poco conto
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Dolfi, Anna. "Sul principio di non contraddizione. Qualche nota aggiunta su una dialettica improgressiva". Italies, n.º 7 (1 de octubre de 2003): 23–32. http://dx.doi.org/10.4000/italies.866.

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Barcellona, Giandomenico. "Il principio di non aggressione quale grundnorm dell'esistenza e regola della coesistenza". RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n.º 4 (enero de 2016): 121–39. http://dx.doi.org/10.3280/sa2015-004005.

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Requena Meana, Pablo. "Il principio di prudenza terapeutica. Oltre le distinzioni ordinario-straordinario e proporzionato-sproporzionato". Medicina e Morale 68, n.º 2 (30 de junio de 2019): 125–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.578.

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Resumen
La questione sull’obbligo di impiegare o di non impiegare un mezzo terapeutico, era tradizionalmente risolta definendo obbligatori i mezzi che si consideravano ordinari, e invece non obbligatori quelli che si consideravano straordinari. Dopo le critiche ricevute da questo tentativo di risposta si è provato a risolvere diversamente la questione suddividendo le opzioni terapeutiche in proporzionate e sproporzionate. In questo articolo si tenta di mostrare come le due distinzioni non siano equivalenti e come, anche se necessarie, non siano sufficienti per il buon agire medico. Si deve pertanto sempre ricorrere alla prudenza terapeutica per fornire ad ogni paziente la migliore opzione medica personalizzata.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE". Revista de Direito Brasileira 23, n.º 9 (11 de febrero de 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Diotallevi, Giovanni. "Obbligatorietŕ dell'azione penale, slogans e luoghi comuni". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 23–36. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003003.

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- Il nostro ordinamento giuridico č caratterizzato da una costituzione rigida. La legge ordinaria, dunque, non puň modificare la Costituzione né introdurre deroghe o eccezioni alla Carta costituzionale. Tra i princěpi fondamentali del Titolo IV della Costituzione, all'art. 112, vi č il principio dell'obbligatorietŕ dell'azione penale. L'azione penale deve essere esercitata dal pubblico ministero ogni volta che egli viene a conoscenza di una notitia criminis e il carattere di obbligatorietŕ dell'azione penale rappresenta per i cittadini una fondamentale garanzia di uguaglianza di fronte alla legge. Eppure il principio viene ciclicamente contestato da piů parti, soprattutto in questi ultimi anni, complici anche le gravi carenze organizzative dell'amministrazione della giustizia.
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Pasetto, Cristiana. "«Vergilius non ero, Marsus ero»: la figura di Domizio Marso nell’opera di Marziale". ACME 74, n.º 1 (26 de noviembre de 2021): 33–49. http://dx.doi.org/10.54103/2282-0035/16791.

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Il contributo si propone di indagare la presenza della figura di Domizio Marso all’interno dell’opera di Marziale, avanzando delle ipotesi in merito al ruolo di mediazione esercitato dal poeta augusteo nella storia dell’epigramma latino. Le frequenti e significative menzioni nel corpus marzialiano, che evidenziano una progressiva identificazione di Marziale con il suo antecedente, suggeriscono che Marso, prendendo le mosse dal modello catulliano, non abbia esitato a ricercare soluzioni poetiche nuove e originali, facendosi autore di una poesia improntata a un forte sperimentalismo, nelle forme e nei contenuti: fu ora poeta leggero e ora impegnato, rappresentando per Marziale un esplicito punto di riferimento, sia nell’interpretazione fluida e aperta del genere epigrammatico, sia per la capacità di comporre un epigramma degno, non meno della poesia “maggiore”, di adempiere alla celebrazione del potere. È possibile ipotizzare, inoltre, che Marso abbia offerto un rilevante contributo, in particolare, nello sviluppo dell’epigramma longum, discostandosi dal principio callimacheo della brevitas ma pur sempre mantenendosi fedele alla sua “Musa minore”.
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Furfori, P. A., F. Pala y M. Messina. "Bioetica clinica. Il problema dei pazienti affetti da broncopatia cronica ostruttiva." Medicina e Morale 43, n.º 2 (30 de abril de 1994): 319–31. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1022.

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Dato che nell'opinione comune si pensa alla rianimazione ed alla terapia intensiva come le branche della pratica medica più facilmente tacciabili di disumanizzazione, gli Autori ritengono possibile parlare di umanizzazione di tali discipline mediche portando due casi clinici di pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica. In tali situazioni i problemi etico-deontologici sollevati sarebbero: il principio di autonomia del paziente, quest'ultimo spesso quasi impossibilitato, per le sue condizioni, a dare un consenso sereno e consapevole; il principio di verità, da calibrare sulle caratteristiche psicologiche della persona; la libertà-responsabilità dei familiari; il principio di beneficialità-non maleficialità, da valutare attentamente in questo caso. Vengono elaborate delle possibili linee-guida, fatte salve le peculiarità di ciascun paziente: la promozione dello sviluppo fisico, psichico e sociale della persona; il rispetto prioritario della vita fisica; il rispetto per la dignità della persona; il diritto al consenso informato - quando possibile - del paziente, coinvolgendo anche i familiari nell'informazione; non instaurare un trattamento se ritenuto inutile e previo accordo col paziente, se possibile. In definitiva gli Autori ritengono che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le vie percorribili nell'umanizzazione dell'assistenza al paziente con broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono due: nel caso dell 'individuazione dei pazienti con BPCO in fase iniziale è possibile mettere in atto, di comune accordo con l'ammalato ed informati familiari e medico di famiglia, la strategia da seguire in caso di acuzie della patologia. Nell'altro caso, quando cioè il paziente arriva all'attenzione del rianimatore senza conoscenza o in fase acuta, occorre tentare di umanizzare al massimo la degenza nella rianimazione.
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Golser, Karl. "La diagnosi prenatale preimpianto ed il Magistero della Chiesa cattolica". Medicina e Morale 48, n.º 2 (30 de abril de 1999): 301–20. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.806.

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Lo studio riassume quanto l’Enciclica Evangelium Vitae (1995) e la Dichiarazione Donum Vitae della Congregazione per la Dottrina della Fede 81987) affermano circa la possibilità di una diagnosi prenatale. Il principio al quale questo documenti si rifanno è l’assoluta tutela della vita umana fin dal momento della fecondazione. Quindi gli esami sono leciti solo in quanto non danneggiano l’embrione o il feto e sono finalizzati e sono finalizzati alla sua terapia, ami alla sua uccisione. Riguardo alla diagnosi preimpianto vengono esaminati un documento dei Vescovi Francesi e uno dei Vescovi Tedeschi, mentre i menzionati documenti pontifici non ne entrano in merito. Questa possibilità di diagnosi ha una valenza morale diversa, perché finora essa ha avuto una finalità orientata esclusivamente verso la selezione e distruzione di embrioni “difettosi”. Ciò è eugenismo ed è un netto contrasto con il principio della tutela di ogni vita umana.
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Conti, Adelaide. "Trasferimento sperimentale del nervo ulnare sull'arto inferiore: aspetti medico-legali ed etici". Medicina e Morale 43, n.º 6 (31 de diciembre de 1994): 1161–71. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1003.

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L'Autore, prendendo spunto da un caso di sperimentazione chirurgica giunto all'esame del Comitato Etico (CE) degli Spedali Civili di Brescia, analizza le problematiche etiche inerenti a tale pratica medica. Consapevoli del fatto che ogni caso clinico rappresenta una sperimentazione, l'attenzione è rivolta all'ambito chirurgico, che ha come principale scopo l'apporto di un beneficio per il paziente fruitore del trattamento "nuovo". Dapprima vengono considerati i principi generali eticamente validi applicabili alla sperimentazione; in particolare il principio di beneficità, owero di non maleficienza e il principio di autonomia. In un secondo momento viene esaminato il caso clinico proposto al CE. E' proposta una tecnica chirurgica da effettuare su pazienti paraplegici: il trasferimento del nervo ulnare con le sue tre branche motrici sui nervi dei muscoli grande gluteo, medio gluteo, retto anteriore. Tale sperimentazione ha lo scopo di consentire la deambulazione usando apparecchi di ortesi dal ginocchio in giù. I problemi etici che emergono sono numerosi: in primis è rilevante il fatto che la sperimentazione effettuata solamente su animali non è priva di incognite. In secondo luogo i principi fondamentali dell'etica non sono rispettati e, non ultimo, il rapporto medico-paziente notevolmente trascurato. In tal senso i CE si pongono come "intermediari" in questa relazione che sottende numerose problematiche. L'etica della sperimentazione deve in tal modo essere verificata in rapporto al paziente in quanto persona con le sue peculiarità.
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Zawadzki, Arnold. "E se Osea non fosse esistito davvero…?" Biblical Annals 10, n.º 2 (2 de marzo de 2020): 303–26. http://dx.doi.org/10.31743/biban.5897.

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Resumen
L’articolo presenta un’approfondita revisione del libro di James M. Bos Reconsidering the Date and the Provenance of the Book of Hosea. The Case for the Persian-Period Yehud, sullo sfondo del problema del neostoricismo negli studi biblici. Dopo aver tracciato una breve panoramica sul fenomeno del neostoricismo in generale (la sua genesi e il suo successivo sviluppo nel corso degli anni), viene discusso l’approccio di Bos in base al confronto con tali premesse ideologico-filosofiche. A tal proposito viene presentata in modo dettagliato l’intera struttura del libro di Bos, assieme alla valutazione critica dell’argomentazione da lui addotta. L’autore dell’articolo ritiene che l’approccio neostoricista alla Bibbia sia del tutto soggettivo e sbagliato, in quanto assolutizza un principio filosofico e non lascia spazio per caso, dubbio o fede.
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Lando, Giorgio. "Teorie dell?assurdo. I rivali del Principio di Non-Contraddizione ? By Francesco Berto". dialectica 61, n.º 2 (junio de 2007): 291–95. http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-8361.2007.01110.x.

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Staiano, Fulvia. "Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione: il caso Orsus e altri c. Croazia". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (mayo de 2011): 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Carrer, Matteo. "Terzo Settore e principio di sussidiarietà. Profili problematici nella sistematizzazione costituzionale". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 30–54. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19677.

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Il contributo tratta della posizione reciproca di sussidiarietà e Terzo settore alla luce della Costituzione italiana, argomentando che le caratteristiche autenticamente innovative della sussidiarietà le novità in tema di legislazione sul Terzo settore sono sistematicamente depotenziate dalla lettura pro-concorrenziale che deriva dal diritto dell’Unione europea. La novità apportata da sussidiarietà e Terzo settore viene interpretata, anche dal legislatore stesso, come una aggiunta ai principi costituzionali non in grado di incidere con decisione sugli aspetti fondamentali del mercato e della pubblica amministrazione
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Gillies, Donald. "Meno-like Discoveries in Mathematics and Science". PARADIGMI, n.º 3 (diciembre de 2011): 29–44. http://dx.doi.org/10.3280/para2011-003003.

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Questo articolo inizia con l'analisi di come Platone considera il problema della scoperta nel. L'analisi č poi posta in relazione ad alcune scoperte del XX secolo nelle scienze e nella matematica. Ciň porta alla caratterizzazione di un tipo particolare di scoperta come. In conclusione il lavoro sostiene che il principio di Pasteur che «la fortuna favorisce la mente preparata» fornisce una spiegazione migliore di tali scoperte che non la teoria originale di Platone.
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Sgreccia, Elio. "Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane". Medicina e Morale 51, n.º 3 (30 de junio de 2002): 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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Resumen
L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Fattori, Gilberto. "La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia". PRISMA Economia - Società - Lavoro, n.º 2 (octubre de 2020): 94–104. http://dx.doi.org/10.3280/pri2019-002007.

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In materia di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta svolgendo un ruolo propulsivo nell'implementazione del diritto antidiscriminatorio. Tuttavia, come emerge dalle recenti sentenze su questo tema, le problematiche che emergono dal bilanciamento tra diritti sociali fondamentali dei lavoratori e scelte di politica economica ed occupazionale dei governi degli Stati membri dell'UE sono questioni che rimangono centrali nella giurisprudenza della Corte. In questa trattazione si analizzano due recenti sentenze particolarmente significative su questo tema: nella sentenza Rasmussen si mette in luce come la Corte riaffermi una volta di più la propria giurisprudenza sull'esistenza di un principio generale di non discriminazione per età nell'ordinamento europeo, sottolineando la forza delle conseguenze giuridiche che ciò comporta per gli ordinamenti degli Stati membri. Nell'analisi della causa Aber-crombie si mettono invece in luce aspetti problematici relativi al bilanciamento tra diritto alla non discriminazione per età e scelte di politica occupazionale dei gover-ni nazionali, e di come ciò abbia creato un notevole dibattito in dottrina.
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Forte, Francesco. "On the Erosion of the Rule of Law Principle in Tax Matters. Some Reflections on the Italian Case in a Public Choice Perspective". Journal of Public Finance and Public Choice 15, n.º 1 (1 de abril de 1997): 25–35. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540633.

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Abstract Malgrado siano tutelati a livello costituzionale, in Italia i cittadini-contribuenti sono sottoposti ad oneri tributari arbitrari, in quanto basati su decisioni del Parlamento, con la regola della maggioranza semplice che, come è noto, da’ spesso luogo alio sfruttamento delle minoranze.Si può affermare quindi che in Italia il principio della «regola della legge» ha perduto, in campo tributario, una parte sostanziale del suo originario valore per la tutela dei contribuenti. In particolare, l’erosione di questo principio è stata il frutto di tre meccanismi: a) la «legge finanziaria», che ha eluso la norma in base alia quale la legge di bilancio non può introdurre nuove imposte o nuove spese; b) l’abuso dei «decreti-legge», che dovrebbero essere consentiti soltanto in situazioni di urgenza, mentre vengono utilizzati per introdurre nuove imposte, la cui urgenza è sempre discutibile; c) l’abuso delle leggi-delega, che consentono di espropriare il Parlamento del suo potere legislativo, affidandolo al governo, che molto spesso prende decisioni che vanno al di là dei poteri conferitigli.
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Eagle, Morris N. y Jerome C. Wakefield. "La psicologia della Gestalt e la scoperta dei neuroni specchio". QUADERNI DI GESTALT, n.º 2 (mayo de 2012): 45–52. http://dx.doi.org/10.3280/gest2011-002005.

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Studi recenti nel campo delle neuroscienze evidenziano che, nel momento in cui osserviamo un'altra persona compiere un'azione, si attivano nella nostra corteccia motoria gli stessi neuroni che si attiverebbero se noi stessimo compiendo l'azione osservata; tali neuroni sono stati chiamati "neuroni specchio". Il principio dell'isomorfismo esterno o interpersonale, formulato dagli psicologi della Gestalt Köhler e Koffka nel periodo tra gli anni '20 e gli anni '40, ha di fatto anticipato molti aspetti emersi dalla scoperta dei neuroni specchio. Inoltre, tanto la teoria dei gestaltisti, basata sul principio dell'isomorfismo interpersonale, quanto l'attuale teoria di Gallese (2003) sulla "simulazione incarnata", ispirata dalla scoperta dei neuroni specchio, convergono con l'affermazione centrale che la nostra generale abilitŕ di comprendere le azioni, le emozioni e le intenzioni degli altri sia implicita, automatica e non inferenziale.
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Vierucci, Luisa. "Sul principio di proporzionalitŕ a Gaza, ovvero quando il fine non giustifica i mezzi". DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, n.º 2 (julio de 2009): 319–32. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-002005.

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- The Operation Cast Lead launched by Israel in the Gaza Strip on December 27, 2008 has attracted strong condemnation by the international community for its disproportionate character. While there is no doubt that the conduct of the conflict by Hamas was in breach of the principle of proportionality, the evaluation of the military operations carried out by Israel in light of that principle is more complex. As we have attempted to show, the assessment of proportionality in contexts similar to those of the Gaza Strip has to be conducted both in a ius ad bellum and ius in bello perspective, the two approaches being so interconnected as to make the violation of the in bello proportionality foreseeable. However, this prima facie finding has to be tested against the assessment of proportionality conducted for each relevant incident - an exercise that can be made only when all relevant information is available.
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Bollino, C. Andrea y Alberto di Pierro. "The Political Economy of the Free Rider, the Prisoner’s Dilemma and the Constitutional Contract". Journal of Public Finance and Public Choice 9, n.º 2 (1 de octubre de 1991): 107–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345298.

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Abstract In questo scritto il problema del «free rider» viene presentato in relazione al concetto di beni pubblici, nell’ambito di una prospettiva di economia costituzionale.Si dimostra che il fenomeno del free rider non richiede la non escludibilità dal consume Il free riding è possibile, quindi, anche quando vige il principio di esclusione. Esso si ha, infatti, in tutti i casi in cui il comportamento non cooperativo non può essere oggetto di immediata sanzione.Il tema trattato costituisce un aspetto di una più ampia indagine su problemi di comportamenti cooperativi e non cooperativi all’interno di un’impostazione costituzionale. La tappa successiva dovrebbe approfondire la relazione tra l’ipotesi di free rider ed il cosiddetto problema «principale-agente».Infine, dopo aver esaminato il problema della cooperazione all’interno di una struttura di efficienza, l’analisi sarà estesa nella ancor più ampia area della cooperazione collettiva e della scelta tra criteri di equità e giustizia, affrontati nelle opere di scienza delle finanze e di etica.
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BANDINELLI, ANGELA. "1783 - LAVOISIER AND LAPLACE: ANOTHER CRUCIAL YEAR. ANTIPHLOGISTIC CHEMISTRY AND THE INVESTIGATION ON LIVING BEINGS BETWEEN THE EIGHTEENTH AND THE NINETEENTH CENTURIES". Nuncius 18, n.º 1 (2003): 127–39. http://dx.doi.org/10.1163/182539103x00585.

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Abstracttitle RIASSUNTO /title Il presente saggio suggerisce una nuova interpretazione della biologia lamarckiana basata su un'analisi delle diverse immagini sul vivente fra Sette e Ottocento. In particolare, la nouvelle chimie introdusse un nuovo concetto di combustione che rovesci il modo d'intendere il calore corporeo. Oltre a ci documentabile che la nouvelle chimie inaugur una nuova epoca cambiando l'organizzazione della cosiddetta 'macchina animata': il corpo vivente divent un naturale composto costantemente soggetto a trasformazioni materiali. Grazie alla nouvelle chimie il vivente divent un sistema naturale, ovvero un'unit regolata da due distinte leggi fisico-chimiche: il principio di conservazione del calore (1783) e il principio di conservazione della massa (1789). La convinzione che la macchina vivente fosse soggetta alla dinamica newtoniana cominci a sgretolarsi: l'immagine di una complicata macchina mor per dar vita al nuovo concetto di sistema. Il vivente non era pi un fatto riguardante la meccanica, ma diventava un discorso relativo alla fisico-chimica.
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Forni, Lorena. "Il corpo come risorsa? Donazione samaritana e mercato degli organi tra carta di Nizza e Costituzione". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2012): 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001001.

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A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull'esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L'analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilitŕ del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertŕ della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.
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Corsi, Michele. "Il limite, il bisogno e il desiderio". EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, n.º 2 (noviembre de 2020): 65–88. http://dx.doi.org/10.3280/ess2-2020oa9311.

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L'articolo verte sulla triade limite, bisogno e desiderio. Partendo dal riconoscimento che il limite è consustanziale all'educazione. Anzi, che il limite è la meta-regola che dovrebbe ispirare le singole regole. Per passare, poi, ad analizzare il desiderio sulla scorta di Lacan, Freud e di altri Autori. Col desiderio che è altro dal piacere e dal godimento. E con l'oggetto del desiderio che è un fantasma o un'illusione. Col bisogno, infine, che è la risposta pedagogica al desiderio, definendo uno stato di urgenza reale, connotato fisiologicamente, del soggetto. Quello stesso bisogno, riconosciuto e limitato, che è la risposta a un godimento possibile e praticabile e, ugualmente, a una domanda ben posta e articolata. Un bisogno attualizzato, per quantità e qualità, dall'educazione. Nell'ottica delle tre grandi finalità dell'educazione: libertà, autonomia e responsabilità. E con la pedagogia medesima che non legifera, ma offre strumenti per il loro corretto esercizio. In grado così, il rapporto educativo, di educare i desideri, di sottometterli al principio del piacere e, laddove questo fallisse, di riportare il tutto al principio di realtà, faro e fondamento dell'educazione.
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Vivoli, Giacomo. "Ragionevole ma non troppo: la Corte costituzionale indica come correggere l'agevolazione fiscale per l'acquisto di ambulanze prevista dal Codice del Terzo Settore". Società e diritti 8, n.º 15 (11 de enero de 2023): 189–209. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19684.

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Con la sentenza n. 72 del 2022 la Corte costituzionale affronta una interessante questione in riferimento ad una agevolazione fiscale contenuta nel Codice del Terzo Settore dedicata all'acquisto di ambulanze; la decisione si caratterizza per il fatto che, dopo aver dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza, la Corte si rivolge al legislatore auspicando che modifichi l'attuale disposizione in quanto ritiene che essa escluda, irragionevolmente, altri soggetti dal beneficio fiscale.
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Bompiani, A., L. Guariglia y P. Rosati. "La cosiddetta riduzione embrionale sotto il profilo assistenziale ed etico". Medicina e Morale 44, n.º 2 (30 de abril de 1995): 223–58. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.985.

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Gli Autori analizzano la problematica della cosiddetta "riduzione" embrionale (RE), cioè la soppressione di embrioni in gravidanze plurigemellari ottenute in seguito a trattamenti contro la sterilità come l'induzione farmacologica dell'ovulazione o le tecniche di procreazione artificiale. Lo scopo della RE, infatti, mira ad ottenere maggiori possibilità di soprvvivenza fino al parto per i feti residui. Dopo aver illustrato la RE da un punto di vista medico, riferendosi in particolare ai problemi clinici, alle tecniche utilizzate ed alle complicanze secondo la più recente letteratura scientifica, vengono affrontati i problemi etici, legali e deontologici implicati nella RE. Sotto il profilo etico vengono classificate diverse posizioni: 1. la santità o intangibilità della vita, coincidente con l'insegnamento del Magistero cattolico seppure condivisa anche al di fuori del mondo ecclesiale. Questa è la posizione sostenuta anche dagli Autori dell'articolo; 2. la posizione per la quale si ammette la RE solo in previsione dell'attuarsi di un pericolo grave per m salute materna; 3. la visione utilitarista che riconosce nella materia doveri prima facie e non doveri assoluti, per cui la RE potrebbe attuarsi anche al di fuori di un'indicazione materna accertata; 4. la libertà di scelta della donna come primo principio. Dopo aver passato in sintetica rassegna i problemi medico-legali e deontologici connessi alla RE, ne vengono esaminate le possibilità di prevenzione. La RE, infatti, non è da considerarsi atteggiamento terapeutico in quanto contrario al principio di intangibilità della vita.
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Elliott, Peter J. "La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna". Medicina e Morale 44, n.º 6 (31 de diciembre de 1995): 1175–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.957.

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L'articolo analizza quale sia stata l'etica dominante durante i lavori della recente IV Conferenza Internazionale sulla Donna svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. In generale, durante tutte le Conferenze Onu - ed anche la manifestazione di Pechino non fa eccezione - ci si riferisce ad un'etica basata sul consenso fra tutte le nazioni secondo il principio del "minimo comun denominatore". Da questa premessa, ne deriva il ruolo importante svolto dai sostenitori di un'etica imperniata sul pragmatismo e l'utilitarismo, i quali rifiutano qualsiasi fondazione metafisica o religiosa. A queste correnti di pensiero si rifanno anche i movimenti femministi che a Pechino hanno improntato la stesura del documento finale (Piatform for Action). In esso traspare l'individualismo liberale che privilegia l'autonomia e l'autodeterminazione della donna, la quale può, ad esempio, arrivare al punto di negare al nascituro il diritto alla vita, perché considerato parte del corpo della donna e, quindi, ad essa soggetto. Termini come reproductive rights, reproductive health, fertility control, sexual rights, sexual orientation sono stati proposti durante la Conferenza secondo la logica sopra illustrata. Gli stessi diritti umani, così, non sono considerati giustamente quali principi universali fondati sul diritto naturale, bensì come adattamenti, vantaggi o privilegi concessi alle persone secondo il consenso sociale e lo sviluppo delle leggi. La Santa Sede - che ha partecipato sia alla fase preparatoria che ai lavori della Conferenza di Pechino - non ha mancato di far sempre presente - sia in riferimento al Documento preparatorio che alla Pllltfonn for Action - tutte le proprie riserve sulle dichiarazioni che non rispondono al pieno rispetto del principio dell'inviolabilità della vita umana fin dal momento del suo concepimento e dell'inalienabilità della dignità di ciascun individuo.
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Serafina, Pastore. "Valutazione e formazione alla ricerca: la via della riflessivitŕ". RIV Rassegna Italiana di Valutazione, n.º 48 (enero de 2012): 79–86. http://dx.doi.org/10.3280/riv2010-048006.

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La diffusione di nuove pratiche di valutazione, strettamente correlate alle recenti riforme istituzionali, sembra caratterizzare l'attuale sistema universitario italiano. L'effetto di privatizzazione dell'istruzione e della ricerca, indotto da una distorta interpretazione del principio della libertŕ accademica, ha incentivato la produzione di modelli e di approcci valutativi che non sempre paiono pertinenti. A partire da tale presupposto l'articolo si sofferma sulle forme di valutazione previste per la valutazione del dottorato di ricerca. Dall'analisi emerge come in questo caso la valutazione finisca, e spesso, con l'apparire una mera pratica burocratica; una valutazione apparente, incapace di produrre alcun effetto di apprendimento e di cambiamento.
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Illari, Silvia y Ilaria De Cesare. "Ordini e collegi professionali tra dimensione collettiva e diritti individuali". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 2 (junio de 2021): 81–103. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002005.

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Gli ordini e i collegi professionali sono tradizionalmente annoverati tra le formazioni sociali che operano nell'ordinamento giuridico, trovando anche esplicito riconoscimento normativo, sebbene non a livello costituzionale. Il presente lavoro ha lo scopo di indagare gli aspetti peculiari degli ordini, a cominciare dalla loro natura giuridica, che si pone in equilibrio tra autonomia e regolazione. Nell'esaminare le modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute, le autrici evidenzieranno di volta in volta i punti di contatto tra la dimensione collettiva, di cui gli ordini sono espressione e custodi, e quella individuale, che attiene ai singoli professionisti. Emergerà come, in ragione anche di previsioni normative generiche, non sempre vi sia compiuta corrispondenza col principio solidarista che dovrebbe regolare tali interazioni
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Gieniusz, Andrzej. "Nadzieja dla niewinnie cierpiącego stworzenia (Rz 8,19-22)". Verbum Vitae 9 (14 de enero de 2006): 71–104. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1402.

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Il testo di Rm 8,19-22 appartiene all'argomento che mira alla difesa della tesi dell'Apostolo che le attuali sofferenze non contrastano con la gloria che dovra essere rivelata nei credenti (cf. Rm 8,18). Una tale difesa va fino al versetto 30 e il nostro brano ne fa la prima parte. Dopo aver ascoltato questi versetti, cosa possono pensare gli uditori di Paolo dell' affermazione che le sofferenze del tempo presente non minacciano la loro gloria futura?Con l'esempio della creazione l'Apostolo ha sfidato con successo il principio della retribuzione e ha dimostrato che tale principio non puo essere usato in modo indiscriminato come una chiave di interpretazione per ogni tipo di sofferenza: non sempre la sofferenza e una punizione. Soffrire non significa necessariamente essere colpevoli, ed e cosi gia dall'inizio della storia del mondo. Dopo aver letto questi versetti, la sofferenza rimane misteriosa come sempre, ma almeno non e indice di colpa e dunque non e un motivo per essere senza speranza. Al contrario, essa, in quanto immeritata, da il diritto di attendere un futuro migliore e, in un certo senso, ne e una garanzia.La conclusione che gli ascoltatori/lettori di Paolo sono ora in grado di raggiungere - e sono invitati a farlo - e la seguente: se la creazione innocente continua a soffrire fino ad ora e tuttavia, nonostan te tale sofferenza, ha garantita in futuro la liberazione da Dio, non c'e motivo per credere che nel tempo della giustificazione la loro sofferenza dovra esser vista come indizio della loro colpevolezza e come punizione di Dio. Il semplice fatto che soffriamo non deve significare che la nostra giustificazione e eo ipso messa a repentaglio. Di conseguenza, non c'e neppure motivo per pensare che tale sofferenza dovrebbe spogliarci della gloria che deve essere rivelata. Al contrario, come nella creazione cosl nel nostro caso, questo tipo di sofferenza non puo che gridare verso la gloria futura. Sofferenza dei credenti, quindi, non e una minaccia ma piuttosto una garanzia della loro gloria futura, perche l'agire di Dio puo essere al di la di ogni umana comprensione, ma mai arbitrario o capriccioso. ,,Lui, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato. in sacrificio per noi tutti, com e non ci dara in dono insieme a lui tutte le cose?" (Rm 8,32).
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Zoppi, Luisa. "La resilienza come risposta al trauma. Alcune considerazioni dalla prospettiva junghiana". PSICOBIETTIVO, n.º 3 (febrero de 2013): 52–60. http://dx.doi.org/10.3280/psob2012-003004.

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L'articolo propone una riflessione sulla resilienza nei termini della psicologia analitica, ambito teorico dove, peraltro, tale concetto non trova una collocazione di rilievo. Vengono considerate le acquisizioni dell'etolgia e delle neuroscienze come supporto empirico alle ipotesi junghiane sul funzionamento psichico degli individui. Piů in particolare, si fa riferimento al principio di autoregolazione ed ai processi di compensazione dei sistemi viventi. Per lo specifico della psicologia analitica, viene preso in considerazione il contributo di Donald Kalsched con il suo studio accurato delle conseguenze psicologiche del trauma.
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